Gazzetta n. 36 del 13 febbraio 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 20 dicembre 2024
Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i vini dealcolati.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
Visto, in particolare, il punto 74, lettera b) del citato regolamento (UE) 2021/2117 che modifica la Parte II dell'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013 introducendo la categoria dei prodotti vitivinicoli dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati;
Vista, in particolare, la Parte II dell'allegato VII del sopra citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che stabilisce: «le categorie di prodotti vitivinicoli di cui al punto 1) e ai punti da 4) a 9) possono essere sottoposte a un trattamento di dealcolizzazione totale o parziale conformemente all'allegato VIII, Parte I, Sezione E, dopo aver raggiunto pienamente le rispettive caratteristiche descritte in tali punti la categoria dei prodotti vitivinicoli dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati»;
Vista, in particolare, la Parte I, Sezione E, dell'allegato VIII del sopra citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che definisce i «Processi di dealcolizzazione»;
Visto il regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni che, tra l'altro, integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, e le dichiarazioni obbligatorie;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni che, tra l'altro, reca modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/934 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico puo' essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonche' la pubblicazione delle schede dell'OIV;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione del 16 aprile 2019 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
Visto il decreto ministeriale 20 marzo 2015, n. 293, recante disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (nel seguito TUA) e, in particolare, gli articoli 27, 28 e 33, concernenti, rispettivamente, l'ambito applicativo dell'imposta sull'alcole, i depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche e il relativo accertamento dell'accisa;
Visto il decreto del Ministero delle finanze 27 marzo 2001, n. 153 concernente «Regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonche' per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene» e, in particolare, l'art. 23 concernente la vigilanza sulle materie prime alcoligene;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 25 settembre 2017, n. 11294 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la «Disciplina della denaturazione di taluni prodotti vitivinicoli, di talune sostanze derivate dall'effettuazione di pratiche enologiche consentite nonche' dei sidri e degli altri fermentati alcolici diversi dal vino che hanno subito fermentazione acetica o che sono in corso di fermentazione acetica, in applicazione delle disposizioni dell'Unione europea e della legge 12 dicembre 2016, n. 238»;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990), e in particolare l'art. 4, comma 3, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante nuove norme sul procedimento amministrativo;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modicazioni ed integrazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» ed in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attivita' amministrative;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 dicembre 2023, n. 285, recante il «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato della Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale e' stato nominato Ministro delle dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste: l'on. Francesco Lollobrigida;
Ritenuto necessario definire le modalita' di produzione, detenzione, l'etichettatura delle categorie di prodotti vitivinicoli che possono essere sottoposte a un trattamento di dealcolazione totale o parziale;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 18 dicembre 2024;

Decreta:

Art. 1

Finalita'

1. Conformemente alle modalita' stabilite nel presente decreto e' possibile ridurre parzialmente o totalmente il tenore alcolico dei vini, dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualita', dei vini spumanti di qualita' di tipo aromatico, dei vini spumanti gassificati, dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati come definiti all'allegato VII, Parte II del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, per le categorie di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, Parte II, punto 1 e punti da 4 a 9, che sono stati sottoposti a un trattamento di dealcolazione conformemente all'allegato VIII, Parte I, Sezione E (parziale evaporazione sottovuoto, tecniche a membrana, distillazione), la designazione della categoria e' accompagnata dal termine:
a) «dealcolato» se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non e' superiore a 0,5 % vol.;
b) «parzialmente dealcolato» se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto e' superiore a 0,5% vol. ed e' inferiore al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria che precede la dealcolazione.
 
