Gazzetta n. 40 del 18 febbraio 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY |
DECRETO 17 gennaio 2025 |
Disposizioni relativamente al servizio numero unico di emergenza europeo «112». |
|
|
IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Vista la direttiva (UE) 2018/1972, del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche; Visto il regolamento delegato (UE) 2023/444 della Commissione del 16 dicembre 2022 che integra la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio con misure volte ad assicurare un accesso efficace ai servizi di emergenza attraverso le comunicazioni di emergenza dirette al numero unico di emergenza europeo «112» e in particolare quanto previsto dall'art. 7, paragrafo 2, relativamente all'elaborazione di una tabella di marcia per l'aggiornamento del sistema PSAP nazionale affinche' sia in grado di rispondere alle comunicazioni di emergenza tramite la tecnologia a commutazione di pacchetto, nonche' di riceverle e trattarle; Visto il regolamento delegato (UE) 2019/320 della Commissione del 12 dicembre 2018 che integra la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione dei requisiti essenziali di cui all'art. 3, paragrafo 3, lettera g), di tale direttiva, al fine di garantire la localizzazione del chiamante nelle comunicazioni di emergenza da dispositivi mobili; Vista la raccomandazione 2003/558/CE della Commissione europea del 25 luglio 2003 sul trattamento delle informazioni relative alla localizzazione del chiamante sulle reti di comunicazione elettronica ai fini della fornitura di servizi di chiamata di emergenza con capacita' di localizzazione; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche» e in particolare gli articoli 98-vicies-semel e 98-vicies-bis recanti norme in materia di «Disposizioni per favorire l'attuazione del numero di emergenza unico europeo» e «Comunicazioni di emergenza e numero unico di emergenza europeo» che indicano il Ministero delle imprese e del made in Italy quale responsabile delle attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazione elettronica in relazione all'attuazione del numero unico di emergenza europeo «112» in Italia nonche' l'art. 98-vicies, comma 2, ove e' previsto, tra l'altro, che il Ministero provvede affinche' i fornitori di servizi di comunicazione vocale adottino tutte le misure necessarie a garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza; Visto il decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilita' dei prodotti e dei servizi». Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» che, all'art. 8, comma 1, lettera a), prevede, tra l'altro l'«istituzione del numero unico europeo "112" su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale, secondo le modalita' definite con i protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'art. 75-bis, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259»; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 27 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 2006, recante «Servizio "112" numero unico europeo d'emergenza»; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 22 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 2008 recante «Numero unico di emergenza europeo "112"»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2010, recante «Disposizioni relativamente al servizio del numero telefonico unico di emergenza europeo "112"»; Vista la delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 11/06/CIR reca le disposizioni regolamentari per la fornitura di servizi Voice over internet protocol (VoIP) e integrazione del piano nazionale di numerazione; Vista la delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 8/15/CIR reca «Adozione del nuovo Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa, che modifica ed integra il piano di numerazione di cui alla delibera n. 52/12/CIR» e successive modificazioni ed integrazioni; Tenuto conto delle previsioni del regolamento (UE) 2022/612 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, ed in particolare di quanto indicato al considerando 19, ove e', tra l'altro, specificato che spetta agli Stati membri determinare quali tipologie di comunicazioni di emergenza sono tecnicamente fattibili per garantire ai clienti in roaming l'accesso ai servizi di emergenza, nonche' che «gli operatori delle reti ospitanti dovrebbero includere nell'offerta di riferimento informazioni in merito alle tipologie di comunicazioni di emergenza obbligatorie e tecnicamente fattibili per garantire l'accesso ai clienti in roaming a norma delle misure nazionali nello Stato membro visitato. Gli accordi di roaming all'ingrosso dovrebbero inoltre includere informazioni sui parametri tecnici per garantire l'accesso ai servizi di emergenza, anche per i clienti in roaming con disabilita', nonche' per garantire la trasmissione delle informazioni sulla localizzazione del chiamante, comprese le informazioni derivate da dispositivi mobili, allo PSAP piu' idoneo nello Stato membro visitato. Tali informazioni dovrebbero consentire al fornitore di roaming di identificare e fornire gratuitamente la comunicazione di emergenza e la trasmissione della localizzazione del chiamante» ed al considerando 44 ove e' specificato che «per garantire che i clienti in roaming abbiano accesso ininterrotto, effettivo e gratuito ai servizi di emergenza, le reti ospitanti non dovrebbero applicare ai fornitori di roaming tariffe all'ingrosso connesse ad alcun tipo di comunicazioni di emergenza». Considerato che il Ministero delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministero dell'interno, ha condotto dei tavoli tecnici, conclusi nel mese di dicembre 2023, ai fini dell'aggiornamento delle previsioni normative di cui ai decreti del Ministero delle comunicazioni del 22 gennaio del 2008 e