Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2025 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
ORDINANZA 23 dicembre 2024 |
Disposizioni esecutive relative alle annualita' 2025 e 2026 delle Macro-misure A e B degli interventi previsti per le aree dei terremoti del 2009 e del 2016 finanziati con il Fondo PNC. (Ordinanza n. 106/2024). |
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Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visti, in particolare: (i) l'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, secondo cui «I presidenti delle Regioni interessate operano in qualita' di vice commissari per gli interventi di cui al presente decreto, in stretto raccordo con il Commissario straordinario, che puo' delegare loro le funzioni a lui attribuite dal presente decreto. A tale scopo e' costituita una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta dal Commissario straordinario, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonche' di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione. Alla cabina di coordinamento partecipano, oltre al Commissario straordinario, i Presidenti delle Regioni, in qualita' di vice commissari, ovvero, in casi del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta regionale munito di apposita delega motivata, oltre ad un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate, designato dall'ANCI regionale di riferimento Al funzionamento della cabina di coordinamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.»; (ii) l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite «il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate sentiti i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.»; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21; Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale e' stato aggiunto il comma 4-octies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024; Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020; Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (regolamento de minimis); Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento GBER); Visto l'art. 17, regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; Vista la decisione C (2022)1545 final del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalita' regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 - Italia); Vista la comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni; Vista la comunicazione della Commissione europea C (2022) 1890 final del 23 marzo 2022, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»; Visti e considerati gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021; Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato il 30 aprile 2021 ed approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021; Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 (c.d. PNC), e: in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale e' approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR; e, ancor piu' nello specifico, il comma 2, lettera b), del richiamato art. 1 che assegna complessivi 1.780.000 euro per gli anni dal 2021 al 2026 per attuare interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, a carico delle risorse del Piano complementare al PNRR, individuando quali soggetti attuatori la Struttura tecnica di missione per il sisma dell'Aquila del 2009 e il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e in particolare: (i) l'art. 14, rubricato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» e, segnatamente, i commi 1 e 1-ter, alla stregua dei quali: «1. Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente decreto, incluse quelle relative al rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonche' al meccanismo di superamento del dissenso e ai poteri sostitutivi, si applicano anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli interventi di cui al citato art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, cofinanziati dal PNRR.»; «1-ter. Con riferimento agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, limitatamente alle aree del terremoto del 2016 nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario ad acta di cui all'art. 12, comma 1, ove nominato, viene individuato nel Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.»; (ii) l'art. 14-bis, rubricato «Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016», secondo cui: «1. Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' integrata dal Capo del Dipartimento "Casa Italia" istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonche' dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009. 