Gazzetta n. 31 del 7 febbraio 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 2024
Armonizzazione dei trattamenti accessori del personale dei ministeri, dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica» e successive modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare, il primo periodo del comma 143, dell'art. 1, in base al quale «al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire, con dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021»;
Visti, altresi', il secondo ed il terzo periodo del comma 143, del citato art. 1, in base ai quali «a decorrere dall'anno 2020, il fondo puo' essere alimentato con le eventuali somme, da accertarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che si rendono disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-2021, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione di quanto previsto dal precedente periodo, le somme iscritte nel conto dei residui sul fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di cui al primo periodo.»;
Visti, altresi', il quarto ed il quinto periodo del comma 143, del citato art. 1, in base ai quali «le risorse del fondo sono destinate nella misura del 90 per cento, alla graduale armonizzazione delle indennita' di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri al fine di ridurne il differenziale e, per la restante parte all'armonizzazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato delle medesime amministrazioni. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni di cui al primo periodo per il finanziamento del trattamento accessorio di ciascuna di esse, tenendo conto anche del differenziale dei trattamenti di cui al precedente periodo e, in deroga all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla conseguente rideterminazione delle relative indennita' di amministrazione.»;
Visto il primo periodo del comma 1, dell'art. 19, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ai sensi del quale «al fine di omogeneizzare i trattamenti accessori del personale dei Ministeri, dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro dall'anno 2023, il fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementato di 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234»;
Visto il comma 5-quater, dell'art. 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, che dispone la riduzione del fondo di cui al suddetto art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di un importo pari a 125.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023;
Visto il comma 3, dell'art. 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, concernente «Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, con il quale si e' provveduto alla riduzione, per l'anno 2023, del fondo di cui al citato art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dell'importo complessivo pari ad euro 24.345.470 per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 1-bis;
Visti i commi 1 e 3, dell'art. 1, della legge 15 febbraio 1989, n. 51, recante «Attribuzione dell'indennita' giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali», che prevedono l'attribuzione dell'indennita' di cui alla legge 22 giugno 1988, n. 221, al personale del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato con misure che per il personale appartenente alle qualifiche funzionali sono pari a quelle stabilite per le corrispondenti qualifiche funzionali del Ministero della giustizia;
Viste le norme vigenti dei precedenti CCNL relativi al personale appartenente all'ex comparto Ministeri e, in particolare, l'art. 34 del CCNL 1994-1997 economico 1994-1995, sottoscritto il 16 maggio 1995, il quale prevede l'attribuzione a favore dei dipendenti statali dell'indennita' di amministrazione, a decorrere dal 1° gennaio 1995;
Visto l'art. 31, comma 4, del CCNL relativo al personale dell'ex comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 14 settembre 2007, concernente la rideterminazione delle misure dell'indennita' di amministrazione;
Visto l'art. 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2021, recante «Riparto delle risorse del fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri», che, in attuazione del menzionato art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri, dispone l'incremento delle misure dell'indennita' di amministrazione spettante al predetto personale degli importi annui lordo dipendente indicati nelle tabelle 1 e 2 allegate al decreto stesso;
Visto, altresi', l'art. 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2021, ai sensi del quale, ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dirigenziale dei Ministeri, incrementa i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del predetto personale degli importi annui lordo amministrazione indicati nelle tabelle 3, 4, 5 e 6 allegate al decreto stesso;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021, sottoscritto il 9 maggio 2022;
Visto, in particolare, il comma 1, dell'art. 51, del citato Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021, sottoscritto il 9 maggio 2022, che prevede l'incremento delle indennita' di amministrazione corrisposte nelle amministrazioni destinatarie dell'art. 21-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, dell'art. 2259-ter, comma 7, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dell'art. 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, degli importi e con le relative decorrente indicate nella tabella E allegata al CCNL stesso;
Visto, altresi', il comma 2, del citato art. 51, del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021, sottoscritto il 9 maggio 2022, in base al quale, «in attuazione di quanto previsto dall'art. 37 del d. legge n. 113/2018, l'indennita' di amministrazione spettante agli appartenenti ai ruoli dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata e' stabilita in misura pari a quella corrisposta al personale della corrispondente area del Ministero della giustizia. Il presente comma si applica a decorrere dall'1/1/2019.»;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area Funzioni centrali per il triennio 2019-2021, sottoscritto il 16 novembre 2023;
Visto il comma 334, dell'art. 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», come modificato dal comma 5-ter, del citato art. 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, in base al quale «al fine di perseguire l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori, a decorrere dall'anno 2023 al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e dell'Agenzia italiana per la gioventu' appartenente alle aree previste dal sistema di classificazione professionale a essi applicabile e' riconosciuta l'indennita' di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali appartenente alle aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali»;
Visto, altresi', il comma 336, del citato art. 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dal comma 5-ter, del citato art. 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, che dispone l'incremento, a decorrere dall'anno 2023, dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro di 56.670 euro per il personale dirigenziale di livello generale e di 901.770 euro per il personale dirigenziale di livello non generale, dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro di 42.500 euro per il personale dirigenziale di livello generale e di 86.920 euro per il personale dirigenziale di livello non generale e dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Agenzia italiana per la gioventu' di 11.876 euro;
Visto, inoltre, il comma 437, del suddetto art. 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in base al quale «al fine di assicurare il mantenimento dei necessari livelli di funzionalita' del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, e delle relative strutture interne, anche connesse con l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonche' di incentivare, potenziare e incrementare le attivita' e i compiti a esso spettanti, a decorrere dall'anno 2023, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, l'indennita' di amministrazione del personale non dirigente del predetto Ministero e' incrementata per un importo complessivo di 1 milione di euro annui al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 22 maggio 2023, concernente «Determinazione dell'indennita' di amministrazione da destinare al personale non dirigenziale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste ai sensi dell'articolo 1, comma 437, della legge 29 dicembre 2022, n. 197» che, in attuazione del menzionato art. 1, comma 437, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ridetermina, con effetto dal 1° gennaio 2023, la misura mensile della indennita' di amministrazione spettante alle aree del personale non dirigenziale presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il comma 4, del citato art. 19, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, ai sensi del quale, a decorrere dall'anno 2023, al personale dell'Agenzia italiana del farmaco appartenente alle aree previste dal sistema di classificazione professionale ad esso applicabile e' riconosciuta l'indennita' di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero della salute appartenente alle aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali;
Visti i commi 1 e 2, dell'art. 3, del citato decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, che dispongono rispettivamente la soppressione dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro ed il contestuale trasferimento delle sue risorse umane, strumentali e finanziarie al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Considerato che, in applicazione dell'art. 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, dell'art. 1, comma 5-quater, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, e dell'art. 1-bis, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, le risorse da destinare alla progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri, dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ammontano complessivamente ad euro 30.529.530 per l'anno 2023 e, dei Ministeri e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ad euro 54.875.000 a decorrere dall'anno 2024;
Ritenuto di provvedere con il presente decreto all'armonizzazione del trattamento accessorio di cui al citato comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, destinando complessivi euro 27.476.577 per l'anno 2023 per la rideterminazione, per il medesimo anno, delle indennita' di amministrazione del personale dei Ministeri, dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, complessivi euro 49.387.500 dall'anno 2024 per la ulteriore rideterminazione, con pari decorrenza, delle indennita' di amministrazione del personale dei Ministeri e dell'Ispettorato nazionale del lavoro nonche' complessivi euro 3.052.953 per l'anno 2023 per l'incremento, per il medesimo anno, dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale dei Ministeri, dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro ed euro 5.487.500 a decorrere dall'anno 2024 per l'ulteriore incremento, con pari decorrenza, dei citati fondi relativi al personale dirigenziale dei Ministeri e dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

1. Ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri, dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, le misure dell'indennita' di amministrazione spettante al predetto personale sono rideterminate, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, negli importi annui lordo dipendente indicati nelle allegate tabelle 1 e 2 con le decorrenze ivi stabilite.
 
Allegato
Tabella 1 Importi annuali delle indennita' di amministrazione spettanti al personale delle aree professionali in servizio presso i Ministeri, l'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro e l'Ispettorato nazionale del lavoro dal 1.1.2023 (lordo dipendente)

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 2 Importi annuali delle indennita' di amministrazione spettanti al personale delle aree professionali in servizio presso i Ministeri e l'Ispettorato nazionale del lavoro rideterminati dal 1.1.2024 (lordo dipendente)

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 3 Incrementi dei Fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato spettante al personale dirigenziale di livello non generale in servizio presso i Ministeri, l'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro e l'Ispettorato nazionale del lavoro dal 1.1.2023 (lordo amministrazione)

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 4 Incrementi dei Fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato spettante al personale dirigenziale di livello generale in servizio presso i Ministeri, l'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro e l'Ispettorato nazionale del lavoro dal 1.1.2023 (lordo amministrazione)

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 5 Incrementi dei Fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato spettante al personale dirigenziale di livello non generale in servizio presso i Ministeri e l'Ispettorato nazionale del lavoro rideterminati dal 1.1.2024 (lordo amministrazione)

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 6 Incrementi dei Fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato spettante al personale dirigenziale di livello generale in servizio presso i Ministeri e l'Ispettorato nazionale del lavoro rideterminati dal 1.1.2024 (lordo amministrazione)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. Ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dirigenziale dei Ministeri, dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del predetto personale sono incrementati, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, degli importi annui lordo amministrazione indicati nelle allegate tabelle 3, 4, 5 e 6 con le decorrenze ivi indicate.
 
Art. 3

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, pari ad euro 30.513.526 per l'anno 2023 e ad euro 54.795.573 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, previa registrazione della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2024

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica
amministrazione
Zangrillo

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 299