Gazzetta n. 24 del 30 gennaio 2025 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
DELIBERA 19 dicembre 2024
Parere ai sensi dell'articolo n. 143 del decreto legislativo n. 163/2006 sulla proposta di revisione del Piano economico finanziario (PEF) del contratto per l'affidamento in concessione dei lavori di riqualificazione delle aree esterne e realizzazione di una autorimessa interrata presso il plesso ospedaliero «San Carlo» di Potenza. (Delibera n. 85/2024).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Nella seduta del 19 dicembre 2024

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, e, in particolare, il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile» e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al» CIPE «deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 2;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Viste le delibere CIPE 24 aprile 1996, n. 65, recante «Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita'», che, tra l'altro, ha previsto l'istituzione, presso questo stesso Comitato, del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita', di seguito NARS, e 8 maggio 1996, n. 81, recante «Istituzione del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita'»;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante «Unificazione dei Ministeri del Tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94» che, all'art. 1, comma 1, lettera e), demanda a questo Comitato la definizione delle linee guida e dei principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilita', ferme restando le competenze delle autorita' di settore;
Visto l'art. 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo modificato e integrato dall'art. 19, comma 1, lettera a), punti 2) e 3), del decreto-legge 12 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare il comma 8, secondo cui «La stazione appaltante, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, puo' stabilire che la concessione abbia una durata superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui ai commi 4 e 5 rispetto all'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni di mercato. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dalla stazione appaltante a detti presupposti o condizioni di base, nonche' le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o che comunque incidono sull'equilibrio del piano economico-finanziario, previa verifica del CIPE sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS), comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni. In mancanza della predetta revisione il concessionario puo' recedere dal contratto. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino piu' favorevoli delle precedenti per il concessionario, la revisione del piano dovra' essere effettuata a favore del concedente. Al fine di assicurare il rientro del capitale investito e l'equilibrio economico-finanziario del Piano economico-finanziario, per le nuove concessioni di importo superiore ad un miliardo di euro, la durata puo' essere stabilita fino a cinquanta anni» e il comma 8-bis della medesima disposizione secondo cui «ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo, la convenzione definisce i presupposti e le condizioni di base del piano economico-finanziario le cui variazioni non imputabili al concessionario, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua revisione. La convenzione contiene inoltre una definizione di equilibrio economico-finanziario che fa riferimento ad indicatori di redditivita' e di capacita' di rimborso del debito, nonche' la procedura di verifica e la cadenza temporale degli adempimenti connessi»;
Visto l'art. 144 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che disciplina le procedure di affidamento e pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ed in particolare l'art. 216, comma 1, secondo cui il medesimo decreto si applica «alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78», e, in particolare, gli articoli 224 e seguenti che dettano disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni, facendo salva la disciplina previgente;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2023, recante «Regolamento interno del nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' e disposizioni concernenti la struttura tecnica di esperti a supporto del NARS e del DIPE»;
