Gazzetta n. 30 del 6 febbraio 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 6 dicembre 2024
Linee generali di indirizzo relative all'offerta formativa a distanza. (Decreto n. 1835).


IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 e in particolare l'art. 2, comma 5, lettera d);
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto il decreto 6 giugno 2023, n. 96, contenente le modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, in base al quale «le Universita' adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro»;
Viste le Linee guida europee per l'assicurazione della qualita' nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, adottate dai Ministri europei dell'istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan nel maggio 2015, che modificano le precedenti adottate a Bergen nel 2005;
Visto il documento relativo all'approccio europeo per l'assicurazione della qualita' dei programmi congiunti, approvato dai Ministri europei dell'istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan, maggio 2015;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (A.N.V.U.R.);
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante «Valorizzazione dell'efficienza delle Universita' e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle universita'» e in particolare gli articoli 7 e 8 relativi all'accreditamento delle sedi e dei corsi di studio;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2003, adottato dal Ministro dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, concernente i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle universita' statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici;
Visto il decreto ministeriale del 14 ottobre 2021 n. 1154, con il quale sono stati ridefiniti gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei Corsi universitari, nonche' la valutazione e l'autovalutazione degli stessi;
Visti i decreti ministeriali e interministeriali con i quali sono state ridefinite, ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004, le Classi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico;
Visto il decreto ministeriale n. 450 del 16 febbraio 2024 con il quale e' stato costituito un gruppo di lavoro con il compito di esaminare la vigente disciplina in materia di universita' telematiche, allo scopo di formulare eventuali proposte di modifica della stessa;
Visto il decreto ministeriale n. 773 del 10 giugno 2024, con il quale sono state definite le linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle Universita' per il triennio 2024-2026, in particolare l'art. 8, il quale prevede che:
(comma 2) «L'istituzione e l'accreditamento iniziale dei corsi e delle sedi decentrate vengono disposti, nel rispetto dei requisiti definiti dal decreto ministeriale n. 1154 del 14 ottobre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni, e delle linee d'indirizzo riportate nell'allegato 4 del presente decreto, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 6»;
(comma 3) «L'accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio e' disposto secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 1154/2021 e dal modello AVA 3 approvato dall'ANVUR con delibera del Consiglio direttivo n. 26 del 13 febbraio 2023, tenuto conto degli indicatori riportati nell'allegato 2 del presente decreto, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 6»;
(comma 6) «Con decreto del Ministro, sentiti CRUI, CUN, ANVUR e CNSU, sono definite le linee generali d'indirizzo relative all'offerta formativa a distanza, tenuto conto delle proposte del gruppo di lavoro istituito con decreto ministeriale n. 450 del 16 febbraio 2024. Fino all'adozione di tale decreto continuano a trovare applicazione gli indirizzi forniti con il decreto ministeriale n. 289/2021. Resta ferma, nell'ambito dei corsi di studio accreditati con modalita' convenzionale, la possibilita' di erogare attivita' formative a distanza per le attivita' diverse dalle attivita' pratiche e di laboratorio, in misura in ogni caso non superiore al 20% del totale, e la possibilita' da parte delle Universita' non telematiche di richiedere l'accreditamento di corsi a distanza alle stesse condizioni delle Universita' telematiche. Gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico sono definiti con decreto del Ministro su proposta dell'ANVUR in coerenza con i sopraindicati indirizzi»;
Tenuto conto della proposta dell'ANVUR - espressa dal Consiglio direttivo con delibera n. 204 del 19 settembre 2024 - limitatamente agli interventi di coordinamento della disciplina del decreto ministeriale 1154/2021, concernente «Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio»;
Acquisiti i pareri dell'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) del 7 novembre 2024; del Consiglio universitario nazionale (CUN) del 13 novembre 2024; del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) del 9 e 10 ottobre 2024; della Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI) del 26 novembre 2024, con riferimento all'attuazione della norma di cui all'art. 8, comma 6, del decreto ministeriale 773/2024, contenente «Linee generali d'indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2024-2026»;

Decreta:

