Gazzetta n. 28 del 4 febbraio 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO |
DECRETO 23 dicembre 2024 |
Individuazione delle tipologie di interventi ammissibili nel Piano generale triennale nazionale di edilizia scolastica 2025-2027 e definizione delle successive fasi. |
|
|
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, concernente «Norme per l'edilizia scolastica» e, in particolare, l'art. 4, comma 2 il quale prevede che «la programmazione si realizza mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali» e l'art. 7, rubricato «anagrafe dell'edilizia scolastica», la quale e' «diretta ad accertare la consistenza, la situazione e la funzionalita' del patrimonio edilizio scolastico» e «articolata per regioni, costituisce lo strumento conoscitivo fondamentale ai fini dei diversi livelli di programmazione degli interventi nel settore»; Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) e, in particolare, l'art. 4, comma 177-bis, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo il quale «in sede di attuazione di disposizioni legislative che autorizzano contributi pluriennali, il relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, e' disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente»; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e, in particolare, l'articolo 11, comma 4-bis, il quale prevede che per consentire il regolare svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, definisce le priorita' strategiche, le modalita' e i termini per la predisposizione e l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in singole annualita', di interventi di edilizia scolastica nonche' i relativi finanziamenti; Visti altresi' i commi da 4-ter a 4-quinquies del citato art. 11 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012, che prevedono che per l'inserimento in tali piani, gli enti locali proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico presentano, secondo quanto indicato nel decreto di cui al comma 4-bis, domanda alle regioni territorialmente competenti; che ciascuna regione e provincia autonoma, valutata la corrispondenza con le disposizioni indicate nel decreto di cui al comma 4-bis e tenuto conto della programmazione dell'offerta formativa, approva e trasmette al Ministero il proprio piano, formulato sulla base delle richieste pervenute; che la mancata trasmissione dei piani regionali nei termini indicati nel decreto medesimo comporta la decadenza dai finanziamenti assegnabili nel triennio di riferimento; che il Ministero, verificati i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome, in assenza di osservazioni da formulare, li approva e ne da' loro comunicazione ai fini della relativa pubblicazione, nei successivi trenta giorni, nei rispettivi Bollettini ufficiali. Visto inoltre il comma 4-sexies dell'art. 11 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012, secondo il quale «Per le finalita' di cui ai commi da 4-bis a 4-quinquies, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.»; Vista l'Intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013, tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi del citato art. 11, commi 4-bis e seguenti, del citato decreto-legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012; Visto in particolare l'art. 5 della citata Intesa, che prevede che le regioni, nel procedimento programmatorio, valutino i fabbisogni edilizi in ragione di una dettagliata indicazione, da parte di comuni, province e citta' metropolitane; Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, convertito dalla legge n. 128 del 2013, che prevede che «al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti locali, nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale, le regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell' attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385»; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e in particolare l'art. 1, comma 160»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017» e, in particolare, l'art. 20-bis, comma 2; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e in particolare l'art. 4, comma 3-quinquies, che prevede misure di semplificazione in materia di edilizia scolastica; Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 12 settembre 2018, prot. 615 e successive modificazioni, con il quale si e' proceduto all'approvazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica e al riparto del contributo annuo pari a euro 170.000.000,00 tra le regioni; Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2020, n. 5, che, nell'apportare alcune modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dispone l'istituzione del Ministero dell'istruzione; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, che, nell'apportare ulteriori modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dispone, tra l'altro, che il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante il «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»; Visti in particolare l'art. 174 e seguenti del citato decreto legislativo n. 36 del 2023, i quali disciplinano l'operazione economica del partenariato pubblico privato; Considerato che parte del fabbisogno individuato nella programmazione triennale nazionale di edilizia scolastica 2018-2020 e' stato assorbito nel piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica di cui ai decreti ministeriali 2 dicembre 2021, prot. 343 e 7 dicembre 2022, prot. 320, nell'ambito della Missione 4 «Istruzione e ricerca» - Componente 1 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita'» - Investimento 3.3: «Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU; Preso atto che la precedente programmazione triennale 2018-2020, di cui al citato decreto ministeriale prot. 615 del 2018, ha rappresentato il fabbisogno reale degli enti locali in relazione agli interventi di edilizia scolastica; Preso atto della necessita' di avviare il procedimento previsto per definire e approvare un nuovo Piano generale triennale nazionale di edilizia scolastica 2025-2027; Dato atto che con successivo decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, saranno definiti criteri, termini e modalita' di redazione del Piano generale triennale nazionale di edilizia scolastica 2025-2027, nonche' i criteri e i pesi ponderali per il riparto delle risorse eventualmente disponibili nonche' i criteri per l'individuazione degli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto e le tempistiche per l'attuazione degli stessi; Considerato che, in attuazione dell'art. 62-quater, comma 6, del CAD, il Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, acquisita l'intesa in Conferenza unificata, udito il parere del Consiglio di Stato, ha adottato il decreto ministeriale 7 dicembre 2023, prot. 234, avente ad oggetto «Regolamento sulle modalita' di attuazione e funzionamento dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione, ai sensi dell'art. 62-quater, comma 6, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82»; Visto in particolare, l'art. 5, comma 1, del suddetto decreto ministeriale prot. 234 del 2023, secondo cui «L'ANIST e' alimentata, per