Vista l'informativa che il segretario del CIPESS, previa istruttoria del NARS, ha reso al CIPESS nella seduta del 29 febbraio 2024, in merito alle procedure di riequilibrio delle concessioni di lavori pubblici ai sensi dell'articoli 143, commi 8, e 8-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, tenuto conto degli esiti della seduta deliberativa del NARS del 14 dicembre 2023;
Vista la nota del 13 maggio 2024, n. 19139, con la quale l' Azienda ospedaliera regionale San Carlo ha inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento e la programmazione della politica economica, di seguito DIPE, una richiesta di parere in merito alla revisione del piano economico-finanziario del contratto di concessione dei lavori di riqualificazione delle aree esterne e realizzazione di una autorimessa interrata presso il plesso ospedaliero «San Carlo» di Potenza;
Vista la nota del 7 giugno 2024, n. 5852, con cui, in riscontro alla predetta nota dell'Azienda ospedaliera, il coordinatore del NARS ha rilevato che alla fattispecie de qua trova applicazione ratione temporis il decreto legislativo n. 163 del 2006, ed in particolare l'art. 143, comma 8, e, dunque, la richiesta di revisione deve essere oggetto di verifica da parte del CIPESS, sentito il NARS, ai sensi della citata normativa e che, alla luce della documentazione agli atti, emerge un disaccordo tra concedente e concessionario in merito alle modalita' per attuare il riequilibrio; tale disaccordo non puo' sopperire la verifica rimessa dalla legge al CIPESS, sentito il NARS, che, invece, costituisce espressione di una funzione consultiva, avente ad oggetto una proposta di revisione concordata tra le parti, e non gia' di una funzione arbitrale, ossia di composizione di un disaccordo in atto;
Vista la nota del 26 luglio 2024, n. 30593, con cui l'Azienda ospedaliera regionale San Carlo ha sottoposto al DIPE e al CIPESS per la prevista e richiesta valutazione, la revisione del PEF relativo alla concessione prodotta dal concessionario nell'ambito di istanza formale di riequilibrio scaturente dagli effetti sulla concessione stessa della pandemia da COVID-19 e con cui sono stati trasmessi la relazione illustrativa di dettaglio e la documentazione richiesta;
Vista la nota dell'11 settembre 2024, prot. DIPE n. 9394, con cui il coordinatore del NARS ha chiesto l'acquisizione dell'atto di precisazione, firmato dalle parti in data 1° maggio 2020, completo di tutti gli allegati in esso richiamati, nonche' la deliberazione del direttore generale dell'Azienda ospedaliera regionale San Carlo n. 460/2020 di approvazione dello stesso, nonche' ulteriori chiarimenti;
Vista la nota del 7 ottobre 2024, n. 39672, con cui l'Azienda ospedaliera regionale San Carlo ha fornito riscontro alle richieste del NARS;
Vista la nota del 14 novembre 2024, n. 12494, con la quale il DIPE ha rappresentato la necessita' che la richiesta di iscrizione all'ordine del giorno del CIPESS sia presentata dall'autorita' politica competente;
Visto il parere del NARS del 15 novembre 2024, n. R 24, con raccomandazioni e osservazioni sulla proposta di aggiornamento in esame;
Vista la nota del Presidente della giunta regionale della Regione Basilicata del 25 novembre 2024, n. 24435, che richiede l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno del CIPESS;
Preso atto delle risultanze dell'istruttoria e, in particolare, che:
sotto il profilo tecnico-procedurale:
1. La competenza del CIPESS e' prevista dall'art. 143 del decreto legislativo n. 163 del 2006, sulla base dell'interpretazione di cui all'informativa al CIPESS del 29 febbraio 2024;
2. Le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 devono ritenersi applicabili alla procedura oggetto della presente delibera, in virtu' delle norme transitorie previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016 e dal decreto legislativo n. 36 del 2023;
3. L'ambito di applicazione delle procedure di riequilibrio, regolato dal decreto legislativo n. 163 del 2006, da attuarsi mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, afferisce alle revisioni resesi necessarie a causa di:
3.1. Variazioni apportate dalla stazione appaltante ai presupposti o alle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della gestione oggetto della concessione;
3.2. Norme legislative e regolamentari che definiscono nuovi meccanismi tariffari o che comunque incidono sull'equilibrio del PEF;
3.3. Variazioni non imputabili al concessionario, che determinino una modifica dell'equilibrio del PEF;
4. Con il contratto oggetto della procedura in esame il concedente ha affidato al concessionario:
4.1. La progettazione definitiva ed esecutiva, nonche' l'esecuzione dei lavori, delle opere di riqualificazione delle aree esterne e di realizzazione di un'autorimessa a servizio dell'ospedale «San Carlo» di Potenza;
4.2. La gestione economica e funzionale dei manufatti realizzati e delle aree di parcheggio;
4.3. La gestione e manutenzione di tutte le aree esterne destinate ai parcheggi e delle aree ideate per spazi verdi;
4.4. La gestione dei servizi (officina meccanica, gommista, lavaggio autovetture, foresteria) dell'area ospedaliera oggetto di intervento;
5. I casi di revisione e la procedura sono disciplinati dall'art. 20 del contratto di concessione stipulato tra le parti;
6. Il concessionario ha richiesto la revisione del PEF del contratto di concessione per il venire meno delle condizioni di equilibrio originarie, per fatti a lui non imputabili, e non rientranti nel rischio trasferito;
7. Il concessionario fonda le sue richieste sul fatto che, a seguito dell'emergenza pandemica da COVID-19, il numero dei ricoveri, delle giornate di degenza, nonche' il numero delle prestazioni ambulatoriali, sarebbe calato, determinando una cospicua riduzione della domanda di sosta, con effetti peggiorativi sui relativi ricavi da parcheggio;
8. Le ipotesi di riequilibrio sviluppate inizialmente erano due e consistevano:
8.1. Nella previsione di un contributo pubblico (ipotesi poi venuta meno);
8.2. Nell'incremento dei ricavi da parcheggio tramite aumento della tariffa oraria;
9. L'accordo raggiunto tra le parti prevede che il riequilibrio si fondi su un incremento tariffario a partire dal 2025. In particolare, e' stato previsto: l'incremento della tariffa oraria (comprensiva di IVA) da 60 centesimi di euro a 70 centesimi di euro (+16,67%); con specifico riferimento ai soli parcheggi «Multipiano», «Padiglione E-F» e «Stazione», l'incremento della tariffa giornaliera applicabile dalla 5a ora in poi, da 3,00 euro a 3,50 euro (IVA compresa); la riduzione dei minuti di sosta durante i quali si applica la tariffa minima (0,50 euro) da 50 minuti a 40 minuti;
10. Il concessionario ha individuato i seguenti scenari di riequilibrio:
10.1. Scenario 1: ipotesi di riequilibrio rispetto al «PEF di convenzione»;
10.2. Scenario 2: ipotesi di riequilibrio rispetto ai «dati actual pre-COVID»;
11. Il concedente ha ritenuto che i dati da utilizzare per la valutazione delle ipotesi di riequilibrio devono essere quelli riferiti all'oscillazione dei ricavi da parcheggio per effetto dell'emergenza pandemica incidente sulla diminuzione della richiesta di sosta e, in tal senso, il confronto di quanto accaduto nelle annualita' 2020, 2021 e 2022 e' da effettuarsi rispetto al dato actual pre-COVID e non ai maggiori valori considerati nel PEF di convenzione, in quanto le differenze tra i valori effettivi dei ricavi rilevati negli anni antecedenti al COVID e quelli ipotizzati in fase di formazione del PEF sono da ritenersi compresi tra i rischi operativi del concessionario;
12. Con nota dell'11 settembre 2024, prot. DIPE n. 9394, il NARS ha richiesto all'Azienda ospedaliera regionale San Carlo chiarimenti ed integrazioni;
13. Con nota del 7 ottobre 2024, n. 39672, prot. DIPE n. 10799, l'Azienda ospedaliera regionale San Carlo ha trasmesso la documentazione richiesta ed ha, altresi', fornito riscontro alle richieste del NARS;
14. Il NARS, con parere del 15 novembre 2024, n. R 24, reso con riguardo ai soli profili di revisione della concessione rientranti nel perimetro dell'art. 143, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ha formulato alcune raccomandazioni ed osservazioni concernenti la revisione del PEF, di cui si riportano le principali di seguito:
con riguardo allo schema di atto aggiuntivo il NARS suggerisce al CIPESS di raccomandare all'amministrazione:
14.1. L'espunzione dall'art. 3 della frase «Si prevede, in caso di significativi scostamenti rispetto alle valutazioni effettuate in occasione del presente riequilibrio e riflesse nel Piano economico-finanziario aggiornato e allegato al presente atto, la possibilita' di revisione periodica della suddetta maggiorazione tariffaria successivamente all'anno 2025 sulla base degli accessi reali e dei conseguenti effettivi ricavi da parcheggio nelle diverse annualita', fermo restando il rischio gestionale in capo al concessionario»;
con riguardo alla revisione del PEF, il NARS suggerisce al CIPESS di raccomandare all'Amministrazione:
14.2. L'assunzione, quale «PEF vigente» nell'ambito della procedura di riequilibrio, del PEF allegato all'atto aggiuntivo n. 1 alla convenzione (c.d. «PEF di variante»), in quanto rappresentativo, dal punto di vista cronologico, dell'ultimo PEF formalmente contrattualizzato dalle parti, recante indicatori di equilibrio economico-finanziario di riferimento per la rideterminazione delle condizioni di equilibrio della concessione, considerando su tale PEF gli effetti delle misure accordate con l'atto di precisazione del 1° maggio 2020, non precedentemente formalizzate in un piano, opportunamente ricondotti alle condizioni di equilibrio originarie;
14.3. Tenendo conto che l'analisi degli effetti della crisi pandemica deve essere limitata al triennio 2020-2022, di considerare nel PEF di disequilibrio solo i minori ricavi da parcheggio occorsi a causa di tale crisi, oltre ai minori costi gravanti sui bilanci nei periodi di inattivita' o di riduzione delle attivita' a causa della medesima crisi pandemica;
sotto l'aspetto economico-finanziario:
1. L'ammontare dell'investimento previsto nel PEF vigente - sviluppato su una durata di diciotto anni di gestione a decorrere dal 1° gennaio 2015, come previsto dal verbale di avvio del servizio del 31 dicembre 2014 - e' pari a circa 12,7 milioni di euro (IVA esclusa);
2. Gli indici di redditivita' della concessione sono:
2.1. TIR di progetto, pari al 6,86%;
2.2. VAN di progetto, pari a 3,6 milioni di euro (ottenuto applicando ai flussi di cassa un tasso di attualizzazione pari al 3,5%);
2.3. TIR degli azionisti, pari al 12,82%;
2.4. VAN degli azionisti, pari a 7,7 milioni di euro (valore ottenuto, anche in questo caso, considerando un tasso di attualizzazione del 3,5%);
3. Il PEF attualmente vigente nel rapporto convenzionale risulta quello allegato all'atto aggiuntivo 1 sottoscritto in data 3 dicembre 2014, il quale recepisce i maggiori e diversi lavori rispetto a quanto previsto nel progetto originario, approvati con deliberazione del direttore generale n. 2014/00236 del 18 giugno 2014;
4. Con atto di precisazione sottoscritto in data 1° maggio 2020, e' stato stabilito un aggiornamento delle tariffe orarie dei parcheggi, incluse alcune integrazioni in merito alle modalita' attuative dello stesso aggiornamento, e concesso un anno di proroga della durata della concessione (da diciotto a diciannove anni), con relativa nuova scadenza fissata al 31 dicembre 2033;
5. A seguito della sopra citata proroga di un anno non e' stato allegato, all'atto di precisazione, un piano economico-finanziario aggiornato alla luce degli effetti delle misure ora previste, incluso l'aggiornamento tariffario;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato Segretario del CIPESS, e gli e' stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonche' quelli in regime di partenariato pubblico-privato;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi della delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;
Considerato che il medesimo regolamento, ai sensi dell'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48 e successive modificazioni, questo Comitato e' presieduto «dal Presidente del Consiglio dei ministri e che in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, e' presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualita' di Vice Presidente di questo stesso Comitato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, di seguito MEF, posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le osservazioni e le raccomandazioni da riportare nella presente delibera;
Considerato che nella nota congiunta DIPE-MEF dell'odierna seduta il Ministero dell'economia e delle finanze ha rilasciato nel corso della seduta odierna di questo Comitato il nulla osta sull'ulteriore corso della presente delibera e che pertanto la stessa viene sottoposta direttamente in seduta alla firma del segretario e del presidente per il successivo, tempestivo inoltro alla Corte dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimita';
Considerato il dibattito svolto in seduta;
Su proposta del Presidente della giunta della Regione Basilicata;

Esprime parere:

1. Sulla proposta di riequilibrio del piano economico finanziario (PEF) del contratto di concessione, costruzione e gestione dell'intervento di realizzazione del Nuovo Ospedale di San Carlo di Potenza, a seguito di verifica, con le raccomandazioni e osservazioni di cui al parere NARS n. R 24, del 15 novembre 2024, con riguardo ai soli profili di revisione della concessione rientranti nel perimetro applicativo dell'art. 143, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, parere NARS che il Comitato fa proprio, che si intende integralmente richiamato e del quale si riportano le conclusioni.
Si raccomanda all'amministrazione:
con riguardo allo schema di atto aggiuntivo:
1.1. Di anticipare i contenuti dell'art. 2 nelle premesse, ove il richiamo sia utile in quanto trattasi della base degli incrementi tariffari stabiliti all'art. 3 dell'atto aggiuntivo;
1.2. L'espunzione dall'art. 3 della frase «Si prevede, in caso di significativi scostamenti rispetto alle valutazioni effettuate in occasione del presente riequilibrio e riflesse nel Piano economico-finanziario aggiornato e allegato al presente atto, la possibilita' di revisione periodica della suddetta maggiorazione tariffaria successivamente all'anno 2025 sulla base degli accessi reali e dei conseguenti effettivi ricavi da parcheggio nelle diverse annualita', fermo restando il rischio gestionale in capo al concessionario»;
con riguardo ai PEF:
1.3. L'assunzione, quale «PEF vigente» nell'ambito della presente procedura di riequilibrio, del PEF allegato all'atto aggiuntivo n. 1 alla convenzione (c.d. «PEF di variante»), in quanto rappresentativo, dal punto di vista cronologico, dell'ultimo PEF formalmente contrattualizzato dalle parti, recante indicatori di equilibrio economico-finanziario di riferimento per la rideterminazione delle condizioni di equilibrio della concessione, considerando su tale PEF gli effetti delle misure accordate con l'atto di precisazione del 1° maggio 2020, non precedentemente formalizzate in un piano, opportunamente ricondotti alle condizioni di equilibrio originarie;
1.4. Tenendo conto che l'analisi degli effetti della crisi pandemica deve essere limitata al triennio 2020-2022, di considerare nel PEF di disequilibrio:
1.4.1. Solo i minori ricavi da parcheggio occorsi a causa della crisi pandemica, successivamente al suo verificarsi, e non i minori ricavi che gia' in precedenza caratterizzavano l'andamento della gestione, rispetto ai valori originariamente preventivati, dovuti a eventi che rientrano nell'alea di rischio del concessionario;
1.4.2. I minori costi gravanti sui bilanci nei periodi di inattivita' o di riduzione delle attivita' a causa della crisi pandemica (es.: costi per le utenze, costi relativi ai servizi ed alle prestazioni, anche di lavoro autonomo, non fruite durante la chiusura o ridotte in funzione della domanda, etc.);
1.4.3. Relativamente alle misure «anti-COVID», sia le spese sostenute per adottare le procedure di contrasto alla diffusone dei contagi, sia i ricavi conseguiti ai sensi dei provvedimenti legislativi a sostegno delle imprese;
1.4.4. Il ricalcolo delle imposte, sia inserendo gli oneri finanziari e gli ammortamenti, sia adeguando l'aliquota fiscale IRES al valore attualmente vigente (pari al 24%), in luogo del valore che emerge dalla documentazione in atti (pari al 27%);
1.4.5. L'adozione dei medesimi tassi di attualizzazione considerati nel PEF vigente;
1.5. Di modificare conseguentemente il PEF di riequilibrio alla luce di tutto quanto sopra esposto;
1.6. Di valutare le discrasie tra il «PEF di variante» e i fogli «PEF di Convenzione» e «PEF Dati actual precovid», in particolare presenti nel file «PEF Parcheggi - settembre 2024» e la discrasia presente tra le versioni di luglio 2024 e di settembre 2024 della relazione esplicativa sui PEF in merito alla linea di ricavo «Conto energia al netto dei consumi».
2. Si raccomanda che venga garantita la coerenza interna degli atti modificati nel recepire le raccomandazioni di cui alla deliberazione del Comitato.
3. La Regione Basilicata provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi alla concessione in esame.

Il Presidente
Ministro dell'universita'
e della ricerca
Bernini Il Segretario
Morelli