Art. 1

Finalita' e ambito di applicazione

1. Con il presente decreto sono definite le linee guida per l'offerta formativa a distanza nel contesto delle linee generali d'indirizzo per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio di tale tipologia, nonche' la definizione delle misure di coordinamento della disciplina degli indicatori per l'accreditamento.
2. Il presente decreto trova applicazione, a decorrere dalla definizione dell'offerta formativa dell'anno accademico 2025/2026, nei confronti delle Universita' statali e non statali legalmente riconosciute, e delle Universita' telematiche gia' accreditate alla data del presente decreto. Resta fermo il divieto di dare corso all'istituzione di nuovi Atenei secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale 773/2024.
 
Allegato 1

Requisiti tecnici corsi di studio prevalentemente
e integralmente a distanza

1. Requisiti del processo formativo.
1.1. Modalita' di erogazione e di fruizione.
La formazione on-line e' un processo sinergico di integrazione fra materiali didattici e servizi forniti agli utenti; la istituzione universitaria che lo eroga deve garantire ai propri utenti (studenti, docenti e altre figure coinvolte nel processo) un insieme di servizi, tra i quali assumono rilevanza decisiva:
- i sistemi di comunicazione a tecnologia avanzata, finalizzati a favorire l'interazione degli studenti con la docenza e degli studenti tra loro;
- le forme diversificate di assistenza e tutoraggio (cfr. punto 1.3);
- la qualita' e la completezza dell'informazione e della formazione (e' necessario mettere a disposizione dello studente aggiornamenti ai materiali on-line, risorse di rete, materiali di approfondimento, ecc. selezionati secondo parametri di autorevolezza, completezza e qualita');
- le fonti documentarie e bibliografiche necessarie a sostenere interventi di alta formazione e specializzazione;
- la possibilita' di fruire i materiali (testi, immagini, animazioni, audio, video) in modo flessibile senza criticita' di software o di connettivita'.
- Le modalita' di erogazione devono inoltre essere progettate in modo tale da:
- supportare la motivazione degli studenti lungo tutto il percorso didattico creando un contesto sociale di apprendimento collaborativo;
- proporre una schedulazione adeguata alle caratteristiche degli studenti.
A questo scopo, si ritengono requisiti di qualita' dell'erogazione:
- l'organizzazione degli studenti in gruppi gestiti da tutor esperti dei contenuti e formati agli aspetti tecnico-comunicativi della didattica on-line. Gli studenti appartenenti allo stesso gruppo collaborano allo sviluppo di progetti di gruppo, discutono nei forum i contenuti didattici, si supportano a vicenda nella comprensione dei contenuti e nello sviluppo degli elaborati;
- un supporto alla programmazione temporale dell'impegno degli studenti, che dovra' consentire a tutti gli studenti di programmare il proprio impegno e di individuare fin dall'inizio del corso date e tempi di svolgimento previsti. Tale supporto deve concretizzarsi in un'agenda on-line del gruppo che, offrendo anche possibilita' di personalizzazione, consentira' di gestire:
- studio personale: indicazione su base settimanale (o bisettimanale) dei contenuti che lo studente deve apprendere per seguire correttamente il ritmo di studio previsto per il corso, o definito in base alle sue esigenze personali; elaborati e valutazioni in itinere: indicazione dei contenuti degli elaborati e delle prove di valutazione che lo studente sara' chiamato a sviluppare, delle conoscenze necessarie per svolgerli, dei
- tempi e delle modalita' previste per lo svolgimento;
- attivita' sincrone: indicazione di date e orari previsti per le attivita' sincrone, segnalazione degli obiettivi di ciascuna attivita' e delle fasi preparatorie.
1.2. Modalita' di identificazione e di verifica.
Le modalita' che l'Universita' deve adottare, al fine di rendere fattibile la verifica e la certificazione degli esiti formativi, sono:
- tracciamento automatico delle attivita' formative da parte del sistema, reporting sui dati tracciati, che verra' utilizzato sia dal docente che dallo studente;
