Gazzetta n. 27 del 3 febbraio 2025 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2025, n. 8
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche al decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111, in materia di viabilita'.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e, in particolare, l'articolo 4, primo comma, numero 9);
Visto il decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilita' e trasporti»;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 marzo 2023, recante «Classificazione a strada statale S.S. 14 Var "Variante di Monfalcone e Ronchi dei Legionari" della S.R. GO 26 "Raccordo stradale S.S. 14 - S.P. 19" dal km 0,000 al km 3,287 (intero tratto stradale) e della S.R. GO 19 "Monfalcone - Grado" dal km 0,000 al km 3,267, e contestuale declassificazione a comunale del tratto sotteso di S.S. 14 "della Venezia Giulia" dal km 123,542 al km 127,377»;
Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 9 dicembre 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo
1° aprile 2004, n. 111

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, la lettera f) le parole «all'intesa con la Regione sulla» sono sostituite dalle seguenti: «alla»;
b) al comma 3, dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
«f-bis) all'esecuzione, manutenzione e gestione di nuove opere di interesse statale, definendo termini, modalita', forme di attuazione, finanziamenti e oneri»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Ai sensi dell'articolo 47, primo comma, dello Statuto, le funzioni di cui al comma 3, lettere e), f) e f-bis), sono esercitate previa intesa con la Regione.».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta l'articolo 4 della legge costituzionale 31
gennaio 1963, n. 1 recante: «Statuto speciale per il Friuli
Venezia Giulia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29
del 1° febbraio 1963:
«In armonia con la Costituzione, con i principi
generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con
le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con
gli obblighi internazionali dello Stato, nonche' nel
rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre
Regioni, la Regione ha potesta' legislativa nelle seguenti
materie:
1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti
dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale
ad essi addetto;
1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative
circoscrizioni;
2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento
delle minime unita' culturali e ricomposizione fondiaria,
irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario,
zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;
3) caccia e pesca;
4) usi civici;
5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
6) industria e commercio;
7) artigianato;
8) mercati e fiere;
9) viabilita', acquedotti e lavori pubblici di
interesse locale e regionale;
10) turismo e industria alberghiera;
11) trasporti su funivie e linee automobilistiche,
tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;
12) urbanistica;
13) acque minerali e termali;
14) istituzioni culturali, ricreative e sportive;
musei e biblioteche di interesse locale e regionale.».
- Il decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111,
recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento
di funzioni in materia di viabilita' e trasporti» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio
2004.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 2 del citato decreto
legislativo 1° aprile 2004, n. 111, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2 (Funzioni statali in materia di viabilita'). -
1. Rimane in capo allo Stato la determinazione dei principi
fondamentali in materia di grandi reti viarie di trasporto.
Spetta, in particolare allo Stato:
a) la fissazione di indirizzi normativi generali per
la pianificazione pluriennale, la programmazione, la
progettazione e la realizzazione della rete stradale
nazionale;
b) la determinazione di criteri normativi omogenei
per la fissazione dei canoni per le licenze e le
concessioni, nonche' per l'esposizioni di pubblicita' lungo
o in vista delle strade statali costituenti la rete
nazionale;
c) la fissazione dei principi fondamentali in materia
di informazione stradale.
2. Resta ferma la competenza normativa esclusiva dello
Stato nelle materie concernenti:
a) la disciplina della circolazione veicolare ai fini
di salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblici e
della difesa;
b) la definizione di standard e prescrizioni tecniche
in materia di sicurezza stradale e norme tecniche relative
alle strade e alle loro pertinenze ed alla segnaletica
stradale;
c) la disciplina della prevenzione degli incidenti e
della sicurezza della circolazione stradale.
3. Rimangono altresi' in capo allo Stato, in relazione
ad esigenze di unitarieta', le funzioni amministrative
relative:
a) alla relazione annuale al Parlamento sull'esito
delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali,
ambientali ed economici della circolazione stradale ai
sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo del 30 aprile
1992, n. 285;
b) alla informazione dell'opinione pubblica con
finalita' prevenzionali ed educative ai sensi dell'articolo
1 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285;
c) alla tenuta dell'archivio nazionale delle strade;
d) alla pianificazione e programmazione, nonche'
progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione della
rete autostradale e dei trafori, sia direttamente che in
concessione;
e) alla pianificazione e programmazione, nonche'
progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione della
rete stradale nazionale di collegamento confinario di cui
all'elenco allegato sub C);
f) alla pianificazione e programmazione della rete
stradale nazionale di cui all'elenco allegato sub B);
f-bis) all'esecuzione, manutenzione e gestione di
nuove opere di interesse statale, definendo termini,
modalita', forme di attuazione, finanziamenti e oneri;
g) alla determinazione delle tariffe autostradali ed
ai criteri di determinazione dei piani finanziari delle
societa' concessionarie;
h) all'adeguamento delle tariffe di pedaggio
autostradale;
i) all'approvazione delle concessioni di costruzione
ed esercizio di autostrade;
l) al controllo delle concessionarie autostradali,
relativamente all'esecuzione dei lavori di costruzione, al
rispetto dei piani finanziari e dell'applicazione delle
tariffe ed alla stipula delle relative convenzioni;
m) alla determinazione annuale delle tariffe relative
alle licenze e concessioni ed alla esposizione della
pubblicita';
n) alla regolamentazione della circolazione
veicolare, anche ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per esigenze di
sicurezza pubblica e della circolazione, di tutela della
salute e di carattere militare.
4. Ai sensi dell'articolo 47, primo comma, dello
Statuto, le funzioni di cui al comma 3, lettere e), f) e
f-bis), sono esercitate previa intesa con la Regione.
5. Le funzioni concernenti la pianificazione e
programmazione delle grandi opere relative alla rete
autostradale e ai trafori sono esercitate sulla base di
intese generali quadro con la Regione».
 