2. In coerenza con il cronoprogramma finanziario e procedurale di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, entro il 30 settembre 2021, la cabina di coordinamento individua i programmi unitari di intervento nei territori di cui al comma 1, articolati con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la cui attuazione secondo i tempi previsti nel citato cronoprogramma sono adottati, d'intesa con la Struttura tecnica di missione di cui al medesimo comma 1, i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.»; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021 si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonche' le relative modalita' di monitoraggio; Visto, in particolare, l'Allegato 1 al menzionato decreto ministeriale 15 luglio 2021 (pagine da 4 a 6) che dettaglia la Scheda di progetto avente il seguente obiettivo: «Il progetto, destinato a tutte le aree del Centro Italia colpite da numerosi eventi sismici negli ultimi quindici anni, e' suddiviso in due misure di intervento finalizzate a porre rimedio alle conseguenze degli eventi che ne hanno seriamente influenzato la vivibilita', con effetti duraturi sulla vita urbana e socio-economica: A. Citta' e paesi sicuri, sostenibili e connessi B. Rilancio economico e sociale I principali campi di intervento riguardano le aree perimetrali gia' fortemente colpite da eventi cataclismici e che richiedono quindi misure specifiche di ricostruzione sicura e sostenibile, garantendo un processo di riattivazione economica, ambientale e sociale dei territori»; Considerato che, ai sensi della medesima Scheda di progetto, il Piano in questione e' conseguentemente suddiviso in due Macro-misure d'intervento: «A. Citta' e paesi sicuri, sostenibili e connessi La misura, il cui costo stimato ammonta a 1,08 miliardi di euro, riguarda tutte le zone colpite dai terremoti e quindi colpite dai programmi di ricostruzione, prevedendo un sistema di misure integrate di progettazione urbana e interventi di organizzazione open space, misure di efficienza energetica per mitigare le vulnerabilita' sismiche degli edifici utilizzati a fini educativi e formativi, con un aumento della quota di energia derivante da fonti rinnovabili, interventi integrati per la mobilita' e i trasporti al fine di promuovere l'uso di veicoli elettrici e aumentare la varieta' delle opzioni di trasporto pubblico, il trasporto collettivo (car-pooling, car-sharing, ecc.) e le biciclette, attraverso il miglioramento delle infrastrutture e l'aumento dell'intermodalita' tra i tipi di trasporto; interventi, sul modello delle «smart cities», mirati alla creazione e sperimentazione di un sistema informatico basato su tecnologia blockchain, per introdurre maggiore efficienza in vari ambiti della pubblica amministrazione, alla realizzazione di sistemi integrati di gestione dell'energia di un gruppo di edifici, paesi o parti di citta' e di gestione dei dati urbani, alla creazione di sistemi di controllo del traffico e nei settori della telemedicina e teleassistenza. La promozione del sistema IOT (Internet of things) e dell'infrastruttura digitale e' prevista come investimento trasversale destinato anche alla promozione delle attivita' di marketing territoriale, attraverso la creazione di una piattaforma specifica. Infine interventi per la realizzazione di utenze sotterranee, sistemi tecnologici per cavi di rete, sistemi di gestione delle acque e interventi di efficienza energetica per edifici pubblici e integrazione di impianti di produzione di energia all'interno dell'impianto urbano (teleriscaldamento e raffreddamento; stoccaggio di energia su larga scala; cogenerazione (CHP); poligenerazione; stoccaggio termico ed energetico su larga scala; fotovoltaico; energia eolica; energia geotermica profonda e superficiale; recupero del calore di scarto). Infine la misura prevede anche lavori di rifunzionalizzazione degli alloggi temporanei nel Comune dell'Aquila per le esigenze del Servizio civile universale. Le misure sono attuate dai soggetti attuatori, d'intesa con le amministrazioni coinvolte. B. Rilancio economico e sociale La misura intende promuovere ed innescare investimenti per un totale di 700 milioni di euro a sostegno delle attivita' economiche e produttive locali, attraverso la valorizzazione delle vocazioni produttive, delle risorse ambientali e del sistema agroalimentare, l'integrazione e il rafforzamento del sistema di formazione tecnica delle competenze per lo sviluppo locale e della PA, la promozione di tutto il territorio dell'Appennino, colpito dai terremoti, anche attraverso il sostegno alle imprese culturali, turistiche e creative»; Considerato, altresi', il cronoprogramma procedurale (riportato al medesimo Allegato 1 del decreto ministeriale 15 luglio 2021) e i correlati obiettivi iniziali, intermedi e finali per la realizzazione delle due macro-misure di cui si compone il suddetto Progetto; Vista la nota prot. CGRTS 54536 del 30 settembre 2021 con la quale e' stato trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze il provvedimento di individuazione e di approvazione dei programmi unitari di intervento, relativo ai programmi e agli interventi inseriti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, approvati in pari data dalla Cabina di coordinamento integrata di cui all'art. 14-bis del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108; Considerati gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi stabiliti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR per i territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 (PNC); Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021 concernente le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; Considerato che si e' potuto avviare il programma NexT Appennino, con la pubblicazione dei relativi bandi, solo dopo la decisione della Commissione europea del 3 agosto 2022 in ordine al complesso regime di aiuto prospettato; Visti e considerati tutte le ordinanze e i decreti attuativi del Fondo PNC area sisma e relative alla macro-misura A e alla macro-misura B; Vista la nota inviata al Ministro affari europei, il sud, le politiche di coesione e il piano nazionale di ripresa e resilienza in data 23 novembre 2022 - Prot. 29512 e di quella analoga inviata al Ministro dell'economia e delle finanze in data 23 novembre 2022 - Prot. 29513 contenenti motivata istanza di differimento della milestone del 31 dicembre 2022, che non hanno avuto riscontro; Considerato che, in considerazione della tempistica resasi necessaria ai fini approvativi, la Commissione europea ha stabilito il 14 dicembre 2022 una proroga del regime di aiuto a tutto il 2023, per sostenere una tempistica di concessione dei finanziamenti che ha riguardato tutto il 2023, a fronte della necessita' di valutare circa 1900 domande di finanziamento presentate su 12 diversi bandi, con diversi regimi di aiuto, che ha determinato una complessa istruttoria a carico dei due soggetti gestori, Invitalia ed Unioncamere, ed ha determinato alcuni ritardi rispetto ai tempi pronosticati non altrimenti evitabili; Vista le note di Invitalia acquisita al protocollo del Commissario straordinario con il numero CGRTS-0034809-A-21/12/2022; e di Unioncamere acquisita al protocollo del Commissario straordinario con il numero CGRTS-0034925-A-22/12/2022, con le quali e' stato richiesto lo spostamento della milestone del termine per la realizzazione dei programmi di investimenti a fine 2025 in ragione dell'oggettiva ricaduta dello spostamento dell'avvio delle attivita' e del rispetto dei tempi richiesti per le istruttorie e per i relativi atti di approvazione, concessione ed erogazione dei finanziamenti; Viste l'ordinanza n. 41 PNC del 31 dicembre 2022, ex art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Disciplina dei termini procedimentali e della riallocazione condizionata delle risorse della misura A nonche' correzioni e integrazioni dell'ordinanza n. 32 del 30 giugno 2022», e, in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 1 che hanno stabilito quanto segue: «2. In considerazione della rilevante mole degli interventi finanziati, le attivita' relative agli affidamenti e all' avvio dei lavori previsti dalle linee di intervento delle sub misure A, di cui alle ordinanze richiamate nelle premesse, devono essere concluse, nel rispetto della disciplina procedimentale stabilita dalle specifiche ordinanze, entro e non oltre il mese di marzo 2023. 3. Ai fini di cui al precedente comma e per favorire l'esercizio delle funzioni di monitoraggio, i responsabili degli interventi inviano ai soggetti attuatori, entro il 31 gennaio 2023 e tramite gli USR competenti, un report contenente le istruttorie concluse e quelle da ultimare con l'indicazione delle eventuali criticita'»; Vista, altresi', l'ordinanza n. 42 PNC del 31 dicembre 2022 ex art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Disciplina procedimentale per la conclusione delle attivita' istruttorie dei Comitati di valutazione e per i contratti di sviluppo nonche' riallocazione condizionata delle misure B del PNC Sisma» e, in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 1 che hanno stabilito quanto segue: «2. In considerazione della rilevante mole delle domande pervenute, le attivita' istruttorie di valutazione delle domande presentate ai fini dei finanziamenti previsti dalle linee di intervento delle 12 sub misure B, di cui alle ordinanze richiamate nelle premesse, devono essere concluse, nel rispetto della disciplina procedimentale stabilita dalle specifiche ordinanze, entro e non oltre il mese di marzo 2023. 3. Ai fini di cui al precedente comma e per favorire l'esercizio delle funzioni di monitoraggio, i soggetti gestori inviano ai Soggetti attuatori, entro il 31 gennaio 2023, un report contenente le istruttorie concluse e quelle da ultimare con l'indicazione delle eventuali criticita'»; Visto l'art. 7 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ai sensi del quale: «1. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici e della necessita' di consentire il raggiungimento degli obiettivi finali di realizzazione previsti per i programmi e gli interventi del PNC di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di PNRR entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano, ferma restando la necessita' che siano assicurati il rispetto del cronoprogramma finanziario e la coerenza con gli impegni assunti con la Commissione europea nel PNRR sull'incremento della capacita' di spesa collegata all'attuazione degli interventi del PNC. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, per gli interventi del PNC per i quali il cronoprogramma procedurale prevede l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2022 e per i quali i soggetti attuatori non siano riusciti a provvedere entro tale termine ai relativi adempimenti, e' comunque consentito, per il primo semestre 2023, l'accesso al Fondo di cui all'art. 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come incrementato ai sensi dell'art. 1, comma 369 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 1-bis. Ferma restando la necessita' di assicurare il rispetto delle condizioni previste al comma 1, primo periodo, ai fini dell'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali, in sede di adozione del decreto di cui al medesimo comma 1 la scheda progetto relativa al programma denominato "Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus" puo' prevedere un aggiornamento della tipologia di alimentazione degli autobus adibiti al trasporto pubblico regionale e locale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 8, quarto periodo, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. 2. All'art. 1, comma 8, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "I termini per il conseguimento degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, individuati ai sensi del comma 7, sono sospesi dalla data di notificazione dell'intervento e riprendono corso dalla data di notifica della decisione di autorizzazione della Commissione europea. Qualora la Commissione europea adotti una decisione negativa, le risorse destinate all'intervento notificato e dichiarato non compatibile sono revocate e rimangono nella disponibilita' dell'amministrazione titolare per essere destinate ad interventi in linea con le finalita' del PNC e il cui cronoprogramma procedurale, da adottare con le modalita' di cui al comma 7, sia coerente con la necessita' di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del medesimo Piano"». Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», nonche' le successive modifiche e integrazioni e il successivo decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» e, in particolare, gli articoli 1, 62 e 63; Preso atto che il decreto legislativo n. 36 del 2023, entrato in vigore il 1° aprile 2023, e' divenuto efficace a far data dal 1° luglio 2023, secondo quanto previsto dall'art. 229, comma 2, del medesimo decreto legislativo; Considerate le molteplici difficolta' applicative conseguenti all'entrata in vigore del nuovo impianto normativo codicistico, in particolare connesse all'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2023 agli interventi pubblici finanziati con il PNRR e il PNC e che hanno condotto alla pubblicazione della circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 13 luglio 2023, avente a oggetto «Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 - Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative»; dei pareri del Servizio giuridico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 2160 del 19 luglio 2023 avente ad oggetto: «Normativa applicabile agli appalti PNRR/PNC banditi dopo il 1° luglio 2023» e n. 2186 del 25 luglio 2023 avente ad oggetto: «D.Lgs. 36/2023: aggiudicazione del contratto finanziato con fondi PNRR»; Viste le ordinanze n. 145 del 28 giugno 2023, n. 162 del 20 dicembre 2023 e n. 196 del 28 giugno 2024 che, inter alia, hanno chiarito i profili di dubbio circa l'applicabilita' - rispetto alla disciplina del nuovo codice dei contratti pubblici - delle deroghe approvate nel corso degli anni dal Commissario straordinario e la possibilita' delle stazioni appaltanti di lanciare procedure di affidamento di contratti pubblici ancorche' non immediatamente in possesso della qualificazione richiesta dal nuovo regime introdotto dagli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 36 del 2023, e cio' anche con riferimento agli interventi finanziati con risorse del PNRR e del PNC, come peraltro chiarito con la circolare del Commissario straordinario del 4 agosto 2023, avente a oggetto «Circolare interpretativa in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti (ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023)»; Vista, altresi', sul punto l'ordinanza n. 96 PNC del 27 giugno 2024, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti nell'ambito di progetti e interventi finanziati con il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR»; Viste e considerate le interlocuzioni avvenute nel primo semestre del 2023 con la Commissione europea e l'ufficio della Rappresentanza permanente UE (RPUE) del Ministero degli affari esteri in ordine ad una serie di sub-misure ricadenti nella Macro-misura A e con specifico riferimento alle comunita' energetiche rinnovabili (CER); Vista la nota prot. n. CGRTS-0025091-P-04/05/2023 inviata al Ministero dell'economia e delle finanze con la quale il Commissario straordinario e la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma 2009 «a seguito di analisi dell'effettivo stato di attuazione di ciascuna sub misura (nell'ambito delle due macro misure A e B) e sulla base di proiezioni prudenziali circa le azioni di rispettiva competenza, propongono una rimodulazione del cronoprogramma a suo tempo condiviso e recepito con decreto ministeriale 15 luglio 2021 (successivamente modificato con decreto ministeriale 1° agosto 2022) nei termini di cui all'allegato PDF in cui sono indicate le corrispondenti azioni previste per ogni singola scadenza. Si evidenzia in particolare che, stante l'inderogabile necessita' di garantire il raggiungimento di adeguati obiettivi di spesa allo scadere del 4° trimestre 2024, sono state previste forme di bilanciamento tra sub misure che hanno palesato criticita' tali da compromettere il tempestivo conseguimento dei concordati target quantitativi, e sub misure che al contrario hanno evidenziato una migliore e piu' celere percentuale realizzativa»; Vista l'ordinanza n. 84 PNC del 28 dicembre 2023, recante «Nuove disposizioni esecutive delle Macro-misure A e B degli interventi previsti per le aree dei terremoti del 2009 e del 2016, finanziati con il Fondo PNC» e, in particolare, l'art. 1 («Disposizioni esecutive delle Macro-misure A e B del PNC Sisma») il quale stabilisce che: «1. Le premesse costituiscono parte sostanziale della presenta ordinanza e la integrano nei suoi contenuti motivazionali e dispositivi. 2. In considerazione della rilevante mole degli interventi, delle iniziative e dei progetti finanziati, della necessaria interlocuzione con la Commissione europea che si e' resa necessaria per alcuni di questi, nonche' delle tempistiche stabilite per le fasi antecedenti dall'art. 1 dell'ordinanza n. 41 del 31 dicembre 2022 e dall'art. 1 dell'ordinanza n. 42 del 31 dicembre 2022, anche nell'esercizio dei poteri di deroga stabiliti dalla normativa vigente, le attivita' previste dalle ordinanze e i decreti di cui in premessa attuativi della Macro-misura A e della Macro-misura B e fissate per il quarto trimestre del 2023, devono essere concluse, nel rispetto della disciplina procedimentale stabilita dalle specifiche ordinanze, entro e non oltre il mese di marzo 2024, attraverso l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti che comportino l'erogazione del 25% dei SAL o comunque l'utilizzo del 25% del valore finanziario dei progetti, degli interventi o delle iniziative. 3. Al fine di assicurare la continuita' e la corretta esecuzione degli interventi attuativi delle Macromisure A e B, anche nell'esercizio dei poteri di deroga stabiliti dalla normativa vigente, i soggetti gestori e le amministrazioni responsabili possono sottoscrivere accordi, contratti o atti comunque denominati, relativi ai progetti, alle iniziative o agli interventi ammessi ai finanziamenti, assumendo le correlate obbligazioni giuridicamente vincolanti, anche di durata pluriennale non vincolata al termine del 31 dicembre 2024, e comunque con una durata compatibile con gli interventi di natura analoga previsti nel PNRR. 4. Ai fini di cui ai precedenti commi e per favorire l'esercizio delle funzioni di monitoraggio, i soggetti gestori e i soggetti responsabili degli interventi inviano ai soggetti attuatori, entro il 31 gennaio 2024, report contenenti lo stato di avanzamento delle attivita' di attuazione delle Macromisure A e B con indicazione delle eventuali criticita'»; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», e, in particolare, l'art. 17 rubricato «Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016», il quale stabilisce che: «1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e la Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 sono autorizzati, anche in deroga ai termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti con scadenza al 31 dicembre 2023, quali soggetti attuatori, a dare continuita' agli interventi del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza riservati alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016. Per effetto di quanto previsto dal primo periodo i soggetti responsabili degli interventi sono autorizzati ad assumere obbligazioni giuridicamente vincolanti di durata pluriennale. 