Gazzetta n. 27 del 3 febbraio 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
PROVVEDIMENTO 21 gennaio 2025 |
Proposta di modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Basilico Genovese». |
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IL DIRIGENTE DELLA PQA I della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche' alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/27 che integra il regolamento (UE) 2024/1143; Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio e' situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d); Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024; Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione; Considerato che l'art. 21, comma 17, della legge n. 196/2009 e successive modificazioni ed integrazioni autorizza l'avvio della gestione finanziaria, nelle more dell'approvazione delle rispettive direttive sull'azione amministrativa di I e II livello, nei limiti delle assegnazioni di cui alle direttive dell'anno precedente; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, DOP e STG; Vista l'istanza presentata, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143, dal Consorzio di tutela della Basilico Genovese DOP, che possiede i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOP «Basilico Genovese», registrata con regolamento (CE) n. 1623/2005 della Commissione, del 4 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 259/15 del 5 ottobre 2005; Considerato che le modifiche richieste possono essere considerate ordinarie, ai sensi dell'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143; Acquisito il parere positivo della Regione Liguria competente per territorio circa la richiesta di modifica; Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della DOP «Basilico Genovese», cosi' come modificato;
Provvede: ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511, alla pubblicazione dell'allegata proposta di disciplinare di produzione della DOP «Basilico Genovese». Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta di modifica, dovranno essere presentate, al Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare - Ufficio PQA I, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo PEC aoo.saq@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta dai soggetti aventi legittimo interesse e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero. Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo il loro superamento a seguito della valutazione ministeriale, la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della DOP «Basilico Genovese», sara' approvata con apposito provvedimento e comunicata alla Commissione europea.
Roma, 21 gennaio 2025
Il dirigente: Gasparri |
| Allegato
DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE «BASILICO GENOVESE»
Art. 1.
Denominazione
La denominazione di origine protetta «Basilico Genovese», di seguito indicata con la sigla DOP, e' riservata, nel settore orticolo, al basilico (Ocimum Basilicum L.) di tipologia genovese che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. |
| Art. 2.
Sementi e caratteristica della pianta
Le sementi impiegabili per la produzione del «Basilico Genovese» D.O.P. devono appartenere alla specie Ocimum Basilicum L., di ecotipi o le selezioni autoctone ed avere le caratteristiche di seguito elencate: pianta con altezza da media a molto alta e portamento espanso o cilindrico; densita' del fogliame classificabile nelle classi d'espressione intermedie (medio-bassa, media, medio-alta) e non nelle classi estreme (bassa o alta); forma della foglia ellittica; bollosita' del lembo e incisioni del margine assenti/molto deboli o deboli; piano della lamina fogliare piatto o convesso; assenza totale di aroma di menta; aroma intenso e caratteristico. |
| Art. 3.
Zone ed epoca di produzione
La zona di produzione del «Basilico Genovese» D.O.P. e' delimitata al solo versante tirrenico del territorio amministrativo della Regione Liguria con delimitazione individuabile nello spartiacque. Nella stessa zona deve avvenire il condizionamento, garantendo in tal modo la rintracciabilita' e il controllo della denominazione e preservando le caratteristiche qualitative del prodotto, facilmente deteriorabile. Le produzioni sono realizzabili durante tutto l'arco dell'anno. |
| Art. 4.
Legame storico della coltura con l'area geografica
Il basilico e' stato introdotto in diverse aree del Mediterraneo e nella stessa Liguria dai romani che ad esso attribuivano proprieta' curative. Il basilico divenne coltura tradizionale ed il suo uso venne esteso anche a quello culinario. Il nucleo originario di produzione era circoscritto all'areale genovese. Consolidandosi le condizioni favorevoli di mercato per il largo consumo di basilico per la preparazione di numerose ricette e del celeberrimo pesto genovese la zona di produzione si e' allargata investendo anche tutta la fascia marittima del territorio ligure. |
| Art. 5.
Elenco dei produttori e denunce di coltivazione
I produttori in regola con i requisiti del presente disciplinare, che vogliono fregiarsi della DOP «Basilico Genovese», dovranno iscriversi all'Elenco dei produttori gestito dallo specifico organismo di controllo e denunciare annualmente al gestore del medesimo comunque almeno trenta giorni prima della semina: le superfici da investire distinte in piena aria, coltura protetta; la varieta' di semente utilizzata, tipologia produttiva (consumo fresco/per la trasformazione); dimensioni massime del mazzetto o del bouquet che si intende adottare all'interno di quanto stabilito nel presente disciplinare. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla denuncia di coltivazione il produttore si impegna a trasmettere i quantitativi effettivamente prodotti e commercializzati. E' fatto divieto ai produttori di superare i quantitativi stabiliti nel presente disciplinare.
