Gazzetta n. 27 del 3 febbraio 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA DIFESA |
DECRETO 7 gennaio 2025, n. 9 |
Regolamento di attuazione delle norme sull'esercizio della liberta' sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare. |
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IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4; Visto il decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, gli articoli 1, comma 3, e 1475, comma 2; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante «Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza» e, in particolare, gli articoli 9-bis e 9-ter riguardanti la posizione di stato giuridico del personale del Corpo della Guardia di finanza; Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»; Vista la legge 28 aprile 2022, n. 46, recante «Norme sull'esercizio della liberta' sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonche' delega al Governo per il coordinamento normativo»; Visto il decreto legislativo 24 novembre 2023, n. 192, recante «Disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c), della medesima legge n. 46 del 2022»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e, in particolare, l'articolo 455; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 settembre 2024; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 17 ottobre 2024; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota M_D A3DFB29 REG2024 0055598 del 7 novembre 2024; Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei ministri all'adozione del presente regolamento reso con nota prot. n. DAGL 0010217 P del 22 novembre 2024;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 66, reca modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, al fine di dare attuazione alle disposizioni concernenti l'esercizio della liberta' sindacale di cui al libro quarto, titolo IX, capo III, del medesimo codice dell'ordinamento militare.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Si riportano gli articoli 1 e 1475 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante: "Codice dell'ordinamento militare", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010, S.O. n. 84: «Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione). - 1. Il presente decreto, con la denominazione di «codice dell'ordinamento militare», e le altre disposizioni da esso espressamente richiamate, disciplinano l'organizzazione, le funzioni e l'attivita' della difesa e sicurezza militare e delle Forze armate. Ai fini del presente decreto per «codice» si intende il codice di cui al presente comma. 2. Nulla e' innovato dal presente codice per quanto concerne le disposizioni vigenti proprie del Corpo della guardia di finanza, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 3. Le norme regolamentari disciplinanti la medesima materia del codice sono raccolte in un testo unico organico, d'ora innanzi denominato «regolamento», emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59; il regolamento e' modificato secondo le procedure previste dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle ulteriori modalita' individuate dal codice. 4. Nella materia di cui al comma 1, rimane ferma la disciplina introdotta dalle leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. 5. Nella materia di cui al comma 1, lo Stato esercita la potesta' legislativa esclusiva ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera d), della Costituzione, che costituisce anche limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano sul governo del territorio. 6. Se non e' diversamente disposto, ai provvedimenti e ai procedimenti previsti dal codice e dal regolamento si applicano la legge 7 agosto 1990, n. 241, il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.». «Art. 1475 (Limitazioni all'esercizio del diritto di associazione e divieto di sciopero). - 1. La costituzione di associazioni o circoli fra militari e' subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa. 2. In deroga al comma 1, i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militari o interforze, secondo le disposizioni previste dal capo III del titolo IX del presente libro, e dal relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n 400. 3. I militari non possono aderire ad associazioni considerate segrete a norma di legge e a quelle incompatibili con i doveri derivanti dal giuramento prestato. 4. I militari non possono esercitare il diritto di sciopero.». - Si riportano gli articoli 9-bis e 9-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 recante: "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramentodel personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 61: «Articolo 9-bis (Posizione di stato degli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri). - 1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri si distinguono in: a) appuntati scelti, appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in servizio permanente; b) finanzieri in ferma volontaria; c) appuntati scelti, appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in congedo illimitato, nell'ausiliaria, nella riserva e in congedo assoluto. 