Gazzetta n. 20 del 25 gennaio 2025 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
CIRCOLARE 15 gennaio 2025
Rinnovo delle RSU. Elezioni del 14, 15 e 16 aprile 2025. Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni. (Circolare n. 1/2025).


A tutte le amministrazioni dei
comparti
Funzioni centrali
Funzioni locali
Sanita'
Istruzione e ricerca
PCM
Loro sedi
Alle commissioni elettorali per il
tramite delle amministrazioni
Indice
§ 1. Premessa
§ 2. Protocollo del 20 novembre 2024 e tempistica delle procedure di voto
§ 3. Sede di elezione della RSU
§ 4. Soggetti che possono presentare le liste elettorali e relativi adempimenti
§ 5. Elettorato passivo
§ 6. Procedura per la presentazione delle liste
§ 7. Elettorato attivo
§ 8. Commissione elettorale: composizione e costituzione
§ 9. Compiti della commissione elettorale
§ 10. Compiti delle amministrazioni
§ 11. Modalita' di esercizio del voto
§ 12. Quoziente necessario per la validita' delle elezioni
§ 13. Verbale elettorale della singola sezione
§ 14. Calcolo del numero dei componenti da eleggere nella RSU
§ 15. Procedimento per l'attribuzione dei seggi
§ 16. Verbale elettorale finale e relativi adempimenti
§ 17. Documentazione da consegnare all'amministrazione
§ 18. Comitato dei garanti
§ 19. Insediamento della RSU
§ 20. Rappresentanze diplomatiche e consolari nonche' istituti italiani di cultura all'estero
§ 21. Trasmissione dei verbali elettorali all'A.Ra.N.
§ 22. Correzione dei verbali trasmessi all'A.Ra.N.
§ 23. Richieste di ulteriori chiarimenti e quesiti
§ 24. Documenti correlati 1. Premessa
Ai sensi dell'art. 16 dell'Accordo collettivo nazionale quadro del 12 aprile 2022 (nel proseguo del seguente documento indicato semplicemente come ACNQ 12 aprile 2022), con il protocollo sottoscritto il 20 novembre 2024 e' stato definito il calendario delle votazioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) - che si terranno nei giorni 14, 15 e 16 aprile 2025, nonche' la tempistica e gli adempimenti delle procedure elettorali.
La presente nota e' finalizzata a fornire ogni chiarimento utile al corretto svolgimento delle elezioni - indette contestualmente nella generalita' delle amministrazioni in indirizzo - anche alla luce del nuovo regolamento elettorale contenuto nell'ACNQ 12 aprile 2022.
Le amministrazioni sono invitate a partecipare e condividere la presente nota con le proprie eventuali sedi «periferiche» individuate come autonome sedi RSU, con le organizzazioni sindacali presentatrici di lista e con le commissioni elettorali.
La consegna di copia della presente nota alle commissioni elettorali ed alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista, nel pieno rispetto della liberta' sindacale, e' finalizzata ad agevolare le commissioni stesse nell'adempimento dei propri compiti ed in particolare nella corretta stesura dei verbali elettorali e nella successiva trasmissione telematica di questi ultimi al fine di evitare che insorgano contestazioni in sede di rilevazione nazionale dei dati elettorali per l'accertamento della rappresentativita'.
Si precisa che le elezioni in oggetto riguardano esclusivamente il rinnovo delle RSU e che, per quanto concerne la individuazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), si dovra' fare riferimento alla normativa che disciplina attualmente la materia (CCNQ del 10 luglio 1996, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni).
Si ricorda che i verbali elettorali dovranno essere trasmessi all'A.Ra.N. esclusivamente mediante procedura on-line. Per maggiori informazioni su tale punto si veda infra § 21.
Si fa, infine, presente che nel prosieguo della presente nota, con il termine «Amministrazione» sono indicate genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate nonche' le istituzioni scolastiche ed educative, mentre con la dizione «comparti» si intendono i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, di cui da ultimo al CCNQ del 22 febbraio 2024.
Con il termine «collegio elettorale» o «collegio», si intende l'ambito di elezione della RSU, che:
1) per amministrazioni articolate sul territorio in sedi o strutture periferiche del comparto Funzioni centrali, del comparto Istruzione e ricerca (con esclusione delle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione e delle universita') e della Presidenza del Consiglio dei ministri coincide con la sede di elezione RSU come individuata dal processo di mappatura di cui all'art. 2 del protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti - tempistica delle procedure elettorali sottoscritto il 20 novembre 2024;
2) per tutte le altre amministrazioni coincide con l'unica sede di elezione RSU dell'amministrazione stessa.
Con il termine «Sezione» o «Sezione elettorale», si intende il luogo fisico individuato per l'esercizio del diritto di voto. Qualora l'articolazione interna su base territoriale del collegio elettorale lo richieda, possono essere istituite piu' sezioni elettorali all'interno del Collegio. 2. Protocollo del 20 novembre 2024 e tempistica delle procedure di voto
Il protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti - tempistica delle procedure elettorali sottoscritto il 20 novembre 2024 contiene il calendario delle elezioni e lo scadenzario dei principali adempimenti relativi alla procedura elettorale.
Le elezioni si svolgono contestualmente in tutte le amministrazioni in indirizzo e non possono essere rinviate per motivi organizzativi locali. Copia dell'annuncio deve essere affissa in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicata nell'intranet dell'amministrazione.
A prescindere dalla data di elezione di quelle attualmente operanti, tutte le RSU delle amministrazioni ricomprese nei comparti in indirizzo devono essere rielette.
I giorni 14, 15 e 16 aprile 2025 sono destinati alle votazioni. Il primo giorno (14 aprile 2025) e' utilizzato per l'insediamento della o delle sezioni elettorali (le commissioni elettorali, in ragione della dislocazione di eventuali sedi distaccate del collegio elettorale, possono decidere di allestire piu' sezioni che fanno capo all'unico collegio di elezione della RSU) - nonche' per le operazioni di voto.
E' compito delle commissioni elettorali, al fine di assicurare le migliori condizioni per l'esercizio del voto, definire l'orario di apertura e chiusura giornaliera della sezione e, in particolare, l'orario di chiusura dell'ultimo giorno di votazione (16 aprile) dandone la necessaria preventiva pubblicita' a tutti gli elettori attraverso l'affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicate sull'intranet dell'amministrazione.
Le operazioni di scrutinio si terranno a partire dalla chiusura delle operazioni elettorali ed entro le ore 14,00 di giovedi' 17 aprile. Il verbale elettorale dovra' essere affisso dal 17 al 24 aprile 2025. 3. Sede di elezione della RSU
E' prevista l'elezione di una unica RSU nelle amministrazioni del comparto Funzioni locali e del comparto Sanita', nonche' del comparto Istruzione e ricerca limitatamente alle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione e alle universita'.
In tali enti, dunque, ad ogni amministrazione, corrisponde un unico collegio elettorale (che ricomprende le eventuali sedi distaccate a prescindere dalla loro ubicazione territoriale).
Si ricorda che alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta sono forniti:
l'elenco delle istituzioni scolastiche ed educative, fornito dal Ministero dell'istruzione e del merito;
l'elenco delle istituzioni di alta formazione, fornito dal Ministero dell'universita' e della ricerca;
l'elenco delle istituzioni scolastiche statali italiane all'estero, delle sezioni italiane presso le scuole straniere e degli uffici scolastici consolari, con riferimento al personale della scuola in servizio nelle iniziative scolastiche statali previste dalla legge n. 153 del 1971, fornito dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI).
E', invece, possibile prevedere piu' sedi di elezione della RSU nelle amministrazioni del comparto Funzioni centrali, del comparto Istruzione e ricerca (limitatamente agli enti di ricerca) e del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per l'individuazione delle sedi di elezione delle RSU, occorre fare riferimento agli appositi protocolli che le amministrazioni dei citati comparti articolate sul territorio in sedi e strutture periferiche dovranno definire con le organizzazioni sindacali rappresentative nel singolo comparto entro il 10 gennaio 2025. 4. Soggetti che possono presentare le liste elettorali e relativi adempimenti
Possono presentare le liste elettorali:
1. le organizzazioni sindacali rappresentative aderenti alle confederazioni che abbiano sottoscritto l'ACNQ del 12 aprile 2022.