- monitoraggio didattico-tecnico e feedback continuo da parte dei tutor (a livello di quantita' e qualita' delle interazioni, di rispetto delle scadenze didattiche, di consegna degli elaborati previsti, ecc.); i relativi dati e specificatamente quelli qualitativi, devono essere resi disponibili sia al docente per l'attivita' di valutazione che allo studente per la sua personale autovalutazione;
- verifiche di tipo formativo in itinere, anche per l'autovalutazione (p. es. test multiple choice, vero/falso, sequenza di domande con diversa difficolta', simulazioni, mappe concettuali, elaborati, progetti di gruppo, ecc.);
- esame finale di profitto in presenza, nel corso del quale si terra' conto e si valorizzera' il lavoro svolto in rete (attivita' svolte a distanza, quantita' e qualita' delle interazioni on-line, ecc.).
La valutazione, in questo quadro, dovra' tenere conto di piu' aspetti:
- i risultati di un certo numero di prove intermedie (test online, sviluppo di elaborati, ecc.);
- la qualita' della partecipazione alle attivita' on-line (frequenza e qualita' degli interventi monitorabili attraverso la piattaforma);
- i risultati della prova finale in presenza.
1.3. Modalita' di tutoraggio.
Le modalita' di tutoraggio devono essere progettate in base a un criterio di interattivita' che concili un adeguato supporto agli studenti, con un impegno efficiente delle risorse di tutoraggio.
Il tutoraggio deve essere esercitato da esperti dei contenuti formati appositamente agli aspetti di gestione tecnico-comunicativi della didattica on-line. I compiti del tutor sono indicati nella Carta dei Servizi e chiaramente esemplificati agli utenti del corso prima dell'avvio dello stesso.
L'interattivita' studenti-tutor si realizza principalmente in tre forme: guida/consulenza; monitoraggio dell'andamento complessivo della classe; coordinamento del gruppo di studenti.
Il ruolo di guida/consulenza consiste sostanzialmente in un supporto allo studente per migliorare la comprensione dei contenuti. Tale attivita' puo' essere svolta attraverso la creazione di spazi virtuali di interattivita' uno a molti sincroni ed asincroni (forum, web conference, sessioni live, ecc.) o, in caso di richieste di chiarimenti personalizzati (es via e-mail).
Strumenti di interazione utilizzabili per chiarimenti:
- sistema di FAQ: si tratta di un sistema di e-mail guidate sulla base dell'indice degli argomenti del corso che consenta di costruire una sorta di archivio di Frequently Asked Question che gli studenti andranno a consultare prima di inviare le proprie richieste;
- forum: i tutor individuano i temi piu' significativi del corso e aprono periodicamente temi di discussione nei forum in cui invitano gli studenti a segnalare i loro problemi e sollecitano gli studenti a rispondersi a vicenda;
- incontri virtuali: gli strumenti di interazione sincrona possono essere utilizzata per periodici «ricevimenti virtuali» in cui gli studenti pongono attraverso la chat (e con l'eventuale supporto degli altri strumenti condivisi) i loro quesiti ai tutor.
Le attivita' di monitoraggio del gruppo da parte dei tutor hanno l'obiettivo di verificare periodicamente l'avanzamento complessivo del gruppo stesso in modo da consentire eventuali aggiustamenti in corso d'opera (messa in rete di materiale complementare, seminari live di approfondimento). Puo' essere realizzato con:
- lo sviluppo di test on-line periodici. I test potranno essere sincroni (cioe' richiedere allo studente di collegarsi online ad un'ora precisa e di svolgerli in un tempo limitato) oppure asincroni (lo studente dovra' svolgerli e consegnarli in un certo lasso di tempo);
- la realizzazione di interrogazioni virtuali sia asincrone attraverso i forum (nei quali il tutor potra' porre un quesito specifico per poi verificare la reazione da parte degli studenti) sia sincrone.
2. Requisiti delle soluzioni tecnologiche.
L'accesso all'insieme dei servizi di un corso di studio on-line deve avvenire attraverso un sistema integrato, tramite una procedura di identificazione e accoglienza univoca e sicura. Questa procedura deve consentire l'accesso a tutte le componenti del sistema e ai relativi servizi, senza la necessita' di ulteriori procedure di identificazione.
