Gazzetta n. 40 del 18 febbraio 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 7 febbraio 2025
Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Pane di Altamura» registrata come Denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CE) della Commissione del 18 luglio 2003.


IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n, 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025 n. 38839, in corso di registrazione alla Corte dei conti, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2025;
Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024 n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;
Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare, registrata dall'U.C.B. il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;
Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche' alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto in particolare l'art. 24, comma 5 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio, che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 27/2025 della Commissione del 30 ottobre 2024 che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialita' tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualita' e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;
Visto in particolare l'art. 7 del regolamento delegato (UE) n. 27/2025 recante «Modifiche temporanee di un disciplinare di un'indicazione geografica», che al comma 3 prevede che la modifica temporanea si applichi per un periodo di tempo limitato stabilito dall'autorita' che la approva;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 26/2025 della Commissione del 30 ottobre 2024, che reca modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialita' tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;
Visto il regolamento (CE) n. 1291/2003 della Commissione del 18 luglio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 181 del 19 luglio 2003, con il quale e' stata iscritta nel registro delle Denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la Denominazione di origine protetta «Pane di Altamura»;
Vista l'istanza inoltrata dal Consorzio per la tutela e valorizzazione del Pane di Altamura DOP in data 3 febbraio 2025, con la quale e' stata richiesta la modifica temporanea del disciplinare della D.O.P. «Pane di Altamura» ed in particolare la parte dell'art. 4 del disciplinare di produzione relativamente alle varieta' consentite;
Vista la deliberazione di giunta regionale n. 1356 del 30 ottobre 2024 recante «decreto legislativo n. 102/04, art. 6 - Proposta urgente al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste di declaratoria delle eccezionali avversita' atmosferiche. Siccita' 2024. Intero territorio regionale. Accesso al Fondo di solidarieta' nazionale.», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 85 del 21 ottobre 2024;
Vista la relazione del Servizio territoriale Bari-BAT, di cui all'allegato alla deliberazione di giunta regionale n. 1356 del 30 ottobre 2024, relativa alla procedura di delimitazione del territorio colpito dagli eventi calamitosi e di accertamento dei danni conseguenti provocati dalla siccita' verificatasi nell'anno 2024 nel territorio di competenza;
Vista la determinazione del dirigente della Sezione competitivita' delle filiere agroalimentari n. 51 del 4 febbraio 2025 in cui si riconosce che l'andamento climatico 2024 ha fortemente pregiudicato la produzione di cereali nella zona geografica della DOP Pane di Altamura;
Considerato che il disciplinare di produzione del Pane Altamura DOP prevede all'art. 4:
«La materia prima impiegata consiste in un rimacinato di semola di grano duro ricavato dalla macinazione di grani duri delle varieta' appulo, arcangelo, duilio, simeto prodotte nel territorio delimitato nell'allegato K, da sole o congiuntamente, in ragione di almeno l'80%, mentre per la restante quota e' prevista l'utilizzazione di altre varieta', sempre prodotte sul territorio predetto» previsione che se mantenuta nelle condizioni sopra descritte, impedirebbe la certificazione di gran parte della DOP Pane di Altamura creando un grosso danno economico ai produttori;
Considerato che le modifiche apportate non influiscono sulle caratteristiche essenziali del prodotto;
Ritenuto che sussistano i presupposti per ritenere ammissibile la domanda di modifica temporanea del disciplinare della DOP «Pane di Altamura»;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione del «Pane di Altamura» ai sensi del citato art. 24, par. 5 del regolamento (UE) n. 2024/1143 e ai sensi l'art. 7 del regolamento delegato (UE) n. 27/2025 recante «Modifiche temporanee di un disciplinare di un'indicazione geografica», ed alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pane di Altamura» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 198 del 27 agosto 2003 e' modificato al primo paragrafo dell'art. 4 come di seguito riportato:

Art. 4.

«La materia prima impiagata consiste in un rimacinato di semola di grano duro ricavato dalla macinazione di grani duri prodotte nel territorio delimitato nell'allegato K».
Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano fino al 31 luglio 2025.
Il presente decreto, recante la modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Pane di Altamura», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' in vigore dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste.

Roma, 7 febbraio 2025

Il dirigente: Gasparri