Gazzetta n. 33 del 10 febbraio 2025 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 dicembre 2024, n. 221 |
Regolamento per la definizione dei criteri per l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, commi 4 e 12, del decreto legislativo del 4 settembre 2024, n. 138, di recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138 (decreto NIS), recante «Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148» e, in particolare, gli articoli 3, comma 4, che consente di derogare all'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE, qualora questa non risulti proporzionata, e 40, comma 1, lettera a), che demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi anche in deroga all'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, la definizione dei criteri per l'applicazione della deroga di cui al citato articolo 3, comma 4; Visto il regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE); Visto il decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, recante «Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico - GEIE, ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428»; Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155» e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera h); Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»; Vista la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dottor Alfredo Mantovano, e' stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, recante delega di funzioni in materia di cybersicurezza, con il quale l'Autorita' delegata per la sicurezza della Repubblica e' delegata a svolgere le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di cybersicurezza, fatte salve quelle attribuite in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri; Ritenuto di non richiedere il parere del Consiglio di Stato, anche tenuto conto dell'esigenza di assicurare il pronto avvio dell'attivita' di registrazione dei soggetti di cui al decreto NIS ai sensi del combinato disposto degli articoli 7, comma 1, e 42, comma 3, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138; Sentito il Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, nella riunione del 25 novembre 2024; Acquisito il parere del Comitato interministeriale per la cybersicurezza di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, nella riunione del 9 dicembre 2024; Sulla proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «decreto NIS»: il decreto legislativo del 4 settembre 2024, n. 138; b) «Agenzia»: l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109; c) «Autorita' nazionale competente NIS»: l'Autorita' nazionale competente di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto NIS; d) «Autorita' di settore NIS»: le amministrazioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto NIS; e) «soggetto»: un soggetto pubblico o privato che richiede l'applicazione della clausola di salvaguardia ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto NIS; f) «impresa collegata»: un soggetto che soddisfa i criteri di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, della raccomandazione 2003/361/CE, o che fa parte di un gruppo di imprese; g) «gruppo di imprese»: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'insieme delle societa', delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una societa', di un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attivita' di direzione e coordinamento delle societa' del gruppo sia esercitata dalla societa' o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla societa' o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto; h) «clausola di salvaguardia»: la clausola di cui all'articolo 3, commi 4 e 12, del decreto NIS; i) «attivita' e servizi NIS»: le attivita' e i servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto NIS per i quali il soggetto richiede l'applicazione della clausola di salvaguardia; l) «sistemi informativi e di rete NIS»: i sistemi informativi e di rete che abilitano attivita' e servizi NIS.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988: «Articolo 17 (Regolamenti). - In vigore dal 4 luglio 2009 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza elle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Si riportano gli articoli 3 e 40 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, recante: «Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2024: «Articolo 3 (Ambito di applicazione). - 1. Nell'ambito di applicazione del presente decreto rientrano i soggetti pubblici e privati delle tipologie di cui agli allegati I, II, III e IV, che costituiscono parte integrante del presente decreto, che sono sottoposti alla giurisdizione nazionale ai sensi dell'articolo 5. Gli allegati I e II descrivono i settori ritenuti, rispettivamente, altamente critici e critici, nonche' i relativi sottosettori e le tipologie di soggetti. Gli allegati III e IV descrivono, rispettivamente, le categorie di pubbliche amministrazioni e le ulteriori tipologie di soggetto a cui si applica il presente decreto. 2. Il presente decreto si applica ai soggetti delle tipologie di cui all'allegato I e II, che superano i massimali per le piccole imprese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE. 3. L'articolo 3, paragrafo 4, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, non si applica ai fini del presente decreto. 