Gazzetta n. 27 del 3 febbraio 2025 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2025, n. 8 |
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche al decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111, in materia di viabilita'. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e, in particolare, l'articolo 4, primo comma, numero 9); Visto il decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilita' e trasporti»; Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 marzo 2023, recante «Classificazione a strada statale S.S. 14 Var "Variante di Monfalcone e Ronchi dei Legionari" della S.R. GO 26 "Raccordo stradale S.S. 14 - S.P. 19" dal km 0,000 al km 3,287 (intero tratto stradale) e della S.R. GO 19 "Monfalcone - Grado" dal km 0,000 al km 3,267, e contestuale declassificazione a comunale del tratto sotteso di S.S. 14 "della Venezia Giulia" dal km 123,542 al km 127,377»; Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 9 dicembre 2024; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, la lettera f) le parole «all'intesa con la Regione sulla» sono sostituite dalle seguenti: «alla»; b) al comma 3, dopo la lettera f) e' inserita la seguente: «f-bis) all'esecuzione, manutenzione e gestione di nuove opere di interesse statale, definendo termini, modalita', forme di attuazione, finanziamenti e oneri»; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Ai sensi dell'articolo 47, primo comma, dello Statuto, le funzioni di cui al comma 3, lettere e), f) e f-bis), sono esercitate previa intesa con la Regione.».
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta l'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 recante: «Statuto speciale per il Friuli Venezia Giulia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1° febbraio 1963: «In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonche' nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potesta' legislativa nelle seguenti materie: 1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto; 1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni; 2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unita' culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale; 3) caccia e pesca; 4) usi civici; 5) impianto e tenuta dei libri fondiari; 6) industria e commercio; 7) artigianato; 8) mercati e fiere; 9) viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale; 10) turismo e industria alberghiera; 11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale; 12) urbanistica; 13) acque minerali e termali; 14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.». - Il decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111, recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilita' e trasporti» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2004.
Note all'art. 1: - Il testo dell'articolo 2 del citato decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111, come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Funzioni statali in materia di viabilita'). - 1. Rimane in capo allo Stato la determinazione dei principi fondamentali in materia di grandi reti viarie di trasporto. Spetta, in particolare allo Stato: a) la fissazione di indirizzi normativi generali per la pianificazione pluriennale, la programmazione, la progettazione e la realizzazione della rete stradale nazionale; b) la determinazione di criteri normativi omogenei per la fissazione dei canoni per le licenze e le concessioni, nonche' per l'esposizioni di pubblicita' lungo o in vista delle strade statali costituenti la rete nazionale; c) la fissazione dei principi fondamentali in materia di informazione stradale. 2. Resta ferma la competenza normativa esclusiva dello Stato nelle materie concernenti: a) la disciplina della circolazione veicolare ai fini di salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblici e della difesa; b) la definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza stradale e norme tecniche relative alle strade e alle loro pertinenze ed alla segnaletica stradale; c) la disciplina della prevenzione degli incidenti e della sicurezza della circolazione stradale. 3. Rimangono altresi' in capo allo Stato, in relazione ad esigenze di unitarieta', le funzioni amministrative relative: a) alla relazione annuale al Parlamento sull'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285; b) alla informazione dell'opinione pubblica con finalita' prevenzionali ed educative ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285; c) alla tenuta dell'archivio nazionale delle strade; d) alla pianificazione e programmazione, nonche' progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione della rete autostradale e dei trafori, sia direttamente che in concessione; e) alla pianificazione e programmazione, nonche' progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione della rete stradale nazionale di collegamento confinario di cui all'elenco allegato sub C); f) alla pianificazione e programmazione della rete stradale nazionale di cui all'elenco allegato sub B); f-bis) all'esecuzione, manutenzione e gestione di nuove opere di interesse statale, definendo termini, modalita', forme di attuazione, finanziamenti e oneri; g) alla determinazione delle tariffe autostradali ed ai criteri di determinazione dei piani finanziari delle societa' concessionarie; h) all'adeguamento delle tariffe di pedaggio autostradale; i) all'approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade; l) al controllo delle concessionarie autostradali, relativamente all'esecuzione dei lavori di costruzione, al rispetto dei piani finanziari e dell'applicazione delle tariffe ed alla stipula delle relative convenzioni; m) alla determinazione annuale delle tariffe relative alle licenze e concessioni ed alla esposizione della pubblicita'; n) alla regolamentazione della circolazione veicolare, anche ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per esigenze di sicurezza pubblica e della circolazione, di tutela della salute e di carattere militare. 4. Ai sensi dell'articolo 47, primo comma, dello Statuto, le funzioni di cui al comma 3, lettere e), f) e f-bis), sono esercitate previa intesa con la Regione. 5. Le funzioni concernenti la pianificazione e programmazione delle grandi opere relative alla rete autostradale e ai trafori sono esercitate sulla base di intese generali quadro con la Regione». |