Per l'ammissione della lista, e' necessario che le stesse, entro l'11 marzo 2025 provvedano a:
a) dichiarare formalmente all'A.Ra.N. - che ne rilascia certificazione -, di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 17, comma 3, ACNQ 12 aprile 2022);
b) richiedere il pre-inserimento della propria denominazione nella procedura di rilevazione on-line. A tal fine le organizzazioni sindacali devono depositare all'A.Ra.N., sempre entro l'11 marzo 2025, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni RSU 2025. La dichiarazione dovra' essere corredata, da originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e del vigente statuto. Tale adempimento e' finalizzato a consentire l'individuazione dell'esatta denominazione della lista da inserire nell'applicativo verbali RSU dell'A.Ra.N.. Ove l'atto costitutivo e lo statuto siano gia' stati formalmente trasmessi all'Agenzia, e' sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni (art. 17, comma 6, ACNQ 12 aprile 2022).
2. le organizzazioni sindacali rappresentative diverse da quelle di cui alla lettera a) che aderiscano formalmente all'ACNQ 12 aprile 2022, nonche' le altre organizzazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo che aderiscano formalmente all'ACNQ 12 aprile 2022.
Per l'ammissione della lista, e' necessario che le stesse, entro l'11 marzo 2025, provvedano a:
a) aderire formalmente all'ACNQ 12 aprile 2022. Di tali adesioni l'A.Ra.N. rilascia apposita certificazione (art. 17, comma 1, ACNQ 12 aprile 2022);
b) dichiarare formalmente all'A.Ra.N. - che ne rilascia certificazione -, di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 17, comma 3, ACNQ 12 aprile 2022);
c) richiedere il pre-inserimento della propria denominazione nella procedura di rilevazione on-line. A tal fine le organizzazioni sindacali devono depositare all'A.Ra.N., sempre entro l'11 marzo 2025, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni RSU 2025. La dichiarazione dovra' essere corredata, da originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e del vigente statuto. Tale adempimento e' finalizzato a consentire l'individuazione dell'esatta denominazione della lista da inserire nell'applicativo VERBALI RSU dell'A.Ra.N.. Ove l'atto costitutivo e lo statuto siano gia' stati formalmente trasmessi all'Agenzia, e' sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni (art. 17, comma 6, ACNQ 12 aprile 2022).
L'A.Ra.N. pubblica sul proprio sito internet (art. 17, comma 8, ACNQ 12 aprile 2022), diviso per singolo comparto, l'elenco delle organizzazioni sindacali che hanno completato gli adempimenti sopra indicati e, pertanto, sono state inserite nella procedura di rilevazione dei verbali elettorali. Nel caso in cui sussistano dubbi sul possesso dei requisiti necessari per la presentazione della lista, l'A.Ra.N. valuta la possibilita' di inserire con riserva la lista nella procedura di rilevazione.
Non possono, comunque, presentare le liste elettorali:
1. le organizzazioni sindacali aggregate tra loro di fatto, a meno che non abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale rilevabile dallo statuto. In tal caso la lista deve essere intestata al nuovo soggetto e non ad eventuali singole componenti dello stesso;
2. le organizzazioni sindacali che, a seguito dei mutamenti associativi, hanno ceduto le proprie deleghe ad un nuovo soggetto e, conseguentemente, hanno cessato ogni attivita' sindacale nel comparto. Tali organizzazioni non possono presentare singolarmente le proprie liste. La presentazione della lista deve avvenire, pertanto, unicamente attraverso l'organizzazione sindacale che ha acquisito le deleghe, utilizzando l'esatta denominazione di quest'ultima indicata nel vigente statuto. Non sono ammesse indicazioni di sezioni/settori/dipartimenti o ogni altra forma di articolazione interna;
3. le organizzazioni sindacali congiuntamente tra loro;
4. le organizzazioni e le associazioni che non sono formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo;
5. i dipendenti attraverso proprie liste;
6. le associazioni che non abbiano finalita' sindacali.
Per tutto quanto sopra esposto:
1) le organizzazioni sindacali presenti nell'elenco pubblicato dall'A.Ra.N. possono presentare le proprie liste senza ulteriori adempimenti presso i singoli collegi elettorali (art. 4, comma 4, protocollo 20 novembre 2024);
2) le organizzazioni sindacali ammesse con riserva nell'elenco pubblicato dall'A.Ra.N. dovranno corredare le liste presentate nei collegi elettorali con la documentazione di cui all'art. 17 dell'ACNQ 12 aprile 2022, in quanto saranno le singole commissioni elettorali interessate a decidere autonomamente in merito all'ammissione della lista stessa (art. 17, comma 7, ACNQ 12 aprile 2022);
3) le organizzazioni sindacali non presenti nell'elenco pubblicato dall'A.Ra.N. non possono presentare liste elettorali. 5. Elettorato passivo
La nuova formulazione dell'art. 7 dell'ACNQ 12 aprile 2022 riconosce l'elettorato passivo (candidatura) ai lavoratori sotto indicati:
1. in tutti i comparti con esclusione delle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione:
i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato. In tale ultimo caso, al fine di garantire la stabilita' della RSU, il contratto a termine deve avere una durata complessiva di almeno dodici mesi e non deve concludersi prima del 31 dicembre 2025.
2. nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione:
i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell'anno scolastico/accademico o fino al termine delle attivita' didattiche. Il personale a tempo indeterminato che svolga l'attivita' su due o piu' istituzioni esercita l'elettorato passivo nella sede di titolarita'. Il personale a tempo determinato di cui sopra che svolta l'attivita' su due o piu' istituzioni, esercita l'elettorato passivo nella sede con piu' ore o, a parita' di ore, nella sede che gestisce il contratto.
In tutti i casi (tempo indeterminato o determinato), i dipendenti candidabili devono essere in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), ovvero il 27 gennaio 2025.
I dipendenti che si trovano in posizione di comando, fuori ruolo o qualsiasi altra forma di assegnazione temporanea presso altre amministrazioni (o presso un'altra sede o struttura periferica della stessa amministrazione, nel caso la stessa sia articolata in una pluralita' di sedi RSU) esercitano l'elettorato passivo:
a) presso l'amministrazione/sede di assegnazione, a condizione che la durata del comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea sia almeno pari a quella prevista per godere del diritto all'elettorato passivo nel caso di rapporto di lavoro tempo determinato di cui ai punti 1) e 2). Al termine del periodo di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea il lavoratore rientra nell'amministrazione/sede di provenienza e decade dalla carica di componente RSU;
b) presso l'amministrazione/sede di provenienza, laddove non sussistano i requisiti di cui al punto a). Qualora eletti, gli stessi devono rientrare nell'amministrazione/sede di provenienza, pena la decadenza da componente RSU.
Il personale in distacco o aspettativa sindacale a tempo pieno esercita l'elettorato passivo nell'amministrazione/sede di appartenenza.
Nelle amministrazioni di nuova e recente istituzione ove, alla data di inizio delle procedure elettorali (27 gennaio 2025) risulti in servizio solo o prevalentemente personale comandato in attesa di inquadramento nelle relative dotazioni organiche, ai dipendenti e' riconosciuto l'elettorato passivo anche nella amministrazione ove presta servizio in comando purche' abbiano tale requisito nell'amministrazione di provenienza e che quest'ultima rientri tra le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 rappresentate dall'A.Ra.N.. In tale ipotesi le amministrazioni coinvolte, ovvero l'amministrazione di nuova istituzione e le amministrazioni a cui appartengono i dipendenti comandati, devono mettersi in relazione al fine di controllare che non si verifichino casi di doppia candidatura.
Possono essere candidati i sottoscrittori della lista, non essendo tale posizione enunciata nell'elenco delle esclusioni.
Non sono titolari di elettorato passivo:
i presentatori della lista;
i membri della commissione elettorale;
i dipendenti a tempo determinato che non abbiano i requisiti precedentemente indicati ai punti 1) e 2) del presente paragrafo;
i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale.
E' possibile candidarsi in una sola lista. Nel caso in cui, nonostante il divieto, un dipendente si candidi in piu' liste, la commissione elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di renderle pubbliche tramite affissione, lo invita con atto scritto, entro un termine assegnato, ad optare per una delle liste, pena l'esclusione dalla competizione elettorale.
Non e' previsto alcun obbligo per il candidato di essere iscritto o di iscriversi all'organizzazione sindacale nelle cui liste e' presentato. 6. Procedura per la presentazione delle liste
La procedura per la presentazione delle liste e' stata dettagliatamente regolata nell'art. 18 dell'ACNQ 12 aprile 2022.
Le organizzazioni sindacali che intendono presentare la propria lista acquisiscono le candidature mediante l'utilizzo di un apposito modello (modello 1 - allegato 1 all'ACNQ 12 aprile 2022) cui deve essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento del candidato. In alternativa puo' anche essere utilizzato un modello analogo, purche' contenga le stesse informazioni riportate nel modello allegato al citato ACNQ.
