Gazzetta n. 25 del 31 gennaio 2025 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 dicembre 2024 |
Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato unita' di personale in favore dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria, della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 3, comma 10, del decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 90, il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici; Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, secondo cui per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' subordinata alla verifica dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessita' organizzative adeguatamente motivate; Visto il decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 14, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, secondo cui, a decorrere dall'anno 2016, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo del 29 maggio 2017, n. 97, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto-legge del 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e, in particolare, l'art. 19, comma 1, lettera d), concernente le assunzioni straordinarie delle Forze di polizia, secondo cui «Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale, nonche' l'efficienza degli istituti penitenziari e delle attivita' di controllo dell'esecuzione penale esterna, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalita' di cui all'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 2.319 unita' delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 2 e per un numero massimo di: [omissis]; d) ottocentoventidue unita' per l'anno 2024, di cui duecentottanta nella Polizia di Stato, trecentoventidue nell'Arma dei carabinieri, centoventi nel Corpo della guardia di finanza e cento nel Corpo di polizia penitenziaria; [omissis]»; Visto l'art. 19, comma 2, del citato decreto-legge n. 162/2019, il quale prevede che «Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 357.038 per l'anno 2021, euro 3.320.237 per l'anno 2022, euro 9.353.493 per l'anno 2023, euro 35.385.727 per l'anno 2024, euro 69.031.488 per l'anno 2025, euro 95.263.596 per l'anno 2026, euro 98.731.350 per l'anno 2027, di euro 99.204.140 per l'anno 2028, euro 100.684.910 per l'anno 2029, di euro 102.291.617 per l'anno 2030 ed euro 103.287.460 annui a decorrere dall'anno 2031»; Visto l'art. 19, comma 5, del citato decreto-legge n. 162/2019, il quale prevede che «Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, e' autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2020, euro 1.100.000 per l'anno 2021, euro 3.100.000 a decorrere dall'anno 2022, di cui 1 milione di euro per l'anno 2021 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per l'attuazione del comma 1 e 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 per l'attuazione del comma 3»; Visto l'art. 1, comma 984, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel quale si dispone che «Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, nonche' di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi anche all'emergenza sanitaria da COVID-19, nonche' l'efficienza degli istituti penitenziari, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalita' di cui all'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.535 unita' delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 985 del presente articolo e per un numero massimo di: [omissis]; d) 1.160 unita' per l'anno 2024, di cui 200 unita' nella Polizia di Stato, 250 unita' nell'Arma dei carabinieri, 200 unita' nel Corpo della guardia di finanza e 510 unita' nel Corpo di polizia penitenziaria; [omissis]»; Visto l'art. 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale prevede che «Per l'attuazione delle disposizioni del comma 984, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da ripartire, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 984, con una dotazione di euro 3.855.298 per l'anno 2021, di euro 32.318.063 per l'anno 2022, di euro 58.358.288 per l'anno 2023, di euro 103.346.347 per l'anno 2024, di euro 151.510.382 per l'anno 2025, di euro 187.987.418 per l'anno 2026, di euro 195.007.907 per l'anno 2027, di euro 196.566.668 per l'anno 2028, di euro 199.622.337 per l'anno 2029, di euro 202.387.875 per l'anno 2030, di euro 204.480.113 per l'anno 2031, di euro 205.659.245 per l'anno 2032, di euro 206.733.517 per l'anno 2033, di euro 208.639.130 per l'anno 2034, di euro 210.838.415 per l'anno 2035 e di euro 213.454.024 annui a decorrere dall'anno 2036»; Visto l'art. 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale prevede che «Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie, comprese le spese per mense e buoni pasto, e' autorizzata la spesa di euro 4.116.000 per l'anno 2021, di euro 2.590.800 per l'anno 2022, di euro 7.510.280 per l'anno 2023, di euro 7.422.830 per l'anno 2024 e di euro 5.915.870 per l'anno 2025, da iscrivere in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno da ripartire tra le amministrazioni interessate con le modalita' di cui al comma 984»; Visto il decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79; Visto l'art. 1, comma 961-sexies della legge 30 dicembre 2021, n. 234, cosi' come inserito dall'art. 17-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il quale prevede che «Al fine di incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria [omissis], con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalita' di cui all'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 1.574 unita' delle Forze di polizia, negli anni dal 2022 al 2055, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali previste a legislazione vigente e non prima del 1° settembre di ciascun anno [omissis]»; Visto l'art. 1, comma 14 del decreto-legge del 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, con il quale si prevede che «Il termine per le assunzioni di personale della Guardia di finanza gia' previste, per gli anni 2021, 2022 e 2023, dall'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2020, 2021 e 2022, dall'art. 1, comma 287, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'art. 1, comma 381, lettere d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'art. 19, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall'art. 1, comma 984, lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dall'art. 1, comma 961-sexies, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dall'art. 15, comma 12, lettera a), e comma 25, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e' prorogato al 31 dicembre 2024»; Visto l'art. 1, comma 15 del decreto-legge n. 215/2023, con il quale si prevede che «Il termine per le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco gia' previste, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, dall'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, dall'art. 1, comma 287, lettere d) ed e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'art. 1, comma 381, lettere c), d) ed e) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'art. 19, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall'art. 1, comma 984, lettere a), b) e c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dagli articoli 13, comma 5, e 16-septies, comma 2, lettera c), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dall'art. 1, commi da 961-bis a 961-septies, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dall'art. 1, commi 662, 666 e 667 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dall'art. 