Gazzetta n. 40 del 18 febbraio 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
ORDINANZA 27 dicembre 2024
Disposizioni urgenti per gli interventi di salvaguardia geologico-idraulica nei Comuni di Ussita, Castelsantangelo sul Nera, Visso, nella zona epicentrale marchigiana maggiormente colpita dagli eventi sismici del 2016, di cui all'ordinanza speciale n. 23 del 13 agosto 2021. (Ordinanza speciale n. 93).

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale e' stato aggiunto il comma 4-octies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024;
Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;
Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi ratione temporis;
Viste le ordinanze:
a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;
b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;
c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;
Vista l'ordinanza speciale n. 23 del 13 agosto 2021, «Interventi di salvaguardia geologico-idraulica nei Comune di Ussita, Castelsantangelo sul Nera, Visso, nella zona epicentrale marchigiana maggiormente colpita dagli eventi sismici del 2016»;
Visto in particolare l'art. 1, «Individuazione dell'intervento di particolare criticita' ed urgenza» (come modificato dall'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021), il quale dispone che:
«Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, e' individuato e approvato, come urgente e di particolare criticita', il complesso degli interventi sui dissesti idrogeologici nei Comuni di Castelsantangelo sul Nera, Ussita e Visso nel territorio della Regione Marche, meglio descritti nella relazione del sub Commissario allegato n. 1 alla presente ordinanza, contenente anche il cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Gli interventi sono cosi' riassuntivamente indicati con la relativa stima previsionale delle spese:
a) interventi nel Comune di Castelsantangelo sul Nera:
1. fiume Nera tratto Castelsantangelo e Visso, importo previsionale stimato euro 3.000.000,00 gia' finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;
2. fosso delle Brecce - Nocria importo previsionale stimato euro 1.800.000,00 gia' finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;
3. fiume Nera tratto Castelsantangelo - Vallinfante importo previsionale stimato euro 4.500.000,00 gia' finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;
4. fosso Ravarro - Vallinfante importo previsionale stimato euro 500.000,00 gia' finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;
5. debris-flow versante M. Porche importo previsionale stimato euro 1.800.000,00 gia' finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;
6. fosso S. Angelo - Castelsantangelo importo previsionale stimato euro 500.000,00 gia' finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;
7. fosso Capo di Nera - Nocelleto importo previsionale stimato euro 1.800.00,00 gia' finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;
8. fosso Capo di Nera - Rapegna importo previsionale stimato euro 1.000.000,00 gia' finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;
9. fosso di Corveto - Rapegna/Nocelleto importo previsionale stimato euro 500.000,00 gia' finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;
10. fosso di Varogna - Nocelleto/Rapegna importo previsionale stimato euro 1.000.000,00 gia' finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;
b) interventi nel Comune di Ussita:
11. versante e asta fluviale S. Cataldo/Capovallazza importo previsionale stimato euro 1.800.000,00 gia' finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;
12. torrente Ussita a monte dell'abitato importo previsionale stimato euro 4.000.000,00, gia' finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;
13. fossi minori Ussita - Capovallazza importo previsionale stimato euro 3.300.000,00 gia' finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;
14. fosso il Vallone - Casali importo previsionale stimato euro 2.700.00,00 gia' finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;
15. opere di mitigazione del rischio idraulico R4 area Valruscio importo previsionale stimato euro 3.821.463,00 gia' finanziato dall'ordinanza n. 37 del 2017;
c) interventi nel Comune di Visso:
16. fiume Nera a Visso, a valle derivazione ERG importo previsionale stimato euro 500.000,00 gia' finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;
17. fiume Nera a Visso, da centro storico a traversa derivazione ERG importo previsionale stimato euro 3.800.00,00 gia' finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;
18. fossi minori fiume Nera (Cardosa, Valle di Norcia, Vallopa) importo previsionale stimato euro 2.700.00,00 gia' finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;
19. fiume Nera a monte abitato Visso importo previsionale stimato euro 2.000.000,00 gia' finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;
20. torrente Ussita a monte confluenza fiume Nera importo previsionale stimato euro 2.000.000,00 gia' finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018.
2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si articola nelle seguenti attivita':
a) attivita' propedeutiche finalizzate alla immediata riduzione dei rischi negli alvei piu' gravemente interessata dai dissesti, per una spesa stimata pari ad euro 3.500.000,00;
b) progettazione ed esecuzione degli interventi nonche' espletamento delle funzioni tecniche ed amministrative connesse per una spesa stimata pari ad euro 39.521.463,00.
3. Gli interventi di cui al comma 1 risultano essere critici e di particolare urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del sub Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con l'USR e il Consorzio di bonifica Marche:
a) i tratti dei corsi d'acqua richiedono interventi urgenti di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico rispetto ai versanti del bacino idrografico;
b) gli interventi sono critici per la stretta interdipendenza che le opere in questione hanno rispetto alla ricostruzione pubblica e privata dei tre comuni in quanto i corsi d'acqua interessati si intrecciano con i tessuti urbani dei centri creando un'interferenza tra i cantieri potenziali difficile da gestire;
c) e' necessario e urgente ripristinare la funzionalita' idraulica della briglia esistente, ma attualmente aggirata dal filone della corrente riducendo l'accelerazione del fenomeno di allentamento degli ammassi rocciosi e di rilascio di detriti o di scivolamento di materiali sconnessi lungo i versanti e il conseguente intasamento degli alvei e le traverse abbassando la loro capacita' di accumulo e quindi diminuendo la loro efficienza come opere di difesa.
4. In relazione alla criticita' degli interventi, si rende necessario un programma di recupero unitario e coordinato per le ineliminabili interazioni tra gli interventi di cui alla presente ordinanza, nonche' tra questi e gli interventi di ricostruzione pubblica a privata, al fine di consentire la ripresa delle normali condizioni di vita nel minor tempo possibile. L'intervento unitario contribuisce all'ottimizzazione della cantierizzazione e una riduzione dei tempi di attuazione.
5. Al fine di assicurare la pronta attuazione delle opere e dei lavori necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti, dell'USR del Consorzio di bonifica Marche e il sub Commissario, nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicate le singole opere e lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attivita' di progettazione, alle altre spese tecniche ed alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento.»;
Considerato che per l'attuazione degli interventi di cui all'ordinanza speciale n. 23 del 2021 e' necessaria una collaborazione tecnico-scientifica per l'esecuzione di studi di supporto alla struttura commissariale per: a) l'analisi del complesso degli interventi di natura idraulica per i dissesti idrogeologici nei Comuni di Castelsantangelo sul Nera, Ussita e Visso nel territorio della Regione Marche indicati all'art. 1 dell'ordinanza speciale n. 23 del 2021; b) la valutazione dei progetti prodotti dal Consorzio di bonifica Marche per tali interventi, anche in relazione al parere espresso in sede di Conferenza dei servizi dal Dipartimento infrastrutture, territorio e protezione civile, Direzione protezione civile e sicurezza del territorio, Settore genio civile Marche Sud (Autorita' idraulica) al fine di adeguarsi al parere espresso dall'Autorita' idraulica verificare; c) per esercitare i poteri previsti esercitare i poteri attribuiti con ordinanza n. 110 del 2020 in sede di Conferenza dei servizi ove non fosse possibile adeguarsi al parere espresso dall'Autorita' idraulica;
Ritenuto pertanto, al fine di acquisire il necessario supporto scientifico, di dover stipulare apposita convenzione con universita' o enti di ricerca pubblici nei limiti dell'importo di euro 100.000,00;
Ritenuto, altresi', necessario ammettere, compatibilmente con il rispetto della normativa ambientale, l'utilizzo di manufatti totalmente rivestiti in sezione, aventi caratteristiche e requisiti cosi' come definiti per i tombini nel paragrafo C5.1.2.3. del capitolo 5 della circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 7 del 21 gennaio 2019 C.S.LL.PP. relativa alle NTC2018, in ragione della particolare morfologia delle infrastrutture insistenti lungo i corsi d'acqua pubblici minori dei comuni indicati nell'ordinanza speciale n. 23 del 13 agosto 2021;
Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento del 23 dicembre 2024 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Dispone:

