Gazzetta n. 31 del 7 febbraio 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 15 gennaio 2025
Modifica, revisione e aggiornamento dei principi contabili e degli schemi di bilancio in contabilita' economico-patrimoniale per le universita'. (Decreto n. 34/2025).


IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 33, 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, «Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 che all'art. 1, istituisce il Ministero dell'universita' e della ricerca ed il Ministero dell'istruzione, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario» e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera b), primo periodo, e l'art. 5, comma 4, lettera a);
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, «Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili»;
Visto l'art. 17 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante disposizioni sulla tassonomia degli enti in contabilita' civilistica;
Visto l'art. 9 del decreto ministeriale 27 marzo 2013, «Criteri e modalita' di predisposizione del budget economico delle amministrazioni pubbliche in contabilita' civilistica», recante disposizioni sulla tassonomia;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 «Introduzione di un sistema di contabilita' economico-patrimoniale e analitica e del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle universita', a norma dell'art. 5, comma 1, lettera b), e comma 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240» e, in particolare, l'art. 2 «Principi contabili e schemi di bilancio», l'art. 4 «Classificazione della spesa per missioni e programmi» e l'art. 5 «Bilancio unico d'ateneo di previsione annuale e triennale e bilancio unico d'ateneo d'esercizio»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 14 gennaio 2014, n. 19, «Principi contabili e schemi di bilancio in contabilita' economico-patrimoniale per le universita'»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 16 gennaio 2014, n. 21, relativo alla «Classificazione della spesa delle universita' per missioni e programmi»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 dicembre 2015, n. 925, «Schemi di budget economico e budget degli investimenti»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 giugno 2017, n. 394, «Revisione e aggiornamento del decreto 14 gennaio 2014, concernente «Principi contabili e schemi di bilancio in contabilita' economico-patrimoniale per le universita'»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 settembre 2017 «Adeguamento della codifica SIOPE delle Universita' al piano dei conti finanziario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132»;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e, in particolare, l'art. 9, comma 14, con cui vengono attribuite alla struttura di governance istituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le attivita' connesse alla realizzazione della Riforma denominata «Dotare le pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilita' economico-patrimoniale accrual»;
Tenuto conto che i lavori della struttura di governance potranno incidere sulle modalita' di predisposizione dei bilanci delle amministrazioni considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Considerato che le disposizioni contenute nel presente decreto trovano applicazione per le universita' considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e per le universita' non considerate amministrazioni pubbliche solo ove espressamente previsto;
Ritenuto necessario sottoporre a revisione ed aggiornamento i principi contabili e gli schemi di bilancio, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 14 gennaio 2014, n. 19, «Principi contabili e schemi di bilancio in contabilita' economico-patrimoniale per le universita'» e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di rendere omogenea e univoca l'applicazione dei criteri di valutazione e imputazione delle poste di bilancio da parte delle istituzioni universitarie, tenendo conto delle specificita' del sistema universitario, in conformita' al principio di comparabilita' dei bilanci;
Ritenuto necessario sottoporre a revisione ed aggiornamento i principi e gli schemi di bilancio del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 dicembre 2015, n. 925, «Schemi di budget economico e budget degli investimenti»;
Considerato che e' opportuno apportare modifiche ai testi dei soprarichiamati decreti (14 gennaio 2014, n. 19, e 10 dicembre 2015, n. 925) per rispondere alle necessita' di chiarezza ed uniformita' del sistema universitario;
Sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI);
Acquisiti i pareri della VII Commissione della Camera dei deputati in data 1° agosto 2024, della VII Commissione del Senato della Repubblica in data 5 agosto 2024, della V Commissione della Camera dei deputati in data 5 agosto 2024 e della V Commissione del Senato della Repubblica in data 6 agosto 2024;
Considerato che tali pareri contengono osservazioni in merito all'opportunita' di prevedere disposizioni abrogative espresse del decreto ministeriale n. 19 del 2014 e del decreto ministeriale n. 925 del 2015, di allineare il testo alle modifiche operate nel tempo al codice civile, di prevedere modalita' di aggiornamenti degli schemi contabili e di budget tra loro coerenti e di considerare l'avvenuto aggiornamento delle codifiche SIOPE previsto dal decreto ministeriale n. 19 del 2014;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le universita' si attengono ai principi contabili e agli schemi di bilancio stabiliti nel presente decreto.
2. I principi contabili e gli schemi di bilancio sono aggiornati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI) ed in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Lo schema di decreto di cui al primo periodo e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi siano espressi, entro venti giorni, i pareri delle commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Decorso tale termine il decreto e' adottato anche in mancanza dei pareri.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del codice civile ed i principi contabili nazionali emanati dall'Organismo italiano di contabilita' (OIC), nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto.
 