Successivamente, il nominativo dei candidati viene riportato nella lista, la quale deve essere sottoscritta dai lavoratori dipendenti titolari di elettorato attivo nell'amministrazione/sede RSU. Il numero minimo di firme necessario per la validita' della lista e' cosi' determinato:
a) nelle amministrazioni/sedi RSU fino a 2.000 dipendenti: 2% del totale dei dipendenti;
b) nelle amministrazioni/sedi RSU con piu' di 2.000 dipendenti: quaranta firme piu' l'1% del numero di dipendenti che eccedono i 2.000. In ogni caso, non e' necessario acquisire piu' di duecento firme.
Ai fini del dimensionamento delle amministrazioni/sedi RSU, per dipendenti si intendono i lavoratori titolari di elettorato attivo nell'amministrazione/sede RSU in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio) ovvero il 27 gennaio 2025.
Ogni lavoratore puo' firmare per una sola lista, pena la nullita' della firma apposta.
Ogni lista ha un solo presentatore, che puo' essere un dirigente sindacale (aziendale-territoriale-nazionale) dell'organizzazione sindacale interessata, ovvero un dipendente - anche di qualifica dirigenziale - delegato per iscritto dalla stessa. La delega deve essere allegata alla lista.
Il presentatore di lista che sia dipendente dell'amministrazione/sede RSU puo' anche essere tra i firmatari della stessa, laddove si riferisca alla propria sede di lavoro.
Le liste devono essere presentate dai soggetti sopra richiamati (dirigente sindacale o dipendente delegato dall'O.S.) all'ufficio dell'amministrazione che, secondo il proprio ordinamento, gestisce le relazioni sindacali o, comunque, il personale. Inoltre, possono essere presentate direttamente alla commissione elettorale, se questa e' gia' stata costituita.
La lista, corredata dai modelli 1 e relativi allegati (copia del valido documento di riconoscimento dei candidati), deve essere firmata dal presentatore e trasmessa utilizzando il modello 2 (allegato 2 all'ACNQ 12 aprile 2022). La firma del presentatore della lista apposta sul modello 2 deve essere autenticata dal responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa interessata o da un suo delegato o negli altri modi previsti dalla legge. Il presentatore della lista garantisce sull'autenticita' delle firme apposte sulla stessa dai lavoratori.
In alternativa, la lista puo' essere presentata telematicamente. In tali casi, la lista, corredata dai modelli 1 e relativi allegati (copia del valido documento di riconoscimento dei candidati), puo' essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC dell'amministrazione dedicato alle relazioni sindacali o, comunque, alla gestione del personale. Nel caso di amministrazione articolata su piu' sedi RSU, laddove la sede periferica non sia dotata di PEC, l'invio avviene dalla PEC del mittente alla PEO (posta elettronica ordinaria) della sede RSU dedicato alle relazioni sindacali o, comunque, alla gestione del personale. Nell'ipotesi di presentazione per via telematica, pertanto, il modello 2 e la lista dovranno essere sottoscritti con firma digitale dal presentatore di lista o dal legale rappresentante del sindacato che ne assicura l'autenticita' nella forma e nei contenuti. In tali casi non e' necessaria l'autenticazione della firma. I file ricevuti vengono inoltrati dall'amministrazione alla commissione elettorale all'indirizzo di posta elettronica dalla stessa indicato.
Le liste possono essere presentate a partire dal giorno 28 gennaio 2025 e sino al 14 marzo 2025, ultimo giorno utile. Nel solo caso in cui l'amministrazione sia chiusa nella giornata del 14 marzo 2025 - termine ultimo per la presentazione delle liste - e la commissione elettorale non possa operare (es. festivita' locale), l'ultimo giorno per la presentazione delle liste elettorali e' spostato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.
La commissione elettorale comunica, attraverso affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o sull'intranet dell'amministrazione, l'orario di chiusura per la presentazione delle liste nell'ultimo giorno di scadenza, orario che coincide con quello di chiusura degli uffici abilitati a riceverle o entro la mezzanotte nel caso sia trasmessa tramite posta elettronica certificata.
E' possibile la presentazione di una sola lista per ogni organizzazione sindacale.
Per individuare l'ordine di arrivo delle liste, fa fede la data di ricevimento delle stesse e il numero di registrazione della commissione elettorale o il numero protocollo dell'amministrazione. Nel caso di liste presentate contemporaneamente, l'ordine di precedenza sulla scheda e' estratto a sorte.
Nella presentazione della lista le organizzazioni sindacali devono usare la propria esatta denominazione, come risultante dallo statuto ed indicata nell'elenco pubblicato sul sito dell'A.Ra.N..
E' interesse della organizzazione sindacale verificare che la propria denominazione sia riportata correttamente sulle schede elettorali e nei verbali contenenti i risultati delle votazioni.
Le commissioni elettorali devono riportare in tutti i loro atti la denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme a quella utilizzata in sede di presentazione della lista e non possono, in alcun caso, utilizzare dizioni difformi o abbreviazioni in uso nella prassi.
L'ammissione della lista elettorale e' compito esclusivo della commissione elettorale.
Il numero dei candidati di ogni lista non puo' superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere. A titolo esemplificativo, nel caso in cui la RSU da eleggere sia di 3 componenti il numero di candidati della lista non puo' essere superiore a 4 [3 componenti + 1 (un terzo di 3) = 4]. Il regolamento elettorale non disciplina l'eventuale arrotondamento dei decimali risultanti. Ad avviso dell'A.Ra.N., tale arrotondamento deve avvenire per eccesso. 7. Elettorato attivo
La normativa relativa all'elettorato attivo e' stata riformulata con l'art. 6 dell'ACNQ 12 aprile 2022. In particolare la nuova disciplina riconosce l'elettorato attivo (diritto di voto) a tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in servizio nell'amministrazione alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), ovvero il 27 gennaio 2025, ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione provvisoria, (rientrano in questa casistica tutte le forme di utilizzazioni stabili es: personale utilizzato, in assegnazione provvisoria o temporaneamente assegnato presso l'amministrazione sede di elezione, personale in comando o fuori ruolo da altre amministrazioni pubbliche, anche di diverso comparto, personale beneficiario di prerogative sindacali). Il lavoratore potra' effettivamente esprimere il proprio voto solo laddove sia ancora in servizio nella stessa sede il primo giorno della votazione (14 aprile 2025).
Il personale assunto - con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato con scadenza non anteriore al 31 dicembre 2025 - nel periodo intercorrente tra l'inizio delle procedure elettorali (27 gennaio 2025) e il primo giorno di votazione (14 aprile 2025) ha diritto di voto (elettorato attivo) - nei limiti e con le precisazioni sopra esposte - nella sede ove presta servizio senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU, il cui numero rimane invariato.
Il personale delle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione che svolga l'attivita' su due o piu' istituzioni esercita l'elettorato attivo:
nella sede di titolarita', se e' a tempo indeterminato;
nella sede in cui presta il maggior numero di ore, se a tempo determinato;
nella sede che gestisce il contratto, se a tempo determinato con orario della stessa entita'.
Le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione coinvolte devono, pertanto, fare attenzione nei casi sopra esposti al fine del corretto inserimento del nominativo di detto personale nell'elenco generale alfabetico degli elettori, al fine di evitare che vi siano duplicazioni.
Infatti, il diritto di voto si esercita in una unica sede. E' sempre compito anche delle commissioni elettorali controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le diverse amministrazioni in cui i dipendenti possono operare.
Dal diritto di voto sono, comunque, esclusi:
il personale con rapporto di lavoro interinale, contratto di formazione e lavoro, etc.;
il personale non contrattualizzato o assimilato a quello non contrattualizzato;
il personale con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;
il personale a cui si applica un contratto di lavoro diverso da quelli stipulati dall'A.Ra.N. (es. dipendenti a cui si applicano contratti di settori privati, quali agroalimentari, chimici, forestali, etc.);
il personale con contratto di consulenza o comunque «atipico». 8. Commissione elettorale: composizione e costituzione
I componenti della commissione elettorale sono designati esclusivamente dalle organizzazioni sindacali che presentano le liste e devono essere indicati tra i lavoratori in servizio presso l'amministrazione in cui si vota, ivi compresi quelli a tempo determinato o in posizione di comando o fuori ruolo. Il lavoratore designato quale componente della commissione elettorale all'atto dell'accettazione dovra' dichiarare di non volersi candidare.
In presenza di amministrazioni sede unica di RSU, articolate in piu' sedi di servizio, il componente della commissione puo' essere un qualsiasi dipendente dell'amministrazione, indipendentemente dalla sede di lavoro (principale o distaccata).
Nel caso in cui nella medesima sede di lavoro siano previste piu' collegi di elezione della RSU (es. ministeri articolati in piu' dipartimenti aventi sede in un unico stabile), il componente della commissione elettorale puo' anche essere un dipendente di ufficio diverso da quello ove opera il collegio elettorale della RSU, purche' in servizio presso la sede stessa.