Art. 2

Modalita' di esecuzione

1. La dealcolazione parziale o totale dei vini avviene esclusivamente mediante i processi indicati alla Parte I, Sezione E, dell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 1308/2013 e nel rispetto delle condizioni ivi stabilite. Il trattamento, a seguito del quale i vini devono essere privi di difetti da un punto di vista organolettico e idonei al consumo umano, e' effettuato sotto la responsabilita' di un enologo o di un tecnico qualificato.
2. E' fatto divieto di aumentare il tenore zuccherino nel mosto di uve utilizzato per la produzione del vino oggetto di dealcolazione. E' altresi' vietata l'aggiunta di acqua esogena e/o di aromi esogeni al prodotto ottenuto a seguito dell'avvenuta dealcolazione, parziale o totale.
3. Fermo restando quanto riportato al precedente comma 2, dalla soluzione idroalcolica derivante dal processo di dealcolazione sono recuperati l'acqua endogena e gli aromi endogeni da riutilizzare nella produzione del vino dealcolato e parzialmente dealcolato a condizione che il riutilizzo avvenga all'interno del processo di dealcolazione, operando in modo continuo ed automatico in un circuito chiuso, senza che si verifichi una qualsiasi estrazione ed ulteriore manipolazione dell'acqua estratta.
4. A conclusione del processo di dealcolazione parziale e/o totale e' possibile effettuare sui prodotti ottenuti le pratiche ed i trattamenti enologici di cui al regolamento delegato (UE) 2019/934.
5. Nell'etichettatura dei prodotti ottenuti a seguito del processo di dealcolazione totale o parziale e' riportata la dicitura «dealcolato» o «parzialmente dealcolato» di seguito alla relativa categoria e le altre indicazioni di cui all'art. 40 del regolamento (UE) 2019/33. La categoria e il termine «dealcolato» o «parzialmente dealcolato» appaiono in etichetta in un testo omogeneo con caratteri di pari rilievo grafico.
6. Il processo di dealcolazione, parziale e/o totale, avviene esclusivamente negli stabilimenti o nei locali a cio' appositamente destinati, dotati di registro dematerializzato di cui all'art. 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e di licenza di deposito fiscale nel settore dell'alcool etilico e/o dei prodotti alcolici intermedi e/o nel settore del vino di cui all'art. 28, comma 1, rispettivamente lettera a), punto 1), e/o lettera b) e/o d) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Tali stabilimenti o locali non sono intercomunicanti, anche attraverso cortili, con stabilimenti o locali adibiti alla produzione o alla detenzione dei prodotti vitivinicoli, nonche' dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e agli stabilimenti in cui tali prodotti sono detenuti per essere utilizzati come ingredienti, alle distillerie, agli acetifici.
7. Con messaggio PEC inviato agli uffici territoriali competenti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) sono comunicati la collocazione e la planimetria degli stabilimenti o locali adibiti alle operazioni di dealcolazione, nonche' la tipologia degli impianti ivi allestiti. Fino alla realizzazione di una specifica funzionalita' telematica, le singole lavorazioni sono preventivamente comunicate, entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione, mediante PEC, agli uffici territoriali dell'ICQRF. Le comunicazioni riportano, oltre all'indicazione di nome/ragione sociale dell'operatore e indirizzo dello stabilimento, le seguenti indicazioni:
a. nell'oggetto: «Comunicazione preventiva di dealcolazione - codice ICQRF ...»;
b. nel testo:
precisazione se trattasi di dealcolazione totale o parziale;
data di inizio del processo di dealcolazione;
categoria e quantita' del prodotto vitivinicolo oggetto di dealcolazione;
codice identificativo dei recipienti in cui e' contenuta la categoria del prodotto vitivinicolo da dealcolare e del/dei recipiente/i di destinazione dei prodotti ottenuti.
 
Art. 3

Prodotti vitivinicoli esclusi

1. Il processo di dealcolazione, totale e/o parziale, non e' eseguito per le categorie di prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta ed indicazione geografica protetta.
 
Art. 4

Altri adempimenti

1. Il sottoprodotto risultante dal processo di dealcolazione con tecnica a membrana, e' utilizzato, in via prioritaria, per la produzione di bioetanolo. Tuttavia, nel caso di utilizzo all'interno del medesimo stabilimento enologico, tale sottoprodotto deve, preliminarmente, subire un processo di denaturazione in modo da garantire la tracciabilita' ai fini dei controlli.
2. Quando la dealcolazione e' eseguita per distillazione ovvero per parziale evaporazione sotto vuoto, il sottoprodotto risultante, potra' essere utilizzato per la produzione di distillato di vino di cui all'art. 4, punto 7, del regolamento (UE) 2019/787.
3. Ai sottoprodotti ottenuti dalle procedure di cui ai commi 1 e 2 , sono applicate le disposizioni previste dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dal regolamento adottato con il decreto del Ministero delle finanze 27 marzo 2001, n. 153 nonche' dalle altre disposizioni tributarie in materia di accisa applicabili alla produzione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle miscele idroalcoliche ancorche' ottenute dalla dealcolazione parziale o totale delle categorie di prodotto vitivinicolo.
4. Le operazioni di dealcolazione sono annotate nel registro telematico, secondo le modalita' indicate dall'ICQRF.
Il presente provvedimento e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2024

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 97