Gazzetta n. 39 del 17 febbraio 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 23 dicembre 2024
Modalita' di attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2675 della Commissione del 10 ottobre 2024 che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da eventi climatici avversi.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e in particolare l'art. 221, paragrafo 1;
Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;
Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2675 della Commissione del 10 ottobre 2024 che mette a disposizione di alcuni Stati membri un sostegno finanziario di emergenza complessivo di euro 119.700.000, per i settori agricoli colpiti da problemi specifici che incidono sulla redditivita' economica dei produttori agricoli, destinando all'Italia, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, lettera d) l'importo di euro 37.400.000, con possibilita' di concedere un sostegno supplementare nazionale fino a un massimo del 200% dell'importo nazionale assegnato;
Vista la decisione di esecuzione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione, di approvazione del Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (PSP);
Vista la decisione di esecuzione C(2023)6990 del 23 ottobre 2023 che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
Vista la decisione di esecuzione C(2024)6849 del 30 settembre 2024 che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 istitutiva del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente la normativa del Fondo di solidarieta' nazionale per gli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamita' naturali e da avversita' atmosferiche di carattere eccezionale;
Visti, in particolare, gli articoli 5 e 6, del citato decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 che stabiliscono gli interventi compensativi dei danni, attivabili nelle aree agricole delimitate dalle regioni e dalle province autonome, nonche' le procedure per la dichiarazione di eccezionalita' degli eventi avversi e le modalita' di prelevamento, riparto e trasferimento alle regioni delle risorse finanziarie disponibili nel Fondo di solidarieta' nazionale per l'erogazione degli aiuti;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1, commi dal 515 al 518, con cui viene istituito il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccita', finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69, lettera f) e 76 del regolamento (UE) 2115/2021 e con cui vengono affidate ad Ismea le funzioni di soggetto gestore del Fondo, da esercitarsi attraverso una societa' di capitali dedicata;
Visto in particolare l'art. 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, che stabilisce, tra l'altro, che i criteri e le modalita' di intervento del Fondo stesso siano definiti annualmente nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 102/2004;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, concernente il regolamento recante i criteri e le modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2024, n. 21, registrato dalla Corte dei conti il 18 novembre 2024 al n. 1472, recante la quota di cofinanziamento posta a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
Considerato che nel corso del primo semestre del 2024 nei territori meridionali e nelle isole si sono registrate temperature insolitamente calde e condizioni di siccita' che hanno inciso pesantemente sulla produzione agricola, specialmente nel settore dei cereali;
Tenuto conto del carattere di eccezionalita' riconosciuto dalla Commissione europea delle condizioni climatiche avverse senza precedenti che hanno interessato i predetti territori italiani, in considerazione del quale, con l'art. 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2675, sono stati assegnati all'Italia fondi dalla riserva agricola per euro 37.400.000, sulla base dei massimali netti per i pagamenti diretti stabiliti nell'allegato V del regolamento (UE) 2021/2115;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/2675, gli importi resi disponibili vanno utilizzati per misure volte a compensare gli agricoltori piu' colpiti nei settori e nelle produzioni che hanno subito maggiormente le condizioni climatiche avverse nei territori interessati per le perdite economiche che incidono sulla redditivita' degli agricoltori;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/2675, le predette misure compensative vanno adottate sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, che tengano conto delle perdite economiche effettive subite dagli agricoltori interessati e garantiscano che i pagamenti risultanti siano erogati agli agricoltori stessi quali beneficiari finali e non provochino distorsioni del mercato o della concorrenza;
Considerato che gli importi assegnati affronterebbero solo in parte le difficolta' economiche affrontate dagli agricoltori, e che, pertanto, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 8 del regolamento (UE) 2024/2675, e' consentito concedere un sostegno nazionale aggiuntivo agli agricoltori, fino a un massimo del 200% delle risorse dell'Unione europea, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, a condizione che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni del mercato o della concorrenza o sovracompensazioni e che il sostegno supplementare nazionale sia versato entro il 31 luglio 2025;
Ritenuto di ripartire le risorse e recate dal regolamento (UE) 2024/2675 e dal cofinanziamento nazionale, assicurato fino ad un importo massimo pari al 200% delle risorse dell'Unione europea, tra misure volte a compensare gli agricoltori piu' colpiti nei settori e nelle produzioni danneggiate da eventi climatici avversi nelle regioni interessate, per le perdite economiche che incidono sulla redditivita';
Considerato che gli aiuti di cui al presente decreto sono cumulabili con le altre misure di sostegno finanziate dal FEAGA e dal FEASR;
Considerato che occorre, tuttavia, evitare sovracompensazioni tenendo conto del sostegno concesso nell'ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione europea o di regimi privati per far fronte alle perdite economiche subite dagli agricoltori colpiti dalle suddette avversita' meteorologiche;
Tenuto conto dei termini stabiliti nel regolamento (UE) 2024/2675 per il pagamento degli aiuti, e' necessario individuare i territori colpiti utilizzando criteri che consentano di determinare i danni subiti dalle imprese agricole ed il nesso di causalita' con l'evento siccita' senza la necessita' di procedere con verifiche in campo o richiedere adempimenti supplementari ai beneficiari, come ad esempio la presentazione di perizie di stima;
Ritenuto di poter individuare i territori colpiti dalla siccita' sulla base dell'indice SPEI (Standardized Precipitation Evapotranspiration Index), che oltre alle precipitazioni, considera anche l'evapotraspirazione potenziale di riferimento, e determinare la perdita di produttivita' sulla base dell'indice di vegetazione della differenza normalizzata NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), ottenuto da immagini satellitari, che, per i seminativi, in relazione alle variazioni di attivita' fotosintetica consente di stimare con sufficiente precisione le corrispondenti perdite dei raccolti;
Ritenuto, al fine di limitare gli oneri amministrativi, degli agricoltori e degli organismi pagatori di non erogare aiuti con importo inferiore a cinquanta euro per azienda;
Ritenuto di adottare i criteri per l'individuazione dei territori e dei seminativi piu' colpiti dalla siccita', nonche' per la definizione degli importi degli aiuti identificati nel documento tecnico redatto in collaborazione con AGEA e ISMEA;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/2675, le spese sostenute in relazione ai pagamenti per il sostegno eccezionale agli agricoltori sono ammissibili all'aiuto dell'Unione europea solo per i pagamenti effettuati entro il 30 aprile 2025;
Considerato che, ai sensi dell'art. 2 del regolamento (UE) 2024/2675 dovranno essere fornite informazioni dettagliate sull'attuazione nazionale del sostegno emergenziale entro il 31 dicembre 2024 e notificati gli importi totali pagati per ciascuna misura entro il 31 ottobre 2025, distinguendo tra aiuto dell'Unione europea e sostegno supplementare nazionale, con indicazione del numero e tipo di beneficiari nonche' con la valutazione dell'efficacia della misura;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 dicembre 2024;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione, finalita' e risorse finanziarie