1-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 del presente articolo e per garantire la piu' ampia partecipazione dei settori imprenditoriali delle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, in considerazione della complessita' territoriale risultante dall'accorpamento di cinque circoscrizioni territoriali preesistenti, la disposizione transitoria di cui all'art. 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, in materia di determinazione del numero dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituite a seguito di accorpamento ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si applica agli organi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche per due mandati successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; per la stessa durata la giunta della medesima camera di commercio e' composta dal presidente e da un numero di membri pari a nove. Resta fermo il limite complessivo di spesa di cui all'art. 1, comma 25-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Nella procedura in corso per il rinnovo degli organi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche, il termine di cui all'art. 38, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, e' prorogato di ulteriori novanta giorni»; Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e, in particolare: (i) l'art. 1, comma 3, ai sensi del quale «3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, approvati dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di presentazione delle informative di cui al comma 2 e sulla base dei contenuti delle informative medesime, sono individuati gli eventuali interventi relativi al PNC oggetto di definanziamento in ragione del mancato perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono contestualmente rese indisponibili le relative risorse. Per i decreti successivi al primo si tiene conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti in essere alla data di adozione delle relative informative e dell'inosservanza dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del medesimo Piano, come definiti con il decreto di cui al comma 11. Al fine dell'eventuale definanziamento degli interventi, si tiene conto anche della loro complessita' o del loro stato di avanzamento. Con i decreti di cui al primo periodo, sono indicate le relative risorse da destinare all'incremento del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'art. 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fino a concorrenza dell'importo di cui al comma 8, lettere h) e i), e, per l'eventuale quota residua, all'incremento delle autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione ai sensi del comma 8, lettera f). Gli schemi dei decreti di cui al presente comma, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere nel termine di sette giorni dalla data di trasmissione. Sugli schemi dei decreti di cui al presente comma e' acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ovvero di Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 3 ovvero dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, qualora prevedano il definanziamento di interventi cui sono destinate risorse assegnate mediante provvedimenti sottoposti a intesa ai sensi delle predette disposizioni»; e, ancora piu' nello specifico, l'ultimo inciso che precisa che «E', in ogni caso, esclusa la possibilita' di disporre il definanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 59 del 2021, nonche' dei programmi recanti misure fiscali di cui al medesimo comma 2, lettera f), numero 2, e lettera m)»; (ii) l'art. 1, comma 6, ai sensi del quale «6. Le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono incrementate per complessivi 50 milioni di euro per l'anno 2024, 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 1.360 milioni di euro per l'anno 2027 e 975 milioni di euro per l'anno 2028, come di seguito indicato: a) alla lettera a), numero 3: nella misura di 70 milioni di euro per l'anno 2025; b) alla lettera b), numero 1: nella misura di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro per l'anno 2028;[...]»; (iii) l'art. 1, comma 11, ai sensi del quale «Al fine di adeguare i programmi e gli interventi del PNC alle riduzioni e ai rifinanziamenti di cui ai commi 6 e 8, lettere a) e c), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del medesimo Piano, fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario. Ai fini della validita' delle assegnazioni disposte a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'art. 