Art. 2

Principi contabili e postulati di bilancio

1. I principi contabili generali o postulati da rispettare nell'ambito del processo di formazione dei bilanci sono: Utilita' del bilancio unico d'ateneo di esercizio per destinatari e completezza dell'informazione.
Il bilancio unico d'ateneo di esercizio e' predisposto in modo tale da essere di concreta utilita' per il maggior numero di destinatari, i quali nella attendibilita' ed imparzialita' dei dati in esso esposti trovano la base comune per la composizione degli interessi contrapposti. Tra i principali soggetti che hanno interesse a conoscere in modo attendibile e completo la situazione economico-patrimoniale e finanziaria prospettica e consuntiva dell'ateneo e' possibile includere:
gli studenti;
la comunita' scientifica;
gli enti finanziatori (Ministero dell'universita' e della ricerca, Unione europea, soggetti pubblici e privati, ecc.), che hanno interesse affinche' le risorse messe a disposizione siano utilizzate per i fini istituzionali dell'ateneo o per le finalita' specifiche da essi indicate;
i creditori, che hanno necessita' di valutare le prospettive di recupero del proprio credito;
i dipendenti, che hanno l'interesse di valutare la solidita' dell'ateneo e le prospettive di sviluppo futuro;
la comunita' locale, che ha interesse a valutare la capacita' dell'ateneo di erogare servizi di qualita' e di contribuire allo sviluppo generale del territorio;
gli investitori, istituzionali e non, che hanno interesse a costituire societa' con la partecipazione al capitale o alla gestione da parte dell'universita'.
Affinche' le parti interessate possano utilizzare i dati del bilancio unico d'ateneo di esercizio per effettuare previsioni sugli andamenti operativi futuri e' necessario che i dati siano, oltre che attendibili, anche analitici e intellegibili. Il bilancio unico d'ateneo di esercizio deve mettere in evidenza tutte le informazioni complementari necessarie per la comprensibilita' e l'attendibilita' del bilancio medesimo. Tali informazioni devono essere ricomprese nella nota integrativa al bilancio, che ha la funzione sia di rendere comprensibili i dati inseriti nei prospetti di bilancio, sia di fornire informazioni complementari di carattere patrimoniale, finanziario ed economico.
Le informazioni devono essere complete e devono scaturire da un insieme organico e unitario di documenti.
Veridicita'.
Il bilancio unico d'ateneo di esercizio deve fornire una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. La veridicita' comporta la corretta rilevazione di tutte le operazioni gestionali dell'esercizio, al fine di evitare loro omissioni o ridondanze. La nota integrativa contiene le necessarie informazioni complementari atte a suffragare la veridicita' della situazione patrimoniale e finanziaria, nonche' del risultato economico di esercizio scaturenti dai documenti contabili.
Correttezza.
Nella predisposizione dei documenti contabili e' necessario il rispetto formale e sostanziale delle norme che sovraintendono alla redazione degli stessi. Poiche' il procedimento di formazione del bilancio (unico d'ateneo di previsione annuale e unico d'ateneo di esercizio) implica stime, previsioni e congetture, la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensi' alla correttezza economica e alla ragionevolezza, cioe' al risultato attendibile ottenuto dall'applicazione oculata dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio.
Neutralita' (Imparzialita').
La redazione dei documenti contabili deve fondarsi sull'applicazione indipendente e imparziale dei principi contabili verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi. La neutralita' o imparzialita' deve essere presente in tutto il procedimento di formazione del bilancio e soprattutto per quanto concerne i valori scaturenti da procedimenti di stima o di congettura. Il bilancio deve riportare correttamente le informazioni sulla gestione in modo tale da non influenzare il processo decisionale o il giudizio dei soggetti esterni in favore dell'una o dell'altra decisione.
La presenza di valori scaturenti da procedimenti di stima o di congettura dei documenti contabili non e' condizione per far venir meno l'imparzialita', la ragionevolezza e la verificabilita'. Discernimento, oculatezza e prudenza rappresentano le fondamenta dei procedimenti di formazione dei documenti contabili, i quali devono essere redatti secondo i requisiti essenziali di competenza e correttezza tecnica. L'imparzialita' contabile va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta dei principi contabili nel processo di formazione dei documenti contabili e di bilancio. Il mantenimento di criteri di valutazione costanti nel tempo rappresenta uno dei requisiti di imparzialita'.
Attendibilita'.
Deve essere assicurata, tramite un adeguato sistema informativo di controlli interni e flussi autorizzativi, l'attendibilita' e l'integrita' dei dati a supporto del processo di formazione del bilancio. Il processo di formazione del bilancio unico d'ateneo (preventivo e di esercizio), il grado di soggettivita' delle valutazioni e i motivi dello scostamento dai criteri oggettivi devono essere verificabili. Il principio dell'attendibilita', strettamente connesso con il principio della veridicita', asserisce che le previsioni, e in generale tutte le valutazioni, devono essere sostenute da accurate analisi, nonche' da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse. Tale principio si estende anche ai documenti descrittivi ed accompagnatori. Al fine di risultare attendibile, un'informazione contabile non deve contenere errori o distorsioni rilevanti, in modo tale che gli utilizzatori possano fare affidamento su di essa. L'attendibilita' della rilevazione degli andamenti storici e dei parametri di riferimento, ad integrazione di quelli eventualmente previsti per legge, consente di effettuare comparazioni nel tempo e nello spazio.
Significativita' e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio.
La nota integrativa al bilancio unico d'ateneo di esercizio deve evidenziare le informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari. Le informazioni devono essere in grado di supportare le valutazioni economiche degli utilizzatori, aiutandoli ad analizzare gli eventi passati e presenti e le prospettive, oppure confermando o correggendo valutazioni da essi effettuate precedentemente. Errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente possibili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioe' non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati di bilancio e sul loro significato per i destinatari.
Comprensibilita' (chiarezza).
Il principio della comprensibilita' (o chiarezza) rafforza il contenuto del principio della veridicita', in quanto si presume che un documento contabile per poter essere chiaro debba innanzitutto essere veritiero. Il bilancio unico d'ateneo di esercizio deve essere comprensibile e deve essere analitico, fornendo una semplice e chiara classificazione delle voci di bilancio. La nota integrativa deve facilitare la comprensione e l'intelligibilita' dei dati di bilancio.