2. I posti in organico sono occupati solo dai militari di cui alle lettere a) e b) del comma 1.» «Articolo 9-ter (Posizione di stato degli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri in servizio permanente). - 1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri in servizio permanente sono vincolati da rapporto d'impiego di carattere stabile e possono trovarsi in una delle seguenti posizioni: a) servizio permanente effettivo; b) sospesi dall'impiego; c) in aspettativa.». - Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante: «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001, S.O. n. 59. - La legge 28 aprile 2022, n. 46 recante: "Norme sull'esercizio della liberta' sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonche' delega al Governo per il coordinamento normativo" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2022. - Il decreto legislativo 24 novembre 2023, n. 192 recante: "Disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c), della medesima legge n. 46 del 2022" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2023. - Si riporta l'articolo 455 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2010, n. 140, S.O. 131: «Articolo 455 (Forza amministrata). - 1. La forza amministrata e' composta dal personale militare e civile amministrato dagli organismi e si distingue in: a) forza effettiva, costituita: dal personale assegnato a ciascun organismo dotato di autonomia amministrativa per i suoi fini istituzionali, nonche' dal personale assegnato in amministrazione all'organismo per disposizione ministeriale o dell'organo centrale. Al personale in forza effettiva l'organismo stesso corrisponde il trattamento economico spettante in relazione alle disposizioni di legge vigenti e, se dovuti, il vitto, l'alloggio, il vestiario e l'equipaggiamento individuale; b) forza aggregata, costituita: 1) dal personale di altri organismi assunti temporaneamente in parziale amministrazione per esigenze di servizio, in relazione agli ordinamenti di Forza armata o agli obblighi di accasermamento previsti dalle norme vigenti; 2) dal personale chiamato a concorrere agli arruolamenti e dai militari di truppa comandati a prestare servizio presso l'organismo; 3) dal personale non appartenente alle Forze armate assunto temporaneamente in amministrazione per l'arruolamento o per altre esigenze previste dalle norme vigenti. A tale personale l'organismo corrisponde il vitto e l'alloggio se dovuti, nonche' le particolari indennita' e le somministrazioni in natura se previste da disposizioni legislative e regolamentari o se indicate nel provvedimento d'impiego; c) forza potenziale, costituita: 1) dal personale militare e civile non piu' in servizio per aspettativa, o in quanto sospeso dall'impiego o dal servizio, dalle funzioni o dalle attribuzioni del grado; 2) dal personale militare in ausiliaria o in riserva; 3) dal personale civile in posizione di comando presso altre amministrazioni. A tale personale l'organismo corrisponde il trattamento economico spettante in relazione alle varie posizioni di stato. 2. I compensi e le indennita' particolari dovuti al personale dei contingenti o delle unita' assimilabili per il servizio prestato in zona di operazioni sono pagati agli aventi diritto dal contingente o dall'unita' assimilabile, ovvero dalla direzione o centro di intendenza del contingente stesso, anche se il personale medesimo continui a far parte, per ogni altro effetto, della forza amministrata dall'organismo di provenienza o a far parte di quella di altro organismo designato dagli ordinamenti di Forza armata o interforze.».
Note all'art. 1: - Per i riferimenti al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si vedano le note alle premesse. |
| Art. 2
Modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare
1. Al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al libro quarto, titolo IX, dopo il capo I, e' aggiunto il seguente: «Capo I-bis - Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM) Art. 941-bis (Diritto di associazione sindacale). - 1. Il diritto di libera organizzazione sindacale di cui agli articoli da 1476 a 1482-bis del codice e' esercitato dal personale militare che si trova in una delle posizioni di stato giuridico di cui all'articolo 874 del codice, ad eccezione: a) dei militari che ricoprono le cariche di vertice previste all'articolo 1476, comma 5, del codice; b) degli allievi di cui al medesimo articolo 1476, comma 5, limitatamente alla durata del periodo di formazione di base svolto senza rivestire alcuno dei gradi previsti dall'ordinamento della Forza armata e della Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza; c) del personale in congedo indicato all'articolo 1476, comma 1, del codice, collocato in una delle categorie diverse da quella di cui all'articolo 880, comma 1, lettera a), del codice, ovvero, di cui all'articolo 9-octies, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. Art. 941-ter (Principio di democraticita'). - 