Gazzetta n. 40 del 18 febbraio 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 2025, n. 12
Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidita' tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'eta' del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private» e, in particolare, l'articolo 138, comma 1, lettera b), che prevede che su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito l'IVASS, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella, unica su tutto il territorio della Repubblica, del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidita' comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'eta' del soggetto leso;
Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'articolo 3, comma 3;
Vista la legge 8 marzo 2017, n. 24, recante «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in materia di responsabilita' professionale degli esercenti le professioni sanitarie» e, in particolare, l'articolo 7, comma 4;
Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», e, in particolare, l'articolo 1, comma 18;
Acquisito il parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni in data 22 novembre 2023;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2024;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 13 febbraio 2024 e del 24 settembre 2024;
Acquisito il parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni in data 11 novembre 2024;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 novembre 2024;
Sulla proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro della giustizia;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Adozione della tabella unica nazionale

1. Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entita' conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonche' conseguenti all'attivita' dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, sono adottate:
a) le tavole contenenti i coefficienti moltiplicatori e demoltiplicatori del punto per il calcolo del danno biologico e del danno morale, di cui all'allegato I;
b) la tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidita', comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'eta' del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, commi 1, lettera b), e 2, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,- tabella del danno biologico, di cui all'allegato II, tabella 1;
c) la tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidita', comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'eta' del soggetto leso, incrementato del danno morale nei valori minimo, medio e massimo, ai sensi dell'articolo 138, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 209 del 2005 - tabella del danno biologico comprensiva del danno morale, di cui all'allegato II, tabella 2.
2. All'aggiornamento e alla modifica della tavola 1.B., riportata nell'allegato I, derivanti da aggiornamenti e modifiche alle tavole di mortalita' elaborate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale, si provvede con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
1988, S.O. n. 86:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ha
confermato l'abrogazione della presente lettera.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta l'articolo 138 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, recante: «Codice delle
assicurazioni private», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 239 del 13 ottobre 2005, S.O. n. 163:
«Art. 138 (Danno non patrimoniale per lesioni di non
lieve entita'). - «1. Al fine di garantire il diritto delle
vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non
patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i
costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori,
con due distinti decreti del Presidente della Repubblica,
da adottare entro il 1° maggio 2022, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, il primo, di cui alla lettera
a), su proposta del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della
giustizia, e il secondo, di cui alla lettera b), su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro della giustizia, sentito l'IVASS, si
provvede alla predisposizione di specifiche tabelle uniche
per tutto il territorio della Repubblica:
a) delle menomazioni all'integrita' psico-fisica
comprese tra dieci e cento punti;
b) del valore pecuniario da attribuire a ogni
singolo punto di invalidita' comprensivo dei coefficienti
di variazione corrispondenti all'eta' del soggetto leso.
2. Le tabelle uniche nazionali di cui al comma 1 sono
redatte, tenuto conto dei criteri di valutazione del danno
non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata
giurisprudenza di legittimita', secondo i seguenti principi
e criteri:
a) agli effetti delle tabelle, per danno biologico
si intende la lesione temporanea o permanente
all'integrita' psico-fisica della persona, suscettibile di
accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza
negativa sulle attivita' quotidiane e sugli aspetti
dinamico-relazionali della vita del danneggiato,
indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua
capacita' di produrre reddito;
b) la tabella dei valori economici si fonda sul
sistema a punto variabile in funzione dell'eta' e del grado
di invalidita';
c) il valore economico del punto e' funzione
crescente della percentuale di invalidita' e l'incidenza
della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della
vita del danneggiato cresce in modo piu' che proporzionale
rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;
d) il valore economico del punto e' funzione
decrescente dell'eta' del soggetto, sulla base delle tavole
di mortalita' elaborate dall'ISTAT, al tasso di
rivalutazione pari all'interesse legale;
e) al fine di considerare la componente del danno
morale da lesione all'integrita' fisica, la quota
corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione
dei criteri di cui alle lettere da a) a d) e' incrementata
in via percentuale e progressiva per punto, individuando la
percentuale di aumento di tali valori per la
personalizzazione complessiva della liquidazione;
f) il danno biologico temporaneo inferiore al 100
per cento e' determinato in misura corrispondente alla
percentuale di inabilita' riconosciuta per ciascun giorno.
3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera
rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali
personali documentati e obiettivamente accertati,
l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo
quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al
comma 1, lettera b), puo' essere aumentato dal giudice, con
equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive
del danneggiato, fino al 30 per cento.
4. L'ammontare complessivo del risarcimento
riconosciuto ai sensi del presente articolo e' esaustivo
del risarcimento del danno conseguente alle lesioni
fisiche.
5. Gli importi stabiliti nella tabella unica
nazionale di cui al comma 1, lettera b), sono aggiornati
annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, in misura corrispondente alla variazione
dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.».
- Si riporta l'articolo 3 del decreto-legge 13
settembre 2012, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per
promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto
livello di tutela della salute», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre
2012, S.O. n. 263:
«Art. 3 (Responsabilita' professionale dell'esercente
le professioni sanitarie). - 1.
2.
3. Il danno biologico conseguente all'attivita'
dell'esercente della professione sanitaria e' risarcito
sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente
integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto
articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati
articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non
previste, afferenti all'attivita' di cui al presente
articolo.
4.
5. Gli albi dei consulenti tecnici d'ufficio di cui
all'articolo 13 del regio decreto 18 dicembre 1941, n.
1368, recante disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile, devono essere aggiornati con cadenza
almeno biennale, al fine di garantire, oltre a quella
medico legale, una idonea e qualificata rappresentanza di
esperti delle discipline specialistiche dell'area
sanitaria, anche con il coinvolgimento delle societa'
scientifiche tra i quali scegliere per la nomina tenendo
conto della disciplina interessata nel procedimento.
6. Dall'applicazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 8
marzo 2017, n. 24, recante: «Disposizioni in materia di
sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in
materia di responsabilita' professionale degli esercenti le
professioni sanitarie», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 64 del 17 marzo 2017:
«Art. 7 (Responsabilita' civile della struttura e
dell'esercente la professione sanitaria). - 1. La struttura
sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che,
nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga
dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se
scelti dal paziente e ancorche' non dipendenti della
struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e
1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o
colpose.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche
alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera
professione intramuraria ovvero nell'ambito di attivita' di
sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di
convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonche'
attraverso la telemedicina.
3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai
commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi
dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito
nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con
il paziente. Il giudice, nella determinazione del
risarcimento del danno, tiene conto della condotta
dell'esercente la professione sanitaria ai sensi
dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo
590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6
della presente legge.
4. Il danno conseguente all'attivita' della struttura
sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e
dell'esercente la professione sanitaria e' risarcito sulla
base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove
necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto
articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati
articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non
previste, afferenti alle attivita' di cui al presente
articolo.
5. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme imperative ai sensi del codice
civile.».
- Si riporta il comma 18, dell'articolo 1, della legge
8 marzo 2017, n. 124, recante: «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017:
«18. La tabella unica nazionale predisposta con il
decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo
138, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come
sostituito dal comma 17 del presente articolo, si applica
ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla
data di entrata in vigore del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica.».