Non possono essere designati quali componenti della commissione elettorale i dirigenti (a tempo indeterminato o determinato, ivi inclusi i dipendenti del comparto ai quali sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale).
L'amministrazione non ha alcun compito ne' puo' intervenire sulle designazioni dei componenti della commissione elettorale, che possono essere effettuate fino al 14 marzo 2025 esclusivamente dalle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste elettorali.
La commissione elettorale deve essere formata da almeno tre componenti ed e' compito delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista garantirne il numero minimo.
Le designazioni dei componenti sono effettuate di norma contestualmente alla presentazione della lista o, al piu', successivamente alla presentazione della stessa e sono presentate all'ufficio dell'amministrazione a cio' preposto.
A decorrere dal 6 febbraio 2025, al raggiungimento della terza designazione, l'amministrazione comunica ai soggetti designati l'avvenuta costituzione della commissione elettorale, nonche' l'indicazione del locale ove la stessa opera e trasmette a questa tutti i documenti nel frattempo pervenuti. La commissione elettorale e' integrata, entro il termine ultimo del 17 marzo 2025, con tutti i componenti designati entro il 14 marzo 2025 dalle organizzazioni sindacali che hanno presentato una lista.
Con l'avvenuta costituzione della commissione elettorale, le liste e tutti gli atti saranno consegnati direttamente a quest'ultima, tranne le liste trasmesse via PEC che l'amministrazione trasmettera' successivamente all'indirizzo mail della commissione elettorale.
Nel caso in cui alla data del 14 marzo 2025 non siano pervenute almeno tre designazioni, sara' cura dell'amministrazione chiedere tempestivamente a tutte le organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste di designare, entro il 21 marzo 2025 (n.d.r. sette giorni dal termine di presentazione delle liste elettorali), un componente aggiuntivo al fine di raggiungere i tre componenti necessari per la costituzione della commissione elettorale. Qualora siano state presentate due liste e designati due soli componenti, entrambi i sindacati presentatori di lista possono designare un componente aggiuntivo. Nel caso in cui sia stata presentata un'unica lista, o se i solleciti inviati dall'amministrazione alle organizzazioni sindacali per designare propri componenti non avessero seguito, il 22 marzo 2025 (n.d.r. decorsi sette giorni dal termine di presentazione delle liste) la commissione elettorale puo' comunque essere costituita con i componenti designati. 9. Compiti della commissione elettorale
Il regolamento per la disciplina dell'elezione della RSU di cui alla sezione II dell'ACNQ 12 aprile 2022 non e' esaustivo dell'intera casistica che puo' presentarsi nel corso delle procedure elettorali. E', pertanto, compito delle commissioni elettorali, a fronte di fattispecie non regolate, colmarne le lacune stabilendo i criteri cui attenersi sulla base dei principi di correttezza e di buona fede, nonche' facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento.
Di seguito, si fornisce una sintesi delle clausole contrattuali e dei chiarimenti forniti nelle precedenti elezioni in ordine agli adempimenti della commissione elettorale, la quale:
1) nella prima seduta plenaria elegge il presidente e, in ragione delle esigenze organizzative dell'amministrazione, previo accordo con il dirigente preposto, definisce l'orario di apertura e chiusura giornaliera della sezione ed in particolare l'orario di chiusura dell'ultimo giorno di votazione, avvertendo tutti i dipendenti elettori mediante pubblicita' in luogo accessibile a tutti i dipendenti o nell'intranet dell'amministrazione. La commissione elettorale non puo' modificare le date di votazione e di scrutinio stabilite con il protocollo del 20 novembre 2024, ma puo' fissare la durata giornaliera di apertura della sezione che dovra' essere tale da contemperare da un lato la necessita' di favorire la massima partecipazione al voto del personale, anche tenendo conto di eventuali articolazioni dell'orario di lavoro su piu' turni, e dall'altro l'esigenza di non gravare inutilmente sulla funzionalita' del servizio se non nei limiti descritti. Nel caso in cui, ad esempio, si verifichi che nella prima giornata di votazione tutti gli elettori abbiano espresso il proprio voto, la sezione dovra' rimanere chiusa sino alla data fissata per procedere allo scrutinio, avendo cura di garantire la sicurezza dell'urna e del materiale elettorale;
2) acquisisce dall'amministrazione l'elenco generale degli elettori (titolari di elettorato attivo) e dei lavoratori candidabili (titolari di elettorato passivo) e tutta la documentazione pervenuta all'amministrazione sino alla prima formale costituzione della commissione elettorale;
3) riceve le ulteriori liste elettorali;
4) verifica le liste e le candidature presentate e ne decide l'ammissibilita'. A tal fine si rinvia ad un'attenta lettura di quanto riportato ai paragrafi § 4 e § 5;
5) esamina, entro due giorni lavorativi dal ricevimento, i ricorsi sull'ammissibilita' delle liste e delle candidature. Compete, infatti, esclusivamente alla commissione elettorale la verifica del rispetto delle regole che devono essere seguite nella presentazione delle liste. Le commissioni elettorali devono autonomamente e motivatamente decidere sull'ammissibilita' delle liste e sui difetti meramente i formali ammesse alla regolarizzazione, non essendo possibile a soggetti terzi, ivi compresa l'A.Ra.N., intervenire e assumere orientamenti in proposito.
In caso di rilevazione di difetti meramente formali nella presentazione delle liste rientranti tra quelli ammessi alla regolarizzazione, la commissione assegna, in forma scritta, un termine congruo per provvedervi. Tra i casi di regolarizzazioni formali ammissibili rientrano anche quelli relativi a liste presentate con denominazioni non perfettamente conformi rispetto alla denominazione risultante dallo statuto dell'organizzazione sindacale a cui la lista si riferisce, per come riportato negli elenchi pubblicati sul sito dell'A.Ra.N.;
6) conclusa l'analisi delle liste e degli eventuali ricorsi sulle stesse, comunica tempestivamente alle organizzazioni sindacali se la lista che e' stata presentata sia stata ammessa o meno;
7) porta a conoscenza di tutti i lavoratori le liste elettorali ed i relativi candidati mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicandole sull'intranet dell'amministrazione almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni (ovvero entro il 3 aprile 2025);
8) definisce, previo accordo con il dirigente preposto, o persona da lui delegata, i luoghi delle votazioni (vale a dire la/le sezioni) e procede all'attribuzione dell'elenco degli aventi diritto al voto per ciascuna sezione, in modo tale da garantire a tutti l'esercizio del voto. Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro (es. sedi staccate) e il numero dei votanti lo richiedano, infatti, possono essere stabiliti piu' luoghi di votazione in misura atta ad evitare una significativa mobilita' del personale, avendo cura di evitare eccessivi frazionamenti e di assicurare la segretezza del voto garantendo l'integrita' dell'urna con le modalita' indicate al successivo punto 14. Va, comunque, garantita la contestualita' delle votazioni, fermo rimanendo che il collegio elettorale e' unico, essendo unica la RSU da eleggere.
I luoghi delle votazioni devono essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicati nell'intranet dell'amministrazione almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni;
9) predispone il «modello» della scheda elettorale e ne segue la successiva stampa verificando, con scrupolosita', che le denominazioni delle organizzazioni sindacali siano esatte, che siano rispettati l'ordine di presentazione delle liste elettorali, nonche' le indicazioni dell'art. 25 dell'ACNQ 12 aprile 2022;
10) distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
11) predispone l'elenco completo degli aventi diritto al voto per ciascuna sezione;
12) nomina il presidente di sezione nell'ambito dei componenti della commissione stessa. Nel caso di pluralita' di sezioni la commissione elettorale puo' nominare il presidente della sezione anche scegliendo tra il personale titolare - nella singola sezione - dell'elettorato attivo;
13) nomina gli scrutatori tra i lavoratori titolari di elettorato attivo che non siano candidati. Nel nominare gli scrutatori tiene conto delle eventuali designazioni effettuate ai sensi dell'art. 23 dell'ACNQ 12 aprile 2022. Laddove le designazioni degli scrutatori pervenute non siano sufficienti, la commissione elettorale nomina al suo interno ulteriori scrutatori affinche' il numero degli stessi sia almeno pari a due. In caso di pluralita' di sezioni, qualora il numero di designazioni degli scrutatori non sia sufficiente, la commissione nomina d'ufficio gli ulteriori scrutatori scegliendo al suo interno o tra il personale titolare di elettorato attivo nella singola sezione, che non sia candidato;
14) fermo restando che all'interno del seggio elettorale e' ammessa la presenza solo dei componenti del seggio, dei componenti della commissione elettorale e dei votanti, adotta ogni misura atta a garantire la regolarita' delle votazioni e l'integrita' dell'urna e delle schede elettorali, quali a titolo esemplificativo:
attestare formalmente nel verbale al termine di ogni giornata di votazione il numero degli elettori che hanno esercitato il diritto di voto;
al termine di ogni giornata di votazione sigillare le urne con apposizione delle firme di tutti i membri della sezione sul sigillo e inserire le schede gia' firmate dai componenti della sezione e non utilizzate in una busta da sigillare;
garantire in collaborazione con l'amministrazione l'inaccessibilita' delle urne durante la chiusura della sezione.
