Gazzetta n. 27 del 3 febbraio 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 21 gennaio 2025
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Coppa di Parma».


IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche' alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;
Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9, secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio e' situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 che integra il regolamento (UE) 2024/1143;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a norma dell'articolo 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2024;
Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;
Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare, registrata dall'Ufficio centrale di Bilancio il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;
Considerato che l'art. 21, comma 17, della legge n. 196/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, autorizza l'avvio della gestione finanziaria, nelle more dell'approvazione delle rispettive direttive sull'azione amministrativa di I e II livello, nei limiti delle assegnazioni di cui alle direttive dell'anno precedente;
Visto il decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;
Visto il regolamento (UE) n. 1118/2011 della Commissione del 31 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie L 289 - dell'8 novembre 2011, con il quale e' stata registrata la indicazione geografica protetta «Coppa di Parma»;
Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela «Coppa di Parma» IGP, che possiede i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1, del decreto n. 12511/2013, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Coppa di Parma»;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Emilia Romagna, competente per territorio, in merito alla domanda di modifica del disciplinare di che trattasi;
Visto il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 289 del 10 dicembre 2024, con il quale e' stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Coppa di Parma» ai fini della presentazione di opposizioni e che, entro i termini previsti dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di cui trattasi;
Considerato che, a seguito dell'esito positivo della procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare le modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Coppa di Parma»;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Coppa di Parma», di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 289 del 10 dicembre 2024.
2. Il disciplinare di produzione consolidato della indicazione geografica protetta «Coppa di Parma» figura all'allegato del presente decreto.
 
Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE
GEOGRAFICA PROTETTA «COPPA DI PARMA»

Art. 1.
Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Coppa di Parma» e' riservata al prodotto di salumeria che risponde alle condizioni e ai requisiti disposti dal presente disciplinare di produzione.

 
Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla Commissione europea.
3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della indicazione geografica protetta «Coppa di Parma» saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.

Roma, 21 gennaio 2025

Il dirigente: Gasparri
 
Art. 2.
Descrizione del prodotto

All'atto dell'immissione al consumo la «Coppa di Parma» IGP si presenta di forma cilindrica non schiacciata. Le dimensioni variano da 25 a 40 cm circa di lunghezza, e il peso non deve essere inferiore a 1.3 kg. Al taglio la fetta non deve presentare parti grasse di colore giallo o molle, indici di cattiva maturazione, non debbono essere presenti muffe all'interno.
La «Coppa di Parma» IGP presenta inoltre le seguenti caratteristiche:
1. Organolettiche:
sapore tipico di un prodotto carneo con sufficiente degradazione proteolitica sulla parte magra e lipolitica nella parte grassa, dovute ad una buona stagionatura, non presenta sapori estranei di acido fenico, farina di pesce o altro, ed ha un giusto grado di sapidita';
odore e profumo di una gradevole fragranza caratteristica del prodotto, rilevanti mediante steccatura con osso di cavallo sulle parti grasse e non su quelle magre, vicino alla vena principale;
consistenza al tatto e al taglio media, facilita' nel distacco del budello, non mostra untuosita' o patina superficiale, presenta omogeneita' tra le parti interne ed esterne, indice dell'avvenuta graduale disidratazione e stagionatura;
colore della fetta privo di macchie e uniforme; di colore rosso nella parte magra e tendenzialmente roseo nella parte grassa.
2. Chimiche e chimico-fisiche:
sale < 5 %;
proteine totali min. 22 %;
rapporto acqua/proteine max 2,00;
pH > 5,7.
3. Parametri microbiologici:
enterobatteri totali u.f.c./g < 10;
e. coli u.f.c./g < 10;
stafilococcus aureus u.f.c./g < 100.

