Gazzetta n. 23 del 29 gennaio 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 21 gennaio 2025
Trasmissione all'Agenzia delle entrate, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, dei dati riguardanti i proventi derivanti dalla cessione dell'energia prodotta in esubero a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili.


IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi precompilata;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, che prevede che, a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all'art. 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennita' percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che puo' essere accettata o modificata;
Visto l'art. 3, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 175 del 2014, come modificato dall'art. 20 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati termini e modalita' per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle gia' individuate dallo stesso decreto e dei dati relativi ai redditi percepiti dai contribuenti;
Visto l'art. 67, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede che i redditi derivanti da attivita' commerciali non esercitate abitualmente sono redditi diversi, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di lavoratore dipendente;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modifiche, emanato in attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita';
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 387 del 2003, che prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (ora «Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente») definisce le condizioni tecnico-economiche del servizio di Scambio sul posto per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW;
Visto, in particolare, l'art. 13, commi 3 e 4, del medesimo decreto legislativo n. 387 del 2003, che prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas determina le modalita' per il ritiro dell'energia elettrica, con riferimento a condizioni economiche di mercato;
Vista la delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 188 del 14 settembre 2005, successivamente integrata e modificata dalla delibera n. 40 del 24 febbraio 2006, che individua il gestore dei Servizi energetici S.p.a. (GSE) quale soggetto attuatore del programma di incentivazione della produzione di energia fotovoltaica;
Visto l'art. 1, lettera n), della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 28 del 10 febbraio 2006, che disciplina il servizio di scambio sul posto;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2009, n. 1, che attua alcune disposizioni in materia di incentivazione alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili previste dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di vice ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;
Considerato che i proventi derivanti dalla cessione di energia da parte di soggetti titolari di impianti alimentati da fonti rinnovabili, posti a servizio dell'abitazione e di potenza fino a 20 kW, costituiscono «redditi diversi» di cui all'art. 67, comma 1, lettera i) del testo unico delle imposte sui redditi e, in quanto tali, vanno riportati nella dichiarazione dei redditi;
Considerato che, con riferimento a tali redditi, occorre individuare i termini e le modalita' per la trasmissione telematica dei relativi dati all'Agenzia delle entrate;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 12 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679;

Decreta:

Art. 1
Trasmissione telematica dei dati riguardanti i proventi derivanti
dalla cessione dell'energia prodotta in esubero a seguito di
utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili.

1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, il Gestore dei Servizi energetici S.p.a. (GSE) comunica all'Agenzia delle entrate, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all'art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413:
a) l'ammontare dei proventi erogati nell'anno solare precedente a persona fisica o condominio, nell'ambito del servizio di «Scambio sul posto», derivanti dalla cessione dell'energia prodotta da un impianto alimentato da fonti rinnovabili con potenza fino a 20 kW, realizzato per soddisfare le necessita' dell'abitazione o dell'edificio condominiale, risultata esuberante rispetto ai consumi privati;
b) l'ammontare dei proventi erogati nell'anno solare precedente a persona fisica o condominio, diversi da quelli riconosciuti per il servizio di «Scambio sul posto» di cui alla lettera a), derivanti dalla cessione dell'energia prodotta da un impianto alimentato da fonti rinnovabili con potenza fino a 20 kW, realizzato per soddisfare le necessita' dell'abitazione o dell'edificio condominiale, risultata esuberante rispetto ai consumi privati.
2. Le comunicazioni di cui al comma 1, lettera a), sono effettuate a partire dai dati relativi all'anno 2024 nel caso in cui il soggetto percettore sia una persona fisica e a partire dai dati relativi all'anno 2025 nel caso in cui il soggetto percettore sia un condominio.
3. Le comunicazioni di cui al comma 1, lettera b), sono effettuate a partire dai dati relativi all'anno 2025.
 
Art. 2

Modalita' di trasmissione telematica

1. Le modalita' tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui all'art. 1 del presente decreto sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorita' garante per la protezione dei dati personali.
 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2025

Il Vice Ministro: Leo