Gazzetta n. 25 del 31 gennaio 2025 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE |
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 200 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 302 del 27 dicembre 2024), convertito, senza modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2025, n. 7 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 2), recante: «Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorita' governative dell'Ucraina.». |
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Avvertenza: Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Art. 1 Proroga di termini in materia di cessioni di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari
1. E' prorogata, fino al 31 dicembre 2025, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorita' governative dell'Ucraina, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalita' ivi stabilite. 2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante: «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2022: «Art. 2-bis (Cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari). - 1. Fino al 31 dicembre 2022 6, previo atto di indirizzo delle Camere, e' autorizzata la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorita' governative dell'Ucraina, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, agli articoli 310 e 311 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e alle connesse disposizioni attuative. 2. Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione di cui al comma 1 nonche' le modalita' di realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile. 2-bis. Le somme in entrata per effetto dei decreti di cui al comma 2 sono riassegnate integralmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa. 3. Il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con cadenza almeno trimestrale, riferiscono alle Camere sull'evoluzione della situazione in atto anche alla luce di quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo.». |
| Art. 2 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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