Nell'ipotesi in cui le parti e i servizi del sistema non siano accessibili da tutti i profili (ad esempio: docenti, tutor, studenti, addetti amministrazione, amministratore di sistema), il sistema deve contenere un data base e un sistema di profilatura dell'accesso, nonche' la possibilita' di effettuare l'inserimento e la modifica di dati personali. In particolare dal sistema dovra' essere possibile accedere a:
- piattaforma di erogazione contenuti didattici;
- piattaforma di gestione dei contenuti;
- sistema per la gestione delle attivita' sincrone e asincrone.
2.1. Caratteristiche della piattaforma di erogazione.
L'architettura tecnologica, di sistema e di rete, deve garantire adeguate performance di accesso e fruizione dei servizi da parte di piu' utenti contemporanei, secondo le caratteristiche specificate nella Carta dei Servizi e che riguarderanno: numero massimo di utenti contemporanei; numero medio di utenti contemporanei; tempi di risposta garantiti.
Il sistema dovra', inoltre, presentare le seguenti componenti:
- una piattaforma tecnologica Learning Management System (LMS) in grado di erogare contenuti didattici rispondenti a specifici standard supportanti Learning Objects e di tracciarne l'erogazione a scopo didattico certificativo, con granularita' almeno fino a livello di Learning Object e singolo test di apprendimento;
- un sistema WEB ad alta interattivita' di erogazione dei corsi e dei servizi, per la trasmissione di contenuti semanticamente avanzati;
- la tracciabilita' della fruizione del corso a distanza in termini di erogazione e utilizzo di tutti i contenuti almeno fino a livello di Learning Objects sia per il sostegno al modello didattico scelto, che per quanto riguarda la salvaguardia del diritto d'autore del materiale didattico;
- capacita' di aggregazione e sequenzializzazione di contenuti didattici, anche a livello di granularita' elevata (p. es. Learning Objects), adattiva e personalizzabile in tempo reale;
- capacita' di tracciare tutti i tempi di erogazione con granularita' elevata, a livello di unita' didattiche atomiche;
- capacita' di erogare e tracciare punti specifici di verifica dell'apprendimento, con registrazione, fino al superamento dell'esame, di tutti i punti di verifica caratterizzanti il percorso formativo erogato;
- capacita' di archiviazione storica dei risultati finali, valutabili nel processo di assegnazione dei crediti universitari;
- capacita' di effettuare reporting dei dati tracciati sia verso il docente/tutor che verso lo studente, nel rispetto della legge sulla privacy e in modo da consentire l'autocertificazione esplicita dei tempi e processi di erogazione dei contenuti di formazione e di verifica;
- possibilita' di effettuare le attivita' amministrative on-line (iscrizione al corso, prenotazione esami, ecc.).
Il sistema, inoltre, dovra' favorire l'accesso anche a particolari categorie di utenti (come ad esempio diversamente abili), che devono essere messi in condizione di fruire dei corsi di formazione a distanza tramite specifiche tecnologie.
2.2. Caratteristiche della piattaforma di gestione dei contenuti.
L'ottimizzazione del processo di progettazione e produzione dei corsi on-line dovra' prevedere un'architettura Learning Content Management System (LCMS) con:
- capacita' di authoring con indicizzazione contenuti, aggregazione a granularita' variabile, regole di adattivita' espresse in forma esplicita e interoperabili tra sistemi di vari fornitori;
- capacita' di archiviazione on-line con possibilita' di autenticazione di accesso e protocolli standard di condivisione dei metadata;
- adozione di specifiche internazionali con possibilita' di pubblicare profili applicativi specializzati per singolo corso, Ateneo o consorzio di atenei. In tal caso, l'application profile deve essere reso in formato esplicito
2.3. Caratteristiche del sistema per le attivita' sincrone.
Le attivita' sincrone dovranno essere interattive e svolte attraverso un sistema di aula virtuale, utilizzabile sia per il tutoraggio delle lezioni che per la fruizione di conferenze, incontri e seminari.
 
