Gazzetta n. 33 del 10 febbraio 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'
DECRETO 28 novembre 2024
Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' - Annualita' 2024.


IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA,
LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA'

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024 recante «Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 143 del 20 giugno 2024;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 16, concernente il Dipartimento per le pari opportunita';
Visto il decreto dell'Autorita' politica con delega alle pari opportunita' dell'8 aprile 2019, di riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunita', registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2019, n. 880;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale l'on. Eugenia Maria Roccella e' stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il proprio decreto in data 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, on. Maria Eugenia Roccella, e' stato conferito l'incarico per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, con il quale al Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita', on. Maria Eugenia Roccella, sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, natalita', adozioni, infanzia e adolescenza, e pari opportunita';
Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita';
Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province» e, in particolare, l'art. 5;
Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023), presentato in Consiglio dei ministri il diciotto novembre 2021, previo parere espresso dalla Conferenza unificata in data 3 novembre 2021;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure per il sostegno e il rilancio dell'economia» ed, in particolare l'art. 26-bis che prevede che in considerazione dell'estensione del fenomeno della violenza di genere anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la tutela dalla violenza di genere e la prevenzione della stessa e specificamente per contrastare tale fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020. Le predette risorse sono destinate, nel limite dispesa autorizzato, esclusivamente all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1, commi 661 e seguenti;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 1, comma 188, che prevede che «Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'art. 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per le medesime finalita' previste dal citato art. 26-bis;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2022 recante «Ripartizione delle risorse destinate al finanziamento di programmi di intervento rivolti agli uomini autori di violenza e dei centri per uomini autori di violenza - Annualita' 2022»;
Visto il decreto 23 novembre 2023 recante «Ripartizione delle risorse destinate al finanziamento di programmi di intervento rivolti agli uomini autori di violenza e dei centri per uomini autori di violenza - Annualita' 2023»;
Vista l'email pervenuta in data 6 maggio 2024 con la quale sono stati forniti i dati aggiornati suddivisi per regioni rispetto al numero di Centri per uomini autori di violenza (CUAV);
Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
Vista la nota n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010, al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783, del 17 gennaio 2011, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 202412 del 19 luglio 2023 con la quale il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha reso alcuni chiarimenti tecnici in ordine all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla luce delle avvenute modifiche, nel corso degli anni, delle relative modalita' di applicazione;
Considerato, pertanto, alla luce della citata circolare n. 202412 che per il riparto delle risorse di cui al presente decreto non occorre ricomprendere anche le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano, ai soli fini del calcolo delle risorse da attribuire;
Considerato che le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalita' di cui al citato art. 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e al presente decreto, ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione;
Vista l'intesa del 14 settembre 2022, repertorio atti n. 184/CSR, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza (C.U.A.V);
Vista l'intesa del 25 gennaio 2024 n. 24/07/SR09/C8 che ha prorogato di ulteriori diciotto mesi il periodo transitorio per l'adeguamento ai requisiti dell'intesa 14 settembre 2022;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 662, della citata legge n. 234 del 2021 che prevede che il Ministro delegato per le pari opportunita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartire tra le regioni le risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» per le finalita' ivi previste;
Ritenuto di procedere alla ripartizione delle risorse stanziate per l'esercizio finanziario 2024 ai sensi dei citati art. 26-bis del decreto-legge n. 104 del 2020, dell'art. 1, comma 188, della legge n. 213 del 2023 e sulla base della procedura prevista nella citata legge n. 234 del 2021, art. 1, comma 662, tra le regioni, come individuate secondo la tabella 1, parte integrante del presente provvedimento, per la somma complessiva di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), gravante sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di Responsabilita' 8, capitolo di spesa 496;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 28 novembre 2024;

Decreta:

Art. 1

Ambito e definizioni

1. Con il presente decreto si provvede a ripartire tra le regioni le risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' stanziate per l'anno 2024, in base ai criteri indicati nei successivi articoli, di cui all'art. 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'art. 1, comma 188, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e ai sensi dell'art. 1, comma 662, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2. Ai fini della ripartizione e dell'utilizzo delle risorse di cui al presente decreto, si applicano le definizioni e i requisiti previsti dall'Intesa del 14 settembre 2022, repertorio atti n. 184/CSR, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza, e successive modificazioni.
 
Allegato

TABELLA 1
RIPARTO DELLE RISORSE PER I CENTRI PER UOMINI AUTORI DI VIOLENZA
(CUAV)
ANNO 2024

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Criteri di riparto per il finanziamento
dei centri per uomini autori di violenza

1. Le risorse stanziate dall'art. 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, pari a 1 milione di euro (un milione/00), e dall'art. 1, comma 188, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, pari a 4 milioni di euro (quattromilioni/00), per un totale complessivo di 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) di euro sono ripartite tra le regioni e sono destinate all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti, secondo le modalita' di cui all'art. 1, comma 662, della citata legge n. 234 del 2021.
2. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo tra le regioni si basa sui dati Istat al 1° gennaio 2024 riferiti alla popolazione residente nelle regioni nonche' sui dati forniti al Dipartimento per le pari opportunita' dalle regioni, e relativi al numero di centri per uomini autori di violenza secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.
 