 
Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione della «Coppa di Parma» IGP e' identificata dall'intero territorio amministrativo delle Province di Parma, Modena, Reggio Emilia, Mantova, Pavia, e dai comuni lungo la fascia del Po facenti parte del territorio amministrativo delle seguenti province:
Lodi: Senna Lodigiana, Ospedaletto Lodigiano, Orio Litta, Livraga, Borghetto Lodigiano, Brembio, Secugnago, Somaglia, Casalpusterlengo, Cotogno, Guardamiglio, San Rocco al Porto, San Fiorano, Santo Stefano Lodigiano, Cavacurta, Maleo, Corno Giovine, Corno Vecchio, Maccastorna, Meleti, Castelnuovo Bocca d'Adda, Caselle Landi.
Da un punto di vista geografico, l'areale di produzione e' caratterizzato da zone collinari che degradano in pianura, estese fino alla fascia rivierasca settentrionale del Po, ben oltre i confini della Provincia di Parma. Nel corso dei secoli, la ricetta della «Coppa di Parma» si e' diffusa e consolidata anche oltre i confini del parmense.

 
Art. 4.
Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, degli allevatori, macellatori, sezionatori, produttori, stagionatori, affettatori e dei confezionatori/porzionatori, nonche' attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantita' prodotte e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

 
Art. 5.
Metodo di ottenimento

La «Coppa di Parma» IGP e' ottenuta dalle carni di suini figli di:
a) verri delle razze tradizionali Large white italiana, Landrace italiana e Duroc italiana cosi' come migliorate dal libro genealogico italiano, in purezza o tra loro incrociate, e scrofe delle razze tradizionali Large white italiana e Landrace italiana, in purezza o tra loro incrociate;
b) verri delle razze tradizionali di cui alla lettera a) e scrofe meticce o di altri tipi genetici purche' questi provengano da schemi di selezione e/o incrocio di razze Large white, Landrace e Duroc attuati con finalita' compatibili con quelle del libro genealogico italiano, per la produzione del suino pesante;
c) verri e scrofe di altri tipi genetici purche' questi provengano da schemi di selezione e/o incrocio di razze Large white, Landrace e Duroc attuati con finalita' compatibili con quelle del libro genealogico italiano, per la produzione del suino pesante;
d) verri degli altri tipi genetici di cui alla lettera c) e scrofe delle razze tradizionali di cui alla lettera a).
Di seguito vengono esplicitati i requisiti genetici sopra espressi riportando le combinazioni genetiche ammesse e quelle non consentite.

Parte di provvedimento in formato grafico

La lista degli altri tipi genetici approvati viene periodicamente aggiornata e pubblicata dal Ministero competente.
In osservanza alla tradizione, restano comunque esclusi i portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento alla sensibilita' agli stress (PSS), oggi rilevabili obiettivamente anche sugli animali «post mortem» e sui prodotti stagionati.
I tipi genetici utilizzati devono assicurare il raggiungimento di pesi elevati con buone efficienze, e comunque, un peso della singola carcassa compreso tra 110,1 kg e 190,0 kg, rilevato al momento della macellazione.
L'eta' minima di macellazione e' di nove mesi. Il computo dell'eta' in mesi e' dato dalla differenza tra il mese in cui avviene la macellazione e il mese di nascita.
E' esclusa l'utilizzazione di verri e scrofe.
I suini devono essere macellati in ottimo stato sanitario e perfettamente dissanguati.
Gli alimenti ammessi dopo l'allattamento e lo svezzamento del suinetto, nella fase di magronaggio in cui il suino raggiunge un peso massimo di 85 chilogrammi sono, in idonea concentrazione, quelli indicati nella seguente tabella. La presenza di sostanza secca da cereali non dovra' essere inferiore al 45% di quella totale.

