Gazzetta n. 39 del 17 febbraio 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 24 dicembre 2024 |
Riconoscimento alla Scuola vaticana di paleografia, diplomatica e archivistica dello Stato della Citta' del Vaticano, di rilevanza scientifica sul piano internazionale, nei settori scientifico disciplinari correlati alla paleografia, all'archivistica, alle scienze bibliografiche e biblioteconomiche. |
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IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELLA CULTURA
Visti gli articoli 7, 33 e 87 della Costituzione della Repubblica italiana; Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2024, n. 57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»; Visti i Patti Lateranensi sottoscritti a Roma l'11 gennaio 1929, tra il Regno d'Italia e la Santa Sede; Visto l'art. 10, comma 2, dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, il quale prevede che i diplomi conseguiti presso la Scuola vaticana di paleografia, diplomatica e archivistica, determinati d'accordo tra le parti, sono riconosciuti dallo Stato; Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; Vista la Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea approvata in Lisbona l'11 aprile 1997 e la ratifica della medesima avvenuta per effetto della legge 11 luglio 2002, n. 148; Visto l'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, pubblicato il 28 dicembre 2009, n. 300, recante il «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148»; Visto l'Accordo sottoscritto a Roma il 13 febbraio 2019 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede per l'applicazione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio di livello universitario nella Regione europea; Considerato quanto previsto all'art. 8, comma 4, del citato Accordo sottoscritto a Roma il 13 febbraio 2019 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, dove si prevede la promozione di «una stretta collaborazione tra i rispettivi centri nazionali di informazione stabiliti in applicazione dell'articolo IX.2 della Convenzione di Lisbona»; Visto il decreto 1° ottobre 2021, n. 241, «Regolamento concernente le funzioni, l'organizzazione e il funzionamento delle Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica degli Archivi di Stato, in attuazione dell'art. 9, commi 3 e 4, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368», e in particolare gli articoli 2, 6 e 7; Tenuto conto di quanto riportato all'interno del verbale della riunione del 4 ottobre 2024 del tavolo tecnico tra il Ministero dell'universita' e della ricerca e il Dicastero per la cultura e l'educazione; Tenuto conto del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale (CUN) in data 13 novembre 2024;
Decretano:
Art. 1
1. La Scuola vaticana di paleografia, diplomatica e archivistica avente sede nel territorio della Santa Sede, e' riconosciuta istituzione della formazione superiore di rilevanza scientifica sul piano internazionale nei settori scientifico disciplinari correlati alla paleografia, all'archivistica, alle scienze bibliografiche e biblioteconomiche, ai sensi dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121. 2. Per le finalita' indicate in premessa, i diplomi biennali conseguiti presso la Scuola vaticana di paleografia, diplomatica e archivistica nelle sole materie d'indirizzo della medesima, corredati dal «Diploma Supplement», sono dichiarati equivalenti ai corrispondenti diplomi di specializzazione rilasciati dalle universita' italiane e al diploma di specializzazione per gli archivisti di cui all'art. 2, comma 4, lettera a), del decreto 1° ottobre 2021, n. 241. 3. Al fine di poter esprimere gli effetti di tale equivalenza come indicato al precedente comma 2, i diplomi conseguiti presso la Scuola vaticana di paleografia, diplomatica e archivistica dovranno avere una durata minima biennale e i possessori dei medesimi dovranno dimostrare di aver ottenuto un titolo precedente di laurea specialistica o magistrale o di diploma di laurea di cui all'ordinamento anteriore al decreto del Ministro per l'universita' e la ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, ovvero di corrispondete titolo estero ufficiale di secondo ciclo riconosciuto idoneo. 4. Al fine di facilitare le procedure di equivalenza, per verificare l'autenticita' della documentazione presentata e i requisiti indicati al precedente comma 3 in riferimento ai titoli esteri di secondo ciclo e alla presenza del relativo «Diploma Supplement», i possessori dei diplomi biennali conseguiti presso la Scuola vaticana di paleografia, diplomatica e archivistica potranno avvalersi degli strumenti e della documentazione prodotta dal Centro di informazione sulla mobilita' e le equivalenze accademiche (CIMEA). |
| Art. 2
1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 dicembre 2024
Il Ministro dell'universita' e della ricerca Bernini Il Ministro della cultura Giuli
Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 126 |
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