Gazzetta n. 24 del 30 gennaio 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025
ORDINANZA 16 gennaio 2025
Impianto della societa' Ambiente Guidonia S.r.l. sito in via dell'Inviolata, km 1500 - 00012 Guidonia Montecelio. Attivita' di trasferenza di rifiuti urbani indifferenziati. (Ordinanza n. 3).


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025

Vista la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che, all'art. 1, comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 400 del 23 agosto 1988, di un Commissario straordinario del Governo in carica fino al 31 dicembre 2026 «al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il sindaco pro tempore di Roma Capitale e' stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito Commissario straordinario) al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022;
Visto il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50 recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025» che, al comma 1, attribuisce al Commissario straordinario di Governo, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, l'esercizio delle competenze assegnate alle regioni, anche per quanto riguarda:
la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;
la regolamentazione delle attivita' di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;
l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;
l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152/2006;
l'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022, che prevede che il Commissario straordinario di Governo, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
l'art. 13, comma 2 ultimo periodo, del decreto-legge n. 50/2022 che dispone che la Regione Lazio si esprime sulle suddette ordinanze entro il termine di quindici giorni dalla richiesta di parere e che decorso tale termine si procede anche in mancanza della pronuncia;
Vista la disposizione commissariale n. 26 dell'11 luglio 2024 avente ad oggetto «Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, approvato con ordinanza del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 n. 7 del 1° dicembre 2022: costituzione dell'Osservatorio di piano», che ha disposto la costituzione dell'Osservatorio di piano come struttura tecnico-operativa a supporto del Commissario straordinario presso il Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti di Roma Capitale per il coordinamento delle attivita' di monitoraggio ambientale del Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;
Vista la direttiva 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, modificata dalla direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/850/UE del «Pacchetto per l'economia circolare» che pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero.
Vista la direttiva quadro 2008/98/CE e successive modificazioni ed integrazioni che, nel disciplinare la gerarchia fra le attivita' di gestione dei rifiuti, prevede che gli Stati membri realizzino, secondo i principi di autosufficienza e prossimita', una rete integrata di impianti che permettano il completamento delle diverse fasi della gerarchia rifiuti, adottando le migliori tecniche disponibili (BAT - Best Available Techniques);
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Norme in materia ambientale»;
Visto il Piano regionale dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 4 del 5 agosto 2020;
Visto il Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale (PGR-RC) approvato dal Commissario straordinario con ordinanza n. 7 del 1° dicembre 2022, ai sensi del richiamato art. 13, comma 1 del decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022, in coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale per la gestione rifiuti, approvato con decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 257;
Ritenuto che il Commissario straordinario anche nella sua qualita' di Commissario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, dovra' attivarsi anche al fine di arginare i casi in cui si determinino eventuali situazioni di criticita', in quanto un'efficiente ed efficace gestione del ciclo dei rifiuti urbani impatta direttamente sulle dinamiche gestionali complessive della Citta' di Roma che e' chiamata ad ospitare tutte le piu' importanti celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, Giubileo avviato con l'apertura della Porta Santa nella Basilica di San Pietro il 24 dicembre 2024;
Accertato che:
il 15 giugno 2022 si e' sviluppato un incendio di ingenti proporzioni che ha interessato l'impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) gestito dalla E. Giovi in amministrazione giudiziaria, denominato Malagrotta 2, con capacita' di trattamento autorizzata fino a 900 t/g. Tale impianto, strategico alla chiusura del ciclo dei rifiuti urbani di Roma Capitale, risulta allo stato attuale inutilizzabile e comporta una ulteriore drastica riduzione dell'impiantistica a supporto del trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati nel territorio di Roma Capitale, essendo gia' venuto meno l'impianto di TMB di via Salaria, inutilizzabile anche questo a causa di un incendio divampato il 15 dicembre 2018;