Art. 2

Definizione generale della didattica a distanza

1. Le attivita' formative erogate a distanza devono essere caratterizzate da:
a) l'utilizzo della connessione in rete per la fruizione dei materiali didattici e lo sviluppo di attivita' formative basate sull'interattivita' con i docenti/tutor e con gli altri studenti;
b) l'impiego di dispositivi digitali, quali pc, ovvero tablet, come strumento principale per la partecipazione al percorso di apprendimento;
c) un alto grado di indipendenza del percorso didattico da vincoli di presenza fisica o di orario specifico;
d) l'utilizzo di contenuti didattici standard, interoperabili e modularmente organizzati, personalizzabili rispetto alle caratteristiche degli utenti finali e ai percorsi di erogazione;
e) il monitoraggio continuo del livello di apprendimento, sia attraverso il tracciamento del percorso che attraverso frequenti momenti di valutazione e autovalutazione.
2. L'organizzazione didattica dei corsi di studio a distanza valorizza:
a) la multimedialita', realizzando un'effettiva integrazione tra diversi media per favorire una migliore comprensione dei contenuti;
b) l'interattivita' con i materiali, allo scopo di favorire percorsi di studio personalizzati e di ottimizzare l'apprendimento;
c) l'interattivita' umana, con la valorizzazione di tutte le tecnologie di comunicazione in rete, al fine di favorire la creazione di contesti collettivi di apprendimento;
d) l'adattivita', ovvero la possibilita' di personalizzare la sequenzializzazione dei percorsi didattici sulla base delle performance e delle interazioni dell'utente con i contenuti online.
 
Allegato 2
"Numerosita' di riferimento e massime di studenti e relativi raggruppamenti delle classi dei corsi di studio attivati secondo le modalita' di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) e d).

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3

Tipologie delle classi dei corsi di studio

1. I corsi di studio sono accreditati sulla base delle seguenti modalita' di erogazione della attivita' formative relative a ciascuna classe:
a) Classi di corsi di studio convenzionali. Si tratta di classi i cui corsi vengono erogati interamente in presenza, ovvero che prevedono - per le attivita' diverse dalle attivita' pratiche e di laboratorio - una limitata attivita' didattica erogata con modalita' telematiche, in misura non superiore ad un terzo del totale.
b) Classi di corsi di studio con modalita' mista. Si tratta di classi i cui corsi di studio prevedono - per le attivita' diverse dalle attivita' pratiche e di laboratorio - la erogazione con modalita' telematiche di una quota delle attivita' formative, comunque non superiore ai due terzi.
c) Classi di corsi di studio prevalentemente a distanza. Si tratta di classi i cui corsi di studio sono erogati con modalita' telematiche, in misura superiore ai due terzi delle attivita' formative.
d) Classi di corsi di studio integralmente a distanza. In tali corsi tutte le attivita' formative sono svolte con modalita' telematiche.
2. Con successivo decreto, sentito il CUN, e' definito l'elenco delle classi i cui corsi possono essere attivate secondo le diverse tipologie di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti criteri:
i. possono essere in ogni caso istituiti esclusivamente secondo la tipologia a) i corsi di studio nelle classi relative alle discipline di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264, nonche' dei diplomi di specializzazione di cui all'art. 34 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonche' le classi per le quali la modalita' di erogazione convenzionale e' esplicitata nei provvedimenti di definizione delle classi stesse;
ii. le classi che prevedono, per il perseguimento di specifici obiettivi formativi, particolari attivita' pratiche e di tirocinio, la frequenza di laboratori ad alta specializzazione o disciplinate da disposizioni di legge o dell'Unione europea possono essere istituiti esclusivamente secondo le tipologie a) o b);
iii. possono essere attivati esclusivamente in modalita' «convenzionale», «mista» o «prevalentemente a distanza» (tipologie a, b, c) i corsi che fanno riferimento alle classi che prevedono, per il raggiungimento degli obiettivi formativi, la presenza non prevalente di attivita' pratiche, ivi compresi i tirocini, o di laboratorio. In tale tipologia non rientrano in ogni caso i corsi delle classi che prevedono, per il perseguimento di specifici obiettivi formativi, particolari attivita' pratiche e di tirocinio nonche' la frequenza di laboratori ad alta specializzazione. Per queste classi anche con oltre due terzi del totale dei C.F.U. erogati a distanza e' possibile garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti;
iv. possono essere attivati anche in modalita' «integralmente a distanza» (tipologia d) i corsi che fanno riferimento a classi che non prevedono attivita' pratiche e di laboratorio da svolgersi in presenza per il raggiungimento degli obiettivi formativi. In ogni caso gli obiettivi formativi della classe devono potere essere raggiunti anche con l'erogazione completamente a distanza.
3. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2, possono essere accreditati nelle tipologie c) e d) di cui al comma 1 esclusivamente corsi di studio afferenti a classi nelle quali e' gia' presente un corso accreditato con modalita' di erogazione prevalentemente ovvero integralmente a distanza alla data del presente decreto.
 