Pubblicita'.
Il bilancio unico d'ateneo di esercizio deve assolvere una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili e, percio', deve essere reso pubblico secondo la disciplina vigente. Per le sole universita' considerate amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il bilancio unico preventivo d'ateneo, in ragione delle disposizioni vigenti in materia di trasparenza, deve essere reso pubblico.
Coerenza.
Ai fini della comparazione, tra tutti i documenti contabili, siano essi strettamente tecnico-finanziari ovvero descrittivi e di indirizzo politico, sia di breve termine che di medio-lungo termine, vi deve essere un nesso logico senza contraddizione alcuna.
La coerenza deve interessare sia i criteri di valutazione delle singole poste, sia le strutture dei conti previsionali e di rendicontazione che devono essere comparabili non solo da un punto di vista formale, ma anche omogenei negli oggetti di analisi e negli aspetti dei fenomeni esaminati.
Annualita' del bilancio.
I documenti contabili, sia di previsione che di rendicontazione, sono predisposti a cadenza annuale e si riferiscono ad un periodo amministrativo (o esercizio) che coincide con l'anno solare.
Continuita'.
La valutazione delle voci deve essere effettuata nella prospettiva della continuazione dell'attivita' dell'istituzione.
Prudenza.
Il principio della prudenza rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo di valutazione dei documenti contabili e si estrinseca sia nelle valutazioni presenti nei documenti contabili di programmazione e previsione che nei documenti di bilancio unico d'ateneo di esercizio.
Nel bilancio unico d'ateneo di previsione annuale devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste. Nel bilancio unico d'ateneo di esercizio il principio della prudenza si estrinseca essenzialmente nella regola economica secondo la quale le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre tutte le componenti negative devono essere contabilizzate anche se non sono definitivamente realizzate.
Il principio deve essere applicato garantendo una rappresentazione veritiera e corretta delle scelte programmatiche e di gestione.
Integrita'.
Gli elementi componenti le singole poste o voci degli schemi di bilancio vanno iscritti evitando compensazioni di partite e raggruppamento di voci in tutti i documenti di bilancio.
Costanza e comparabilita'.
L'applicazione dei principi generali e dei criteri particolari di valutazione deve essere costante nel tempo. La costanza nell'applicazione dei principi contabili e dei criteri di valutazione consente di comparare, per lo stesso ateneo, il bilancio unico d'ateneo di previsione annuale e il bilancio unico d'ateneo di esercizio del medesimo anno, nonche' i bilanci di esercizio attinenti a differenti periodi amministrativi e i bilanci predisposti da universita' diverse nello stesso periodo amministrativo. La non osservanza di questo principio contabile va limitata a casi eccezionali e motivati. L'effetto del cambiamento deve essere propriamente evidenziato in nota integrativa.
Universalita'.
Nei documenti di bilancio devono essere considerate tutte le grandezze finanziarie, patrimoniali ed economiche al fine di fornire un quadro fedele ed esauriente del complesso dell'attivita' amministrativa. Sono vietate le gestioni fuori bilancio.
Unita'.
Il singolo ateneo e' un'entita' unica e unitaria, pertanto deve essere unico il suo bilancio di previsione annuale e il suo bilancio di esercizio. Tali documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare determinati ricavi alla copertura solo di determinati costi o determinate fonti alla copertura solo di determinati impieghi, salvo diverse disposizioni normative. E' l'insieme dei proventi/fonti che finanzia l'ateneo e che sostiene la totalita' dei costi/impieghi.
Flessibilita'.
I documenti contabili di previsione possono essere aggiornati al fine di evitare la rigidita' nella gestione e di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione.
Competenza economica.
Il principio della competenza economica rappresenta il criterio secondo cui sono imputati gli effetti delle diverse operazioni ed attivita' amministrative che l'ateneo svolge durante ogni esercizio e mediante le quali si evidenziano «utilita' economiche» cedute e/o acquisite, anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari.
Per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari. La determinazione del risultato economico di esercizio implica, quindi, un procedimento di analisi della competenza economica delle voci positive e negative relative all'esercizio cui il bilancio unico d'ateneo di esercizio si riferisce, mediante un procedimento di identificazione, di misurazione e di correlazione dei costi ai proventi di esercizio.
Prevalenza della sostanza sulla forma.
Affinche' il bilancio possa essere utile per i suoi utilizzatori e fornire la rappresentazione in modo veritiero e corretto degli eventi di gestione e' necessario che permetta di determinare e comprendere gli aspetti sostanziali di ognuno di tali eventi, ovvero la loro natura, e non solo i loro aspetti formali. E' appunto l'aspetto sostanziale, salvo specifiche disposizioni di legge, che deve essere oggetto di contabilizzazione. E' essenziale che gia' nella fase di rilevazione dell'operazione nelle scritture contabili si abbia la conoscenza di tutti gli elementi pertinenti per determinarne la sostanza economica. Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma si lega fortemente al principio della veridicita' e della significativita' di ogni sistema di bilancio. Se l'informazione contabile deve rappresentare fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti che sono accaduti durante l'esercizio e' necessario che essi siano rilevati contabilmente e secondo la loro natura economica e patrimoniale, in conformita' alla loro sostanza effettiva e quindi alla realta' economica che li ha generati.
Il costo come criterio base delle valutazioni di bilancio.
Il costo costituisce il criterio base delle valutazioni delle poste di bilancio. Il costo va inteso come complesso degli oneri sostenuti per procurarsi la disponibilita' di un dato bene/servizio, compresi quelli di diretta imputazione e di indiretta attribuzione per la quota ragionevolmente imputabile.
Equilibrio del bilancio.
Il bilancio preventivo unico d'ateneo deve essere approvato garantendone il pareggio. Nel budget economico del bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio si possono utilizzare riserve patrimoniali non vincolate al momento di predisposizione del bilancio per assorbire eventuali disequilibri di competenza. La gestione dell'ateneo deve perseguire il mantenimento nel tempo di condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale.
 