Art. 3

Modalita' di trasferimento

1. Il Dipartimento per le pari opportunita' trasferisce alle regioni le risorse indicate nella tabella 1 allegata al presente decreto, che ne fa parte integrante, a seguito di specifica richiesta da parte delle regioni da inoltrare, a cura delle stesse, direttamente al Dipartimento per le pari opportunita', all'indirizzo di posta elettronica certificata progettiviolenza@pec.governo.it
2. A detta richiesta, da inviare entro sessanta giorni dalla data della comunicazione da parte del Dipartimento per le pari opportunita' dell'avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo del presente decreto, dovra' essere allegata un'apposita nota programmatica nella quale si illustrano le attivita' destinate esclusivamente all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti, secondo un format che sara' fornito dal Dipartimento per le pari opportunita'.
3. Il Dipartimento per le pari opportunita' provvedera' a trasferire le risorse a ciascuna regione in un'unica soluzione, secondo gli importi indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto, entro trenta giorni dall'approvazione da parte del Dipartimento medesimo della nota programmatica di cui al comma 2 del presente articolo.
 
Art. 4

Adempimenti delle regioni e del Governo

1. Le regioni si impegnano ad assicurare la consultazione dell'associazionismo di riferimento e di tutti gli altri attori pubblici e privati che, direttamente o indirettamente, siano destinatari delle risorse statali ripartite con il presente decreto o che comunque, a diverso titolo, partecipino con la loro attivita' al perseguimento delle finalita' di cui al presente decreto.
2. Le regioni e tutti gli enti coinvolti, nel caso in cui la gestione degli interventi previsti sia affidata o delegata dalle regioni ai comuni, alle citta' metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri enti pubblici, mettono a disposizione del Dipartimento per le pari opportunita' i dati e le informazioni in loro possesso, al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni di controllo e di monitoraggio quali-quantitativo sull'utilizzo delle risorse secondo le modalita' che saranno individuate dal Dipartimento per le pari opportunita' mediante l'adozione di apposite linee guida.
3. Il mancato utilizzo delle risorse da parte delle regioni, secondo le modalita' indicate dal presente decreto, entro l'esercizio finanziario 2026, comporta la revoca dei finanziamenti, i quali saranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri - Centro di responsabilita' n. 8 «Pari opportunita'» - Capitolo n. 496, per la successiva redistribuzione tra le regioni da effettuarsi secondo i medesimi criteri di cui al presente decreto.
4. Le regioni presentano, entro il 30 novembre 2025, una relazione riepilogativa, secondo le modalita' che saranno indicate dal Dipartimento per le pari opportunita', in merito all'avanzamento finanziario ed alle iniziative adottate a valere sulle risorse del presente decreto.
5. Le regioni trasmettono, entro il 30 marzo 2027, secondo le modalita' che saranno indicate dal Dipartimento per le pari opportunita', una relazione finale sull'utilizzo delle risorse, entro l'esercizio finanziario 2026, ripartite con il presente decreto, nonche' sulle attivita' di coordinamento di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Le regioni si impegnano a dare adeguata pubblicita', nei rispettivi siti istituzionali, a tutti gli interventi realizzati in attuazione del presente decreto e a pubblicare tutti i provvedimenti adottati in base al presente riparto.
7. Le regioni e lo Stato adottano tutte le opportune iniziative affinche' le prestazioni minime garantite dai C.U.A.V., ai sensi dell'art. 5 della citata Intesa 14 settembre 2022 e successive modificazioni, siano erogate a favore delle persone interessate senza limitazioni dovute alla residenza, domicilio o dimora in uno specifico territorio regionale.
8. Nel caso in cui la gestione degli interventi previsti dal presente decreto sia affidata o delegata dalle regioni ai comuni, alle citta' metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri enti pubblici, dovra' essere assicurato il rispetto delle finalita' e di ogni adempimento stabilito dal presente decreto da ciascuno di tali enti, rispetto ai quali le regioni dovranno esercitare le opportune attivita' di monitoraggio, delle quali daranno evidenza nelle relazioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.
9. Le regioni, nell'ambito dei propri ordinamenti, individuano una struttura referente unica per tutte le comunicazioni relative agli interventi previsti dal presente decreto e ai connessi adempimenti.
10. L'inosservanza di quanto previsto dai commi da 3 a 5 del presente articolo comporta l'esclusione della regione interessata dal successivo provvedimento di riparto a valere sul medesimo Fondo.
 
Art. 5

Revisione dell'Intesa del 14 settembre 2022
sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza

1. Le regioni e il Dipartimento per le pari opportunita' si impegnano a portare a termine entro il 30 giugno 2025 i lavori del Tavolo tecnico, gia' in corso, in attuazione dell'Intesa del 25 gennaio 2024 n. 24/07/SR09/C8 «volti a rivedere i contenuti delle intese siglate il 14 settembre 2022 relative ai requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza e delle case rifugio e dei centri antiviolenza, alla luce delle criticita' riscontrate in questi primi diciotto mesi di attuazione delle predette intese», ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, citata in premessa.
 
Art. 6

Efficacia

1. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2024

Il Ministro: Roccella

Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 48