IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 10 della legge n. 133 del 13 maggio 1999, recante «Disposizioni in materia di federalismo fiscale»; Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, che stabilisce la compensazione dei trasferimenti soppressi con compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto, con l'aumento della compartecipazione all'accisa sulle benzine e con l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF; Visto l'art. 5, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, si procede alla rideterminazione delle aliquote relative alla compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF; Visto l'art. 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che, nel disporre la soppressione del Fondo per gli asili nido di cui all'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che l'ammontare di detto fondo sia considerato nella determinazione della aliquota di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto; Tenuto conto dell'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 e dell'art. 1, comma 59 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (si rinvia alla Tabella 1 allegata); Visto l'art. 28, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha incrementato, a decorrere dall'anno di imposta 2011, dello 0,33 per cento l'addizionale regionale all'IRPEF; Visto l'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 che al comma 2, lettera a), prevede l'abrogazione del comma 12 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente la quota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo per autotrazione attribuita alle regioni a statuto ordinario; Visto l'art. 1, comma 788, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che, nel rinviare all'anno 2027 (o a un anno precedente ove ricorrano le condizioni) i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali, come disciplinati dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, ha confermato fino all'anno 2026 i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA come disciplinati dal decreto legislativo n. 56 del 2000; Viste le delibere CIPE n. 70 del 3 novembre 2021 e n. 50 del 27 dicembre 2022, concernenti il riparto del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale per l'anno 2021(si rinvia alla Tabella 2 allegata); Vista l'intesa raggiunta in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 12 settembre 2024; Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, e' stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e dei provvedimenti relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto1988, n. 400;
Decreta:
Art. 1
1. L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e' rideterminata nella misura del 62.67 per cento per l'anno 2021. 2. L'aliquota di cui al comma 1 va commisurata al gettito IVA complessivo desunto dal Rendiconto generale dello Stato, capitolo 1203, articoli 01 e 02, in conto competenza per l'anno 2019, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2024
p. il Presidente del Consiglio dei ministri, il Sottosegretario di Stato Mantovano Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
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