Gazzetta n. 34 del 11 febbraio 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 17 dicembre 2024
Assegnazione delle risorse di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 - c.d. «bonus psicologi».


IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 ove si prevede che «tenuto conto dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilita' psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le regioni le Province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei limiti delle risorse di cui al comma 4, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il contributo e' stabilito nell'importo massimo di 600 euro per persona ed e' parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE piu' basso. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro. Le modalita' di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entita' dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le risorse determinate al comma 4 per le finalita' di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano come indicato nella tabella C allegata al presente decreto»;
Vista la summenzionata tabella C, in cui le risorse sono ripartite tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto riferite all'anno 2021;
Visto il successivo comma 4, che stabilisce, tra l'altro, che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022, che e' incrementato di tale importo mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
Visto, inoltre, il medesimo comma 4 ove si prevede che «al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente»;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022 recante «Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia ai sensi dell'art. 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 148 del 27 giugno 2022 nel quale sono stabiliti, per l'anno 2022, le modalita' di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entita' dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione adottato in attuazione delle citate disposizioni;
Visto, inoltre, l'art. 25 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, che ha incrementato il fondo di cui all'art. 1-quater, comma 3, del decreto-legge n. 228 del 2021 di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2022 e sostituito la tabella di riparto delle summenzionate risorse, destinate alle regioni e alle province autonome, di cui all'ultimo periodo del medesimo comma, adeguandola allo stanziamento complessivo pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022;
Vista la nota prot. MDS-DGPRE-46020 del 9 novembre 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute, a firma congiunta del Ragioniere generale dello Stato e del direttore generale della prevenzione sanitaria, con la quale si chiarisce che le graduatorie di cui all'art. 5, comma 8, del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022, restano valide fino ad esaurimento delle risorse di cui all'art. 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dal summenzionato art. 25;
Visto l'art. 1, comma 538 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 avente ad oggetto «Bilancio di previsione dello stato per l'esercizio finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», che rifinanzia il summenzionato fondo per gli anni successivi prevedendo che all'art. 1-quater, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: «Il contributo e' stabilito nell'importo massimo di 1.500 euro per persona e nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024»;
Visto l'art. 22-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 nel quale si dispone che «il limite massimo di spesa di cui all'art. 1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023»;
Visto il medesimo art. 22-bis nel quale e', inoltre, esplicitato che «Le risorse di cui al primo periodo che incrementano il livello di finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato sono assegnate alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano con uno o piu' decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle quote di accesso al finanziamento sanitario indistinto e sono trasferite a tutte le regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente. All'onere di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2023 di definizione dei tempi di presentazione della domanda, nonche' dell'entita' e della validita' del contributo di cui all'art. 1, comma 538 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 2024, n. 7;
Ritenuto, pertanto, necessario mantenere fermo quanto stabilito con il summenzionato decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2023 e provvedere all'assegnazione alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 di cui l'art. 22-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191;
Considerato che le risorse pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 costituiscono un incremento del limite massimo di spesa di cui all'art. 1-quater, comma 3, quinto periodo del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;
Ritenuto, pertanto, imprescindibile garantire coerenza nell'assegnazione del summenzionato incremento con quanto gia' definito con il richiamato decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2023, sul quale e' stata sancita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 novembre 2023, e assicurare che le ulteriori risorse integrino il riparto gia' disposto;
Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2022 con la quale sono, tra l'altro, definite le quote di accesso al finanziamento sanitario indistinto per l'anno 2022 (rep. atti n. 278/CSR);
Vista la nota prot. PAT/RFA054 del 15 maggio 2024-0370176 inviata congiuntamente dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in cui si evidenzia che laddove l'assegnazione delle risorse di cui all'art. 22-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 «abbia carattere straordinario correlato ad uno stato emergenziale, le Province autonome accedono al relativo fondo in deroga alle normative» che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso al finanziamento sanitario corrente;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 16 maggio 2024 (rep. atti n. 72/CSR), nel corso della quale e' stato chiesto di tenere conto della seguente istanza avanzata dalle Province autonome di Trento e di Bolzano: «laddove l'assegnazione in oggetto abbia carattere straordinario correlato ad uno stato emergenziale, le province autonome accedono al relativo fondo in deroga alle normative vigenti. In caso contrario, qualora l'assegnazione del fondo riguardi il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza, le Province autonome di Trento e Bolzano non intendono accedere al fondo, in virtu' delle disposizioni normative di riferimento, pur garantendo sul proprio territorio i LEA medesimi mediante le proprie risorse finanziarie»;
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 con il quale alla data del 31 marzo 2022 e' stata disposta la chiusura dello stato di emergenza dichiarato per contrastare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;
Acquisita, altresi', l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 28 novembre 2024 (rep. atti n. 210/CSR);

Decreta:

Art. 1

Finalita' e oggetto

1. Il presente decreto assegna alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'incremento delle risorse, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, in attuazione di quanto disposto dall'art. 22-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.
 
Assegnazione alle regioni e alle province autonome dell'incremento del fondo anno 2023 - Quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale indistinto, anno 2022 (Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, Rep. Atti 278/CSR del 21 dicembre 2022)
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Criteri di ripartizione

1. Le risorse di cui all'art. 1, sono assegnate alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto, ad integrazione delle risorse di cui all'art. 1, comma 538, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ripartite con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2023, citato in premessa.
 
Art. 3

Disposizioni finali

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasferiscono le risorse in oggetto all'Istituto nazionale per la previdenza sociale, sul conto corrente di Tesoreria centrale n. 20350 intestato a «INPS-ART.24-L.21.12.1978, N.843» (IBAN IT70L0100003245350200020350) con causale «Incremento contributo sessioni psicoterapia anno 2023».
2. Restano ferme le disposizioni previste dal decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2023, citato in premessa.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2024

Il Ministro della salute
Schillaci Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 54