Gazzetta n. 31 del 7 febbraio 2025 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2025, n. 10
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023» e, in particolare, l'articolo 6;
Visto il regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano;
Vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano;
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione, del 24 novembre 2008, concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari (Testo rilevante ai fini SEE);
Vista la direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale;
Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;
Visto il decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, recante «Disposizioni urgenti in materia sanitaria» e, in particolare, l'articolo 2, comma 5;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, recante «Attuazione della direttiva 92/27/CEE concernente l'etichettatura ed il foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano» e, in particolare, l'articolo 5-bis;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici» e, in particolare, l'articolo 50;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano» e, in particolare, gli articoli 51-ter, 52, 73, 73-bis, 96, 104, 105, 125 e 148;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17, recante «Attuazione della direttiva 2011/62/UE, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 novembre 2011, recante «De-materializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all'articolo 11, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 2010 (Progetto Tessera Sanitaria)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2011;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 2024;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 14 novembre 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2025;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e della giustizia;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente decreto adegua l'ordinamento giuridico nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione, del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano, di seguito denominato «regolamento», e attua quanto previsto dall'articolo 6 della legge 21 febbraio 2024, n. 15.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988
n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
1988:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riportano gli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 recante: «Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio
2013:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Si riporta l'articolo 6 della legge 21 febbraio 2024,
n. 15 recante: «Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2022-2023»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio
2024:
«Art. 6 (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme
dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano
sull'imballaggio dei medicinali per uso umano). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con le
procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, uno o piu' decreti legislativi per adeguare
la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
delegato (UE) 2016/161 della Commissione, del 2 ottobre
2015.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) prevedere specifiche e progressive misure
finalizzate ad introdurre, entro il 9 febbraio 2025,
l'apposizione dell'identificativo univoco e dell'elemento
di sicurezza antimanomissione sulle confezioni dei
medicinali;
b) garantire alle aziende di produzione, nel
rispetto del termine di decorrenza di cui alla lettera a),
congrui tempi di adeguamento alla normativa per
l'aggiornamento dello stato tecnologico delle medesime
imprese;
c) adeguare e raccordare alle disposizioni del
regolamento delegato (UE) 2016/161 le disposizioni
nazionali vigenti e, in particolare, le modalita' e le
procedure di vigilanza, sorveglianza del mercato e
controllo della sicurezza dei farmaci, con abrogazione
espressa delle norme nazionali incompatibili;
d) prevedere che, su autorizzazione dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), i fabbricanti possano
includere informazioni diverse dall'identificativo univoco
nel codice a barre bidimensionale che lo contiene, in
conformita' alle disposizioni del titolo V della direttiva
2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
novembre 2001;
e) prevedere che il soggetto giuridico responsabile
della costituzione e della gestione dell'archivio nazionale
contenente le informazioni sulle caratteristiche di
sicurezza dei medicinali per uso umano, con apposita
convenzione, si avvalga della societa' di cui all'articolo
1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, per la realizzazione
e la gestione dello stesso e verifichi la conformita' delle
medesime informazioni alle prescrizioni del regolamento
delegato (UE) 2016/161, nonche' prevedere le modalita' di
controllo da parte del Ministero della salute e dell'AIFA
sul funzionamento dell'archivio al fine delle indagini sui
potenziali casi di falsificazione, sul rimborso dei
medicinali nonche' sulla farmacovigilanza e sulla
farmacoepidemiologia. Con la convenzione sono definite le
modalita' di realizzazione e di gestione del sistema di
archivi nonche' i relativi costi a carico dei fabbricanti
dei medicinali che presentano le caratteristiche di
sicurezza a norma dell'articolo 54-bis, paragrafo 2,
secondo comma, lettera e), della citata direttiva
2001/83/CE. Dall'attuazione della presente disposizione non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica;
f) definire il sistema sanzionatorio, attraverso la
previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive
e proporzionate alla gravita' delle violazioni delle
disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 e il
riordino del sistema vigente;
g) prevedere che gli oneri per la realizzazione e
la gestione dell'archivio siano interamente a carico del
soggetto giuridico costituito ai sensi dell'articolo 31 del
regolamento delegato (UE) 2016/161.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
amministrazioni competenti provvedono ai relativi
adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.».
- Il regolamento delegato (UE) 2016/161 della
Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva
2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di
sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per
uso umano, e' pubblicato nella GUUE del 9 febbraio 2016, L
32.
- La direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice
comunitario relativo ai medicinali per uso umano, e'
pubblicata nella GUUE novembre 2001, L 311.
- Il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione,
del 24 novembre 2008, concernente l'esame delle variazioni
dei termini delle autorizzazioni all'immissione in
commercio di medicinali per uso umano e di medicinali
veterinari (Testo rilevante ai fini SEE), e' pubblicato
nella GUUE del 12 dicembre 2008, L 334.
- La direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva
2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai
medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di
medicinali falsificati nella catena di fornitura legale, e'
pubblicata nella GUUE del 1° luglio 2011, L 174.
- La legge 13 luglio 1966, n. 559 recante: «Nuovo
ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 26 luglio
1966.
- Si riporta l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge
30 ottobre 1987, n. 443 recante: «Disposizioni urgenti in
materia sanitaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
255 del 31 ottobre 1987, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1987, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 2. - Omissis.
5. A decorrere dal 1° marzo 1988 le confezioni delle
specialita' medicinali erogabili dal Servizio sanitario
nazionale e dei galenici sono dotate di bollini aventi il
requisito dell'autoadesivita'. Con decreto del Ministro
della sanita', da emanarsi entro il 31 dicembre 1987, sono
dettate disposizioni in ordine alle caratteristiche
tecniche dei bollini autoadesivi e alle modalita' della
loro adozione. A decorrere dal 9 febbraio 2025, le
disposizioni contenute nel primo e nel secondo periodo non
si applicano ai medicinali per uso umano sottoposti alla
disciplina dell'identificativo univoco di cui all'articolo
2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/161
della Commissione del 2 ottobre 2015.
Omissis.».
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30
dicembre 1992;
- Si riporta l'articolo 5-bis del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 540 recante: «Attuazione della
direttiva 92/27/CEE concernente l'etichettatura ed il
foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 11 gennaio
1993, come modificato dal presente decreto:
«Art. 5-bis (Banca dati centrale). - 1. Il Ministro
della salute stabilisce, con proprio decreto, i requisiti
tecnici e le modalita' per l'adozione, entro il 31 marzo
2001, della numerazione progressiva, per singola
confezione, dei bollini autoadesivi a lettura automatica
dei medicinali prescrivibili nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale di cui al D.M. 29 febbraio 1988 del
Ministro della sanita' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 79 del 5 aprile 1988, e successive modificazioni. A
decorrere dal sesto mese successivo alla data di
pubblicazione del decreto di cui al precedente periodo, le
confezioni dei medicinali erogabili dal Servizio sanitario
nazionale devono essere dotate di bollini conformi alle
prescrizioni del predetto decreto. E' istituita, presso il
Ministero della salute, una banca dati centrale che,
partendo dai dati di produzione e fornitura dei bollini
numerati di cui al primo periodo del presente comma,
raccolga e registri i movimenti delle singole confezioni
dei prodotti medicinali attraverso il rilevamento del
codice prodotto e del numero identificativo delle
confezioni apposti sulle stesse. Entro il 30 giugno 2002 il
Ministro della salute con proprio decreto fissa le
modalita' ed i tempi di impianto e funzionamento della
banca dati e le modalita' di accesso alla stessa. I
produttori sono tenuti ad archiviare e trasmettere a tale
banca dati il codice prodotto ed il numero identificativo
di ciascun pezzo uscito e la relativa destinazione; i
depositari, i grossisti, le farmacie aperte al pubblico ed
i centri sanitari autorizzati all'impiego di farmaci sono
tenuti ad archiviare e trasmettere il codice prodotto ed il
numero identificativo sia di ciascuno dei pezzi entrati sia
di ciascuno dei pezzi comunque usciti o impiegati e,
rispettivamente, la provenienza o la destinazione nei casi
in cui sia diversa dal singolo consumatore finale; le
aziende sanitarie locali sono tenute ad archiviare e
trasmettere il numero di codice prodotto ed il numero
identificativo di ciascuno dei pezzi prescritti per proprio
conto; gli smaltitori autorizzati sono tenuti ad archiviare
e trasmettere il codice prodotto ed il numero
identificativo di ciascuna confezione farmaceutica avviata
allo smaltimento quale rifiuto farmaceutico. A decorrere
dal 1° gennaio 2003 tutte le confezioni di medicinali
immesse in commercio dovranno essere dotate di bollini
conformi a quanto disposto dal presente comma. La mancata o
non corretta archiviazione dei dati ovvero la mancata o non
corretta trasmissione degli stessi secondo le disposizioni
del presente comma e del decreto ministeriale previsto dal
quarto periodo del presente comma comporta l'applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a
9.000 euro.
1-bis. Il Ministro della salute con proprio decreto
fissa le modalita' e i tempi di impianto e funzionamento
della banca dati centrale di cui al comma 1, adeguandola
alle disposizioni relative all'identificativo univoco di
cui al regolamento delegato (UE) 2016/161, della
Commissione, del 2 ottobre 2015, e le modalita' di accesso
alla stessa. I produttori, i depositari e i grossisti
devono trasmettere a tale banca dati il codice prodotto, il
corrispondente numero di confezioni, la relativa
destinazione e ove previsto il lotto di produzione nonche'
il valore economico delle forniture a carico del Servizio
sanitario nazionale.».
- Si riporta l'articolo 50 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269 recante: «Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229
del 2 ottobre 2003, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003:
«Art. 50 (Disposizioni in materia di monitoraggio
della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle
prescrizioni sanitarie). - 1. Per potenziare il
monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario e
delle iniziative per la realizzazione di misure di
appropriatezza delle prescrizioni, nonche' per
l'attribuzione e la verifica del budget di distretto, di
farmacovigilanza e sorveglianza epidemiologica, il
Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto
adottato di concerto con il ministero della salute e con la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie, definisce i parametri della
Tessera sanitaria (TS); il Ministero dell'economia e delle
finanze cura la generazione e la progressiva consegna della
TS, a partire dal 1° gennaio 2004, a tutti i soggetti gia'
titolari di codice fiscale nonche' ai soggetti che fanno
richiesta di attribuzione del codice fiscale ovvero ai
quali lo stesso e' attribuito d'ufficio. La TS reca in ogni
caso il codice fiscale del titolare, anche in codice a
barre nonche' in banda magnetica, quale unico requisito
necessario per l'accesso alle prestazioni a carico del
Servizio sanitario nazionale (SSN).
1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze
cura la generazione e la consegna della tessera sanitaria a
tutti i soggetti destinatari, indicati al comma 1, entro il
31 marzo 2006.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero della salute, entro il 15
dicembre 2003 approva i modelli di ricettari medici
standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica, ne
cura la successiva stampa e distribuzione alle aziende
sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e, ove
autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, che
provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutti i
medici del SSN abilitati dalla regione ad effettuare
prescrizioni, da tale momento responsabili della relativa
custodia. I modelli equivalgono a stampati per il
fabbisogno delle amministrazioni dello Stato.
3. Il modello di ricetta e' stampato su carta
filigranata ai sensi del decreto del Ministro della sanita'
11 luglio 1988, n. 350, e, sulla base di quanto stabilito
dal medesimo decreto, riproduce le nomenclature e i campi
per l'inserimento dei dati prescritti dalle vigenti
disposizioni in materia. Il vigente codice a barre e'
sostituito da un analogo codice che esprime il numero
progressivo regionale di ciascuna ricetta; il codice a
barre e' stampato sulla ricetta in modo che la sua lettura
ottica non comporti la procedura di separazione del
tagliando di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196. Sul modello di ricetta figura in ogni
caso un campo nel quale, all'atto della compilazione, e'
riportato sempre il numero complessivo dei farmaci ovvero
degli accertamenti specialistici prescritti ovvero dei
dispositivi di assistenza protesica e di assistenza
integrativa. Nella compilazione della ricetta e' sempre
riportato il solo codice fiscale dell'assistito, in luogo
del codice sanitario.
4. Le aziende sanitarie locali, le aziende
ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico ed i policlinici
universitari consegnano i ricettari ai medici del SSN di
cui al comma 2, in numero definito, secondo le loro
necessita', e comunicano immediatamente al Ministero
dell'economia e delle finanze, in via telematica, il nome,
il cognome, il codice fiscale dei medici ai quali e'
effettuata la consegna, l'indirizzo dello studio, del
laboratorio ovvero l'identificativo della struttura
sanitaria nei quali gli stessi operano, nonche' la data
della consegna e i numeri progressivi regionali delle
ricette consegnate. Con provvedimento dirigenziale del
Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' della trasmissione telematica.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura il
collegamento, mediante la propria rete telematica, delle
aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dei
policlinici universitari di cui al comma 4, delle farmacie,
pubbliche e private, dei presidi di specialistica
ambulatoriale, delle strutture per l'erogazione delle
prestazioni di assistenza protesica e di assistenza
integrativa e degli altri presidi e strutture accreditati
per l'erogazione dei servizi sanitari, di seguito
denominati, ai fini del presente articolo, "strutture di
erogazione di servizi sanitari". Con provvedimento
dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i
parametri tecnici per la realizzazione del software
certificato che deve essere installato dalle strutture di
erogazione di servizi sanitari, in aggiunta ai programmi
informatici dagli stessi ordinariamente utilizzati, per la
trasmissione dei dati di cui ai commi 6 e 7; tra i
parametri tecnici rientra quello della frequenza temporale
di trasmissione dei dati predetti.
5-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, a partire
dal 1° luglio 2007, il Ministero dell'economia e delle
finanze rende disponibile il collegamento in rete dei
medici del SSN di cui al comma 2, in conformita' alle
regole tecniche concernenti il Sistema pubblico di
connettivita' ed avvalendosi, ove possibile, delle
infrastrutture regionali esistenti, per la trasmissione