15) organizza e gestisce le operazioni di scrutinio avendo cura di verificare, prima di procedere all'apertura delle urne, che sia stato raggiunto il prescritto quoziente necessario per la validita' delle elezioni nel collegio elettorale (inteso come somma di tutte le eventuali sezioni di cui si compone). Nel caso in cui nel collegio elettorale il citato quoziente non sia stato raggiunto, non si deve procedere allo scrutinio;
16) raccoglie i dati elettorali parziali delle singole sezioni (se previste) e fa il riepilogo finale dei risultati;
17) compila i verbali delle operazioni elettorali, incluso quello finale contenente i risultati. Nel verbale delle operazioni di scrutinio, che la commissione elettorale redige in proprio, dovranno essere riportate tutte le contestazioni. Sulla base dei risultati elettorali assegna i seggi alle liste e proclama gli eletti (Cfr. sub § 15). 10. Compiti delle amministrazioni
L'amministrazione deve favorire la piu' ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali, informandoli tempestivamente, anche con proprie iniziative assunte nei modi ritenuti piu' idonei, dell'importanza delle elezioni, facilitando l'affluenza alle urne mediante una adeguata organizzazione del lavoro. L'amministrazione e', altresi', chiamata a dare il proprio supporto logistico, attraverso il massimo sforzo organizzativo, affinche' le votazioni si svolgano regolarmente, con l'avvertenza che, essendo le elezioni un fatto endosindacale, la stessa non deve entrare nel merito delle questioni relative alle operazioni elettorali in quanto esonerata da ogni compito avente natura consultiva, di verifica e controllo sulla legittimita' dell'operato della commissione e sui relativi adempimenti elettorali.
L'amministrazione, sin dal 28 gennaio 2025, giorno successivo all'inizio delle procedure elettorali, deve mettere a disposizione alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta gli elenchi alfabetici generali dei dipendenti aventi diritto al voto (cfr. paragrafo § 7 elettorato attivo) e dei lavoratori candidabili (cfr. paragrafo § 5 elettorato passivo), distinti per genere. I medesimi elenchi dovranno essere consegnati anche alla commissione elettorale.
A richiesta delle OO.SS. o della commissione elettorale dovranno essere forniti sottoelenchi, suddivisi con le medesime modalita' degli elenchi generali, distinti per le eventuali sezioni elettorali istituite dalla commissione elettorale per agevolare le operazioni di voto.
L'amministrazione, che concorda gli adempimenti con le organizzazioni sindacali e poi, una volta insediata, con la commissione elettorale, dovra' fornire la propria collaborazione curando tempestivamente tutti gli aspetti di pertinenza che, oltre alla consegna degli elenchi degli elettori e dei lavoratori candidabili, sono:
la messa a disposizione:
del locale per la commissione elettorale;
dei locali per il voto;
del materiale cartaceo o strumentale per lo scrutinio (matite, urne, ...);
della stampa del «modello» della scheda predisposta dalla commissione elettorale;
della stampa delle liste dei candidati da affiggere all'ingresso delle sezioni;
in accordo con la commissione elettorale, adottare ogni possibile misura volta a garantire:
la sicurezza e sorveglianza dei locali dove si vota specie dopo la chiusura giornaliera delle sezioni;
l'integrita' delle urne sigillate fino allo scrutinio utilizzando ogni mezzo utile a disposizione.
L'amministrazione ha l'obbligo di consentire ai componenti delle commissioni elettorali l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilita' nell'organizzazione del lavoro.
I componenti della commissione elettorale espletano i compiti loro attribuiti durante l'orario di servizio e, ove compatibile con la composizione della commissione stessa, durante l'orario di lavoro. Il tempo necessario per l'espletamento delle operazioni elettorali e' equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato.
Anche i presidenti di sezione e gli scrutatori espletano i compiti loro attribuiti durante l'orario di servizio e, ove compatibile con la durata delle operazioni elettorali - comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura delle votazioni - durante l'orario di lavoro. Il tempo necessario per l'espletamento delle operazioni elettorali e' equiparato anche per loro a tutti gli effetti al servizio prestato.
L'amministrazione deve trasmettere all'A.Ra.N. il verbale riassuntivo ricevuto dalla commissione elettorale tempestivamente e comunque nel periodo intercorrente tra il 28 aprile ed il 6 maggio 2025, rispettando scrupolosamente le modalita' per l'invio indicate al paragrafo § 21 della presente nota. 11. Modalita' di esercizio del voto
Il voto si esprime utilizzando la scheda elettorale predisposta dalla commissione elettorale, comprendente al suo interno tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
La scheda deve essere firmata da almeno tre componenti della sezione. La preparazione delle schede e la conservazione delle stesse deve avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarita' del voto.
L'elettore puo' votare per la sola lista e/o esprimere una preferenza per un candidato.
Si rammenta che:
nei collegi elettorali fino a 200 dipendenti la scheda elettorale riporta anche i nomi dei candidati e si puo' esprimere la preferenza per un solo candidato della lista;
nei collegi elettorali con oltre 200 dipendenti le liste dovranno essere affisse all'entrata della sezione ed e' consentito esprimere la preferenza a favore di due candidati della stessa lista scrivendo il nome e cognome del candidato preferito nell'apposito spazio sulla scheda.
L'indicazione di piu' preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista.
Il voto apposto a piu' di una lista, o l'indicazione di piu' preferenze di candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda.
Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza. 12. Quoziente necessario per la validita' delle elezioni
Per determinare se sia stato raggiunto il quoziente necessario per la validita' delle elezioni, occorre prendere in considerazione il numero dei votanti rapportandolo al numero degli aventi diritto al voto nell'intero collegio elettorale.
Le elezioni sono valide quando ha votato almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto al voto (elettorato attivo).
Esempio:
nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a 125 dipendenti, il quoziente e' raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno 63 elettori [(125:2)+1];
nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a 126 dipendenti, il quoziente e' raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno 64 elettori [(126:2)+1].
La commissione elettorale autorizza l'apertura delle urne per lo scrutinio nella sezione (o nelle varie sezioni nel caso in cui vi siano piu' sezioni) solo dopo avere proceduto alla verifica del raggiungimento del quoziente necessario per la validita' delle elezioni nel collegio elettorale.
In caso di mancato raggiungimento del quoziente richiesto non si deve procedere alle operazioni di scrutinio e le sole elezioni devono essere ripetute entro trenta giorni. In tali casi non e' ammessa la presentazione di nuove liste.
Qualora non si raggiunga il quoziente richiesto anche nelle seconde elezioni, l'intera procedura deve essere riattivata ex novo e conclusa nei successivi novanta giorni. 13. Verbale elettorale della singola sezione
Nella sola ipotesi in cui il collegio elettorale e' articolato in piu' sezioni, dopo che la commissione autorizza l'apertura delle urne in quanto il quoziente per la validita' delle elezioni e' stato raggiunto, la singola sezione all'esito dello scrutinio dovra' compilare il verbale di sezione.
Il verbale di sezione deve essere compilato utilizzando esclusivamente il fac-simile allegato n. 4 all'ACNQ 12 aprile 2022. Tale documento non e' suscettibile di rielaborazione e non puo' contenere omissioni o cancellazioni perche' collegato all'accertamento della rappresentativita'. Non e' consentito l'utilizzo di verbali diversi da quello allegato all'ACNQ del 12 aprile 2022 anche se predisposti dai sindacati.
Per facilitare la compilazione del verbale di sezione si formulano le seguenti indicazioni. Il verbale si compone di:
una parte iniziale che riporta i dati identificativi della sezione e dell'amministrazione/collegio nonche' la data delle elezioni;
una parte dedicata all'acquisizione dei dati numerici relativi ai dipendenti aventi diritto al voto (elettori) ed ai votanti (elettori che hanno espresso il voto), alle schede valide, alle schede nulle, alle schede bianche, alle schede scrutinate;
a seguire vanno indicati, in corrispondenza delle colonne «Nome lista» numerate progressivamente da uno a sei, il nome delle liste ammesse alla competizione elettorale e i voti ottenuti da ciascuna di esse. Laddove siano presenti piu' di sei liste, occorre compilare successivi modelli componenti un unico verbale di sezione;
in fondo al verbale va apposta la firma del presidente della sezione e degli scrutatori.