4. Per determinare se un soggetto e' da considerarsi una media o grande impresa ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del medesimo allegato, salvo che cio' non sia proporzionato, tenuto anche conto dell'indipendenza del soggetto dalle sue imprese collegate in termini di sistemi informativi e di rete che utilizza nella fornitura dei suoi servizi e in termini di servizi che fornisce. 5. Il presente decreto si applica, indipendentemente dalle loro dimensioni, anche: a) ai soggetti che sono identificati come soggetti critici ai sensi del decreto legislativo, che recepisce la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022; b) ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico; c) ai prestatori di servizi fiduciari; d) ai gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello e fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio; e) ai fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio. 6. Il presente decreto si applica, altresi', anche indipendentemente dalle loro dimensioni, alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricomprese nelle categorie elencate nell'allegato III. 7. Sulla base di un criterio di gradualita', dell'evoluzione del grado di esposizione al rischio della pubblica amministrazione, della probabilita' che si verifichino incidenti e della loro gravita', compreso il loro impatto sociale ed economico, tenuto conto anche dei criteri di cui al comma 9, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati secondo le modalita' di cui all'articolo 40, comma 2, possono essere individuate ulteriori categorie di pubbliche amministrazioni a cui si applica il presente decreto al fine di adeguare l'elenco di categorie di cui all'allegato III. 8. Il presente decreto si applica, altresi', indipendentemente dalle loro dimensioni, anche ai soggetti delle tipologie di cui all'allegato IV, individuati secondo le procedure di cui al comma 13. 9. Il presente decreto si applica, altresi', anche ai soggetti dei settori o delle tipologie di cui agli allegati I, II, III e IV, indipendentemente dalle loro dimensioni, individuati secondo le procedure di cui al comma 13, qualora: a) il soggetto sia identificato prima della data di entrata in vigore del presente decreto come operatore di servizi essenziali ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65; b) il soggetto sia l'unico fornitore nazionale di un servizio che e' essenziale per il mantenimento di attivita' sociali o economiche fondamentali; c) una perturbazione del servizio fornito dal soggetto potrebbe avere un impatto significativo sulla sicurezza pubblica, l'incolumita' pubblica o la salute pubblica; d) una perturbazione del servizio fornito dal soggetto potrebbe comportare un rischio sistemico significativo, in particolare per i settori nei quali tale perturbazione potrebbe avere un impatto transfrontaliero; e) il soggetto sia critico in ragione della sua particolare importanza a livello nazionale o regionale per quel particolare settore o tipo di servizio o per altri settori indipendenti nel territorio dello Stato; f) il soggetto sia considerato critico ai sensi del presente decreto quale elemento sistemico della catena di approvvigionamento, anche digitale, di uno o piu' soggetti considerati essenziali o importanti. 10. Il presente decreto si applica, infine, indipendentemente dalle sue dimensioni, all'impresa collegata ad un soggetto essenziale o importante, se soddisfa almeno uno dei seguenti criteri: a) adotta decisioni o esercita una influenza dominante sulle decisioni relative alle misure di gestione del rischio per la sicurezza informatica di un soggetto importante o essenziale; b) detiene o gestisce sistemi informativi e di rete da cui dipende la fornitura dei servizi del soggetto importante o essenziale; c) effettua operazioni di sicurezza informatica del soggetto importante o essenziale; d) fornisce servizi TIC o di sicurezza, anche gestiti, al soggetto importante o essenziale. 11. Resta ferma la disciplina in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche' in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39. 12. L'Autorita' nazionale competente NIS applica la clausola di salvaguardia di cui al comma 4, secondo i criteri per la determinazione individuati con le modalita' di cui all'articolo 40, comma 1. 13. I soggetti di cui ai commi 8 e 9 sono individuati dall'Autorita' nazionale competente NIS, su proposta delle Autorita' di settore, secondo le modalita' di cui all'articolo 40, comma 4. L'Autorita' nazionale competente NIS notifica a tali soggetti la loro individuazione ai fini della registrazione di cui all'articolo 7, comma 1. 14. Le disposizioni di cui all'articolo 17 e ai Capi IV e V del presente decreto non si applicano ai soggetti identificati come essenziali o importanti dei settori 3 e 4 di cui all'allegato I, ai quali si applica la disciplina di cui al regolamento (UE) 2022/2554. 15. Il presente decreto non si applica, ai sensi dell'articolo 2, comma 10, della direttiva, ai soggetti esentati dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2022/2554.». «Articolo 40 (Attuazione). - 1. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sentito il Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS di cui all'articolo 12 e previo parere del Comitato interministeriale per la cybersicurezza, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109: a) sono definiti i criteri per l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 4; b) sono stabiliti i criteri, le procedure e le modalita' di cui all'articolo 34, comma 10; c) sono individuate le modalita' di applicazione, nell'ambito del procedimento sanzionatorio, degli strumenti deflattivi del contenzioso di cui all'articolo 38, comma 15. 