Gazzetta n. 24 del 30 gennaio 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'
DECRETO 10 dicembre 2024
Disposizioni in materia di professioni di interprete in lingua dei segni italiana e lingua dei segni italiana tattile.


IL MINISTRO PER LE DISABILITA'

di concerto con

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

Vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 21 e 24;
Vista la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e, in particolare, gli articoli 9, 21 e 24;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e, in particolare, l'art. 12;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera c), che prevede il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti sugli «atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 1, comma 2;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante «Disposizioni in materia di professioni non organizzate» e, in particolare, gli articoli 6, 7 e 9;
Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e, in particolare, l'art. 34-ter, comma 2, che riconosce le figure dell'interprete in lingua dei segni italiana (LIS) e in lingua dei segni italiana tattile (LIST) quali professionisti specializzati nella traduzione e interpretazione rispettivamente della LIS e della LIST, demandando a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le disabilita', di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, la definizione dei percorsi formativi per l'accesso alle predette professioni e le norme transitorie per chi gia' esercita le medesime professioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 14 ottobre 2021, n. 1154, recante «Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio»;
Visto il decreto del Ministro per le disabilita', di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, 10 gennaio 2022, recante «Disposizioni in materia di professioni di interprete in lingua dei segni italiana e lingua dei segni italiana tattile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2022, n. 81;
Dato atto che l'art. 1, comma 2, del citato decreto 10 gennaio 2022 prevede che la professione di interprete in LIS e LIST e' esercitata in forma non organizzata, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, da coloro che hanno conseguito apposito titolo universitario ovvero da coloro che, entro sei mesi dalla pubblicazione dal citato decreto 10 gennaio 2022, siano in possesso dell'attestazione rilasciata dalle associazioni professionali iscritte negli appositi elenchi del Ministero dello sviluppo economico ovvero siano in possesso della certificazione di conformita' alla normativa tecnica UNI applicabile, entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione di tale normativa tecnica;
Visto l'art. 6, comma 5-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 2023, n. 14, che proroga sino al 31 gennaio 2025 il termine previsto dalle norme transitorie di cui al secondo periodo del comma 2 del citato art. 34-ter, riguardante il conseguimento dell'attestazione per l'esercizio della professione di interprete in LIS e in LIST, nonche' stabilisce che la professione di interprete in LIS e in LIST puo' essere esercitata in forma non organizzata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, anche da coloro che conseguono, entro il medesimo termine del 31 gennaio 2025, un attestato in «Tecniche di traduzione e interpretazione» o di «Interprete di lingua dei segni italiana (LIS)» rilasciato da enti, associazioni, cooperative con certificazione UNI ISO che abbiano garantito requisiti di qualita' della formazione su tutto il territorio italiano e che abbiano operato negli ultimi cinque anni in modo continuativo nel campo della formazione specifica per il conseguimento del predetto attestato;
Visto l'art. 10, comma 1-bis, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 87, che estende alle minoranze linguistiche con riferimento alle loro lingue dei segni, anche tattili, le disposizioni dell'art. 34-ter del citato decreto-legge n. 41/2021 sui principi in base ai quali la Repubblica riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua dei segni italiana tattile (LIST);
Considerato che il 31 gennaio 2025 termina il periodo di proroga disposto dall'art. 6, comma 5-bis, del citato decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 e si rende, pertanto, necessario dettare la disciplina a regime dei diversi percorsi formativi per l'accesso alle professioni di interprete in LIS e in LIST, in modo da assicurare la piu' ampia offerta di detto servizio in favore delle persone con disabilita' uditiva;
Ritenuto, altresi', di coinvolgere gli interpreti in LIS e LIST nei corsi universitari, in modo da valorizzare le conoscenze, competenze ed esperienze da loro acquisite;
Ritenuto, inoltre, di modificare l'attuale disciplina per l'assegnazione alle Universita' statali degli incentivi per l'istituzione di corsi di laurea sperimentale a orientamento professionale in interprete LIS e LIST, prevista dall'art. 4 del citato decreto 10 gennaio 2022, stabilendo i criteri di riparto da utilizzare in sede di adozione del decreto di cui all'art. 1, comma 458, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Ritenuto, altresi', di abrogare l'art. 3 del citato decreto 10 gennaio 2022 in quanto la professione di interprete LIS e LIST rientra nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi, disciplinate dalla citata legge n. 4 del 2013;
Tenuto conto che, ai fini dell'adozione del decreto recante disposizioni in tema di «Percorsi formativi per l'accesso alle professioni di interprete in LIS e di interprete in LIST», l'art. 34-ter, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, prescrive l'acquisizione del concerto del Ministro dell'universita' e della ricerca;
Sentito il Consiglio universitario nazionale che, in data 24 ottobre 2024 ha reso il richiesto parere ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 16 gennaio 2006, n. 18;
Acquisito il concerto del Ministro dell'universita' e della ricerca;

Decreta:

Art. 1

Modificazioni al decreto interministeriale
10 gennaio 2022

1. Al decreto del Ministro per le disabilita', di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, 10 gennaio 2022, recante «Disposizioni in materia di professioni di interprete in lingua dei segni italiana e lingua dei segni italiana tattile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 aprile 2022, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1, comma 2, le parole da: «, ovvero da coloro» sino al termine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, ovvero da coloro che sono in possesso dell'attestato di cui all'art. 2-bis.»;
b) all'art. 2 e' aggiunto il seguente comma:
«1-bis. Al fine di tutelare la LIS e la LIST e di preservare la loro corretta trasmissione, persone sorde madrelingua LIS possono essere coinvolte dalle Universita' in attivita' di tutoraggio o di laboratorio nell'ambito dei corsi di laurea di cui al comma 1, a tal fine anche utilizzando le risorse finanziarie di cui all'art. 4.»;
c) dopo l'art. 2 e' inserito il seguente articolo:
«Art. 2-bis (Rilascio dell'attestato LIS da parte di enti, associazioni e cooperative). - 1. La professione di interprete di cui all'art. 1, comma 1 puo' essere esercitata in forma non organizzata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, anche da coloro che conseguano l'attestato in "Tecniche di traduzione e interpretazione dei segni italiana (LIS)" o di "Interprete di lingua dei segni italiana (LIS)" rilasciato da enti, associazioni e cooperative che:
a) siano in possesso di certificazione del sistema di gestione di qualita' UNI ISO;
b) abbiano operato negli ultimi dieci anni in modo continuativo nell'organizzazione di corsi per la formazione di traduttori o di interpreti della lingua dei segni italiana (LIS) e che abbiano previsto l'impiego di persone sorde madrelingua LIS e di coordinatori sordi madrelingua LIS con esperienza nella formazione.
2. I corsi per il rilascio dell'attestato di cui al comma 1 devono garantire:
a) l'insegnamento propedeutico della lingua dei segni italiana da parte di persone sorde madrelingua LIS attraverso corsi base di LIS che prevedano un monte ore complessivo di almeno 900 ore;
b) un ulteriore monte ore di almeno 950 ore affidato alla docenza di persone sorde madrelingua LIS o di professionisti interpreti LIS di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, col coordinamento di persone sorde madrelingua LIS.
3. I docenti, i professionisti interpreti e i coordinatori individuati nelle persone sorde madrelingua LIS di cui al comma 2 devono possedere una adeguata esperienza professionale nel settore.
4. La professione di interprete di cui all'art. 1, comma 1 e', altresi', esercitata in forma non organizzata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, da chi consegua entro il 31 gennaio 2025:
a) l'attestazione rilasciata dalle associazioni professionali, iscritte al Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
b) l'attestato di cui all'art. 34-ter, quarto periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, come integrato dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198;
c) la certificazione di conformita' alla normativa tecnica UNI 11591:2022, per il profilo specialistico di "interprete di lingua dei segni", ai sensi dell'art. 9 della legge 14 gennaio 2013, n. 4.»
d) l'art. 3 e' abrogato;
e) l'art. 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Incentivi per l'istituzione di corsi di laurea sperimentale ad orientamento professionale in interprete in LIS e in LIST). - 1. Al fine di incentivare gli Atenei ad attivare i corsi di laurea sperimentali di cui all'art. 2, il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' eroga al Ministero dell'universita' e della ricerca la somma di 4 milioni di euro.
2. Il Ministero dell'universita' e della ricerca eroga la somma di cui al comma 1 alle Universita' statali secondo i seguenti criteri di riparto definiti in funzione dei costi di attivazione e di funzionamento sostenuti per i corsi di cui all'art. 2 proporzionalmente a:
a) numero di studenti immatricolati: peso 40%;
b) numero dei docenti di riferimento e di altre figure specialistiche: peso 60%.».
Il presente decreto e' trasmesso, per gli adempimenti di competenza, agli organi di controllo, ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2024

Il Ministro
per le disabilita'
Locatelli Il Ministro dell'universita'
e della ricerca
Bernini

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 161