Gazzetta n. 27 del 3 febbraio 2025 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
DELIBERA 19 dicembre 2024
Fondo sanitario nazionale 2024 - Riparto tra le regioni delle risorse vincolate alla sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale - Articolo 1 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153. (Delibera n. 90/2024).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Nella seduta del 19 dicembre 2024

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», il quale all'art. 1-bis, inserito dalla legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141, ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94»» ed in particolare l'art. 1, recante ««Attribuzioni del CIPE»», il quale dispone che « «nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sulla base di proposte delle amministrazioni competenti per materia, svolge funzioni di coordinamento in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonche' di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, provvedendo, in particolare, a definire le linee di politica economica da perseguire in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, individuando gli specifici indirizzi e gli obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale, delineando le azioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi prefissati, tenuto conto anche dell'esigenza di perseguire uno sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale ed emanando le conseguenti direttive per la loro attuazione e per la verifica dei risultati»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria e, in particolare, l'art. 12, comma 3, il quale dispone che il Fondo sanitario nazionale, di seguito anche FSN, sia ripartito dal CIPE, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (di seguito anche Conferenza Stato-regioni);
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» e, in particolare, l'art. 1, commi 34 e 34-bis, il quale prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, vincoli quote del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', nonche' in materia di processo civile», che all'art. 11 delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi finalizzati all'individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria, erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, di seguito anche SSN;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante «Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonche' disposizioni in materia di indennita' di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69», con il quale vengono definiti i nuovi compiti e funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il SSN;
Visti i commi da 403 a 406 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», che prevedono, per il triennio 2018-2020, in nove regioni, una sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali previste dal citato decreto legislativo n. 153 del 2009 erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale a valere sulle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale (Obiettivi di Piano) di cui all'art. 1, commi 34 e 34-bis, della citata legge n. 662 del 1996;
Visto il comma 461 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» il quale integra con i commi 406-bis e 406-ter il citato art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con i quali viene a) prorogata per il biennio 2021-2022 la sperimentazione di cui al comma 403, b) estesa anche alle restanti regioni a statuto ordinario la sperimentazione, c) autorizzata la spesa di euro 25.300.000 per ciascuna annualita';
Visto, altresi', il comma 7, dell'art. 4, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 con il quale sono ulteriormente modificati i commi 406-bis e 406-ter dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, disponendo la proroga per l'anno 2024 della sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, autorizzando la spesa di euro 25.300.000 a valere sulle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale (Obiettivi di Piano) di cui all'art. 1, commi 34 e 34-bis, della citata legge n. 662 del 1996;
Visto l'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-regioni in data 17 ottobre 2019 (Rep. Atti n. 167/CSR) contenente, in dettaglio, le linee di indirizzo da seguire per l'attuazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie;
Vista la delibera di questo Comitato, adottata in data odierna, concernente il riparto tra le regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2024 ed in particolare il punto 2), lettera l) con il quale viene accantonata la somma di euro 25.300.000 per la remunerazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del SSN, ai sensi dell'art. 1, commi 406-bis e 406-ter, della citata legge n. 205 del 2017;
Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota del Capo di Gabinetto n. 17532-P del 5 dicembre 2024, concernente la ripartizione, tra le regioni, del finanziamento della sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali previste dall'art. 1 del citato decreto legislativo n. 153 del 2009, erogate dalle farmacie con oneri a carico delServizio sanitario nazionaleper l'anno 2024;
Considerato che il criterio di riparto individuato nella proposta e' quello relativo alla quota capitaria di accesso delle regioni al finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2023;
Considerato che, analogamente a quanto previsto per l'attivita' di sperimentazione della annualita' precedenti, l'attivita' di sperimentazioni relativa all'anno 2024 e' sottoposta a monitoraggio da parte del «Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA» e del «Tavolo di verifica degli adempimenti» istituiti, rispettivamente, con gli articoli 9 e 12 dell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni in data 23 marzo 2005 (rep. atti n. 2271/CSR);
Vista la normativa che stabilisce che le regioni e province autonome provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei propri territori senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, e, in particolare, l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», relativo alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e Bolzano, l'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662 del 1996, relativo alla Regione Friuli-Venezia Giulia e l'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», relativo alla Regione Sardegna;
Visto, altresi', l'art. 1, comma 830, della citata legge n. 296 del 2006, ai sensi del quale la regione siciliana compartecipa alla spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento;
Vista l'Intesa sulla proposta sancita in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 novembre 2024 (rep. atti n. 211/CSR);
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento di questo Comitato, di cui alla delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;
Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;
Considerato che ai sensi dell'art. 16, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, «"In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualita' di vicepresidente del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu' anziano per eta'"»;
Considerato che, in assenza del Presidente e del Vicepresidente del Comitato, il Ministro piu' anziano tra i presenti risulta essere il Ministro dell'universita' e della ricerca Anna Maria Bernini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli e' stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonche' quelli in regime di partenariato pubblico-privato;
Considerata l'urgenza di accelerare l'iter di perfezionamento della delibera, e considerato che il testo della stessa e' stato condiviso con il MEF, e che le verifiche di finanza pubblica, di cui all'art. 5, comma 7, del regolamento del CIPESS, sono espresse positivamente nella citata nota congiunta;
Considerato che nella nota congiunta DIPE-MEF dell'odierna seduta il Ministero dell'economia e delle finanze ha rilasciato nel corso della seduta odierna di questo Comitato il nulla osta sull'ulteriore corso della presente delibera e che pertanto la stessa viene sottoposta direttamente in seduta alla firma del Segretario e del Presidente per il successivo, tempestivo inoltro alla Corte dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimita';
Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