Art. 3

Principi e schemi del bilancio unico di esercizio

1. Nella redazione del bilancio unico d'ateneo di esercizio, le universita' si attengono ai principi contabili, ai criteri di valutazione e agli schemi di bilancio stabiliti nel presente decreto.
 
Art. 4

Schemi di bilancio

1. L'allegato 1, parte integrante del presente decreto, riporta gli schemi di Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario che compongono, insieme alla nota integrativa, il bilancio unico d'ateneo di esercizio.
2. Le voci obbligatorie possono essere articolate al loro interno in relazione ad eventuali specificita' del singolo ateneo.
3. La Nota integrativa contiene le informazioni di natura tecnico-contabile riguardanti l'andamento della gestione dell'ateneo in tutti i suoi settori, nonche' i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio ed ogni informazione (anche non contabile) e schema utile ad una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio; essa illustra i principi di valutazione, fornisce ogni dettaglio delle voci di bilancio e costituisce un elemento informativo fondamentale di supporto all'unitaria comprensione del bilancio di esercizio. Nella Nota integrativa viene riportato l'elenco delle societa' e degli enti partecipati a qualsiasi titolo.
4. Per le universita' non considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la struttura obbligatoria per lo Stato patrimoniale si limita alle voci precedute da lettere maiuscole e numeri romani, per il Conto economico si limita alle voci precedute da lettere maiuscole e numeri romani.
5. Lo schema e i contenuti minimi della Nota integrativa sono oggetto di specifica indicazione e trattazione nel Manuale tecnico operativo, di cui all'art. 9 del presente decreto.
 
