Gazzetta n. 39 del 17 febbraio 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 27 gennaio 2025 |
Riconoscimento alla Scuola vaticana di biblioteconomia dello Stato della Citta' del Vaticano, di rilevanza scientifica sul piano internazionale nei settori scientifico-disciplinari correlati alle scienze bibliografiche e biblioteconomiche. |
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IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visti gli articoli 7, 33 e 87 della Costituzione della Repubblica italiana; Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero; Visti i Patti Lateranensi sottoscritti a Roma l'11 gennaio 1929, tra il Regno d'Italia e la Santa Sede; Visto l'art. 10, comma 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, il quale prevede che «Sono parimenti riconosciuti i diplomi conseguiti nelle Scuole vaticane di paleografia, diplomatica e archivistica e di biblioteconomia»; Visto l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162; Visto l'art. 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; Vista la Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea approvata in Lisbona l'11 aprile 1997 e la ratifica della medesima avvenuta per effetto della legge 11 luglio 2002, n. 148; Visto l'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; Tenuto conto del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali del 31 gennaio 2006 recante il riassetto delle scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, pubblicato il 28 dicembre 2009, n. 300, recante il «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148»; Visto l'Accordo sottoscritto a Roma il 13 febbraio 2019 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede per l'applicazione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio di livello universitario nella Regione europea; Considerato quanto previsto all'art. 3, commi 2 e 3, del citato Accordo sottoscritto a Roma il 13 febbraio 2019 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, dove si prevede che «Gli effetti del presente Accordo si estendono altresi' a quelle istituzioni e qualifiche riconosciute direttamente equivalenti a titoli ufficiali nel settore della formazione superiore delle Parti, secondo le rispettive regole e normative», nonche' che «Altri titoli di alta specializzazione nell'ambito del terzo ciclo della formazione superiore, rilasciati dalle istituzioni della formazione superiore appartenenti ai sistemi di formazione superiore delle parti, possono essere riconosciuti sulla base delle rispettive legislazioni»; Considerato quanto previsto all'art. 8, comma 4, del citato Accordo sottoscritto a Roma il 13 febbraio 2019 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, dove si prevede la promozione di «una stretta collaborazione tra i rispettivi centri nazionali di informazione stabiliti in applicazione dell'art. IX.2 della Convenzione di Lisbona»; Tenuto conto di quanto riportato all'interno dei verbali delle riunioni tenutesi nei giorni 15 maggio 2024 e 4 ottobre 2024 del tavolo tecnico tra il Ministero dell'universita' e della ricerca e il Dicastero per la cultura e l'educazione; Tenuto conto del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale (CUN) nell'adunanza tenuta il giorno 21 gennaio 2025; Considerato il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro della cultura del 24 dicembre 2024, n. 1925, con cui si riconosce alla Scuola vaticana di paleografia, diplomatica e archivistica, avente sede nel territorio vaticano, la rilevanza scientifica sul piano internazionale nei settori scientifico disciplinari di competenza, stabilendo al contempo che i diplomi biennali conseguiti presso la suddetta Scuola vaticana, nelle sole materie d'indirizzo, corredati dal «Diploma Supplement», vengano dichiarati equivalenti ai corrispondenti diplomi di specializzazione rilasciati dalle universita' italiane e al diploma di specializzazione per gli archivisti di cui all'art. 2, comma 4, lettera a), del decreto 1° ottobre 2021, n. 241;
Decreta:
Art. 1
1. La Scuola vaticana di biblioteconomia, avente sede nel territorio dello Stato del Vaticano, e' riconosciuta istituzione della formazione superiore di rilevanza scientifica sul piano internazionale nei settori scientifico-disciplinari correlati alle scienze bibliografiche e biblioteconomiche, ai sensi dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121. 2. Per le finalita' indicate in premessa, i soli diplomi di durata biennale conseguiti presso la Scuola vaticana di biblioteconomia nelle sole materie d'indirizzo della medesima, corredati dal «Diploma Supplement», sono dichiarati equivalenti ai corrispondenti diplomi di specializzazione in beni archivistici e librari di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, del 31 gennaio 2006, o discipline affini, rilasciati dalle universita' italiane. 3. Al fine di poter esprimere gli effetti di tale equivalenza, come indicato al precedente comma 2, i diplomi conseguiti presso la Scuola vaticana di biblioteconomia dovranno avere una durata minima biennale, corrispondente a centoventi crediti ECTS, e i possessori dei medesimi dovranno dimostrare di aver ottenuto un titolo precedente di laurea specialistica o magistrale o di diploma di laurea di cui all'ordinamento anteriore al decreto del Ministro per l'universita' e la ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, ovvero di corrispondente idoneo titolo estero di secondo ciclo. 4. Al fine di facilitare la verifica dell'autenticita' della documentazione presentata e i requisiti indicati al precedente comma 3 in riferimento ai titoli esteri di secondo ciclo e alla presenza eventuale del relativo «Diploma Supplement», i possessori dei diplomi biennali conseguiti presso la Scuola vaticana di biblioteconomia potranno avvalersi degli strumenti e della documentazione prodotta dal Centro di informazione sulla mobilita' e le equivalenze accademiche (CIMEA). La presente disposizione si applica anche ai casi di cui all'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro della cultura del 24 dicembre 2024, n. 1925. |
| Art. 2
1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 gennaio 2025
Il Ministro: Bernini
Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 153 |
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