Gazzetta n. 40 del 18 febbraio 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 30 dicembre 2024
Modifica del decreto 9 agosto 2023 recante «Criteri e modalita' di attuazione del Fondo per la sovranita' alimentare».


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108 relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri;
Vista la comunicazione della Commissione europea C (2022) 1890 final del 23 marzo 2022 relativa al «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» cosi' come modificata dalla comunicazione della Commissione europea C (2022) 5342 final del 20 luglio 2022;
Vista la comunicazione della Commissione europea C (2022) 7945 final del 28 ottobre 2022 (approvato con Decreto del Ministro n. 48570 31 gennaio 2023) relativa al «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» che sostituisce il quadro temporaneo di crisi adottato il 23 marzo 2022, come modificato il 20 luglio 2022;
Vista la comunicazione della Commissione europea C (2023) 1711 final del 9 marzo 2023 relativa al «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» che sostituisce il quadro temporaneo di crisi adottato il 28 ottobre 2022;
Vista la comunicazione della Commissione europea C (2023) 8045 final del 20 novembre 2023 relativa al «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» che modifica il quadro temporaneo di crisi e transizione adottato il 9 marzo 2023;
Vista la comunicazione della Commissione recante la «Seconda modifica del quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina (C/2024/3113)» del 2 maggio 2024, in particolare i punti 10 e 11, con i quali viene prorogata al 31 dicembre 2024 la scadenza della sezione 2.1 del quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti concessi alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e nei settori della pesca e dell'acquacoltura;
Considerata la sezione 3 «Monitoraggio e valutazione» della comunicazione della Commissione europea C (2023) 1711 final del 9 marzo 2023 ed i relativi obblighi informativi relativi all'erogazione degli aiuti concessi;
Visto il decreto ministeriale prot. n. 48570 del 31 gennaio 2023 recante «Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C (2022) 7945 final "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" e successive modifiche e integrazioni.» (SA.105191);
Visto il decreto ministeriale prot. n. 6211 dell'8 gennaio 2024 recante «Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C (2023) 8045 final "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" e successive modifiche e integrazioni.» (SA.110474 (2023/N));
Visto il decreto ministeriale prot. n. 264368 del 12 giugno 2024 recante «Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nei settori della pesca e acquacoltura, ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C(2023) 1711 final del 9 marzo 2023 "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" come modificata dalla comunicazione (C/2024/3113) del 2 maggio 2024» (SA.114343 (2024/N));
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 e, in particolare, l'art. 52 che prevede, tra l'altro che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 52 della legge n. 234/2012, con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, e, in particolare, l'art. 6 del regolamento, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e successive modificazioni ed integrazioni, che individua l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA quale soggetto gestore per l'attuazione delle attivita' di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° dicembre 1999, n. 503, relativo a «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, nella legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera b) e l'art. 3, in base al quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, concernente regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con cui l'on. Francesco Lollobrigida e' stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;
Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2024;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e) della legge 7 marzo 2003, n. 38» e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;