1. Il presente decreto individua i beneficiari del sostegno finanziario di emergenza di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2024/2675, richiamato in premessa, che ha assegnato all'Italia la somma complessiva di euro 37.400.000 di fondi dell'Unione europea.
2. E' approvato il documento tecnico di cui all'allegato 1, facente parte integrante del presente decreto, che individua l'ambito territoriale e i seminativi che in conseguenza della perdurante siccita' hanno subito perdite della produzione maggiori del 30 per cento, definendo gli importi degli aiuti, per fasce di perdita di produzione.
3. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/2675, le risorse finanziarie assegnate sono aumentate con un cofinanziamento nazionale, fino al 200% della somma di cui al comma 1.
4. Gli eventuali risparmi di spesa relativi alla quota di cofinanziamento nazionale non utilizzata sono riversati al Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
 
Allegato
MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 NOVEMBRE 2012, N. 252
Modalita' di attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2675
della Commissione del 10 ottobre 2024 che prevede un sostegno
finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da eventi
climatici avversi.

Oneri eliminati
Il presente decreto non elimina oneri informativi.
Oneri introdotti
Il presente decreto non introduce oneri informativi.
 
Art. 2

Beneficiari

1. Sono beneficiari del sostegno di cui all'art. 1, gli agricoltori che hanno subito danni in conseguenza della siccita' in relazione alle superfici agricole investite a seminativi presenti nel fascicolo aziendale di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, alla data del 15 maggio 2024 e situate nei territori comunali delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, comprese nello strato informativo grafico determinato con la metodologia indicata nel documento tecnico di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto.
2. I danni accertati in eccedenza al ristoro derivante dal sostegno spettante ai sensi del presente decreto possono essere compensati nell'ambito degli altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione o di regimi privati utilizzati al medesimo scopo.
3. I soggetti gestori del fondo mutualistico AGRICAT e degli altri strumenti di sostegno, nazionali, UE o regimi privati, sono tenuti a non sovracompensare le perdite economiche subite dagli agricoltori per le avversita' considerate nel presente decreto; conseguentemente, nella quantificazione dei rispettivi sostegni, tengono conto degli importi riconosciuti ai sensi dell'art. 3.
 