| Allegato 1
TABELLA A
RETE STRADALE DI INTERESSE REGIONALE
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 2
TABELLA B
RETE STRADALE DI INTERESSE STATALE A GESTIONE REGIONALE
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 3
TABELLA C
RETE STRADALE DI INTERESSE STATALE
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Modifiche alla Tabella A) - Rete stradale di interesse regionale
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 la Tabella A), allegata al medesimo decreto legislativo, e' sostituita dall'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111: «Art. 4 (Trasferimento delle strade di interesse regionale). - 1. Sono trasferiti al demanio della Regione le strade ed i tronchi di strade, gia' appartenenti al demanio statale ai sensi dell'articolo 822 del codice civile, indicati nell'elenco allegato sub A), con le pertinenze e gli accessori relativi, incluse le case cantoniere non dismesse, a norma dell'articolo 44, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di consegna, a condizione che ne siano accertati funzionalita' e ordinario stato di manutenzione. 2. Con successive norme di attuazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, potranno essere modificati gli elenchi allegati sub A), B) e C), con i relativi beni e risorse strumentali, finanziarie, umane ed organizzative. 3. La Regione puo' trasferire i beni di cui al comma 1 al demanio degli enti locali. 4. Il trasferimento dei beni di cui al comma 1 decorre dalla data della consegna. Fino al predetto termine, restano affidati all'ANAS S.p.a. i compiti e le funzioni svolti sulla rete stradale gia' di competenza dello stesso ente. 5. Ai fini della declassificazione delle strade statali, il trasferimento previsto al comma 1 produce gli effetti giuridici dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con la decorrenza di cui al comma 4. 6. Restano di proprieta' dei comuni i tratti interni delle strade previste al comma 1 aventi le caratteristiche indicate dall'articolo 2, comma 2, lettere d), e) ed f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, attraversanti i centri abitati con popolazione superiore ai diecimila abitanti». |
| Art. 3
Modifiche alla Tabella B) - Rete stradale di interesse statale a gestione regionale
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 la Tabella B), allegata al medesimo decreto legislativo, e' sostituita dall'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti all'articolo 4 del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 si vedano le note all'articolo 2. |
| Art. 4
Modifiche alla Tabella C) - Rete stradale di interesse statale
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 la Tabella C), allegata al medesimo decreto legislativo, e' sostituita dall'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Note all'art. 4: - Per i riferimenti all'articolo 4 del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 si vedano le note all'articolo 2. |
| Art. 5
Trasferimento, operazioni di consegna e successione nei rapporti giuridici
1. Per il trasferimento, le operazioni di consegna e la successione nei rapporti giuridici, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 111/2004 in quanto compatibili. Fino alla consegna restano affidati agli enti attualmente titolari i compiti e le funzioni svolte sulla rete stradale gia' di competenza dei rispettivi enti. 2. La presa in consegna dell'opera relativa alla Variante Galleria di San Lorenzo ai fini della gestione regionale e' subordinata all'esito positivo delle operazioni di collaudo di tutte le opere, compresa l'attuazione di quelle eventualmente previste o prescritte negli atti di collaudo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 gennaio 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Calderoli, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Nordio
Note all'art. 5: - Per i riferimenti all'articolo 4 del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 si vedano le note all'articolo 2. - Si riportano gli articoli 5 e 6 del citato decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111: «Art. 5 (Operazioni di consegna). - 1. La filiale dell'Agenzia del demanio di Udine, entro sei mesi dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, con l'intervento dei rappresentanti dell'ANAS S.p.a., provvede alla consegna alla Regione dei beni di cui all'articolo 4 per mezzo della redazione dei relativi verbali. 2. I verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale a favore della Regione dei beni trasferiti. 3. Qualora in sede di consegna non sia accertata la funzionalita' e l'ordinario stato di manutenzione dei beni di cui all'articolo 4, comma 1, la competente amministrazione statale sara' tenuta a provvedervi ovvero a riconoscere all'amministrazione regionale il costo dei lavori necessari al ripristino della funzionalita' e ordinario stato di manutenzione. 4. L'accertamento di cui al comma 3 e' demandato a specifica commissione tecnica paritetica di designazione ministeriale e regionale.». «Art. 6 (Successione nei rapporti giuridici). - 1. La Regione subentra, dalla data della consegna, in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti. Dalla stessa data spettano alla Regione i proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti, ivi compresi quelli relativi agli indennizzi di usura previsti dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. 2. L'ANAS S.p.a. provvede, a proprie spese, all'ultimazione dei lavori gia' appaltati sulle strade trasferite che, alla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, abbiano gia' comportato impegno contabile di spesa. 3. Restano in capo all'ANAS S.p.a. gli oneri relativi alle liti pendenti alla data di consegna dei beni ed a quelli originanti da fatti accaduti antecedentemente alla data di consegna. 4. In relazione alle funzioni relative alla rete stradale individuata nell'elenco allegato sub B), la Regione succede allo Stato ed all'ANAS S.p.a. nei rapporti giuridici in atto con i terzi alla data di cessazione dell'avvalimento di cui all'articolo 7, comma 4.». |
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