Gazzetta n. 40 del 18 febbraio 2025 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
ORDINANZA 27 dicembre 2024 |
Ulteriori disposizioni urgenti per la semplificazione delle procedure di affidamento degli interventi di cui alle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023. Modifiche e integrazioni all'ordinanza speciale n. 49 del 26 luglio 2023. (Ordinanza speciale n. 91). |
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Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il decreto-leggeratione 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21; Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale e' stato aggiunto il comma 4-octies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024; Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»; Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1 luglio 2023; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi ratione temporis per le procedure lanciate e i contratti stipulati entro il 1 luglio 2023; Viste le ordinanze: a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»; b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; e c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; Vista l'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, recante «Approvazione del programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche nonche' dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socioeconomico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche e norme di coordinamento con le ordinanze n. 109 del 2020 e 129 del 2022» e successive modifiche ed integrazioni; Vista l'ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022, recante «Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonche' dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo»; Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; Considerato che, con le richiamate ordinanze n. 109 del 2020, n. 129 del 2022 e n. 137 del 2023, sono stati approvati gli elenchi degli interventi di ricostruzione, riparazione, miglioramento, ristrutturazione, rigenerazione urbana la cui realizzazione e' assolutamente necessaria e urgente (anche considerato il tempo trascorso) per consentire di tornare in via definitiva ad uno stato dei luoghi e delle aree colpite dal sisma del 2016 tale da consentire uno svolgimento normale della vita, anche socio-economica, delle popolazioni residenti e del turismo quale era prima degli eventi sismici; Vista l'ordinanza speciale n. 49 del 26 luglio 2023, recante «Disposizioni urgenti per la semplificazione degli interventi in attuazione delle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023»; Considerato che, ai sensi dell'art. 1 della richiamata ordinanza speciale n. 49 del 2023, «gli interventi connessi ai danni provocati dagli eventi sismici a far data dal 2016 e in attuazione delle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023 del Commissario straordinario del governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sono qualificati come interventi di particolare criticita' e urgenza, in considerazione della loro natura essenziale e strategica per la ripresa della vita civile, sociale ed economica, nonche' per il lungo lasso di tempo trascorso dal sisma medesimo»; Considerato, altresi', che, al fine di consentire ai soggetti attuatori di adeguarsi agli «Atti tipo per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e dell'attivita' di progettazione», approvati con decreto del Commissario straordinario n. 547 del 24 luglio 2023, l'art. 3 dell'ordinanza speciale n. 49 del 2023, ha previsto che «I termini previsti dalle ordinanze n. 109 del 2020, n. 129 del 2022 e n. 137 del 2023 per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura e dell'attivita' di progettazione o per l'avvio delle relative procedure sono prorogati al 18 agosto 2023. Entro tale data, i soggetti responsabili degli interventi dovranno avviare le procedure di scelta del contraente, sia che abbiano optato per la modalita' dell'affidamento diretto, sia che abbiano optato per diversa modalita' prevista dalla normativa vigente»; Considerato che, mediante la suddetta proroga e grazie alla semplificazione operativa introdotta con lo strumento degli atti tipo, sono state avviate, sono in corso o sono state progressivamente definite le progettazioni degli interventi previsti dalle ordinanze n. 137 del 2023, n. 129 del 2022 e n. 109 del 2022; Viste le ordinanza n. 160 del 13 dicembre 2023, n. 173 del 29 marzo 2024 e n. 187 del 30 maggio 2024; Visti i commi 10 e 11 dell'art. 1, della ordinanza n. 137 del 2023 (come da ultimo modificati dalle ordinanze n. 160 del 2023, n. 173 del 2024, n. 187 del 2024 e n. 212 del 2024) che stabiliscono che: «10. Entro il 31 dicembre 2024 il soggetto attuatore deve aver affidato i lavori con importi inferiori a 5,3 milioni ad eccezione dei beni culturali per importi superiori ad euro 500.000,00. 