1. Gli iscritti hanno pari diritti e doveri nei confronti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, di seguito denominate «APCSM», concorrono paritariamente al loro governo e partecipano in egual modo alle elezioni delle relative cariche con la possibilita' di assumere ognuna di esse. Art. 941-quater (Albo delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari). - 1. L'iscrizione delle APCSM agli albi di cui all'articolo 1477, comma 1, del codice, ovvero ad entrambi gli albi per quelle che annoverano personale di una o piu' Forze armate e della Guardia di finanza, costituisce condizione necessaria per l'esercizio delle attivita' sindacali e per la raccolta dei contributi sindacali ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1477. 2. Gli albi di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti internet istituzionali dei rispettivi Ministeri, indicati all'articolo 1477, comma 1, del codice e riportano per ciascuna APCSM: a) denominazione; b) sede legale; c) codice fiscale; d) generalita' del rappresentante legale; e) recapito presso cui ricevere le comunicazioni; f) data di iscrizione e di eventuale cancellazione; g) esito degli accertamenti di cui all'articolo 1477 del codice; h) le Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare a cui appartengono i relativi iscritti secondo i rispettivi statuti. 3. La richiesta di iscrizione all'albo, riportante l'indicazione del recapito di posta elettronica certificata cui effettuare le comunicazioni relative al procedimento di iscrizione, e' sottoscritta dal militare promotore cui e' rimessa la rappresentanza dell'APCSM ed e' trasmessa al Ministero competente, unitamente allo statuto e all'atto costitutivo, tramite posta elettronica certificata. Il deposito si intende effettuato alla data di invio della comunicazione tramite posta elettronica certificata. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i Ministeri competenti pubblicano sui rispettivi siti internet gli indirizzi di posta elettronica certificata ai quali trasmettere la richiesta di iscrizione all'albo. 4. Ai fini dell'iscrizione agli albi di cui al comma 1, entro i termini stabiliti dall'articolo 1477, comma 2, del codice, le APCSM depositano presso il competente ufficio del Ministero di riferimento, con le modalita' di cui al comma 3, lo statuto e l'atto costitutivo avente data certa, riportante le generalita' dei militari promotori e la Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza di ciascuno di essi nonche' il nominativo del militare promotore cui e' rimessa la rappresentanza dell'APCSM. Per le APCSM interforze il deposito e' effettuato presso il Ministero della difesa e, se l'APCSM e' riferita anche al personale della Guardia di finanza, anche presso il Ministero dell'economia e delle finanze. 5. Entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della richiesta di iscrizione all'albo, i Ministeri competenti, anche avvalendosi delle amministrazioni militari di riferimento dell'APCSM, procedono all'accertamento dei requisiti richiesti dalla legge. 6. All'esito del procedimento di cui al comma 5, il Ministero competente provvede: a) in caso di esito positivo dell'accertamento, all'iscrizione dell'APCSM all'albo di cui al comma 1, dandone immediata comunicazione formale alla medesima associazione, nonche' alla Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento e a NoiPA, in relazione alla raccolta dei contributi sindacali di cui all'articolo 1480-quater del codice. L'esercizio delle attivita' sindacali e la raccolta dei contributi sindacali sono consentiti a decorrere dalla data di ricevimento della predetta comunicazione; b) al rigetto della richiesta di iscrizione con provvedimento motivato, qualora permanga il contrasto delle previsioni statutarie con le disposizioni vigenti. 7. Il Ministero competente, ovvero il Ministero della difesa di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze nel caso di associazioni interforze riferite anche al personale della Guardia di finanza, anche avvalendosi delle amministrazioni militari cui e' riferita l'APCSM, ove ne sussista la rilevata necessita' e comunque almeno ogni tre anni, effettua i controlli previsti dall'articolo 1477, commi 2 e 4, del codice relativi al rispetto delle prescrizioni e alla permanenza dei requisiti previsti dal libro quarto, titolo IX, capo III, del codice, dandone comunicazione all'APCSM interessata. I controlli di cui al presente comma si concludono con l'emanazione di un provvedimento finale attraverso il quale il Ministero, tenuto conto delle eventuali osservazioni formulate, comunica all'APCSM, alternativamente, l'esito positivo del controllo o l'accertamento di violazioni di legge ovvero della perdita dei requisiti prescritti, con conseguente: a) intimazione all'associazione a far cessare la violazione rilevata ovvero a ripristinare i requisiti prescritti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento; b) cancellazione dall'albo di cui al comma 1, in caso di gravi o reiterate violazioni di legge, ovvero di mancata ottemperanza all'intimazione di cui alla lettera a). 