Allegato 1

DECRETO MINISTERIALE DI ATTUAZIONE
DEL REGOLAMENTO RISERVA AGRICOLA

(REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2675
DELLA COMMISSIONE DEL 10 OTTOBRE 2024)

DOCUMENTO TECNICO A SUPPORTO
Sommario

1. Metodologia per l'individuazione dell'evento siccita' (ISMEA)
2. Metodologia per la determinazione dei danni alle produzioni (AGEA)
3. Metodologia per la determinazione degli importi indennizzabili ad ettaro
1. Metodologia per l'individuazione dell'evento siccita' (ISMEA)

In Italia, le regioni del Mezzogiorno, gia' a partire dall'inverno 2023 e fino a settembre 2024, sono state interessate da gravi eventi siccitosi che hanno comportato un'evidente insufficienza idrica, con invasi e bacini con livelli di disponibilita' carente o nulla.
Per delimitare e classificare le aree colpite dal fenomeno, come specificato nel PGRA 2024, e' stato analizzato l'andamento dell'indice SPEI-3mesi (impiegato per rilevare condizioni di siccita' agricola).
La classificazione dei comuni delle regioni del Sud Italia e' stata operata osservando, in termini quantitativi, le giornate di superamento del valore soglia (individuato al livello -1,5) e successivamente calcolando la frequenza percentuale della manifestazione del fenomeno rispetto al periodo di osservazione.
Dalle analisi condotte nell'arco temporale ottobre 2023 - settembre 2024, risulta che soltanto otto comuni delle regioni del Sud Italia non hanno sperimentato condizioni di siccita' estrema, date dal superamento del valore-soglia. Si riporta di seguito l'elenco dei comuni non interessati dall'evento:
Regione Abruzzo:
Provincia de L'Aquila: Ortona dei Marsi;
Regione Campania:
Provincia di Benevento: Arpaia;
Provincia di Caserta: Caserta, Castel Morrone, Curti, San Marco Evangelista, San Nicola la Strada;
Regione Sicilia:
Provincia di Agrigento: Lampedusa e Linosa.
I restanti comuni hanno tutti sperimentato condizioni di siccita' grave o estrema. In particolare, nel 23% dei territori si e' verificato il superamento della soglia fino al 25% delle giornate totali dell'arco temporale considerato; il 39% ha avuto siccita' per quasi la meta' dell'arco temporale considerato (tra il 25% e il 50%); il 30% circa ha registrato l'evento tra il 50% e il 70% delle giornate; nell'ultimo quartile della distribuzione ricade l'8% dei comuni.
2. Metodologia per la determinazione dei danni alle produzioni (AGEA)

La metodologia applicata consente una valutazione della riduzione della produttivita' nel 2024 rispetto all'andamento ordinario. Il calcolo della produttivita' su ciascun appezzamento e' basato sulla metodologia applicata nell'ambito dei Copernicus Land Monitoring Services riferita alle specifiche tecniche definite dal Centro di ricerca di Ispra della Commissione europea in base alle quali e' scaturita la definizione del sistema di monitoraggio delle superfici (AMS) (1) , usando l'NDVI come Plant Phenology Index, e calcolandone l'integrale come somma di tutti i valori NDVI normalizzati a dieci giorni tra le date di Start Of Season (SOSD) e di End Of Season (EOSD).
Viene adottato il seguente workflow:
calcolo riduzione a livello di singolo comune:
identificazione delle 5 colture piu' significative per singolo comune, cioe' quello con la maggiore superficie coltivata nel 2024;
calcolo della produttivita' per singolo comune nelle annate ordinarie e 2024 su ciascuna delle 5 colture identificate;
calcolo della riduzione percentuale della produttivita' nel 2024 rispetto alle annate ordinarie su ciascuna delle 5 colture;
calcolo della superficie complessiva delle 5 colture principali sul singolo comune;
calcolo della riduzione percentuale complessiva a livello di singolo comune pesando le 5 colture in maniera proporzionale alla loro estensione a livello comunale;
calcolo riduzione a livello di singola provincia:
calcolo della riduzione percentuale complessiva a livello di provincia a partire dalle riduzioni percentuali complessive a livello di singolo comune della provincia pesandole percentualmente in funzione della superficie complessiva delle 5 colture principali sul singolo comune;
generazione del database complessivo per comune/provincia con:
nome provincia;
nome comune;
codice coltura;
superficie complessiva coltura in metri quadri;
generazione della mappa a livello comunale della riduzione complessiva di produttivita' sulle 5 colture principali del 2024 utilizzando come soglie (vedi figura sotto):
minore del 30%;
tra il 30% ed il 50%;
tra il 50% ed il 70%;
oltre il 70%;
generazione della mappa a livello provinciale della riduzione complessiva di produttivita' sulle 5 colture principali del 2024 utilizzando come soglie (vedi figura sotto):
minore del 30%;
tra il 30% ed il 50%;
tra il 50% ed il 70%;
oltre il 70%.