Visto in particolare l'art. 1, comma 424 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, istitutivo nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del «Fondo per la sovranita' alimentare» finalizzato a rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale, anche attraverso interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del cibo italiano di qualita' alla riduzione dei costi di produzione per le imprese agricole, al sostegno delle filiere agricole, alla gestione delle crisi di mercato, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, capitolo 2332, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 dicembre 2022, n. 646632, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2023 che istituisce il Sistema di qualita' nazionale zootecnia e stabilisce le linee guida per la redazione dei disciplinari di produzione afferenti al sistema affinche' vengano riconosciuti e autorizzati dal Ministero;
Visto il decreto ministeriale n. 417171 del 9 agosto 2023, ammesso a registrazione dalla Corte dei conti in data 12 settembre 2023 al n. 1324 del registro dei visti, che individua i sostegni per le imprese agricole e definisce i criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse assegnate di euro 25.000.000,00 (euro venticinque milioni/00), nonche', delle procedure per l'erogazione dell'aiuto ed individua AGEA quale soggetto gestore;
Considerato il perdurare delle situazioni di crisi di mercato e dell'innalzamento dei costi di produzione dovuto all'attuale scenario di instabilita' geopolitica, a seguito del conflitto Russo-Ucraino, intervenuto all'indomani della grave crisi di mercato della recente pandemia da COVID-19 che ha gia' duramente colpito il settore agroalimentare;
Considerato che, secondo le rilevazioni Ismea, nell'anno 2022 per gli agricoltori gli esborsi sono aumentati del 23 per cento su base annua, registrando un'ulteriore spinta dopo l'aumento del 6,4 per cento del 2021, di riflesso agli incrementi dei prezzi dei prodotti energetici (aumento del 62 per cento) oltre che degli animali da allevamento (aumento del 10 per cento) e dei mangimi (aumento del 21 per cento);
Considerato che l'aumento dei costi nelle aziende agricole italiane generato dalla crisi Ucraina e' registrato dal report del CREA «Agroalimentare e guerra: gli effetti sui costi e sui risultati economici delle aziende agricole italiane» elaborato sulla base dei dati aziendali rilevati dalla rete RICA (Rete d'informazione contabile agricola) che attesta un aumento del costo medio nazionale di oltre il 54 per cento con la previsione di stima che prevede per oltre il 30 per cento delle aziende su base nazionale un probabile reddito netto negativo, rispetto al 7 per cento registrato prima dell'attuale crisi internazionale;
Considerato che alcune filiere zootecniche necessitano di misure che consentano di aumentare la competitivita' della produzione anche per fare fronte alle emergenze o a situazioni di crisi di mercato impreviste;
Tenuto conto che con riferimento alla campagna 2023 si sono rilevate criticita' con riferimento alla filiera carni bovine collegate alla linea «vacca-vitello» e alle carni bovine SQNZ, laddove il plafond a disposizione non e' stato esaurito dalle domande presentate;
Vista la nota del 2 febbraio 2024, con la quale Assocarni, Associazione nazionale industria e commercio carni e bestiame, ha richiesto un intervento normativo emendativo in ordine al decreto ministeriale n. 417171 del 9 agosto 2023, con riferimento all'art. 4, commi 6 e 7, affinche' il limite ivi previsto di otto mesi sia sostituito dalla previsione di sei mesi e laddove e' previsto che la presenza dell'animale nello stesso allevamento sin dalla nascita sia obbligatoria, cosi' escludendo dall'intervento gli allevamenti da ingrasso, al fine di non incorrere nel mancato obiettivo che il decreto si e' prefissato ovvero quello di aumentare il patrimonio bovino italiano favorendo la nascita e l'ingrasso di animali in Italia;
Ritenuto pertanto necessario procedere a modificare il testo dell'art. 4, commi 6 e 7 del decreto ministeriale n. 417171 del 9 agosto 2023 come da richiesta di Assocarni con nota del 2 febbraio 2024, nonche' gli articoli relativi al regime di aiuti applicabile (Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina vigente) e gli articoli relativi alle attivita' del soggetto gestore AGEA;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 18 dicembre 2024;