AMA S.p.a., quindi, e' in grado di soddisfare solo in minima parte il fabbisogno complessivo di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati raccolti dalla stessa nella Citta' di Roma e, quindi, ha la necessita' di utilizzare anche gli altri impianti presenti e autorizzati sia nell'ATO di riferimento sia al di fuori dello stesso;
Ritenuto che le motivazioni appena enunciate hanno condotto alla necessita' di destinare i rifiuti urbani indifferenziati prodotti e raccolti nella Citta' di Roma anche ad impianti limitrofi al territorio della stessa e ad esclusiva utilizzazione di AMA S.p.a.;
Richiamati:
il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme in materia ambientale», che ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualita' della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
ed in particolare l'art. 178 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni secondo cui «1. La gestione dei rifiuti e' effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilita', di proporzionalita', di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonche' del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti e' effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicita', trasparenza, fattibilita' tecnica ed economica, nonche' nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali»;
Dato atto che:
con deliberazione n. 52 del 25/26 settembre 2015, l'Assemblea capitolina di Roma Capitale ha approvato l'affidamento ad AMA S.p.a. del «servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della Citta' di Roma, per la durata di quindici anni e nei limiti autorizzativi degli strumenti di programmazione economico finanziaria di Roma Capitale», sulla base del Piano economico finanziario pluriennale alla stessa allegato;
con deliberazione n. 67 del 4 aprile 2023, l'Assemblea capitolina ha approvato, altresi', gli indirizzi programmatici e le linee guida per la predisposizione del contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani tra Roma Capitale e AMA S.p.a.;
la Giunta capitolina, con deliberazione n. 82 del 21 marzo 2024, ha approvato il nuovo contratto di servizio tra Roma Capitale e AMA S.p.a. per la gestione dei rifiuti urbani, valevole per gli anni 2024-2025, sottoscritto in data 28 marzo 2024;
Ritenuto che in attuazione degli atti appena menzionati e nel rispetto del principio di prossimita' di cui all'art. 182-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, AMA S.p.a. conferiva il rifiuto indifferenziato presso l'impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) della societa' Ambiente Guidonia S.r.l. e che per la vicinanza dell'impianto al quadrante Nord Est dell'abitato di Roma il conferimento consentiva al gestore pubblico il deposito diretto dei rifiuti raccolti tramite i mezzi che svolgono il servizio di raccolta;
Considerato che:
con determinazione dirigenziale n. C1869 del 2 ottobre 2010 la Regione Lazio ha rilasciato «l'Autorizzazione integrata ambientale al CO.LA.RI. [...] con sede legale in viale del Poggio Fiorito, 63 - 00144 Roma per l'impianto integrato per il trattamento di rifiuti urbani non pericolosi...», autorizzando il medesimo «CO.LA.RI. alla realizzazione dell'impianto, secondo quanto riportato nei progetti richiamati in allegato tecnico, parte integrante del provvedimento, che con il presente atto, si approvano. L'autorizzazione alle nuove opere sostituisce, ai sensi di legge, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e costituisce, essendo l'intervento di pubblica utilita' variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi del comma 6, art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni»;
con determinazione dirigenziale n. G08879 del 17 luglio 2015 la Regione Lazio ha disposto «di volturare alla "Ambiente Guidonia S.r.l", con sede legale in viale del Poggio Fiorito, 63 - Roma, [...] l'Autorizzazione integrata ambientale, rilasciata al "CO.LA.RI." con determinazione n. C1869 del 2 agosto 2010, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto integrato costituito da un impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) ed annesso impianto di compostaggio nel Comune di Guidonia Montecelio localita' Inviolata»;
con determinazione dirigenziale n. G08880 del 17 luglio 2015 la Regione Lazio ha approvato «la modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies, decreto legislativo n. 152/2007 e successive modificazioni ed integrazioni e art. 15, comma 14 della legge regionale n. 27/28 dell'Autorizzazione integrata ambientale di cui alla determinazione n. C1869 del 2 agosto 2010 relativa all'impianto integrato di recupero e valorizzazione di rifiuti non pericolosi in loc. Inviolata nel Comune di Guidonia Montecelio (RM) della Ambiente Guidonia Srl descritta nella documentazione tecnica allegata all'istanza...»;
con determinazione dirigenziale n. G00368 del 15 gennaio 2018 la Regione Lazio ha determinato di «concludere positivamente il procedimento di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale della determinazione C1869 del 2 agosto 2010. Si terra' conto di tutte le prescrizioni pervenute in sede di conferenza dei servizi che saranno riportate nella determinazione di rinnovo dell'AIA che sara' successivamente emessa con termine finale della stessa alla data del 31 dicembre 2024»;