Parte di provvedimento in formato grafico

L'alimentazione del suino nella fase di magronaggio deve inoltre tener conto delle seguenti specifiche:
sono ammessi: l'utilizzo di minerali, l'integrazione con vitamine e l'impiego di additivi nel rispetto della normativa vigente;
l'alimento puo' essere presentato sia in forma liquida (broda) mediante l'utilizzo di acqua e/o di siero di latte e/o di latticello, che in forma secca;
e' consentita una presenza massima di acido linoleico pari al 2% e di grassi pari al 5% della sostanza secca della dieta.
Gli alimenti ammessi nella fase di ingrasso, successiva al magronaggio, sono costituiti dalle materie prime riportate nella tabella delle materie prime ammesse nelle quantita' indicate, a esclusione della soia integrale tostata e/o panello di soia e della farina di pesce. L'alimentazione del suino nella fase di ingrasso deve inoltre tener conto di quanto contenuto nelle note alla tabella delle materie prime ammesse e nelle specifiche sopra elencate per la fase di magronaggio con il vincolo che la sostanza secca da cereali non dovra' essere inferiore al 55% di quella totale.
I tagli di carne utilizzati nella produzione del «Coppa di Parma» IGP sono costituiti dalla porzione muscolare del collo, aderente alle vertebre cervicali e parte delle toraciche (massa muscolare compresa nella doccia formata dalle apofisi spinose, dai corpi vertebrali e dalle apofisi traverse). Le carni utilizzate non devono aver subito alcun processo di congelamento. Preparazione delle materie prime
Le frazioni muscolari sono mondate accuratamente. Dopo l'isolamento della massa muscolare si procede alla rifilatura che consiste nell'eliminazione delle parti grasse esuberanti, di aponeurosi ed eventuali frastagliature di carni, conferendo al pezzo una conformazione regolare di cilindro leggermente piu' sottile alle estremita', di lunghezza oscillante tra 25-40 cm circa e di peso non inferiore a kg 2. La rifilatura ha lo scopo di eliminare eventuali tagli presenti nella massa muscolare ed eventuali eccedenze di parti grasse o muscolari cosi' da eliminare il rischio di sovrapposizioni di parti carnee o di infiltrazioni anomale di muffe incompatibili con le caratteristiche finali del prodotto tipico «Coppa di Parma» IGP.
Le coppe che si presentano grassinate, punturate e molli vengono scartate. Ingredienti
Gli ingredienti impiegati per la preparazione della «Coppa di Parma» sono: sale in percentuale da 2,2 a 3,5 e aromi naturali, e/o pepe, e/o eventuali altre spezie.
Possono essere inoltre impiegati:
vino;
destrosio e/o fruttosio e/o saccarosio, secondo le disposizioni di legge; colture starter, secondo buona prassi;
nitrito di sodio/potassio, max 150 mg/kg; nitrato di sodio/potassio, max 250 mg/kg;
acido ascorbico e il suo sale, secondo le disposizioni di legge. Salagione
La distribuzione del sale e degli altri ingredienti puo' venire effettuata sia manualmente che meccanicamente mediante zangolatura. Detta operazione puo' essere effettuata in momenti successivi durante i quali il prodotto viene conservato in celle frigorifere con temperature che variano da circa 0,5°C a circa 4°C e umidita' relative controllate in modo da favorire i processi di osmosi e di disidratazione. La durata di questo periodo varia da sei a dieci giorni. Riposo
Finita la fase di salagione, la Coppa viene sottoposta ad un massaggio e messa a riposo in celle frigorifere con temperature da circa 0,5°C a circa 5°C, per un periodo minimo di cinque giorni. In queste condizioni ambientali avviene ulteriore assorbimento del sale che si distribuisce uniformemente nella carne, per via osmotica, con relativa cessione di acqua. Rivestitura - Legatura