Art. 5

Criteri di valutazione

1. Per quanto riguarda alcune poste di bilancio proprie delle universita' relative allo Stato patrimoniale, rispetto alle disposizioni dell'art. 2426 del codice civile, si applicano le seguenti previsioni:
a. Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono beni o costi pluriennali caratterizzati dalla natura immateriale e dalla mancanza di tangibilita', che manifestano i benefici e l'utilita' economica lungo un arco temporale di piu' esercizi e non solo in quello di sostenimento dei costi. Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Il costo di acquisto comprende anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili e quelli di indiretta attribuzione per la quota ragionevolmente imputabile.
Il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione e' limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, tenendo conto della residua possibilita' di utilizzo. Nella Nota integrativa sono esplicitate le percentuali di ammortamento adottate. L'immobilizzazione che, alla data di chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i criteri di cui sopra, deve essere iscritta a tale minor valore e di cio' deve essere data adeguata motivazione in Nota integrativa. Il minore valore non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. Nel caso di diritti di brevetto industriale e utilizzazione di opere dell'ingegno, in via prudenziale, i costi vanno iscritti a Conto economico. Comunque, posta la titolarita' del diritto di utilizzo da parte dell'ateneo, e valutata l'utilita' futura di tali diritti, si puo' procedere alla loro capitalizzazione, fornendo adeguate indicazioni nella Nota integrativa.
I costi sostenuti per le migliorie e spese incrementative su beni di terzi a disposizione dell'ateneo (affitto, leasing, uso, godimento, diritti di superficie, ecc.) sono capitalizzabili ed iscrivibili in questa voce se le migliorie e le spese incrementative non sono separabili dai beni stessi (ossia non possono avere una loro autonoma funzionalita'). Diversamente, essi sono iscrivibili tra le immobilizzazioni materiali nella specifica categoria di appartenenza.
b. Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono elementi patrimoniali, di proprieta' dell'ateneo, destinati ad essere utilizzati durevolmente, acquisiti per la realizzazione delle proprie attivita'. Rientrano in questa categoria anche le immobilizzazioni utilizzate per la realizzazione di progetti di ricerca finanziati con risorse esterne. I beni messi a disposizione da terzi, inclusi quelli concessi dallo Stato e delle amministrazioni locali in uso perpetuo e gratuito, non rientrano, invece, in questa categoria, ma sono indicati in Nota integrativa. Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Il costo di acquisto comprende anche i costi accessori. Il costo della produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili; puo' comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento in cui il bene puo' essere utilizzato. I costi di manutenzione ordinaria delle immobilizzazioni sono contabilizzati, interamente, nel Conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti secondo il principio della competenza economica. I costi di manutenzione straordinaria (ampliamento, ammodernamento o miglioramento), cui e' connesso un potenziamento della capacita' produttiva o di sicurezza del bene o del prolungamento della vita utile, sono portati ad incremento del valore del bene cui ineriscono e poi ammortizzati. Il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione e' limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, tenendo conto della residua possibilita' di utilizzo. Nella Nota integrativa sono esplicitate le percentuali di ammortamento adottate. L'immobilizzazione che alla data di chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i precedenti criteri deve essere iscritta a tale minor valore e di cio' deve essere data adeguata motivazione nella Nota integrativa. Questo non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.
Per la valutazione del patrimonio librario bisogna distinguere tra:
le collezioni o comunque i libri che non perdono valore nel corso del tempo: sono iscritti tra le immobilizzazioni di Stato patrimoniale e non vengono ammortizzate;
nel caso di libri che perdono valore nel corso del tempo, gli atenei, tenendo conto del valore intrinseco degli stessi, possono considerare alternativamente tre metodi:
i) «patrimonializzazione» degli acquisti. In questo caso, il costo di acquisto dei libri deve essere iscritto tra le immobilizzazioni.
Ogni informazione riguardante l'ammortamento annuale dei volumi e la loro gestione come cespiti, la registrazione delle perdite di valore subite dai volumi o il loro deterioramento, la valutazione del valore iniziale dei volumi costituenti la dotazione della biblioteca, deve essere riportata in Nota integrativa.
ii) iscrizione nell'attivo patrimoniale ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreche' non si abbiano variazioni sensibili nella loro entita', valore e composizione;
iii) iscrizione interamente a costo del valore annuale degli acquisti di volumi. Adottando questo approccio viene meno qualunque rappresentazione della consistenza patrimoniale del patrimonio librario, vengono esclusi gli adempimenti legati al processo di «patrimonializzazione» quali: valutazione della consistenza iniziale, valutazione e rilevazione di eventuali perdite di valore, ammortamento annuale. In ogni caso, l'adozione di un approccio in luogo dell'altro deve essere debitamente evidenziata e giustificata nella Nota integrativa.
Le immobilizzazioni materiali qualificate come «beni di valore culturale, storico, artistico, museale» non vengono assoggettate ad ammortamento, perche' tendono a non perdere valore nel corso del tempo. Nel caso di donazione, lascito testamentario o altre liberalita', le universita' valorizzano e capitalizzano il bene, sulla base del valore indicato nell'atto di donazione o, in mancanza, per gli immobili sulla base del valore catastale e per gli altri beni sulla base di una relazione di stima da parte di un esperto del settore, qualora interno senza oneri a carico dell'ateneo. Il bene: se non soggetto ad ammortamento, deve essere iscritto nelle immobilizzazioni materiali, e il corrispondente valore deve essere iscritto come Provento al momento del ricevimento; se soggetto ad ammortamento, deve essere iscritto nelle immobilizzazioni materiali con contropartita una voce di Provento da riscontare opportunamente a fine di ciascun anno, secondo il piano di ammortamento dei beni.
Le operazioni di leasing finanziario a seguito delle quali le universita', considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009, acquisiscono la disponibilita' di immobilizzazioni materiali e immateriali, in applicazione del principio della «Prevalenza della sostanza sulla forma» di cui all'art. 2, sono rilevate contabilmente secondo il metodo finanziario iscrivendo, alla data in cui l'ateneo acquisisce la disponibilita' del bene e/o si realizza l'incremento di valore di una immobilizzazione esistente:
tra le attivita' dello stato patrimoniale, nella voce delle immobilizzazioni della categoria omogenea a cui si riferisce, allo stesso modo in cui fosse stato acquisito in proprieta', il valore per l'ammontare al netto degli oneri finanziari riferibili al contratto di leasing;
tra le passivita', fra i debiti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo, per l'importo del debito, il valore determinato in misura pari alla somma dei pagamenti dovuti per i canoni attualizzati secondo il tasso di interesse implicito, oppure in alternativa, se non determinabile, al tasso di finanziamento marginale.
Nel conto economico sono rilevate le quote di ammortamento calcolate sul valore del bene iscritto fra le immobilizzazioni e gli interessi passivi, ricompresi nei canoni di leasing e previsti contrattualmente, tra gli oneri finanziari in ragione della competenza economica.
Per le universita' non considerate amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009, il ricorso a tale modalita' di rilevazione contabile delle operazioni di leasing finanziario e' facoltativo.
I contratti di leasing operativo sono rilevati contabilmente secondo il metodo patrimoniale, che prevede l'iscrizione dei canoni relativi ai beni locati, secondo il principio di competenza economica, nel conto economico e nello stato patrimoniale (secondo lo schema allegato 1), rispettivamente tra i costi della gestione corrente, godimento beni di terzi (voce IX-11) e tra le passivita' (voce D-9), del debito nei confronti del fornitore (banca e/o societa' di leasing), nell'ammontare derivante da ciascuna fattura tempo per tempo pervenuta nel corso dell'esercizio.
c. Immobilizzazioni finanziarie.
