Gazzetta n. 29 del 5 febbraio 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 13 dicembre 2024
Assegnazione delle risorse RepowerEU nell'ambito dell'Investimento 3.5 «Ricerca e sviluppo sull'idrogeno» della M2C2 del PNRR.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7 giugno 2016) e in particolare gli articoli 107 e 108;
Vista la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
Visti gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm») e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza», come modificata dalla Comunicazione della Commissione UE C/2023/111;
Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento di supporto straordinario dell'Unione europea, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la cui valutazione positiva e' stata approvata con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Viste le modifiche apportate, con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, alla citata decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato dall'Italia, finalizzate, tra l'altro, a dare attuazione alle modifiche normative introdotte dal regolamento (UE) 2023/435, includendo nel PNRR italiano un capitolo specifico, denominato Missione 7 da dedicare alle iniziative REPowerEU;
Visto l'allegato riveduto alla citata decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, e sue successive modifiche e integrazioni, recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a misure e investimenti del medesimo PNRR e, in particolare, l'Investimento 3.5 «Ricerca e sviluppo sull'idrogeno», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilita' sostenibile», Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica» (M2C2 I 3.5), volto a sostenere le attivita' di ricerca e sviluppo incentrate sull'idrogeno nei seguenti filoni: produzione di idrogeno verde e pulito; tecnologie innovative per lo stoccaggio e il trasporto dell'idrogeno e la sua trasformazione in derivati ed elettrocarburanti; celle a combustibile per applicazioni stazionarie e di mobilita'; sistemi intelligenti di gestione integrata per migliorare la resilienza e l'affidabilita' delle infrastrutture intelligenti basate sull'idrogeno;
Visti i traguardi, gli obiettivi e le ulteriori disposizioni definiti dal medesimo allegato alla citata decisione del Consiglio e, in particolare, i seguenti milestone e target associati al predetto investimento M2C2 I 3.5:
a) milestone M2C2-18, da raggiungere entro il 30 giugno 2022: «Notifica dell'aggiudicazione di contratti di ricerca e sviluppo volti a migliorare le conoscenze circa l'uso dell'idrogeno come vettore nelle fasi di produzione, stoccaggio e distribuzione. I contratti devono perseguire almeno quattro filoni di ricerca:
a) produzione di idrogeno verde e pulito;
b) tecnologie innovative per lo stoccaggio e il trasporto dell'idrogeno e la sua trasformazione in derivati ed elettrocarburanti;
c) celle a combustibile per applicazioni stazionarie e di mobilita';
d) sistemi intelligenti di gestione integrata per migliorare la resilienza e l'affidabilita' delle infrastrutture intelligenti basate sull'idrogeno.
Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete, oppure attivita' legate all'idrogeno che soddisfino il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita del 73,4 % per l'idrogeno [che si traduce in 3 t CO2eq/t H2] e del 70 % per i combustibili sintetici a base di idrogeno rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g CO2eq/MJ, in linea con l'approccio stabilito dall'art. 25, paragrafo 2, e dall'allegato V della direttiva (UE) 2018/2001»;
b) target M2C2-19, da conseguire entro il 30 giugno 2026: «Svolgimento di almeno dieci progetti di ricerca e sviluppo (uno per ogni filone elencato di seguito) e ottenimento di un certificato di collaudo o pubblicazione. Devono essere perseguiti quattro filoni di attivita' di ricerca e sviluppo:
a) produzione di idrogeno verde e pulito;
b) tecnologie innovative per lo stoccaggio e il trasporto dell'idrogeno e la sua trasformazione in derivati ed elettrocarburanti;
c) celle a combustibile per applicazioni stazionarie e di mobilita';
d) sistemi intelligenti di gestione integrata per migliorare la resilienza e l'affidabilita' delle infrastrutture intelligenti basate sull'idrogeno.
Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete, oppure attivita' legate all'idrogeno che soddisfino il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita del 73,4 % per l'idrogeno [che si traduce in 3 t CO2eq/t H2] e del 70 % per i combustibili sintetici a base di idrogeno rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g CO2eq/MJ, in linea con l'approccio stabilito dall'art. 25, paragrafo 2, e dall'allegato V della direttiva (UE) 2018/2001»;
Visti gli Operational Arrangements, sottoscritti dalla Commissione europea e dall'Italia in data 22 dicembre 2021, che associano ai suddetti traguardi e obiettivi specifici meccanismi di verifica;
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parita' di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli allegati VI e VII al regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241;
Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2023/2485 del 27 giugno 2023;
Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che stabilisce gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
Visto il regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione del 10 febbraio 2023, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto;
Visto il regolamento delegato (UE) 2023/1185 della Commissione del 10 febbraio 2023, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, definendo la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti derivanti da carbonio riciclato e precisando la metodologia di valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato;
Visto il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755 e la direttiva 2003/87/CE;