2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, d'intesa con le Autorita' di settore NIS interessate, sentito il Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS e previo parere del Comitato interministeriale per la cybersicurezza: a) possono essere stabiliti ulteriori criteri di identificazione delle tipologie di soggetto di cui agli allegati I e II, nonche' delle ulteriori tipologie di soggetto di cui all'articolo 3; b) possono essere individuate ulteriori categorie di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, a cui si applica il presente decreto; c) sono stabilite le modalita' di raccordo e di collaborazione tra l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e le Autorita' di settore NIS ai fini del presente decreto. 3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, d'intesa con le Amministrazioni interessate, sentito il Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS, previo parere del Comitato interministeriale per la cybersicurezza, sono stabilite, ove necessario, le modalita' di raccordo e collaborazione di cui all'articolo 14. 4. Con una o piu' determinazioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, su proposta delle Autorita' di settore NIS interessate, sentito il Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS: a) sono individuati, ove necessario, i soggetti ai quali si applica la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 4; b) sono individuati i soggetti ai quali si applica il presente decreto ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9. 5. Con una o piu' determinazioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sentito il Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS: a) ai sensi degli articoli 3 e 6, e' stabilito l'elenco dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti di cui all'articolo 7, comma 2; b) sono stabiliti i termini, le modalita' nonche' i procedimenti di utilizzo e accesso di cui all'articolo 7, comma 6, le eventuali ulteriori informazioni che i soggetti devono fornire ai sensi dei commi 1 e 4 del medesimo articolo, nonche' i termini, le modalita' e i procedimenti di designazione dei rappresentanti di cui all'articolo 5, comma 3; c) possono essere definiti ulteriori disposizioni per l'organizzazione e per il funzionamento del Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS di cui all'articolo 12; d) e' adottata, d'intesa con il Ministero della giustizia, la politica nazionale di divulgazione coordinata delle vulnerabilita' di cui all'articolo 16, comma 4; e) possono essere imposte condizioni per le informazioni messe a disposizione dalle autorita' competenti e dal CSIRT Italia nel contesto degli accordi di condivisione delle informazioni sulla sicurezza informatica di cui all'articolo 17, comma 3; f) sono stabilite le modalita' con cui i soggetti essenziali e i soggetti importanti notificano all'Autorita' nazionale competente NIS la loro partecipazione agli accordi di condivisione delle informazioni sulla sicurezza informatica di cui all'articolo 17, comma 4; g) possono essere designati gli esperti di sicurezza informatica di cui all'articolo 21, comma 1, nonche' individuate, se necessario, le modalita' per l'esecuzione della revisione tra pari di cui al medesimo articolo 21; h) puo' essere imposto l'utilizzo di prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC certificati di cui all'articolo 27, definendo i relativi termini, criteri e modalita'; i) sono stabilite le categorie di rilevanza nonche' le modalita' e i criteri per l'elencazione, caratterizzazione e categorizzazione delle attivita' e dei servizi, a valenza multisettoriale e, ove opportuno, settoriale, di cui all'articolo 30; l) sono stabiliti obblighi proporzionati e graduali, a valenza multisettoriale e, ove opportuno, settoriale, di cui all'articolo 31, le modalita' di applicazione dei medesimi obblighi per i soggetti che svolgono attivita' in piu' settori o sottosettori e per i soggetti di cui all'articolo 32, commi 1 e 2; m) sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo delle sanzioni ai sensi dell'articolo 38, comma 2. 6. Sono esclusi dall'accesso e non sono soggetti a pubblicazione: a) i decreti di cui al comma 3; b) le determinazioni di cui al comma 4, lettera b), e al comma 5, lettera a); c) atti, documenti, e informazioni relativi o comunque collegati alle notifiche degli incidenti o la cui divulgazione o il cui accesso possono comunque arrecare un possibile pregiudizio alla sicurezza nazionale nello spazio cibernetico. 7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono adottati: a) i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, lettera a), e al comma 3; b) le determinazioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui al comma 4, lettera b), e al comma 5, lettere b) e c). 8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottati: a) i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, lettere b) e c), e al comma 2, lettera c); b) le determinazioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui al comma 5, lettere d), f) e l). 9. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le determinazioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui al comma 5, lettera i). 10. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente articolo sono aggiornati periodicamente e, comunque, ogni tre anni. 11. Le determinazioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui al presente articolo sono aggiornate periodicamente e, comunque, ogni due anni.». - Il regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE), e' pubblicato nella G.U.C.E. 31 luglio 1985, n. L 199. - Il decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, recante: «Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico - GEIE, ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1991. - Si riporta l'articolo 2 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante: «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019: «Articolo 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice si intende per: a) «crisi»: lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi; b) «insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; d) «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348; e) «consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle societa' appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualita' di consumatore; f) «societa' pubbliche»: le societa' a controllo pubblico, le societa' a partecipazione pubblica e le societa' in house di cui all'articolo 2, lettere m), n), o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; g); h) «gruppo di imprese»: l'insieme delle societa', delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una societa', di un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attivita' di direzione e coordinamento delle societa' del gruppo sia esercitata dalla societa' o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla societa' o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto; i) «gruppi di imprese di rilevante dimensione»: i gruppi di imprese composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013; l) «parti correlate»: si intendono quelle indicate come tali nel Regolamento della Consob in materia di operazioni con parti correlate; m) «centro degli interessi principali del debitore» (COMI): il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi; m-bis) «strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza»: le misure, gli accordi e le procedure, diversi dalla liquidazione giudiziale e dalla liquidazione controllata volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attivita' e passivita' o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attivita' che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi; n) «elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese»: l'elenco, istituito presso il Ministero della giustizia e disciplinato dall'articolo 356, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza previsti dal presente codice; o) «professionista indipendente»: il professionista incaricato dal debitore nell'ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti: 1) essere iscritto all'elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonche' nel registro dei revisori legali; 2) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile; 3) non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; il professionista ed i soggetti con i quali e' eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attivita' di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, ne' essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, ne' aver posseduto partecipazioni in essa; o-bis) «esperto»: il soggetto terzo e indipendente, iscritto nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 3 e nominato dalla commissione di cui al comma 6 del medesimo articolo 13, che facilita le trattative nell'ambito della composizione negoziata; p) «misure protettive»: le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni o condotte dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza; q) «misure cautelari»: i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze piu' idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e l'attuazione delle relative decisioni; r) «classe di creditori»: insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei; s) «domicilio digitale»: il domicilio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; t) OCC: organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal presente codice; u).». - Il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante: «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 14 giugno 2021 e' convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 4 agosto 2021. - La raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese e' pubblicata nella GUUE del 20 maggio 2003, L 124.
