Gazzetta n. 24 del 30 gennaio 2025 (vai al sommario) |
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DECRETO-LEGGE 30 gennaio 2025, n. 5 |
Misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 15; Vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento); Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»; Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale»; Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 recante «Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa»; Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale»; Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della citta' e dell'area di Taranto»; Visto il decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, recante «Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento»; Visto il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, recante «Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale»; Visto il decreto-legge 18 gennaio 2024 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, recante «Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico»; Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»; Vista la sentenza della Corte di Giustizia 25 giugno 2024, C-626/2022; Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di predisporre misure di attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, alla luce della richiamata sentenza della Corte di Giustizia, tese a rafforzare la protezione della salute pubblica nell'esercizio di impianti di interesse strategico nazionale; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2025; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e della salute;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
Rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) per gli impianti ex Ilva
1. Al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali, afferenti, in particolare, al rapporto tra valutazioni sanitarie e riesame del procedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA) secondo l'interpretazione datane dalla sentenza della Corte di Giustizia 25 giugno 2024, C-626/2022, all'articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Il decreto adottato ai sensi del comma 2 e' aggiornato, almeno ogni dieci anni, includendo criteri predittivi in ragione degli sviluppi delle conoscenze scientifiche relative al rischio per la salute associato all'esposizione ad emissioni industriali. In sede di prima applicazione, il decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 28 agosto 2013, e' aggiornato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 2-ter. Il rapporto di VDS, in quanto elaborato alla luce delle risultanze correlate a un'installazione esistente e operante, ha l'obiettivo, in coerenza con la normativa dell'Unione europea in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di fornire elementi di valutazione di carattere sanitario, rilevanti anche ai fini del riesame dell'autorizzazione integrata ambientale. 2-quater. Resta fermo, in ordine ai rapporti tra valutazione del danno sanitario e AIA, quanto previsto dall'articolo 1 comma 7 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.». |
| Art. 2 Procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico nazionale
1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 29-octies, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i gestori degli impianti strategici di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, forniscono, oltre alle informazioni necessarie ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 29-octies, il rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) relativo allo scenario emissivo connesso all'assetto impiantistico e produttivo oggetto dell'istanza di riesame. Nelle more dell'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 1-bis, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 207 del 2012, i gestori degli impianti strategici di cui al primo periodo predispongono lo studio di valutazione di impatto sanitario (VIS). 2. Lo studio di VIS a corredo dell'istanza di riesame dell'AIA, relativo allo scenario emissivo connesso all'assetto impiantistico e produttivo interessato oggetto di riesame, e' predisposto e valutato sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute 27 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2019, utilizzando, per la valutazione dell'impatto sulla qualita' dell'aria, i valori limite di riferimento di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e, per la valutazione del rischio sanitario, i valori di riferimento stabiliti dalla norma tecnica US-EPA, vigente al momento della data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Per le attivita' di valutazione, controllo e monitoraggio, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce il parere dell'Istituto superiore di sanita' (ISS) che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'ISS trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il parere sulla base della documentazione in possesso, entro trenta giorni dalla ricezione dello studio di valutazione dell'impatto sanitario. Ove siano necessarie integrazioni dello studio, esse sono richieste direttamente, e senza possibilita' di reiterazione, dall'ISS al Gestore entro quindici giorni. Il termine di cui al terzo periodo e' sospeso sino alla produzione delle integrazioni da parte del gestore. 4. La Commissione di cui all'articolo 8-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 rilascia il proprio parere entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle valutazioni rese ai sensi del comma 3. Entro dieci giorni dalla data di ricezione del parere della Commissione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 al fine di acquisire le determinazioni finali a chiusura del procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale. La determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi e' rilasciata entro sessanta giorni dalla data della prima riunione della conferenza medesima. |
| Art. 3
Disposizioni transitorie
1. Nel caso di procedimenti di riesame di cui all'articolo 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e aventi a oggetto impianti strategici gli atti gia' prodotti dal gestore rimangono validi se conformi a quanto previsto dall'articolo 2, il parere dell'ISS e' reso entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Commissione di cui all'articolo 8-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, integrata con un esperto in materia sanitaria designato dal Ministero della salute, rilascia il proprio parere nei successivi trenta giorni e la determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi e' rilasciata nei successivi trenta giorni. |
| Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1. All'attuazione delle disposizioni previste dal presente provvedimento le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
| Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 gennaio 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy
Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Schillaci, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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