Gazzetta n. 40 del 18 febbraio 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2025, n. 13
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53» e, in particolare, l'articolo 74 in materia di assegno di maternita' di base;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici» e, in particolare, l'articolo 5 il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, siano rivisti le modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE;
Visto il decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, recante «Disposizioni urgenti in materia di funzionalita' del sistema scolastico e della ricerca» e, in particolare, l'articolo 2-sexies il quale apporta modifiche al calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilita' o non autosufficienti nelle more dell'adozione delle opportune modifiche regolamentari alla normativa vigente;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, recante Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46, che, all'articolo 10, comma 2, ha disposto la abrogazione dell'articolo 65 della legge n. 448 del 1998 in materia di Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante «Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla poverta'» e, in particolare, l'articolo 10 il quale disciplina l'ISEE precompilato e l'aggiornamento della situazione economica;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» e, in particolare, l'articolo 1, commi da 183 a 185, il quale stabilisce che si provveda mediante l'aggiornamento del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, a escludere i titoli di Stato e alcuni prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo assistito dalla garanzia dello Stato dal calcolo dell'ISEE, fino al valore complessivo di 50.000 euro;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 recante «Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 luglio 2021, recante «Disciplina delle modalita' estensive dell'ISEE corrente» pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 203 del 25 agosto 2021;
Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 407 del 13 dicembre 2023, con il quale e' stato approvato il modello tipo della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonche' le relative istruzioni per la compilazione vigenti a far data dal 1° gennaio 2024;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, n. 290, del 9 maggio 2024, in data 24 maggio 2024;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 27 giugno 2024 ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2024;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, dopo la lettera n) e' inserita la seguente:
«n- bis) «DSU precompilata»: Dichiarazione sostitutiva unica resa disponibile al dichiarante ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo del 15 settembre 2017, n. 147, finalizzata al rilascio dell'ISEE;»;
b) all'articolo 3:
1) al comma 3, alla lettera a) le parole: «711» sono sostituite dalle seguenti: «473-bis.51»;
2) al comma 3, alla lettera b) le parole: «708» sono sostituite dalle seguenti: «473-bis.22»;
c) all'articolo 4:
1) al comma 2, lettera f), dopo le parole: «laddove non siano gia' inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a)» sono aggiunte le seguenti: «, esclusi i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilita', laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF, ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89»;
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, come determinata ai sensi dei commi precedenti, si sottrae, fino a concorrenza, nel caso in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. La detrazione di cui al presente comma e' alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprieta', di cui all'articolo 5, comma 2.»;
3) al comma 5, le parole: «l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario nell'anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza» sono sostituite dalle seguenti: «l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza, ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89»;
d) all'articolo 5:
1) al comma 1, dopo le parole: «nonche' del patrimonio mobiliare di cui al comma 4» sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dal comma 4-bis»;
2) al comma 2, al primo e al terzo periodo, le parole: «dell'anno precedente» sono sostituite dalle seguenti: «del secondo anno precedente» e dopo le parole «della DSU,» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147,»;
3) al comma 3, le parole: «dell'anno precedente» sono sostituite dalle seguenti: «del secondo anno precedente» e dopo le parole «della DSU» sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147,»;
4) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «Il patrimonio mobiliare e' costituito» sono inserite le seguenti: «, tenuto conto di quanto previsto dal comma 4-bis,», le parole «dell'anno precedente» sono sostituite dalle seguenti: «del secondo anno precedente» e dopo le parole «della DSU,» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147,»;
5) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Dal patrimonio mobiliare di cui al comma 4 sono esclusi i titoli di Stato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, i buoni fruttiferi postali, ivi inclusi quelli trasferiti allo Stato, e i libretti di risparmio postale, nel limite complessivo di 50.000 euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 184, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.»;
e) all'articolo 6, comma 3, la lettera a) e' soppressa, in recepimento dell'articolo 2-sexies, comma 1, lettera b) del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89;
f) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
«Art. 9 (ISEE corrente). - 1. In presenza di un ISEE in corso di validita', puo' essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo piu' ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore, come determinata ai sensi del presente articolo.
2. L'ISEE corrente e la sua componente reddituale ISRE possono essere calcolati, in presenza di un ISEE in corso di validita', qualora si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, alternativamente, una delle seguenti condizioni:
a) una variazione della situazione lavorativa di cui ai seguenti numeri:
1) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attivita' lavorativa o una riduzione della stessa;
2) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno centoventi giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
3) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attivita', dopo aver svolto l'attivita' medesima in via continuativa per almeno dodici mesi;
b) una variazione superiore al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale corrente, calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, rispetto all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 4;
c) l'interruzione dei trattamenti previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera f).
3. Le variazioni di cui alle lettere a) e c) del comma 2 devono essere avvenute posteriormente al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il reddito considerato nell'ISEE calcolato in via ordinaria, di cui si chiede la sostituzione con l'ISEE corrente.
4. L'indicatore della situazione reddituale corrente e' ottenuto aggiornando i redditi per ciascun componente il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 2, mediante la compilazione del modulo sostitutivo, di cui all'articolo 10, comma 4, lettera d), facendo riferimento ai seguenti redditi:
a) redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione;
b) redditi derivanti da attivita' d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo nell'esercizio dell'attivita';
c) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non gia' inclusi nel reddito di cui alla lettera a), conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione, esclusi i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilita', laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF.
5. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), numero 1) e lettera c), i redditi di cui al presente comma possono essere ottenuti moltiplicando per sei i redditi conseguiti nei due mesi antecedenti la presentazione della DSU.
6. Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione reddituale corrente, per i componenti il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 2, i redditi e i trattamenti di cui al comma 4, sostituiscono i redditi e i trattamenti di analoga natura utilizzati per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria.
7. Fermi restando l'indicatore della situazione patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza, l'ISEE corrente e' ottenuto sostituendo all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato ai sensi del comma 6.
8. Il richiedente l'ISEE corrente, oltre al modulo sostitutivo della DSU, presenta la documentazione e certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa, di cui al comma 2, nonche' le componenti reddituali aggiornate di cui al comma 4.
9. L'ISEE corrente contenente la variazione della sola situazione reddituale, calcolato ai sensi dei commi 4 e 6, ha validita' di sei mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni, salvo che intervengano variazioni della situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti; in quest'ultimo caso l'ISEE corrente e' aggiornato entro due mesi dalla variazione.