Note all'art. 1: - Per i riferimenti all'articolo 3 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138 si vedano le note alle premesse. - Si riporta l'articolo 5 del citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82: «Articolo 5 (Agenzia per la cybersicurezza nazionale). - 1. E' istituita, a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, denominata ai fini del presente decreto «Agenzia», con sede in Roma.11 2. L'Agenzia ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, nei limiti di quanto previsto dal presente decreto. Il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Autorita' delegata, ove istituita, si avvalgono dell'Agenzia per l'esercizio delle competenze di cui al presente decreto. 3. Il direttore generale dell'Agenzia e' nominato tra soggetti appartenenti a una delle categorie di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione. Gli incarichi del direttore generale e del vice direttore generale hanno la durata massima di quattro anni e sono rinnovabili, con successivi provvedimenti, per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni. Il direttore generale ed il vice direttore generale, ove provenienti da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono collocati fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, secondo gli ordinamenti di appartenenza. Per quanto previsto dal presente decreto, il direttore generale dell'Agenzia e' il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorita' delegata, ove istituita, ed e' gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale dell'Agenzia. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia. 4. L'attivita' dell'Agenzia e' regolata dal presente decreto e dalle disposizioni la cui adozione e' prevista dallo stesso. 5. L'Agenzia puo' richiedere, anche sulla base di apposite convenzioni e nel rispetto degli ambiti di precipua competenza, la collaborazione di altri organi dello Stato, di altre amministrazioni, delle Forze armate, delle forze di polizia o di enti pubblici per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali. 6. Il COPASIR, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, puo' chiedere l'audizione del direttore generale dell'Agenzia su questioni di propria competenza.». - Si riportano gli articoli 10,11 e 12 del citato decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138: «Articolo 10 (Autorita' nazionale competente e Punto di contatto unico). - 1. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e' l'Autorita' nazionale competente NIS di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2555 e pertanto: a) sovrintende all'implementazione e all'attuazione del presente decreto; b) predispone i provvedimenti necessari a dare attuazione al presente decreto; c) svolge le funzioni e le attivita' di regolamentazione di cui al presente decreto, anche adottando linee guida, raccomandazioni e orientamenti non vincolanti; d) individua i soggetti essenziali e i soggetti importanti ai sensi degli articoli 3 e 6, nonche' redige l'elenco di cui all'articolo 7, comma 2; e) partecipa al Gruppo di cooperazione NIS, nonche' ai consessi e alle iniziative promosse a livello di Unione europea relativi all'attuazione della direttiva (UE) 2022/2555; f) definisce gli obblighi di cui all'articolo 7, comma 6, e al capo IV; g) svolge le attivita' ed esercita i poteri di cui al capo V. 2. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e' il Punto di contatto unico NIS di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2022/2555, svolgendo una funzione di collegamento per garantire la cooperazione transfrontaliera delle autorita' nazionali con le autorita' pertinenti degli altri Stati membri, la Commissione e l'ENISA. 3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa pari a euro 2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025 a cui si provvede ai sensi dell'articolo 44.» «Articolo 11 (Autorita' di settore NIS). - 1. Al fine di assicurare l'efficace attuazione del presente decreto a livello settoriale, sono individuate le Autorita' di settore NIS che supportano l'Autorita' nazionale competente NIS e collaborano con essa, secondo le modalita' di cui all'articolo 40, comma 2, lettera c). 2. Sono designate quali Autorita' di settore NIS: a) la Presidenza del Consiglio dei ministri per: 1) il settore gestione dei servizi TIC, di cui al numero 9 dell'allegato I, in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; 2) il settore dello spazio, di cui al numero 10 dell'allegato I; 3) il settore delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 3, commi 6 e 7; 4) le societa' in house e le societa' partecipate o a controllo pubblico, di cui al numero 4 dell'allegato IV; b) il Ministero dell'economia e delle finanze, per i settori bancario e delle infrastrutture dei mercati finanziari, di cui ai numeri 3 e 4 dell'allegato I, sentite le autorita' di vigilanza di settore, Banca d'Italia e Consob; c) il Ministero delle imprese e del made in Italy per: 1) il settore delle infrastrutture digitali, di cui al numero 8 dell'allegato I; 2) il settore dei servizi postali e di corriere, di cui al numero 1 dell'allegato II; 3) il settore della fabbricazione, produzione e distribuzione di sostanze chimiche, di cui al numero 3 dell'allegato II, sentito il Ministero della salute; 4) i sottosettori della fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, della fabbricazione di apparecchiature elettriche e della fabbricazione di macchinari e apparecchiature non classificati altrove (n.c.a.), di cui, rispettivamente, alle lettere b), c) e d) del settore fabbricazione, di cui al numero 5 dell'allegato II; 5) i sottosettori della fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, e della fabbricazione di altri mezzi di trasporto, di cui, rispettivamente, alle lettere e) e f) del settore fabbricazione, di cui al numero 5 dell'allegato II, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 6) i fornitori di servizi digitali, di cui al numero 6 dell'allegato II; d) il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste per il