11. Entro il 31 dicembre 2024 il soggetto attuatore deve aver proceduto all'affidamento lavori per interventi su beni culturali per importi superiori a 500.000 euro, nonche' di lavori di importi superiori a 5,3 milioni.» Considerato che, alla data odierna, molte delle progettazioni sono ancora in corso e ancora non sono state avviate le relative procedure di affidamento dei lavori di realizzazione delle opere; Ritenuto, pertanto, necessario procedere a una nuova proroga dei suddetti termini; Ritenuto congruo e proporzionato al generale principio del risultato, codificato all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023, prorogare i suddetti termini al 31 marzo 2025, al fine di consentire ai Comuni di procedere con gli affidamenti dei lavori susseguenti alle progettazioni degli interventi in corso o terminate; Ritenuto, altresi' che, in un'ottica di coordinamento degli interventi previsti nell'ordinanza n. 137 del 2023, con quelli inseriti nelle ordinanze n. 109 del 2020 e n. 129 del 2022, secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 137 del 2023, la proroga dei suddetti termini deve applicarsi anche agli interventi di cui alle ordinanze n. 109 del 2020 e n. 129 del 2022; Visto il decreto del Commissario straordinario n. 234 del 4 aprile 2024, recante «Approvazione di atti e procedure tipo, previamente condivisi con l'ANAC, relativi alle diverse fasi procedimentali, per la semplificazione dello svolgimento delle funzioni della stazione appaltante nell'ambito della ricostruzione pubblica nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017. Affidamento lavori pubblici. decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Aggiornamento»; Ritenuto di dover integrare il testo dell'ordinanza speciale n. 49 del 2023 specificando - anche in quella sede - che i soggetti responsabili degli interventi debbano, in via preferenziale, attenersi agli atti tipo e alle procedure tipo condivise con ANAC e approvati con il richiamato decreto n. 234 del 2024; Considerato, inoltre, che un numero consistente di lavori da affidare si attesta al di sotto dei 400.000 euro; Ritenuto che, al fine di velocizzare l'affidamento di tali procedure e nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla normativa vigente, appare necessario consentire l'affidamento diretto dei contratti di lavori, in deroga all'art. 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 36 del 2023 sino ad un controvalore di 400.000 euro, e fermo restando il principio di rotazione; Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; Considerato che una tale opzione - per importi di lavori anche piu' elevati - e' gia' stata adottata in altre ordinanze speciali (ordinanza speciale n. 87 del 3 ottobre 2024, ordinanza speciale n. 82 del 27 giugno 2024 e ordinanza speciale n. 83 del 25 luglio 2024); Tenuto conto del nuovo accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma Italia centrale (Accordo di alta sorveglianza) sottoscritto ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge n. 189 del 2016; Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di consentire ai soggetti attuatori e responsabili degli interventi di adeguare i propri cronoprogrammi al fine di strutturare e portare a compimento le singole procedure di affidamento, anche usufruendo delle semplificazioni esecutive disposte con questa ordinanza; Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza; Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 23 dicembre 2024 con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Dispone:
Art. 1 Proroga termini in materia di contratti di lavori di cui alle ordinanze n. 137 del 2023, 129 del 2022 e 109 del 2020
1. I termini previsti dall'art. 1, commi 10 e 11, dell'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2024 sono prorogati al 31 marzo 2025. Per l'effetto: a) all'art. 1, comma 10, dell'ordinanza n. 137 del 2023, come da ultimo modificato dall'ordinanza n. 212 del 6 novembre 2024, le parole «Entro il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 marzo 2025»; b) all'art. 1, comma 11, dell'ordinanza n. 137 del 2023, come da ultimo modificato dall'ordinanza n. 212 del 6 novembre 2024, le parole «Entro il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 marzo 2025». 2. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 137 del 2023, le proroghe disposte con il presente articolo si applicano, oltre che agli interventi di cui alla menzionata ordinanza, anche agli interventi di cui alle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020 e n. 129 del 30 dicembre 2022. |
| Art. 2 Semplificazioni procedurali per l'affidamento dei contratti di lavori. Modifiche e integrazioni all'ordinanza speciale n. 49 del 2023
1. Nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla normativa vigente, all'art. 1 dell'ordinanza speciale n. 49 del 26 luglio 2023 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente: «Semplificazioni procedurali per l'affidamento dei contratti»; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma 2-bis: «Ai fini di cui al primo comma, i soggetti responsabili degli interventi di attuazione delle citate ordinanze, possono procedere all'affidamento diretto dei contratti di lavori ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, sino a un importo massimo di euro 400.000 e fermo il rispetto del principio di rotazione.». 2. All'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 49 del 2023, dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma 1-bis: «1.bis Per l'affidamento dei contratti di lavori, i soggetti responsabili degli interventi si attengono preferibilmente agli "atti e procedure tipo, previamente condivisi con l'ANAC, relativi alle diverse fasi procedimentali, per la semplificazione dello svolgimento delle funzioni della stazione appaltante nell'ambito della ricostruzione pubblica nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017", approvati con decreto del Commissario straordinario n. 234 del 4 aprile 2024, e pubblicati sul sito istituzionale della Struttura commissariale, anche ai fini dei controlli concordati con ANAC nell'ambito dell'Accordo di alta sorveglianza di cui all'art. 32 del decreto-legge n. 189 del 2016». 3. All'art. 2, comma 2, dell'ordinanza speciale n. 49 del 2023 le parole «di cui al precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai precedenti commi». |
| Art. 3
Entrata in vigore ed efficacia
1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.
Roma, 27 dicembre 2024
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 255 |
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