Visto il regolamento delegato (UE) 2023/2486 della Commissione del 27 giugno 2023, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attivita' economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso l'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversita' e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attivita' economiche;
Visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita';
Visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee contro le frodi e altre irregolarita';
Vista la direttiva (UE) 2015/849 del 20 maggio 2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonche' la direttiva 2006/70/CE della Commissione;
Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, modificativo dei regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abrogativo del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Viste le «Linee guida per gli Stati membri sulla Strategia di audit» adottate dalla Commissione europea in data 27 agosto 2015 per il periodo di programmazione 2014 -2020 (EGESIF_14-0011-02);
Vista la nota EGESIF 14-0021-00 del 16 giugno 2014, «Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate»;
Vista la risoluzione del Comitato delle regioni, (2014/C 174/01) - Carta della governance multilivello in europa;
Atteso l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria, secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonche' l'obbligo di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;
Visto, in particolare, il paragrafo 2, lettera d, del richiamato art. 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'art. 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' ridenominato Ministero della transizione ecologica e, in particolare, l'art. 2 che attribuisce al Ministero della transizione ecologica le competenze in materia di energia, gia' a qualunque titolo esercitate dal Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» e successive modifiche e integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale «per il Ministero della transizione ecologica l'unita' di missione di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata e' limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, e' articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, che individua le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 e successive modifiche e integrazioni, relativo all'assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi previsti nel PNRR e ai corrispondenti milestone e target, che, per il sopra richiamato Investimento 3.5, ha assegnato al MITE l'importo complessivo di euro 160.000.000,00;
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali» e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, l'art. 10, comma 3;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, recante «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178», e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2021, n. 492, che ha istituito l'Unita' di missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 23 dicembre 2021, n. 545, di attuazione dell'Investimento 3.5 «Ricerca e sviluppo sull'idrogeno», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilita' sostenibile, Missione 2«Rivoluzione verde e transizione ecologica» (M2C2 - I3.5) del PNRR e, in particolare:
a) l'art. 1, comma 1, in base al quale e' predisposto un Accordo di programma con ENEA affinche' svolga nelle annualita' 2022-2025 le attivita' di ricerca dettagliate nel «Piano Operativo di Ricerca» (POR);
b) l'art. 1, comma 5, in base al quale sono predisposti un bando di gara rivolto a enti di ricerca e universita' ed un bando rivolti a soggetti privati, per attivita' di ricerca in linea con le finalita' dell'Investimento 3.5;
c) l'art. 2, in base al quale il Ministero della transizione ecologica si avvale di Invitalia S.p.a. per la gestione delle attivita' connesse all'Accordo di programma e ai bandi di gara;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, l'art. 4, comma 1, che stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, e il comma 3, che dispone che «le denominazioni Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni Ministro della transizione ecologica e Ministero della transizione ecologica»;
Visto il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza», e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 maggio 2024, recante «Modifiche alla tabella A allegata al decreto 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione» e successive modificazioni ed integrazioni», che, per l'attuazione del citato Investimento 3.5, destina al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica euro 140.000.000,00 ad integrazione della dotazione originariamente prevista pari ad euro 160.000.000,00;
Viste le circolari adottate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze, indirizzate alle amministrazioni centrali titolari di interventi e ai Soggetti attuatori, recanti chiarimenti e indicazioni operative in merito all'attuazione delle riforme e degli investimenti inclusi nel PNRR, nonche' all'esecuzione delle riconnesse funzioni di gestione finanziaria, monitoraggio, controllo e rendicontazione e, in particolare, la circolare 30 dicembre 2021, n. 32, recante «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)», la circolare 13 ottobre 2022, n. 33, recante «Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)» e la circolare 14 maggio 2024, n. 22, recante «Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)»;
Visto il decreto 23 gennaio 2023, n. 16, del Capo Dipartimento dell'Unita' di missione per il PNRR presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di adozione dello strumento denominato «Descrizione del sistema di gestione e controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'attuazione delle misure PNRR di competenza» e della relativa manualistica allegata;
Viste, in particolare, le «Linee guida per i Soggetti attuatori» allegate al citato decreto direttoriale 23 gennaio 2023, n. 16;
Viste le circolari del Dipartimento per l'Unita' di missione per il PNRR del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, prot. n. 62625 del 19 maggio 2022, recante «PNRR - Indicazioni e trasmissione format per l'attuazione delle misure», n. 62711 del 19 maggio 2022, recante «PNRR - Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento - Indicazioni nelle attivita' di selezione dei progetti», prot. n. 62671 del 19 maggio 2022, recante «PNRR - Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformita' al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano»;
Visto il decreto direttoriale 9 giugno 2023, n. 386, di approvazione dell'Accordo di programma del 10 maggio 2022 sottoscritto dal Ministero e da ENEA, in attuazione dell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale 23 dicembre 2021, n. 545;
Visto il Piano operativo di ricerca (POR) approvato con il decreto direttoriale 27 giugno 2023, n. 125;
Vista la nota prot. 213419 del 21 novembre 2024, con cui ENEA, in considerazione di un quadro evolutivo fortemente indirizzato a favorire la penetrazione del vettore idrogeno nell'economia - come evidenziato dal Net Zero Industry Act, dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima del 2024, nonche' dalla Strategia italiana sull'idrogeno di prossima adozione - ha rappresentato l'opportunita' di implementare il citato Piano operativo di ricerca con diverse progettualita', per un importo pari ad euro 10.000.000,00;
Vista la nota prot. 217817 del 27 novembre 2024, con cui la Direzione generale programmi e incentivi finanziari ha ritenuto la citata proposta avanzata da ENEA il 21 novembre 2024 in linea con gli obiettivi del Piano operativo di ricerca e coerente sotto il profilo tecnico-economico, evidenziando l'eventuale opportunita' di poter reperire le pertinenti risorse nell'ambito di quelle assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'Investimento 3.5 con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 maggio 2024;
Visto l'avviso pubblico Bando tipo A) adottato con decreto direttoriale 23 marzo 2022, n. 4, in attuazione dell'art. 1, comma 5, lettera a) del decreto del Ministro della transizione ecologica 23 dicembre 2021, n. 545;
Visto il decreto direttoriale 27 giugno 2022, n. 126, di approvazione delle graduatorie dell'avviso pubblico bando tipo A), adottato con decreto direttoriale 23 marzo 2022, n. 4;
Considerato che, secondo quanto indicato nell'allegato 2 del citato decreto direttoriale 27 giugno 2022, n. 126, risultano ammessi, ma non finanziabili per carenza di risorse, 31 progetti, per un importo di agevolazione concedibile pari a euro 92.404.680,52;
Considerato altresi' che, in esito al citato decreto direttoriale Ministero della transizione ecologica 27 giugno 2022, n. 126, sono stati concessi euro 20.000.000,00, saturando l'intera dotazione disponibile per la linea d'attivita' in questione;
Considerato che, per il progetto RSH2A_000036, presentato dal Dipartimento di Ingegneria chimica materiali ambiente della Universita' di Roma «La Sapienza», con il decreto dirigenziale 20 novembre 2023, n. 528, sono stati concessi in favore del progetto medesimo euro 1.011.067,89, a fronte di un contributo concedibile di euro 2.011.062,50, per esaurimento delle risorse disponibili, non riconoscendo euro 999.994,61;
Visto l'avviso pubblico Bando tipo B), adottato con decreto direttoriale 23 marzo 2022, n. 5, in attuazione dell'art. 1, comma 5, lettera b), del succitato decreto del Ministro della transizione ecologica 23 dicembre 2021, n. 545;
Visto il decreto direttoriale 27 giugno 2022, n. 127, di approvazione delle graduatorie dell'avviso pubblico Bando tipo B), adottato con il citato decreto direttoriale 23 marzo 2022, n. 5;
Considerato che, secondo quanto indicato nell'allegato 2 al citato decreto direttoriale 27 giugno 2022, n. 127, risultano ammessi, ma non finanziabili per carenza di risorse, 9 progetti, per un importo di agevolazione concedibile pari ad euro 18.408.088,99;
Considerato altresi' che, in esito al citato decreto direttoriale 27 giugno 2022, n. 127, sono stati concessi euro 27.024.067,66, a fronte di euro 30.000.000,00 allocati per la linea d'attivita' in questione e che, pertanto, risultano ancora disponibili risorse pari ad euro 2.975.932,34;
Ritenuto opportuno impiegare le risorse integrative pari ad euro 140.000.000,00, assegnate dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 maggio 2024 all'Investimento 3.5, nonche' le risorse residue all'esito delle effettive concessioni disposte a valle delle graduatorie pubblicate con il decreto direttoriale 27 giugno 2022, n. 127, per:
a) procedere allo scorrimento integrale delle graduatorie per gli avvisi pubblici 23 marzo 2022, nn. 4 e 5 e al riconoscimento totale dell'agevolazione spettante per il sopraindicato progetto RSH2A_000036;
b) l'integrazione del citato Piano operativo di ricerca, per un importo pari ad euro 10.000.000,00;
c) la definizione di una nuova linea di attivita' finalizzata ad incentivare iniziative compatibili con l'Investimento 3.5, connesse a nuove progettualita';
Ritenuto, inoltre, opportuno che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in continuita' con quanto previsto dal decreto del Ministro della transizione ecologica 23 dicembre 2021, n. 545, ai fini dell'attuazione del presente decreto, si avvalga del supporto tecnico-operativo di Invitalia S.p.a., conformemente all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
Vista la nota prot. n. 219799 del 30 novembre 2024 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo dell'Unita' di missione per il PNRR del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la quale e' stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica, la conformita' normativa al PNRR e la conferma della relativa disponibilita' finanziaria;

Decreta:

Art. 1

Ripartizione delle risorse connesse all'Investimento 3.5
«Ricerca e sviluppo sull'idrogeno» della M2C2 del PNRR

1. Le risorse integrative assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica mediante il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 maggio 2024, destinate all'attuazione dell'Investimento 3.5 «Ricerca e sviluppo sull'idrogeno», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilita' sostenibile», Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica» del PNRR, pari a euro 140.000.000,00, nonche' le ulteriori risorse residue derivanti dalle effettive concessioni disposte a valle delle graduatorie pubblicate con il decreto del Direttore della Direzione generale incentivi energia del Ministero della transizione ecologica 27 giugno 2022, n. 127, pari ad euro 2.975.932,34, sono complessivamente ripartite, come di seguito:
a) euro 10.000.000,00 per il Piano operativo di ricerca (POR) di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro della transizione ecologica 23 dicembre 2021, n. 545;
b) euro 93.404.675,13 per il finanziamento dei progetti di cui all'allegato 2 del decreto del direttore della Direzione generale incentivi energia del Ministero della transizione ecologica 27 giugno 2022, n. 126 - Bando tipo A), nonche' per il finanziamento del progetto RSH2A_000036, ammesso parzialmente per esaurimento delle risorse;
c) euro 18.408.088,99 per il finanziamento dei progetti di cui all'allegato 2 del decreto del direttore della Direzione generale incentivi energia del Ministero della transizione ecologica 27 giugno 2022, n. 127 - Bando tipo B);
d) euro 19.747.564,93 per il finanziamento, in favore di imprese ed Enti di ricerca, di iniziative compatibili con l'Investimento 3.5, connesse a nuove progettualita';
e) fino al massimo dell'1% delle risorse di cui alle lettere a), b), c) e d) per gli oneri connessi alle attivita' di cui al comma 4 del presente articolo.
2. Compatibilmente con le tempistiche e gli obiettivi del PNRR, eventuali risorse residue, connesse all'attuazione del comma 1, lettere b), c) ed e), del presente articolo, sono automaticamente assegnate per le iniziative di cui alla lettera d) del medesimo comma.
3. Con uno o piu' decreti del direttore della Direzione generale programmi e incentivi finanziari del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si provvede all'attuazione del presente articolo.
4. Ai fini dell'attuazione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale del supporto tecnico-operativo di Invitalia S.p.a., in conformita' con l'art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Con apposita convenzione sottoscritta tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ed Invitalia S.p.a. sono regolate le attivita' di cui al primo periodo. Gli oneri derivanti dalle attivita' svolte ai sensi del presente comma trovano copertura, sulla base delle spese effettivamente sostenute e/o, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificate, sulla base di costi/tariffe standard, e comunque nel rispetto della coerenza e della conformita' normativa alle regole PNRR, a valere sulle risorse complessivamente disponibili di cui al comma 1, nel limite massimo di cui al comma 1, lettera e).
 
Art. 2

Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 13 dicembre 2024

Il Ministro: Pichetto Fratin

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 85