settore produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, di cui al numero 4 dell'allegato II; e) il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per: 1) il settore energia, di cui al numero 1 dell'allegato I; 2) il settore fornitura e distribuzione di acqua potabile di cui al numero 6 dell'allegato I; 3) il settore acque reflue, di cui al numero 7 dell'allegato I; 4) il settore gestione dei rifiuti, di cui al numero 2 dell'allegato II; f) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per: 1) il settore trasporti, di cui al numero 2 dell'allegato I; 2) i soggetti che forniscono servizi di trasporto pubblico locale di cui al numero 1 dell'allegato IV; g) il Ministero dell'universita' e della ricerca per il settore ricerca di cui al numero 7 dell'allegato II e per gli istituti di istruzione che svolgono attivita' di ricerca di cui al numero 2 dell'allegato IV, anche in accordo con le altre amministrazioni vigilanti; h) il Ministero della cultura per i soggetti che svolgono attivita' di interesse culturale di cui al numero 3 dell'allegato IV; i) il Ministero della salute per: 1) il settore sanitario, di cui al numero 5 dell'allegato I; 2) il sottosettore fabbricazione di dispositivi medici e di dispositivi medico-diagnostici in vitro, di cui alla lettera a) del settore fabbricazione, di cui al numero 5 dell'allegato II. 3. Le Amministrazioni di cui al comma 2, per i rispettivi settori e sottosettori di competenza, sono altresi' designate Autorita' di settore per i soggetti di cui all'articolo 3, commi 9 e 10. 4. Le Autorita' di settore NIS, per i rispettivi settori e sottosettori di competenza ai fini di cui al comma 1, procedono, in particolare: a) alla verifica dell'elenco dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2; b) al supporto nell'individuazione dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti ai sensi degli articoli 3 e 6, in particolare identificando i soggetti essenziali e i soggetti importanti di cui ai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 3; c) all'individuazione dei soggetti a cui si applicano le deroghe di cui all'articolo 3, comma 4; d) al supporto per le funzioni e per le attivita' di regolamentazione di cui al presente decreto secondo le modalita' di cui all'articolo 40; e) all'elaborazione dei contributi per la relazione annuale di cui all'articolo 12, comma 5, lettera c); f) all'istituzione e al coordinamento dei tavoli settoriali, al fine di contribuire all'efficace e coerente attuazione settoriale del presente decreto nonche' al relativo monitoraggio. Per la partecipazione ai tavoli settoriali non sono previsti gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati; g) alla partecipazione alle attivita' settoriali del Gruppo di Cooperazione NIS nonche' dei consessi e delle iniziative a livello di Unione europea relativi all'attuazione della direttiva (UE) 2022/2555. 5. Con accordo sancito entro il 30 ottobre 2024 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite modalita' di collaborazione tra le Autorita' di settore e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano interessate, quando il soggetto critico ha carattere regionale ovvero opera esclusivamente sul territorio di una regione o di una provincia autonoma nei settori di cui al comma 2, lettere a), numeri 3 e 4, d), e), f), h) e i), numero 1. 6. Per l'esercizio delle competenze attribuite dal presente decreto, ciascuna autorita' di settore, ad eccezione di quella indicata al comma 2, lettera b), e' autorizzata a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, n. 2 unita' di personale non dirigenziale, appartenente all'area funzionari del vigente contratto collettivo nazionale - Comparto funzioni centrali, o categorie equivalenti, mediante procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche, nonche' ad avvalersi di personale non dirigenziale posto in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di aspettativa, distacco o fuori ruolo ovvero altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. 7. Per l'attuazione del comma 6 del presente articolo e' autorizzata la spesa di 409.424 euro per l'anno 2024 e di euro 925.695 annui a decorrere dall'anno 2025, a cui si provvede ai sensi dell'articolo 44.». «Articolo 12 (Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS). - 1. Presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e' costituito, in via permanente, il Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS, per assicurare l'implementazione e attuazione del presente decreto. 2. Il Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS e' presieduto dal direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, o da un suo delegato, ed e' composto da un rappresentante di ogni Autorita' di settore NIS di cui all'articolo 11 e da due rappresentanti designati da regioni e province autonome in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 3. I componenti del Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS possono farsi assistere alle riunioni da altri rappresentanti delle rispettive amministrazioni in relazione alle materie oggetto di trattazione. In base agli argomenti delle riunioni possono anche essere chiamati a partecipare rappresentanti di altre amministrazioni, di universita' o di enti e istituti di ricerca, nonche' di operatori privati interessati dalle previsioni di cui al presente decreto. 