Il presidente di sezione, nel compilare il verbale di sezione, deve avere cura di verificare la esattezza e la congruita' dei dati riportati quali, a titolo esemplificativo:
che il numero dei votanti coincida con la somma delle schede scrutinate (pari alle schede valide + bianche + nulle);
che totale dei voti di tutte le liste coincida con il numero delle schede valide (escluse le schede bianche e nulle). 14. Calcolo del numero dei componenti da eleggere nella RSU
Il numero dei componenti la RSU e' fissato dall'ACNQ 12 aprile 2022 e dagli accordi integrativi di comparto, laddove stipulati. Non puo', pertanto, essere soggetto a modifiche nella sede di elezione RSU.
La regola generale e' contenuta all'art. 4 dell'ACNQ 12 aprile 2022, in base alla quale la RSU deve essere cosi' composta:
a) nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti: 3 componenti;
b) nelle amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti: 3 componenti per i primi 200 dipendenti piu' 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300;
c) nelle amministrazioni che occupano piu' di 3.000 dipendenti, al numero di componenti previsto per le amministrazioni con 3.000 dipendenti (pari a 33) si sommano 3 dipendenti ogni ulteriori 500 dipendenti o frazione di 500.
Nel comparto Istruzione e ricerca, ove non sono stati stipulati accordi integrativi di comparto, per definire il numero di componenti della RSU si dovra' fare riferimento allo schema sovrastante.
Diversamente, nei comparti Funzioni locali, Sanita' e Funzioni centrali per definire il numero dei componenti della RSU si dovra' fare riferimento agli accordi integrativi di comparto. In particolare, come chiarito all'art. 4 del protocollo sottoscritto il 20 novembre 2024:
accordo d'integrazione dell'ACNQ del 12 aprile 2022 in materia di costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale - comparto Funzioni centrali del 16 novembre 2023.
accordo d'integrazione dell'ACNQ del 12 aprile 2022 in materia di costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale - comparto Funzioni locali del 6 maggio 2024;
accordo d'integrazione dell'ACNQ del 12 aprile 2022 in materia di costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale - comparto Sanita' del 26 settembre 2024; 15. Procedimento per l'attribuzione dei seggi
Il numero dei seggi attribuibili e' pari al numero dei componenti della RSU eleggibili nel collegio elettorale (cfr. § 14).
Tenuto conto che l'art. 3, comma 2, dell'ACNQ 12 aprile 2022 recita: «alla costituzione della RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti», il successivo art. 32, al comma 1 ha precisato che «il numero dei seggi sara' ripartito secondo il criterio proporzionale, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti». In particolare, ad ogni scheda corrisponde un unico voto di lista, indipendentemente dal numero di preferenze che potevano essere espresse (cfr. § 10).
Di seguito si riporta l'ordine delle operazioni per la ripartizione e la successiva assegnazione dei seggi:
A. calcolo del quorum;
B. ripartizione dei seggi alle liste;
C. attribuzione dei seggi ai candidati.
In dettaglio: A. Calcolo del quorum
1) Il quorum si calcola dividendo il numero dei voti validi per il numero dei seggi attribuibili.
Esempio:
collegio elettorale con n. 125 lavoratori aventi diritto al voto e 3 seggi da attribuire. Si recano a votare n. 120 elettori (votanti), con voti validi 118, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla:
calcolo del quorum:
voti validi (n. 118) diviso numero dei seggi da ripartire (n. 3) = 118: 3 = 39,333;
il quorum e' pari a 39,333.
La norma non prevede alcun arrotondamento per difetto o per eccesso e quindi il numero del quorum va utilizzato, se del caso, con i suoi decimali. B. Ripartizione dei seggi alle liste
I seggi saranno attribuiti alle singole liste secondo il criterio proporzionale.
In particolare:
a) si divide il numero dei voti ottenuti da ogni singola lista per il quorum calcolato come sopra;
b) si assegna ad ogni lista un numero di seggi pari al numero intero ottenuto dalla divisione di cui alla lettera a);
c) si assegnano i seggi residui utilizzando la regola dei migliori resti [intendendo per «resto» il decimale dopo la virgola del risultato della divisione di cui al punto a)].
Esempio n. 1: i voti dei 120 elettori che si sono recati a votare sono risultati cosi' espressi: 118 voti validi alle varie liste, una scheda bianca e una scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:

+-----------+---------------------+
|lista n. 1 |voti validi 55 |
+-----------+---------------------+
|lista n. 2 |voti validi 46 |
+-----------+---------------------+
|lista n. 3 |voti validi 12 |
+-----------+---------------------+
|lista n. 4 |voti validi 5 |
+-----------+---------------------+
| |totale voti |
| |validi 118 |
+-----------+---------------------+
Calcolo della ripartizione dei seggi alle liste:
+-----------+------------+------------+----------------+------------+ | | |diviso | | | | | |quorum | | | | |voti validi |39,333 = | | | |lista n. 1 |55 |1,398 |ovvero 1 seggio |resto 0,398 | +-----------+------------+------------+----------------+------------+ | | |diviso | | | | | |quorum | | | | |voti validi |39,333 = | | | |lista n. 2 |46 |1,169  |ovvero 1 seggio |resto 0,169 | +-----------+------------+------------+----------------+------------+ | | |diviso | | | | | |quorum | | | | |voti validi |39,333 = | | | |lista n. 3 |12 |0,305  |ovvero 0 seggi |resto 0,305 | +-----------+------------+------------+----------------+------------+ | | |diviso | | | | | |quorum | | | | |voti validi |39,333 = | | | |lista n. 4 |5 |0,127  |ovvero 0 seggi |resto 0,127 | +-----------+------------+------------+----------------+------------+ | |totale voti | | | | | |validi 118 |  |  |  | +-----------+------------+------------+----------------+------------+

In questo caso sono stati ripartiti con il quoziente intero 2 seggi su 3.
Il terzo seggio e' assegnato alla lista n. 1, essendo quella che ha il resto maggiore.
I tre seggi sono cosi' ripartiti:

+-----------+-------------+
|lista 1 |2 seggi |
+-----------+-------------+
|lista 2 |1 seggio |
+-----------+-------------+
|lista 3 |0 seggi |
+-----------+-------------+
|lista 4 |0 seggi |
+-----------+-------------+

In caso di parita' di resti, il seggio viene attribuito alla lista che ha ottenuto complessivamente il maggior numero di voti (da non confondere con le preferenze).
In caso di parita' di voti, il seggio viene attribuito al componente del genere meno rappresentato in seno alla RSU. A tal fine e' necessario procedere ad una simulazione di assegnazione dei seggi ai candidati aventi titolo per verificare la distribuzione fra i generi.
A parita' di genere, al componente anagraficamente piu' giovane. C. Attribuzione dei seggi ai candidati
Solo dopo avere ripartito i seggi tra le liste, la commissione elettorale li attribuisce sulla base dei voti di preferenza ottenuti dai candidati delle liste cui sono stati assegnati i seggi, al fine di individuare gli eletti.
Nell'ambito delle liste, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di parita' di voti di preferenza, vale l'ordine all'interno della lista.
Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati (es. una lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto due seggi) e' esclusa la possibilita' di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.
Qualora il numero dei seggi complessivamente attribuiti sia inferiore al numero minimo dei componenti delle RSU (art. 9, comma 5, ACNQ 12 aprile 2022), fermo restando l'invio del verbale delle elezioni all'A.Ra.N., le elezioni dovranno essere ripetute, attivando ex novo l'intera procedura che dovra' concludersi entro novanta giorni, con l'avvertenza che non sono contemplate nelle norme elezioni suppletive per la sola copertura dei seggi vacanti. 16. Verbale elettorale finale e relativi adempimenti
Dopo aver accertato il raggiungimento del quoziente per la validita' delle elezioni ed effettuato lo scrutinio, la commissione procede a compilare il verbale finale che deve riportare esattamente la denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme alla lista presentata e indicata nella scheda elettorale.
Il verbale finale deve essere compilato utilizzando esclusivamente il fac-simile allegato n. 3 all'ACNQ 12 aprile 2022. Tale documento non e' suscettibile di rielaborazione e non puo' contenere omissioni o cancellazioni da parte della commissione elettorale perche' collegato all'accertamento della rappresentativita'. Non e' consentito l'utilizzo di verbali finali diversi da quello allegato all'ACNQ 12 aprile 2022 anche se predisposti dai sindacati.