telematica dei dati delle ricette al Ministero
dell'economia e delle finanze e delle certificazioni di
malattia all'INPS, secondo quanto previsto all'articolo 1,
comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, da emanare, entro il 30 aprile
2007, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
della salute e del lavoro e della previdenza sociale,
previo parere del Garante per la protezione dei dati
personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti i
dati di cui al presente comma e le modalita' di
trasmissione . Ai fini predetti, il parere del Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
e' reso entro il 31 marzo 2007; in mancanza, il predetto
decreto puo' essere comunque emanato. Con uno o piu'
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della salute, sono emanate le
ulteriori disposizioni attuative del presente comma.
5-ter. Per la trasmissione telematica dei dati delle
ricette di cui al comma 5-bis, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della salute, e' definito un contributo da riconoscere ai
medici convenzionati con il SSN, per l'anno 2008, nei
limiti di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede
utilizzando le risorse di cui al comma 12.
6. Le strutture di erogazione di servizi sanitari
effettuano la rilevazione ottica e la trasmissione dei dati
di cui al comma 7, secondo quanto stabilito nel predetto
comma e in quelli successivi. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro della salute,
stabilisce, con decreto pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, le regioni e le date a partire dalle quali le
disposizioni del presente comma e di quelli successivi
hanno progressivamente applicazione. Per l'acquisto e
l'installazione del software di cui al comma 5, secondo
periodo, alle farmacie private di cui al primo periodo del
medesimo comma e' riconosciuto un contributo pari ad euro
250, sotto forma di credito d'imposta fruibile anche in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla
data nella quale il Ministero dell'economia e delle finanze
comunica, in via telematica alle farmacie medesime avviso
di corretta installazione e funzionamento del predetto
software. Il credito d'imposta non concorre alla formazione
del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi,
nonche' del valore della produzione dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere,
valutato in 4 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede
nell'ambito delle risorse di cui al comma 12.
7. All'atto della utilizzazione di una ricetta medica
recante la prescrizione di farmaci, sono rilevati
otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo
regionale della ricetta, ai dati delle singole confezioni
dei farmaci acquistati nonche' il codice a barre della TS;
sono comunque rilevati i dati relativi alla esenzione.
All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante
la prescrizione di prestazioni specialistiche ovvero dei
dispositivi di assistenza protesica e di assistenza
integrativa, sono rilevati otticamente i codici a barre
relativi al numero progressivo regionale della ricetta
nonche' il codice a barre della TS; sono comunque rilevati
i dati relativi alla esenzione nonche' inseriti i codici
del nomenclatore delle prestazioni specialistiche ovvero i
codici del nomenclatore delle prestazioni di assistenza
protesica ovvero i codici del repertorio dei prodotti
erogati nell'ambito dell'assistenza integrativa. In ogni
caso, e' previamente verificata la corrispondenza del
codice fiscale del titolare della TS con quello
dell'assistito riportato sulla ricetta; in caso di assenza
del codice fiscale sulla ricetta, quest'ultima non puo'
essere utilizzata, salvo che il costo della prestazione
venga pagato per intero. In caso di utilizzazione di una
ricetta medica senza la contestuale esibizione della TS, il
codice fiscale dell'assistito e' rilevato dalla ricetta.
Per la rilevazione dalla ricetta dei dati di cui al decreto
attuativo del comma 5 del presente articolo, e'
riconosciuto per gli anni 2006 e 2007 un contributo, nei
limiti di 10 milioni di euro, da definire con apposita
convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze,
il Ministero della salute e le associazioni di categoria
interessate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definite le modalita' erogative. Al relativo onere si
provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12. Il
Ministero dell'economia e delle finanze puo' prevedere
periodi transitori, durante i quali, in caso di riscontro
della mancata corrispondenza del codice fiscale del
titolare della tessera sanitaria con quello dell'assistito
riportato sulla ricetta, tale difformita' non costituisce
impedimento per l'erogazione della prestazione e
l'utilizzazione della relativa ricetta medica ma
costituisce anomalia da segnalare tra i dati di cui al
comma 8.
8. I dati rilevati ai sensi del comma 7 sono
trasmessi telematicamente al Ministero dell'economia e
delle finanze, entro il giorno 10 del mese successivo a
quello di utilizzazione della ricetta medica, anche per il
tramite delle associazioni di categoria e di soggetti terzi
a tal fine individuati dalle strutture di erogazione dei
servizi sanitari; il software di cui al comma 5 assicura
che gli stessi dati vengano rilasciati ai programmi
informatici ordinariamente utilizzati dalle strutture di
erogazione di servizi sanitari, fatta eccezione,
relativamente al codice fiscale dell'assistito, per le
farmacie, pubbliche e private e per le strutture di
erogazione dei servizi sanitari non autorizzate al
trattamento del codice fiscale dell'assistito. Il predetto
software assicura altresi' che in nessun caso il codice
fiscale dell'assistito possa essere raccolto o conservato
in ambiente residente, presso le farmacie, pubbliche e
private, dopo la conferma della sua ricezione telematica da
parte del Ministero dell'economia e delle finanze.
8-bis. La mancata o tardiva trasmissione dei dati nel
termine di cui al comma 8 e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la
quale la violazione si e' verificata.
8-ter. Per le ricette trasmesse nei termini di cui al
comma 8, la mancanza di uno o piu' elementi della ricetta
di cui al decreto attuativo del comma 5 del presente
articolo e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la quale la
violazione si e' verificata.
8-quater. L'accertamento della violazione di cui ai
commi 8-bis e 8-ter e' effettuato dal Corpo della Guardia
di finanza, che trasmette il relativo rapporto, ai sensi
dell'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689, alla direzione provinciale dei servizi vari
competente per territorio, per i conseguenti adempimenti.
Dell'avvenuta apertura del procedimento e della sua
conclusione viene data notizia, a cura della direzione
provinciale dei servizi vari, alla competente ragioneria
provinciale dello Stato.
8-quinquies. Con riferimento alle ricette per le
quali non risulta associato il codice fiscale
dell'assistito, rilevato secondo quanto previsto dal
presente articolo, l'azienda sanitaria locale competente
non procede alla relativa liquidazione, fermo restando che,
in caso di ricette redatte manualmente dal medico, il
farmacista non e' responsabile dalla mancata rispondenza
del codice fiscale rilevato rispetto a quello indicato
sulla ricetta che fara' comunque fede a tutti gli effetti.
9. Al momento della ricezione dei dati trasmessi
telematicamente ai sensi del comma 5-bis e del comma 8, il
Ministero dell'economia e delle finanze, con modalita'
esclusivamente automatiche, li inserisce in archivi
distinti e non interconnessi, uno per ogni regione, in modo
che sia assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri,
quello relativo al codice fiscale dell'assistito. Con
provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero della salute,
adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabiliti i dati che le regioni, nonche' i Ministeri e
gli altri enti pubblici di rilevanza nazionale che li
detengono, trasmettono al Ministero dell'economia e delle
finanze, con modalita' telematica, nei trenta giorni
successivi alla data di emanazione del predetto
provvedimento, per realizzare e diffondere in rete, alle
regioni e alle strutture di erogazione di servizi sanitari,
l'allineamento dell'archivio dei codici fiscali con quello
degli assistiti e per disporre le codifiche relative al
prontuario farmaceutico nazionale e al nomenclatore
ambulatoriale nonche' al nomenclatore delle prestazioni di
assistenza protesica e al repertorio dei prodotti erogati
nell'ambito dell'assistenza integrativa.
10. Al Ministero dell'economia e delle finanze non e'
consentito trattare i dati rilevati dalla TS degli
assistiti; allo stesso e' consentito trattare gli altri
dati di cui al comma 7 per fornire periodicamente alle
regioni gli schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi
dovuti alle strutture di erogazione di servizi sanitari.
Gli archivi di cui al comma 9 sono resi disponibili
all'accesso esclusivo, anche attraverso interconnessione,
alle aziende sanitarie locali di ciascuna regione per la
verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla periodica
liquidazione definitiva delle somme spettanti, ai sensi
delle disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di
servizi sanitari. Con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero della salute,
da emanare entro il 31 marzo 2007, sono definiti i dati,
relativi alla liquidazione periodica dei rimborsi erogati
alle strutture di erogazione di servizi sanitari, che le
aziende sanitarie locali di ogni regione trasmettono al
Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' le
modalita' di trasmissione. Con protocollo approvato dal
Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero
della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e dalle regioni, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali, sono stabiliti i dati
contenuti negli archivi di cui al comma 9 che possono
essere trasmessi al Ministero della salute e alle regioni,
nonche' le modalita' di tale trasmissione.
10-bis. Fuori dai casi previsti dal presente
articolo, i dati delle ricette resi disponibili ai sensi
del comma 10 rilevano a fini di responsabilita', anche
amministrativa o penale, solo previo riscontro del
documento cartaceo dal quale gli stessi sono tratti.
11. L'adempimento regionale, di cui all'articolo 52,
comma 4, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del
SSN per gli anni 2003, 2004 e 2005, si considera rispettato
dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.
Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui
le regioni e le province autonome dimostrino di avere
realizzato direttamente nel proprio territorio sistemi di
monitoraggio delle prescrizioni mediche nonche' di
trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle
finanze di copia dei dati dalle stesse acquisiti, i cui
standard tecnologici e di efficienza ed effettivita',
verificati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze, risultino non inferiori a quelli realizzati in
attuazione del presente articolo. Con effetto dal 1°
gennaio 2004, tra gli adempimenti cui sono tenute le
regioni, ai fini dell'accesso all'adeguamento del
finanziamento del SSN relativo agli anni 2004 e 2005, e'
ricompresa anche l'adozione di tutti i provvedimenti che
garantiscono la trasmissione al Ministero dell'economia e
delle finanze, da parte delle singole aziende sanitarie
locali e aziende ospedaliere, dei dati di cui al comma 4.
12. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. Con decreti di natura non regolamentare del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro
dell'interno e con il Ministro della salute, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabile le modalita' per il successivo e progressivo
assorbimento, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato, della TS nella carta di identita' elettronica
o nella carta nazionale dei servizi di cui all'articolo 52,
comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
13-bis. Il contributo di cui al comma 6 e'
riconosciuto anche alle farmacie pubbliche con le modalita'
indicate dallo stesso comma. Al relativo onere, valutato in
euro 400.000,00 per l'anno 2005, si provvede utilizzando le
risorse di cui al comma 12.».
- Si riportano gli articoli 51-ter, 52, 73, 73-bis, 96,
104, 105, 125 e 148 del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219, recante: «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e
successive direttive di modifica) relativa ad un codice
comunitario concernente i medicinali per uso umano»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno
2006, come modificati dal presente decreto:
«Art. 51-ter (Bollini farmaceutici o identificativi
univoci). - 1. I bollini farmaceutici, di seguito
denominati "bollini", di cui all'articolo 5-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e gli identificativi
univoci di cui all'articolo 73, comma 1, lettera p-bis),
sono rispettivamente rimossi od occultati, completamente o
parzialmente, solo se sono soddisfatte le seguenti
condizioni:
a) il titolare dell'autorizzazione alla produzione
verifica, prima di rimuovere od occultare completamente o
parzialmente tali bollini o gli identificativi univoci, che
il medicinale in questione e' autentico e non e' stato
manomesso;
b) il titolare dell'autorizzazione alla produzione
si conforma all'articolo 73, comma 1, lettera p-bis),
sostituendo tali bollini ovvero gli identificativi univoci
con bollini equivalenti ovvero con identificativi univoci
equivalenti per la verifica dell'autenticita',
dell'identificazione e per fornire la prova della
manomissione del medicinale. Tale sostituzione e'
effettuata senza aprire il confezionamento primario quale
definito all'articolo 1, comma 1, lettera bb). I bollini
ovvero Gli identificativi univoci si considerano
equivalenti se sono conformi ai requisiti stabiliti negli
atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 54-bis,
paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE e sono parimenti
efficaci per consentire la verifica di autenticita' e
l'identificazione del medicinale, nonche' per fornire la
prova della manomissione del medicinale;
c) la sostituzione dei bollini ovvero degli
identificativi univoci e' effettuata in conformita' alle
norme di buona fabbricazione dei medicinali applicabili ed
e' soggetta alla supervisione dell'AIFA.
2. Il titolare dell'autorizzazione alla produzione e'
responsabile per eventuali danni nei casi e alle condizioni
stabilite nella direttiva 85/374/CEE.».
«Art. 52 (Personale qualificato di cui deve dotarsi
il titolare dell'autorizzazione alla produzione). - 1. Il
titolare dell'autorizzazione alla produzione di medicinali
deve avvalersi di almeno una persona qualificata e
dell'ulteriore personale qualificato di cui al comma 10.
2. La persona qualificata svolge la sua attivita' con
rapporto a carattere continuativo alle dipendenze
dell'impresa. Il titolare dell'autorizzazione alla
produzione puo' svolgere anche le funzioni di persona
qualificata se ha i requisiti richiesti dal presente
articolo.
3. L'AIFA riconosce l'idoneita' della persona
qualificata che possiede i seguenti requisiti:
a) e' in possesso del diploma di laurea di cui alla
legge 19 novembre 1990, n. 341, o di laurea specialistica
di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
o di laurea magistrale di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22
ottobre 2004, n. 270, in una delle seguenti discipline o in
uno dei settori scientifico-disciplinari alle cui
declaratorie le discipline medesime fanno riferimento:
chimica e tecnologia farmaceutiche, farmacia, chimica,
chimica industriale, scienze biologiche, medicina e
chirurgia, medicina veterinaria; la formazione a livello
universitario deve comprendere gli insegnamenti teorici e
pratici delle seguenti discipline di base e il superamento
dei relativi esami: fisica sperimentale, chimica generale
ed inorganica, chimica organica, chimica analitica, chimica
farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali, biochimica
generale e applicata, fisiologia, microbiologia,
farmacologia, tecnologia farmaceutica, tossicologia,
farmacognosia;
b) ha svolto attivita' pratica concernente analisi
qualitativa di medicinali, analisi quantitativa di sostanze
attive, prove e verifiche necessarie per garantire la
qualita' dei medicinali, per un periodo di almeno due anni
in aziende autorizzate alla produzione di medicinali; nei
casi di preparazione o produzione di medicinali per terapie
avanzate, l'attivita' pratica di due anni deve essere
compiuta nella stessa tipologia di produzione per la quale
la persona qualificata deve svolgere le sue funzioni; in
quest'ultimo caso non si applica la riduzione di cui al
comma 4;
c) e' provvista di abilitazione all'esercizio della
professione ed e' iscritta all'albo professionale.
4. Il periodo di cui alla lettera b) del comma 3 e'
ridotto di un anno quando l'interessato ha svolto un ciclo
di formazione universitaria della durata di almeno cinque
anni; e ridotto di diciotto mesi ove il ciclo stesso ha
avuto una durata di almeno sei anni.
5. Ai fini del presente articolo, i diplomi di laurea
di cui alla lettera a) del comma 3, conseguiti in base ad
insegnamenti diversi da quelli ivi indicati, sono
dichiarati validi, in relazione ai requisiti richiesti,
dall'AIFA, previo parere favorevole espresso dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito
il Consiglio universitario nazionale, quando l'interessato
