Gazzetta n. 34 del 11 febbraio 2025 (vai al sommario)
LEGGE 24 gennaio 2025, n. 11
Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della
laguna di Orbetello

1. Al fine di assicurare la gestione coordinata della laguna di Orbetello, e' istituito il Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello, di seguito denominato «Parco ambientale della laguna di Orbetello».
2. Il Parco ambientale della laguna di Orbetello e' gestito da un consorzio, con sede nel comune di Orbetello, avente personalita' giuridica di diritto pubblico, al quale partecipano il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione Toscana, la provincia di Grosseto, il comune di Orbetello e il comune di Monte Argentario. Al Parco non si applicano le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394. L'organizzazione e il funzionamento del consorzio sono disciplinati dallo statuto di cui all'articolo 4.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge, modificate. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
- La legge 6 dicembre 1991, n. 394 recante: «Legge
quadro sulle aree protette», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 1991, S.O.
 
Art. 2

Organi del consorzio

1. Sono organi del consorzio:
a) l'assemblea degli enti consorziati;
b) il comitato tecnico-scientifico;
c) l'amministratore unico;
d) il collegio dei revisori dei conti.
 
Art. 3

Attivita' del consorzio

1. Il consorzio si occupa della salvaguardia della laguna di Orbetello e svolge attivita' a supporto dei compiti istituzionali degli enti consorziati, su richiesta dei medesimi enti, con particolare riferimento alla tutela dei siti della rete Natura 2000 e delle aree protette ubicate all'interno del Parco ambientale della laguna di Orbetello. Il consorzio svolge inoltre le seguenti attivita':
a) gestione e manutenzione degli impianti, delle strumentazioni e dei mezzi tecnici, quali autocarri, imbarcazioni raccogli-alghe e altri, compresi gli impianti di pompaggio, i sistemi di paratoie, gli impianti di grigliatura e gli strumenti di monitoraggio dello stato dell'ambiente lagunare, costituiti da sonde, idrometri e correntometri;
b) manutenzione strutturale del sistema lagunare, compresa l'escavazione dei fanghi, nel rispetto della normativa vigente;
c) manutenzione e gestione del sistema di raccolta dei dati derivanti dal monitoraggio nonche' validazione dei dati stessi;
d) raccolta, trasporto, smaltimento e trattamento delle alghe che si producono all'interno dei bacini lagunari, compreso il riutilizzo delle stesse a fini di sistemazione ambientale;
e) sostegno dei processi gestionali e della valorizzazione produttiva ecosostenibile delle risorse ambientali;
f) monitoraggio dello stato ambientale della laguna attraverso analisi chimiche e batteriologiche;
g) attivita' di ricerca per il mantenimento dell'ecosistema ambientale;
h) manutenzione delle sponde e dei canali;
i) supporto tecnico e operativo agli enti locali per l'attuazione della legge 17 maggio 2022, n. 60, e delle misure contenute nei piani di gestione delle acque e nei piani di gestione del rischio di alluvioni redatti dall'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale.
2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, il consorzio puo' avvalersi degli uffici della regione Toscana, della provincia di Grosseto, del comune di Orbetello e del comune di Monte Argentario, delle rispettive societa' in house nonche' delle societa' in house delle amministrazioni centrali dello Stato. All'attuazione del primo periodo si provvede sulla base di appositi protocolli d'intesa disciplinati dallo statuto di cui all'articolo 4, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fatto salvo quanto previsto dal terzo periodo del presente comma. Al personale di cui il consorzio puo' avvalersi ai sensi del primo periodo nonche' al personale previsto nella sua dotazione organica possono essere corrisposti compensi per prestazioni di lavoro straordinario, secondo gli importi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area dei funzionari del Comparto Funzioni centrali, entro il massimo di 30 ore mensili pro capite e comunque nel limite complessivo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3.
3. Per la corresponsione dei compensi di cui al comma 2, terzo periodo, e' autorizzata la spesa di 120.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Note all'art. 3:
- La legge 17 maggio 2022, n. 60 recante: «Disposizioni
per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e
per la promozione dell'economia circolare (legge
"SalvaMare")» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134
del 10 giugno 2022.
 