Il prodotto passa attraverso una formatrice-insaccatrice che serve a rendere piu' regolare la forma e a spingere la Coppa nel budello. La rivestitura viene realizzata con colon, dritto o bondiana di bovino oppure con peritoneo parietale di suino (sunzen).
La legatura consiste in una prima azione con spago non a rete in senso longitudinale con otto o piu' briglie terminanti con lo stesso capo di unico spago (imbrigliatura), quindi una legatura orizzontale a spirale che parte dall'estremita' piu' grossa, passa sopra le briglie senza fissarvisi ed arriva a due dita traverse prima dell'altra estremita'. Con il capo finale della legatura a spirale con apposito attrezzo (passetto), si vanno a fissare i passi alla imbrigliatura dal basso all'alto e viceversa, in modo discontinuo con la funzione di impedire che i passi cadano verso il basso per allentamento dello spago in seguito a contrazione, per stagionatura.
Il prodotto destinato ad essere commercializzato previa affettatura e confezionamento sottovuoto o in atmosfera protettiva puo' essere insaccato in budello naturale ricostituito, anche assemblando piu' pezzi anatomici in serie, e legato attraverso l'apposizione di una rete di corde elastiche, per favorire il mantenimento della regolarita' della sezione di affettatura. Stufatura
Fase che consiste nel portare la coppa da bassa temperatura a circa 18°C nel tempo di otto-dieci ore. Asciugamento
La prima fase dell'asciugamento del prodotto con temperature-ambiente comprese tra i 13° e 23°C per arrivare il terzo giorno con U.R. % da 55-75. La fase successiva, di durata compresa tra i dodici ed i quindici giorni, porta all'abbassamento della temperatura a non meno di 14°C con U.R.% attorno a 65-85°C. Le fasi di stufatura e asciugamento avvengono negli stessi locali allo scopo appositamente attrezzati. Stagionatura
Fase in cui la coppa sosta in condizioni climatiche di temperature dai circa 12 ai circa 16°C e con umidita' relative di 70-87 fino al completamento della stagionatura. In queste condizioni si ha una lenta e graduale riduzione dell'umidita' e si sviluppano fenomeni biochimici atti a garantire al prodotto caratteristiche organolettiche tipiche ben definite. Il periodo totale di stagionatura e', di un minimo di sessanta giorni dall'inizio della lavorazione per le coppe da kg 2 a kg 2,6 e di novanta giorni dall'inizio della lavorazione per le coppe di peso superiore ai kg 2,6.
Le operazioni di affettamento e confezionamento sottovuoto o in atmosfera protettiva devono avvenire sotto la vigilanza della struttura di controllo, esclusivamente nella zona di produzione indicata all'art. 3.
Per la «Coppa di Parma» IGP, immessa al consumo per intera, l'affettatura non potra' essere effettuata che a livello di dettagliante al banco taglio e in presenza del consumatore finale.
Infatti per la delicatezza del prodotto, ricco di acidi grassi insaturi e povero di conservanti, e per la natura potenzialmente stressante delle fasi di taglio e confezionamento, e' necessario che tali operazioni siano eseguite da personale dotato di specifica conoscenza del prodotto. In particolare e' necessario che il tempo di permanenza della fetta a contatto con l'aria sia il piu' breve possibile, al fine di prevenire fenomeni di imbrunimento del colore. Pertanto l'affettamento e il confezionamento della «Coppa di Parma» IGP possono essere effettuati solo in strutture site nel territorio di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare di produzione e sotto il controllo dell'organismo autorizzato secondo le modalita' previste dal piano dei controlli.