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti all'articolo 138 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 si vedano le note alle
premesse.
 
Allegato I

1. DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI DEL PUNTO PER IL CALCOLO DEL DANNO BIOLOGICO E DEL DANNO MORALE

TAVOLA 1.A. - COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE BIOLOGICO DEL PUNTO

Parte di provvedimento in formato grafico

TAVOLA 1.B. - COEFFICIENTE DI RIDUZIONE PER L'ETA'

Parte di provvedimento in formato grafico

TAVOLA 2 - COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE PER DANNO MORALE

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato II

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Valore del primo punto di invalidita'

1. Il valore del primo punto di invalidita' e' pari a quello previsto dall'articolo 139, commi 1, lettera a), ultimo periodo, e 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Note all'art. 2:
- Si riporta l'articolo 139 del citato decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209:
«Art. 139 (Danno non patrimoniale per lesioni di
lieve entita'). - 1. Il risarcimento del danno biologico
per lesioni di lieve entita', derivanti da sinistri
conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di
natanti, e' effettuato secondo i criteri e le misure
seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente, e'
liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9
per cento un importo crescente in misura piu' che
proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di
invalidita'; tale importo e' calcolato in base
all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidita'
del relativo coefficiente secondo la correlazione stabilita
dal comma 6. L'importo cosi' determinato si riduce con il
crescere dell'eta' del soggetto in ragione dello 0,5 per
cento per ogni anno di eta' a partire dall'undicesimo anno
di eta'. Il valore del primo punto e' pari a 795,91 euro;
b) a titolo di danno biologico temporaneo, e'
liquidato un importo di 39,37 euro per ogni giorno di
inabilita' assoluta; in caso di inabilita' temporanea
inferiore al 100 per cento, la liquidazione avviene in
misura corrispondente alla percentuale di inabilita'
riconosciuta per ciascun giorno.
2. Ai fini di cui al comma 1, per danno biologico si
intende la lesione temporanea o permanente all'integrita'
psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento
medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle
attivita' quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali
della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali
ripercussioni sulla sua capacita' di produrre reddito. In
ogni caso, le lesioni di lieve entita', che non siano
suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo,
ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le
cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di
strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per
danno biologico permanente.
3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera
rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali
personali documentati e obiettivamente accertati ovvero
causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di
particolare intensita', l'ammontare del risarcimento del
danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di
cui al comma 4, puo' essere aumentato dal giudice, con equo
e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del
danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo
del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente
articolo e' esaustivo del risarcimento del danno non
patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il
Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo
economico, si provvede alla predisposizione di una
specifica tabella delle menomazioni dell'integrita'
psico-fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidita'.
5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati
annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, in misura corrispondente alla variazione
dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.
6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma
1, lettera a), per un punto percentuale di invalidita' pari
a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1, per
un punto percentuale di invalidita' pari a 2 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto
percentuale di invalidita' pari a 3 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto
percentuale di invalidita' pari a 4 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto
percentuale di invalidita' pari a 5 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto
percentuale di invalidita' pari a 6 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto
percentuale di invalidita' pari a 7 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto
percentuale di invalidita' pari a 8 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 2,1 e per un punto
percentuale di invalidita' pari a 9 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.».
 
Art. 3

Liquidazione del danno biologico temporaneo

1. Il danno biologico temporaneo e' liquidato in conformita' all'articolo 139, commi 1, lettera b), e 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
2. L'incremento per il danno morale e' ricompreso tra il 30 e il 60 per cento del danno liquidato ai sensi del comma 1.

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti all'articolo 139 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 si vedano le note
all'articolo 2.
 
Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 5

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 13 gennaio 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy

Nordio, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 140