4. Il Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS e' convocato su indicazione del presidente o su richiesta di almeno tre componenti e si riunisce almeno una volta per trimestre. 5. Per le finalita' di cui al comma 1, il Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS: a) supporta l'Autorita' nazionale competente NIS nello svolgimento delle funzioni relative all'implementazione e all'attuazione del presente decreto, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettere da a) a f); b) formula proposte e pareri per l'adozione di iniziative, linee guida o atti di indirizzo ai fini dell'efficace attuazione del presente decreto; c) predispone una relazione annuale sull'attuazione del presente decreto. 6. Con le modalita' di cui all'articolo 40, comma 5, possono essere dettate ulteriori disposizioni per l'organizzazione e per il funzionamento del Tavolo. Per la partecipazione al Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS non sono previsti gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.». - Per i riferimenti alla raccomandazione 2003/361/CE si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti all'articolo 2 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si vedano le note alle premesse. - Si riportano gli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile: «Articolo 2497 (Responsabilita'). - Le societa' o gli enti che, esercitando attivita' di direzione e coordinamento di societa', agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle societa' medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditivita' ed al valore della partecipazione sociale, nonche' nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrita' del patrimonio della societa'. Non vi e' responsabilita' quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attivita' di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a cio' dirette. Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio. Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la societa' o l'ente che esercita l'attivita' di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla societa' soggetta alla attivita' di direzione e coordinamento. Nel caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di societa' soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa e' esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario.». «Articolo 2545-septies (Gruppo cooperativo paritetico). - Il contratto con cui piu' cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese deve indicare: 1) la durata; 2) la cooperativa o le cooperative cui e' attribuita direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri; 3) l'eventuale partecipazione di altri enti pubblici e privati; 4) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto; 5) i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attivita' comune. La cooperativa puo' recedere dal contratto senza che ad essa possano essere imposti oneri di alcun tipo qualora, per effetto dell'adesione al gruppo, le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci. Le cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute a depositare in forma scritta l'accordo di partecipazione presso l'albo delle societa' cooperative.». |
| Art. 2
Oggetto
1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera a), del decreto NIS, definisce i criteri per l'applicazione della clausola di salvaguardia che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto NIS, consente di derogare all'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE, e definisce il relativo procedimento per la sua applicazione.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti agli articoli 3 e 40 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti alla raccomandazione 2003/361/CE si vedano le note alle premesse. |
| Art. 3
Criteri per l'applicazione della clausola di salvaguardia
1. La richiesta di applicazione della clausola di salvaguardia puo' essere accolta qualora il soggetto dichiari congiuntamente: a) la totale indipendenza dei propri sistemi informativi e di rete NIS da quelli delle imprese collegate, nel senso che i sistemi informativi e di rete delle imprese collegate non contribuiscono in alcun modo al funzionamento dei sistemi informativi e di rete NIS del soggetto medesimo; b) la totale indipendenza delle proprie attivita' e servizi NIS da quelli delle imprese collegate, nel senso che le attivita' e i servizi delle imprese collegate non contribuiscono in alcun modo allo svolgimento delle attivita' e all'erogazione dei servizi NIS del soggetto medesimo. 2. La clausola di salvaguardia non puo' essere richiesta dal soggetto a cui si applica la disciplina del decreto NIS ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del medesimo decreto.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti all'articolo 3 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, si vedano le note alle premesse. |
| Art. 4
Modalita' di richiesta di applicazione della clausola di salvaguardia
1. Il soggetto che ritiene sussistenti i presupposti di cui all'articolo 3 per richiedere l'applicazione della clausola di salvaguardia procede alla relativa richiesta nell'ambito della registrazione nella piattaforma digitale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto NIS, secondo le modalita' e i termini individuati con la determinazione di cui al comma 6 del citato articolo 7. 2. Al soggetto e' fornito riscontro con la comunicazione dell'Autorita' nazionale competente NIS effettuata attraverso la piattaforma di cui l'articolo 7 del decreto NIS. 3. Alle dichiarazioni rese ai sensi del presente regolamento si applica l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