10. A decorrere dal 1° aprile di ciascun anno l'ISEE corrente, in presenza di un ISEE in corso di validita', puo' essere presentato anche nel caso in cui l'indicatore della situazione patrimoniale, calcolato prendendo a riferimento l'anno precedente a quello di presentazione della DSU, differisca per piu' del 20 per cento rispetto al medesimo indicatore calcolato in via ordinaria. Laddove ricorrano le condizioni di cui al presente comma, fermi restando l'indicatore della situazione reddituale e il parametro della scala di equivalenza, l'ISEE corrente e' ottenuto sostituendo all'indicatore della situazione patrimoniale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato prendendo a riferimento l'anno precedente a quello di presentazione della DSU, secondo le modalita' di cui all'articolo 5.
11. L'ISEE corrente, calcolato secondo le modalita' di cui al comma 10, ha validita' fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione del modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell'erogazione delle prestazioni. Laddove, ricorrendo le condizioni per l'aggiornamento contestuale sia della componente reddituale dell'ISEE corrente sia della componente patrimoniale ai sensi del presente articolo, vengano aggiornate ambedue le componenti, l'ISEE corrente ha comunque validita' fino, e non oltre, al 31 dicembre dell'anno di presentazione del modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell'erogazione delle prestazioni, salvo che intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti; in quest'ultimo caso, l'ISEE corrente e' aggiornato entro due mesi dalla variazione.
12. Laddove, successivamente alla presentazione di un ISEE corrente riferito alla parte patrimoniale, ricorrendo le condizioni che permettono la presentazione di un aggiornamento anche con riferimento alla parte reddituale, venga presentata una dichiarazione sostitutiva unica a tali fini, anche la parte patrimoniale deve essere aggiornata. Parimenti, laddove, successivamente alla presentazione di un ISEE corrente riferito alla parte reddituale, ricorrendo le condizioni che permettono la presentazione di un aggiornamento anche con riferimento alla parte patrimoniale, venga presentata una dichiarazione sostitutiva unica a tali fini, anche la parte reddituale deve essere aggiornata.
13. A partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 25 agosto 2021, cessa di avere efficacia.
14. Le modalita' dei controlli relativi all'ISEE corrente sono disciplinate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 25 agosto 2021, in attuazione dell'articolo 10, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.»;
g) all'articolo 10:
1) al comma 1, le parole: «al 15 gennaio dell'anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «fino al successivo 31 dicembre, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.»;
2) dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
«6-bis. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2-bis, terzo periodo, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, la presentazione della DSU da parte del cittadino avviene prioritariamente in modalita' precompilata, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 9 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4 ottobre 2019, emanato in attuazione dell'articolo 10, comma 2-bis, quarto periodo, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, ferma restando la possibilita' di presentare la DSU nella modalita' ordinaria.»;
3) al comma 7, lettera i) le parole: «, lettera a)» sono soppresse;
4) al comma 7, la lettera l) e' soppressa;
h) all'articolo 13:
1) Per effetto dell'abrogazione di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, i commi 1 e 2 sono soppressi;
2) al comma 3, le parole: «dalla data di cui all'articolo 14, comma 1, e' concesso alle donne con ISEE inferiore alla soglia di 16.737 euro, da rivalutarsi sulla base della variazione nel 2013 dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2024 e' concesso alle donne con ISEE inferiore alla soglia di 20.221,13 euro».
i) all'articolo 14:
1) al comma 1, le parole: «alla data del primo periodo, presentate sulla base del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, non sono piu' utilizzabili ai fini della richiesta di nuove prestazioni.» sono sostituite dalle seguenti: «restano valide ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate fino alla naturale scadenza, ferma restando la facolta' di richiedere una nuova attestazione ISEE calcolata secondo le modalita' di cui al presente decreto.»;
2) Per effetto dell'abrogazione di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, il comma 3 e' soppresso;
l) all'Allegato 1, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente:
«c-bis) 0,5 per ogni componente con disabilita' media, grave o non autosufficiente, in recepimento dell'articolo 2-sexies, comma 1, lettera b) del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89.».

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse
- Si riporta il l'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12
settembre 1988:
«Art. 17 (Regolamenti).- 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta l'articolo 74 del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151 recante: «Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della
maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15
della legge 8 marzo 2000, n. 53", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001, S.O. n. 93:
«Art. 74 (Assegno di maternita' di base).- 1. Per
ogni figlio nato dal 1 gennaio 2001, o per ogni minore in
affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento
dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane
o comunitarie o familiari titolari della carta di soggiorno
di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno
ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi
dell'articolo 41, comma 1-ter, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari
di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo, che non beneficiano dell'indennita' di cui agli
articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, e' concesso
un assegno di maternita' pari a complessive L. 2.500.000.
2. Ai trattamenti di maternita' corrispondono anche i
trattamenti economici di maternita' corrisposti da datori
di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di
maternita'.
3. L'assegno e' concesso dai comuni nella misura
prevista alla data del parto, alle condizioni di cui al
comma 4. I comuni provvedono ad informare gli interessati
invitandoli a certificare il possesso dei requisiti
all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi
nati.
4. L'assegno di maternita' di cui al comma 1, nonche'
l'integrazione di cui al comma 6, spetta qualora il nucleo
familiare di appartenenza della madre risulti in possesso
di risorse economiche non superiori ai valori
dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari
a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari
con tre componenti.
5. Per nuclei familiari con diversa composizione
detto requisito economico e' riparametrato sulla base della
scala di equivalenza prevista dal predetto decreto
legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle
maggiorazioni ivi previste.
6. Qualora il trattamento della maternita'
corrisposto alle lavoratrici che godono di forme di tutela
economica della maternita' diverse dall'assegno istituito
al comma 1 risulti inferiore all'importo di cui al medesimo
comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai
comuni richiesta per la concessione della quota
differenziale.
7. L'importo dell'assegno e' rivalutato al 1° gennaio
di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
calcolato dall'ISTAT.
8. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la
titolarita' concessiva in capo ai comuni, e' erogato
dall'INPS sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo
modalita' da definire nell'ambito dei decreti di cui al
comma 9.
9. Con uno o piu' decreti del Ministro per la
solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro
e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sono emanate le necessarie
disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente
articolo.
10. Con tali decreti sono disciplinati i casi nei
quali l'assegno, se non ancora concesso o erogato, puo'
essere corrisposto al padre o all'adottante del minore.
11. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di
maternita' relativi ai figli nati dal 2 luglio 1999 al 30
giugno 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Per i
procedimenti di concessione dell'assegno di maternita'
relativi ai figli nati dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre
2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al
comma 12 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n.
488.».
- Si riporta l'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201 recante: "Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6
dicembre 2011, S.O., n. 300, convertito con modificazioni
dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011:
«Art. 5 (Introduzione dell'ISEE per la concessione di
agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con
destinazione dei relativi risparmi a favore delle
famiglie). - 1.Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31
maggio 2012, sono rivisti le modalita' di determinazione e
i campi di applicazione dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una
definizione di reddito disponibile che includa la
percezione di somme, anche se esenti da imposizione
fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di
reddito dei diversi componenti della famiglia nonche' dei
pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli
successivi al secondo e di persone disabili a carico;
migliorare la capacita' selettiva dell'indicatore,
valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale
sita sia in Italia sia all'estero, al netto del debito
residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle
imposte relative; permettere una differenziazione
dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni.
Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni
fiscali e tariffarie nonche' le provvidenze di natura
assistenziale che, a decorrere dal 1º gennaio 2013, non
possono essere piu' riconosciute ai soggetti in possesso di
un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto
stesso. A far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore
delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di
dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni
necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del
decreto di cui al periodo precedente, sono abrogati il
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n.
221. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definite le modalita' con cui viene
rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, anche
attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la
pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo
la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali
agevolate, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio
telematico all'INPS, da parte degli enti erogatori, nel
rispetto delle disposizioni del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui
beneficiari e sulle prestazioni concesse.
Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. I risparmi derivanti dall'applicazione del
presente articolo a favore del bilancio dello Stato e degli
enti nazionali di previdenza e di assistenza sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per
l'attuazione di politiche sociali e assistenziali. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
si provvede a determinare le modalita' attuative di tale
riassegnazione.».
- Si riporta l'articolo 2-sexies del decreto-legge 29
marzo 2016, n. 42, recante: «Disposizioni urgenti in
materia di funzionalita' del sistema scolastico e della
ricerca», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 29
marzo 2016, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio
2016, n. 89, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del
28 maggio 2016:
«Art. 2-sexies (ISEE dei nuclei familiari con
componenti con disabilita'). - 1. Nelle more dell'adozione
delle modifiche al regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato,
sezione IV, nn. 00841, 00842 e 00838 del 2016, nel calcolo
dell'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti
persone con disabilita' o non autosufficienti, come
definite dall'allegato 3 al citato decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, anche ai fini
del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono esclusi dal reddito disponibile di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e
indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque
titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione
della condizione di disabilita', laddove non rientranti nel
reddito complessivo ai fini dell'IRPEF;
b) in luogo di quanto previsto dall'articolo 4,
comma 4, lettere b), c) e d), del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e'
applicata la maggiorazione dello 0,5 al parametro della
scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del predetto
decreto n. 159 del 2013 per ogni componente con disabilita'
media, grave o non autosufficiente.
2. I trattamenti di cui al comma 1, lettera a),
percepiti per ragioni diverse dalla condizione di
disabilita', restano inclusi nel reddito disponibile di cui
all'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011. Gli enti
erogatori di tali trattamenti, anche con riferimento a
prestazioni per il diritto allo studio universitario, ai
fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento
del trattamento stesso, sottraggono dal valore dell'ISEE
l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario
eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al
corrispondente parametro della scala di equivalenza.
3. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle
prestazioni sociali agevolate adottano entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto gli atti anche normativi necessari
all'erogazione delle nuove prestazioni in conformita' con
le disposizioni del presente articolo, nel rispetto degli
equilibri di bilancio programmati. Restano salve, fino a
tale data, le prestazioni sociali agevolate in corso di
erogazione sulla base delle disposizioni previgenti.
4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e
2 cessa a far data dal quarantacinquesimo giorno successivo
alla pubblicazione delle disposizioni di approvazione del
nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica
concernente le informazioni necessarie per la
determinazione dell'ISEE, attuative delle modifiche al
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di cui al medesimo
comma 1.
5. Al maggior onere derivante dall'attuazione del
presente articolo, per gli effetti stimati sul numero dei
beneficiari delle prestazioni che costituiscono diritti
soggettivi, pari a 300.000 euro annui con riferimento
all'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli
minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e pari a 700.000 euro annui con riferimento
all'assegno di maternita' di base, di cui all'articolo 74
del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, per complessivi 1 milione di euro annui a
decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le
politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della
legge 8 novembre 2000, n. 328.
6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
derivanti dal presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».
- Si riporta l'articolo 10 del decreto legislativo 29
dicembre 2021, n. 230, recante: «Istituzione dell'assegno
unico e universale per i figli a carico, in attuazione
della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1°
aprile 2021, n. 46», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
309 del 30 dicembre 2021:
«Art. 10 (Abrogazioni e modificazioni).- 1. Con
effetto dal 1° gennaio 2022, e' abrogato il comma 353
dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
2. Con effetto dal 1° marzo 2022, l'articolo 65 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 e' abrogato. Per l'anno
2022, l'assegno di cui all'articolo 65 della legge 23
dicembre 1998, n. 448 e' riconosciuto esclusivamente con
riferimento alle mensilita' di gennaio e febbraio.
3. Limitatamente ai nuclei familiari con figli e
orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere
riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 e di cui
all'articolo 4 del testo unico delle norme concernenti gli
assegni familiari, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. Conseguentemente,
sono ridotte le risorse da trasferire all'INPS per effetto
del minor fabbisogno relativo alle effettive esigenze
connesse alle prestazioni di cui al primo periodo.
4. All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), primo periodo, dopo le
parole «i figli adottivi o affidati» sono aggiunte le
seguenti: «, di eta' pari o superiore a 21 anni»;
b) al comma 1, lettera c), il secondo, il terzo e
il quarto periodo sono soppressi;
c) al comma 1, lettera c), sesto periodo, dopo le
parole «In presenza di piu' figli» sono aggiunte le
seguenti: «che danno diritto alla detrazione»;
d) il comma 1-bis e' abrogato;
e) al comma 2, primo periodo, le parole «Le
detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle
seguenti: «Le detrazioni di cui al comma 1»;
f) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono
soppressi.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a
decorrere dal 1° marzo 2022.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono abrogati i
commi 348 e 349 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre
2016, n. 232.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante:
«Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di
contrasto alla poverta'», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2017:
«Art. 10 (ISEE precompilato e aggiornamento della
situazione economica). - 1. A decorrere dal 2019, l'INPS
precompila la DSU cooperando con l'Agenzia delle entrate. A
tal fine sono utilizzate le informazioni disponibili
nell'Anagrafe tributaria, nel Catasto e negli archivi
dell'INPS, nonche' le informazioni su saldi e giacenze
medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo
familiare comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, e dell'articolo 11, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sono
scambiati i dati mediante servizi anche di cooperazione
applicativa.