con determinazione dirigenziale n. G07907 del 6 luglio 2020 la Regione Lazio ha stabilito «che l'Autorizzazione integrata ambientale ai sensi della Parte seconda, Titolo III-bis, del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni ed integrazioni, di cui alla determinazione n. C1869 del 2 agosto 2019 rilasciata al CO.LA.RI. e volturata con determinazione n. G08879 del 17 luglio 2015 alla Ambiente Guidonia S.r.l. [...] per l'installazione appartenente alla categoria di attivita' IPPC: 5.3., allegato VIII, Parte seconda, decreto legislativo n. 152/2006 relativa all'impianto integrato per il trattamento di rifiuti urbani non pericolosi localizzato nel Comune di Guidonia Montecelio /RM), loc. Inviolata, ha validita' fino al 31 dicembre 2034, secondo tutto quanto indicato nell'allegato tecnico alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale e sostituisce integralmente l'allegato tecnico di cui alla determinazione n. C1869 del 2 agosto 2010»;
con determinazione dirigenziale n. G01600 del 19 febbraio 2024 la Regione Lazio in data 19 febbraio 2024 ha, fra l'altro, disposto:
«1. di confermare che la richiesta di variante non sostanziale presentata dalla societa' Ambiente Guidonia S.r.l. in misura di straordinaria e temporanea gestione ex art. 32, decreto-legge n. 90/2014, con istanza acquisita al prot. reg. n. 1062237 del 21 dicembre 2021, integrata con nota acq. al prot. n. 1072610 del 23 dicembre 2021, e' riconosciuta tale ai sensi dell'art. 5, lettera l) bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. di recepire a tal riguardo come parte sostanziale e integrante del presente provvedimento il parere rilasciato da Arpa Lazio prot. n. 9123 dell'8 febbraio 2023, acq. al prot. regionale n. 147562 dell'8 febbraio 2023 e l'ulteriore valutazione di cui alla nota prot. n. 0063355 dell'8 settembre 2023, acquisita al prot. reg. n. 1017235 del 18 settembre 2023, in ordine alla verifica/aggiornamento dell'autorizzazione prima della messa in esercizio definitiva, nonche' alla modifica non sostanziale richiesta;
3. di recepire le modifiche non sostanziali dell'autorizzazione AIA, di cui alla determinazione dirigenziale n. C1869 del 2 agosto 2010 e successivo rinnovo di cui alla determinazione dirigenziale n. G07907 del 6 luglio 2020 e successive modificazioni ed integrazioni e determinazione dirigenziale n. G02450 del 2021, indicate dalla societa' Ambiente Guidonia S.r.l. in misura di straordinaria e temporanea gestione ex art. 32, decreto-legge n. 90/2014 nella comunicazione di modifica non sostanziale di cui alla nota acquisita al prot. n. 1062237 del 21 dicembre 2021, integrata con nota acq. al prot. n. 1072610 del 23 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 29-nonies del Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito indicate per il completamento della linea 2, relativa alla linea di compostaggio ed autorizzata per i rifiuti organici provenienti da raccolta differenziata per un quantitativo massimo di 27.000 t/anno: "...per la produzione di compost di qualita' si dovranno installare e collaudare alcune ulteriori macchine (apri sacco, vaglio e vagli di raffinazione) nonche' predisporre la sezione di maturazione necessaria alla produzione di compost, mentre sono perfettamente funzionanti tutte le altre macchine ed annessi tecnologici previsti". Per tale ragione, nelle more di tale completamento impiantistico, la societa' formula "...istanza di modifica non sostanziale affinche' la linea 2 possa essere fin da subito messa a disposizione per accettare e stabilizzare il sottovaglio proveniente dalla Stazione di Tritovagliatura di Rocca Cencia della Porcarelli Gino & Co Srl al servizio della Citta' di Roma fino alla saturazione della capacita' del bacino al fine di predisporre una valida soluzione operativa che consenta alla Citta' di Roma di uscire dall'attuale situazione di emergenza in materia di ciclo dei rifiuti...";
4. di modificare e aggiornare, a seguito degli approfondimenti effettuati con il contributo tecnico-istruttorio di ARPA Lazio e a seguito della modifica non sostanziale, l'allegato tecnico della dd n. G07907 del 7 giugno 2020 "Ambiente Guidonia S.r.l. - Procedimento di rinnovo autorizzazione integrata ambientale ex art. 29-octies, decreto legislativo n. 152/2006 - di cui alla determinazione n. C1869 del 2 agosto 2010 - Impianto TMB di Guidonia Montecelio (RM) sostituendolo integralmente con la documentazione allegata alla presente determina;
5. di prendere atto dell'ottemperanza alle prescrizioni imposte con d.d. n. G07907 del 6 luglio 2020 e successive modificazioni ed integrazioni propedeutiche all'avvio dell'esercizio dell'impianto con particolare riferimento al certificato di collaudo e relativa relazione di collaudo con riferimento al 1° stralcio funzionale a firma del collaudatore prof. Renato Gavasci consegnato dagli amministratori per la straordinaria e temporanea gestione della societa' Ambiente Guidonia S.r.l. con nota acquisita al prot. reg. n. 134129 del 30 gennaio 2024»;