del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 novembre 2009 in coerenza con le previsioni del regolamento delegato (UE) 2023/444 della Commissione del 16 dicembre 2022, ove e' prevista, tra l'altro, la definizione di una roadmap per l'implementazione delle comunicazioni di emergenza basate su voce, testo o video attraverso tecnologie a commutazione di pacchetto; Considerato che a detti tavoli tecnici hanno partecipato gli operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili incaricati della raccolta e della consegna ai Public safety answering point (PSAP) delle chiamate di emergenza, i principali produttori di sistemi operativi dei dispositivi mobili di cui all'art. 1, comma 1, del regolamento delegato (UE) 2019/320 e i referenti regionali indicati per la partecipazione alla Commissione consultiva di cui all'art. 98-vicies-semel del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; Ritenuto di dover procedere all'integrazione della disciplina relativa al servizio numero unico di emergenza europeo «112» in vigore ai sensi dei decreti del Ministero delle comunicazioni del 27 aprile 2006 e del 22 gennaio del 2008, e del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 novembre 2009, alla luce delle modifiche introdotte con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 e del regolamento delegato (UE) 2023/444 della Commissione, in base alle determinazioni assunte nel quadro dei lavori della Commissione consultiva, individuata dall'art. 98-vicies-semel di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 ed in base agli esiti dei citati tavoli tecnici; Acquisita l'intesa del Ministero dell'interno;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica alle comunicazioni di emergenza originate da reti pubbliche di comunicazioni elettroniche che forniscono servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ed effettuate verso il numero unico di emergenza europeo «112» e verso le numerazioni nazionali associate ai servizi di emergenza per i quali, ai sensi dell'art. 98-vicies-bis, comma 5, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' richiesta al Ministero dell'interno la trasmissione delle informazioni sulla localizzazione del chiamante. 2. Le numerazioni nazionali associate ai servizi di emergenza sono individuate nel piano di numerazione del settore delle comunicazioni elettroniche e disciplina attuativa. |
| Allegato 1
Gestione ed instradamento delle comunicazioni di emergenza 112 NUE (Numero Unico Europeo) nel modello CUR: requisiti e vincoli
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 2
Operatori di reti pubbliche di comunicazioni elettroniche che forniscono servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero: fornitura della localizzazione derivata dalla rete fissa
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 3
Operatori di reti pubbliche di comunicazioni elettroniche che forniscono servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero: fornitura della localizzazione derivata dalla rete mobile
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni seguenti: a) centro di raccolta delle chiamate di emergenza o PSAP (Public safety answering point): un luogo fisico in cui perviene inizialmente una comunicazione di emergenza quale definito all'art. 2, lettera n), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni ed integrazioni; b) centrale unica di risposta o CUR: il centro di raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP) piu' idoneo quale definito all'art. 2, lettera o), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni ed integrazioni; c) comunicazione di emergenza: la comunicazione di emergenza quale definita all'art. 2, lettera q) del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni ed integrazioni; d) operatore: un'impresa quale definita all'art. 2, lettera ll), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni ed integrazioni; e) PSAP piu' idoneo: uno PSAP piu' idoneo quale definito all'art. 2, lettera mm), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni ed integrazioni; f) rete di comunicazione elettronica ad uso privato: rete di comunicazione elettronica con la quale sono realizzati servizi di comunicazione elettronica ad uso esclusivo quali definiti all'art. 2, lettera ss), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni ed integrazioni; g) rete pubblica di comunicazione elettronica: una rete di comunicazione elettronica, quale definita all'art. 2, lettera tt), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni ed integrazioni; h) servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero: un servizio di comunicazione interpersonale, quale definito all'art. 2, lettera ggg), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni ed integrazioni; i) servizio di emergenza: il servizio di emergenza quale definito all'art. 2, lettera nnn), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni ed integrazioni; j) servizio vocale di tipo Voice over long term evolution o VoLTE: il servizio vocale fornito da una rete mobile basato su standard internazionali ETSI/3GPP per abilitare comunicazioni voce di alta qualita' nelle reti attraverso l'accesso radio in tecnologia LTE 4G e la rete «core» in tecnologia IMS (IP Multimedia system). k) servizi vocali di tipo Voice over IP o VoIP: servizi vocali forniti da una rete fissa o mobile basata su standard internazionali ETSI/3GPP per la fornitura del servizio vocale in tecnologia Voice over IP attraverso connessioni IP, come per il mobile attraverso il 5G; l) dispositivi mobili: telefoni cellulari con caratteristiche simili a quelle dei computer in termini di capacita' di elaborazione e conservazione dei dati di cui all'art. 1, comma 1, del regolamento delegato (UE) 2019/320; m) produttori di sistemi operativi dei dispositivi mobili: i soggetti che sviluppano, producono e distribuiscono software destinato a costituire la piattaforma operativa necessaria per la gestione delle risorse hardware dei dispositivi mobili; n) testo in tempo reale: una forma di conversazione testuale quale definita all'art. 2, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82. |