8. Il provvedimento di cancellazione dall'albo di un'APCSM rappresentativa adottato ai sensi del comma 7, lettera b), e' tempestivamente comunicato dal Ministero competente anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica al fine di consentire la tempestiva ripartizione delle prerogative sindacali fra le altre associazioni rappresentative. 9. Le comunicazioni di cui all'articolo 1477, comma 4, del codice avvengono con le modalita' di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 5 a 8. Art. 941-quinquies (Limitazioni). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1476-quater, comma 1, lettera d), del codice le categorie del personale militare delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare sono quelle previste dall'articolo 627 del codice, ad esclusione degli allievi di cui al comma 8 del medesimo articolo 627. 2. La Forza armata o la Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento verifica, con cadenza almeno annuale, il rispetto del limite indicato dall'articolo 1476-quater, comma 1, lettera d), del codice, informando, in caso di violazione, il Ministero competente per l'avvio delle procedure di cui all'articolo 1477, comma 5, del codice. Per le associazioni a carattere interforze la verifica e' effettuata dallo Stato maggiore della difesa, sulla base dei dati comunicati da ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare cui la medesima APCSM si riferisce e le procedure di cui all'articolo 1477, comma 5, del codice sono svolte dal Ministero della difesa, di concerto, nel caso di associazioni interforze riferite anche al personale della Guardia di finanza, con il Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, l'amministrazione interessata comunica, per ciascuna associazione di riferimento, il numero complessivo, nonche' quello distinto per le singole categorie di cui al comma 1, delle deleghe valide rilasciate dai propri iscritti alla data indicata dallo Stato maggiore della difesa, evidenziando il rispetto del limite di cui all'articolo 1476-quater, comma 1, lettera d), del codice, con riguardo al numero di iscritti complessivo. 3. Alle associazioni e' fatto divieto di: a) utilizzare denominazioni, stemmi, emblemi e ogni altro segno distintivo delle Forze armate o delle Forze di polizia a ordinamento militare di cui all'articolo 300 del codice e all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1476-quater, comma 1, lettera h), del codice; b) stabilire le proprie sedi o eleggere i propri domicili sociali presso le unita' o strutture ministeriali di cui all'articolo 1476-quater, comma 1, lettera f), del codice, ivi incluse quelle in uso o nella disponibilita' delle Forze armate o delle Forze di polizia a ordinamento militare ovvero di associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi dell'articolo 1475, comma 2, del codice. 4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1476-quater, comma 1, lettera g), del codice, nelle relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, attivate a qualsiasi titolo e con qualsiasi forma, sono ricompresi: a) l'utilizzo di beni e infrastrutture, ivi incluse quelle informatiche e telematiche; b) l'affidamento di servizi destinati agli iscritti o a finalita' associative; c) ogni altra prestazione erogata ai propri iscritti. Art. 941-sexies (Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari). - 1. Le APCSM possono avvalersi di professionisti non militari iscritti ai relativi albi professionali, previa stipula di contratto di collaborazione o affidamento del servizio, per l'assistenza fiscale e la consulenza nei confronti dei propri iscritti. 2. Le facolta' previste dall'articolo 1476-ter, comma 4, lettera a), del codice sono esercitate dai titolari di cariche nazionali delle APCSM nei confronti dei Ministeri competenti e delle strutture individuate dalle Forze armate e dalle Forze di polizia a ordinamento militare di riferimento. 3. Il Ministro competente e gli organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare possono ricevere le APCSM delegando a tal fine un proprio rappresentante. Art. 941-septies (Articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari). - 1. Le APCSM individuano nei propri statuti, per ciascun livello organizzativo, gli organi o gli incarichi statutari preposti alle interlocuzioni con le competenti articolazioni periferiche delle amministrazioni militari di riferimento e comunicano tempestivamente alle stesse i nominativi dei referenti delle articolazioni periferiche. 2. Ciascuna amministrazione militare individua, nell'ambito della rispettiva autonomia ordinamentale, le unita' organizzative, di livello areale e comunque non inferiore a quello regionale o paritetico, competenti alle relazioni con le articolazioni periferiche delle APCSM rappresentative. Art. 941-octies (Finanziamento e trasparenza dei bilanci). - 1. Il bilancio preventivo delle APCSM predisposto ai sensi dell'articolo 1480-quater, comma 5, del codice e' reso conoscibile agli iscritti entro il 15 gennaio di ciascun anno ai sensi dell'articolo 1480-ter, comma 1, del codice ed e' approvato entro il 31 gennaio successivo, secondo le modalita' previste dai rispettivi statuti. 2. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1476-bis, comma 2, lettera d), del codice il rendiconto della gestione dell'anno precedente di cui all'articolo 1480-quater, comma 5, del codice riporta in forma separata l'indicazione dei proventi derivanti dall'attivita' di assistenza fiscale e consulenza rese in favore dei propri iscritti. Il rendiconto e' reso conoscibile agli iscritti entro il 15 maggio di ciascun anno secondo le modalita' individuate dall'articolo 1480-ter, comma 1, del codice ed e' approvato entro il 31 maggio successivo secondo le modalita' previste dai rispettivi statuti. 3. I documenti di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati sui siti internet delle APCSM, nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 1480-quater, comma 5, del codice. Art. 941-novies (Revoca della delega). - 1. Ai fini dell'esercizio del diritto di revoca della delega di cui all'articolo 1480-quater, comma 3, del codice, le APCSM comunicano ai propri iscritti e alle amministrazioni militari di riferimento, entro il 30 giugno di ogni anno, le variazioni dell'ammontare del contributo associativo. Tali variazioni hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio successivo alla comunicazione previa formale rinnovazione della delega da parte degli iscritti entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento. 2. Le deleghe non rinnovate nei termini di cui al comma 1 cessano di avere validita' al 31 dicembre dell'anno in cui e' comunicata la variazione dell'ammontare del contributo. Art. 941-decies (Cariche statutarie nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari). - 1. Per cariche statutarie nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari si intendono quelle alle quali gli statuti dell'APCSM attribuiscono formalmente funzioni di rappresentanza e di indirizzo a livello nazionale o periferico areale, non inferiore a quello regionale. 2. Fermi restando i divieti di cui all'articolo 1476-quater del codice, le APCSM possono attribuire in via fiduciaria incarichi di garanzia statutaria e di controllo della gestione patrimoniale anche a soggetti non appartenenti alle amministrazioni militari di riferimento, secondo procedure stabilite nel rispettivo statuto e con esclusiva rilevanza interna all'associazione medesima. 3. Il divieto previsto dall'articolo 1477-ter, comma 2, lettera d), del codice si applica agli ufficiali preposti al comando o alla direzione di unita', enti o servizi organicamente costituiti, che rivestono l'incarico di comandante di corpo o altri incarichi in relazione ai quali, secondo le disposizioni di ciascuna amministrazione militare, e' attribuita la potesta' disciplinare del comandante di corpo. 4. Gli organi statutari nazionali delle APCSM comunicano tempestivamente i nominativi dei propri iscritti eletti alle cariche di cui all'articolo 1477-ter, comma 1, del codice all'amministrazione militare di riferimento, che ne cura l'annotazione nella relativa documentazione personale. 5. La sussistenza o la sopravvenienza delle cause di ineleggibilita' di cui all'articolo 1477-ter, comma 2, del codice e' tempestivamente comunicata dalle amministrazioni militari di riferimento alle APCSM, ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 6. Le APCSM provvedono all'attribuzione delle relative cariche direttive entro novanta giorni dall'iscrizione all'albo di cui all'articolo 1477 del codice, decorsi i quali decadono le cariche direttive attribuite a qualsiasi titolo prima dell'iscrizione all'albo. Art. 941-undecies (Locali). - 1. Entro sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui all'articolo 1478, comma 5, del codice, ciascuna amministrazione militare: a) individua, compatibilmente con le proprie disponibilita' logistiche, idonei locali a livello centrale e periferico, non inferiore a regionale, da adibire a ufficio comune per le APCSM rappresentative che ne facciano richiesta; b) pubblica sui rispettivi siti internet istituzionali l'elenco dei locali di cui alla lettera a) comprensivo delle giornate e delle fasce orarie di disponibilita'. 2. Ciascuna APCSM rappresentativa puo' formulare all'amministrazione militare di riferimento apposita istanza per l'utilizzo in via non esclusiva di uno o piu' locali di cui all'elenco del comma 1. L'istanza indica le generalita' dei militari iscritti designati quali referenti dell'Amministrazione militare per l'utilizzo dei medesimi locali. 3. Le amministrazioni rendono disponibili alle APCSM rappresentative i locali muniti degli arredi essenziali, previa stipula di apposito atto. Le strumentazioni e il materiale di consumo necessari per lo svolgimento delle attivita' sindacali sono a carico delle associazioni utilizzatrici. I locali sono utilizzati per l'esercizio delle funzioni sindacali secondo modalita' concordate tra le medesime associazioni. 