Art. 1
Disposizioni per gli interventi di salvaguardia geologico-idraulica
nei Comune di Ussita, Castelsantangelo sul Nera, Visso, nella zona
epicentrale marchigiana maggiormente colpita dagli eventi sismici
del 2016 di cui all'ordinanza speciale n. 23 del 13 agosto 2021

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza speciale n. 23 del 13 agosto 2021 il Commissario straordinario e' autorizzato a stipulare apposita convenzione con le universita' o gli enti di ricerca pubblici per l'esecuzione di studi di supporto alla struttura commissariale per:
(a) l'analisi del complesso degli interventi di natura idraulica per i dissesti idrogeologici nei Comuni di Castelsantangelo sul Nera, Ussita e Visso nel territorio della Regione Marche indicati all'art. 1 dell'ordinanza speciale n. 23 del 2021;
(b) la valutazione dei progetti prodotti dal Consorzio di bonifica Marche per tali interventi, anche in relazione al parere espresso in sede di Conferenza dei servizi dal Dipartimento infrastrutture, territorio e protezione civile, Direzione protezione civile e sicurezza del territorio, Settore genio civile Marche Sud (Autorita' idraulica) al fine di adeguarsi al parere espresso dall'Autorita' idraulica verificare;
(c) per esercitare i poteri attribuiti con ordinanza n. 110 del 2020 in sede di Conferenza dei servizi ove non fosse possibile adeguarsi al parere espresso dall'Autorita' idraulica.
 
Art. 2

Attraversamenti corsi d'acqua pubblici minori

1. Per gli attraversamenti idraulici dei corsi d'acqua pubblici minori, la cui portata tr200 risulta inferiore a 50 m3/s, e' ammesso l'utilizzo, compatibilmente con il rispetto della normativa ambientale, di manufatti totalmente rivestiti in sezione, aventi caratteristiche e requisiti cosi' come definiti per i tombini nel paragrafo C5.1.2.3. del capitolo 5 della circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 7 del 21 gennaio 2019 C.S.LL.PP. relativa alle NTC2018.
 
Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 100.000,00 che trova copertura nelle somme gia' stanziate con l'ordinanza speciale n. 23 del 13 agosto 2021.
 
Art. 4

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 27 dicembre 2024

Il Commissario straordinario: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 211