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il termine finale e' quello previsto dai cronoprogrammi aggiornati con il decreto di cui al presente comma. Le disponibilita' derivanti dalle economie a qualsiasi titolo conseguite nella realizzazione di opere pubbliche inserite nei programmi del PNC rimangono vincolate al finanziamento dell'intervento al quale sono assegnate fino al suo collaudo»; Vista la nota prot. n. CGRTS-0044845-P-14/11/2024 indirizzata alla Ragioneria generale dello Stato con la quale il Commissario straordinario richiedeva un confronto tecnico per giungere con la massima tempestivita' alla definizione dei contenuti del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, manifestando la disponibilita' a regolare con ordinanza commissariale il nuovo cronoprogramma; Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze non ha ancora adottato il decreto di aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali di cui all'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 19 del 2024; Considerato che l'attuale cronoprogramma degli interventi finanziati con il PNC e previsti per le aree dei terremoti del 2009 e del 2016 prevede dei termini in scadenza al quarto trimestre del 2024 e che sarebbero stati ragionevolmente oggetto di rimodulazione con il decreto ministeriale di cui sopra per le ragioni espresse nelle premesse di questa ordinanza nell'art. 1 del decreto-legge n. 19 del 2024; Considerato, altresi', che il medesimo art. 1, comma 3, ultimo inciso, del decreto-legge n. 19 del 2024 stabilisce che gli interventi destinati alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016 non possono essere comunque oggetto di definanziamento; Ritenuto che - nelle more della adozione del decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 19 del 2024 e anche allo scopo di evitare dubbi o criticita' nella prosecuzione degli iter dei singoli interventi a valle delle scadenze fissate al 31 dicembre 2024 - sia necessario procedere a una rimodulazione dei termini intermedi del cronoprogramma degli interventi per le aree dei terremoti del 2009 e del 2016; Ritenuto, anche nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla normativa vigente, di fissare al quarto trimestre del 2026 un unico termine finale per la realizzazione di tutti gli interventi sia della Macro-misura A che della Macro-misura B, cosi' da non pregiudicare la discrezionalita' del Ministro dell'economia e delle finanze, e del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, nello stabilire eventuali termini intermedi; Considerato che, agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, il Commissario straordinario provvede all'attuazione con i poteri di ordinanza, anche in deroga, richiamati dall'art. 14-bis del decreto-legge n. 77 del 2021 e dall'art. 2 del decreto-legge n. 189 del 2016; Ritenuti sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di legge per l'esercizio dei poteri richiamati dall'art. 14-bis del decreto-legge n. 77 del 2021 e dall'art. 2 del decreto-legge n. 189 del 2016; Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Considerata l'urgenza di provvedere per non generare dubbi o soluzioni di continuita' nell'esecuzione e attuazione degli interventi, dei progetti e delle iniziative ricadenti nelle Macro-misure A e B del PNC Fondo sisma; Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza; Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento integrata del 23 dicembre 2024 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e, con nota prot. CGRTS-0051444-A-23/12/2024, dal coordinatore della Struttura di missione sisma 2009;
Dispone:
Art. 1 Disposizioni esecutive relative alle annualita' 2025 e 2026 delle Macro-misure A e B degli interventi previsti per le aree dei terremoti del 2009 e del 2016 finanziati con il Fondo PNC.
1. Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 19 del 2024 e anche nell'esercizio dei poteri di deroga stabiliti dalla normativa vigente, il cronoprogramma previsto dall'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 relativamente al progetto denominato «Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016» e' rimodulato, per tutti gli interventi inclusi nelle due Macro-misure A e B, con i soli termini che seguono a decorrere dal quarto trimestre 2024 incluso: (a) quarto trimestre 2026 - Macro-misura A - conclusione dei lavori-collaudo per tutti gli interventi individuati; (b) quarto trimestre 2026 - Macro-misura B - relazione da parte dei soggetti attuatori che attesti la realizzazione del 100% dei progetti/iniziative individuati. |
| Art. 2
Entrata in vigore ed efficacia
1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 3. L'ordinanza sara' altresi' pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. Roma, 23 dicembre 2024
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 207 |
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