Decreta:

Art. 1

Modifiche all'art. 4

1. All'art. 4 del decreto ministeriale n. 417171 del 9 agosto 2023 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole «fino all'eta' di almeno di otto mesi» sono sostituite dalle seguenti «fino all'eta' di almeno sei mesi»;
b) al comma 7, dopo le parole «di almeno di sei mesi» sono aggiunte le seguenti «- anche in relazione a codici allevamento diversi, purche' riferiti ad allevamenti situati esclusivamente in territorio italiano»;
c) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «Per l'anno 2024 gli aiuti sono concessi nei limiti previsti dal decreto del Ministro dell'agricoltura e della sovranita' alimentare n. 264368 del 12 giugno 2024, recante "Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nei settori della pesca e acquacoltura, ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C(2023) 1711 final del 9 marzo 2023 come modificata dalla Comunicazione (C/2024/3113) del 2 maggio 2024", autorizzato con decisione della Commissione europea C(2024) 3890 del 7 giugno 2024. Per gli anni 2025 e 2026 l'aiuto e' concesso nel limite dell'importo massimo previsto per gli aiuti "de minimis"».
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Modifiche all'art. 6

1. All'art. 6 del decreto ministeriale n. 417171 del 9 agosto 2023 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «Per l'anno 2024, il soggetto gestore effettua le verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto individuale nell'ambito del quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina vigente», mentre per il 2025 e il 2026 le verifiche devono essere effettuate nell'ambito del regime «de minimis»;
b) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. I fondi da trasferire al soggetto gestore per ciascuna annualita' sono quantificati sulla base dei dati relativi alle unita' di superficie (HA) e di capi che sono stati oggetto - delle domande dichiarate ricevibili - nell'annualita' precedente. Per il trasferimento dei fondi relativi all'anno 2024 il soggetto gestore fornisce al Ministero i dati di cui al precedente periodo entro il 27 dicembre 2024. Per le annualita' successive e fino al 2026, il trasferimento avverra' entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base dei dati di cui al primo periodo - forniti al Ministero dal soggetto gestore - entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento. Entro il 30 aprile di ogni anno, il soggetto gestore trasmette al Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare:
a. la rendicontazione delle somme erogate ai beneficiari per i quali il procedimento amministrativo e' chiuso e quelle per i quali il procedimento e' ancora in corso, utilizzando la "tabella di rendicontazione" allegata al presente provvedimento;
b. una relazione sui procedimenti ancora in corso che quantifichi gli stessi in base alle specifiche motivazioni che impediscono la chiusura del procedimento ed all'anno di generazione dello stesso.
Con cadenza annuale il soggetto gestore comunica al Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare i dati relativi ai procedimenti conclusi, aggiornando la tabella di rendicontazione e la relazione di cui al periodo precedente.»;
c) i commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:
«9. Le somme eventualmente non erogate dal soggetto gestore, ad eccezione di quelle relative ai procedimenti non ancora conclusi, sono restituite al Ministero entro trenta giorni dall'invio della rendicontazione e riversate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del MASAF e restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.
Le modalita' di riversamento sono indicate con apposita comunicazione da rendersi contestualmente al trasferimento delle somme previsto dall'art. 6.
10. Il soggetto gestore eroga l'aiuto ai soggetti beneficiari in una o piu' soluzioni sulla base delle risorse disponibili. A conclusione della campagna 2026, entro il 30 settembre 2027, il soggetto gestore restituisce tutti gli importi non erogati, ad eccezione di quelli relativi ai procedimenti per i quali siano ancora pendenti contenziosi giudiziari e ne da' contestuale comunicazione al Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare».
 
Art. 3

Modifiche all'art. 7

L'art. 7 e' sostituito dal seguente:
«1. Per l'anno 2024, il soggetto gestore concede nuovi aiuti di cui al presente decreto dopo aver accertato che essi non determinino il superamento del massimale di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2022) 1890 final del 23 marzo 2022 e successive modificazioni. Il soggetto gestore provvede alla registrazione delle concessioni individuali ai sensi dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 entro il 31 dicembre 2024.
2. Per gli anni 2025 e 2026 nuovi aiuti "de minimis" di cui al presente decreto sono concessi dopo aver accertato che essi non provocano il superamento del massimale degli aiuti "de minimis".
3. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.
4. In ogni caso e' fatto divieto ai soggetti beneficiari di ricevere contributi previsti dal presente decreto nel caso in cui abbiano ricevuto o ricevano sovvenzioni, per le medesime finalita', da fonti unionali, ove non sovrapponibili, in contrasto o non compatibili.».
 
Art. 4

Modifiche all'art. 8

1. L'art. 8 e' sostituito dal seguente:
«1. Gli aiuti concessi nell'anno 2024 in conformita' al decreto del Ministro dell'agricoltura e della sovranita' alimentare n. 264368 del 12 giugno 2024 recante "Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nei settori della pesca e acquacoltura, ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C(2023) 1711 final del 9 marzo 2023 come modificata dalla Comunicazione (C/2024/3113) del 2 maggio 2024", sono autorizzati con decisione della Commissione europea C(2024) 3890 del 7 giugno 2024.
2. Gli aiuti concessi per gli anni 2025 e 2026 in conformita' al presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, cosi' come modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019.».
 
Art. 5

Finanziamento degli interventi

1. Agli oneri di cui al presente decreto si provvede con la dotazione finanziaria a valere sul capitolo 2332 «fondo per la sovranita' alimentare», esercizio 2024 pari a 25 milioni di euro.
Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli organi competenti ed entra in vigore il giorno seguente alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2024

Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare
e delle foreste
Lollobrigida Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Minitero del turismo, n. 128