4. Per l'autorizzazione all'accesso presso i locali di cui al presente articolo si applicano le disposizioni stabilite dalle amministrazioni concedenti. 5. Le amministrazioni concedenti hanno facolta' di sospendere temporaneamente l'utilizzo dei locali di cui al presente articolo per eccezionali e motivate esigenze di servizio o logistiche. Art. 941-duodecies (Modalita' di gestione delle prerogative sindacali). - 1. Ai fini dell'articolo 1480, comma 14, del codice, per turno di servizio giornaliero si intende l'orario di servizio effettivamente programmato per il giorno in cui il dirigente dell'APCSM fruisce del permesso sindacale. 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1480, comma 5, del codice: a) ciascuna APCSM rappresentativa individua le procedure per la contabilizzazione delle ore di permesso sindacale fruite dai rispettivi iscritti titolari di cariche. Le medesime associazioni possono chiedere, non piu' di una volta al mese, alle amministrazioni militari di riferimento la verifica della disponibilita' residua delle ore di permesso alle stesse attribuite; b) ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare individua nel proprio ambito l'articolazione preposta alla contabilizzazione delle ore di permesso sindacale fruite dal rispettivo personale e il relativo responsabile, dandone informazione sui rispettivi siti istituzionali. 3. Ciascuna APCSM individua fra i propri iscritti un militare responsabile della certificazione dell'avvenuta fruizione dei permessi da parte dei rispettivi titolari di cariche, comunicandone il nominativo alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento. La certificazione dell'avvenuta fruizione del permesso e' effettuata dall'articolazione nazionale o periferica, di livello non inferiore a quello regionale, dell'APCSM, rispettivamente per permessi fruiti da militari titolari di cariche nazionali ovvero periferiche. La mancata fruizione del permesso sindacale gia' autorizzato e' tempestivamente comunicata dall'APCSM nelle medesime forme. 4. Il comandante che autorizza la fruizione del permesso sindacale informa contestualmente l'articolazione della Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento, individuata ai sensi del comma 2, lettera b). L'eventuale rinuncia al permesso gia' autorizzato e' comunicata tempestivamente nelle medesime forme. 5. Ai sensi dell'articolo 50, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della banca dati «GEDAP»: a) entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento: 1) gli elenchi nominativi del personale collocato in distacco e in aspettativa sindacale non retribuita, suddivisi per associazione rappresentativa; 2) il numero complessivo e i nominativi dei militari che hanno beneficiato dei permessi sindacali, retribuiti e non, suddivisi per associazione rappresentativa; b) entro due giorni dal rilascio dell'autorizzazione, la concessione dei permessi sindacali in favore del personale dipendente. 6. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 5, lettera a), numero 2), entro il 31 gennaio di ogni anno, le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare predispongono per ciascuna APCSM i prospetti riepilogativi dei permessi sindacali fruiti dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente, che sono controfirmati dal rispettivo responsabile della certificazione di cui al comma 3, ovvero, in caso di diniego della controfirma, ne riportano le motivazioni. I prospetti cosi' predisposti sono trasmessi da ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare alle APCSM rappresentative di riferimento. In caso di APCSM interforze tali prospetti sono trasmessi da ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare alla competente articolazione dello Stato maggiore della difesa, che, previa aggregazione dei dati ricevuti dalle Forze armate e dalle Forze di polizia a ordinamento militare in un unico prospetto per ciascuna APCSM, li inoltra alle associazioni rappresentative. Entro trenta giorni dal ricevimento dei medesimi prospetti riepilogativi, le APCSM verificano le ore e la titolarita' dei rispettivi permessi fruiti per ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento. Entro i successivi cinque giorni e comunque dal 1° aprile i dati risultanti dalla banca dati GEDAP sono definitivi. 7. Nel caso in cui, anche all'esito delle verifiche di cui al comma 6, risultino ore di permesso erroneamente utilizzate in misura superiore a quella spettante nell'anno, le stesse sono compensate dalla Forza armata o dalla Forza di polizia a ordinamento militare con le ore spettanti nell'anno immediatamente successivo, fino a capienza del monte ore attribuito all'APCSM ai sensi dell'articolo 1480, comma 5, del codice. Per l'eventuale eccedenza le Forze armate o le Forze di polizia a ordinamento militare procedono al recupero del corrispettivo economico delle ore di permesso fruite e non spettanti con oneri a carico dell'APCSM. Art. 941-terdecies (Distacchi sindacali e aspettative sindacali non retribuite). - 1. Il militare collocato in distacco o in aspettativa sindacale non retribuita ai sensi dell'articolo 1480, commi 6, 7 e 9, del codice decade dall'incarico e transita: a) nella forza potenziale di cui all'articolo 455, comma 1, lettera c), se appartenente alle Forze armate o all'Arma dei carabinieri; b) nella forza assente secondo le disposizioni del rispettivo ordinamento, se appartenente al Corpo della Guardia di finanza. 2. Il militare che riprende servizio al termine del periodo di distacco o aspettativa sindacale non retribuita e' impiegato di preferenza nell'incarico di provenienza, ove disponibile, ovvero in altro incarico equipollente nell'ambito del comune, della provincia o della regione amministrativa sede del reparto di provenienza. Art. 941-quaterdecies (Diritto di assemblea). - 1. Alle riunioni convocate dalle APCSM nell'esercizio del diritto di assemblea puo' partecipare anche il personale militare non iscritto. 2. Per lo svolgimento delle riunioni l'amministrazione mette a disposizione locali che, compatibilmente con la situazione logistica e infrastrutturale dei reparti interessati, sono idonei a garantire la vivibilita' e la riservatezza dei partecipanti, nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e delle istallazioni militari. Le modalita' di utilizzo dei locali sono concordate con congruo anticipo con i comandanti di corpo da cui dipendono i reparti in cui insistono i locali stessi. Eventuale documentazione audiovisiva dell'attivita' svolta durante le assemblee all'interno dei locali concessi dall'amministrazione deve essere acquisita nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali con modalita' tali da non compromettere la riservatezza, segretezza e sicurezza dei luoghi militari o dell'attivita' istituzionale. Senza il consenso degli interessati ai sensi degli articoli 7 e 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, previa informativa di cui all'articolo 13 del regolamento medesimo non e' consentito comunicare all'esterno dati personali dei partecipanti. 3. Entro il giorno antecedente alla riunione, i militari che intendano partecipare avvalendosi delle dieci ore annue di permesso presentano specifica richiesta al proprio comandante, individuato nell'autorita' deputata alla concessione della licenza. Il permesso e' concesso purche' siano salvaguardate le prioritarie esigenze dello svolgimento dei servizi istituzionali. I permessi sono riferiti esclusivamente alla durata effettiva dell'assemblea. Ulteriori periodi di assenza sono giustificati con diversi istituti previsti dall'ordinamento. Ciascuna amministrazione militare adotta misure tecniche e organizzative affinche' i dati relativi alla causale inerente al permesso siano trattati unicamente dal personale gerarchicamente sovraordinato competente, nonche' da quello deputato alla gestione del rapporto di lavoro. Art. 941-quindecies (Relazioni sindacali informative e consultive). - 1. L'informazione preventiva e' assicurata da ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare inviando alle associazioni rappresentative la documentazione inerente ai criteri e alle conseguenti iniziative di carattere generale nelle materie di cui all'articolo 1476-ter, comma 2, del codice. 2. La consultazione si attua attraverso la richiesta di parere alle associazioni rappresentative. Fatti salvi i casi di necessita' e urgenza o di prioritaria esigenza dell'amministrazione, le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare di riferimento acquisiscono il parere anche senza particolari formalita'. La consultazione ha ad oggetto le circolari e le direttive afferenti alle seguenti materie: a) attivita' assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari; b) qualita' e salubrita' dei servizi erogati dalle sale convegno e dalle mense; c) permessi brevi per esigenze personali e criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo; d) criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi di polizia, limitatamente alle Forze di polizia a ordinamento militare; e) criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attivita' di protezione sociale e di benessere del personale, compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo. 3. Le medesime procedure di cui ai commi 1 e 2 si attuano a cura: a) dello Stato maggiore della difesa, di concerto con le articolazioni centrali del Ministero della difesa, per le circolari e direttive emanate da queste ultime, nonche' per le disposizioni applicative degli accordi sindacali di cui all'articolo 7, comma 3-quater, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, limitatamente alla parte che disciplina gli aspetti comuni alle Forze armate; b) delle unita' organizzative individuate ai sensi dell'articolo 1477-bis del codice, per questioni di esclusivo interesse locale. Art. 941-sedecies (Rappresentativita'). - 1. La misurazione della rappresentativita' si effettua nel primo anno di ogni triennio negoziale, rapportando il numero delle deleghe sindacali con la forza effettiva, calcolata sulla base del numero di militari individuato ai sensi degli articoli 875, 878 e 880, comma 1, lettera a), del codice, nonche' degli articoli 9-bis, comma 