Allegato 1

TABELLA A

RETE STRADALE DI INTERESSE REGIONALE

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

TABELLA B

RETE STRADALE DI INTERESSE STATALE A GESTIONE REGIONALE

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3

TABELLA C

RETE STRADALE DI INTERESSE STATALE

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Modifiche alla Tabella A) -
Rete stradale di interesse regionale

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 la Tabella A), allegata al medesimo decreto legislativo, e' sostituita dall'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111:
«Art. 4 (Trasferimento delle strade di interesse
regionale). - 1. Sono trasferiti al demanio della Regione
le strade ed i tronchi di strade, gia' appartenenti al
demanio statale ai sensi dell'articolo 822 del codice
civile, indicati nell'elenco allegato sub A), con le
pertinenze e gli accessori relativi, incluse le case
cantoniere non dismesse, a norma dell'articolo 44, comma 5,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nello stato di fatto
e di diritto in cui si trovano alla data di consegna, a
condizione che ne siano accertati funzionalita' e ordinario
stato di manutenzione.
2. Con successive norme di attuazione, ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 461, potranno essere modificati gli
elenchi allegati sub A), B) e C), con i relativi beni e
risorse strumentali, finanziarie, umane ed organizzative.
3. La Regione puo' trasferire i beni di cui al comma 1
al demanio degli enti locali.
4. Il trasferimento dei beni di cui al comma 1 decorre
dalla data della consegna. Fino al predetto termine,
restano affidati all'ANAS S.p.a. i compiti e le funzioni
svolti sulla rete stradale gia' di competenza dello stesso
ente.
5. Ai fini della declassificazione delle strade
statali, il trasferimento previsto al comma 1 produce gli
effetti giuridici dei provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del regolamento emanato con il
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, e successive modificazioni, con la decorrenza di
cui al comma 4.
6. Restano di proprieta' dei comuni i tratti interni
delle strade previste al comma 1 aventi le caratteristiche
indicate dall'articolo 2, comma 2, lettere d), e) ed f) del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, attraversanti i centri abitati con
popolazione superiore ai diecimila abitanti».
 