Art. 4

Statuto del consorzio

1. Entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, previa intesa con gli altri enti consorziati, approva lo statuto del consorzio.
2. Lo statuto individua l'estensione del Parco ambientale della laguna di Orbetello e disciplina i rapporti tra il consorzio e i soggetti partecipanti, le quote di partecipazione dei singoli consorziati, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, l'entita' del contributo ordinario ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), la relativa dotazione organica nel limite massimo di 4 unita' di personale, alle quali si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area dei funzionari del Comparto Funzioni centrali, nonche' le modalita' di reclutamento del personale.
3. Per l'attuazione del comma 2, il consorzio e' autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato un contingente di personale pari a 4 unita', da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Funzioni centrali. A tale fine e' autorizzata la spesa di 177.443 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2025.
4. Lo statuto contiene altresi' le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del consorzio nonche' quelle relative alle funzioni degli organi consortili. Esso disciplina i compensi, i gettoni di presenza e i rimborsi di spese spettanti agli organi consortili, ove previsti ai sensi degli articoli 6, comma 3, 7, comma 4, e 8, commi 3 e 5. Lo statuto disciplina altresi' tutto cio' che non e' espressamente previsto dalla presente legge.
5. Le eventuali modifiche allo statuto sono approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'assemblea degli enti consorziati.
6. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria del consorzio, con le modalita' stabilite dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.

Note all'art. 4:
- La legge 21 marzo 1958, n. 259 recante:
«Partecipazione della Corte dei Conti al controllo sulla
gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 84 dell'8 aprile 1958.
 
Art. 5

Assemblea degli enti consorziati

1. L'assemblea degli enti consorziati e' composta dai rappresentanti degli enti consorziati, nelle persone del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Presidente della regione Toscana, del Presidente della provincia di Grosseto e dei sindaci dei comuni di Orbetello e di Monte Argentario, o di loro delegati. Il numero dei voti spettanti a ciascuno dei consorziati e' proporzionale alla quota di partecipazione individuata dallo statuto.
2. Spetta all'assemblea degli enti consorziati:
a) adottare il bilancio di previsione annuale e pluriennale;
b) definire annualmente gli obiettivi e gli interventi da realizzare;
c) adottare il rendiconto annuale e la relazione sulla gestione;
d) adottare i regolamenti interni di funzionamento;
e) nominare i componenti del comitato tecnico-scientifico su designazione degli enti consorziati.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per la partecipazione all'assemblea degli enti consorziati non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
 
Art. 6

Comitato tecnico-scientifico

1. Il comitato tecnico-scientifico ha funzioni di indirizzo, di proposta e consultive sulle attivita' svolte dal consorzio. In particolare:
a) definisce le indicazioni operative sull'attivita' del consorzio;
b) formula all'amministratore unico pareri preventivi sugli atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli enti consorziati nonche' sugli altri atti di gestione tecnica e amministrativa individuati dallo statuto;
c) esprime valutazioni sui risultati conseguiti dal consorzio;
d) formula indirizzi e pareri in merito ai contenuti e ai metodi tecnico-scientifici delle attivita' svolte dal consorzio;
e) esprime pareri su ogni altro oggetto ad esso sottoposto dagli altri organi del consorzio.
2. Il comitato tecnico-scientifico, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, e' formato da esperti nelle materie di cui all'articolo 3 ed e' composto da:
a) un membro effettivo, con funzioni di presidente, e uno supplente designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
b) un membro effettivo, con funzioni di vice presidente, e uno supplente designati dalla regione Toscana;
c) un membro effettivo e uno supplente designati dalla provincia di Grosseto;
d) un membro effettivo e uno supplente designati dal comune di Orbetello;
e) un membro effettivo e uno supplente designati dal comune di Monte Argentario.
3. Ai membri del comitato tecnico-scientifico non spettano indennita' o altri compensi, fatta salva la corresponsione di un gettone di presenza per ogni giorno di riunione nonche', per i soli membri residenti in sede diversa da quella del consorzio, quando si recano alle sedute del comitato, il rimborso delle spese sostenute, entro il limite complessivo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4.
4. Per le finalita' di cui al comma 3 e' autorizzata la spesa di 13.833 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
5. Per la validita' delle sedute del comitato tecnico-scientifico e' necessaria la partecipazione della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
6. Il comitato tecnico-scientifico si riunisce almeno due volte all'anno.
7. Il presidente del comitato tecnico-scientifico:
a) convoca e presiede le riunioni del comitato tecnico-scientifico;
b) ha funzioni di impulso nei riguardi dell'amministratore unico per il recepimento degli indirizzi e dei pareri di cui al comma 1, lettera d).
8. I membri del comitato tecnico-scientifico restano in carica tre anni e possono essere confermati per due volte.
 
