Gazzetta n. 24 del 30 gennaio 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA |
DECRETO 12 marzo 2024 |
Affidamento della gestione dell'area marina protetta di Capo Spartivento al Comune di Domus de Maria. |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Visti gli articoli 9 e 41 della Costituzione; Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni per la difesa del mare»; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, «Legge quadro sulle aree protette» e, in particolare, l'art. 36, comma 1, lettera o), che prevede, tra le aree marine di reperimento, quella denominata «Capo Spartivento-Capo Teulada»; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, «Interventi correttivi di finanza pubblica» e, in particolare, l'art. 1, comma 10, con il quale sono state trasferite le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile e di difesa dell'ambiente marino all'allora Ministero dell'ambiente; Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante «Nuovi interventi in campo ambientale» e, in particolare, l'art. 2, commi 1 e 37; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante «Disposizioni in campo ambientale» e, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 17, comma 4; Vista legge 31 luglio 2002, n. 179, recante «Disposizioni in materia ambientale» e, in particolare, l'art. 8 concernente il funzionamento delle aree marine protette; Visto l'accordo 14 luglio 2005 recante «Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette»; Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» e, in particolare, l'art. 2, comma 339, con il quale e' stata modificata la composizione della Commissione di riserva di cui all'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'art. 2, comma 16, della legge 9 dicembre 1998, n. 426; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica» e, in particolare, l'art. 24, commi 4 e 5; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e' ridenominato «Ministero della transizione ecologica» e ne sono ridefinite le competenze; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale l'On. Gilberto Pichetto Fratin e' nominato Ministro della transizione ecologica; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il «Ministero della transizione ecologica» e' ridenominato «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022, con il quale l'On. Gilberto Pichetto Fratin e' nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica; Preso atto che il Comune di Teulada ha espresso parere non favorevole all'area marina protetta con nota prot. 12718 del 30 novembre 2017; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, l'art. 1, comma 1112, lettera b), punto 2), che modifica l'art. 36, comma 1, lettera o) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in «Capo Spartivento»; Considerato che l'area marina antistante Capo Spartivento e' interessata dal Sito Natura 2000 ITB042230 Porto Campana, con piano di gestione approvato dalla Regione autonoma della Sardegna con decreto dell'Assessorato della difesa dell'ambiente n. 8, del 28 febbraio 2008; Considerato che il Comune di Domus de Maria ha inviato in data 8 maggio 2018 una proposta di configurazione gestionale per l'area marina protetta; Acquisiti i pareri favorevoli su detta configurazione gestionale del Comune di Domus de Maria espressi dalla Regione autonoma della Sardegna, con nota prot. n. 10613 del 11 maggio 2018, e dalla Provincia del Sud Sardegna, con nota prot. n. 13029 del 23 maggio 2018; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2023, n. 440, con il quale e' stata istituita l'area marina protetta «Capo Spartivento»; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 10 gennaio 2024, n. 8, con il quale e' stato adottato il regolamento di disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Capo Spartivento»; Ritenuto di dover provvedere all'affidamento in gestione dell'area marina protetta ai sensi dell'art. 19 della legge n. 394 del 1991;
Decreta:
Art. 1
Gestione dell'area marina protetta
1. La gestione dell'area marina protetta «Capo Spartivento» e' affidata, ai sensi dell'art. 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al Comune di Domus de Maria. 2. Entro il termine di sessanta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione, il soggetto gestore provvede all'attivazione delle procedure per l'acquisto e l'installazione dei segnalamenti marittimi e di quanto necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area marina protetta e della sua zonazione prevista all'art. 3 del regolamento di disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Capo Spartivento», conformemente alle direttive del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 3. Durante i sessanta giorni di cui al comma 2 non si applicano i divieti disposti dall'art. 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dal decreto ministeriale 10 gennaio 2024, n. 8, con il quale e' stato adottato il regolamento di disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Capo Spartivento». |
| Art. 2
Obblighi e modalita' di gestione
Entro il termine di sessanta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalita' per lo svolgimento delle attivita' di gestione cui deve attenersi il soggetto gestore. |
| Art. 3
Commissione di riserva
1. La Commissione di riserva, istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'art. 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modifiche, da ultimo contenute all'art. 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, affianca il soggetto delegato nella gestione dell'area marina protetta formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento dell'area marina protetta, ed esprimendo il proprio parere obbligatorio ma non vincolante in merito: alle proposte di modifica e aggiornamento del decreto istitutivo; alle proposte di modifica e aggiornamento della zonazione e della disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta; alle proposte di modifica e aggiornamento del regolamento di esecuzione e di organizzazione; al programma annuale relativo alle spese di gestione. 2. Il parere della Commissione di riserva e' reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del soggetto gestore; decorso tale termine, il soggetto gestore procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine puo' essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dal soggetto gestore. 3. Ai componenti della Commissione di riserva non spettano compensi, gettoni o emolumenti. I rimborsi spese, strettamente connessi alle riunioni della Commissione e al suo funzionamento, gravano sui capitoli di spesa dell'area marina protetta e non costituiscono ulteriori oneri a carico dello Stato. |
| Art. 4
Demanio marittimo
1. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo dell'area marina protetta «Capo Spartivento», anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono disciplinati dall'accordo del 14 luglio 2005, stipulato fra il Governo le regioni, le province autonome e le autonomie locali. 2. Le opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformita' o con variazioni essenziali, sono acquisite gratuitamente al patrimonio del soggetto gestore, in conformita' alla loro natura giuridica e alla loro destinazione, secondo quanto previsto all'art. 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426. Il soggetto gestore predispone un elenco delle demolizioni da eseguire da trasmettere al prefetto, ai sensi dell'art. 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 3. Gli interventi di manutenzione, messa in sicurezza e completamento delle opere e degli impianti compresi nel perimetro dell'area marina protetta, previsti dagli strumenti di programmazione territoriale vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto, nonche' i programmi per la gestione integrata della fascia costiera, sono realizzabili, previa acquisizione dei pareri favorevoli e vincolanti del soggetto gestore e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalita' istitutive. 4. Eventuali interventi di restauro ambientale, installazione di barriere sommerse, strutture anti- strascico anche ai fini di ripopolamento, ripristino delle condizioni naturali, ripascimento delle spiagge, messa in sicurezza delle porzioni di costa rocciose, nonche' interventi sulle zone costiere, progettati nel rispetto delle normative vigenti in materia, delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalita' istitutive, sono realizzabili, previa acquisizione dei pareri favorevoli e vincolanti del soggetto gestore dell'area marina protetta e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. |
| Art. 5
Monitoraggio e aggiornamento
1. Il soggetto gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, su tale base, redige annualmente una relazione sullo stato dell'area marina protetta. 2. Il soggetto gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza della perimetrazione, della zonazione e della regolamentazione rispetto alle condizioni ambientali e socio-economiche e, ove ritenuto opportuno, per il piu' efficace perseguimento delle finalita' istitutive dell'area marina protetta, propone al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'aggiornamento del decreto istitutivo, del regolamento di disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta e del regolamento di esecuzione e organizzazione. |
| Art. 6
Revoca
Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa messa in mora del soggetto gestore, puo' revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarita' da parte del soggetto gestore a quanto previsto dal decreto istitutivo, dal regolamento di disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta, dalla convenzione di cui all'art. 2 e dalla normativa vigente in materia. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 marzo 2024
Il Ministro: Pichetto Fratin |
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