in merito all'impianto della societa' Ambiente Guidonia S.r.l. sito in via dell'Inviolata, km 1,500 - 00012 - Guidonia Montecelio (RM), in tale determinazione, altresi', si legge «Tenuto conto dell'importanza dell'impianto per la gestione e il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati codice EER 200301 dell'ATO Roma come previsto nel Piano di gestione rifiuti vigente, considerato altresi' le attuali ripercussioni sulla gestione dei flussi di rifiuto indifferenziato occorsi a seguito del grave incendio accaduto [...] presso l'altro impianto adiacente di trattamento meccanico-biologico (TMB) di proprieta' della E.Giovi, denominato "Malagrotta 2", [...] nonche' del fatto che lo stesso impianto TMB della Ambiente Guidonia S.r.l., con D.G.R.L. n. 290 del 12 maggio 2022 rubricata "Delibera Arera 363/2021/R/rif e successive modificazioni ed integrazioni - Approvazione del documento recante "Stato di attuazione del PRGR e individuazione degli impianti di chiusura del ciclo minimi e intermedi" e' stato inserito tra gli impianti intermedi da assoggettare a regolazione ai sensi delle disposizioni di ARERA, conferendo i propri scarti di trattamento negli impianti minimi indicati nella medesima D.G.R.»;
in relazione ai citati provvedimenti autorizzativi, la societa' Ambiente Guidonia S.r.l. ha, da ultimo, prestato in favore della Regione Lazio la polizza fidejussoria n. 408431463 del 1° giugno 2022 emessa dalla AXA Assicurazioni S.p.a. avente durata fino al 31 dicembre 2026;
con sentenza n. 8208 del 14 ottobre 2024 il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, «definitivamente pronunciando sull'appello - R.G. n. 1730/2021- come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata - Tribunale amministrativo regionale Lazio n. 8818 del 28 luglio 2020 - accoglie il ricorso di primo grado e annulla gli atti con esso impugnati», ovvero la determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G00368 del 15 gennaio 2018 di conclusione del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con determinazione dirigenziale n. C1869 del 2 agosto 2010;
con nota del 18 ottobre 2024 AMA S.p.a. comunica che: «Attualmente la gestione quotidiana dei servizi e' garantita dalla ripartizione logistica degli scarichi dei mezzi di raccolta sui quattro poli impiantistici (i) Ponte Malnome/Malagrotta, (ii) Romagnoli (Ostia), (iii) Rocca Cencia/Porcarelli e (iv) Ambiente Guidonia, a servizio dei quattro quadranti della citta', che assicurano l'ottimizzazione dell'organizzazione e il completamento efficace dei servizi di raccolta e di gestione dei rifiuti, grazie a una logica di prossimita' e bacinizzazione dei punti di conferimento»;
con sentenza n. 367 dell'8 gennaio 2025 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, ritenendo che «Gli effetti della sentenza del Consiglio di Stato non possono non riverberarsi, quindi, nel presente giudizio, qualunque sia la soluzione giuridica che si intende seguire» ha, fra l'altro, «in accoglimento, per le ragioni e nei limiti esposti in parte motiva, del ricorso Rg. n. 8106 del 2020 e relativi motivi aggiunti», annullato i provvedimenti con essi impugnati, ovvero le determinazioni dirigenziali della Regione Lazio n. G07907 del 6 luglio 2020, n. G02450 dell'8 marzo 2021 e n. G01600 del 19 febbraio 2024;
benche' la sentenza n. 367 dell'8 gennaio 2025 abbia annullato i summenzionati atti autorizzativi, per quanto nella stessa testualmente statuito, ovvero che «Nel caso di specie, tutti gli atti e provvedimenti oggetto del giudizio definito dal Consiglio di Stato rispetto alla determina del 2020 della Regione Lazio qui impugnata: 1) si collocano sulla medesima sequenza procedimentale, la delibera del 2020 ponendosi come il provvedimento definitivo della procedura iniziata con l'indizione della Conferenza di servizi; 2) sul piano funzionale e strutturale i primi rappresentano i necessari antecedenti della seconda, adottata in stretto nesso di conseguenzialita' rispetto, in particolare, alla delibera del 2018 annullata dal Consiglio di Stato. Emerge, quindi, nello specifico caso di specie un'ipotesi di invalidita' caducante, rispetto alla quale l'atto "a valle", ovvero la delibera del 2020, deve ritenersi essere stato "travolto automaticamente" dagli effetti della sentenza del Consiglio di Stato. Lo stesso e' a dirsi per le successive determinazioni assunte dalla Regione Lazio e impugnate con i motivi aggiunti, venendo in rilievo, con esse, la fase attuativa della determina del 2020: la correlazione funzionale e l'essere tutti questi atti collocati sulla ideale sequenza provvedimentale "successiva", comporta che, venendo meno la delibera del 2020, in conseguenza dell'effetto caducante che precede vengono ad essere travolte automaticamente anche le determinazioni successive», emerge come il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, per l'annullamento di tali atti si sia limitato a tale effetto caducante senza entrare nel merito dei procedimenti che agli stessi hanno condotto ed in cui si erano favorevolmente espressi gli enti/uffici competenti in materia tecnico-ambientale;
nella suddetta sentenza, altresi', si legge che «la predetta societa' - "Ambiente Guidonia S.r.l." - ha dedotto e provato di aver presentato, avverso la sentenza n. 8204 del 2024 - del Consiglio di Stato - ricorso per revocazione c.d. "ordinaria", ai sensi del combinato disposto degli articoli 106 c.p.a. e 395, numeri 4 e 5, c.p.c.»;
il comma 1 dell'art. 196 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni prevede che rientrino tra le competenze delle regioni: «g) la delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali di cui all'art. 195, comma 1, lettera m), degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilali»;