Art. 7

Amministratore unico

1. L'amministratore unico del consorzio e' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione Toscana e sentiti gli altri enti consorziati, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti di sperimentata competenza in materia di tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in possesso di idonea laurea magistrale, o di titolo equivalente, e di comprovata esperienza manageriale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in enti locali o in strutture pubbliche o private equiparabili al consorzio per entita' di bilancio e per complessita' organizzativa. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione Toscana esprime l'intesa di cui al primo periodo su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede alla nomina dell'amministratore unico, scegliendolo tra i nomi compresi nella terna.
2. L'incarico di amministratore unico ha la durata di tre anni e puo' essere rinnovato per due volte. Esso puo' essere revocato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa deliberazione dell'assemblea degli enti consorziati:
a) in caso di mancato conseguimento degli obiettivi definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), imputabile all'amministratore;
b) in caso di gravi inadempienze.
3. L'incarico di amministratore unico non e' compatibile con lo svolgimento di attivita' lavorativa dipendente ed e' subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico.
4. Il trattamento economico dell'amministratore unico e' determinato dallo statuto con riferimento agli emolumenti spettanti, ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, ai dirigenti di ruolo dello Stato di livello non generale, comprese le retribuzioni di posizione e di risultato, comunque entro il limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5.
5. Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata la spesa di 149.497 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
6. L'amministratore unico:
a) rappresenta legalmente il consorzio e ne cura la gestione tecnica e amministrativa, secondo le modalita' e fatte salve le eventuali limitazioni previste dallo statuto;
b) predispone il bilancio di previsione annuale e pluriennale;
c) predispone il rendiconto annuale;
d) predispone tutti gli altri atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli enti consorziati e ne assicura l'attuazione;
e) informa annualmente il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione Toscana e gli altri enti consorziati sull'attivita' del consorzio e sugli obiettivi raggiunti rispetto a quelli definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), tramite apposita relazione;
f) esercita le altre funzioni previste dallo statuto.
 
Art. 8

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tra soggetti iscritti nel registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed e' composto da:
a) un membro effettivo, con funzioni di presidente, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;
b) un membro effettivo e uno supplente designati dalla regione Toscana;
c) un membro effettivo e uno supplente designati, a rotazione, dal comune di Orbetello o dal comune di Monte Argentario.
2. Il collegio dei revisori dei conti resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere confermati per una sola volta.
3. Ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennita' annua nella misura stabilita dallo statuto, entro il limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4, comunque non superiore:
a) per il presidente del collegio, al 10 per cento dell'indennita' annua spettante all'amministratore unico, esclusa la retribuzione di risultato;
b) per gli altri membri del collegio, all'8 per cento dell'indennita' annua spettante all'amministratore unico, esclusa la retribuzione di risultato.
4. Per le finalita' di cui al comma 3 e' autorizzata la spesa di 35.493 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
5. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti residenti in sede diversa da quella del consorzio e' dovuto, quando si recano alle sedute dell'organo di controllo, il rimborso delle spese, entro il limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.
6. Per le finalita' di cui al comma 5 e' autorizzata la spesa di 4.093 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
7. Il collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti del consorzio secondo le modalita' stabilite nel regolamento di contabilita' del consorzio, adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti consorziati.
8. Il collegio dei revisori dei conti verifica la regolarita' della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilita' e fiscali, anche collaborando con l'amministratore unico, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti.
9. Il collegio dei revisori dei conti controlla l'intera gestione, in base a criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dal consorzio.
10. Il bilancio di previsione e il rendiconto annuale sono corredati del parere obbligatorio reso dal collegio dei revisori dei conti.
11. Il presidente del collegio dei revisori dei conti riferisce annualmente agli enti consorziati sui risultati dell'attivita' del collegio medesimo.

Note all'art. 8:
- Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
recante: «Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa
alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo
2010.
 