RIDUZIONE PRODUTTIVITA' A LIVELLO DI PROVINCIA

Parte di provvedimento in formato grafico

Qui di seguito sono elencate le colture tra le quali sono state individuate, in base alla superficie contenuta nelle dichiarazioni dell'annualita' 2024, le suddette 5 colture piu' significative:
granoturco;
grano duro;
girasole;
lenticchie;
pisello;
loietto/loglio;
vecce;
triticale;
broccoletto;
melone;
pomodoro;
coriandolo;
veccia sativa;
avena;
ceci;
grano tenero;
patata;
erbaio;
sulla;
fieno greco;
orzo;
carciofo.
Nelle tabelle successive sono riportate le superfici complessive a livello comunale coltivate con le colture sopra elencate per i comuni interessati da una riduzione percentuale della produttivita':
tra il 30% ed il 50%;
tra il 50% ed il 70%;
oltre il 70%.

RIDUZIONE PRODUTTIVITA' A LIVELLO DI COMUNE

Parte di provvedimento in formato grafico

Parte di provvedimento in formato grafico
3. Metodologia per la determinazione degli importi indennizzabili ad ettaro
La superficie complessiva oggetto di intervento ammonta a 796.201,44, di cui 452.532,91 ettari con danno compreso tra il 30 e il 50%, 212.662,49 ettari con danno compreso tra il 50 e il 70% e 131.006,05 ettari con danno superiore al 70%.
Sulla base delle risorse disponibili (112.200.000,00 euro) e considerando un livello di compensazione differenziato per le tre fasce di danno utilizzando i coefficienti «1», «1,5» e «2», gli importi stimati ad ettaro risultano rispettivamente:
danno compreso tra il 30% e il 50%: 108,56 euro/ha;
danno compreso tra il 50% e il 70%: 162,84 euro/ha;
danno superiore al 70%: 217,12 euro/ha.

(1) «sistema di monitoraggio delle superfici», una procedura
periodica e sistematica di osservazione, sorveglianza e
valutazione delle attivita' e pratiche agricole sulle superfici
agricole tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o
altri dati di valore almeno equivalente.
 
Art. 3

Quantificazione del sostegno

1. Il sostegno di cui all'art. 1 e' calcolato da AGEA Coordinamento sulla base delle risorse finanziarie complessivamente disponibili ai sensi dell'art. 1, comma 3, e delle superfici di cui all'art. 2, comma 1 ed e' differenziato in tre livelli di aiuto in relazione alle seguenti fasce di riduzione di produttivita':


=====================================================
| Riduzione di | Coefficienti livello di |
| produttivita' | aiuto  |
+=========================+=========================+
| Da >30% a 50%   | 1  |
+-------------------------+-------------------------+
| Da > 50% a 70%   | 1,5  |
+-------------------------+-------------------------+
| Da > 70%   | 2  |
+-------------------------+-------------------------+

2. Non sono erogati gli aiuti con importo inferiore a cinquanta euro per azienda.
 
Art. 4

Istruttoria

1. Gli organismi pagatori provvedono all'istruttoria dei procedimenti, ai relativi controlli e all'esecuzione dei pagamenti entro il 30 aprile 2025. Eventuali pagamenti integrativi gravanti sul cofinanziamento nazionale sono eseguiti entro il 31 luglio 2025, sulla base delle disposizioni impartite da AGEA Coordinamento con apposita circolare.
 
Art. 5

Comitato di monitoraggio

1. Per la verifica dell'efficacia delle misure finanziate con il presente decreto e' istituito il Comitato di monitoraggio composto da rappresentanti di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di AGEA, di ISMEA, della Commissione politiche agricole della Conferenza delle regioni e di un rappresentante ciascuno per le Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
2. Con decreto del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale sono nominati, su designazione delle rispettive amministrazioni, i componenti del Comitato di cui al comma 1 e definite le metodologie per la valutazione delle misure finanziate con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del regolamento (UE) 2024/2675.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2024

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 126