il comma 3 dell'art. 199 del medesimo decreto legislativo, alla lettera f), statuisce che i piani regionali di gestione dei rifiuti prevedano «la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale»;
l'art. 200 del medesimo decreto legislativo, dispone, testualmente, che:
«1. La gestione dei rifiuti urbani e' organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'art. 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 195, comma 1, lettere m), n) ed o), e secondo i seguenti criteri:
a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;
b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;
c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;
d) valorizzazione di esigenze comuni e affinita' nella produzione e gestione dei rifiuti;
e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti gia' realizzati e funzionanti;
f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinche' i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicita'»;
l'art. 3-bis del decreto-legge n. 138/2011, come convertito con legge n. 148/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede, inoltre, che: «1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalita', adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio...»;
con deliberazione del Consiglio regionale n. 14 del 18 gennaio 2012 (successivamente modificata con deliberazione del medesimo Consiglio n. 8 del 24 luglio 2013) la Regione Lazio ha adottato il Piano di gestione dei rifiuti del Lazio ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27, istituendo cinque ambiti territoriali ottimali: ATO-Frosinone, ATO-Latina, ATO-Rieti, ATO-Roma e ATO-Viterbo;
il Comune di Guidonia Montecelio, su cui insiste l'impianto della societa' «Ambiente Guidonia S.r.l.», fa parte dell'ATO-Roma e, come riportato nell'attuale Piano regionale della gestione dei rifiuti del Lazio, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 4 del 5 agosto 2020, i «Sub-ambiti Roma Capitale e Provincia di Roma» sono stati nello stesso «elaborati ai soli fini conoscitivi della ripartizione dei flussi all'interno dell'ATO Roma, gia' individuato come Provincia di Roma, oggi Citta' metropolitana di Roma Capitale, nell'arco di vigenza del presente PRGR»;
l'impianto della societa' «Ambiente Guidonia S.r.l.», ha come conferitore esclusivo la societa' AMA S.p.a.;
per quanto disciplinato dalla normativa di settore vigente, va, dunque, garantita efficacia, efficienza, economicita' ed autosufficienza alla gestione, di competenza del Commissario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica, dei rifiuti urbani di Roma Capitale, all'interno dell'ambito territoriale ottimale (ATO-Roma), in conformita' con i principi di autosufficienza e prossimita' di cui all'art. 182-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerato, altresi', che:
in data 13 gennaio 2025 AMA S.p.a., con nota prot. PG - 13/01/2025.0005942. U, acquisita in pari data al prot. n. RM/213, ha rappresentato che: «Il sistema di raccolta della Citta' di Roma Capitale e' strutturato con conferimenti diretti di rifiuti indifferenziati divisi per bacini di utenza; nello specifico per il bacino sud-ovest il rifiuto viene conferito, per operazioni di trasferenza e trattamento, presso le piattaforme Ecosystem, E. Giovi, AMA-Ponte Malnome ed AMA-Romagnoli mentre per il bacino di utenza nord-est presso le piattaforme AMA-Rocca Cencia, Porcarelli ed Ambiente Guidonia. Questo modello di gestione dei flussi di raccolta ottimizzato garantisce la possibilita' di uno scarico continuo di rifiuti nelle ventiquattro ore, sia nei giorni feriali che nelle giornate festive, ed ha assicurato, anche con l'affluenza straordinaria di visitatori nel periodo natalizio appena concluso, un livello di servizio che non ha registrato situazioni di emergenza. L'impianto di Ambiente Guidonia trattava 1.900 tons/settimana per un totale di 100.000 tons/anno ed il rifiuto conferito presso la piattaforma era raccolto nel bacino nord est della Citta' di Roma Capitale, con notevoli vantaggi nelle fasi di raccolta vista la prossimita' dello stesso rispetto al territorio servito dagli automezzi AMA. L'improvvisa chiusura dell'impianto di AG ha generato non solo la problematica derivante dalla perdita del trattamento per i quantitativi sopra descritti, ma contestualmente un aggravio per quanto concerne le attivita' di trasferenza, aumentate per pari quantitativi. La chiusura dell'impianto altera in maniera rilevante la gestione pregiudicando l'efficacia delle fasi della raccolta, oltre all'impossibilita' di disporre dei quantitativi trattati; essa determinera' la mancanza di uno dei pilastri che mantengono in equilibrio il sistema di raccolta e la quotidiana gestione dei rifiuti della Citta' di Roma, con criticita' nella efficacia delle attivita' di raccolta, e conseguenti ripercussioni sulla qualita' e continuita' dei servizi. AMA, a seguito della chiusura dell'impianto della societa' AG si e' immediatamente attivata alla ricerca di soluzioni alternative nel quadrante di pertinenza per individuare una o piu' posizioni necessarie e strategiche allo svolgimento delle attivita' di scarico del rifiuto urbano indifferenziato. Le alternative alla chiusura dell'impianto di AG sono legate alla disponibilita', nel quadrante nordest, di siti per lo scarico dei mezzi dedicati alla raccolta dei rifiuti equivalenti in termini di vantaggi logistici e potenzialita' di trattamento. Dall'analisi delle piattaforme disponibili autorizzate e dal punto di vista logistico di gestione del servizio e' emerso che, non ci sono piattaforme in grado di sopperire, per le operazioni di trattamento e trasferenza, i volumi finora gestiti dell'impianto di AG. Al momento, dunque, le altre soluzioni impiantistiche disponibili nell'immediato sul territorio e, specificatamente nel quadrante di riferimento, non sono fungibili per il ripristino delle condizioni di esercizio e di gestione delle attivita' garantite dall'impianto di AG»;