Note all'art. 4: - Si riporta l'articolo 7 del citato decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138: «Articolo 7 (Identificazione ed elencazione dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti). - 1. Dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui all'articolo 3, si registrano o aggiornano la propria registrazione sulla piattaforma digitale resa disponibile dall'Autorita' nazionale competente NIS ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale anche ai sensi del presente decreto. A tal fine, tali soggetti forniscono o aggiornano almeno le informazioni seguenti: a) la ragione sociale; b) l'indirizzo e i recapiti aggiornati, compresi gli indirizzi e-mail e i numeri di telefono; c) la designazione di un punto di contatto, indicando il ruolo presso il soggetto e i recapiti aggiornati, compresi gli indirizzi e-mail e i numeri di telefono; d) ove applicabile, i pertinenti settori, sottosettori e tipologie di soggetto di cui agli allegati I, II, III e IV; 2. Entro il 31 marzo di ogni anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' nazionale competente NIS, redige, secondo le modalita' di cui all'articolo 40, comma 5, l'elenco dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti, sulla base delle registrazioni di cui al comma 1 e delle decisioni adottate ai sensi degli articoli 3, 4, e 6. 3. Tramite la piattaforma digitale di cui al comma 1, l'Autorita' nazionale competente NIS comunica ai soggetti registrati di cui al comma 2: a) l'inserimento nell'elenco dei soggetti essenziali o importanti; b) la permanenza nell'elenco dei soggetti essenziali o importanti; c) l'espunzione dall'elenco dei soggetti. 4. Dal 15 aprile al 31 maggio di ogni anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, tramite la piattaforma digitale di cui al comma 1, i soggetti che hanno ricevuto la comunicazione di cui al comma 3, lettere a) e b), forniscono o aggiornano almeno le informazioni seguenti: a) lo spazio di indirizzamento IP pubblico e i nomi di dominio in uso o nella disponibilita' del soggetto; b) ove applicabile, l'elenco degli Stati membri in cui forniscono servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto; c) i responsabili di cui all'articolo 38, comma 5, indicando il ruolo presso il soggetto e i loro recapiti aggiornati, compresi gli indirizzi e-mail e i numeri di telefono; d) un sostituto del punto di contatto di cui al comma 1, lettera c), indicando il ruolo presso il soggetto e i recapiti aggiornati, compresi gli indirizzi e-mail e i numeri di telefono. 5. I fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio, i gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello, i fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio, i fornitori di servizi di cloud computing, i fornitori di servizi di data center, i fornitori di reti di distribuzione dei contenuti, i fornitori di servizi gestiti, i fornitori di servizi di sicurezza gestiti, nonche' i fornitori di mercati online, i fornitori di motori di ricerca online e i fornitori di piattaforme di social network, forniscono all'Autorita' nazionale competente NIS, secondo le modalita' di cui al comma 4, anche: a) l'indirizzo della sede principale e delle altre sedi del soggetto nell'Unione europea; b) se non e' stabilito nell'Unione europea, l'indirizzo della sede del suo rappresentante ai sensi dell'articolo 5, comma 3, unitamente ai dati di contatto aggiornati, compresi gli indirizzi e-mail e i numeri di telefono. 6. L'Autorita' nazionale competente NIS stabilisce, secondo le modalita' di cui all'articolo 40, comma 5, i termini, le modalita' e i procedimenti di utilizzo e accesso alla piattaforma digitale di cui al comma 1, indicando altresi' eventuali ulteriori informazioni che i soggetti devono fornire ai sensi dei commi 1 e 4, nonche' i termini, le modalita' e i procedimenti di designazione dei rappresentanti di cui all'articolo 5, comma 3. 7. I soggetti che hanno ricevuto la comunicazione di cui al comma 3, lettere a) e b), notificano all'Autorita' nazionale competente NIS, tramite la piattaforma digitale di cui al comma 1, qualsiasi modifica delle informazioni trasmesse ai sensi del presente articolo tempestivamente e, in ogni caso, entro quattordici giorni dalla data della modifica.». - Si riporta l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001: «Articolo 76 (L) (Norme penali). - 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale e' aumentata da un terzo alla meta'. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo 840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile.». |
| Art. 5
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Alle attivita' previste dal presente regolamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. |
| Art. 6
Pubblicita'
1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti internet istituzionali dell'Agenzia e delle Autorita' di settore NIS. |
| Art. 7
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 dicembre 2024
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Mantovano Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 267 |
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