1. La somma complessiva di euro 25.300.000, a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale 2024 e accantonata con delibera adottata in data odierna da questo Comitato concernente il riparto delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi prioritari e di rilievo nazionale (punto 2), lettera l)), e' ripartita tra le regioni ordinarie e la regione siciliana come da allegata tabella, che costituisce parte integrante della presente delibera.
2. L'importo di cui al punto 1) e' finalizzato al finanziamento della sperimentazione dei nuovi servizi e funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, ed integrato dal comma 461 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 e dal comma 7, dell'art. 4, del decreto-legge n. 215 del 2023.
3. L'erogazione alle regioni delle risorse oggetto del presente riparto avverra' nella misura del 70 per cento a titolo di acconto successivamente alla valutazione positiva del cronoprogramma da parte del «Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA» e del «Tavolo di verifica degli adempimenti», mentre il restante 30 per cento sara' erogato successivamente all'approvazione, da parte dei citati organismi tecnici collegiali, della relazione finale contenente tutte le informazioni sulle attivita' effettivamente svolte.
4. La mancata presentazione del cronoprogramma integrato e/o della relazione conclusiva circa gli esiti dell'intera attivita' della sperimentazione condotta a valere sul finanziamento complessivamente assegnato - fondi 2018/2020-2021/2022-2024 - comporta la mancata erogazione delle relative quote spettanti al presente riparto per l'anno 2024 e il recupero delle quote gia' erogate per il medesimo anno 2024 e precedenti.
5. L'attivita' di sperimentazione dovra' essere conclusa entro il 31 dicembre 2024 e tenuto conto delle risorse statali disponibili.

Il Presidente
Ministro dell'universita'
e della ricerca
Bernini Il Segretario
Morelli

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 66
 
Allegato

FONDO SANITARIO NAZIONALE 2024
RIPARTO TRA LE REGIONI DELLE RISORSE VINCOLATE ALLA SPERIMENTAZIONE PER LA REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DELLE FUNZIONI ASSISTENZIALI
EROGATE DALLE FARMACIE CON ONERI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE
Art. 1 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153

Parte di provvedimento in formato grafico