l'attivita' di trasferenza di «rifiuti urbani non differenziati» (EER 20 marzo 2001), residuali dalla raccolta differenziata assume una rilevante connotazione strategica nel mantenimento del delicato equilibrio nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Roma Capitale e l'impianto della societa' Ambiente Guidonia S.r.l., oltre a svolgere le attivita' di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, si colloca logisticamente in posizione idonea per essere punto di riferimento per i mezzi che svolgono il servizio di raccolta urbana in analogia e sostituzione di stazione di trasferenza, necessaria al servizio per il regolare ritiro dei rifiuti;
Rilevato, quindi, che il protrarsi del mancato conferimento dei rifiuti urbani di Roma Capitale presso l'impianto della societa' Ambiente Guidonia S.r.l. genera l'inevitabile inefficienza del servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati nei quartieri nord ed est della Citta' di Roma con potenziale deposito incontrollato dei rifiuti presso i punti di raccolta stradale che potrebbe ingenerare criticita' di natura sanitaria, ambientale e di decoro urbano, peraltro, in un periodo storico particolarmente rilevante per la presenza di pellegrini presso la Citta' di Roma per l'anno giubilare;
Ritenuto, quindi:
che al Commissario straordinario corre l'obbligo di porre in essere ogni intervento volto a consentire la prosecuzione delle attivita' di gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale, arginando le situazioni di criticita' attuali e future, al fine di salvaguardare la cittadinanza da rischi per l'igiene pubblica e da pregiudizi per la qualita' ambientale, per il decoro e la vivibilita' urbana, nonche' per garantire il corretto svolgimento delle celebrazioni in corso per l'anno giubilare anche in considerazione del consistente aumento delle presenze di pellegrini nel territorio di Roma Capitale;
che conseguentemente e' necessario intervenire da parte del Commissario straordinario per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 con i poteri previsti dall'art. 1, comma 425, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 in combinato disposto con i poteri di cui all'art. 13, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 con specifico provvedimento straordinario emergenziale per individuare un'area tecnicamente idonea e specificatamente attrezzata con i necessari presidi ambientali per lo svolgimento delle attivita' di trasferenza del rifiuto urbano indifferenziato e cosi' scongiurare il verificarsi di criticita' nello svolgimento del servizio di raccolta del rifiuto urbano indifferenziato nel quadrante Nord-Est della citta';
Considerato che:
da quanto emerge nella richiamata nota di AMA S.p.a., acquisita al prot. n. RM/213 del 13 ottobre 2025, l'unico sito, nell'immediato, a poter assolvere alle funzioni di trasferenza del rifiuto urbano indifferenziato per la vicinanza dell'impianto al quadrante Nord-Est dell'abitato di Roma Capitale, risulta essere la sezione di ricezione dell'impianto della societa' Ambiente Guidonia S.r.l., sito in via dell'Inviolata, km 1,500 - 00012 - Guidonia Montecelio (RM);
si rende, quindi, necessario, al fine di garantire, nell'immediato, lo svolgimento delle operazioni di raccolta nel territorio di Roma Capitale per il tempo necessario affinche' AMA S.p.a. individui e proponga, celermente e con massima priorita', soluzioni alternative per lo svolgimento delle attivita' di trasferenza del rifiuto urbano indifferenziato nell'ambito della raccolta domiciliare del quadrante Nord-Est della citta' di Roma Capitale, presentando valutazioni di fattibilita' e relativo cronoprogramma per le azioni necessarie a superare la contingente condizione di urgenza, nonche' per consentire, alla stessa, di poter usufruire della sezione di ricezione dei rifiuti dell'impianto della societa' Ambiente Guidonia S.r.l. quale punto di trasferenza dei rifiuti urbani per lo svolgimento del servizio di raccolta;
Rilevata che in via di urgenza, al di fuori dell'avvio di un nuovo procedimento autorizzatorio da parte della Regione Lazio in esecuzione a quanto stabilito dalla citata sentenza del Tribunale amministrativo regionale - Lazio in merito alla caducazione dei precedenti provvedimenti autorizzatori a favore della societa' Ambiente Guidonia S.r.l. per l'impianto di TMB, la necessita' di un provvedimento straordinario, volto a garantire, dunque, le condizioni del regolare svolgimento del servizio di raccolta e di igiene urbana, e, considerata, quale unica soluzione tecnicamente corretta, l'attivita' di stoccaggio del rifiuto in fase di raccolta nel capannone di ricezione dell'impianto della societa' Ambiente Guidonia S.r.l., in quanto dotato dei relativi necessari presidi ambientali, come previsti dalle disposizioni normative a salvaguardia e tutela sanitaria ed ambientale, per effettuare tali operazioni;