Rientrano in questa categoria le partecipazioni destinate ad investimento durevole e le altre attivita' finanziarie immobilizzate. Per la valutazione delle partecipazioni si considera il costo sostenuto per l'acquisizione comprensivo degli oneri accessori, rettificato in diminuzione in presenza di perdite durevoli di valore. Le partecipazioni in aziende, societa' o altri enti controllati e collegati, in presenza di perdite durevoli di valore, sono valutate in base all'importo corrispondente alla frazione del Patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato dei medesimi. Alle immobilizzazioni rappresentate da titoli non si applica il criterio del costo ammortizzato di cui al punto 1) dell'art. 2426 del codice civile.
d. Rimanenze
La valutazione delle rimanenze, se rilevante o, in ogni caso se richiesta da specifiche disposizioni, avviene al costo di acquisto o di produzione, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore. Il costo dei beni fungibili va calcolato con il metodo della media ponderata.
Tra le rimanenze si includono i beni che concorrono all'attivita' tipica dell'ateneo e quelli destinati alla cessione o vendita.
e. Crediti
I crediti rappresentano il diritto ad esigere ad una data scadenza determinati ammontari. Nel caso di contributi, essi potranno essere considerati crediti solo a fronte di una comunicazione ufficiale da parte del soggetto concedente in merito all'assegnazione definitiva a favore dell'ateneo o, nel caso di amministrazioni pubbliche, atto o provvedimento ufficiale.
Per ciascun credito deve essere identificata l'origine, la natura del debitore, la data di presumibile realizzo. Nello specifico e' opportuno indicare separatamente i crediti vantati verso i soggetti identificati nelle relative voci dell'attivo dello schema di Stato patrimoniale. I crediti vanno esposti in bilancio al valore di presumibile realizzazione. Ai crediti non si applica il criterio del costo ammortizzato di cui al punto 8) dell'art. 2426 del codice civile.
Nell'iscrizione in bilancio dei crediti si deve porre particolare attenzione a:
contributi da Ministero dell'universita' e della ricerca, o altri contributi a fondo perduto assegnati da enti pubblici e privati: essi vanno registrati come crediti esclusivamente a fronte di atto o provvedimento ufficiale;
crediti verso studenti per tasse e contributi: i crediti verso studenti per corsi di studio corrispondono ai pagamenti dovuti dagli studenti per le tasse universitarie.
Il valore nominale dei crediti in bilancio deve essere rettificato, tramite un fondo di svalutazione appositamente stanziato, per le perdite presunte per inesigibilita' che possono ragionevolmente essere previste e che sono inerenti ai saldi dei crediti esposti in bilancio. Detto fondo deve, altresi', essere sufficiente per coprire, nel rispetto del principio di competenza, sia le perdite per situazioni di inesigibilita' gia' manifestatasi, sia quelle temute o latenti in ragione di eventi intervenuti e/o di andamento statistico della voce.
f. Disponibilita' liquide
Per disponibilita' liquide si fa riferimento ai depositi bancari anche nel sistema di Tesoreria unica, ai depositi postali, agli assegni, al denaro e ai valori bollati. Tali poste sono valutate al valore nominale. Le poste in valuta sono valutate al tasso di cambio della data di chiusura dell'esercizio.
g. Ratei e risconti
Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti rispettivamente i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma in parte di competenza di esercizi successivi.
Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti rispettivamente i costi di competenza in parte dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o piu' esercizi, l'entita' dei quali varia in ragione del tempo.
h. Il Patrimonio netto
Il Patrimonio netto degli atenei si articola in:
fondo di dotazione: costituito dal differenziale contabile derivante dall'impianto della contabilita' economico patrimoniale, oltre che da altre componenti derivanti da eventuali indicazioni statutarie;
patrimonio vincolato: composto da contributi in conto capitale vincolati per scelte operate da terzi erogatori, fondi e riserve vincolate a seguito di decisioni degli organi delle universita' o per eventuali vincoli stabiliti dallo statuto;
patrimonio non vincolato: costituito dalle riserve statutarie, dal risultato dell'esercizio e dai risultati degli esercizi precedenti non sottoposti a vincoli di destinazione e non ricompresi nelle riserve e nelle poste del patrimonio vincolato.
i. Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi ed oneri, eventualmente costituiti, non possono essere utilizzati per rettificare i valori dell'attivo oppure per attuare politiche di bilancio tramite la copertura di rischi ed oneri privi di giustificazione economica.
l. Debiti
I debiti sono valutati al loro valore nominale. Ai debiti non si applica il criterio del costo ammortizzato di cui al punto 8) dell'art. 2426 del codice civile.
2. Per quanto riguarda alcune poste di bilancio proprie delle universita' relative al Conto economico si applicano le seguenti previsioni:
a. Proventi per la didattica
I proventi derivanti dalle tasse e contributi degli studenti, ed in generale dalle prestazioni e servizi delle attivita' didattiche si iscrivono a Conto economico in base al principio di competenza economica, riscontando la quota non di competenza ove anticipati o inserendo il rateo attivo ove posticipati.
b. Contributi
I contributi si distinguono tra contributi in conto esercizio e in conto capitale.
Per contributi in conto esercizio si intendono le erogazioni di terzi per sostenere il funzionamento dell'ateneo o comunque per realizzare attivita' non classificabili tra gli investimenti che comporterebbero la realizzazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali.
I contributi in conto esercizio certi ed esigibili devono essere iscritti come voci di proventi nel Conto economico.
Per contributi in conto capitale o in conto impianti si intendono le somme erogate a fondo perduto da terzi per la realizzazione di opere e per l'acquisizione di beni durevoli; l'ateneo non ha facolta' di distogliere tali contributi dall'uso previsto dalle leggi o dalle disposizioni in base alle quali sono stati erogati. Per la contabilizzazione dei contributi in conto capitale e in conto impianti gli atenei, iscrivono i suddetti contributi nel Conto economico, ne riscontano il valore per la parte non di competenza, tramite rilevazione dei risconti passivi e, in correlazione alle quote di ammortamento annuali fino all'esaurimento del procedimento di ammortamento legato alla vita utile del cespite, ne imputano la quota di ricavo di competenza.
c. Le operazioni e partite in moneta estera
I costi e gli oneri relativi a operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione e' avvenuta (fruizione del servizio / consegna del bene). Eventuali utili e perdite su cambi che dovessero manifestarsi al momento del pagamento vanno iscritti nelle apposite voci di Conto economico nella sezione dei Proventi e degli Oneri finanziari (Perdite su cambi o utili su cambi), non vanno pertanto in rettifica degli importi originari e nel caso delle immobilizzazioni non vanno considerati quali oneri accessori all'acquisizione del bene.
Al termine di ogni esercizio, nel rispetto del principio della competenza economica, e' necessario valutare e iscrivere a Conto economico eventuali perdite/utili su cambi di tutte le operazioni in valuta estera aperte; l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non utilizzabile fino all'effettivo realizzo.
d. I proventi derivanti e relativi ai progetti, alle commesse e alle
ricerche finanziate o cofinanziate da soggetti terzi
I proventi derivanti e relativi ai progetti, alle commesse e alle ricerche finanziate o cofinanziate da soggetti terzi devono essere rilevati in base alla competenza economica.
Tali progetti, commesse o ricerche possono essere pluriennali o annuali a seconda degli accordi assunti con l'ente finanziatore e al tipo di attivita' che si sta realizzando.
Per i progetti, le commesse o le ricerche finanziate/cofinanziate annuali la valutazione avviene in base al criterio della commessa completata; per i progetti, le commesse o le ricerche finanziate/cofinanziate pluriennali la valutazione avviene in base al criterio della commessa completata ovvero, in relazione a condizioni contrattuali e/o di finanziamento riconducibili allo stato avanzamento lavori, in base al criterio della percentuale di completamento. Nella Nota integrativa sono fornite indicazioni sul metodo utilizzato.
I proventi relativi ai progetti, alle commesse e alle ricerche finanziate/cofinanziate sono registrati come ricavi e non come anticipi. Nel caso in cui nell'anno i costi registrati siano maggiori dei proventi, e' quindi necessario valorizzare i proventi di competenza e iscrivere il corrispondente rateo attivo nell'apposita area dell'attivo dello Stato patrimoniale; nel caso opposto, quando i proventi sono maggiori dei costi, e' necessario rinviare parte dei primi agli esercizi successivi, tramite iscrizione di un risconto passivo, da iscrivere nell'apposita area del passivo dello Stato patrimoniale.
 
