Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 19 dicembre 2024
Ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge. n. 73/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione agli interventi di cui all'articolo 26, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 50/2022 e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento agli stati di avanzamento relativi alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022.


IL DIRETTORE GENERALE
per gli affari legali, societari
e i contratti pubblici

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici» in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in particolare, l'art. 1-septies, comma 8, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - un Fondo per l'adeguamento dei prezzi, le cui modalita' di utilizzo sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili garantendo la parita' di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione, nonche' la proporzionalita', per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali» e, in particolare, l'art. 25, comma 1, che ha incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2022 la dotazione del Fondo di cui al citato art. 1-septies, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021;
Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e, in particolare, l'art. 23, comma 2, lettera b), che ha ulteriormente incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2022 la dotazione del Fondo di cui al citato art. 1-septies, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021;
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» e successive modifiche e integrazioni, in particolare, l'art. 26, che, al comma 1, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, prevede che lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, e' adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 del medesimo art. 26 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 dello stesso articolo. I maggiori importi derivanti dall'applicazione di detti prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo del medesimo comma 1;
Visto, altresi', il comma 4, lettera b), del citato art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022, ai sensi del quale, in caso di insufficienza delle risorse indicate al comma 1 del medesimo articolo, in relazione agli interventi diversi da quelli finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, del Piano nazionale per gli investimenti complementari ovvero in relazione ai quali siano nominati commissari straordinari ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ai relativi oneri si provvede «..a valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate dal comma 5, lettera b), del presente articolo, nonche' dall'art. 25, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e dall'art. 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 21 del 2022 secondo le modalita' previste di cui all'art. 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021»;
Visto, inoltre, il comma 5, lettera b), del medesimo art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha incrementato di ulteriori 550 milioni di euro per l'anno 2023 la dotazione del Fondo di cui al citato art. 1-septies, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186 «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 30 maggio 2024, n. 151 di individuazione del numero e dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale;
Considerato che, per l'anno 2023, la dotazione complessiva del Fondo di cui all'art. 1-septies, comma 8, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, destinata alle finalita' di cui all'art. 26, comma 4, lettera b) del citato decreto-legge n. 50 del 2022 risulta pari a euro 550 milioni e che il Ministero dell'economia e delle finanze ha istituito apposito capitolo di spesa 7006 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - CDR 2 - assegnato alla ex Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 381 del 6 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 301 del 27 dicembre 2022 recante la disciplina delle modalita' di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'art. 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 in relazione agli interventi di cui all'art. 26, comma 4, lettera b), del citato decreto-legge n. 50 del 2022 e successive modificazioni ed integrazioni con riferimento agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022, garantendo la parita' di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonche' la proporzionalita', per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse;
Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina», ed in particolare l'art. 23, comma 1, che prevede, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, che il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, in relazione alle domande di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'art. 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, puo' riconoscere, nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse del medesimo Fondo e nelle more dello svolgimento dell'attivita' istruttoria, un'anticipazione pari al 50 per cento dell'importo richiesto in favore dei soggetti ammessi;
Considerato che, al fine di assicurare parita' di accesso al Fondo alle categorie della piccola, media e grande impresa il decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti n. 381 del 6 dicembre 2022 ha assegnato a ciascuna delle tre categorie, una quota parte pressoche' equivalente del suddetto Fondo - avente una dotazione complessiva pari ad euro 550.000.000,00 per l'anno 2023 secondo la seguente ripartizione:
a) il 34 per cento alla categoria «piccola impresa» che, ai fini del presente decreto, deve intendersi quale impresa in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 ovvero in possesso della qualificazione nella prima o seconda classifica di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010;
b) il 33 per cento alla categoria «media impresa» che, ai fini del presente decreto, deve intendersi quale impresa in possesso della qualificazione dalla terza alla sesta classifica di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010;
c) il 33 per cento alla categoria «grande impresa» che, ai fini del presente decreto, deve intendersi quale impresa in possesso della qualificazione nella settima o ottava classifica di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010;
Considerato altresi', che l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 381 del 2022 stabilisce che per l'accesso al Fondo di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto, a partire dal 2 gennaio 2023 ed entro il termine del 31 gennaio 2023, i soggetti individuati al comma 4, lettera b), dell'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 inviano apposita richiesta utilizzando la piattaforma raggiungibile al link https://adeguamentoprezziart26b.mit.gov.it/ e ivi compilando, per ciascun intervento, un modulo informativo da sottoscrivere e trasmettere secondo le modalita' indicate nella medesima piattaforma;
Vista la risoluzione n. 39/E dell'Agenzia delle entrate del 13 luglio 2022 concernente chiarimenti riguardo all'applicazione dell'IVA, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972;
Vista la nota n. 13465 del 21 dicembre 2023 con la quale il Capo Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali, sulla base del parere reso dall'Avvocatura generale dello Stato - Sez. VII n. 31619/22, ritiene possibile considerare, ai fini della determinazione dell'importo del contributo da riconoscere alle stazioni appaltanti, non solo il maggior importo derivante dall'applicazione dei prezzari aggiornati, ma anche l'IVA dovuta dalle medesime e ha chiesto alla ex Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere di procedere ad un riesame delle istanze di accesso per i periodi 1° gennaio 2022 - 31 luglio 2022 e 1° agosto 2022 - 31 dicembre 2022 per il riconoscimento dell'IVA;
Visto il comunicato pubblicato sul sito di questo Ministero in data 9 gennaio 2024 https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/caro-materiali-nuova-istrut toria-per-i-contributi con il quale e' stato annunciato l'avvio di un'istruttoria supplementare sulle istanze di accesso al predetto Fondo per i periodi: 1° gennaio 2022 - 31 luglio 2022 e 1° agosto 2022 - 31 dicembre 2022 per il riconoscimento dell'IVA;
Considerato che sono pervenute, entro i predetti termini, n. 1694 richieste di stazioni appaltanti, relative a n. 5085 contratti di appalto e che, a seguito dell'istruttoria ministeriale, l'importo complessivo ammissibile delle richieste ammonta a euro 509.780.012,90 a favore delle stazioni appaltanti beneficiarie, suddiviso per categoria di imprese come specificato nella seguente tabella:
===================================================================== | Categoria |Stazioni appaltanti | Ammontare | +==================+====================+===========================+ | piccola impresa | n. 1088 | 114.222.822,13 € | +------------------+--------------------+---------------------------+ | media impresa | n. 677 | 158.697.574,39 € | +------------------+--------------------+---------------------------+ | grande impresa | n. 240 | 236.859.646,38 € | +------------------+--------------------+---------------------------+

Considerato che, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 381 del 6 dicembre 2022, si prevede che, nell'ambito della ripartizione del Fondo, purche' l'importo totale delle richieste ammissibili rientri nella disponibilita' complessiva del medesimo Fondo pari ad euro 550.000.000,00 per l'anno 2023, in caso sussista una eccedenza e una contestuale insufficienza di risorse nell'ambito delle quote assegnate a ciascuna delle categorie di impresa «piccola», «media» e «grande», ai fini dell'erogazione delle risorse ai soggetti individuati al comma 4, lettera b), dell'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, la ex Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere - ora Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici - provvede alla ripartizione delle quote del Fondo in base agli importi delle richieste ammesse a contributo, secondo il principio di proporzionalita';
Considerato, altresi', che ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 381 del 6 dicembre 2022, le eventuali risorse del Fondo che, all'esito dei procedimenti di cui ai decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 30 settembre 2021, n. 371 e 5 aprile 2022, n. 84 e 27 luglio 2022, n. 241 eccedono l'importo complessivamente assegnato per le finalita' di cui all'art. 1-septies, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per incrementare la dotazione del Fondo in oggetto, e sono ripartite e assegnate secondo le proporzioni e le modalita' previste dal citato decreto n. 381/2022 e che in caso di ulteriore incremento delle risorse del Fondo, per effetto di provvedimenti legislativi, le stesse sono ripartite e assegnate, in mancanza di una diversa previsione di legge, secondo le proporzioni e le modalita' previste dal medesimo decreto n. 381/2022;
Considerato che l'importo delle richieste ammissibili, pari a euro 509.780.012,90 rientra nella disponibilita' complessiva del Fondo e che sono stati rispettati gli importi ripartiti nel decreto ministeriale n. 381 del 6 dicembre 2022 tra piccola, media e grande impresa;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla ripartizione delle risorse del Fondo nella misura di euro 509.780.012,90;

Decreta:

Art. 1

Approvazione della ripartizione del Fondo

1. In relazione alle istanze di accesso al Fondo di cui all'art. 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 relative agli interventi di cui all'art. 26, comma 4, lettera b), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022, e' approvata la ripartizione delle risorse del predetto Fondo, nella misura di euro 509.780.012,90 come indicato nell'allegato 1 suddiviso in elenchi della piccola, media e grande impresa, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Erogazione delle risorse

1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 381 del 6 dicembre 2022, le risorse di cui all'art. 1 del presente decreto sono assegnate ai soggetti indicati nell'allegato 1 nella misura ivi riportata.
2. Ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, il Ministero ha riconosciuto un'anticipazione nella misura pari al 50 per cento dell'importo complessivo ammissibile in favore dei soggetti beneficiari indicati nell'allegato 1.
3. Successivamente all'adozione del presente provvedimento verra' disposto l'impegno contabile relativo al saldo dei contributi spettanti alle stazioni appaltanti.
 
Art. 3

Controlli e procedura di recupero

1. Qualora, a seguito dei controlli anche a campione previsti dal citato art. 26, comma 4, lettera b), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 ed effettuati ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, venga accertata l'insussistenza dei requisiti richiesti per l'accesso al Fondo, si provvedera', ai sensi dell'art. 75 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, alla revoca del beneficio e al recupero delle somme erogate.
Il presente decreto, previa trasmissione agli organi di controllo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Roma, 19 dicembre 2024

Il direttore generale f.f.: Quinzi

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 216