dimostra l'acquisizione, dopo il conseguimento del diploma
di laurea, di sufficienti cognizioni nelle materie non
incluse nel corso di studi.
6. I direttori tecnici di officine di produzione,
gia' riconosciuti dall'AIFA o dal Ministero della salute al
momento dell'entrata in vigore del presente decreto,
possono continuare ad esercitare la medesima attivita' con
la funzione di persona qualificata.
7. Coloro che alla data di entrata in vigore del
presente decreto esercitano, sulla base della previgente
normativa, l'attivita' di cui al presente articolo, possono
continuare l'attivita' medesima presso officine della
stessa tipologia di produzione, anche in mancanza dei
requisiti previsti dal comma 3.
8. La persona qualificata:
a) vigila che ogni lotto di medicinali sia prodotto
e controllato con l'osservanza delle norme di legge e delle
condizioni imposte in sede di autorizzazione alla
immissione in commercio del medicinale;
b) controlla che, nel caso di medicinali di
provenienza da paesi non appartenenti alla Comunita'
economica europea, ogni lotto di produzione importato e'
oggetto di un'analisi qualitativa completa, di un'analisi
quantitativa di almeno tutte le sostanze attive e di
qualsiasi altra prova e verifica necessaria a garantire la
qualita' dei medicinali nell'osservanza delle condizioni
previste per l'AIC, fatto salvo quanto stabilito da
eventuali accordi di mutuo riconoscimento;
b-bis) nel caso di medicinali destinati a essere
immessi in commercio nell'Unione europea, assicura che
sull'imballaggio siano stati apposti i bollini ovvero gli
identificativi univoci di cui all'articolo 73, comma 1,
lettera p-bis);
c) attesta su apposita documentazione le operazioni
di cui alle lettere a), b) e b-bis);
d) e' responsabile secondo quanto previsto dal capo
II del presente titolo della tenuta della documentazione di
cui alla lettera c), ed e' obbligato ad esibirla a
richiesta dell'autorita' sanitaria;
e) comunica immediatamente all'AIFA e al
responsabile dell'azienda dalla quale dipende ogni
sostanziale irregolarita' rilevata nel medicinale che e'
gia' stato immesso in commercio;
f) collabora attivamente alle ispezioni effettuate
dall'autorita' sanitaria ai sensi del presente decreto ed
effettua le operazioni richieste dalla stessa;
g) vigila sulle condizioni generali di igiene dei
locali di cui e' responsabile.
9. La persona qualificata non puo' svolgere la stessa
funzione in piu' officine, a meno che si tratti di officina
costituente reparto distaccato dell'officina principale.
10. La persona qualificata e' coadiuvata almeno dal
personale qualificato previsto dal capo II del presente
titolo e dalle norme di buona fabbricazione.».
«Art. 73 (Etichettatura). - 1. L'imballaggio esterno
o, in mancanza dello stesso, il confezionamento primario
dei medicinali reca le indicazioni e gli strumenti
seguenti:
a) la denominazione del medicinale, seguita dal
dosaggio e dalla forma farmaceutica, aggiungendo se
appropriato il termine "prima infanzia", "bambini" o
"adulti"; quando il medicinale contiene fino a tre sostanze
attive, e solo quando la denominazione e' un nome di
fantasia, esso e' seguito dalla denominazione comune;
b) la composizione qualitativa e quantitativa in
termini di sostanze attive per unita' posologica o, in
relazione alla forma farmaceutica, per un dato volume o
peso, riportata utilizzando le denominazioni comuni;
c) la forma farmaceutica e il contenuto della
confezione espresso in peso, volume o unita' posologiche;
d) un elenco degli eccipienti, con azione o effetto
noti, inclusi nelle linee guida pubblicate a norma
dell'articolo 65 della direttiva 2001/83/CE; tuttavia, se
si tratta di un prodotto iniettabile o di una preparazione
topica o per uso oculare, tutti gli eccipienti devono
essere riportati;
e) la modalita' di somministrazione e, se
necessario, la via di somministrazione; in corrispondenza
di tale indicazione deve essere riservato uno spazio su cui
riportare la posologia prescritta dal medico;
f) l'avvertenza: "Tenere il medicinale fuori dalla
portata e dalla vista dei bambini";
g) le avvertenze speciali eventualmente necessarie
per il medicinale in questione con particolare riferimento
alle controindicazioni provocate dalla interazione del
medicinale con bevande alcoliche e superalcoliche, nonche'
l'eventuale pericolosita' per la guida derivante
dall'assunzione dello stesso medicinale;
h) il mese e l'anno di scadenza, indicati con
parole o numeri;
i) le speciali precauzioni di conservazione, se
previste;
l) se necessarie, le precauzioni particolari da
prendere per lo smaltimento del medicinale non utilizzato o
dei rifiuti derivati dallo stesso, nonche' un riferimento
agli appositi sistemi di raccolta esistenti;
m) il nome e l'indirizzo del titolare dell'AIC,
preceduti dall'espressione "Titolare AIC";
n) il numero dell'AIC;
o) il numero del lotto di produzione;
p) per i medicinali non soggetti a prescrizione, le
indicazioni terapeutiche e le principali istruzioni per
l'uso del medicinale;
p-bis) per i medicinali, diversi dai radiofarmaci,
di cui all'articolo 73-bis, commi 1 e 2, identificativi
univoci di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161 della
Commissione del 2 ottobre 2015, che consentono ai
distributori all'ingrosso e ai soggetti autorizzati o
legittimati a fornire medicinali al pubblico, di verificare
l'autenticita' del medicinale e di identificare le singole
confezioni, nonche' un sistema di prevenzione delle
manomissioni che permette di controllare se l'imballaggio
esterno e' stato manomesso, in conformita' alle direttive e
alle raccomandazioni dell'Unione europea;
q) il regime di fornitura secondo le disposizioni
del titolo VI del presente decreto;
r) il prezzo al pubblico del medicinale, che,
limitatamente ai medicinali di cui all'articolo 96, deve
essere indicato in conformita' a quanto stabilito
dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 27 maggio 2005,
n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio
2005, n. 149;
s) l'indicazione delle condizioni di rimborso da
parte del Servizio sanitario nazionale;
s-bis) (abrogata)
2. In aggiunta alle indicazioni previste dal comma 1,
sono riportati, previa notifica all'AIFA, il nome e
l'indirizzo di chi, in base a uno specifico accordo con il
titolare dell'AIC, provvede all'effettiva
commercializzazione del medicinale su tutto il territorio
nazionale. Tali indicazioni, nonche' eventuali simboli ed
emblemi relativi allo stesso distributore, non devono
impedire la chiara lettura delle indicazioni, dei simboli e
degli emblemi concernenti il titolare AIC.
3. Fino a sei anni dopo la data di applicazione degli
atti delegati di cui all'articolo 54-bis, paragrafo 2,
della direttiva 2001/83/CE, le disposizioni del presente
articolo lasciano impregiudicate le disposizioni vigenti
concernenti l'adozione di sistemi atti a garantire
l'autenticita' e la tracciabilita' dei medicinali di cui al
decreto del Ministro della sanita' in data 2 agosto 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 20 novembre 2001, n. 270 e al decreto del
Ministro della salute in data 15 luglio 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4
gennaio 2005, n. 2, nonche' quelle riguardanti
l'etichettatura dei medicinali dispensati a carico del
Servizio sanitario nazionale. Il Ministro della salute
adotta opportune iniziative dirette ad evitare che
l'applicazione delle norme concernenti la bollinatura,
l'apposizione dell'identificativo univoco di cui al
regolamento delegato (UE) 2016/161 e la tracciabilita' dei
medicinali comporti oneri eccessivi per i medicinali a
basso costo. In considerazione delle loro caratteristiche
tecniche, i radiofarmaci sono esentati dall'obbligo di
apposizione del bollino farmaceutico, disciplinato dal
decreto del Ministro della sanita' in data 2 agosto 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 270 del 20 novembre 2001, ovvero
dell'identificativo univoco di cui al regolamento delegato
(UE) 2016/16.
4. L'AIFA assicura il rispetto delle indicazioni
dettagliate previste dall'articolo 65 della direttiva
2001/83/CE, anche per i medicinali autorizzati secondo le
disposizioni del regolamento (CE) n. 726/2004.».
«Art. 73-bis (Medicinali soggetti all'apposizione
dell'identificativo univoco di cui al regolamento delegato
(UE) 2016/161). - 1. Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 73, comma 3, i medicinali soggetti a
prescrizione presentano gli identificativi univoci di cui
all'articolo 73, comma 1, lettera p-bis), a meno che non
figurino nell'elenco compilato secondo la procedura di cui
all'articolo 54-bis, paragrafo 2, lettera b), della
direttiva 2001/83/CE.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 73,
comma 3, i medicinali non soggetti a prescrizione non
presentano gli identificativi univoci di cui all'articolo
73, comma 1, lettera p-bis), a meno che, in via
d'eccezione, non figurino nell'elenco compilato secondo la
procedura di cui all'articolo 54-bis, paragrafo 2, lettera
b), della direttiva 2001/83/CE, una volta accertato il
rischio di falsificazione.
3. L'AIFA notifica alla Commissione europea i
medicinali non soggetti a prescrizione medica che ritiene a
rischio di falsificazione.
4. Fatti salvi i commi 1 e 2, l'ambito di
applicazione dell'identificativo univoco di cui
all'articolo 73, comma 1, lettera p-bis), e' esteso a
qualsiasi medicinale soggetto a prescrizione medica o a
rimborso, ai fini del rimborso medesimo ovvero della
farmacovigilanza, identificato con decreto del Ministro
della salute, sentita l'AIFA. Inoltre, per i suddetti fini,
nonche' per la farmacoepidemiologia, il Ministero della
salute e l'AIFA possono avvalersi delle informazioni
contenute nel sistema di archivi di cui all'articolo
54-bis, paragrafo 2, lettera e), della direttiva
2001/83/CE.
5. Ai fini della sicurezza dei pazienti, l'ambito di
applicazione del sistema di prevenzione delle manomissioni
di cui all'articolo 73, comma 1, lettera p-bis), e' esteso
a qualsiasi medicinale, ad eccezione di quelli indicati
nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2016/161.».
«Art. 96 (Medicinali non soggetti a prescrizione). -
1. I medicinali non soggetti a prescrizione sono quelli che
non rispondono ai criteri di cui agli articoli da 88 a 94.
2. Il farmacista puo' dare consigli al cliente sui
medicinali di cui al comma 1. Gli stessi medicinali possono
essere oggetto di pubblicita' presso il pubblico se hanno i
requisiti stabiliti dalle norme vigenti in materia e
purche' siano rispettati i limiti e le condizioni previsti
dalle stesse norme.
3. Se il medicinale e' classificato nella classe
c-bis di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, in etichetta deve essere riportata
la dicitura "medicinale di automedicazione". Nei rimanenti
casi deve essere riportata la dicitura "medicinale non
soggetto a prescrizione medica". I medicinali di
automedicazione di cui al primo periodo possono essere
oggetto di accesso diretto da parte dei clienti in farmacia
e nei punti vendita previsti dall'articolo 5 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
4. L'imballaggio esterno dei medicinali previsti dal
presente articolo, reca un bollino di riconoscimento che ne
permette la chiara individuazione da parte del consumatore,
conforme al decreto del Ministro della salute in data 1°
febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2002."
4-bis. L'imballaggio esterno dei medicinali previsti
dal presente articolo, oltre al bollino di riconoscimento
di cui al comma 4, reca l'identificativo univoco di cui al
regolamento delegato (UE) 2016/161, ove ricompresi tra i
medicinali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e
c), del medesimo regolamento delegato.».
«Art. 104 (Obblighi e facolta' del titolare
dell'autorizzazione). - 1. Il titolare dell'autorizzazione
alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali e' tenuto a:
a) rendere i locali, le installazioni e le
attrezzature di cui all'articolo 101, comma 1, lettera a),
accessibili in ogni momento agli agenti incaricati di
ispezionarli;
b) approvvigionarsi di medicinali unicamente da
persone o societa' che possiedono esse stesse
l'autorizzazione ovvero sono esonerate dall'obbligo di
possederla ai sensi dell'articolo 100, comma 3; tale
obbligo riguarda anche le forniture provenienti da altri
Paesi della Comunita' europea, compatibilmente con le
legislazioni ivi vigenti;
c) fornire medicinali unicamente a persone,
societa' o enti che possiedono essi stessi l'autorizzazione
alla distribuzione all'ingrosso di medicinali, ovvero sono
autorizzati o abilitati ad altro titolo ad approvvigionarsi
di medicinali;
c-bis) accertare che i medicinali ricevuti non sono
falsificati, verificando i bollini ovvero gli
identificativi univoci di cui al regolamento delegato (UE)
2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, riportati
sull'imballaggio esterno, conformemente alle disposizioni
degli atti delegati di cui all'articolo 54-bis, paragrafo
2, della direttiva 2001/83/CE;
d) possedere un piano d'emergenza che assicura
l'effettiva applicazione di qualsiasi azione di ritiro dal
mercato disposta dall'AIFA o avviata in cooperazione con il
produttore o il titolare dell'AIC del medicinale in
questione;
e) conservare una documentazione sotto forma di
fatture degli acquisti e delle vendite, oppure sotto forma
computerizzata o sotto qualsiasi altra forma idonea, che
riporta, per ogni operazione relativa a medicinali
ricevuti, spediti od oggetto di brokeraggio, almeno le
informazioni seguenti:
1) la data;
2) la denominazione del medicinale;
3) il quantitativo ricevuto, fornito od oggetto
di brokeraggio;
4) il nome e l'indirizzo del fornitore o del
destinatario, a seconda dei casi;
5) numero di lotto per ogni operazione di
entrata; detto numero deve essere indicato nella bolla di
consegna della merce fornita al grossista;
6) il numero di lotto dei medicinali in uscita od
oggetto di brokeraggio, almeno per i prodotti che
presentano i bollini ovvero gli identificativi univoci di
cui all'articolo 73, comma 1, lettera p-bis);
f) tenere la documentazione di cui alla lettera e)
a disposizione delle autorita' competenti, ai fini di
ispezione, per un periodo di cinque anni;
g) avvalersi, sia in fase di approvvigionamento,
sia in fase di distribuzione dei medicinali, di mezzi
idonei a garantire la corretta conservazione degli stessi
durante il trasporto, nell'osservanza delle norme tecniche
eventualmente adottate dal Ministero della salute,
assicurandone l'osservanza anche da parte di terzi;
h) rispondere ai principi e alle linee guida in
materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali di
cui al decreto del Ministro della sanita' in data 6 luglio
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 190 del 14 agosto 1999;
h-bis) istituire un sistema di qualita' che precisa
le responsabilita', i processi e le misure di gestione del
rischio in relazione alle sue attivita';
h-ter) informare immediatamente la regione o la
provincia autonoma territorialmente competente, che ne da'
tempestiva comunicazione all'AIFA e al Ministero della
salute in ordine ai medicinali ricevuti o proposti che
identifica come falsificati o sospetta che sono stati
falsificati e, se del caso, informarne anche il titolare
dell'AIC;
i) assolvere agli obblighi previsti dall'articolo
105.
1-bis. Ai fini del comma 1, lettera b), se
l'approvvigionamento del medicinale avviene:
a) presso un altro distributore all'ingrosso, i
titolari dell'autorizzazione di distribuzione all'ingrosso
devono verificare che il distributore all'ingrosso da cui
si sono riforniti rispetta i principi e gli orientamenti
sulle norme di buona distribuzione. Cio' comprende la
verifica del possesso di un'autorizzazione di distribuzione
all'ingrosso;
b) presso il produttore o l'importatore, i titolari
dell'autorizzazione di distribuzione all'ingrosso devono
verificare che il produttore o l'importatore e' titolare di
un'autorizzazione alla produzione;
c) tramite brokeraggio, i titolari
dell'autorizzazione di distribuzione all'ingrosso dei
medicinali devono verificare che il broker interessato
soddisfa i requisiti stabiliti dal presente decreto.».
«Art. 105 (Dotazioni minime e fornitura dei
medicinali). - 1. Fatta eccezione per chi importa
medicinali e per chi distribuisce esclusivamente sostanze
attive o gas medicinali o medicinali disciplinati dagli
articoli 92 e 94 ovvero dall'articolo 96, o medicinali di
cui detiene l'AIC o la concessione di vendita, il titolare
dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso e'
tenuto a detenere almeno:
a) i medicinali di cui alla tabella 2 allegata alla
farmacopea ufficiale della Repubblica italiana;
b) un assortimento dei medicinali in possesso di
un'AIC, inclusi i medicinali omeopatici autorizzati ai
sensi dell'articolo 18 e i medicinali generici, che sia
tale da rispondere alle esigenze del territorio
geograficamente determinato cui e' riferita
l'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso, valutate
dall'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione
sulla base degli indirizzi vincolanti forniti dall'AIFA.
Tale obbligo non si applica ai medicinali non ammessi a
rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale, fatta
salva la possibilita' del rivenditore al dettaglio di
rifornirsi presso altro grossista.
2. Il titolare di un'AIC di un medicinale e i
distributori di tale medicinale immesso effettivamente sul
mercato assicurano, nei limiti delle loro responsabilita',
forniture appropriate e continue di tale medicinale alle
farmacie e alle persone autorizzate a consegnare medicinali
in modo da soddisfare le esigenze dei pazienti.
