Gazzetta n. 32 del 8 febbraio 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 2 dicembre 2024 |
Interventi a sostegno della filiera apistica, a valere sul «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura». |
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IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108 relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri; Visti i regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e successive modificazioni e integrazioni; Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali; Visto il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e in particolare l'art. 215, recante la previsione di pagamenti nazionali a favore dell'apicoltura; Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee»; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura nonche' le successive modifiche apportate dal decreto legislativo n. 101/2005, recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, concernente il «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, cosi' come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154»; Visto lo statuto dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, approvato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 8 agosto 2023, che abroga il precedente statuto del 25 marzo 2022; Visto il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 2006, n. 81, recante «Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa», che all'art. 1-bis, comma 2, istituisce, presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), un apposito capitolo in entrata, denominato «Fondo per l'attuazione di interventi e misure nazionali nel settore agricolo e agroalimentare, nonche' per le altre finalita' istituzionali dell'AGEA», di seguito «Fondo filiere»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° dicembre 1999, n. 503, relativo a «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»; Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 180, recante «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9361300 del 4 dicembre 2020, registrato alla Corte dei conti in data 11 gennaio 2021 al n. 14, concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero e la definizione delle relative attribuzioni; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri ed, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con cui l'on. Francesco Lollobrigida e' stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo; Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, e dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024; Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2024; Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2023; Vista la direttiva del direttore della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare 28 giugno 2024, n. 289099, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 493 in data 4 luglio 2024, con la quale sono stati assegnati, ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, gli obiettivi e le risorse umane e finanziarie; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e successive modifiche e integrazioni, le cui risorse sono allocate sul capitolo 7098, pg 01; e, in particolare: a) l'art. 1, comma 128, che istituisce il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura»; b) l'art. 1, comma 129, che prevede che con uno o piu' decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di utilizzazione del Fondo di cui al suddetto comma 128; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, recante l'attuazione della direttiva 2001/110/CE del Consiglio sul miele; Vista la legge 24 dicembre 2004, n. 313, sulla disciplina dell'apicoltura; Visto il decreto 4 dicembre 2009, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale; Visto il decreto 11 agosto 2014 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante l'approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 4 dicembre 2009; Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53; Considerato che negli anni 2023 e 2024 la filiera apistica ha subito una grave crisi produttiva per una serie di eventi climatici e naturali (gelate e piogge incessanti soprattutto nel periodo aprile-maggio 2024, siccita' dei mesi successivi, eventi meteorici estremi quali temperature medie eccessive nel periodo invernale che hanno impattato sulla diapausa invernale; fitopatie); Considerato il particolare momento di crisi economica avviatasi con le misure di restrizione per il contenimento del COVID-19 e con i conflitti internazionali dall'anno 2020 e sviluppatasi negli anni successivi con un elevato processo inflattivo con ripercussioni sulla tenuta gestionale delle imprese agricole; Considerato l'aumento dei costi di produzione per i citati fenomeni inflattivi, per l'aumento dei costi energetici e di tutti i fattori produttivi, e la perdita di redditivita' a seguito di un sensibile calo delle produzioni primaverili negli anni 2023 e 2024, primario e strategico periodo produttivo; Tenuto conto dell'impatto sui costi di produzione delle reiterate nutrizioni di soccorso per evitare la morte delle api negli alveari; Considerato il parallelo fenomeno della diminuzione della capacita' di acquisto del consumatore per il permanere della crisi ucraina, che contribuiscono ad aggravare la redditivita' e la sostenibilita' economica delle imprese; Valutata la funzione strategica dell'ape nella produzione agricola, nella conservazione dell'ambiente e il correlato valore economico dell'azione impollinatrice svolta dalle api nei confronti delle colture agrarie e della flora spontanea, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 313/2004, che cosi' recita: «1. La presente legge riconosce l'apicoltura come attivita' di interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale ed e' finalizzata a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversita' di specie apistiche,»; Ritenuto, pertanto, di dover attivare una misura di sostegno per la filiera attraverso la corresponsione di un aiuto una tantum, volto a sostenerne in particolare le imprese il cui reddito dipende principalmente dall'attivita' dell'apicoltura; Ritenuto necessario procedere all'utilizzo delle risorse allocate e disponibili sul capitolo 7098 «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura», esercizio di provenienza 2023, a favore degli imprenditori apistici fino alla concorrenza complessiva di 10 milioni di euro, per le misure oggetto del presente decreto; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 28 novembre 2024;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e risorse
1. Al fine di sostenere gli imprenditori apistici per contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla concomitanza di eventi climatici negativi, di fattori naturali e di eventi socioeconomici di carattere internazionale, sono destinate alle imprese di cui all'art. 2 le risorse di cui al successivo comma. 2. Le risorse destinate all'aiuto di cui al comma 1 ammontano a 10 (dieci) milioni di euro, a valere sul capitolo 7098, pg. 01, rubricato «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» di provenienza dell'esercizio 2023. 3. Le risorse di cui al comma 2 sono trasferite al soggetto gestore di cui all'art. 5 mediante trasferimento sul conto corrente di Tesoreria n. 20082 intestato al soggetto gestore e denominato «AGEA - Interventi nazionali». |
| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a. «Fondo»: Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, istituito ai sensi dell'art. 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2020 n. 178; b. «Ministero»: Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; c. definizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, recante Disciplina dell'apicoltura; d. soggetto gestore: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA; e. «beneficiario»: imprenditore apistico ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 313/2004, iscritto al registro delle imprese e all'anagrafe delle aziende agricole, dotata di fascicolo aziendale validato sul sistema informativo dell'organismo pagatore AGEA (SIAN), come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1° dicembre 1999; f. «de minimis»: regime di aiuti ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; g. «de minimis agricolo»: regime di aiuti ai sensi del regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; h. «domanda di aiuto»: una domanda di aiuto e pagamento, concesso dal Ministero, il cui regime e' ai sensi del regolamento UE/1408/2013 di «de minimis agricolo». |
| Art. 3
Beneficiari e requisiti per l'accesso all'aiuto
1. Tutti i requisiti necessari per l'accesso al presente intervento devono essere posseduti alla data di pubblicazione del decreto, se non diversamente specificato. 2. Il richiedente l'aiuto deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a. essere un'azienda agricola a conduzione zootecnica o orientamento misto, in forma singola o associata; b. essere in regola con gli obblighi di identificazione degli alveari ed essere registrato in Banca dati apistica (BDN) come apicoltore professionista, che produce per la commercializzazione ed esercita l'apicoltura in forma stanziale e/o praticando il nomadismo anche ai fini dell'attivita' di impollinazione; c. essere in possesso di un fascicolo aziendale validato sul sistema informativo dell'organismo pagatore AGEA (SIAN), come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1° dicembre 1999, alla data di presentazione della domanda di aiuto; d. non essere in situazioni di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa ovvero in una situazione che denoti lo stato di insolvenza o di cessazione di attivita' o con in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni anzidette, sia in relazione al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per le procedure iniziate alla data del 15 luglio 2022, sia in relazione al decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 e successive modificazioni ed integrazioni, per le procedure iniziate a partire dal 15 luglio 2022; e. per quanto attiene alla normativa antimafia (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), considerato l'importo massimo concedibile, di cui al successivo art. 4, e la tipologia di aiuto, parametrato in base al numero degli alveari allevati, la verifica antimafia - di cui all'art. 83, comma 1 del decreto legislativo n. 159/2011 - non si applica oppure si applica ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera e), e comma 3-bis dello stesso decreto. f. aver dichiarato una consistenza minima zootecnica - cosi' come certificata nel fascicolo dalla Banca dati nazionale zootecnica (BDN) - pari ad almeno centocinque alveari totali alla data del 31 dicembre 2023. g. non aver cessato l'attivita'. |
| Art. 4
Modalita' di calcolo dell'aiuto
1. A ciascun beneficiario, cosi' come definito all'art. 2 e in possesso dei prescritti requisiti, puo' essere concesso un aiuto una tantum determinato sul numero degli alveari detenuti alla data del 31 dicembre 2023. 2. L'ammontare massimo dell'aiuto concedibile a ciascun beneficiario deve rispettare i vigenti massimali del regime de minimis agricolo. Pertanto, l'aiuto ammissibile sara' determinato sulla base di quanto eventualmente gia' concesso con altri bandi in regime de minimis agricolo ai sensi dell'art. 3, comma 3bis , del regolamento (UE) 1408/2013 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. L'importo dell'aiuto e' determinato in base alla appartenenza del richiedente ad una delle fasce di sostegno definite in base alle classi di alveari allevati e dall'importo delle risorse destinate a ciascuna delle menzionate fasce di sostegno:
Parte di provvedimento in formato grafico
4. In caso di eccedenza delle risorse stanziate per singola fascia per mancanza di domande, le stesse sono redistribuite proporzionalmente a favore di tutte le fasce nelle percentuali esistenti tra i premi per alveare, costituiti dal rapporto tra il valore delle risorse complessivamente destinate e il numero totale di alveari della fascia. 5. In caso di economie derivanti da eventuali recuperi e/o restituzioni, le stesse saranno redistribuite come previsto al comma 4. 6. Il soggetto gestore comunica formalmente al Ministero l'eventuale rimodulazione dell'importo unitario non appena completata la raccolta delle domande in base ai termini di presentazione definiti nelle proprie istruzioni operative. |
| Art. 5
Individuazione del soggetto gestore e delle relative competenze
1. Il soggetto gestore e' individuato in AGEA quale organismo pagatore ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera «F» del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il soggetto gestore provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alla: a. predisposizione e pubblicazione delle istruzioni operative per la gestione della misura; b. realizzazione dell'applicativo SIAN per la ricezione e la istruttoria automatizzata delle domande di pagamento mediante l'utilizzo dei dati contenuti nel Fascicolo aziendale e nella BDN; c. esecuzione di controlli a campione presso le aziende, finalizzati a verificare l'effettivita' della attivita' di conduzione degli apiari e la corrispondenza con i dati acquisiti in domanda; d. predisposizione degli elenchi di liquidazione; e. esecuzione dei pagamenti ai beneficiari finali; f. rendicontazione dell'attivita' di erogazione al Ministero e alle regioni e province autonome ed eventuale riversamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse non impiegate. |
| Art. 6
Criteri di campionamento per l'esecuzione dei controlli presso le aziende
1. Il soggetto gestore seleziona un campione di controllo in ragione del 5% dell'importo ritenuto ammissibile sulla base della propria attivita' istruttoria. 2. Il 75% del campione viene selezionato sulla base di criteri di analisi di rischio che tengano conto, tra l'altro, della dimensione degli importi ammissibili e della distribuzione delle erogazioni a livello regionale. 3. Il restante 25% del campione viene selezionato sulla base di un criterio casuale, utilizzando come universo di selezione la totalita' delle domande con importi ammissibili, detratte quelle gia' selezionate ai sensi del comma 2. 4. Il soggetto gestore puo' decidere, per le aziende campionate, di erogare due pagamenti, uno di acconto e l'altro di saldo, al fine di rendere possibili le attivita' di cui al successivo comma 5. 5. Il soggetto gestore completa i controlli presso le aziende selezionate prima della predisposizione dell'ultimo elenco di liquidazione e provvede, entro tale adempimento, all'eventuale recupero per compensazione degli importi non riscontrati in sede di controllo presso le aziende campionate ovvero ad una erogazione alle medesime aziende che tenga conto degli esiti dei controlli stessi. |
| Art. 7
Modalita' di rendicontazione della misura
1. Il soggetto gestore entro il 31 dicembre 2025 trasmette al Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare: a. la rendicontazione delle somme erogate ai beneficiari per i quali il procedimento amministrativo e' chiuso, utilizzando la «tabella di rendicontazione» allegata al presente provvedimento; b. una relazione sui procedimenti ancora in corso che quantifichi gli stessi in base alle specifiche motivazioni ed all'anno di generazione. 2. Le somme eventualmente non erogate dal soggetto gestore, ad eccezione di quelle relative ai procedimenti non ancora conclusi ed agli importi di cui all'art. 4, comma 4, sono restituite al Ministero entro trenta giorni dall'invio della rendicontazione e riversate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del MASAF e restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. |
| Art. 8
Utilizzo delle risorse e presentazione delle domande di aiuto
1. Il soggetto gestore ripartisce le risorse tra i soggetti eleggibili, che hanno presentato domanda, in ragione del numero di alveari denunciati in BDN alla data del 31 dicembre 2023. 2. La domanda di finanziamento viene resa al soggetto gestore, sulla base del modello e secondo le indicazioni fornite nelle istruzioni operative dallo stesso redatte, attraverso la funzionalita' SIAN dallo stesso resa disponibile ai potenziali beneficiari. |
| Art. 9
Esenzione dalla notifica
1. Gli aiuti concessi in conformita' al presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. |
| Art. 10
Disposizioni finali
1. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul sito web del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste (www.politicheagricole.it). Con la menzionata modalita' di pubblicazione e' assolto l'obbligo di comunicazione in merito alla concessione dell'aiuto.
Roma, 2 dicembre 2024
Il Ministro: Lollobrigida
Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1713 |
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