Vista la nota prot. MIC│SABAP-MET-RM│16/01/2025│0000931-P, acquisita in pari data al protocollo del Commissario straordinario RM/315/2025, con cui la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti, in riscontro alla nota prot. n. RM/268/2025 del Commissario straordinario, ha comunicato che «quest'Ufficio non ravvisa motivi ostativi alla relativa assunzione» del presente provvedimento in quanto volto a neutralizzare il rischio di una possibile emergenza sanitaria ed ambientale e finalizzato a fronteggiare un'esigenza del tutto eccezionale e temporanea;
Visto il sentito della Regione Lazio richiesto con nota del Commissario straordinario in data 16 gennaio 2025, prot. n. RM/337 ed espresso con nota Regione Lazio prot. U.0053992 del 16 gennaio 2025, acquisita in data 16 gennaio 2025 al protocollo del Commissario straordinario al n. RM/355;
Per quanto espresso in premessa e nei considerata, a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

Ordina:

1) ad AMA S.p.a.:
1) di conferire, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, i rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301) presso l'impianto della societa' Ambiente Guidonia S.r.l.;
2) di individuare, entro i prossimi quarantacinque giorni, una soluzione tecnica per le operazioni di trasferenza del rifiuto urbano indifferenziato a supporto delle attivita' di raccolta dei quartieri Nord ed Est della Citta' di Roma Capitale ed a trasmetterle alla struttura commissariale;
2) ad Ambiente Guidonia S.r.l.:
1) di eseguire le attivita' di trasferenza (operazione R13 dell'allegato «C» alla Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni) nelle aree denominate «1a» e «12» nella tavola denominata «T.33.E» (allegata), come evidenziate nel documento «Evidenziazione area attivita' di traferenza.pdf» (allegato), dello stabilimento sito in via dell'Inviolata, km 1,500 - 00012 - Guidonia Montecelio (RM), svolgendo attivita' di deposito dei rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301) per una capacita' di movimentazione rifiuti massima di 1.900 ton/settimana ed un deposito massimo istantaneo di 600 ton;
2) di svolgere le attivita' nell'area di ricezione del rifiuto dell'impianto in ambiente chiuso e confinato garantendo lo svolgimento delle operazioni attinenti al deposito del rifiuto e le operazioni annesse alle attivita' di trasferenza del rifiuto urbano indifferenziato in conformita' al disposto del provvedimento autorizzativo d.d. n. G07907 del 6 luglio 2020, integrato e modificato dalla d.d. n. G01600 del 19 febbraio 2024 rilasciato dalla Regione Lazio per quanto attiene le sezioni dell'impianto impiegate per lo svolgimento delle attivita' oggetto della presente ordinanza e nel rispetto dei limiti e delle condizioni di seguito riportate:
Generali
a) le operazioni di trasferenza dei rifiuti dovranno avvenire prevedendo tutti i presidi necessari ad evitare ogni danno o pericolo per la salute, la incolumita', il benessere e la sicurezza della collettivita', dei singoli e degli addetti nonche' a garantire il rispetto delle esigenze igienico sanitarie, evitando ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo e ogni inconveniente derivante da rumori, odori e dispersione di aerosol;
b) nelle aree delle operazioni di trasferenza dei rifiuti dovra' essere garantito l'accesso all'impianto alle autorita' competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva;
c) le operazioni di trasferenza dovranno avvenire attenendosi a quanto indicato dalla circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. 1121 del 21 gennaio 2019 recante «Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi»;
Rifiuti
d) lo stoccaggio istantaneo dei rifiuti non dovra' superare i quantitativi massimi come sopra specificati;
e) impostare le operazioni di trasferenza dei rifiuti prevedendo di norma il loro permanere nell'area di deposito per un periodo non superiore alle ventiquattro ore dal conferimento in sito ad eccezione del sabato in cui il deposito potra' effettuato per quarantotto ore dal conferimento in sito;
f) dovranno essere assicurati la regolare tenuta del registro cronologico di carico e scarico e gli altri adempimenti previsti dal Titolo I della Parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e della normativa tecnica di settore; in particolare, relativamente al registro cronologico di carico e scarico, le annotazioni devono essere effettuate nel rispetto delle tempistiche previste dall'art. 190, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
g) i rifiuti in uscita dal sito dovranno essere conferiti a soggetti regolarmente autorizzati per il recupero e/o lo smaltimento. Per il trasporto dei rifiuti dovranno essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'art. 212 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto di quanto regolamentato dal decreto ministeriale n. 120/2014;
Acque meteoriche
h) le aree «esterne» (non al coperto) del sito dovranno rimanere libere da lavorazioni e depositi di rifiuti;
Emissioni odorigene
i) dovra' essere garantito il contenimento delle emissioni odorigene;
Sicurezza nei luoghi di lavoro
