Gazzetta n. 22 del 28 gennaio 2025 (vai al sommario)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DELIBERA 27 novembre 2024
Adozione del regolamento per la disciplina dei contratti di appalto dell'Ufficio del Garante aventi importo inferiore alle soglie europee e dell'unito regolamento. (Delibera n. 836).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 675/96 (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito «regolamento»);
Visto il codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003), cosi' come modificato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito «codice»);
Visto il codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, di seguito «codice dei contratti pubblici»);
Visto il regolamento del Garante n. 3/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, approvato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 luglio 2000, n. 162, concernente la gestione amministrativa e la contabilita';
Vista la delibera del collegio dell'Autorita' n. 370 del 20 giugno 2024, concernente la nomina e il funzionamento delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara previsti dal codice dei contratti pubblici;
Ravvisata l'esigenza di dare attuazione alle disposizioni degli articoli 48 e seguenti del codice dei contratti pubblici, mediante specifica disciplina interna dei principi, dei criteri e delle modalita' operative da applicare ai contratti sotto soglia comunitaria stipulati dall'Ufficio del Garante;
Visto lo schema di regolamento per la disciplina dei contratti di appalto dell'Ufficio del Garante aventi importo inferiore alle soglie europee, con la pertinente relazione di accompagnamento;
Dato atto che dal regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dell'Autorita';
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal Segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000 del Garante;
Relatore il prof. Pasquale Stanzione;

Delibera

di adottare il regolamento per la disciplina dei contratti di appalto dell'Ufficio del Garante aventi importo inferiore alle soglie europee.
Il regolamento, con la pertinente relazione, sono riportati in allegato alla presente deliberazione, della quale costituiscono parte integrante e sostanziale, e ne e' disposta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 3 e dell'art. 156, comma 3, del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003).

Roma, 27 novembre 2024

Il Presidente e relatore: Stanzione Il Segretario generale: Mattei
 
Allegato

Regolamento per la disciplina dei contratti di appalto
aventi importo inferiore alle soglie europee
(ai sensi degli articoli 48 e seguenti del decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36, recante il codice dei contratti pubblici)

Art. 1.

Oggetto, ambito di applicazione e principi

1. Il presente regolamento disciplina principi, criteri e modalita' operative applicati dall'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali (in seguito anche «Autorita'») per l'affidamento e la gestione dei contratti di appalto aventi importo inferiore alle soglie europee, ai sensi degli artt. 48 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (in seguito anche «codice»).
2. Alle procedure di affidamento disciplinate dal presente regolamento si applicano i principi e le disposizioni del codice.
3. Il valore stimato dell'appalto deve essere calcolato come indicato dall'art. 14, comma 4, del codice.
4. Quando la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie.
5. Sono fatte salve le minute spese disciplinate da apposite disposizioni riguardanti il funzionamento dei fondi economali. Il regolamento non si applica ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito.
6. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

 
Art. 2.

Rotazione degli affidamenti

1. Il principio di rotazione si applica agli appalti sotto soglia comunitaria, e comporta il divieto di affidamento e di aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. Riguardo a tali definizioni si applica il criterio della prestazione principale o prevalente, che esclude l'applicazione del principio di rotazione soltanto qualora si ravvisi in concreto una sostanziale alterita' qualitativa della prestazione oggetto di affidamento. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia svolte, quella in corso e quella immediatamente precedente, e opera con riferimento alla medesima fascia di valore economico, come definita al comma 3 del presente articolo.
2. In caso di contratti diversi di quelli di durata, l'ambito temporale di riferimento per l'applicazione del principio di rotazione e' di norma l'ultimo triennio, salvo eccezionali esigenze da motivare ai sensi di quanto previsto dal comma 5.
3. Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione sono individuate le seguenti fasce economiche:

===================================================================
| Progr. | Forniture e servizi | Lavori |
+=============+=========================+=========================+
| A | ≥ € 5.000 e < € 40.000 |
+-------------+-------------------------+-------------------------+
| B | ≥ € 40.000 e < € 100.000 |
+-------------+-------------------------+-------------------------+
| | ≥ € 100.000 e < soglia | ≥ € 100.000 e € soglia |
| C | affidamento diretto | affidamento diretto |
| | (attualmente € 140.000) | (attualmente € 150.000) |
+-------------+-------------------------+-------------------------+
| | ≥ € 140.000 e < soglia | € ≥ 150.000 e € soglia |
| D |comunitaria (attualmente |comunitaria (attualmente |
| | < 221.000) | € 5.538.000) |
+-------------+-------------------------+-------------------------+

4. I riferimenti alla soglia per l'affidamento diretto e alla soglia comunitaria contenuti nella tabella di cui al comma 3 costituiscono rinvii mobili e sono quindi adeguati automaticamente al variare delle medesime.
5. E' consentita la deroga all'applicazione del principio di rotazione nei seguenti casi:
a) espletamento di procedura sostanzialmente aperta al mercato, senza alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;
b) affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro, ai sensi dell'art. 49, comma 6, del codice;
c) particolari caratteristiche o specificita' di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificita' artistiche e/o culturali, ecc.);
d) servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attivita' oppure opere che se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'amministrazione per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;
e) circostanze di somma urgenza di cui all'articolo 140 del codice;
f) casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonche' di accurata esecuzione del precedente contratto.

 
Art. 3.

Divieto di frazionamento

1. Fermo quanto previsto all'art. 2, e' vietato il frazionamento dell'appalto, tranne il caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino, ai sensi dell'art. 14, comma 6, secondo periodo, del codice. Per gli appalti di importo inferiore a 5.000 euro rilevano i contratti stipulati negli ultimi dodici mesi, nonche' quelli che la stazione appaltante intende stipulare nei dodici mesi successivi, il cui importo complessivo non deve comunque eccedere la soglia di 5.000 euro, salvo eccezioni da motivare ai sensi dell'art. 2, comma 5, del presente regolamento.

 
Art. 4.

Controlli a campione

1. Nelle procedure di affidamento diretto di lavori, di servizi e forniture, di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica, di norma con cadenza semestrale, tali dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione.
2. Il sorteggio di cui al comma 1 e' effettuato con le seguenti modalita':
l'estrazione e' effettuata con strumenti telematici, sotto la supervisione del dirigente del Dipartimento risorse umane e attivita' contrattuali o di un funzionario da questi delegato, che redige apposito verbale;
ai fini dell'individuazione degli affidamenti fa fede la data della determinazione di affidamento;
si procede all'estrazione a sorte del 15% - arrotondato all'unita' superiore - degli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro effettuati nel semestre precedente, fatto salvo quanto previsto al comma 5.
3. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati dall'operatore economico, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC, ai sensi dell'art. 96, comma 15 del codice e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo:
di un mese, per affidamenti inferiori a euro 20.000;
di quattro mesi, per affidamenti da euro 20.000 fino ad euro 100.000;
di sei mesi, per affidamenti superiori ad euro 100.000 fino alla soglia dell'affidamento diretto.
4. L'irrogazione delle sanzioni del presente articolo e' preceduta da adeguato contradditorio con l'operatore economico, che presenta le proprie deduzioni nel termine non inferiore a dieci giorni.
5. I fornitori aggiudicatari di convenzioni o altri contratti stipulati da Consip o analoghe centrali di committenza, con i quali siano stipulati contratti esecutivi di importo inferiore a 40.000 euro, non rientrano nell'ambito delle imprese da sorteggiare e verificare poiche' il controllo in tali casi viene effettuato dal soggetto aggregatore.

 
Art. 5.

Garanzia provvisoria

1. Qualora sia richiesta la garanzia provvisoria prevista dall'art. 53, comma 2, del codice, la stessa e' pari all'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

 
Art. 6.

Affidamento diretto e verifica di anomalia delle offerte

1. Agli affidamenti diretti di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del codice non si applica la verifica di anomalia delle offerte prevista dall'art. 110 del medesimo codice.
2. Fermo quanto previsto al comma 1, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo piu' basso di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, che non presentano un interesse transfrontaliero certo, la stazione appaltante, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110 del codice, prevede negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
3. In ogni caso il responsabile unico del progetto puo' valutare, in contraddittorio con l'operatore economico e con termini anche ridotti rispetto a quelli di cui all'art. 110, comma 2, del codice, la congruita' di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

 
Art. 7.

Stipulazione del contratto

1. Il contratto e' stipulato secondo le disposizioni dell'art. 18 del codice.
2. La scrittura privata non autenticata, da registrare in caso di uso, e' la forma utilizzata di norma dall'Autorita'. Sono abrogati il secondo e il terzo periodo dell'art. 20, comma 3, del regolamento del Garante n. 3/2000, concernente la gestione amministrativa e la contabilita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 162 del 13 luglio 2000, ed e' conseguentemente soppressa la figura dell'ufficiale rogante presso l'Autorita'.

 
Art. 8.

Modifica dell'art. 19 del regolamento n. 3/2000

1. L'art. 19, comma 1-bis, del regolamento del Garante n. 3/2000 e' sostituito dal seguente: «L'attivita' negoziale dell'Ufficio si esplica conformemente a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».