| Art. 3
Accesso al servizio numero unico di emergenza europeo «112»
1. Le modalita' per l'instradamento verso le CUR delle comunicazioni di emergenza, di cui all'art. 1, comma 1, sono adottate sulla base delle disposizioni contenute nell'allegato 1. 2. Le modalita' di consegna all'interconnessione delle comunicazioni di emergenza sono adottate con i formati di routing number definiti nelle specifiche tecniche 763-3 e 769 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Gli operatori che forniscono servizi pubblici di comunicazione interpersonale basati sul numero assicurano, attraverso l'applicazione delle modalita' definite nelle specifiche tecniche ST 763, ST 763-3 e ST 769 e successive modificazioni ed integrazioni, l'instradamento delle chiamate tramite il numero unico di emergenza europeo «112», anche per le chiamate originate dai dispositivi privi di una scheda SIM attiva o con SIM non registrata su rete mobile come previsto nella parte C dell'allegato 1. 4. Gli operatori che forniscono servizi pubblici di comunicazione interpersonale basati sul numero assicurano l'accesso ai servizi di soccorso tramite il numero unico di emergenza europeo «112» da reti private di comunicazione elettronica, che non sono accessibili al pubblico ma consentono le chiamate verso reti pubbliche, tenendo conto delle disposizioni di cui all'allegato 1, in particolare quando l'impresa responsabile di tale rete non fornisce un accesso alternativo a un servizio di emergenza. 5. Gli operatori che forniscono servizi pubblici di comunicazione interpersonale basati sul numero assicurano l'accesso ai servizi di soccorso tramite il numero unico di emergenza europeo «112» per le comunicazioni di emergenza basate su servizi vocali di tipo VoLTE o VoIP e testo in tempo reale. 6. Gli operatori provvedono, entro i termini previsti dalla normativa vigente, alla consegna delle comunicazioni di emergenza effettuate verso il numero unico di emergenza europeo «112» in modo conforme ai requisiti di accessibilita' di cui all'art. 3, comma 5 e all'allegato I, sezione V, lettera a) punto i) e iii) del decreto legislativo 22 maggio 2022, n. 82 e secondo le modalita' definite con le specifiche tecniche ST 769 e successive modificazioni ed integrazioni. |
| Art. 4
Localizzazione del chiamante su rete fissa e mobile
1. Le informazioni di localizzazione del chiamante relative a tutte le comunicazioni di emergenza sono fornite secondo le modalita' di cui agli allegati 2 e 3. 2. La trasmissione delle informazioni di localizzazione e' obbligatoria anche nel caso di comunicazioni di emergenza originate da utenti che usufruiscono di servizi integrati fisso-mobile. 3. Gli operatori che forniscono servizi pubblici di comunicazione interpersonale basati sul numero garantiscono il solo trasporto delle informazioni sulla localizzazione del chiamante derivanti dai dispositivi mobili, ove disponibili. Dette informazioni sono conservate per il solo tempo strettamente necessario. 4. I produttori dei sistemi operativi dei dispositivi mobili assicurano l'individuazione delle informazioni di localizzazione del chiamante derivanti dai suddetti dispositivi e ne garantiscono la disponibilita' per il relativo trasporto di cui al comma 3. 5. I produttori di sistemi operativi dei dispositivi mobili fanno riferimento alle specifiche linee guida indicate nella parte C, punto 2, dell'allegato 1, con riguardo alle comunicazioni di emergenza che usano servizi vocali di tipo VoLTE o VoIP e testo in tempo reale. |
| Art. 5
Obblighi di comunicazione relativi ai distretti telefonici NUE 112
1. La comunicazione agli operatori dell'avvenuta transizione delle aree coperte dai distretti telefonici al modello individuato all'art. 98-vicies-semel, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' pubblicata sul sito governativo del servizio numero unico d'emergenza europeo «112» gestito dal Ministero dell'interno. 2. Gli operatori, a seguito di tale comunicazione, sono tenuti ad ottemperare all'obbligo di corretta gestione del routing number secondo quanto indicato all'art. 2, comma 5, dell'allegato 1 del presente decreto. 3. Entro novanta giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 1 tutti gli operatori provvedono all'aggiornamento delle modalita' di gestione del routing number. |
| Art. 6
Sanzioni
1. In caso di inosservanza alle disposizioni di cui al presente decreto si applicano le sanzioni di cui all'art. 30, comma 12, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, Codice delle comunicazioni elettroniche. |
| Art. 7
Norme transitorie
1. Fino al completamento della transizione dei servizi di emergenza al modello individuato all'art. 98-vicies-semel, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per tutti i distretti telefonici sul territorio nazionale, e' assicurata dagli operatori la continuita' del servizio secondo le modalita' previste all'art. 2, comma 5, dell'allegato 1 del presente decreto. |
| Art. 8
Abrogazione
1. A far data dalla pubblicazione del presente decreto, il decreto 22 gennaio 2008 recante «Numero unico di emergenza europeo "112"» del Ministero delle comunicazioni e il decreto 12 novembre 2009 recante «Disposizioni relativamente al servizio del numero telefonico unico di emergenza europeo "112"» del Ministero dello sviluppo economico sono abrogati. |
| Art. 9
Disposizioni finali
1. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito istituzionale del Ministero.
Roma, 17 gennaio 2025
Il Ministro: Urso
Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 119 |
|
|
|