Gazzetta n. 33 del 10 febbraio 2025 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di fermenti lattici vivi liofilizzati-mixture VIS01, «Yovis».


Estratto determina AAM/PPA n. 77/2025 del 31 gennaio 2025

Si autorizza il seguente grouping di variazione tipo II, costituito da:
una variazione tipo II B.I.z), aggiornamento del modulo 3.2.S relativamente alla sezione degli intermedi della sostanza attiva e della sostanza attiva stessa: miscela VIS 01, con la sostituzione «gammatura» come metodo di sterilizzazione dei terreni di coltura degli intermedi e del principio attivo con il metodo UHT;
una variazione tipo IA B.III.2.b), allineamento alla Eu Ph 2.6.36 riguardo alla nomenclatura delle specifiche microbiologiche, senza modificarne i limiti: da TYMC e TAMC a AMCC e YMCC;
una variazione tipo IA C.I.z), aggiornamento degli stampati riguardo all'indirizzo per la segnalazione degli eventi avversi;
una variazione IA B.I.b.1.d), eliminazione del test dei solventi residui toluene, benzene, formaldeide malonaldeide dai test effettuati sulla Mixture VIS 01, relativamente al medicinale YOVIS.
Confezioni: 029305012 - «1 g granulato per sospensione orale» 10 bustine.
Codice pratica: VN2/2024/118.
Titolare A.I.C.: Alfasigma S.p.a. (codice fiscale 03432221202), con sede legale e domicilio fiscale in via Ragazzi Del '99, n. 5 - 40133, Bologna, Italia.
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.
In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2018.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.