Art. 6

Criteri di predisposizione
del primo Stato patrimoniale

1. Al fine della predisposizione del primo Stato patrimoniale gli atenei, tenendo conto delle proprie specificita', si attengono ai seguenti criteri:
a) patrimonio immobiliare e terreni di proprieta': sono iscritti al costo di acquisto ovvero, se non disponibile, al valore catastale, determinando il fondo ammortamento cumulato nel tempo, tenuto conto del momento iniziale in cui il cespite ha iniziato ad essere utilizzato in Ateneo e della vita utile media per la specifica tipologia di bene.
Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare se il bene immobile risulta essere completamente ammortizzato il fondo di ammortamento sara' pari al valore dello stesso.
Se il bene non risulta interamente ammortizzato, e per il suo acquisto sono stati ricevuti contributi da terzi, va iscritta la residua quota di contributi tra i risconti passivi, al fine di coprire nel tempo gli ammortamenti residui;
b) immobili e terreni di terzi a disposizione: sono iscritti al valore di acquisto ovvero, se non disponibile, al valore catastale. Il relativo valore va imputato nei conti d'ordine;
c) beni mobili e patrimonio librario: e' necessario procedere ad una ricognizione inventariale di Ateneo. Successivamente occorre determinare il fondo ammortamento cumulato nel tempo, tenendo conto del momento iniziale in cui il cespite ha iniziato ad essere utilizzato in Ateneo e della vita utile media per la specifica tipologia di bene. Se il bene non risulta interamente ammortizzato, e per il suo acquisto sono stati ricevuti contributi da terzi, va iscritta la residua quota di contributi tra i risconti passivi, al fine di coprire nel tempo gli ammortamenti residui.
In sede di determinazione del primo Stato patrimoniale non devono essere ricompresi nella ricognizione i beni gia' interamente ammortizzati;
d) contributi in conto capitale: eventuali contributi in conto capitale ricevuti per il finanziamento delle immobilizzazioni vanno inseriti nella voce «Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti» di Stato patrimoniale (solo per la parte a copertura del residuo valore da ammortizzare del cespite);
e) immobilizzazioni finanziarie: sono iscritte al valore di acquisizione, corretto di eventuali perdite durevoli di valore. Le partecipazioni in aziende, societa' o altri enti controllati e collegati sono valutate in base al «metodo del patrimonio netto» di cui all'art. 2426, comma 4 del codice civile;
f) disponibilita' liquide: importi giacenti sui conti bancari e postali dell'ateneo, nonche' assegni, denaro e valori bollati;
g) residui attivi e passivi: preliminare e' la verifica della loro effettiva sussistenza. I residui riconducibili, secondo i principi della contabilita' economico patrimoniale, a crediti e debiti, a fondi per rischi ed oneri o altri fondi vanno classificati nelle relative poste, altrimenti vanno classificati negli «altri fondi per oneri» del passivo di Stato patrimoniale o nelle diverse riserve di patrimonio netto. Nel tempo poi tali voci verranno utilizzate a copertura dei relativi costi. I residui derivanti da ordini per cui a chiusura dell'esercizio non vi e' stato l'arrivo del bene, ovvero l'effettuazione della prestazione, sono ricondotti ai conti d'ordine;
h) crediti e debiti tributari: nelle voci di credito e debito e' necessario inserire anche eventuali crediti e debiti tributari emersi dal modello della dichiarazione dell'esercizio precedente a quello di introduzione della contabilita' economico patrimoniale;
i) mutui: devono essere imputati alle voci di debito a medio lungo-termine, tenendo traccia degli importi in scadenza entro i dodici mesi, entro i tre anni, entro i cinque anni ed oltre i cinque anni;
j) avanzo di amministrazione: e' imputato, per la parte vincolata, tenendo conto dei residui riconducibili ai conti d'ordine di cui alla lettera g), nonche' di quanto previsto per i progetti finanziati di cui alla lettera k), tra le diverse poste del patrimonio vincolato, mentre per la parte disponibile e' imputato alla voce di patrimonio non vincolato denominata «Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti»;
k) progetti finanziati: occorre determinare il loro stato avanzamento al 31 dicembre dell'ultimo esercizio in contabilita' finanziaria. A tal fine, e' necessario confrontare i ricavi registrati fino a quel momento a partire dall'avvio del progetto con i costi, nel caso in cui i ricavi siano maggiori dei costi si procede alla valorizzazione del risconto passivo, altrimenti nel caso in cui i ricavi siano minori dei costi si procede alla valorizzazione del rateo attivo. Nel caso di passaggio dalla contabilita' finanziaria per cassa alla contabilita' economico patrimoniale e' possibile sostituire i dati di costo e ricavo con i dati di pagato e incassato;
l) fondo di dotazione dell'ateneo: l'eventuale differenza che dovesse emergere tra attivo e passivo e le poste di patrimonio vincolato e patrimonio non vincolato va imputata alla voce «Fondo di dotazione dell'ateneo».
2. La redazione del primo Stato patrimoniale deve essere accompagnata da una specifica Nota integrativa che illustra dettagliatamente le modalita' di contabilizzazione delle singole poste attive e passive.
3. In sede di predisposizione del primo bilancio unico d'ateneo di esercizio sono predisposte tabelle di raccordo tra i saldi di bilancio ottenuti secondo principi contabili pregressi e i saldi di bilancio in applicazione dei nuovi principi contabili, che salvaguardino la possibilita' di comparare i dati con quelli degli esercizi precedenti. Ad integrazione di tali prospetti, nella Nota integrativa sono riportati commenti illustrativi delle principali rettifiche apportate alle voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico.
 