Art. 4

Requisiti per l'accreditamento dei corsi di studio
prevalentemente e integralmente a distanza

1. I corsi di studio di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) e d) sono accreditati nel rispetto dei criteri e requisiti di cui all'allegato tecnico al presente decreto. In particolare, l'organizzazione dei corsi stessi, disciplinata nella parte generale del regolamento didattico d'Ateneo, deve:
i. esplicitare le modalita', i piani di studio, le regole dei servizi attraverso una Carta dei servizi allegata al regolamento didattico d'Ateneo, che espone la metodologia didattica adottata e i livelli di servizio offerti; la Carta stessa deve essere disponibile on-line prima dell'inizio delle attivita' e dovra':
individuare gli standard tecnologici e gli schemi descrittivi, quali metadata dei contenuti e tracciati dei dati anagrafici, utilizzati per descrivere i materiali didattici on-line, gli utenti registrati e i parametri di tracciamento;
indicare i tempi e le modalita' con cui verranno archiviati i tracciamenti a scopo certificativo e/o di verifica dei percorsi di apprendimento intrapresi dagli studenti, in analogia al percorso universitario tradizionale;
ii. prevedere che il materiale didattico erogato e i servizi offerti siano certificati da un'apposita commissione composta da docenti universitari e periodicamente aggiornati, in coerenza con il sistema di assicurazione della qualita' dell'Ateneo;
iii. garantire la tutela dei dati personali, adottando tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa;
iv. identificare il tutor disciplinare di riferimento per ciascuno studente, presente secondo le numerosita' minime indicate nel decreto ministeriale n. 1154/2021, con funzioni di supporto, ma anche di monitoraggio rispetto alla frequenza delle lezioni;
v. prevedere lo svolgimento in forma sincrona di una quota, comunque, non inferiore al 20% del monte ore delle attivita' di didattica frontale previsto per ciascuno dei corsi erogati a distanza, adeguatamente differenziata in relazione agli obiettivi formativi dei corsi di studio.
 
Art. 5

Verifiche di profitto e sedi d'esame

1. La valutazione degli studenti per tutte le attivita' formative a distanza avviene tramite verifiche di profitto da parte di professori e ricercatori universitari.
2. Le verifiche di profitto, nonche' l'esame finale, sono svolti in presenza per tutte le tipologie dei corsi di studio di cui all'art. 3. Le fattispecie che consentono puntuali deroghe a quanto previsto dal primo periodo, ferma restando la necessita' di individuare idonee misure relative all'univoca identificazione dei candidati e al corretto svolgimento delle prove, possono essere disciplinate nei regolamenti didattici d'Ateneo con riferimento a:
a) specifiche situazioni personali, relative a studenti con gravi e documentate patologie o infermita' ai sensi della legge 104/1992 e della legge 7/1999 o a studenti in detenzione nel rispetto delle linee guida definite dal Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria d'intesa con la Conferenza nazionale dei delegati dei rettori per i poli universitari penitenziari;
b) temporanee situazioni emergenziali che consentono l'erogazione della didattica a distanza nonche' l'eventuale svolgimento a distanza delle prove d'esame, compreso l'esame finale. In tal caso il provvedimento d'Ateneo che dispone l'attivazione temporanea della modalita' a distanza della didattica ovvero delle prove d'esame e' sottoposto al preventivo nulla osta ministeriale.
Le fattispecie di cui al presente comma possono essere integrate con decreto del Ministro sulla base del mutamento delle tecnologie a disposizione per lo svolgimento degli esami.
3. Le verifiche di profitto e l'esame finale dei corsi accreditati prevalentemente o integralmente a distanza sono svolte presso la sede legale dell'Ateneo oppure in sedi d'esame con commissioni di esame costituite con modalita' definite dal regolamento didattico d'Ateneo, che assicurino comunque la presenza di almeno due docenti della disciplina, tra cui il titolare dell'insegnamento. L'ANVUR provvede a verificare, anche attraverso visite in loco, l'idoneita' e l'organizzazione delle prove presso tali sedi d'esame nell'ambito dell'accreditamento periodico degli atenei.
4. Anche ai fini dell'accreditamento della sede e dei corsi, la valutazione delle competenze acquisite dagli studenti ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto ministeriale n. 773/2024 comporta la verifica comparativa dei risultati formativi conseguiti dagli studenti iscritti nei medesimi ambiti disciplinari e frequentanti attivita' didattiche in presenza e a distanza.
 
Art. 6

Universita' non telematiche, Universita' telematiche
e tipologie dei corsi di studio

1. Le Universita' statali e non statali legalmente riconosciute non telematiche possono istituire, previo accreditamento iniziale del corso, i corsi di studio di ciascuna delle tipologie di cui all'art. 3. Con riferimento all'offerta formativa erogata a distanza trovano in ogni caso applicazione i requisiti di cui al presente decreto.
2. Le Universita' telematiche possono istituire, previo accreditamento iniziale del corso, esclusivamente i corsi di tipologia c) e d), di cui al precedente art. 3, comma 1, nonche' i corsi di tipologia b) del medesimo comma, sulla base di specifiche convenzioni con le Universita' non telematiche italiane che prevedano il rilascio del titolo congiunto ai sensi dell'art. 3, comma 10, del decreto ministeriale n. 270/2004.
3. Ai fini dell'accreditamento dei corsi di tipologia a), b) e c), tutte le Universita' sono tenute ad acquisire preventivamente il motivato parere del Comitato regionale di coordinamento competente per territorio secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 773/2024. I rettori delle Universita' telematiche partecipano alle deliberazioni del Comitato regionale di coordinamento limitatamente all'esame di proposte dei corsi di tipologia c).
 
Art. 7

Misure di coordinamento della disciplina degli
indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico

1. Fermo restando che l'accreditamento dei nuovi corsi di studio puo' essere concesso anche a fronte di un piano di raggiungimento dei requisiti di docenza, nel caso di piani di raggiungimento per una quota superiore a un terzo dei corsi di studio, il giudizio per la sede e' di «accreditamento periodico condizionato». Non si puo' in ogni caso disporre l'accreditamento di ulteriori corsi di studio in caso di sussistenza di piani di raggiungimento per oltre un terzo dei corsi di studio accreditati.
2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art. 3, comma 2, per i corsi di studio erogati con modalita' prevalentemente o integralmente a distanza riguardanti le classi individuate, in prima applicazione, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del presente decreto, la numerosita' degli studenti in rapporto ai docenti di riferimento determinati dal decreto ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154 e' stabilita dall'Allegato 2 del presente decreto.
3. Per i corsi di studio accreditati entro l'anno accademico 2021/2022 che non rispettano i requisiti minimi di docenza, gli Atenei possono sottoscrivere piani di raggiungimento dei predetti requisiti secondo le modalita' indicate dall'art. 4 del decreto ministeriale 1154/2021, da conseguire non oltre un numero di anni corrispondenti alla durata normale dei corsi incrementato di tre. Per i piani di raggiungimento adottati in relazione ai corsi di studio accreditati sino all'anno accademico 2024/2025 la durata e' pari alla durata normale dei corsi incrementato di uno.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte di conti per il controllo preventivo di legittimita' e al competente Ufficio centrale di bilancio per il controllo preventivo di regolarita' contabile ed e' successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 6 dicembre 2024

Il Ministro: Bernini

Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 28