3. La fornitura alle farmacie, anche ospedaliere, o
agli altri soggetti autorizzati a fornire medicinali al
pubblico, ivi compresi i punti vendita di medicinali
previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, dei medicinali di cui il distributore e'
provvisto deve avvenire con la massima sollecitudine e,
comunque, entro le dodici ore lavorative successive alla
richiesta, nell'ambito territoriale indicato nella
dichiarazione di cui all'articolo 103, comma 2, lettera d).
3-bis. Qualora la fornitura di cui al comma 3 non
venga effettuata entro i termini ivi previsti, il
farmacista, anche tramite le associazioni di categoria,
deve segnalare alla regione o alla provincia autonoma
ovvero alle altre autorita' competenti individuate dalla
legislazione della regione o della provincia autonoma, il
farmaco non reperibile nella rete di distribuzione
regionale nonche' il grossista a cui ha avanzato la
richiesta.
3-ter. La regione, o la provincia autonoma ovvero le
altre autorita' competenti individuate dalla legislazione
della regione o della provincia autonoma, individuano sulla
base della segnalazione di cui al comma 3-bis l'autorita'
che ha concesso l'autorizzazione di cui al comma 1
dell'articolo 100, e trasmettono a quest'ultima la
segnalazione medesima affinche' effettui le verifiche
opportune ad accertare che non sia stato violato l'obbligo
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s) da parte del
grossista.
3-quater. L'autorita' che effettua le verifiche di
cui al comma 3-ter, applica al grossista che viola
l'obbligo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s), la
sanzione di cui all'articolo 148, comma 13, nonche' la
sospensione, non inferiore a 30 giorni dell'autorizzazione
rilasciata ai sensi dell'articolo 100, comma 1;
nell'ipotesi di reiterazione della violazione,
l'autorizzazione puo' essere revocata.
4. Il titolare dell'AIC e' obbligato a fornire entro
le quarantotto ore, su richiesta delle farmacie, anche
ospedaliere, o dei punti vendita di medicinali previsti
dall'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223
D.L. 04/07/2006, n. 223, Art. 5. - Interventi urgenti nel
campo della distribuzione di farmaci, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, un
medicinale che non e' reperibile nella rete di
distribuzione regionale.
5. Per ogni operazione, il distributore all'ingrosso
deve consegnare al destinatario un documento da cui
risultano, oltre al proprio nome e indirizzo e al codice
identificativo univoco assegnato dal Ministero della salute
ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro
della salute in data 15 luglio 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4
gennaio 2005:
a) la data;
b) la denominazione, la forma farmaceutica e il
numero dell'AIC del medicinale;
c) il quantitativo fornito al destinatario;
c-bis) il numero di lotto dei medicinali almeno per
i prodotti che presentano i bollini ovvero gli
identificativi univoci di cui all'articolo 73, comma 1,
lettera p-bis);
d) il nome e l'indirizzo del destinatario e del
fornitore.».
«Art. 125 (Campioni gratuiti). - 1. I campioni
gratuiti di un medicinale per uso umano possono essere
rimessi solo ai medici autorizzati a prescriverlo e devono
essere consegnati soltanto per il tramite di informatori
scientifici. I medici devono assicurare la conservazione
secondo le istruzioni indicate sulla confezione o sul
foglio illustrativo.
2. I campioni non possono essere consegnati senza una
richiesta scritta, recante data, timbro e firma del
destinatario.
3. Gli informatori scientifici possono consegnare a
ciascun sanitario due campioni a visita per ogni dosaggio o
forma farmaceutica di un medicinale esclusivamente nei
diciotto mesi successivi alla data di prima
commercializzazione del prodotto ed entro il limite massimo
di otto campioni annui per ogni dosaggio o forma.
4. Fermo restando il disposto del comma 2, gli
informatori scientifici possono inoltre consegnare al
medico non piu' di quattro campioni a visita, entro il
limite massimo di dieci campioni annui, scelti nell'ambito
del listino aziendale dei medicinali in commercio da piu'
di diciotto mesi.
5. I limiti quantitativi dei commi 3 e 4 si applicano
anche ai medicinali vendibili al pubblico in farmacia non
dispensati con onere a carico del Servizio sanitario
nazionale.
6. Ogni campione deve essere graficamente identico
alla confezione piu' piccola messa in commercio. Il suo
contenuto puo' essere inferiore, in numero di unita'
posologiche o in volume, a quello della confezione in
commercio, purche' risulti terapeuticamente idoneo; la non
corrispondenza del contenuto e, eventualmente, del
confezionamento primario alla confezione autorizzata deve
essere espressamente richiamata in etichetta.
7. Unitamente ai campioni deve essere sempre
consegnato il riassunto delle caratteristiche del prodotto,
tranne che nell'ipotesi prevista dal comma 5 dell'articolo
122.
8. Tranne che nel caso di evidenti difficolta'
tecniche, sull'imballaggio esterno, sul confezionamento
primario e, se del caso, sul bollino autoadesivo utilizzato
per la dispensazione del medicinale con onere a carico del
Servizio sanitario nazionale, deve essere riportata in modo
indelebile l'indicazione "campione gratuito - vietata la
vendita" o altra analoga espressione.
9. Non puo' essere fornito alcun campione dei
medicinali disciplinati dal testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
10. Le imprese farmaceutiche sono tenute a curare che
le condizioni di conservazione eventualmente riportate
sull'imballaggio esterno o sul confezionamento primario del
medicinale siano rispettate fino alla consegna del campione
al medico. In particolare, le imprese dovranno fornire ai
propri informatori scientifici tutte le informazioni
necessarie relative alle modalita' di corretta
conservazione e distribuzione dei medicinali previste dalla
normativa vigente, dotare gli stessi degli appositi
strumenti di stivaggio dei campioni gratuiti per il loro
trasporto. Agli informatori scientifici devono essere
consegnati campioni gratuiti in quantita' proporzionale al
numero di visite previste per un determinato periodo, di
massima ogni quindici giorni, comunque non superiore al
mese.
11. La consegna di campioni al medico ospedaliero e'
soggetta alle disposizioni del presente articolo.
12. Le imprese farmaceutiche sono tenute a ritirare
dagli informatori scientifici ogni richiesta medica di cui
al comma 2 e conservare, per diciotto mesi, documentazione
idonea a comprovare che la consegna di campioni e' avvenuta
nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.
13. Il Ministro della salute, su proposta dell'AIFA,
tenuto conto dell'andamento dei consumi dei medicinali,
puo', con decreto, ridurre il numero dei campioni che
possono essere consegnati dagli informatori scientifici ai
sensi del presente articolo o prevedere specifiche
ulteriori limitazioni per determinate categorie di
medicinali.».
«Art. 148 (Sanzioni amministrative). - 1. Salvo che
il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 34, commi 6 e 7, il
responsabile dell'immissione in commercio del medicinale e'
soggetto alla sanzione amministrativa da euro tremila a
euro diciottomila. Alla stessa sanzione amministrativa e'
soggetto il titolare dell'AIC che apporta una modifica ad
un medicinale, o al relativo confezionamento o agli
stampati senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 35.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il
produttore che, a seguito della notifica da parte dell'AIFA
della relazione di cui al comma 7 dell'articolo 53, non
ottempera alle prescrizioni contenute nel provvedimento di
notifica nei tempi in questo stabiliti e' soggetto alla
sanzione amministrativa da diecimila euro a cinquantamila
euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di
inottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 52,
comma 8, la persona qualificata soggiace alla sanzione
amministrativa da duecento euro a milleduecento euro. La
sanzione e' raddoppiata in caso di violazione dell'obbligo
di cui alla lettera e) del comma citato.
3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i
produttori e gli importatori di eccipienti che non
ottemperano alle disposizioni del presente decreto e in
particolare dell'articolo 51, comma 1, lettere e) ed
e-quater), nonche' dell'articolo 60, comma 2, sono soggetti
alla sanzione amministrativa da euro diecimila a euro
cinquantamila.
3-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, i
produttori, gli importatori e i distributori di sostanze
attive, nonche' i broker di medicinali che non ottemperano
alle disposizioni di cui all'articolo 52-bis, comma 5,
articolo 108-bis, comma 5, nonche' all'articolo 112-ter,
comma 4, sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro
tremila a euro diciottomila.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica
la sanzione amministrativa da diecimila euro a
cinquantamila euro al titolare di AIC che non provvede a
richiedere le variazioni necessarie ad inserire nel
riassunto delle caratteristiche del prodotto e nel foglio
illustrativo dei propri medicinali le informazioni di
sicurezza di cui all'articolo 34, comma 3.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, se un
medicinale e' posto o mantenuto in commercio con
etichettatura o foglio illustrativo difformi da quelli
approvati dall'AIFA, ovvero con etichetta o foglio
illustrativo non modificati secondo le disposizioni
impartite dalla stessa Agenzia, ovvero sia privo del
bollino farmaceutico previsto dall'articolo 5-bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, o
dell'identificativo univoco di cui al regolamento delegato
(UE) 2016/161, il titolare dell'AIC e' soggetto alla
sanzione amministrativa da diecimila euro a sessantamila
euro.
6. Nell'ipotesi prevista dal comma 5, l'AIFA, con
provvedimento motivato, intima al titolare dell'AIC
l'adeguamento dell'etichettatura o del foglio illustrativo,
stabilendo un termine per l'adempimento. In caso di mancata
ottemperanza entro il termine indicato, l'AIFA puo'
sospendere l'AIC del medicinale fino all'adempimento. La
sospensione e' notificata all'interessato con l'indicazione
dei mezzi di ricorso previsti dalla legislazione vigente e
del termine entro cui essi possono essere proposti.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, il
farmacista che vende un medicinale di cui al comma 2
dell'articolo 88 senza presentazione di ricetta medica e'
soggetto alla sanzione amministrativa da trecento euro a
milleottocento euro. Il farmacista che viola il disposto
del comma 3 dell'articolo 88 o non appone sulle ricette il
timbro attestante la vendita del prodotto soggiace alla
sanzione amministrativa da duecento euro a milleduecento
euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, il
farmacista che vende un medicinale disciplinato
dall'articolo 89 senza presentazione di ricetta medica o su
presentazione di ricetta priva di validita' e' soggetto
alla sanzione amministrativa da cinquecento euro a tremila
euro. L'autorita' amministrativa competente puo' ordinare
la chiusura della farmacia per un periodo di tempo da
quindici a trenta giorni.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, il medico
che prescrive un medicinale di cui al comma 1 dell'articolo
89 senza attenersi alle modalita' di cui al comma 4 del
medesimo articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa
da trecento euro a milleottocento euro.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, il
farmacista che vende al pubblico o a una struttura non
autorizzata un medicinale disciplinato dall'articolo 92 e'
soggetto alle sanzioni e alle conseguenze amministrative
previste dal comma 11.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, il
farmacista che vende un medicinale disciplinato
dall'articolo 93 senza presentazione di ricetta di un
centro medico autorizzato alla prescrizione e' soggetto
alla sanzione amministrativa da cinquecento euro a tremila
euro. L'autorita' amministrativa competente puo' ordinare
la chiusura della farmacia per un periodo di tempo da
quindici a trenta giorni.
12. Salvo che il fatto costituisca reato, il
farmacista che vende al pubblico o a un medico non
autorizzato all'impiego un medicinale disciplinato
dall'articolo 94 e' soggetto alle sanzioni e alle
conseguenze amministrative previste dal comma 11.
13. Chiunque viola le disposizioni del titolo VII
diverse da quelle previste al comma 4 dell'articolo 147
soggiace alla sanzione amministrativa da tremila euro a
diciottomila euro, senza pregiudizio delle sanzioni penali
eventualmente applicabili.
13-bis. Il distributore all'ingrosso che non osserva
il divieto previsto dall'articolo 100, comma 1-ter, e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
trentamila a centomila euro.
14. Chiunque viola il divieto di cui al comma 5
dell'articolo 115 e' soggetto alla sanzione amministrativa
da diecimila euro a sessantamila euro.
15. Chiunque effettua pubblicita' presso il pubblico
in violazione delle disposizioni del presente decreto e'
soggetto alla sanzione amministrativa da duemilaseicento
euro a quindicimilaseicento euro.
16. Chiunque viola il disposto del comma 8
dell'articolo 125 soggiace alla sanzione amministrativa da
cinquemila euro a trentamila euro. In caso di violazione
delle restanti disposizioni dello stesso articolo 125 si
applica il disposto dell'articolo 127.
17. Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 126
soggiace alla sanzione amministrativa da cinquantamila euro
a trecentomila euro.
18. La violazione delle disposizioni del presente
decreto sulla pubblicita' presso gli operatori sanitari
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da
duemilaseicento euro a quindicimilaseicento euro.
19. Per i medicinali inclusi nell'elenco dei
medicinali che possono essere dispensati a carico del
Servizio sanitario nazionale la violazione di cui al comma
18 puo' comportare, altresi', la sospensione del medicinale
dal predetto elenco per un periodo di tempo da dieci giorni
a due anni, tenuto conto della gravita' del fatto. Il
provvedimento di sospensione e' adottato previa
contestazione del fatto al titolare dell'AIC, il quale puo'
far pervenire controdeduzioni all'AIFA entro quindici
giorni dalla contestazione stessa.
20. Il titolare dell'AIC di medicinali che viola gli
obblighi previsti dall'articolo 130 e' soggetto alla
sanzione del pagamento da trentamila euro a centottantamila
euro. L'importo della sanzione e' incrementato di una quota
variabile dallo 0,1 per cento all'1 per cento del fatturato
del medicinale per il quale e' stata riscontrata la
violazione.
21. Il titolare dell'AIC di medicinali che viola gli
obblighi previsti dall'articolo 130, e' altresi' obbligato,
in caso di notizie di rilevante interesse per i pazienti, a
pubblicare, a proprie spese, per tre giorni consecutivi sui
principali quotidiani nazionali rettifiche, concordate con
l'AIFA, di informazioni precedentemente diffuse.
22. Il responsabile di farmacovigilanza dell'azienda
farmaceutica, che viola gli obblighi dell'articolo 131, e'
soggetto alla sanzione del pagamento della somma da
ventimila euro a centoventimila euro.
23.
24. L'inosservanza delle disposizioni previste per i
responsabili di farmacovigilanza delle strutture sanitarie,
comporta l'instaurazione nelle sedi competenti di
procedimenti per l'erogazione di sanzioni disciplinari,
secondo le norme legislative e convenzionali.».
- Il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17
recante: «Attuazione della direttiva 2011/62/UE, che
modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice
comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine
di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella
catena di fornitura legale» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2014.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al regolamento delegato (UE)
2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, si vedano le
note alle premesse.
- Per i riferimenti all'articolo 6 della legge 21
febbraio 2024, n. 15, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni contenute nell'articolo 3 del regolamento e nell'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219.
2. Ai fini del presente decreto, per i medicinali per uso umano sottoposti alla disciplina dell'identificativo univoco ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento, il sistema di prevenzione delle manomissioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento, si compone di un elemento di sicurezza apposto sull'imballaggio dei medicinali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, primo periodo, e di un dispositivo realizzato su supporto di sicurezza e apposto sulla parte della confezione prescelta dal produttore, finalizzato a rafforzare il sistema di controllo dei medicinali previsto dal regolamento, a garantire la sicurezza dei medesimi e ad assicurare le necessarie misure di contrasto alle frodi ai danni dell'erario. Il dispositivo di cui al primo periodo, in ragione della sua natura e funzione, e' carta valori e puo' assumere, ai sensi dell'articolo 2, comma 10-ter, della legge 13 luglio 1966, n. 559, le caratteristiche di carta valori digitale, definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, su proposta dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sentite le principali associazioni di rappresentanza dell'imprese farmaceutiche e NMVO Italia S.c. a r.l. quale National Medicines Verification Organization, compatibilmente con l'evoluzione dello stato della tecnica e con i vincoli di finanza pubblica.