j) le attivita' dovranno essere effettuate nel rispetto del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; in particolare dovranno essere redatte specifiche procedure di lavoro da far rispettare sia al proprio personale che ad eventuali appaltatori o subappaltatori; il personale dovra' essere adeguatamente informato e formato, dotato sia di dispositivi di protezione individuale idonei alla sicurezza delle attivita' da eseguire che delle abilitazioni necessarie, ed idoneo alle mansioni specifiche in conformita' alla sorveglianza sanitaria ove prevista;
k) le attivita' dovranno essere effettuate garantendo che le attrezzature di lavoro e gli impianti siano in possesso delle certificazioni di legge ed oggetto di periodica manutenzione secondo i relativi manuali d'uso e manutenzione e le norme tecniche di riferimento; tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere registrate su un apposito registro con l'indicazione della data, il tipo e la descrizione dell'intervento; tale registro dovra' essere tenuto a disposizione delle autorita' preposte al controllo; nel caso in cui si rilevi per una o piu' attrezzature di lavoro un aumento della frequenza di eventi anomali, le tempistiche di manutenzione dovranno essere riviste;
l) le attivita' dovranno essere effettuate garantendo che tutti gli impianti (impianto elettrico, illuminazione, ecc.) siano oggetto di verifica e controllo periodico, per assicurarne la piena efficienza; tutte le operazioni di verifica e controllo dovranno essere registrate sul registro indicato al punto precedente;
m) al personale dovra' essere fatto divieto di fumare e di usare fiamme libere; il personale dovra' inoltre prestare la massima attenzione sulla eventuale presenza di superfici incandescenti, elettricita' statica, insorgenza di scintille di origine meccanica;
Piano di emergenza e prevenzione incendi
n) le operazioni di trasferenza dei rifiuti dovranno essere effettuate nel rispetto della normativa relativa alla prevenzione incendi e di quanto indicato nel decreto del Ministero dell'interno 26 luglio 2022 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti» ed in particolare al decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011 concernente l'individuazione delle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi e verifica delle condizioni di sicurezza; l'esercizio dell'attivita' autorizzata con il presente provvedimento e', altresi', subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attivita' prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto, rilasciata dal Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma, o di certificato prevenzione incendi, entrambi in corso di validita'; si dovra' provvedere all'eventuale revisione del Piano di emergenza interno (PEI) redatto ai sensi dell'art. 26-bis della legge n. 132/2018 e garantire la presenza di personale addetto alla gestione delle emergenze, formato ai sensi dell'art. 36, comma 9, del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti;
o) dovranno essere inviate alla Prefettura di Roma tutte le informazioni utili all'elaborazione del Piano di emergenza esterno (PEE) secondo le prime disposizioni attuative contenute nella circolare del Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento, rispettivamente prot. n. 3058 e prot. n. 2730 del 13 febbraio 2019;
Monitoraggio
p) le attivita' di gestione rifiuti oggetto della presente ordinanza dovranno essere rendicontate in apposita relazione di gestione, al termine dell'efficacia del presente provvedimento, da inviare ai seguenti organi di controllo: Regione Lazio, Citta' metropolitana di Roma Capitale, Arpa Lazio, Roma Capitale e Commissario straordinario;
q) dovra' essere segnalato tempestivamente agli enti competenti ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale correlato all'attivita' che possa causare pericolo per la salute, la incolumita', il benessere e la sicurezza della collettivita', dei singoli e degli addetti.

Dispone:

1) che la presente ordinanza ha efficacia per un periodo non superiore a quarantacinque giorni;
2) che siano ridefiniti i rapporti economici tra le parti nel rispetto del sistema di calcolo MTR - 2 deliberato dall'Autorita' di regolazione ARERA con delibera 23 gennaio 2024 n7/2024/R/rif;
3) l'immediata efficacia e pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
4) la notifica della presente ordinanza alla societa' AMA S.p.a. ed alla societa' Ambiente Guidonia S.r.l., nonche' la trasmissione alla Regione Lazio, alla Citta' metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Roma Capitale, al Comune di Guidonia Montecelio, alla ASL RM5 - Dipartimento di prevenzione servizio Pre.S.A.L. e S.I.S.P., ad ARPA Lazio - Sezione di Roma.
Avverso la presenza ordinanza e' ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo».
Allegati:
file denominato «T.33.E_-_Stoccaggi_stato_attuale.pdf»;
file denominato «Evidenziazione area attivita' di traferenza.pdf».

Roma, 16 gennaio 2025

Il Commissario straordinario
di Governo
Gualtieri


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Avvertenza:
Gli allegati alla disposizione sono disponibili sul sito del Commissario di Governo:
https://commissari.gov.it/giubileo2025/normativa/ordinanze-e-disp osizioni/area-via-e-autorizzazioni-rifiuti/anno-2025/ordinanze-commis sariali-anno-2025