1, lettera b), e 9-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, ad esclusione del personale per cui sussiste il divieto di iscrizione, ai sensi dell'articolo 1476, comma 5, del codice. Il computo delle deleghe e la rilevazione della forza effettiva sono effettuati con riferimento alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si rende necessario determinare la rappresentativita'. A tal fine: a) dal numero delle deleghe accertate al 31 dicembre deve essere sottratto quello delle revoche pervenute alle amministrazioni militari entro il 31 ottobre precedente e quello delle deleghe per cui e' cessata la relativa validita' ai sensi dell'articolo 941-novies, comma 2; b) sono utili per il computo del dato associativo al 31 dicembre le nuove deleghe rilasciate entro il medesimo termine, la cui validita' decorre dal 1° gennaio successivo. 2. Ai fini della consistenza associativa, sono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,50 per cento dell'imponibile fiscale delle voci stipendio e indennita' integrativa speciale, ovvero della paga del personale in ferma prefissata, ovvero del trattamento di quiescenza e dell'indennita' del personale in ausiliaria. 3. Ai fini dell'accertamento delle deleghe di cui al comma 1, entro il 1° marzo dell'anno di rilevazione le amministrazioni centrali delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare forniscono alle segreterie nazionali delle rispettive associazioni i dati riferiti alle predette deleghe e le incontrano per la certificazione dei dati e per la sottoscrizione della relativa documentazione. Per le associazioni interforze tali adempimenti sono effettuati dallo Stato Maggiore della difesa. E' data facolta' alle associazioni di richiedere appositi incontri con le amministrazioni centrali di riferimento, per l'esame della documentazione presentata e l'eventuale rettifica. Le amministrazioni centrali inviano, entro il 15 aprile dell'anno di rilevazione, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 4. La riduzione del contributo sindacale al di sotto del limite di cui al comma 2 determina, dall'anno in cui tale riduzione ha effetto ai sensi dell'articolo 941-novies, la perdita da parte dell'APCSM dei requisiti per essere riconosciuta rappresentativa a livello nazionale. Le amministrazioni centrali comunicano tempestivamente l'intervenuta riduzione del contributo alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica per l'adozione dei provvedimenti di modifica dei decreti emanati ai sensi degli articoli 1478, comma 5, e 1480, comma 5, del codice. Art. 941-septiesdecies (Diritto di visita alle strutture e ai reparti). - 1. Le visite di cui all'articolo 1479-bis, comma 1, lettera e), del codice non sono consentite presso strutture e reparti afferenti a Forze armate ovvero a Forze di polizia a ordinamento militare estranee a quella cui l'APCSM e' riferita. Nel caso di enti interforze, la visita e' consentita solo se l'APCSM e' rappresentativa del personale in forza ai predetti enti. 2. L'attivita' di visita di cui al comma 1 non puo' interferire con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali, ne' comporta l'esercizio del diritto di assemblea di cui all'articolo 1480-bis del codice. E' comunque precluso l'accesso alle aree sensibili come da disposizioni di Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare e a quelle destinate a funzioni operative. Art. 941-octiesdecies (Informazione e pubblicita'). - 1. Per lo svolgimento e la pubblicizzazione dell'attivita' di pertinenza le APCSM possono avvalersi di un sito internet dedicato in esclusiva all'APCSM stessa, privo di inserzioni pubblicitarie, ovvero sponsorizzazioni. Le attivita' di informazione e pubblicita' delle associazioni non possono interferire con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali o comportare oneri per l'amministrazione.»; b) al libro nono, titolo II, dopo l'articolo 1125-bis, e' inserito il seguente: «Art. 1125-ter (Disposizioni transitorie in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari). - 1. Ai fini di cui all'articolo 2257-ter, comma 1, del codice, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, i decreti con cui i Ministri competenti hanno conferito l'assenso alla costituzione di APCSM prima della data di entrata in vigore della legge 28 aprile 2022, n. 46, mantengono efficacia esclusivamente ai fini della procedura di cui all'articolo 1477 del codice. 2. In fase di prima applicazione, le APCSM provvedono all'attribuzione delle cariche ai sensi dell'articolo 1477-ter del codice entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, ove non abbiano gia' provveduto ai sensi dell'articolo 941-decies, comma 6, decorsi i quali decadono le cariche attribuite a qualsiasi titolo.». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 gennaio 2025
Il Ministro della difesa Crosetto Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 422
Note all'art. 2: - Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 si vedano le note alle premesse. |
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