2. La DSU precompilata puo' essere accettata o
modificata, fatta eccezione per i trattamenti erogati
dall'INPS e per le componenti gia' dichiarate a fini
fiscali, per le quali e' assunto il valore a tal fine
dichiarato. Laddove la dichiarazione dei redditi non sia
stata ancora presentata, le relative componenti rilevanti a
fini ISEE possono essere modificate, fatta salva la
verifica di coerenza rispetto alla dichiarazione dei
redditi successivamente presentata e le eventuali sanzioni
in caso di dichiarazione mendace. La DSU precompilata
dall'INPS e' resa disponibile mediante i servizi telematici
dell'Istituto direttamente al cittadino, che puo' accedervi
anche per il tramite del portale dell'Agenzia delle entrate
attraverso sistemi di autenticazione federata, o,
conferendo apposita delega, tramite un centro di assistenza
fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle
entrate e il Garante per la protezione dei dati personali,
sono individuate le modalita' tecniche per consentire al
cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata resa
disponibile in via telematica dall'INPS.
2-bis. Fino al 31 dicembre 2022 resta ferma la
possibilita' di presentare la DSU nella modalita' non
precompilata)). In tal caso, in sede di attestazione
dell'ISEE, sono riportate le eventuali omissioni o
difformita' riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle
informazioni disponibili di cui al comma 1, incluse
eventuali difformita' su saldi e giacenze medie del
patrimonio mobiliare, secondo modalita' definite con il
decreto di cui al comma 2. ( (A decorrere dal 1° luglio
2023, la presentazione della DSU da parte del cittadino
avviene prioritariamente in modalita' precompilata, ferma
restando la possibilita' di presentare la DSU nella
modalita' ordinaria. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle
entrate e il Garante per la protezione dei dati personali,
sono individuate le modalita' operative, le ulteriori
semplificazioni e le modalita' tecniche per consentire al
cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa
disponibile in via telematica dall'INPS. Resta fermo quanto
previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159, per quanto attiene al
trattamento dei dati e alle misure di sicurezza.
3.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU ha
validita' dal momento della presentazione fino al
successivo 31 dicembre. In ciascun anno, a decorrere dal
2020, all'inizio del periodo di validita', fissato al 1°
gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella
DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno
precedente. Resta ferma la possibilita' di aggiornare i
dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni
dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il
nucleo familiare, mediante modalita' estensive dell'ISEE
corrente da individuarsi, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei
casi in cui la DSU sia stata presentata a decorrere dal 1°
settembre 2019 e prima della data di entrata in vigore
della presente disposizione, si applica la disciplina
precedente.
5. L'ISEE corrente e la sua componente reddituale
ISRE possono essere calcolati, in presenza di un ISEE in
corso di validita', qualora si sia verificata una
variazione della situazione lavorativa, di cui all'articolo
9, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, ovvero una
variazione dell'indicatore della situazione reddituale
corrente superiore al venticinque per cento, di cui al
medesimo articolo 9, comma 2, ovvero un'interruzione dei
trattamenti previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera f),
del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 159 del 2013. La variazione della situazione
lavorativa deve essere avvenuta posteriormente al 1°
gennaio dell'anno cui si riferisce il reddito considerato
nell'ISEE calcolato in via ordinaria di cui si chiede la
sostituzione con l'ISEE corrente. Nel caso di interruzione
dei trattamenti di cui al primo periodo, il periodo di
riferimento e i redditi utili per il calcolo dell'ISEE
corrente sono individuati con le medesime modalita'
applicate in caso di variazione della situazione lavorativa
del lavoratore dipendente a tempo indeterminato. A
decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del provvedimento di approvazione del
nuovo modulo sostitutivo della DSU finalizzato alla
richiesta dell'ISEE corrente, emanato ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013,
l'ISEE corrente e' calcolato con le modalita' di cui al
presente comma e ha validita' di sei mesi dalla data della
presentazione del modulo sostitutivo ai fini della
successiva richiesta dell'erogazione delle prestazioni,
salvo che intervengano variazioni nella situazione
occupazionale o nella fruizione dei trattamenti; in
quest'ultimo caso, l'ISEE corrente e' aggiornato entro due
mesi dalla variazione.
6. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 e
5 cessa dal giorno successivo a quello di entrata in vigore
delle corrispondenti modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, da adottarsi
entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
7. A decorrere dalla data stabilita nel decreto di
cui al comma 3, al fine di agevolare la precompilazione
della DSU per l'ISEE corrente, nonche' la verifica delle
comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, da parte
dell'INPS e per la verifica dello stato di disoccupazione
di cui all'articolo 3, comma 3, da parte degli organi
competenti, le comunicazioni obbligatorie, di cui
all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, devono contenere l'informazione relativa alla
retribuzione o al compenso.
- Si riportano i commi 183, 184 e 185, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e
bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 - S.O.
n. 40:
«183. Nella determinazione dell'indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) sono esclusi, fino
al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato di
cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di debito pubblico,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 2003, n. 398, nonche' i prodotti finanziari di
raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito
dalla garanzia dello Stato.
184. All'attuazione della disposizione di cui al
comma 183 si provvede mediante l'aggiornamento del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, adottato ai sensi
dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
185. Per effetto di quanto disposto dai commi 183 e
184, le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini
della copertura degli oneri di cui all'articolo 6, comma 8,
del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono
incrementate di 44 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2024.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013, n. 159 recante: «Regolamento concernente
la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di
applicazione dell'Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE)» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 19 del 24 gennaio 2014.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 10,
13, 14 e dell'Allegato 1 del citato decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto valgono le seguenti definizioni:
a) «ISEE»: indicatore della situazione economica
equivalente;
b) «ISE»: indicatore della situazione economica;
c) «Scala di equivalenza»: la scala di cui
all'allegato 1, che costituisce parte integrante del
presente decreto;
d) «Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi
dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, nonche' dell'articolo 1, comma 2, della legge 8
novembre 2000, n. 328, tutte le attivita' relative alla
predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a
pagamento, o di prestazioni economiche destinate a
rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di
difficolta' che la persona umana incontra nel corso della
sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema
previdenziale e da quello sanitario, nonche' quelle
assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
e) «Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni
sociali non destinate alla generalita' dei soggetti, ma
limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di
natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate
dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella
misura o nel costo a determinate situazioni economiche,
fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e
dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle
altre disposizioni vigenti;
f) «Prestazioni agevolate di natura
sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate
nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura
sociosanitaria rivolte a persone con disabilita' e
limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di
tali soggetti:
1) di sostegno e di aiuto domestico familiare
finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel
proprio domicilio;
2) di ospitalita' alberghiera presso strutture
residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni
strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a
persone non assistibili a domicilio;
3) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi
gli interventi di natura economica o di buoni spendibili
per l'acquisto di servizi;
g) «Prestazioni agevolate rivolte a minorenni»:
prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari
minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo
familiare di componenti minorenni;
h) «Richiedente»: il soggetto che, essendone
titolato sulla base della disciplina vigente, effettua la
richiesta della prestazione sociale agevolata;
i) «Beneficiario»: il soggetto al quale e' rivolta
la prestazione sociale agevolata;
l) «Persone con disabilita' media, grave o non
autosufficienti»: persone per le quali sia stata accertata
una delle condizioni descritte nella tabella di cui
all'allegato 3, parte integrante del presente decreto;
m) «Ente erogatore»: ente competente alla
disciplina dell'erogazione della prestazione sociale
agevolata;
n) «DSU»: dichiarazione sostitutiva unica, di cui
all'articolo 10;
n- bis) «DSU precompilata»: Dichiarazione
Sostitutiva Unica resa disponibile al dichiarante ai sensi
dell'articolo 10 del decreto legislativo del 15 settembre
2017, n. 147, finalizzata al rilascio dell'ISEE;
o) «Dichiarante»: il soggetto, richiedente ovvero
appartenente al nucleo familiare del richiedente, che
sottoscrive la DSU.».
«Art. 3 (Nucleo familiare). - 1. Il nucleo familiare
del richiedente e' costituito dai soggetti componenti la
famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU,
fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.
2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica
fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine,
identificata di comune accordo la residenza familiare, il
coniuge con residenza anagrafica diversa e' attratto ai
fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza
anagrafica coincide con quella familiare. In caso di
mancato accordo, la residenza familiare e' individuata
nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una
residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior
durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini
italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge
27 ottobre 1988, n. 470, e' attratto ai fini del presente
decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.
3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica
costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei
seguenti casi:
a) quando e' stata pronunciata separazione
giudiziale o e' intervenuta l'omologazione della
separazione consensuale ai sensi dell'articolo 473-bis.51
del codice di procedura civile, ovvero quando e' stata
ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del
codice civile;
b) quando la diversa residenza e' consentita a
seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui
all'articolo 473-bis.22 del codice di procedura civile;
c) quando uno dei coniugi e' stato escluso dalla
potesta' sui figli o e' stato adottato, ai sensi
dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di
allontanamento dalla residenza familiare;
d) quando si e' verificato uno dei casi di cui
all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e
successive modificazioni, ed e' stata proposta domanda di
scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio;
e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato
in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorita'
competente in materia di servizi sociali.
4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo
familiare del genitore con il quale convive. Il minore che
si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo
familiare dell'affidatario, ancorche' risulti nella
famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento
temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio
1983, n. 184, e successive modificazioni, e' considerato
nucleo familiare a se' stante, fatta salva la facolta' del
genitore affidatario di considerarlo parte del proprio
nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato
presso comunita' e' considerato nucleo familiare a se'
stante.
5. Il figlio maggiorenne non convivente con i
genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia
coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare
dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei
familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di
entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei
genitori, da lui identificato.
6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, e' considerato nucleo familiare a se'
stante, salvo che debba essere considerato componente del
nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il
figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui
conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica,
fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima
convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio
minorenne, quest'ultimo e' considerato componente dello
stesso nucleo familiare del genitore.
Art. 4 (Indicatore della situazione reddituale).- 1.
L'indicatore della situazione reddituale e' determinato
sulla base dei redditi e delle spese e franchigie di cui ai
commi seguenti, riferite a ciascun componente ovvero al
nucleo familiare. Ai fini del calcolo dell'indicatore, il
reddito di ciascun componente il nucleo familiare e'
ottenuto sommando i redditi di cui al comma 2 al netto
degli importi di cui al comma 3. Dalla somma dei redditi di
cui al periodo precedente per l'insieme dei componenti sono
detratte le spese o le franchigie riferite al nucleo
familiare di cui al comma 4. I redditi e gli importi di cui
ai commi 2 e 3 sono riferiti al secondo anno solare
precedente la presentazione della DSU. Le spese o le
franchigie di cui al comma 4 sono riferite all'anno solare
precedente la presentazione della DSU.
2. Il reddito di ciascun componente il nucleo
familiare e' ottenuto sommando le seguenti componenti:
a) reddito complessivo ai fini IRPEF;
b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a
ritenuta a titolo d'imposta;
c) ogni altra componente reddituale esente da
imposta, nonche' i redditi da lavoro dipendente prestato
all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in
base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
d) i proventi derivanti da attivita' agricole,
svolte anche in forma associata, per le quali sussiste
l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal
fine va assunta la base imponibile determinata ai fini
dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque
titolo utilizzato;
e) assegni per il mantenimento di figli
effettivamente percepiti;
f) trattamenti assistenziali, previdenziali e
indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo
percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano
gia' inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera
a), esclusi i trattamenti percepiti in ragione della
condizione di disabilita', laddove non rientranti nel
reddito complessivo ai fini dell'IRPEF, ai sensi
dell'articolo 2-sexies, comma 1, lettera a) del
decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con
modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n.89;
g) redditi fondiari relativi ai beni non locati
soggetti alla disciplina dell'IMU, di cui all'articolo 13
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
nonche' agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, se compatibili con la predetta
disciplina, non indicati nel reddito complessivo di cui
alla lettera a), comma 1, del presente articolo. A tal fine
i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita
catastale del 5 per cento e i redditi dei terreni si
assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito
agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per
cento. Nell'importo devono essere considerati i redditi
relativi agli immobili all'estero non locati soggetti alla
disciplina dell'imposta sul valore degli immobili situati
all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non
indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a),
comma 1, del presente articolo, assumendo la base
imponibile determinata ai sensi dell'articolo 70, comma 2,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917;
h) il reddito figurativo delle attivita'
finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare
complessivo del nucleo familiare, individuato secondo
quanto indicato all'articolo 5 con la sola esclusione dei
depositi e conti correnti bancari e postali, di cui al
medesimo articolo 5, comma 4, lettera a), il tasso di
rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro
ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente
al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale;
i) il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel
paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo,
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, iscritti nelle anagrafi
dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE),
convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre
dell'anno di riferimento del reddito.
3. All'ammontare del reddito di cui al comma 2, deve
essere sottratto fino a concorrenza:
a) l'importo degli assegni periodici effettivamente
corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in
seguito alla separazione legale ed effettiva o allo
scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti
civili del matrimonio come indicato nel provvedimento
dell'autorita' giudiziaria.
Nell'importo devono essere considerati gli assegni
destinati al mantenimento dei figli;
b) l'importo degli assegni periodici effettivamente
corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con
l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano
coniugati, ne' legalmente ed effettivamente separati e non
vi sia provvedimento dell'autorita' giudiziaria che ne
stabilisce l'im orto;
c) fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese
sanitarie per disabili, le spese per l'acquisto di cani
guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato
dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione
dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione
d'imposta, nonche' le spese mediche e di assistenza
specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei
redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la
deduzione dal reddito complessivo;
d) l'importo dei redditi agrari relativi alle
attivita' indicate dall'articolo 2135 del codice civile
svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori
agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla
presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;
e) fino ad un massimo di 3.000 euro, una quota dei
redditi da lavoro dipendente, nonche' degli altri redditi
da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20 per
cento dei redditi medesimi;
f) fino ad un massimo di 1.000 euro e
alternativamente a quanto previsto alla lettera e), una
quota dei redditi da pensione inclusi nel reddito
complessivo di cui al comma 2, lettera a), nonche' dei
trattamenti di cui al comma 2, lettera f), pari al 20 per
cento dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi.
4. Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo,
come determinata ai sensi dei commi precedenti, si sottrae,
fino a concorrenza, nel caso in cui il nucleo familiare
risieda in abitazione in locazione, il valore del canone
annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono
dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare
massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di
500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo.
La detrazione di cui al presente comma e' alternativa a
quella per i nuclei residenti in abitazione di proprieta',
di cui all'articolo 5, comma 2.
5. Nel caso colui per il quale viene richiesta la
prestazione sia gia' beneficiario di uno dei trattamenti di
cui al comma 2, lettera f), ed ai soli fini
dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del
trattamento stesso, al valore dell'ISEE e' sottratto
dall'ente erogatore l'ammontare del trattamento percepito
dal beneficiario eventualmente valorizzato nell'ISEE
medesimo, rapportato al corrispondente parametro della
scala di equivalenza , rapportato al corrispondente
parametro della scala di equivalenza, ai sensi
dell'articolo 2-sexies, comma 2, secondo periodo, del
decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con
modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n.89.
Art. 5 (Indicatore della situazione patrimoniale).-
1. L'indicatore della situazione patrimoniale e'
determinato sommando, per ciascun componente del nucleo
familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui ai
commi 2 e 3, nonche' del patrimonio mobiliare di cui al
comma 4, fermo restando quanto previsto dal comma 4-bis.
2. Il patrimonio immobiliare e' pari al valore dei
fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni,
intestati a persone fisiche non esercenti attivita'
d'impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre del
secondo anno precedente a quello di presentazione della
DSU, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n.147, indipendentemente dal
periodo di possesso nell'anno. Il valore e' cosi'
determinato anche in caso di esenzione dal pagamento
dell'imposta. Dal valore cosi' determinato di ciascun
fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza,
l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31
dicembre del secondo anno precedente la presentazione della
DSU ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n.147, per mutui contratti
per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del
fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione
di proprieta', il valore della casa di abitazione, come
sopra determinato, al netto del mutuo residuo, non rileva
ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore
alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per
ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore
alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due
terzi della parte eccedente.
3. Il patrimonio immobiliare all'estero e' pari a
quello definito ai fini dell'imposta sul valore degli
immobili situati all'estero di cui al comma 15
dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, riferito alla medesima data di cui al comma
2, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Dal
valore cosi' determinato di ciascun immobile, si detrae,
fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito
residuo alla data del 31 dicembre del secondo anno
precedente la presentazione della DSU, ai sensi
dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 15
settembre 2017, n.147, per mutui contratti per l'acquisto
dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.
4. Il patrimonio mobiliare e' costituito, tenuto
conto di quanto previsto dal comma 4-bis, dalle componenti
di seguito specificate, anche detenute all'estero,
possedute alla data del 31 dicembre del secondo anno
precedente a quello di presentazione della DSU, ai sensi
dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 15
settembre 2017, n.147, fatto salvo quanto diversamente
disposto con riferimento a singole componenti:
a) depositi e conti correnti bancari e postali, per
i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al
lordo degli interessi, al 31 dicembre dell'anno precedente
a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore,
il valore della consistenza media annua riferita al
medesimo anno. Qualora nell'anno precedente si sia
proceduto all'acquisto di componenti del patrimonio
immobiliare, di cui ai commi 2 e 3, ovvero a variazioni ad
incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, di
cui al presente comma, per un ammontare superiore alla
differenza tra il valore della consistenza media annua e
del saldo al 31 dicembre, puo' essere assunto il valore del
saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno precedente,
anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini di
successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza
media annua va comunque indicato;
b) titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni,
certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed
assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle
consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente
a quello di presentazione della DSU;
c) azioni o quote di organismi di investimento
collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per
le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo
prospetto redatto dalla societa' di gestione alla data di
cui alla lettera b);
d) partecipazioni azionarie in societa' italiane ed
estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va
assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera
b), ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente piu'
prossimo;
e) partecipazioni azionarie in societa' non quotate
in mercati regolamentati e partecipazioni in societa' non
azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione
del patrimonio netto, determinato sulla base delle
risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente
alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di
esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato
dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo
dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi
ammortamenti, nonche' degli altri cespiti o beni
patrimoniali;
f) masse patrimoniali, costituite da somme di
denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in
gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto
legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per le quali va assunto
il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo
rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai
regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le
societa' e la borsa, dal gestore del patrimonio
anteriormente alla data di cui alla lettera b);
g) altri strumenti e rapporti finanziari per i
quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla
lettera b), nonche' contratti di assicurazione a
capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione
per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente
versati a tale ultima data, al netto degli eventuali
riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato
per tutta la durata del contratto per le quali va assunto
l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di
assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima
data non e' esercitabile il diritto di riscatto;
h) il valore del patrimonio netto per le imprese
individuali in contabilita' ordinaria, ovvero il valore
delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili
per le imprese individuali in contabilita' semplificata,
determinato con le stesse modalita' indicate alla lettera
e).
4-bis. Dal patrimonio mobiliare di cui al comma 4
sono esclusi i titoli di Stato di cui all'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, i buoni fruttiferi postali, ivi inclusi quelli
trasferiti allo Stato, e i libretti di risparmio postale,
nel limite complessivo di 50.000 euro, ai sensi
dell'articolo 1, comma 184, della legge 30 dicembre 2023,
n. 213.
5. Per i rapporti di custodia, amministrazione,
deposito e gestione cointestati anche a soggetti
appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle
consistenze e' assunto per la quota di spettanza.
6. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato
ai sensi del comma 4, si detrae, fino a concorrenza, una
franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per
ogni componente il nucleo familiare successivo al primo,
fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia e'
incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il
nucleo familiare successivo al secondo. Tale franchigia non
si applica ai fini della determinazione dell'indicatore
della situazione reddituale, di cui all'articolo 4.
Art. 6 (Prestazioni agevolate di natura
socio-sanitaria).- 1. Per le prestazioni agevolate di
natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore eta',
l'ISEE e' calcolato in riferimento al nucleo familiare di
cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 3. Per
le medesime prestazioni rivolte a persone minori di anni
18, l'ISEE e' calcolato nelle modalita' di cui all'articolo
7.