Art. 7

Schemi del bilancio preventivo unico
di esercizio e triennale

1. Ai fini della predisposizione del bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio e del bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, le universita' considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adottano gli schemi di budget economico e di budget degli investimenti allegati n. 2 e n. 3 al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.
2. Gli schemi di budget economico e budget degli investimenti, di cui al comma 1, prevedono voci obbligatorie che possono essere ulteriormente articolate al loro interno in relazione ad eventuali specificita' del singolo ateneo.
3. Lo schema di budget economico e' conforme allo schema di Conto economico di cui all'allegato 1 al presente decreto, con l'inserimento, in aggiunta, della voce «Utilizzo di riserve di Patrimonio netto derivanti dalla contabilita' economico-patrimoniale» per rendere evidente, ai fini del conseguimento di un risultato economico almeno in pareggio, l'utilizzo di riserve patrimoniali non vincolate al momento di predisposizione del bilancio unico di ateneo di previsione, in conformita' al principio contabile «Equilibrio del bilancio» di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto.
4. In via transitoria e nei limiti dell'esaurimento delle relative risorse, e' inserita, inoltre, la voce V.1 «Utilizzo di riserve di Patrimonio netto derivanti dalla contabilita' finanziaria», al fine di dare evidenza della utilizzazione di riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilita' finanziaria, in particolare dalla riclassificazione dei residui passivi e dell'avanzo di amministrazione, in conformita' alle regole stabilite per l'impianto dello Stato patrimoniale iniziale.
5. Per le universita' considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il bilancio unico di ateneo di previsione annuale autorizzatorio e' integrato da un prospetto allegato contenente la classificazione della spesa complessiva per missioni e programmi, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, secondo i principi e i criteri di classificazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 16 gennaio 2014, n. 21.
6. Il bilancio unico di ateneo di previsione annuale autorizzatorio e il bilancio unico d'ateneo di previsione triennale di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, sono integrati da una Nota illustrativa che, per le finalita' di trasparenza e nel rispetto dei principi contabili e postulati di bilancio, di cui all'art. 2 del presente decreto, reca informazioni sulle previsioni dei proventi, con particolare riferimento ai proventi per la didattica e ai contributi del Ministero dell'universita' e della ricerca, degli oneri e sulle principali finalita' e caratteristiche degli investimenti programmati nonche' delle relative fonti di copertura. Lo schema e i contenuti minimi della Nota illustrativa, sentita la CRUI, sono oggetto di specifica indicazione e trattazione nel Manuale tecnico operativo, di cui all'art. 9 del presente decreto.
7. Gli schemi di budget economico e budget degli investimenti sono aggiornati con le modalita' di cui all'art. 1, comma 2.
 
Art. 8
Criteri per la predisposizione del bilancio preventivo unico d'ateneo
non autorizzatorio e del rendiconto unico d'ateneo in contabilita'
finanziaria

1. Al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, le universita', considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, predispongono il bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e il rendiconto unico d'ateneo in contabilita' finanziaria, in termini di cassa, secondo gli schemi di cui all'allegato 4, parte integrante del presente decreto, tenendo conto delle regole tassonomiche previste dal Manuale tecnico operativo di cui al successivo art. 9.
2. Il rendiconto unico d'ateneo in contabilita' finanziaria, di cui al comma 1, e' coerente nelle risultanze con il Rendiconto finanziario di cui all'art. 4, comma 1.
3. Le universita', considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, allegano al bilancio unico d'ateneo di esercizio il rendiconto unico d'ateneo in contabilita' finanziaria secondo la codifica SIOPE. Tale prospetto contiene, relativamente alla spesa, la ripartizione per missioni e programmi.
 
Art. 9

Manuale tecnico-operativo

1. Il Ministero dell'universita' e della ricerca, avvalendosi della commissione di cui all'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, predispone e aggiorna periodicamente un manuale tecnico-operativo a supporto delle attivita' gestionali delle universita'.
2. Il manuale tecnico operativo ha inoltre la funzione e l'obiettivo di indicare prassi interpretative e applicative per la redazione del bilancio preventivo unico d'ateneo e del bilancio unico d'ateneo di esercizio da parte delle universita', in conformita' ai principi generali e ai criteri di valutazione fissati dal presente decreto ed in riferimento alle altre fonti normative che regolano la materia.
 
Art. 10

Norme transitorie di coordinamento e finali

1. Negli schemi di bilancio di cui all'allegato 1 al presente decreto, nel prospetto di Stato patrimoniale, e' stata eliminata la voce per l'indicazione dei conti d'ordine. I valori attinenti a impegni, garanzie, beni di terzi o beni presso terzi trovano rappresentazione nella Nota integrativa a partire dall'entrata in vigore del presente decreto. Nell'art. 6 e' stato mantenuto il riferimento ai conti d'ordine trattandosi del richiamo integrale dei criteri di predisposizione del primo Stato patrimoniale per l'introduzione della contabilita' economico patrimoniale per le universita'.
2. Tutte le variazioni dei saldi patrimoniali, in precedenza rilevati con i principi contabili pregressi, derivanti dalla prima applicazione dei nuovi principi contabili delle universita', devono essere imputate a rettifica del saldo iniziale degli utili non destinati e/o di altre riserve di patrimonio netto. Specifica riserva di patrimonio netto puo' essere costituita in tale senso. Nella Nota integrativa sono illustrate analiticamente le singole voci che determinano la rettifica del saldo iniziale degli utili non distribuiti e/o di altre riserve di patrimonio netto.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il decreto 14 gennaio 2014, n. 19, come modificato dal decreto 8 giugno 2017, n. 394, e il decreto 10 dicembre 2015, n. 925, sono abrogati.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2025

Il Ministro dell'universita'
e della ricerca
Bernini Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti


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Avvertenza:
Gli allegati richiamati nel decreto (allegati 1-2-3-4) sono pubblicati, unitamente allo stesso, nel sito istituzionale del MUR al seguente link
https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/programmazion e-e-finanziamenti/contabilita-e-bilanci