il tramite dell'ANS, dalle istituzioni scolastiche e, per il tramite dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, dagli enti locali, che as-sicurano la correttezza, l'esattezza e l'aggiornamento dei dati [...]»; Considerato altresi' che, in attuazione dell'art. 11, comma 2, del decreto ministeriale prot. 234 del 2023, il Ministero dell'istruzione e del merito, acquisita l'intesa in Conferenza unificata e ricevuto il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, ha adottato il decreto ministeriale 8 novembre 2024, prot. 222, concernente «la disciplina sul trattamento dei dati personali e sulle specifiche tecniche dei servizi resi disponibili dall'Anagrafe nazionale dell'istruzione, di cui all'art. 62-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite il relativo portale, nonche' mediante la Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art. 50-ter del medesimo decreto»; Considerato che, nel rispetto del suindicato decreto ministeriale prot. 222 del 2024, «con successivi decreti ministeriali, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sara' disciplinata l'estensione dell'ambito applicativo dell'ANIST all'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, nonche' all'Anagrafe nazionale degli studenti»; Dato atto che tutte le regioni procederanno alla redazione dei propri piani di interventi di edilizia scolastica sulla base delle necessita' manifestate dagli enti locali anche attraverso il sistema di anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica o mediante l'utilizzo del Repertorio regionale dei fabbisogni di edilizia scolastica, quale modulo aggiuntivo dell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, approvato con Accordo in Conferenza unificata del 18 dicembre 2024, rep.atti n. 178/CU; Dato atto che tutte le regioni procederanno alla trasmissione dei piani al Ministero dell'istruzione e del merito secondo i criteri e le tempistiche definiti con il suddetto decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'Intesa con la Conferenza Unificata; Dato atto che con l'adozione di un successivo decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, d'intesa con la Conferenza unificata, sulla base dei piani regionali, e' approvato il Piano generale triennale nazionale di edilizia scolastica 2025-2027; Sancita l'Intesa in Conferenza unificata del 18 dicembre 2024, rep.atti n. 179/CU, ai sensi dell'art. 11, commi 4-bis e ss del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221;
Decreta:
Art. 1
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. Le tipologie di interventi ammissibili a finanziamento nel Piano generale triennale nazionale di edilizia scolastica 2025-2027, riferite ad immobili adibiti all'istruzione scolastica statale di proprieta' degli enti locali, o di proprieta' della regione per la sola Regione Valle d'Aosta, sulla base delle risorse disponibili, sono cosi' individuate: a) la nuova costruzione di edifici scolastici, di palestre e mense; b) la demolizione e ricostruzione, laddove risulti tecnicamente ed economicamente conveniente, anche fuori sito di un edificio scolastico esistente; c) l'ampliamento di un edificio scolastico esistente; d) la riqualificazione di un edificio scolastico esistente; e) la sola progettazione degli interventi di adeguamento sismico. 3. Gli interventi di riqualificazione edilizia di cui al punto d) possono comprendere: l'adeguamento sismico, il miglioramento sismico laddove si ravvisino problematiche di ordine tecnico che limitino la realizzazione di interventi per l'adeguamento degli edifici o nel caso di immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i quali l'intervento di miglioramento sismico deve, comunque, conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identita' culturale del bene stesso, efficientamento energetico, l'adeguamento antincendio, la messa a norma degli impianti tecnologici, l'eliminazione delle barriere architettoniche, interventi di rimozione degli elementi in amianto e ricostruzione delle parti rimosse e qualunque altro intervento reso necessario per garantire la sicurezza e l'agibilita' dell'edificio. 4. Con esclusivo riferimento agli interventi di efficientamento energetico di cui al comma 3 che coinvolgono l'intero involucro del fabbricato, si dispone che potranno essere realizzati soltanto qualora l'edificio oggetto di intervento non necessiti di interventi di adeguamento o miglioramento sismico. 5. Il Ministero dell'istruzione e del merito, in caso di stanziamento di risorse specifiche, puo' valutare di concedere contributi agli enti locali, nei limiti delle risorse che si dovessero rendere disponibili, per il noleggio di strutture temporanee o per la locazione di ulteriori spazi da destinare all' attivita' didattica previa richiesta da parte degli enti locali interessati nel rispetto delle modalita' e delle condizioni che potranno essere stabilite con successivo avviso pubblico della Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche. 6. Non sono ammissibili interventi che risultino gia' assegnatari di altro finanziamento, con particolare riferimento al PNRR, per le medesime voci di spesa finanziate, al fine di rispettare il principio del divieto del c.d. «doppio finanziamento». 7. Gli enti locali sono comunque tenuti ad aggiornare costantemente i dati dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica. |
| Art. 2
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza unificata, saranno definiti criteri, termini e modalita' di redazione del Piano generale triennale nazionale di edilizia scolastica 2025-2027, nonche' i criteri e i pesi ponderali per il riparto delle risorse eventualmente disponibili nonche' i criteri per l'individuazione degli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto e le tempistiche per l'attuazione degli stessi. 2. Le regioni, sulla base delle necessita' manifestate dagli enti locali, individuano, in applicazione dei criteri individuati con il decreto di cui al comma 1, gli interventi da realizzare nei diversi territori regionali, nel rispetto delle tipologie di intervento di cui all' art. 1 e li inseriscono nei Piani regionali che vengono trasmessi e proposti, nei limiti delle risorse disponibili, al Ministero dell'istruzione e del merito nei tempi e modalita' stabiliti con il menzionato decreto. 3. Con l'adozione di un successivo decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, d'intesa con la Conferenza unificata, sulla base dei piani del precedente comma 1 e delle risorse disponibili, e' approvato il Piano generale triennale nazionale di edilizia scolastica 2025-2027 predisposto dal Ministero dell'istruzione e del merito. 4. Gli interventi potranno essere anche realizzati nell'ambito di partenariati pubblico-privato di tipo contrattuale, ai sensi degli articoli 174 e seguenti decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, secondo le modalita' che saranno successivamente definite, previo parere positivo della Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2024
Il Ministro: Valditara
Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca e del Ministero della cultura, reg. n. 122 |
|
|
|