Art. 9

Entrate finanziarie

1. Le entrate del consorzio sono costituite:
a) dai contributi ordinari annuali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, pari a 479.641 euro per l'anno 2025 e a 499.641 euro annui a decorrere dall'anno 2026, della regione Toscana e degli altri enti consorziati, determinati in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione secondo le modalita' stabilite dallo statuto, a copertura delle spese di funzionamento e delle attivita', nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci;
b) dalle risorse derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 3, comma 3, 4, comma 3, 6, comma 4, 7, comma 5, e 8, commi 4 e 6;
c) da contributi straordinari degli enti consorziati, secondo le modalita' stabilite dallo statuto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci;
d) da eventuali altri proventi, ivi compresi quelli derivanti dallo svolgimento di attivita' proprie o delegate del consorzio;
e) da finanziamenti derivanti dalla partecipazione a bandi e progetti regionali, nazionali ed europei nelle materie comprese nelle attivita' svolte dal consorzio.

Note all'art. 9:
- Si riportano gli articoli 2423, 2423-bis, 2423-ter
del codice civile:
«Art. 2423 (Redazione del bilancio). - Gli
amministratori devono redigere il bilancio di esercizio,
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico,
dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della societa' e il risultato
economico dell'esercizio.
Se le informazioni richieste da specifiche
disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le
informazioni complementari necessarie allo scopo.
Non occorre rispettare gli obblighi in tema di
rilevazione, valutazione, presentazione e informativa
quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine
di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta
delle scritture contabili. Le societa' illustrano nella
nota integrativa i criteri con i quali hanno dato
attuazione alla presente disposizione.
Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una
disposizione degli articoli seguenti e' incompatibile con
la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione
non deve essere applicata. La nota integrativa deve
motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla
rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria
e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti
dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non
distribuibile se non in misura corrispondente al valore
recuperato.
Il bilancio deve essere redatto in unita' di euro,
senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa
che puo' essere redatta in migliaia di euro.».
«Art. 2423-bis (Principi di redazione del bilancio).
- Nella redazione del bilancio devono essere osservati i
seguenti principi:
1) la valutazione delle voci deve essere fatta
secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attivita';
1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci
e' effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione
o del contratto;
2) si possono indicare esclusivamente gli utili
realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri
di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento;
4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite
di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo;
5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole
voci devono essere valutati separatamente;
6) i criteri di valutazione non possono essere
modificati da un esercizio all'altro.
Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del
comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La
nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne
l'influenza sulla rappresentazione della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.».
«Art. 2423-ter (Struttura dello stato patrimoniale e
del conto economico). - Salve le disposizioni di leggi
speciali per le societa' che esercitano particolari
attivita', nello stato patrimoniale e nel conto economico
devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine
indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi possono essere
ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce
complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono
essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a
causa del loro importo, e' irrilevante ai fini indicati nel
secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la
chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota
integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di
raggruppamento.
Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro
contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste
dagli articoli 2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi devono essere
adattate quando lo esige la natura dell'attivita'
esercitata.
Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto
economico deve essere indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non
sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente
devono essere adattate; la non comparabilita' e
l'adattamento o l'impossibilita' di questo devono essere
segnalati e commentati nella nota integrativa.
Sono vietati i compensi di partite. Nei casi in cui
la compensazione e' ammessa dalla legge, sono indicati
nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di
compensazione.».
 
Art. 10

Bilancio di previsione e rendiconto annuale

1. Il bilancio di previsione annuale e pluriennale e' adottato dall'assemblea degli enti consorziati entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ed e' trasmesso, insieme con la relazione del collegio dei revisori dei conti, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento.
2. Il rendiconto annuale e' adottato dall'assemblea degli enti consorziati entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento ed e' trasmesso per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, corredato della relazione del collegio dei revisori dei conti.
3. Il bilancio di previsione si compone del budget economico annuale e pluriennale e della relazione illustrativa. Il rendiconto annuale si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e della nota integrativa. Il bilancio di previsione e il rendiconto annuale sono redatti secondo i principi di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.
4. Il rendiconto annuale e' corredato della relazione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), predisposta dall'amministratore unico, che evidenzia i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attivita' poste in essere.
5. L'eventuale risultato positivo di esercizio e' accantonato a riserva. Almeno il 20 per cento dell'accantonamento a riserva e' reso indisponibile per ripianare eventuali perdite nei successivi esercizi; la restante parte dell'accantonamento a riserva puo' essere destinata a investimenti o a iniziative straordinarie per il funzionamento del consorzio, previa autorizzazione dell'assemblea degli enti consorziati.
 
Art. 11

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 3, 4, comma 3, 6, comma 4, 7, comma 5, 8, commi 4 e 6, e 9, comma 1, lettera a), pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 gennaio 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio