Gazzetta n. 28 del 4 febbraio 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA DIFESA |
DECRETO 8 gennaio 2025 |
Modifica del decreto 25 gennaio 2008, recante: «Atto di indirizzo relativo agli aeroporti militari a doppio uso militare-civile». |
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IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 692, secondo comma, 693, terzo comma, e 698, primo comma; Visti la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della difesa e il regolamento di attuazione di cui all'art. 10 della citata legge n. 25 del 1997, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del governo; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare», in particolare l'art. 99 in materia di attribuzioni del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare; Visto il decreto del Ministro della difesa 19 dicembre 2012, n. 258 che assegna al Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di volo militare sulle installazioni aeronautiche militari ai sensi dell'art. 707, ultimo comma, del codice della navigazione, nonche' l'esercizio delle competenze in materia di regolazione tecnica, certificazione e vigilanza sulle stesse installazioni aeronautiche militari; Visto il decreto del Ministero della difesa 8 ottobre 2019, recante l'istituzione dell'autorita' per l'Aviazione militare e l'annessa determina dirigenziale del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare dell'11 febbraio 2020 che ne disciplina modalita' di esercizio e ambiti di intervento; Visto il protocollo d'intesa propedeutico a specifici accordi di programma del 14 ottobre 2004, tra il Ministro della difesa, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, finalizzato al trasferimento al demanio statale, ramo trasporti - Aviazione civile - di aeroporti o sedimi aeroportuali attualmente in capo al demanio della difesa; Vista la proposta del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, di cui alla nota n. MD AAVSMA 0023420 del 4 aprile 2007, condivisa dal Capo di Stato Maggiore della difesa, con l'appunto n. l/101/AM del 10 aprile 2007, concernente l'atto d'indirizzo degli aeroporti a doppio uso militare-civile; Considerato che l'elevata sofisticazione tecnologica dei sistemi d'arma aerei implica un elevato livello di complessita' del supporto tecnico e logistico, nonche', di specializzazione dei sedimi ed infrastrutture aeroportuali dedicate; Considerato che l'efficacia dello strumento aereo puo' essere perseguita solo salvaguardando il binomio aeromobile-aeroporto militare; Considerato che in tale contesto e in ragione delle limitate risorse disponibili, lo sviluppo degli aeroporti militari deve avvenire in modo selettivo e che, pertanto, in relazione alle esigenze di mantenere, a scopo di difesa nazionale, alcuni aeroporti ad uso esclusivamente militare per evitare di compromettere l'assolvimento dei compiti istituzionali militari, si rende necessario armonizzare le pianificazioni dell'amministrazione della difesa e, in particolare, dell'Aeronautica militare, con quelle dei piani di sviluppo dell'Aviazione civile, per pervenire all'elaborazione di un piano generale di sviluppo del sistema aeroportuale nazionale complessivo; Visto l'art. 3, comma 1, lettera f), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto e' volto a definire e a individuare: a) gli aeroporti militari strettamente destinati alle esigenze di difesa nazionale; b) gli aeroporti militari utilizzabili anche per esigenze di aviazione civile sulla base di intervenute intese tra il Ministero della difesa e il Ministero dei trasporti, tenuto conto anche del Piano nazionale dei trasporti civili. |
| Allegato TABELLA
===================================================================== | | | INSEDIAMENTI | | RIFERIMENTO | CATEGORIE DI AEROPORTI | MILITARI | +==================+============================+===================+ | |Aeroporto militare destinato| | | |al ruolo di Main Operating | | | |Base (MOB) ad uso pieno ed | | | |esclusivo militare su cui | | | |sono svolte le attivita' |- Amendola (FG); | | |fondamentali |- Aviano (PN); | | |dell'Aeronautica militare |- Cameri (NO); | | |che non possono essere |- Cervia (RN) | | |riallocate pena il |- Decimomannu (CA);| | |decadimento operativo della |- Galatina (LE); | | Art. 2, comma 1, |funzione assolta. Tuttavia, |- Ghedi (BS); | | lettera a) |l'atterraggio e il decollo |- Gioia Del Colle | | |occasionale di traffico | (BA); | | |civile puo' essere |- Grazzanise (CE); | | |autorizzato dal Capo di |- Istrana (TV); | | |Stato maggiore |- Pratica di Mare | | |dell'Aeronautica militare | (RM); | | |previa verifica da parte di |- Rivolto (UD); | | |ENAC della sussistenza dei |- Sigonella (CT). | | |requisiti previsti dalla | | | |vigente regolamentazione | | | |tecnico-operativa per | | | |l'aviazione civile. | | +------------------+----------------------------+-------------------+ | |Aeroporto militare destinato| | | |al ruolo di Main Operating | | | |Base (MOB) nel quale | | | |l'apertura al traffico | | | |civile in atto e' |- Grosseto; | | Art. 2, comma 1, |espansibile a condizione che|- Pisa; | | lettera b) |dall'espansione non derivino|- Trapani Birgi | | |limitazioni allo svolgimento| (TP): | | |dei compiti istituzionali |- Viterbo. | | |delle Forze armate e nuovi o| | | |maggiori oneri a carico del | | | |bilancio del Ministero della| | | |difesa. | | +------------------+----------------------------+-------------------+ | |Aeroporto militare ove sono | | | |schierati reparti di volo | | | |dell'Aeronautica militare o | | | |delle altre Forze armate e |- Frosinone; | | Art. 2, comma 1, |del Corpo delle Capitanerie |- Guidonia (RM); | | lettera c) |di porto, nel quale |- Latina: | | |l'attivita' del traffico |- Luni Sarzana | | |civile e' mantenuta | (SP). | | |compatibile con le esigenze | | | |operative e addestrative | | | |degli stessi reparti. | | +------------------+----------------------------+-------------------+ | |Aeroporto militare destinato| | | |al ruolo di Deployement | | | |Operating Base (DOB) che | | | |mantiene una presenza |- Dobbiaco (BZ); | | Art. 2, comma 1, |militare minimale per |- Furbara (RM); | | lettera d) |sostenere rischieramenti |- Piacenza | | |operativi temporanei e che | S.Damiano (PC). | | |puo' essere aperto al | | | |traffico civile a | | | |determinate condizioni. | | +------------------+----------------------------+-------------------+
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| Art. 2
Categorie di aeroporti
l. Ai fini del presente decreto, si considerano le seguenti categorie di aeroporti militari: a) aeroporto militare destinato al ruolo di Main Operating Base (MOB) ad uso pieno ed esclusivo militare su cui l'attivita' di aeromobili civili e' di norma esclusa in quanto sono svolte le attivita' fondamentali dell'Aeronautica militare che non possono essere riallocate pena il decadimento operativo della funzione assolta. Tuttavia, l'atterraggio e il decollo occasionale di traffico civile puo' essere autorizzato dal Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare previa verifica da parte di ENAC della sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente regolamentazione tecnico-operativa per l'Aviazione civile; b) aeroporto militare destinato al ruolo di Main Operating Base (MOB) nel quale l'apertura al traffico civile in atto e' espansibile a condizione che dall'espansione non derivino limitazioni allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze armate e nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero della difesa; c) aeroporto militare ove sono schierati reparti di volo dell'Aeronautica militare o delle altre Forze armate e del Corpo delle Capitanerie di porto, nel quale l'attivita' del traffico civile e' mantenuta compatibile con le esigenze operative e addestrative degli stessi reparti; d) aeroporto militare destinato al ruolo di Deployement Operating Base (DOB) che mantiene una presenza militare minimale per sostenere rischieramenti operativi temporanei e che puo' essere aperto al traffico civile alle seguenti condizioni: 1) le aree date in concessione ad uso civile sono separate da quelle militari; 2) l'eventuale traffico civile e' contingentato e subordinato alle prioritarie esigenze militari; 3) le societa' di gestione degli scali coprono i costi di esercizio d'apertura e di attivita' dello scalo, subentrando all'Aeronautica militare nella fornitura dei servizi di aerodromo; |
| Art. 3
Individuazione
1. Gli aeroporti rientranti nelle categorie di cui all'art. 2 sono individuati nella tabella allegata, che e' parte integrante del presente decreto. |
| Art. 4
Modifiche
l. Con successivi decreti del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della difesa, sentito il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare, possono essere adottate modifiche al presente decreto. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per il previsto controllo.
Roma, 8 gennaio 2025
Il Ministro: Crosetto
Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg. n. 316 |
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