15, commi 7, 8, 9 e 10, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e' prorogato al 31 dicembre 2024»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 dicembre 2023, recante «Autorizzazione ad assumere in favore di Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria, Polizia di Stato, Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2024, recante «Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere unita' di personale in favore della Polizia di stato»; Viste le note con le quali le amministrazioni hanno richiesto l'autorizzazione ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unita' di personale, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2023 e specificando gli oneri sostenuti per le assunzioni effettuate in base alla normativa speciale sopra richiamata e gli oneri da sostenere per le assunzioni relative all'anno 2024, nonche' gli oneri a regime; Considerato che le richieste pervenute sono state valutate con esito favorevole rispetto al regime delle assunzioni, nonche' rispetto alle dotazioni organiche vigenti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022, che dispone l'incarico al Ministro per la pubblica amministrazione, sen. Paolo Zangrillo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, sen. Paolo Zangrillo; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
1. Le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indicate nelle tabelle A, B, C, D e E allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, sono autorizzate, ai sensi dell'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a valere sulle risorse per le assunzioni relative all'anno 2024, derivanti dai risparmi da cessazione dell'anno 2023, ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale per ciascuna indicate e per un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato. Per ciascuna amministrazione e' indicato il limite massimo delle unita' di personale e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni relative all'anno 2024. La tabella D relativa alla Polizia di stato include le 1.000 unita' con la qualifica di agente gia' autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2024. 2. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 162/2019, sono autorizzate, per l'anno 2024, con decorrenza non anteriore al 14 ottobre, per le amministrazioni di cui alla tabella F, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, le assunzioni straordinarie a tempo indeterminato di n. 822 unita' di personale, nei limiti indicati nella medesima tabella, nel rispetto della dotazione organica e in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente. 3. Per le esigenze di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui all'art. 19 del decreto-legge n. 162/2019, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, la spesa di 1 milioni di euro, per l'anno 2021 e di euro 3 milioni a partire dall'anno 2022, e' ripartita tra le amministrazioni interessate secondo quanto riportato nella tabella G allegata, costituente parte integrante del presente provvedimento. 4. Ai sensi dell'art. 1, comma 984, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono autorizzate, per l'anno 2024, con decorrenza non anteriore al 20 dicembre, per le amministrazioni di cui alla tabella H, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, le assunzioni straordinarie a tempo indeterminato di n. 1.160 unita' di personale, nei limiti indicati nella medesima tabella, nel rispetto della dotazione organica e in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente. 5. Per le esigenze di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui all'art. 1, comma 984, della legge n. 178 del 2020, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, la spesa di euro 4.116.000 per l'anno 2021, di euro 2.590.800 per l'anno 2022, di euro 7.510.280 per l'anno 2023, di euro 7.422.830 per l'anno 2024 e di euro 5.915.870 per l'anno 2025 e' ripartita tra le amministrazioni interessate secondo quanto riportato nella tabella I allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 6. Ai sensi dell'art. 1, comma 961-sexies, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per l'anno 2024, le amministrazioni di cui alla tabella L, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, sono autorizzate, con le decorrenze ivi indicate, alle assunzioni straordinarie di n. 108 unita' di personale a tempo indeterminato, nei limiti indicati nella medesima tabella, nel rispetto della dotazione organica e in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente. 7. Le risorse per finanziare la spesa di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui dell'art. 1, commi 961-sexies, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ivi comprese quella per mense e buoni pasto, sono ripartite tra le amministrazioni interessate come riportato nella tabella M allegata, costituente parte integrante del presente provvedimento. 8. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilita' dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa, del Ministero dell'interno per la Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Ministero dell'economia e delle finanze per la Guardia di finanza, del Ministero della difesa per il Corpo dell'arma dei carabinieri, del Ministero della giustizia per il Corpo della polizia penitenziaria. 9. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 2 del presente articolo, pari a euro 3.346.759 per l'anno 2024, a euro 30.513.798 per l'anno 2025, a euro 35.539.825 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, pari a euro 36.063.131 per l'anno 2029, a euro 37.955.088 dal 2030 a regime, si provvede ai sensi dall'art. 19, comma 2, del decreto-legge n. 162/2019. 10. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 4 del presente articolo, pari a euro 698.419 per l'anno 2024, a euro 39.854.606 per l'anno 2025, a euro 50.015.177 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, pari a euro 50.129.379 per l'anno 2029, a euro 53.441.244 dal 2030 a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui al Fondo istituito dall'art. 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 11. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 6 del presente articolo, pari a euro 346.307 per l'anno 2024, a euro 3.903.606 per l'anno 2025, a euro 4.682.082 per l'anno 2026, a euro 5.103.583 per l'anno 2027, a euro 5.115.119 per l'anno 2028, a euro 5.231.498 per l'anno 2029, a euro 5.464.111 per gli anni 2030 e 2031, a euro 5.471.763 dal 2032 a regime, si provvede, ai sensi dell'art. 17-bis, comma 2, lettera a), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. 12. Le amministrazioni di cui al presente decreto sono tenute a trasmettere, entro il 31 marzo 2025, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione, dovranno, altresi', fornire dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto. |
| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
1. Limitatamente alle autorizzazioni rappresentate dalle tabelle A, B, C, D e E, le amministrazioni che intendano procedere ad assunzioni per unita' di personale appartenenti a categorie e professionalita' diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, fermo restando i limiti derivanti dalle facolta' di assunzione, possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 dicembre 2024
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 228 |
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