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti al regolamento delegato (UE)
2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, si vedano le
note alle premesse.
- Si riporta l'articolo 1 del citato decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto, valgono le seguenti definizioni:
a) prodotto medicinale o medicinale, di seguito
indicato con il termine "medicinale":
1) ogni sostanza o associazione di sostanze
presentata come avente proprieta' curative o profilattiche
delle malattie umane;
2) ogni sostanza o associazione di sostanze che
puo' essere utilizzata sull'uomo o somministrata all'uomo
allo scopo di ripristinare, correggere o modificare
funzioni fisiologiche, esercitando un'azione farmacologica,
immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi
medica;
b) sostanza: ogni materia, indipendentemente
dall'origine; tale origine puo' essere:
1) umana, come: il sangue umano e suoi derivati;
2) animale, come: microrganismi, animali interi,
parti di organi, secrezioni animali, tossine, sostanze
ottenute per estrazione, prodotti derivati dal sangue;
3) vegetale, come: microrganismi, piante, parti
di piante, secrezioni vegetali, sostanze ottenute per
estrazione;
4) chimica, come: elementi, materie chimiche
naturali e prodotti chimici di trasformazione e di sintesi;
b-bis) sostanza attiva: qualsiasi sostanza o
miscela di sostanze destinata a essere utilizzata nella
produzione di un medicinale e che, se impiegata nella
produzione di quest'ultimo, diventa un principio attivo di
detto medicinale inteso a esercitare un'azione
farmacologica, immunologica o metabolica al fine di
ripristinare, correggere o modificare funzioni
fisiologiche, ovvero a stabilire una diagnosi medica;
b-ter) eccipiente: qualsiasi componente di un
medicinale diverso dalla sostanza attiva e dal materiale di
imballaggio;
c) medicinale immunologico: ogni medicinale
costituito da vaccini, tossine, sieri o allergeni. I
vaccini, tossine o sieri comprendono in particolare: gli
agenti impiegati allo scopo di indurre una immunita' attiva
o un'immunita' passiva e gli agenti impiegati allo scopo di
diagnosticare lo stato d'immunita'. Gli allergeni sono
medicinali che hanno lo scopo di individuare o indurre una
modificazione acquisita specifica della risposta
immunitaria verso un agente allergizzante;
c-bis) medicinale per terapia avanzata: un prodotto
quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n.
1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate;
d) medicinale omeopatico: ogni medicinale ottenuto
a partire da sostanze denominate materiali di partenza per
preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici, secondo un
processo di produzione omeopatico descritto dalla
farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle
farmacopee utilizzate ufficialmente negli Stati membri
della Comunita' europea; un medicinale omeopatico puo'
contenere piu' sostanze;
e) radiofarmaco: qualsiasi medicinale che, quando
e' pronto per l'uso, include uno o piu' radionuclidi
(isotopi radioattivi) incorporati a scopo sanitario;
f) generatore di radionuclidi: qualsiasi sistema
che include un radionuclide progenitore determinato da cui
viene prodotto un radionuclide discendente che viene quindi
rimosso per eluizione o con qualsiasi altro metodo ed usato
in un radiofarmaco;
g) kit: qualsiasi preparazione da ricostituire o
combinare con radionuclidi nel radiofarmaco finale, di
solito prima della somministrazione;
h) precursore di radionuclidi: qualsiasi altro
radionuclide prodotto per essere utilizzato quale
tracciante di un'altra sostanza prima della
somministrazione;
i) medicinali derivati dal sangue o dal plasma
umani: medicinali a base di componenti del sangue preparati
industrialmente in stabilimenti pubblici o privati; tali
medicinali comprendono in particolare l'albumina, i fattori
della coagulazione e le immunoglobuline di origine umana;
l) reazione avversa: la reazione, nociva e non
intenzionale, ad un medicinale impiegato alle dosi
normalmente somministrate all'uomo a scopi profilattici,
diagnostici o terapeutici o per ripristinarne, correggerne
o modificarne le funzioni fisiologiche;
m) reazione avversa grave: la reazione avversa che
provoca il decesso di un individuo, o ne mette in pericolo
la vita, ne richiede o prolunga il ricovero ospedaliero,
provoca disabilita' o incapacita' persistente o
significativa o comporta un'anomalia congenita o un difetto
alla nascita;
n) reazione avversa inattesa: la reazione avversa
di cui non sono previsti nel riassunto delle
caratteristiche del prodotto la natura, la gravita' o
l'esito;
o) rapporti periodici di aggiornamento sulla
sicurezza: i rapporti periodici che contengono le
informazioni specificate nell'articolo 130;
p) studio sulla sicurezza dei medicinali dopo
l'autorizzazione: lo studio farmacoepidemiologico o la
sperimentazione clinica effettuati conformemente alle
condizioni stabilite all'atto dell'autorizzazione
all'immissione in commercio allo scopo di identificare o
quantificare un rischio per la sicurezza, correlato ad un
medicinale per il quale e' gia' stata rilasciata
un'autorizzazione;
q) abuso di medicinali: l'uso volutamente
eccessivo, prolungato o sporadico, di medicinali correlato
ad effetti dannosi sul piano fisico o psichico;
r) distribuzione all'ingrosso di medicinali:
qualsiasi attivita' consistente nel procurarsi, detenere,
fornire o esportare medicinali, salvo la fornitura di
medicinali al pubblico; queste attivita' sono svolte con i
produttori o i loro depositari, con gli importatori, con
gli altri distributori all'ingrosso e nei confronti dei
farmacisti o degli altri soggetti autorizzati a fornire
medicinali al pubblico;
r-bis) brokeraggio di medicinali: qualsiasi
attivita' in relazione alla vendita o all'acquisto di
medicinali, ad eccezione della distribuzione all'ingrosso,
che non include la detenzione e che consiste nella
negoziazione da posizione indipendente e per conto di
un'altra persona fisica o giuridica;
s) obbligo di servizio pubblico: l'obbligo per i
grossisti di garantire in permanenza un assortimento di
medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze di un
territorio geograficamente determinato, nei limiti di cui i
predetti medicinali siano forniti dai titolari di AIC, e di
provvedere alla consegna delle forniture richieste in tempi
brevissimi su tutto il territorio in questione; a tal fine,
non possono essere sottratti, alla distribuzione e alla
vendita per il territorio nazionale, i medicinali per i
quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine
di prevenire o limitare stati di carenza o
indisponibilita', anche temporanee, sul mercato o in
assenza di valide alternative terapeutiche; al medesimo
fine, l'Agenzia italiana del farmaco, dandone previa
notizia al Ministero della salute, pubblica un
provvedimento di blocco temporaneo delle esportazioni di
farmaci nel caso in cui si renda necessario per prevenire o
limitare stati di carenza o indisponibilita';
t) rappresentante del titolare dell'autorizzazione
all'immissione in commercio: la persona designata dal
titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
per rappresentarlo nello Stato membro interessato come
rappresentante locale;
u) prescrizione medica: ogni ricetta medica
rilasciata da un professionista autorizzato a prescrivere
medicinali;
v) denominazione del medicinale: la denominazione
che puo' essere un nome di fantasia non confondibile con la
denominazione comune oppure una denominazione comune o
scientifica accompagnata da un marchio o dal nome del
titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio;
z) denominazione comune: la denominazione comune
internazionale raccomandata dall'Organizzazione mondiale
della sanita' (OMS), di norma nella versione ufficiale
italiana o, se questa non e' ancora disponibile, nella
versione inglese; soltanto, in mancanza di questa, e'
utilizzata la denominazione comune consuetudinaria;
aa) dosaggio del medicinale: il contenuto in
sostanza attiva espresso, a seconda della forma
farmaceutica, in quantita' per unita' posologica, per
unita' di volume o di peso;
bb) confezionamento primario: il contenitore o
qualunque altra forma di confezionamento che si trova a
diretto contatto con il medicinale;
cc) imballaggio esterno o confezionamento
secondario: l'imballaggio in cui e' collocato il
confezionamento primario;
dd) etichettatura: le informazioni riportate
sull'imballaggio esterno o sul confezionamento primario;
ee) foglio illustrativo: il foglio che reca
informazioni destinate all'utente e che accompagna il
medicinale;
ff) EMEA (European Medicines Agency): l'Agenzia
europea per i medicinali istituita dal regolamento (CE) n.
726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31
marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso
umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per
i medicinali, di seguito denominato: "regolamento (CE) n.
726/2004";
gg) rischi connessi all'utilizzazione del
medicinale:
1) ogni rischio connesso alla qualita', alla
sicurezza o all'efficacia del medicinale per la salute del
paziente o la salute pubblica;
2) ogni rischio di effetti indesiderabili
sull'ambiente;
hh) rapporto rischio/beneficio: una valutazione
degli effetti terapeutici positivi del medicinale rispetto
ai rischi definiti alla lettera gg), numero 1);
ii) medicinale tradizionale di origine vegetale o
fitoterapico tradizionale: medicinale che risponde ai
requisiti di cui all'articolo 21, comma 1;
ll) medicinale di origine vegetale o fitoterapico:
ogni medicinale che contiene esclusivamente come sostanze
attive una o piu' sostanze vegetali o una o piu'
preparazioni vegetali, oppure una o piu' sostanze vegetali
in associazione ad una o piu' preparazioni vegetali;
mm) sostanze vegetali: tutte le piante, le parti di
piante, le alghe, i funghi e i licheni, interi, a pezzi o
tagliati, in forma non trattata, di solito essiccata, ma
talvolta anche allo stato fresco. Sono altresi' considerati
sostanze vegetali taluni essudati non sottoposti ad un
trattamento specifico. Le sostanze vegetali sono definite
in modo preciso in base alla parte di pianta utilizzata e
alla denominazione botanica secondo la denominazione
binomiale (genere, specie, varieta' e autore);
nn) preparazioni vegetali: preparazioni ottenute
sottoponendo le sostanze vegetali a trattamenti quali
estrazione, distillazione, spremitura, frazionamento,
purificazione, concentrazione o fermentazione. In tale
definizione rientrano anche sostanze vegetali triturate o
polverizzate, tinture, estratti, olii essenziali, succhi
ottenuti per spremitura ed essudati lavorati;
nn-bis) medicinale falsificato: fatta eccezione per
i prodotti con difetti di qualita' non intenzionali e delle
violazioni dei diritti di proprieta' intellettuale,
qualsiasi medicinale che comporta una falsa
rappresentazione rispetto a:
1) la sua identita', compresi l'imballaggio e
l'etichettatura, la denominazione o la composizione, in
relazione a uno qualsiasi dei componenti, compresi gli
eccipienti, e il relativo dosaggio;
2) la sua origine, compresi il produttore, il
paese di produzione, il paese di origine e il titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio;
3) la sua tracciabilita', compresi i registri e i
documenti relativi ai canali di distribuzione utilizzati;
oo) gas medicinale: ogni medicinale costituito da
una o piu' sostanze attive gassose miscelate o meno ad
eccipienti gassosi;
pp) AIFA: Agenzia italiana del farmaco istituita
dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326;
qq) AIC: autorizzazione all'immissione in
commercio.».
- Si riporta l'articolo 2 della citata legge 13 luglio
1966, n. 559:
«Art. 2. - 1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato ha per compiti la produzione e la fornitura della
carta, delle carte valori, degli stampati e delle
pubblicazioni anche su supporti informatici, nonche' dei
prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle
amministrazioni dello Stato.
2. L'Istituto provvede alla stampa ed alla gestione,
anche con strumenti telematici, della Gazzetta Ufficiale e
della Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana, salva la competenza del Ministero di
grazia e giustizia per quanto concerne la direzione e la
redazione delle stesse, nonche' alla stampa delle
pubblicazioni ufficiali dello Stato.
3. L'Istituto cura la stampa di pubblicazioni di
carattere legislativo, di raccolte e di estratti di leggi e
atti ufficiali e di pubblicazioni similari.
4. L'Istituto puo', inoltre, pubblicare e vendere
opere aventi rilevante carattere artistico, letterario,
scientifico e, in genere, culturale, ferme restando in
materia le attribuzioni del Ministero per i beni e le
attivita' culturali.
5. L'Istituto svolge, altresi', i seguenti compiti:
a) conio delle monete di Stato in conformita' delle
leggi vigenti;
b) conio di monete estere;
c) conio di monete a corso legale di speciale
scelta da cedere, a norma di legge, a privati, enti ed
associazioni;
d) conio di medaglie e fusioni artistiche per conto
dello Stato italiano, di Stati esteri, di enti e privati;
e) fabbricazione di sigilli ufficiali e marchi
metallici recanti l'emblema dello Stato;
f) fabbricazione di timbri metallici e marchi per
conto di enti pubblici e di privati;
g) fabbricazione di contrassegni di Stato;
h) fabbricazione di targhe, distintivi metallici,
gettoni ed altri prodotti artistici;
i) promozione dell'attivita' della Scuola dell'arte
della medaglia e del Museo della Zecca;
l) esecuzione di saggi su monete e metalli per
conto dello Stato e di privati;
m) riparazione di congegni e macchinari in uso o in
proprieta' dello Stato;
n) partecipazione a studi, rilevazioni e prove
sperimentali nelle materie attinenti al campo specifico
della meccanica;
o) perizia delle monete ritenute false;
p) conio di monete commemorative o celebrative;
q) fabbricazione di contrassegni per macchine
affrancatrici per conto dello Stato;
r) promozione e partecipazione a studi, rilevazioni
e prove sperimentali nelle materie attinenti alle funzioni
di cui al presente articolo.
6. La coniazione da parte della sezione Zecca di
monete per conto di Stati esteri dovra' essere
preventivamente autorizzata dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
7. L'Istituto puo' vendere i suoi prodotti alle
aziende autonome di Stato, ad enti e a privati italiani e
stranieri ed assumere commesse in materia cartaria e, con
l'autorizzazione del servizio centrale del Provveditorato
generale dello Stato del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, in materia grafica.
8. Nello svolgimento della sua attivita', l'Istituto
puo' esercitare, direttamente o indirettamente, attivita'
affini, ausiliarie, connesse o strumentali rispetto a
quelle previste nel presente articolo.
9. L'Istituto, nello svolgimento della sua attivita'
puo' compiere ogni operazione di natura mobiliare o
immobiliare necessaria od utile al raggiungimento delle sue
finalita'.
10. Le attivita' e i compiti di cui al presente
articolo sono svolti nel rispetto della normativa
comunitaria in materia.
10-bis. Ai fini del presente articolo, ferme restando
le specifiche disposizioni legislative in materia, sono
considerati carte valori i prodotti, individuati con
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, aventi almeno uno dei
seguenti requisiti:
a) sono destinati ad attestare il rilascio, da
parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di
autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di
identita' e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad
assumere un valore fiduciario e di tutela della fede
pubblica in seguito alla loro emissione o alle
scritturazioni su di essi effettuate;
b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con
impiego di carte filigranate o similari o di altri
materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi
magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative
infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle
contraffazioni e dalle falsificazioni.
10-ter. L'Istituto e' il soggetto designato per la
realizzazione, personalizzazione e gestione anche del
formato digitale dei prodotti considerati carte valore ai
sensi del comma 10-bis e dei documenti fisici la cui
produzione e' affidata allo stesso.».
 