 
Art. 6.
Legame

La reputazione della «Coppa di Parma» IGP e' dimostrata da numerosi documenti recanti riferimenti e citazioni relative al prodotto in argomento.
Gia' alla fine del secolo XVII si trovano riferimenti alla «Coppa di Parma», quale «bondiola» o «salame investito», ovvero insaccato. All'inizio del 1700 la «Coppa di Parma» viene citata nelle memorie dei viaggiatori, quale prodotto tipico del luogo. In un inventario, redatto nel 1723 si enuncia che per poter entrare a far parte della corporazione dei «lardaroli» e' necessario possedere un certo numero di salami e bondiole. Alla «Coppa di Parma» fa riferimento anche una stima degli ufficiali dell'arte dei lardaroli (1750) nonche' una grida del 21 aprile 1764. Allo stesso periodo risalgono i contratti registrati dagli amministratori della Real Casa per la somministrazione dei generi alimentari delle cucine reali. Si hanno notizie certe sull'ammontare dei consumi di coppe e bondiole alla corte del Duca Don Ferdinando Borbone. Dal 1800 si hanno notizie delle quantita' di coppe vendute nei mercati della zona, nel 1940 l'esportazione di coppe dalla Provincia di Parma ammontava a circa duecento pezzi.
La «Coppa di Parma» IGP viene realizzata secondo le tradizioni storiche. Nell'ambito del territorio della Provincia di Parma si e' sviluppata una cultura di trasformazione di prodotti derivanti da carni suine in tempi molto antichi. Molti prodotti salumieri nel corso di lunghissimi tempi, valutabili in secoli e talora millenni, hanno assunto qualita' o caratteristiche peculiari, in stretto rapporto con l'ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali ed umani, dai quali ed in diversi casi deriva una meritata e particolare reputazione. Una condizione quest'ultima facilmente riconoscibile anche nella «Coppa di Parma» IGP.
La «Coppa di Parma» IGP deve le sue peculiari caratteristiche ad una serie di ben precisi collegamenti con l'ambiente, inteso in senso lato e comprensivo di fattori geografici naturali ed umani, che riguardano il maiale, la tecnologia di preparazione, gli ambienti di stagionatura e soprattutto il loro interagire.
Una chiara linea unisce la produzione di «Coppa di Parma» IGP dalle sue origini fino ad oggi. L'industrializzazione della produzione di «Coppa di Parma» IGP e' passata attraverso una fase di artigianato che ha mantenuto inalterate le caratteristiche tradizionali del prodotto. Dalla meta' del novecento la prassi produttiva ha confermato che in Provincia di Parma molti imprenditori, industriali e artigianali, mantenendo e perfezionando particolari caratteristiche qualitative e di gusto del salume tradizionalmente denominato «Coppa di Parma» hanno usato ed usano questa denominazione per etichettare i loro prodotti che vengono realizzati nel rispetto del presente disciplinare.
Il clima come le caratteristiche dell'aria (temperature e umidita') sono quelli tipici della zona padano collinare dove si e' formato storicamente il prodotto «Coppa di Parma» IGP. L'area di provenienza della materia prima e di elaborazione e' delimitata da quella effettivamente delineatasi e mantenutasi nel corso del tempo nel rispetto delle tradizioni che ne hanno determinato la fama.
La «Coppa di Parma» e' tra i salumi piu' diffusi nell'area geografica ed e' sempre presente nei listini dei prodotti proposti ai clienti dalle principali aziende salumiere presenti nell'area geografica. I produttori di «Coppa di Parma» sono soliti indicare nelle pubblicita' commerciali tra le caratteristiche distintive la morbidezza delle sue fette che al taglio devono presentarsi morbide e mai secche a dimostrazione del rispetto dei brevi tempi di stagionatura e a garanzia del suo profumo tipico. La morbidezza delle sue carni rende la «Coppa di Parma» utilizzata come ingrediente di torte salate e pizze ripiene, cosi' come testimoniato da alcune ricette nelle quali sono espliciti e ben evidenti i riferimenti a questa denominazione. Inoltre, di notevole importanza e' la presenza della «Coppa di Parma» negli stand dei produttori alle principali fiere agroalimentari del territorio.

 
Art. 7.
Etichettatura

La «Coppa di Parma» puo' essere commercializzata intera, allo stato sfuso, in trancio sottovuoto o in atmosfera protettiva, o affettata sottovuoto o in atmosfera protettiva. La denominazione «Coppa di Parma», seguita dalla menzione «indicazione geografica protetta» o dall'acronimo «IGP» (tradotto nella lingua del Paese in cui il prodotto viene commercializzato) deve essere apposta sull'etichetta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare sulla stessa, seguita dal simbolo grafico comunitario e dal marchio aziendale. E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari.