Gazzetta n. 40 del 18 febbraio 2025 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
ORDINANZA 27 dicembre 2024 |
Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attivita' di ricostruzione privata e ricostruzione pubblica nel Comune di Arquata del Tronto. Integrazione dell'ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022. (Ordinanza speciale n. 94). |
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Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21; Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale e' stato aggiunto il comma 4-octies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024; Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»; Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1 aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi ratione temporis secondo la disciplina transitoria prevista dal richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023; Viste le seguenti ordinanze speciali: a. n. 19 del 15 luglio 2021 ex art. 11, secondo comma, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Interventi di ricostruzione del Centro storico di Arquata del Tronto»; b. n. 40 del 30 dicembre 2022 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 «Ripristino delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo, Capodacqua, Trisungo in Comune di Arquata del Tronto»; c. n. 75 del 4 aprile 2024 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 «Nuove disposizioni urgenti per la ricostruzione del Centro storico di Arquata del Tronto. Modifiche e integrazioni alle ordinanze speciali n. 19 del 15 luglio 2021 e n. 40 del 30 dicembre 2022 e designazione sub-Commissario»; Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, e recante «Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici»; Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con cui e' stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonche' tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto correzioni, modifiche e integrazioni; Considerato che il Comune di Arquata del Tronto e' stato gravemente danneggiato dagli eventi sismici del 2016, i quali hanno reso necessari importanti interventi di ricostruzione ai fini del ripristino delle condizioni di vita ordinaria nonche' della ripresa socio-economica del territorio; Preso atto che il Comune di Arquata del Tronto, con delibera di Consiglio comunale n. 43 del 2 dicembre 2022, ha approvato i Piani urbanistici attuativi (P.U.A.) delle aree perimetrate ai sensi dell'O.C.S.R. n. 25/2017, di Arquata capoluogo e delle frazioni di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo e Capodacqua, che definiscono il nuovo assetto urbanistico e disciplinano la ricostruzione sia pubblica che privata degli abitati distrutti; Considerato che nel Comune di Arquata del Tronto gli interventi relativi ai sottoservizi sono particolarmente significativi e hanno carattere di propedeuticita' rispetto agli altri interventi di ricostruzione, sia pubblica sia privata; Preso atto, in particolare, che nelle more della realizzazione dei sottoservizi l'attivita' di ricostruzione privata subisce inevitabili rallentamenti, in quanto i relativi interventi non sono cantierabili e, conseguentemente, non e' neppure possibile accogliere le domande di contributo alla ricostruzione; Ritenuto che, nelle aree perimetrate del P.U.A., attendere il completamento della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria progettate ovvero l'approvazione del programma delle cantierizzazioni istruite dagli USR e dal comune, comporterebbe ulteriori ritardi e disincentiverebbe la presentazione delle richieste di contributo per la ricostruzione privata; Vista e considerata la necessita' di favorire, pur in pendenza dei lavori relativi ai sottoservizi, la possibilita' di presentare richieste di contributo alla ricostruzione da parte dei privati ai fini di una complessiva gestione delle attivita' di ricostruzione e del loro coordinamento con gli interventi pubblici; Considerata, altresi', nelle more del completamento dei lavori relativi ai sottoservizi, l'utilita' di avviare l'istruttoria sulle richieste private di ricostruzione, al fine di valutare, da una parte, quali non subiscono l'interferenza degli interventi relativi ai sottoservizi, al fine di consentirne l'attuazione e, dall'altra, di anticipare le attivita' istruttorie ad oggi esperibili sulle restanti domande; Considerato che l'ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020 «Ripristino delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo, Capodacqua, Trisungo in Comune di Arquata del Tronto» prevede una serie di misure di semplificazione e accelerazione dei lavori di ricostruzione delle citate frazioni; Ritenuto, pertanto, di integrare la suddetta ordinanza mediante il riconoscimento della possibilita' di accogliere le domande di contributo relative a interventi ricadenti all'interno della perimetrazione del P.U.A. per le quali il professionista attesti che il progetto di ricostruzione sia compatibile con il primo livello di progettazione (PFTE) delle opere di urbanizzazione primaria gia' approvato, stabilendo un'apposita procedura derogatoria e consentendo l'immediata cantierabilita' dei relativi interventi; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Considerata l'urgenza di provvedere al fine di consentire la piu' rapida implementazione e coordinamento di tutti gli interventi e attivita' contemplati nelle ordinanze che si occupano della ricostruzione pubblica e privata nel territorio di Arquata del Tronto che riguardano i territori maggiormente e piu' gravemente colpiti dagli eventi sismici e cio' anche nell'ottica del principio del risultato di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 della legge n. 241 del 1990; Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza; Dato atto dell'intesa acquisita con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nella Cabina di coordinamento del 23 dicembre 2024;
Dispone:
Art. 1 Integrazione dell'Ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022 «Ripristino delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo, Capodacqua, Trisungo in Comune di Arquata del Tronto»
1. Dopo l'art. 7 dell'ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022 recante «Ripristino delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo, Capodacqua, Trisungo in Comune di Arquata del Tronto» e' inserito l'art. 7-bis, formulato nei seguenti termini: «Art. 7-bis (Procedure per la ricostruzione privata relative a interventi ricadenti all'interno delle perimetrazioni dei Piani urbanistici attuativi (P.U.A.) in aree con necessita' di opere di urbanizzazione primaria indispensabili alla loro cantierizzazione e alla fruizione degli edifici). 1. Le domande di contributo, relative agli interventi di ricostruzione privata ricadenti all'interno delle perimetrazioni dei Piani urbanistici attuativi (P.U.A.), approvati, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto-legge n. 189/2016, dal Comune di Arquata del Tronto con D.C.C. n. 43/2022, dove e' stato gia' approvato almeno il primo livello di progettazione (PFTE) delle opere di urbanizzazione primaria, indispensabili alla fruizione degli edifici privati e alla cantierizzazione degli interventi a cura dell'U.S.R., individuato quale soggetto attuatore dalla presente O.S. all'art. 3, possono essere presentate prima della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria progettate ovvero prima dell'approvazione del programma delle cantierizzazioni e istruite dagli USR e dal Comune, ciascuno per la rispettiva competenza, conformemente a quanto previsto dal Capo V - Procedimento e istruttoria - del Testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, nei modi definiti dal presente articolo. 2. Nei casi di cui al comma 1, il professionista incaricato, attesta nella domanda di contributo che l'intervento progettato ricade all'interno della perimetrazione del P.U.A. e che il progetto di ricostruzione e' compatibile con il primo livello di progettazione (PFTE) delle opere di urbanizzazione primaria gia' approvato e chiede all'USR e al Comune, ognuno per le proprie competenze, di applicare la procedura derogatoria prevista dal presente articolo; il medesimo professionista, inoltre, attesta di aver preso visione del progetto approvato di cui al comma 1 e la conformita' di quanto progettato alle previsioni progettuali approvate, quali allacci fognari, idrici, elettrici, accessi ecc. 3. L'U.S.R. formula la proposta di contributo nei termini di cui all'art. 66 del Testo unico della ricostruzione privata; il Comune, nel termine massimo di quindici giorni dal deposito dell'istanza di contributo, verifica la sussistenza delle condizioni/requisiti attestati dal professionista, ai sensi del comma 2, e previsti dal comma 1 del presente articolo e ne comunica l'esito all'USR; il Comune, in caso di verifica positiva, definisce l'istruttoria di propria competenza nei successivi trenta giorni, nel rispetto di quanto previsto dal Capo V - Procedimento e istruttoria - del Testo unico della ricostruzione privata. 4. Nei casi previsti dall'art. 12-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, ai fini della necessita' di acquisizione di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o di quelli ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, il professionista, nella domanda di contributo, chiede la convocazione della Conferenza regionale di cui all'art. 16, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 189 del 2016. La Conferenza regionale e' convocata dall'USR, ai sensi dell'art. 66 del TURP, al fine di acquisire i pareri di cui al periodo che precede, indispensabili per la formulazione della proposta di contributo. 5. Il Comune, nelle more dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione o di approvazione di specifici programmi di cantierizzazione, all'esito della relativa istruttoria, con le modalita' di cui all'art. 69 del TURP, formula il parere preventivo al rilascio del permesso di costruire o del titolo unico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, ovvero autorizzazione preventiva alla conformita' delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico sanitarie. 6. Il Comune rilascia il permesso di costruire o il titolo unico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, necessari ai fini dell'inizio lavori, solo a seguito dell'avvenuta esecuzione delle opere di urbanizzazione o dell'approvazione dei programmi di cantierizzazione. L'inizio dei lavori, ai fini della SCIA edilizia, deve essere sospeso dal Comune con apposito provvedimento fino all'emissione del decreto di concessione da parte dell'USR. 7. Le domande in sanatoria relative al fabbricato oggetto di istanza di contributo devono essere definite prima dell'autorizzazione preventiva di cui al comma 4. 8. Il Comune dovra' comunicare tempestivamente all'USR il completamento dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione almeno della parte interessata dall'intervento di ricostruzione privata e l'immediata possibilita' di avviare il cantiere relativo al fabbricato oggetto di istanza di contributo. Il Comune verifica la suddetta situazione in accordo con il soggetto attuatore della realizzazione delle urbanizzazioni primarie e oggetto della presente ordinanza, anche ai fini del coordinamento della sicurezza dei rispettivi cantieri. 9. Anche nei casi in cui l'intervento di ricostruzione privata, seppur ricompreso nella perimetrazione del PUA, non interferisce con l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria progettate ed approvate, il professionista incaricato, ricorrendone le condizioni, nella domanda di contributo puo' attestare, mediante specifici elaborati, la sua immediata cantierabilita'. Il Comune, verificata la sussistenza delle condizioni attestate dal professionista, comunica tempestivamente l'esito positivo all'USR, che procede all'istruttoria di propria competenza e all'emissione del decreto di concessione del contributo. Il Comune procede anch'esso alla contestuale istruttoria di competenza e al rilascio dell'attestazione di conformita' urbanistico-edilizia o del titolo abilitativo, permesso di costruire o il titolo unico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, necessari ai fini dell'inizio lavori. Non si applica la sospensione dei termini previsti al successivo comma 10. 10. Il procedimento di cui all'art. 66, comma 4, del TURP, rimane sospeso fino all'emissione del decreto di concessione del contributo, che e' condizionato dall'avvenuta comunicazione del completamento delle opere di urbanizzazione per la parte necessaria alla cantierizzazione dell'intervento di ricostruzione privata e/o necessari per il coordinamento dell'interazione tra interventi pubblici e privati, comunque, per un termine massimo di diciotto mesi dall'approvazione della proposta di contributo di cui al precedente comma 2, termine prorogabile dall'USR, su proposta del Comune, in via straordinaria e per una sola volta, per un periodo non superiore a 6 mesi. Decorso tale termine la proposta di contributo si intendera' automaticamente decaduta e l'USR definira' il procedimento rigettando la domanda formulata, dandone comunicazione al Comune affinche' emetta i conseguenti atti di propria competenza. 11. I soggetti beneficiari, in ordine alla eventuale modifica degli elaborati assentiti con la proposta di contributo, hanno la sola facolta', su esplicita richiesta approvata dall'USR competente, da avanzare prima dell'emissione del decreto di concessione, di avvalersi del prezzario vigente al momento dell'emissione dello stesso, aggiornando la documentazione specifica gia' depositata al momento della presentazione della domanda. 12. La comunicazione all'USR dell'impresa esecutrice dei lavori, se non individuata in fase di presentazione dell'istanza di contributo, dovra' pervenire prima dell'emissione del decreto di concessione e, comunque, non oltre novanta giorni dalla richiesta da parte dell'USR di individuazione dell'impresa. 13. Resta ferma l'applicazione dell'art. 122 del TURP in ordine alla richiesta di concessione dell'anticipazione per le spese di cui al comma 1 del medesimo articolo da erogarsi prima della formulazione della proposta di contributo o, comunque, prima del decreto di concessione. Qualora l'USR definisca il procedimento rigettando la domanda formulata, verra' avviato il procedimento di revoca dell'anticipazione concessa nelle forme di cui al medesimo articolo. 14. L'agibilita' e l'utilizzo degli edifici oggetto degli interventi disciplinati dal presente articolo, e', comunque, subordinata al completamento della realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie per assicurare i servizi essenziali agli immobili stessi». |
| Art. 2
Entrata in vigore ed efficacia
1. In considerazione della necessita' di procedere tempestivamente all'avvio della presentazione delle domande di contributo di cui all'art. 1 e per le ulteriori considerazioni formulate in premessa, la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.
Roma, 27 dicembre 2024
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 210 |
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