Art. 3

Specifiche tecniche dell'identificativo univoco
e del sistema di prevenzione delle manomissioni

1. A decorrere dal 9 febbraio 2025, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50, terzo comma, del regolamento:
a) i medicinali per uso umano di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento, recano sull'imballaggio un identificativo univoco codificato in un codice a barre bidimensionale. Con decreto del Ministro della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco, di seguito denominata «AIFA», sono individuati i medicinali ai quali e' esteso l'ambito di applicazione dell'identificativo univoco ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento;
b) i medicinali per uso umano non sottoposti alla disciplina dell'identificativo univoco di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento, recano il bollino farmaceutico di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540.
2. A decorrere dal 9 febbraio 2025, qualsiasi medicinale per uso umano autorizzato in Italia, ad eccezione di quelli indicati nell'allegato I al regolamento, reca sull'imballaggio il sistema di prevenzione delle manomissioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento, consistente in un elemento di sicurezza, nel rispetto degli standard stabiliti in materia a livello europeo. Per i medicinali per uso umano sottoposti alla disciplina dell'identificativo univoco ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento, si applica il sistema di prevenzione delle manomissioni di cui all'articolo 2, comma 2.
3. Le specifiche tecniche e le modalita' di apposizione e verifica dell'identificativo univoco sono disciplinate negli articoli 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11 del regolamento. Le specifiche tecniche di cui all'articolo 4, lettera b), punto iii), del regolamento, sono individuate con decreto del Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. I fabbricanti, su autorizzazione dell'AIFA, possono includere informazioni diverse rispetto all'identificativo univoco nel codice a barre bidimensionale che lo contiene, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'AIFA con proprio provvedimento determina la tipologia di informazioni di cui al primo periodo.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, secondo periodo, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' stabilita la disciplina del dispositivo di cui all'articolo 2, comma 2, ne sono definite le caratteristiche tecniche e grafiche e sono individuate le informazioni nel medesimo contenute.

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti al regolamento delegato (UE)
2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, si vedano le
note alle premesse.
- Per i riferimenti all'articolo 5-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, come modificato dal
presente decreto, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 4
Misure specifiche e progressive finalizzate ad introdurre
l'apposizione dell'identificativo univoco e del sistema di
prevenzione delle manomissioni sulle confezioni dei medicinali

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, a decorrere dalla data di pubblicazione delle istruzioni applicative di cui al comma 7, l'istanza per il rilascio di una nuova autorizzazione all'immissione in commercio, di seguito denominata «AIC», riporta anche le informazioni relative all'identificativo univoco e al sistema di prevenzione delle manomissioni, ove lo stesso impatta sul contenitore primario, sul sistema di chiusura ovvero sulla leggibilita' delle informazioni inserite in etichetta se apposto sul confezionamento secondario.
2. Per le procedure di rilascio dell'AIC in atto alla data di pubblicazione delle istruzioni operative di cui al comma 7, l'istanza e' integrata in corso di procedura con le informazioni relative all'identificativo univoco e al sistema di prevenzione delle manomissioni, ove lo stesso impatti sul contenitore primario, sul sistema di chiusura ovvero sulla leggibilita' delle informazioni inserite in etichetta se apposto sul confezionamento secondario.
3. Nel caso in cui siano in corso di valutazione da parte dell'AIFA procedure di rinnovo o di variazione con impatto sugli stampati, i titolari di AIC possono conformarsi alla disciplina relativa all'identificativo univoco nell'ambito delle suddette procedure, mediante integrazione dell'istanza.
4. I titolari di AIC rilasciate prima della data di entrata in vigore del presente decreto provvedono ad adeguarle alla disciplina relativa all'identificativo univoco mediante presentazione, di una notifica all'AIFA, ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
5. Nel caso in cui il sistema di prevenzione delle manomissioni apposto sul confezionamento secondario impatti sulla leggibilita' delle informazioni inserite in etichetta, i titolari di AIC rilasciate prima della data di entrata in vigore del presente decreto effettuano la notifica all'AIFA, ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
6. Nel caso di medicinali privi di confezionamento secondario, il sistema di prevenzione delle manomissioni e' apposto sul confezionamento primario e, qualora il sistema impatti sul contenitore primario o sul sistema di chiusura, i titolari di AIC rilasciate prima della data di entrata in vigore del presente decreto effettuano una notifica di variazione all'AIFA, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione, del 24 novembre 2008. La notifica di variazione riporta le informazioni relative all'impatto del sistema di prevenzione delle manomissioni sul contenitore primario o sul sistema di chiusura.
7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'AIFA adotta le istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'AIC e alle modalita' per adempiere agli obblighi previsti dal presente articolo, anche relativamente ai medicinali di importazione e distribuzione parallela.

Note all'art. 4:
- Si riporta l'articolo 78 del citato decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219:
«Art. 78 (Modifiche dell'etichettatura e del foglio
illustrativo compatibili con il riassunto delle
caratteristiche del prodotto). - 1. Qualunque proposta di
modifica di un elemento relativo all'etichettatura o al
foglio illustrativo che non presuppone una variazione del
riassunto delle caratteristiche del prodotto, si intende
approvata se l'AIFA non si pronuncia in senso contrario al
progetto di modifica entro novanta giorni dalla data di
presentazione della domanda. La mancata pronuncia dell'AIFA
non esclude, comunque, la responsabilita' anche penale del
produttore e del titolare dell'AIC.
2. Il Ministero della salute, su proposta dell'AIFA,
sentite le categorie interessate, individua modalita' per
rendere immediatamente disponibili al consumatore le
modifiche approvate del foglio illustrativo nei limiti
delle risorse umane e strumentali disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.».
- Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 1234/2008
della Commissione del 24 novembre 2008, si vedano le note
premesse.
 
Art. 5

Modifiche alle linee di produzioni

1. Per gli aggiornamenti alle produzioni di medicinali, ove necessari per adempiere agli obblighi previsti dal presente decreto e dal regolamento, i fabbricanti si conformano alle disposizioni di cui all'articolo 50, commi 5 e 5-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

Note all'art. 5:
- Si riporta l'articolo 50 del citato decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219:
«Art. 50 (Autorizzazioni alla produzione e
all'importazione). - 1. Nessuno puo' produrre sul
territorio nazionale, anche a solo scopo di esportazione,
un medicinale senza l'autorizzazione dell'AIFA, la quale e'
rilasciata previa verifica ispettiva diretta ad accertare
che il richiedente dispone di personale qualificato e di
mezzi tecnico-industriali conformi a quanto previsto dalle
lettere b) e c) del comma 2.
2. Per ottenere l'autorizzazione alla produzione, il
richiedente e' tenuto a:
a) specificare i medicinali e le forme
farmaceutiche che intende produrre o importare, nonche' il
luogo della produzione e dei controlli;
b) disporre, per la produzione o l'importazione
degli stessi medicinali, di locali, attrezzatura tecnica e
strutture e possibilita' di controllo adeguati e
sufficienti, sia per la produzione e il controllo, sia per
la conservazione dei medicinali;
c) disporre di almeno una persona qualificata ai
sensi dell'articolo 52 del presente decreto.
3. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento
della domanda, corredata di informazioni dirette a
comprovare il possesso dei requisiti previsti dal comma 1 e
il rispetto delle condizioni indicate al comma 2, l'AIFA
adotta le proprie determinazioni. L'autorizzazione
rilasciata puo' essere integrata dall'imposizione di
obblighi per garantire l'osservanza dei requisiti previsti
dal comma 1. Il diniego dell'autorizzazione deve essere
notificato all'interessato, completo di motivazione.
4. Il termine di cui al comma 3 e' sospeso se l'AIFA
chiede ulteriori informazioni sullo stabilimento o indica
all'interessato le condizioni necessarie per rendere i
locali e le attrezzature idonei alla produzione, assegnando
un termine per il relativo adempimento.
5. Per ogni modifica delle condizioni essenziali in
base alle quali e' stata rilasciata l'autorizzazione deve
essere presentata domanda all'AIFA, che provvede sulla
stessa entro il termine di trenta giorni, prorogabile fino
a novanta giorni in casi eccezionali, fatta salva
l'applicazione del comma 4.
5-bis. Con apposita determinazione, da adottarsi
entro il 29 febbraio 2008, l'AIFA individua le modifiche,
diverse da quelle previste al comma 5, che l'interessato e'
tenuto a comunicare alla stessa Agenzia.
6. Quando la modifica concerne l'improvvisa
necessita' di sostituire la persona qualificata, il nuovo
incaricato puo' svolgere le proprie mansioni in attesa che
l'AIFA si pronunci ai sensi del comma 5.
7. In casi giustificati, il titolare
dell'autorizzazione di cui al presente articolo puo' essere
autorizzato dall'AIFA, previo consenso del responsabile
dell'immissione in commercio del medicinale, se diverso dal
predetto titolare, a effettuare in altra officina
autorizzata fasi della produzione e dei controlli. In tali
ipotesi, la responsabilita' delle fasi produttive e di
controllo interessate e' assunta, oltre che dalla persona
qualificata del committente, dalla persona qualificata
dello stabilimento che effettua le operazioni richieste.
8. L'AIFA inserisce le informazioni relative alle
autorizzazioni rilasciate, ai sensi del presente articolo,
nella banca dati dell'Unione europea, di cui all'articolo
53, comma 9. L'AIFA pubblica sul proprio sito istituzionale
l'elenco degli stabilimenti che risultano autorizzati alla
produzione e al controllo di medicinali alla data del 30
giugno di ogni anno.».
 