Terreno e ambienti di coltivazione
La coltivazione del «Basilico Genovese» DOP puo' essere effettuata nei seguenti ambienti di coltivazione: in ambiente protetto e in pieno campo. In ambiente protetto la coltivazione puo' essere svolta tutto l'anno purche' venga assicurata una ventilazione continua 24 ore/giorno rinnovando l'intero volume di aria contenuta nella serra almeno 2 volte/ora dal tramonto al sorgere del sole e almeno 20 volte/ora dal sorgere del sole al tramonto. Tale ricambio di aria deve essere garantito dall'opportuna gestione delle aperture di ventilazione e, nel periodo invernale, eventualmente anche con il contributo dell'impianto di riscaldamento di soccorso. Sono esplicitamente escluse dal presente disciplinare serre insect-proof, o serre che non garantiscano gli scambi di aria sopra indicati come minimi. La coltivazione del «Basilico Genovese» DOP in ambiente protetto puo' essere eseguita sia su bancale, sia in piena terra. E' vietata la produzione di «Basilico Genovese» DOP su substrati privi di terreno naturale. Nel caso della coltivazione su bancale, il terreno di coltivazione deve essere quello naturale prelevato nella stessa area in cui insiste l'azienda. In particolare, alfine di restituire al terreno naturale trasportato su bancale le caratteristiche fisiche proprie, e' ammesso miscelare ammendanti minerali in percentuale non superiore al 20% in volume. All'atto della messa in coltura e' vietato il trapianto di plantule che hanno sviluppo superiore al primo nodo successivo ai cotiledoni estesi. I contenitori non possono essere superiori a cm 5x5x5. Per la produzione di basilico per il consumo fresco e' vietato il trapianto salvo che per la produzione biologica. E' vietato l'uso del bromuro di metile per la disinfezione del terreno. Denuncia di produzione Le produzioni consentite nell'arco dell'intero anno sono: 1) consumo fresco: in coltura protetta: 7000 piantine/mq/anno confezionabili in mazzetti da 3 a 10 piantine oppure in bouquet da 11 a 100 piantine. in piena aria: 2000 piantine/mq/anno: confezionabili in mazzetti da 3 a 10 piantine oppure in bouquet da 11 a 100 piantine; 2) per la trasformazione: in coltura protetta: 10 kg/mq/anno; in piena aria: 8 kg/mq/anno. |
| Art. 6.
Elementi che comprovano il legame dell'ambiente
E' noto a tutti che il basilico coltivato nel versante tirrenico della Liguria e' caratterizzato da profumo e gusto del tutto particolari molto apprezzati dal mercato. Inoltre e' esente dal gusto di menta che rappresenta una tara per l'uso in cucina di questa pianta. La rispondenza ai requisiti previsti dal presente disciplinare, nonche' la provenienza del prodotto saranno verificati dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7. Il predetto organismo gestira' un apposito elenco di produttori di «Basilico Genovese» DOP. |
| Art. 7.
Organismo di controllo
Il controllo sara' effettuato da un organismo in conformita' alle previsioni dall'art. 39 del regolamento UE n. 1143/2024. Ai fini del presente disciplinare saranno controllate le produzioni massime di mazzetti e/o bouquet conseguiti a metro quadro. |
| Art. 8.
Confezionamento 1) basilico da commercializzare fresco: La pianta intera e' confezionata a mazzi con almeno due coppie di foglie vere (in particolare una coppia di foglie vere completamente distesa e la seconda in fase di formazione) e, al massimo, con quattro coppie di foglie vere, ossia 4 nodi e comunque privi di infiorescenze. Sono identificabili due tipologie di mazzi: il mazzo piccolo o «mazzetto» e il mazzo grande o «bouquet». Il mazzetto e' composto da 3 a 10 piante intere complete di radici e' confezionato con carta per alimenti contrassegnata dalla dicitura «BASILICO GENOVESE DOP», dal simbolo comunitario della DOP e dal logo del prodotto come piu' avanti descritto ed e' legato singolarmente. Il «bouquet» e' costituito da un numero di piante da 11 a 100 e viene confezionato in modo analogo. Non e' vincolante il peso del prodotto bensi' il numero delle piante. Nella preparazione dei mazzi e' consentita l'utilizzazione di materiale organico di origine vegetale, da porre a contatto con le radici al solo fine di evitare una precoce disidratazione delle piantine in esso contenute. Gli imballaggi per contenere i singoli mazzi o gli eventuali sacchetti devono essere in materiale conforme alle normative vigenti e devono essere contrassegnati con la dicitura «BASILICO GENOVESE DOP», con il simbolo comunitario della DOP, con il marchio aziendale completo e con il logo del prodotto piu' avanti descritto. L'identificazione aziendale dovra' avere dimensioni e posizionamento che la rendano sufficientemente evidente in rapporto al simbolo comunitario della DOP e al logo del prodotto. Logo del prodotto Il logo identificativo del Basilico Genovese D.O.P. e' costituito da una forma circolare della stessa dimensione del simbolo comunitario della DOP. Nella corona circolare esterna e' inserita la dicitura per esteso BASILICO GENOVESE (blu reflex su sfondo bianco) ed evidenziato al centro l'acronimo D.O.P. (blu reflex su sfondo giallo Pantone 109). Completano il marchio, la forma stilizzata della regione Liguria (contorno blu reflex con interno bianco) posizionata nel semicerchio inferiore leggermente debordante a sinistra, ancora sotto, in parziale sovrapposizione della circonferenza esterna, compare una piantina stilizzata di basilico (di colore verde Pantone 368) composta da tre coppie di foglie a dimensione decrescente dall'esterno all'interno. I tre elementi che ne caratterizzano il prodotto sono: il sole (in giallo) elemento di vitalita', primario ed essenziale per ogni coltivazione; la Liguria (in blu) territorio di produzione, ricco, fertile e bagnato dal mare; il Basilico (in verde) segno di naturalita', genuinita' e qualita' del prodotto D.O.P. L'immagine potra' essere utilizzata anche in monocromia. Il font utilizzato per la scritta e' Arial Black in grassetto, dello stesso blu utilizzato per la Liguria, le misure sono 6 pt. per la scritta «Basilico Genovese» e 6,5 pt. per la scritta «DOP».
Parte di provvedimento in formato grafico 2) Basilico per la trasformazione Per la trasformazione artigianale e/o industriale e' necessario impiegare porzioni di piante integre con massimo quattro coppie di foglie vere, ossia 4 nodi e comunque privi di infiorescenze. Il basilico dovra' essere avviato alla trasformazione unitamente alla documentazione fiscale relativa, che dovra' riportare la definizione DOP. |
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