Art. 3

Modifiche alla Tabella B) - Rete stradale
di interesse statale a gestione regionale

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 la Tabella B), allegata al medesimo decreto legislativo, e' sostituita dall'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti all'articolo 4 del decreto
legislativo 1° aprile 2004, n. 111 si vedano le note
all'articolo 2.
 
Art. 4

Modifiche alla Tabella C) -
Rete stradale di interesse statale

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 la Tabella C), allegata al medesimo decreto legislativo, e' sostituita dall'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Note all'art. 4:
- Per i riferimenti all'articolo 4 del decreto
legislativo 1° aprile 2004, n. 111 si vedano le note
all'articolo 2.
 
Art. 5

Trasferimento, operazioni di consegna e successione
nei rapporti giuridici

1. Per il trasferimento, le operazioni di consegna e la successione nei rapporti giuridici, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 111/2004 in quanto compatibili. Fino alla consegna restano affidati agli enti attualmente titolari i compiti e le funzioni svolte sulla rete stradale gia' di competenza dei rispettivi enti.
2. La presa in consegna dell'opera relativa alla Variante Galleria di San Lorenzo ai fini della gestione regionale e' subordinata all'esito positivo delle operazioni di collaudo di tutte le opere, compresa l'attuazione di quelle eventualmente previste o prescritte negli atti di collaudo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 9 gennaio 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Salvini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione Visto, il Guardasigilli: Nordio

Note all'art. 5:
- Per i riferimenti all'articolo 4 del decreto
legislativo 1° aprile 2004, n. 111 si vedano le note
all'articolo 2.
- Si riportano gli articoli 5 e 6 del citato decreto
legislativo 1° aprile 2004, n. 111:
«Art. 5 (Operazioni di consegna). - 1. La filiale
dell'Agenzia del demanio di Udine, entro sei mesi dalla
data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, con
l'intervento dei rappresentanti dell'ANAS S.p.a., provvede
alla consegna alla Regione dei beni di cui all'articolo 4
per mezzo della redazione dei relativi verbali.
2. I verbali di consegna costituiscono titolo per la
trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale a
favore della Regione dei beni trasferiti.
3. Qualora in sede di consegna non sia accertata la
funzionalita' e l'ordinario stato di manutenzione dei beni
di cui all'articolo 4, comma 1, la competente
amministrazione statale sara' tenuta a provvedervi ovvero a
riconoscere all'amministrazione regionale il costo dei
lavori necessari al ripristino della funzionalita' e
ordinario stato di manutenzione.
4. L'accertamento di cui al comma 3 e' demandato a
specifica commissione tecnica paritetica di designazione
ministeriale e regionale.».
«Art. 6 (Successione nei rapporti giuridici). - 1. La
Regione subentra, dalla data della consegna, in tutti i
rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti.
Dalla stessa data spettano alla Regione i proventi e le
spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti, ivi
compresi quelli relativi agli indennizzi di usura previsti
dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni.
2. L'ANAS S.p.a. provvede, a proprie spese,
all'ultimazione dei lavori gia' appaltati sulle strade
trasferite che, alla data di decorrenza dell'efficacia del
presente decreto, abbiano gia' comportato impegno contabile
di spesa.
3. Restano in capo all'ANAS S.p.a. gli oneri relativi
alle liti pendenti alla data di consegna dei beni ed a
quelli originanti da fatti accaduti antecedentemente alla
data di consegna.
4. In relazione alle funzioni relative alla rete
stradale individuata nell'elenco allegato sub B), la
Regione succede allo Stato ed all'ANAS S.p.a. nei rapporti
giuridici in atto con i terzi alla data di cessazione
dell'avvalimento di cui all'articolo 7, comma 4.».