Art. 6

Monitoraggio della distribuzione intermedia
e della spesa farmaceutica

1. Al fine di garantire la continuita' del monitoraggio della distribuzione e della rilevazione della spesa a carico del Servizio sanitario nazionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' adeguato il funzionamento della banca dati centrale di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le specifiche tecniche per l'adeguamento dei sistemi di registrazione dell'identificativo univoco di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a). Le farmacie aperte al pubblico e le strutture sanitarie adeguano i propri sistemi di registrazione dell'identificativo univoco secondo i modi e tempi definiti dal decreto di cui al primo periodo.
3. Per i medicinali per uso umano, sottoposti alla disciplina dell'identificativo univoco ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento, prodotti entro la data del 9 febbraio 2025, riportanti sul confezionamento esterno il bollino di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, le farmacie aperte al pubblico e le strutture sanitarie continuano a registrare per ciascuna confezione gli elementi identificativi del relativo bollino fino alla data di scadenza del medesimo medicinale.
4. Il Sistema tessera sanitaria previsto dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' adeguato al fine di assicurare la registrazione dell'identificativo univoco e la verifica dell'autenticita' della confezione o la registrazione del bollino farmaceutico. Per le medesime finalita', le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che adottano un proprio sistema provvedono ad adeguare lo stesso al fine della trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria.
5. Le registrazioni dell'identificativo univoco sono assolte dalle farmacie aperte al pubblico nella fase di dispensazione della ricetta dematerializzata ai sensi di quanto disposto per l'attuazione dell'articolo 11, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
6. L'Archivio nazionale di cui all'articolo 9, contenente le informazioni sulle caratteristiche di sicurezza dei medicinali a uso umano, trasmette alla banca dati centrale i dati previsti dal decreto di cui al comma 1.

Note all'art. 6:
- Per i riferimenti dell'articolo 5-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, come modificato dal
presente decreto, si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti al regolamento delegato (UE)
2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, si vedano le
note alle premesse.
- Per i riferimenti dell'articolo 50 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta l'articolo 11, comma 16, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78 recante: "Misure urgenti in materia
di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del
31 maggio 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 176 del 30 luglio 2010:
«Art. 11 (Controllo della spesa sanitaria). -
Omissis.
16. Nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi
di cui all'articolo 50, comma 5-bis, ultimo periodo del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al
fine di accelerare il conseguimento dei risparmi derivanti
dall'adozione delle modalita' telematiche per la
trasmissione delle ricette mediche di cui all'articolo 50,
commi 4, 5 e 5-bis, del citato decreto-legge n. 269 del
2003, il Ministero dell'economia e delle finanze, cura
l'avvio della diffusione della suddetta procedura
telematica, adottando, in quanto compatibili, le modalita'
tecniche operative di cui all'allegato 1 del decreto del
Ministro della salute del 26 febbraio 2010, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2010, n. 65. L'invio
telematico dei predetti dati sostituisce a tutti gli
effetti la prescrizione medica in formato cartaceo.».
 
Art. 7

Verifica dell'autenticita' e disattivazione
dell'identificativo univoco

1. A decorrere dal 9 febbraio 2025, i fabbricanti verificano l'autenticita' dell'identificativo univoco secondo le modalita' previste agli articoli 11, 16 e 17 del regolamento.
2. A decorrere dal 9 febbraio 2025, i soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico verificano l'autenticita' dell'identificativo univoco secondo le modalita' previste agli articoli 11, 25, 27, 28 e 29 del regolamento. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di interazione dell'Archivio nazionale di cui all'articolo 9 con i soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico, al fine di verificare la disattivazione dell'identificativo univoco. Resta ferma la tutela della riservatezza dei dati raccolti dalle farmacie mediante la lettura dell'identificativo univoco, contenuto nel Data Matrix, che non riguardano in maniera specifica il controllo anticontraffazione.
3. A decorrere dal 9 febbraio 2025, i grossisti verificano l'autenticita' dell'identificativo univoco secondo le modalita' previste agli articoli 11, 20 e 22 del regolamento, salvo i casi previsti dall'articolo 21 del regolamento.
4. Nei casi di sospetta manomissione dell'imballaggio o di falsificazione di un medicinale, i fabbricanti, i grossisti e i soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico informano immediatamente le autorita' competenti ai sensi degli articoli 18, 24 e 30 del regolamento, secondo quanto previsto dall'articolo 104, comma 1, lettera h-ter), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
5. A decorrere dal 9 febbraio 2025, i fabbricanti, i grossisti e i soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico, a seguito della verifica di cui commi 1, 2 e 3, disattivano l'identificativo univoco nei casi di cui agli articoli 16, paragrafo 2, 22, 25 e 29 del regolamento.
6. A decorrere dal 9 febbraio 2025, i grossisti, ove espressamente previsto nel contratto di distribuzione o fornitura con il proprio cliente, verificano le caratteristiche di sicurezza e disattivano l'identificativo univoco di un medicinale nei casi e nelle modalita' previsti dall'articolo 23 del regolamento.
7. A decorrere dal 9 febbraio 2025, il titolare dell'AIC, o in caso di importazione parallela o di distribuzione parallela di medicinali recanti un identificativo univoco, il soggetto responsabile dell'immissione sul mercato di tali medicinali provvedono ad applicare quanto previsto dall'articolo 40 del regolamento.

Note all'art. 7:
- Per i riferimenti al regolamento al regolamento
delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre
2015, si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti all'articolo 104 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dal
presente decreto, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 8

Autorita' competenti

1. Il Ministero della salute e l'AIFA sono designate quali Autorita' nazionali competenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39 del regolamento. Al Ministero della salute competono gli adempimenti e l'esercizio della potesta' amministrativa in materia di supervisione del funzionamento degli archivi. L'AIFA e' competente in materia di indagine sui potenziali casi di falsificazione dei medicinali, in materia di rimborso dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, nonche' in materia di farmacovigilanza e di farmacoepidemiologia.
2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, l'AIFA rende disponibili le informazioni di cui all'articolo 43 del regolamento ed effettua la comunicazione di cui all'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento.
3. Sono fatte salve le competenze dell'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali in materia di trattamento di dati personali ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche' del Ministero dell'economia e delle finanze in materia di Sistema tessera sanitaria ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Note all'art. 8:
- Per i riferimenti al regolamento al regolamento
delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre
2015, si vedano le note alle premesse.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante: «Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del
29 luglio 2003.
- Per i riferimenti all'articolo 50 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 9
Archivio nazionale contenente le informazioni sulle caratteristiche
di sicurezza dei medicinali per uso umano

1. E' istituito l'Archivio nazionale di cui all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento, che contiene le informazioni sulle caratteristiche di sicurezza dei medicinali per uso umano di cui all'articolo 54-bis, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2001/83/CE.
2. Il soggetto responsabile dell'Archivio nazionale di cui al comma 1 e' il soggetto giuridico senza scopo di lucro di cui all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento, che, ai fini della sua realizzazione e gestione, si avvale della societa' di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, mediante la stipula di una apposita convenzione per la progettazione, lo sviluppo, la gestione e la conduzione delle infrastrutture, dei sistemi, delle soluzioni informatiche e della connettivita' propedeutiche al sistema di archivi nonche' per l'erogazione dei connessi servizi. In particolare, la convenzione disciplina:
a) le modalita' di realizzazione della struttura del sistema di archivi ai sensi dell'articolo 32 del regolamento;
b) le modalita' di caricamento delle informazioni nel sistema di archivi ai sensi dell'articolo 33 del regolamento;
c) le modalita' di funzionamento del sistema di archivi ai sensi dell'articolo 34 del regolamento;
d) le caratteristiche e la tipologia di operazioni eseguibili dal sistema di archivi di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento;
e) gli obblighi e le responsabilita' dei soggetti giuridici che, a qualunque titolo, operano nel contesto del sistema di archivi e le modalita' di accesso al sistema di archivi ai sensi degli articoli 37 e 39 del regolamento;
f) le modalita' di trattamento dei dati personali e commerciali a qualunque titolo acquisiti, elaborati, comunicati o altrimenti diffusi nel contesto del sistema di archivi, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale vigenti in materia di protezione dei dati personali, nonche' di quanto previsto dall'articolo 38 del regolamento;
g) le modalita' di accesso, condivisione e trasmissione delle informazioni con altri soggetti istituzionali per il perseguimento delle attivita' di propria competenza;
h) le modalita' di affidamento a soggetti terzi di servizi connessi alla realizzazione e gestione del sistema di archivi;
i) le modalita' di controllo sul funzionamento e l'operativita' del sistema di archivi nonche' le attivita' di supervisione, ai sensi dell'articolo 44 del regolamento, ad esso connesse da parte del Ministero della salute e dell'AIFA nell'ambito delle rispettive competenze;
l) l'ammontare dei costi della convenzione a carico del soggetto giuridico senza scopo di lucro di cui all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento, i tempi e le modalita' di realizzazione del sistema in ottemperanza all'articolo 50 del regolamento.
3. Per l'esecuzione delle attivita' previste dal capo VII del regolamento, la societa' di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, puo' avvalersi, per far fronte a specifiche esigenze organizzative, rimanendone pienamente responsabile per tutti gli aspetti di legge, di imprese terze nonche' di esperti e professionisti in possesso di adeguata qualificazione e in grado di garantire la qualita' delle prestazioni, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di contratti per forniture pubbliche e di tracciabilita' dei flussi finanziari. Dall'attuazione del primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 9:
- Per i riferimenti al regolamento al regolamento
delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre
2015, si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti alla direttiva 2001/83/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, si
vedano le note alle premesse.
- Si riporta l'articolo 1 della citata legge 13 luglio
1966, n. 559:
«Art. 1. - 1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato, di seguito denominato anche Istituto, e' trasformato
in societa' per azioni entro il 31 dicembre 2001, previa
verifica dei necessari requisiti economici e patrimoniali e
approvazione di un piano triennale d'impresa da parte del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, comprensivo del piano riguardante la gestione
del patrimonio immobiliare. Le azioni della societa'
derivante dalla trasformazione dell'Istituto sono
attribuite al Tesoro dello Stato.
2. Sino alla trasformazione in societa' per azioni,
l'Istituto conserva la personalita' giuridica di ente
pubblico economico, e' sottoposto alla vigilanza del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica ed e' disciplinato dalla presente legge.».
 
Art. 10

Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che non appone sull'imballaggio di un medicinale un identificativo univoco conforme alle specifiche tecniche di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 del regolamento e non lo attiva ai fini dell'immissione in commercio, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 60.000 per ogni lotto.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che include informazioni diverse dall'identificativo univoco nel codice a barre bidimensionale senza l'autorizzazione dell'AIFA ai sensi dell'articolo 3, comma 4, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 60.000 per ogni lotto.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dell'AIC che immette o mantiene in commercio un medicinale privo del sistema di prevenzione delle manomissioni di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 60.000 per ogni lotto.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, se un medicinale sottoposto alla disciplina dell'identificativo univoco ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento, e' posto o mantenuto in commercio privo del dispositivo di cui all'articolo 2, comma 2, il titolare dell'AIC e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 60.000 per ogni lotto.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, il grossista o il soggetto autorizzato o legittimato a fornire medicinali al pubblico che immette in commercio o esporta o fornisce un medicinale senza avere effettuato le verifiche sull'autenticita' dell'identificativo univoco o sull'integrita' del sistema di prevenzione delle manomissioni come previsto dall'articolo 10 del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 80.000 per ogni lotto.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque distribuisce o fornisce al pubblico un medicinale recante un identificativo univoco disattivato al di fuori dei casi di cui all'articolo 12 del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 80.000.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, il grossista o il soggetto autorizzato o legittimato a fornire medicinali al pubblico che non disattiva l'identificativo univoco nelle ipotesi di cui agli articoli 16, paragrafo 2, 22 e 25, del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 80.000 per ogni lotto.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, il grossista o il soggetto autorizzato o legittimato a fornire medicinali al pubblico che riattiva un identificativo univoco disattivato al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 a euro 140.000 per ogni lotto.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, il grossista o il soggetto autorizzato o legittimato a fornire medicinali al pubblico che immette sul mercato o esporta un medicinale nei casi di sospetta manomissione dell'imballaggio o falsificazione di un medicinale in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 18, 24 e 30 del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 a euro 140.000 per ogni lotto.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, il grossista o il soggetto autorizzato o legittimato a fornire medicinali al pubblico che non informa immediatamente le autorita' competenti, secondo quanto previsto dall'articolo 104, comma 1, lettera h-ter), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, della sospetta manomissione o falsificazione di un medicinale in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 18, 24 e 30 del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 80.000 per ogni lotto.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dell'AIC, o in caso di importazione parallela o di distribuzione parallela di medicinali recanti un identificativo univoco equivalente, il soggetto responsabile dell'immissione sul mercato di tali medicinali che non ottempera alle disposizioni in materia di disattivazione di cui all'articolo 40, lettere a) e b), del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 a euro 80.000 per ogni lotto.
12. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare AIC o, in caso di importazione parallela o di distribuzione parallela di medicinali recanti un identificativo univoco equivalente, il soggetto responsabile dell'immissione sul mercato dei medicinali che viola le disposizioni relative agli adempimenti di cui all'articolo 40, lettera c), del regolamento, in materia di prodotti revocati, ritirati o rubati, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 a euro 140.000 per ogni lotto.
13. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dell'AIC o, in caso di importazione parallela o di distribuzione parallela di medicinali recanti un identificativo univoco equivalente, il soggetto responsabile dell'immissione sul mercato dei medicinali che viola le disposizioni in materia di eliminazione degli identificativi univoci dal sistema di archivi ai sensi dell'articolo 42 del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000 per ogni lotto.
14. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che non conserva i dati relativi a tutte le operazioni effettuate con o sull'identificativo univoco e non li fornisce, su richiesta, alle autorita' competenti come previsto dall'articolo 15 del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 60.000 per ogni lotto.
15. Salvo che il fatto costituisca reato, il farmacista che non registra l'identificativo univoco in fase di dispensazione del medicinale su ricetta dematerializzata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 50, comma 8-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
16. Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto giuridico di cui all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento, che non procede, ai sensi dell'articolo 37, lettera d), del regolamento, all'indagine immediata di tutti i potenziali casi di falsificazione segnalati nel sistema a norma dell'articolo 36, lettera b), del regolamento, e, se la falsificazione e' confermata, non avverte il Ministero della salute, l'AIFA, l'Agenzia europea per i medicinali e la Commissione europea, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 150.000.
17. Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto giuridico di cui all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento, che, ai sensi dell'articolo 37, lettera f), del regolamento, qualora richiesto, non mette tempestivamente a disposizione del Ministero della salute o dell'AIFA la «pista di controllo» di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera g), del regolamento, e non ne conserva i relativi dati come ivi previsto, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 a euro 150.000.
18. Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto giuridico di cui all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento, che, ai sensi dell'articolo 37, lettera g), del regolamento, qualora richiesto, non mette tempestivamente a disposizione del Ministero della salute o dell'AIFA i rapporti di cui all'articolo 36, lettera j), del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 a euro 150.000.
19. Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto giuridico di cui all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento, che impedisce al Ministero della salute o all'AIFA l'accesso all'Archivio nazionale e alle informazioni in esso contenute, per le finalita' indicate nell'articolo 39 del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 70.000 a euro 150.000.
20. Il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali e l'AIFA nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono all'accertamento e alla contestazione delle violazioni e all'applicazione delle sanzioni amministrative, secondo le modalita' previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. E' fatta salva la competenza dell'autorita' giudiziaria per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per illeciti commessi in connessione obiettiva con un reato.
21. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie accertate dagli organi dello Stato nelle materie di competenza statale, irrogate per le violazioni del presente decreto, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero della salute per il miglioramento e l'efficienza delle attivita' di controllo e di vigilanza del Ministero della salute e dell'AIFA. La ripartizione dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al primo periodo e' definita con decreto del Ministro della salute da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540.
22. L'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto e' aggiornata ogni due anni, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettivita', rilevato dall'ISTAT, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro della salute.
23. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
24. Per la graduazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, l'autorita' competente, oltre ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, puo' tener conto dei danni cagionati a cose o persone per effetto della violazione di disposizioni del regolamento e del presente decreto.

Note all'art. 10:
- Per i riferimenti al regolamento al regolamento
delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre
2015, si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti all'articolo 104 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dal
presente decreto, si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti all'articolo 50 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti dell'articolo 5-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, come modificato dal
presente decreto, si vedano le note alle premesse.
- Il capo I della legge 24 novembre 1981 n. 689
concernente: «Modifiche al sistema penale», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, reca:
«Le sanzioni amministrative».
- Si riporta l'articolo 11 della citata legge 24
novembre 1981, n. 689:
«Art. 11 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie). - Nella determinazione della
sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra
un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione
delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla
gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per
l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della
violazione, nonche' alla personalita' dello stesso e alle
sue condizioni economiche.».
 
Art. 11

Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219

1. A decorrere dalla data del 9 febbraio 2025, al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 51-ter e' sostituito dal seguente:
«Art. 51-ter (Bollini farmaceutici o identificativi univoci). - 1. I bollini farmaceutici, di seguito denominati "bollini", di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e gli identificativi univoci di cui all'articolo 73, comma 1, lettera p-bis), sono rispettivamente rimossi od occultati, completamente o parzialmente, solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il titolare dell'autorizzazione alla produzione verifica, prima di rimuovere od occultare completamente o parzialmente tali bollini o gli identificativi univoci, che il medicinale in questione e' autentico e non e' stato manomesso;
b) il titolare dell'autorizzazione alla produzione si conforma all'articolo 73, comma 1, lettera p-bis), sostituendo tali bollini ovvero gli identificativi univoci con bollini equivalenti ovvero con identificativi univoci equivalenti per la verifica dell'autenticita', dell'identificazione e per fornire la prova della manomissione del medicinale. Tale sostituzione e' effettuata senza aprire il confezionamento primario quale definito all'articolo 1, comma 1, lettera bb). Gli identificativi univoci si considerano equivalenti se sono conformi ai requisiti stabiliti negli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 54-bis, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE e sono parimenti efficaci per consentire la verifica di autenticita' e l'identificazione del medicinale, nonche' per fornire la prova della manomissione del medicinale;
c) la sostituzione dei bollini ovvero degli identificativi univoci e' effettuata in conformita' alle norme di buona fabbricazione dei medicinali applicabili ed e' soggetta alla supervisione dell'AIFA.
2. Il titolare dell'autorizzazione alla produzione e' responsabile per eventuali danni nei casi e alle condizioni stabilite nella direttiva 85/374/CEE.»;
b) all'articolo 52, comma 8, lettera b-bis), dopo le parole: «i bollini» sono inserite le seguenti: «ovvero gli identificativi univoci»;
c) all'articolo 73:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera p-bis), la parola: «bollini» e' sostituita dalle seguenti: «identificativi univoci di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015» e la parola: «dispositivo» e' sostituita dalle seguenti: «sistema di prevenzione delle manomissioni»;
1.2) la lettera s-bis) e' abrogata;
2) al comma 3:
2.1) al secondo periodo, dopo le parole: «la bollinatura» sono inserite le seguenti: «, l'apposizione dell'identificativo univoco di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161»;
2.2) al terzo periodo, dopo le parole: «20 novembre 2001» sono inserite le seguenti: «, ovvero dell'identificativo univoco di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161»;
d) all'articolo 73-bis:
1) alla rubrica, la parola: «bollinatura» e' sostituita dalle seguenti: «all'apposizione dell'identificativo univoco di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161»;
2) ai commi 1 e 2, le parole: «i bollini» sono sostituite dalle seguenti: «gli identificativi univoci»;
3) al comma 4, dopo la parola: «farmacovigilanza» sono aggiunte le seguenti: «, identificato con decreto del Ministro della salute, sentita l'AIFA»;
4) al comma 5, dopo la parola: «medicinale» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di quelli indicati nell'allegato I al regolamento delegato (UE) 2016/161»;
e) all'articolo 96, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
«4-bis. L'imballaggio esterno dei medicinali previsti dal presente articolo, oltre al bollino di riconoscimento di cui al comma 4, reca l'identificativo univoco di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, ove ricompresi tra i medicinali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), del medesimo regolamento delegato.»;
f) all'articolo 104, comma 1:
1) alla lettera c-bis), dopo le parole: «i bollini» sono inserite le seguenti: «ovvero gli identificativi univoci di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015,»;
2) alla lettera e), numero 6), dopo le parole: «i bollini» sono inserite le seguenti: «ovvero gli identificativi univoci»;
g) all'articolo 105, comma 5, lettera c-bis), dopo le parole: «i bollini» sono inserite le seguenti: «ovvero gli identificativi univoci»;
h) all'articolo 148, comma 5, dopo le parole: «decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540,» sono inserite le seguenti: «o dell'identificativo univoco di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161,».

Note all'art. 11:
- Per i riferimenti agli articoli 51-ter, 52, 73,
73-bis, 96, 104, 105 e 148 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, come modificati dal presente decreto,
si vedano le note alle premesse.
 
Art. 12

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540

1. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Banca dati centrale»;
b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il Ministro della salute con proprio decreto fissa le modalita' e i tempi di impianto e funzionamento della banca dati centrale di cui al comma 1, adeguandola alle disposizioni relative all'identificativo univoco di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, e le modalita' di accesso alla stessa. I produttori, i depositari e i grossisti devono trasmettere a tale banca dati il codice prodotto, il corrispondente numero di confezioni, la relativa destinazione e, ove previsto, il lotto di produzione nonche' il valore economico delle forniture a carico del Servizio sanitario nazionale.».

Note all'art. 12:
- Per i riferimenti all'articolo 5-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, come modificato dal
presente decreto, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 13

Disposizioni transitorie e finali

1. I medicinali per uso umano sottoposti alla disciplina dell'identificativo univoco di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento, destinati alla vendita in Italia, il cui lotto e' stato rilasciato entro la data del 9 febbraio 2025, su cui e' stato apposto il bollino farmaceutico sul confezionamento esterno secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, possono essere immessi sul mercato, distribuiti e forniti al pubblico in Italia fino alla data di scadenza, senza essere successivamente riconfezionati o rietichettati. Il bollino farmaceutico e' rimosso od occultato, completamente o parzialmente ove ricorrono le condizioni previste dall'articolo 51-ter del decreto legislativo n. 219 del 2006.
2. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «A decorrere dal 9 febbraio 2025, le disposizioni contenute nel primo e nel secondo periodo non si applicano ai medicinali per uso umano sottoposti alla disciplina dell'identificativo univoco di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015.».
3. Ai medicinali di cui al comma 1, ai fini del monitoraggio della distribuzione intermedia e della spesa farmaceutica, si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 3. Ai medicinali il cui lotto e' stato rilasciato dopo la data del 9 febbraio 2025 e che ai sensi del comma 6, possono continuare a recare il bollino farmaceutico di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 3, e dell'articolo 13, comma 1.
4. Dal 9 febbraio 2025 all'8 febbraio 2027 e' previsto un periodo di stabilizzazione per le operazioni di apposizione e attivazione, verifica, disattivazione e riattivazione dell'identificativo univoco, secondo le istruzioni operative definite dal Ministero della salute. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituito un tavolo tecnico per il monitoraggio dello stato di avanzamento delle fasi del periodo di stabilizzazione e sono definiti la composizione e le funzioni del medesimo tavolo tecnico. Ai componenti del tavolo tecnico di cui al secondo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
5. Nel periodo di stabilizzazione di cui al comma 4, la tracciabilita' e la rimborsabilita' dei medicinali per uso umano sottoposti alla disciplina dell'identificativo univoco di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento, sono assicurate anche attraverso la lettura delle informazioni contenute nel dispositivo di cui all'articolo 2, comma 2. A tal fine:
a) le disposizioni di cui agli articoli 51-ter, 52, 104, comma 1, lettere c-bis) ed e), numero 6), 105, comma 5, lettera c-bis), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, si applicano anche al dispositivo di cui all'articolo 2, comma 2;
b) al momento della dispensazione del medicinale, nelle more dell'adozione delle istruzioni del Ministero della salute di cui al comma 4 in materia di registrazione dell'identificativo univoco, il farmacista procede alla registrazione del dispositivo di cui all'articolo 2, comma 2;
6. Nel periodo di stabilizzazione di cui al comma 4, l'identificativo univoco e il dispositivo di cui all'articolo 2, comma 2, previsto per i medicinali per uso umano sottoposti alla disciplina dell'identificativo univoco di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/161, possono essere sostituiti dal bollino farmaceutico di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, anche ai fini del rilascio dei lotti di medicinali. Nel caso di immissione o mantenimento in commercio di medicinali che recano il bollino farmaceutico di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, non si applica la sanzione di cui all'articolo 10, comma 4, e al momento della dispensazione del medicinale, il farmacista procede alla registrazione delle informazioni contenute nel bollino farmaceutico di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540.
7. Nel periodo di stabilizzazione di cui al comma 4, la persona qualificata ai sensi dell' articolo 52, comma 8, lettera b-bis), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, assicura l'apposizione sull'imballaggio dei medicinali sottoposti alla disciplina dell'identificativo univoco di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento, dell'identificativo univoco e del dispositivo di cui all'articolo 2, comma 2, o in alternativa del bollino farmaceutico di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540.
8. Nel periodo di stabilizzazione di cui al comma 4, l'apposizione del bollino farmaceutico di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, puo' assolvere per qualsiasi medicinale per uso umano anche la funzione di sistema di prevenzione delle manomissioni di cui all'articolo 3, comma 2.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 10 si applicano a decorrere dal 9 febbraio 2025. Al fine di adeguare il sistema sanzionatorio allo stato di avanzamento del periodo di stabilizzazione di cui al comma 4, a decorrere dal 9 febbraio 2025 e sino all'8 febbraio 2027:
a) non si applicano le sanzioni di cui all' articolo 10, commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8;
b) salvo che il fatto costituisca reato, il farmacista che non registra le informazioni contenute nel dispositivo di cui all'articolo 2, comma 2, ai sensi del comma 5, lettera b), e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 50, comma 8-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La medesima sanzione si applica nel caso di mancata registrazione del bollino farmaceutico di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540.

Note all'art. 13:
- Per i riferimenti al regolamento al regolamento
delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre
2015, si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti agli articoli 51-ter, 52,104 e 105
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come
modificati dal presente decreto, si vedano le note alle
premesse.
- Per i riferimenti all'articolo 2, comma 5, del
decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, come modificato dal
presente decreto legislativo, si vedano le note alle
premesse.
- Per i riferimenti all'articolo 5-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, come modificato dal
presente decreto legislativo, si vedano le note alle
premesse.
- Per i riferimenti all'articolo 50 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 14

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 6 febbraio 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione

Schillaci, Ministro della salute

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Nordio, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Nordio