2. Esclusivamente ai fini delle prestazioni di cui al
presente articolo e fatta comunque salva la possibilita'
per il beneficiario di costituire il nucleo familiare
secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3, il
nucleo familiare del beneficiario e' composto dal coniuge,
dai figli minori di anni 18, nonche' dai figli maggiorenni,
secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 3.
3. Per le sole prestazioni erogate in ambiente
residenziale a ciclo continuativo, valgono le seguenti
regole:
a) (soppressa);
b) in caso di presenza di figli del beneficiario
non inclusi nel nucleo familiare ai sensi del comma 2,
l'ISEE e' integrato di una componente aggiuntiva per
ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione
economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle
necessita' del nucleo familiare di appartenenza, secondo le
modalita' di cui all'allegato 2, comma 1, che costituisce
parte integrante del presente decreto. La componente non e'
calcolata:
1) quando al figlio ovvero ad un componente del
suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui
all'allegato 3;
2) quando risulti accertata in sede
giurisdizionale o dalla pubblica autorita' competente in
materia di servizi sociali la estraneita' del figlio in
termini di rapporti affettivi ed economici;
c) le donazioni di cespiti parte del patrimonio
immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla
prima richiesta delle prestazioni di cui al presente comma
continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del
donante. Allo stesso modo sono valorizzate nel patrimonio
del donante, le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti
la richiesta di cui al periodo precedente, se in favore di
persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del
codice civile.».
«Art. 10 (Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)).- 1.
Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva
in riferimento al nucleo familiare di cui all'articolo 3,
ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni,
concernente le informazioni necessarie per la
determinazione dell'ISEE. La DSU ha validita' dal momento
della presentazione fino al successivo 31 dicembre, ai
sensi dell'articolo 10, comma 4, primo periodo, del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n.147.
2. E' lasciata facolta' al cittadino di presentare
entro il periodo di validita' della DSU una nuova
dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti
delle condizioni familiari ed economiche ai fini del
calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare. Gli enti
erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi
erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove
dichiarazioni. E' comunque lasciata facolta' agli enti
erogatori di chiedere la presentazione di una DSU
aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare
ovvero in presenza di elementi di informazione da cui
risulti il possibile verificarsi delle condizioni di cui
all'articolo 9.
3. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INPS,
sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la
protezione dei dati personali, e' approvato il modello tipo
della DSU e dell'attestazione, nonche' delle relative
istruzioni per la compilazione. Il modello contiene
l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con il medesimo
provvedimento si definiscono le modalita' con cui
l'attestazione, il contenuto della DSU, nonche' gli altri
elementi informativi necessari al calcolo dell'ISEE possono
essere resi disponibili al dichiarante per il tramite dei
soggetti incaricati della ricezione della DSU ai sensi
dell'articolo 11, comma 4. In sede di prima applicazione,
il provvedimento e' adottato entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e di esso viene data
adeguata pubblicita' dagli enti locali anche attraverso i
propri uffici di relazione con il pubblico e i propri siti
internet.
4. La DSU ha carattere modulare, componendosi di:
a) un modello base relativo al nucleo familiare;
b) fogli allegati relativi ai singoli componenti;
c) moduli aggiuntivi, di cui e' necessaria la
compilazione qualora rilevino ai fini del computo dell'ISEE
le componenti aggiuntive, di cui all'allegato 2;
d) moduli sostitutivi, in caso di richiesta
dell'ISEE corrente, di cui all'articolo 9;
e) moduli integrativi, nel caso si verifichino le
condizioni di cui all'articolo 11, commi 7 e 8, nonche' del
comma 7, lettera e), primo periodo, del presente articolo.
I moduli aggiuntivi, sostitutivi e integrativi
possono essere compilati in via complementare
successivamente alla presentazione della DSU. Nel caso le
componenti autocertificate di cui ai commi 7 e 8 non siano
variate rispetto ad una eventuale DSU precedente, il
richiedente puo' presentare una dichiarazione semplificata.
5. Ai soli fini dell'accesso alle prestazioni
agevolate di natura socio sanitaria, il dichiarante puo'
compilare la DSU riferita al nucleo familiare ristretto
definito secondo le regole di cui all'articolo 6, comma 2.
Qualora nel corso di validita' di tale DSU sia necessario
reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo
dell'ISEE per la richiesta di altre prestazioni sociali
agevolate, il dichiarante integra la DSU in corso di
validita' mediante la compilazione dei soli fogli allegati
relativi ai componenti del nucleo non gia' inclusi.
6. La DSU e' presentata ai comuni o ai centri di
assistenza fiscale previsti dall'articolo 32 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente
all'amministrazione pubblica in qualita' di ente erogatore
al quale e' richiesta la prima prestazione o alla sede
dell'INPS competente per territorio. E' comunque consentita
la presentazione della DSU all'INPS, in via telematica,
direttamente a cura del richiedente. A tal fine, l'INPS
rende disponibili modalita' di compilazione telematica
assistita della DSU.
6-bis. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2-bis, terzo
periodo, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.147,
la presentazione della DSU da parte del cittadino avviene
prioritariamente in modalita' precompilata, secondo le
modalita' di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali 9 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 233 del 4 ottobre 2019, emanato in attuazione
dell'articolo 10, comma 2-bis, quarto periodo, del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n.147, ferma restando la
possibilita' di presentare la DSU nella modalita'
ordinaria.
7. Ai fini della presentazione della DSU, sono
autodichiarate dal dichiarante:
a) la composizione del nucleo familiare e le
informazioni necessarie ai fini della determinazione del
valore della scala di equivalenza;
b) l'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai
fini del calcolo delle componenti aggiuntive di cui
all'allegato 2, nonche' le informazioni di cui alle lettere
successive del presente comma ad essi riferite;
c) la eventuale condizione di disabilita' e non
autosufficienza, di cui all'allegato 3, dei componenti il
nucleo;
d) l'identificazione della casa di abitazione del
nucleo familiare, di cui all'articolo 5, comma 2;
e) il reddito complessivo di cui all'articolo 4,
comma 2, lettera a), limitatamente ai casi di esonero dalla
presentazione della dichiarazione ovvero di sospensione
degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali,
nonche' le componenti reddituali di cui all'articolo 4,
comma 2, lettera b), limitatamente ai redditi diversi da
quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti
minimi, al regime di vantaggio per l'imprenditoria
giovanile e lavoratori in mobilita' e al regime delle nuove
iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonche'
dai redditi derivanti dalla locazione di immobili
assoggettati all'imposta sostitutiva operata nella forma
della cedolare secca;
f) le componenti reddituali di cui all'articolo 4,
comma 2, lettere c), d), e), g), ed i);
g) le componenti reddituali di cui all'articolo 4,
comma 2, lettera f), limitatamente alle prestazioni non
erogate dall'INPS;
h) l'importo degli assegni periodici effettivamente
corrisposti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a) e
b);
i) il valore del canone di locazione annuo di cui
all'articolo 4, comma 4;
l) (soppressa);
m) le componenti del patrimonio immobiliare di cui
all'articolo 5, commi 2 e 3, nonche' per ciascun cespite
l'ammontare dell'eventuale debito residuo;
n) in caso di richiesta di prestazioni di cui
all'articolo 6, comma 3, le donazioni di cespiti di cui
alla lettera c) del medesimo comma;
o) gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di
cilindrata di 500 cc e superiore, nonche' le navi e
imbarcazioni da diporto, per le finalita' di cui
all'articolo 11, comma 12.
8. Nelle more della piena e tempestiva disponibilita'
delle informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7,
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, e del comma 2, dell'articolo 11,
del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e fermo
restando l'utilizzo delle informazioni disponibili secondo
le modalita' di cui all'articolo 11, sono altresi'
autodichiarate dal dichiarante le componenti del patrimonio
mobiliare di cui all'articolo 5, comma 4. Ai fini della
semplificazione nella compilazione della DSU e alla luce
della evoluzione della disponibilita' delle informazioni di
cui al presente comma, con uno o piu' decreti del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, il primo dei quali da
adottare entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per
la protezione dei dati personali, sono identificate le
componenti del patrimonio mobiliare per cui e' possibile
acquisire il dato, sotto forma di valore sintetico,
direttamente nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria
prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e
conseguentemente sono riviste le componenti di cui e'
prevista l'autodichiarazione.
9. Fermo restando l'insieme delle informazioni
necessarie per il calcolo dell'ISEE, definito ai sensi del
presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti l'INPS, l'Agenzia
delle entrate e il Garante per la protezione dei dati
personali, in relazione alla evoluzione dei sistemi
informativi e dell'assetto dei relativi flussi
d'informazione, puo' essere modificato l'elenco delle
informazioni di cui si chiede autodichiarazione da parte
del dichiarante ai sensi del comma 7, nonche' puo' essere
integrato il modello-tipo di DSU anche in relazione alle
esigenze di controllo dei dati autodichiarati. Con il
medesimo provvedimento puo' essere rivisto il periodo di
riferimento dei redditi di cui all'articolo 4, comma 1,
avvicinandolo al momento della presentazione della DSU, e
conseguentemente puo' essere rivisto il periodo di
validita' della DSU, di cui al comma 1 del presente
articolo.».
«Art. 13 (Revisione delle soglie).- 1. (soppresso)
2. (soppresso)
3. L'assegno di maternita' di base, di cui
all'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, fermi restando i requisiti diversi da quelli relativi
alla condizione economica, a decorrere dal 1° gennaio 2024
e' concesso alle donne con ISEE inferiore alla soglia di
20.221,13 euro.
4. Gli importi degli assegni e dei requisiti
economici di cui al presente articolo sono rivalutati
annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati.
Art. 14 (Disposizioni transitorie e finali). - 1.
Alla decorrenza dei 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del provvedimento di cui all'articolo 10, comma 3,
adottato in sede di prima applicazione, l'ISEE e'
rilasciato secondo le modalita' del presente decreto. Le
DSU in corso di validita' restano valide ai fini
dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate fino alla
naturale scadenza, ferma restando la facolta' di richiedere
una nuova attestazione ISEE calcolata secondo le modalita'
di cui al presente decreto.
2. Le prestazioni sociali agevolate richieste
successivamente alla data di cui al comma 1, sono erogate
sulla base dell'ISEE rivisto ai sensi del presente decreto.
Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni
sociali agevolate emanano entro la data di cui al comma 1
gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle
nuove prestazioni in conformita' con le disposizioni del
presente decreto nel rispetto degli equilibri di bilancio
programmati.
3. (soppresso)
4. Con riferimento all'assegno di maternita' di base
di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, fermo restando il rispetto del requisito
economico al momento della presentazione della domanda, la
soglia di cui al comma 3 dell'articolo 13, si applica anche
nei casi in cui la nascita del figlio sia avvenuta
precedentemente alla data di cui al comma 1, ma la domanda
sia presentata successivamente a tale data.
5. Le prestazioni sociali agevolate, in corso di
erogazione sulla base delle disposizioni vigenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad
essere erogate secondo le disposizioni medesime, fino alla
data di emanazione degli atti anche normativi che
disciplinano l'erogazione in conformita' con le
disposizioni del presente decreto, e comunque non oltre
dodici mesi dalla data di cui al comma 1, nel rispetto
degli equilibri di bilancio programmati.
6. Le regioni a Statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano, fermo restando il rispetto
dei livelli essenziali delle prestazioni sociali agevolate
e dei criteri unificati per la valutazione della situazione
economica di coloro che richiedono di accedervi, attuano le
disposizioni di cui al presente decreto nelle forme
stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle
relative norme di attuazione.».
«Allegato 1
Scala di equivalenza
(articolo 1, comma 1, lett. c)
I parametri della scala di equivalenza corrispondenti
al numero di componenti il nucleo familiare, come definito
ai sensi dell'articolo 3, del presente decreto, sono i
seguenti:
Numero componenti Parametro



+----------+----------------------------------------------+
| 1 | 1,00 |
+----------+----------------------------------------------+
| 2 | 1,57 |
+----------+----------------------------------------------+
| 3 | 2,04 |
+----------+----------------------------------------------+
| 4 | 2,46 |
+----------+----------------------------------------------+
| 5 | 2,85 |
+----------+----------------------------------------------+


Il parametro della scala di equivalenza e' incrementato
di 0,35 per ogni ulteriore componente.
Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:
a) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli,
0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque
figli;
b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni,
elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di eta'
inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o
l'unico presente abbiano svolto attivita' di lavoro o di
impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei
redditi dichiarati;
c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica
anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente
da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai
soli fini della verifica del requisito di cui al periodo
precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore
non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che
abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei
casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla
e);
c-bis) 0,5 per ogni componente con disabilita' media,
grave o non autosufficiente, in recepimento dell'articolo
2-sexies, comma 1, lettera b) del decreto-legge29 marzo
2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 26
maggio 2016, n.89.
Ai fini della determinazione del parametro della scala
di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo
familiare vi sia un componente per il quale siano erogate
prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo
ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989,
che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai
sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa
la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un
valore pari ad 1.».
 
Art. 2

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Pertanto, le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dal presente decreto entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore e mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate emanano gli atti, anche normativi, necessari all'erogazione delle prestazioni in conformita' con le disposizioni del presente decreto nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 gennaio 2025

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Meloni

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 359