Per facilitare la compilazione del verbale finale si formulano le seguenti indicazioni. Il verbale si compone di:
una sezione iniziale che riporta i dati identificativi dell'amministrazione o del collegio, il comparto di appartenenza e la data delle elezioni:
una «Parte prima» nella quale vanno riportati i dati numerici relativi ai dipendenti aventi diritto al voto (elettori) ed ai votanti (elettori che hanno espresso il voto), alle schede valide, alle schede nulle, alle schede bianche, alle schede scrutinate, nonche' la percentuale di validita' delle elezioni ed il numero di seggi da ripartire (confronta § 14). In particolare:
se il collegio elettorale e' composto di un'unica sezione occorre compilare solo le colonne «Totale» e «Totale generale» e «% validita' delle elezioni», contrassegnate con un asterisco;
se, invece, il collegio elettorale e' composto da piu' sezioni, la commissione elettorale deve compilare il verbale finale riportando i risultati dei diversi modelli 4 nelle colonne «Sezione» (una per ciascuna sezione), indicando la somma dei dati relativi alle singole sezioni nelle colonne «Totale» e «Totale generale», e calcolando la «% validita' delle elezioni». Laddove siano presenti piu' di quattro sezioni, occorre compilare successivi modelli componenti un unico verbale finale;
nella «Parte seconda» vanno indicati, in corrispondenza delle colonne «Nome lista» numerate progressivamente da 1 a 6, il nome delle liste ammesse alla competizione elettorale, i voti complessivamente ottenuti da ciascuna lista (sommando i risultati riportati nei diversi modelli 4 ove presenti piu' sezioni), nonche' i seggi eventualmente attribuiti a ciascuna di esse. Laddove siano presenti piu' di sei liste, occorre compilare successivi modelli componenti un unico verbale finale;
in fondo al verbale va apposta la firma del presidente e dei membri della commissione elettorale.
La commissione elettorale, nel compilare il verbale finale, deve avere cura di verificare la esattezza e la congruita' dei dati riportati quali, a titolo esemplificativo:
che il numero dei votanti coincida con la somma delle schede scrutinate (pari alle schede valide + bianche + nulle);
che totale dei voti di tutte le liste coincida con il numero delle schede valide (escluse le schede bianche e nulle).
La commissione elettorale al termine delle operazioni di cui sopra sigilla in un unico plico tutto il materiale, anche quello trasmesso dalle eventuali sezioni distaccate, esclusi i verbali.
La commissione elettorale comunica i risultati ai lavoratori, alla amministrazione e alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste attraverso l'affissione del verbale finale come sopra compilato dal 17 fino al 24 aprile 2025 in luogo accessibile a tutti i dipendenti e/o pubblicato sull'intranet dell'amministrazione.
Dovra' essere cura delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista verificare che il nome riportato nel verbale finale corrisponda esattamente alla denominazione della propria lista e in caso contrario inoltrare ricorso alla commissione elettorale nei termini previsti.
Decorsi i giorni dedicati all'affissione senza che siano stati presentati ricorsi da parte degli interessati, l'assegnazione dei seggi e' confermata, la commissione elettorale ne da' atto nel verbale delle operazioni elettorali e il verbale finale diviene definitivo. Una copia del verbale stesso viene trasmesso dalla commissione elettorale all'amministrazione per l'inoltro all'A.Ra.N..
Se, invece, nei giorni di affissione dei risultati vengono presentati ricorsi o reclami la commissione li esamina entro due giorni lavorativi, inserendo l'esito nel verbale delle operazioni elettorali e, se necessario, modificando il verbale finale che diviene definitivo. Copia del verbale finale definitivo, del verbale delle operazioni elettorali e, in caso di piu' sezioni, copia dei verbali di sezione, sono notificati - entro due giorni lavorativi dall'esame di tutti i ricorsi pervenuti durante il periodo di affissione - dalla commissione elettorale a tutti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali presentatori di lista (cfr. § 6) nel collegio elettorale, nonche' all'amministrazione per l'inoltro all'A.Ra.N..
Le decisioni della commissione elettorale sono impugnabili entro dieci giorni lavorativi dinanzi all'apposito Comitato dei garanti. 17. Documentazione da consegnare all'amministrazione
All'amministrazione devono essere consegnati tutti i verbali - in originale o copia conforme - nonche' una copia della scheda predisposta per le votazioni, anch'essa siglata dal presidente e da tutti i componenti della commissione elettorale. Tutti i verbali devono essere conservati anche dalla RSU.
La commissione elettorale, dopo la convalida della RSU, consegna all'amministrazione il plico sigillato di cui al paragrafo § 16 contenente tutto il materiale delle elezioni, che sara' conservato secondo gli accordi tra commissione elettorale e amministrazione, in modo da garantirne la sua integrita' per almeno tre mesi o, in caso di contenziosi pendenti, fino alla conclusione degli stessi. Successivamente sara' distrutto alla presenza di un delegato della commissione elettorale e di un delegato dell'amministrazione. 18. Comitato dei garanti
Contro le decisioni della commissione elettorale, in alternativa al ricorso all'autorita' giudiziaria, si puo' ricorrere, entro dieci giorni lavorativi, all'apposito Comitato dei garanti previsto dall'art. 34 dell'ACNQ 12 aprile 2022.
Se il ricorso ha ad oggetto l'attribuzione dei seggi, il Comitato dei garanti, costituito a livello provinciale, e' composto:
1) dal direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro o da un suo delegato che lo presiedono e che, ove necessario, possono avvalersi della consulenza di un funzionario dell'amministrazione interessata;
2) da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali presentatrici di liste direttamente coinvolte nel ricorso in quanto si contendono uno o piu' seggi.
Se il ricorso abbia ad oggetto altre decisioni della commissione elettorale, il Comitato dei garanti, costituito a livello provinciale, e' composto:
1) dal direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro o da un suo delegato che lo presiedono e che, ove necessario, possono avvalersi della consulenza di un funzionario dell'amministrazione interessata;
2) da un componente designato dall'organizzazione sindacale ricorrente;
3) dal presidente della commissione elettorale. Laddove il presidente della commissione elettorale sia espressione dell'organizzazione sindacale ricorrente, lo stesso sara' sostituito da un altro membro della commissione stessa.
Il comitato si insedia presso l'Ispettorato territoriale del lavoro. Esso si pronuncia entro il termine perentorio di dieci giorni lavorativi dal ricevimento del ricorso.
Il pronunciamento del Comitato dei garanti e' vincolante per la commissione elettorale.
Si sottolinea, inoltre, che il disposto dell'art. 34 dell'ACNQ 12 aprile 2022 esclude chiaramente che al Comitato dei garanti partecipi un rappresentante dell'A.Ra.N.. In proposito si precisa che l'A.Ra.N. non puo' sostituirsi al Comitato dei garanti, ne' incidere sulle sue deliberazioni. Pertanto, il Comitato dei garanti non puo' in alcun modo sospendere l'esame dei ricorsi in attesa di risposta a quesiti posti all'A.Ra.N.. Qualora il Comitato dei garanti non rinvenga le soluzioni nell'ACNQ 12 aprile 2022 o nella presente circolare, dovra' utilizzare le regole generali sull'interpretazione dei contratti, ove possibile, attraverso l'estensione analogica di altre disposizioni in materia elettorale, colmando in tal modo le eventuali lacune rinvenute nella normativa contrattuale. 19. Insediamento della RSU
La commissione elettorale, trascorsi i giorni dedicati all'affissione dei risultati elettorali in luogo accessibile a tutti i dipendenti o nell'intranet dell'amministrazione senza che siano stati presentati ricorsi, ovvero dopo avere esaminato entro due giorni lavorativi gli eventuali ricorsi e reclami, da' atto nel verbale finale - che diviene definitivo - della conferma della proclamazione degli eletti. Da tale momento, la RSU puo' legittimamente operare. L'insediamento della RSU e', infatti, contestuale alla proclamazione degli eletti, senza la necessita' di alcun adempimento o iniziativa da parte dell'amministrazione o da parte delle organizzazioni sindacali.
In caso di ricorsi presentati al Comitato dei garanti o in sede giurisdizionale, nelle more del pronunciamento, la RSU puo' comunque operare con riserva, circostanza che deve risultare anche nelle convocazioni degli incontri con la nuova RSU nelle quali dovra' essere esplicitato l'esistenza di un giudizio pendente. 20. Rappresentanze diplomatiche e consolari nonche' istituti italiani di cultura all'estero
L'art. 14 dell'ACNQ del 12 aprile 2022 prevede che «Fermo restando quanto previsto dall'art. 42, comma 3-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, a tutto il personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonche' presso gli istituti italiani di cultura all'estero e' assicurata un'idonea rappresentanza nelle RSU. A tale fine, ai sensi dell'art. 42, comma 10, vengono individuati due specifici collegi elettorali, l'uno destinato al personale il cui rapporto di lavoro e' disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, l'altro destinato al personale il cui rapporto di lavoro e' disciplinato dalla legge locale. Ferma restando l'unicita' della RSU i seggi vengono ripartiti sulla base dei voti ottenuti garantendo almeno un seggio per ciascuno dei due collegi.».
La clausola in parola dispone, dunque, che nelle rappresentanze diplomatiche e consolari, nonche' presso gli istituti italiani di cultura all'estero, raggruppati sulla base della mappatura effettuata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dalle organizzazioni sindacali aventi titolo, si terra' un unico procedimento elettorale, seppure articolato in due distinti collegi.
La competizione elettorale si svolgera' fra le liste presentate dalle organizzazioni sindacali nei due distinti collegi.
In particolare, verra' costituita una sola commissione elettorale. Inoltre, poiche' le elezioni daranno vita ad un'unica RSU, il numero dei componenti della stessa e' determinato tenendo conto della somma dei dipendenti aventi diritto al voto in entrambi i collegi. Analogamente, il quoziente necessario per la validita' delle elezioni, di cui all'art. 30, comma 2, dell'ACNQ 12 aprile 2022, dovra' essere verificato con riguardo alla totalita' dei lavoratori aventi diritto al voto, indipendentemente dal collegio di appartenenza.
L'esercizio di voto, invece, avverra' in due collegi separati, in ognuno dei quali si procedera' alle votazioni ed all'assegnazione di un seggio sulla base dei criteri generali previsti dall'ACNQ 12 aprile 2022. A tal fine il calcolo del quorum di cui al paragrafo § 15 andra' riferito al numero complessivo dei voti validi della RSU. L'altro o gli altri seggi (di norma uno, attesa l'esiguita' dei dipendenti ricompresi nella singola sede RSU), andranno, invece, assegnati alla/e lista/e che avra'/avranno ottenuto i maggiori resti.
Nell'ipotesi in cui in uno dei due collegi non vengano presentate liste o non si presenti alcun elettore tutti i seggi verranno assegnati alle liste dell'altro collegio elettorale.
La commissione elettorale, infine, dovra' redigere un verbale per ciascuno dei collegi piu' un verbale elettorale finale complessivo, sulla base delle regole di cui al paragrafo § 16. Si ricorda che, in tale ultimo verbale, per ogni organizzazione sindacale deve comparire una sola lista. Pertanto, qualora una organizzazione sindacale abbia presentato due liste (una per collegio), nel verbale finale la stessa dovra' apparire una sola volta, avendo cura di indicare la somma dei voti ottenuti nei singoli collegi. 21. Trasmissione dei verbali elettorali all'A.Ra.N.
Come noto, l'art. 43 del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede che, ai fini dell'accertamento della rappresentativita' delle organizzazioni sindacali, occorre tener conto, oltre che del dato associativo, anche del dato elettorale, ovvero dei voti conseguiti dalle diverse associazioni sindacali in occasione del rinnovo delle RSU. A tal fine assume carattere di particolare importanza la piena collaborazione delle amministrazioni con particolare riguardo alla tempestiva e corretta trasmissione dei verbali elettorali che dovra' essere effettuata tenendo scrupolosamente conto delle seguenti indicazioni:
a) la commissione elettorale deve consegnare, trascorsi i giorni di affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o nell'intranet dell'amministrazione, il verbale finale definitivo, in originale o copia conforme, all'amministrazione per la sua trasmissione all'A.Ra.N. (cfr. § 17);
b) l'invio all'A.Ra.N. deve avvenire esclusivamente a cura dell'amministrazione nel periodo intercorrente tra il 28 aprile ed il 6 maggio 2025 mediante l'inserimento dei dati contenuti nel verbale finale definito all'interno dell'applicativo VERBALI RSU, disponibile nell'area riservata alle amministrazioni pubbliche del sito internet www.aranagenzia.it - si precisa che l'applicativo verra' reso accessibile a partire dal 28 aprile 2025;
c) a tal fine, occorre prioritariamente procedere alla registrazione del responsabile legale dell'ente (RLE) o del collegio (RLC). Sotto tale profilo ogni amministrazione ed ogni sede periferica di elezione RSU individuata nelle mappature di cui all'art. 2 del protocollo del 20 novembre 2024 dovra' provvedere, a meno che non vi abbia gia' provveduto, ad accreditare il proprio RLE o RLC. Per i dettagli relativi alla registrazione si rinvia alla guida scaricabile nell'«Area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni».
d) per accedere all'applicativo «Verbali RSU», il RLE potra' designare un responsabile del procedimento (RP) verbali RSU. L'RLE rimane in ogni caso responsabile, insieme all'RP, di tutti i dati immessi nel sistema mediante l'utilizzo delle credenziali di accesso assegnate al RP verbali RSU. Tali dati sono equiparati all'invio cartaceo sottoscritto con firma autografa.
L'A.Ra.N. non prendera' in considerazione:
a. verbali/dati che non pervengano attraverso l'applicativo «VERBALI RSU»;
b. verbali/dati inviati dalle commissioni elettorali, dal presidente delle stesse, dalle organizzazioni sindacali, ecc..
Al fine di ridurre i tempi necessari per completare la trasmissione dei dati contenuti nei verbali RSU, si ricorda che e' opportuno procedere al loro caricamento in presenza della commissione elettorale. Infatti:
1) nella fase di inserimento dei dati l'applicativo segnalera' la presenza di eventuali errori materiali (es. la somma dei votanti non coincide con la somma delle schede scrutinate). In tal caso l'amministrazione non potra' correggere autonomamente il dato ma dovra' comunicare alla commissione elettorale le anomalie riscontrate dalla procedura. Solo qualora la commissione provveda a correggere tali anomalie, redigendo un nuovo verbale finale che sostituisce quello errato, l'amministrazione potra' inserire il dato corretto. Al contrario, ove cio' non accada, l'amministrazione dovra' dichiarare che, benche' informata, la commissione non ha provveduto alla modifica del verbale finale e completare la procedura di trasmissione;
2) prima di procedere all'invio dei dati caricati, occorrera' stampare il documento generato dalla procedura, contenente il riepilogo dei dati inseriti, che dovra' essere firmato dalla commissione elettorale; il verbale elettorale generato dalla procedura deve essere una copia conforme all'originale consegnato dalla commissione elettorale;
3) il documento firmato dovra' essere conservato dall'amministrazione, insieme a verbali ricevuti ed alla copia della scheda elettorale, per dieci anni;
4) copia del documento generato dall'applicativo e firmato dalla commissione elettorale dovra' essere consegnata alla commissione stessa per l'inoltro alle OO.SS. presentatrici di lista;
5) verra' richiesta la dichiarazione del rispetto dell'obbligo di affissione dei risultati elettorali per i giorni previsti dal calendario elettorale. Inoltre, sara' necessario precisare, negli appositi campi, l'esistenza di eventuali ricorsi pendenti. Anche in presenza di ricorsi il verbale dovra' comunque essere trasmesso, con l'apposita annotazione, e sara' cura dell'amministrazione comunicare successivamente, sempre per via telematica, l'esito degli stessi;
Nel caso in cui le elezioni non si siano svolte, le amministrazioni devono darne tempestiva comunicazione all'A.Ra.N. attraverso l'applicativo «VERBALI RSU». L'informazione e', infatti, condizione necessaria affinche' questa Agenzia non solleciti l'invio di verbali mancanti. 22. Correzione dei verbali trasmessi all'A.Ra.N.
I dati relativi ai verbali elettorali finali inseriti nell'applicativo «VERBALI RSU», alle cadenze definite dal Comitato paritetico 2025-2027 di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001 costituito presso l'A.Ra.N., vengono messi a disposizione delle organizzazioni sindacali al fine di verificarne la corrispondenza rispetto ai dati in proprio possesso.
A seguito di cio', o comunque nel momento in cui le organizzazioni sindacali ricevono notizia dei dati contenuti nei verbali finali caricati nell'applicativo dalle amministrazioni, puo' accadere che si rinvengano ulteriori errori materiali.
Per la rettifica di tali errori e' necessario che la commissione elettorale rediga un nuovo verbale finale che annulla e sostituisce il precedente. Tale nuovo verbale dovra' essere tempestivamente caricato dall'amministrazione nell'applicativo VERBALI RSU riaprendo il relativo fascicolo telematico. Non sara' ammissibile la correzione dei dati qualora la comunicazione dell'errore materiale venga effettuata dal solo presidente della commissione elettorale o qualora non sia accompagnata dal nuovo verbale elettorale finale.
Si ricorda che le correzioni potranno avvenire entro la scadenza della rilevazione fissata dal Comitato paritetico 2025-2027. 23. Richieste di ulteriori chiarimenti e quesiti
L'A.Ra.N. ha il compito di fornire alle diverse amministrazioni del pubblico impiego la propria assistenza sui contratti stipulati e vi provvede anche mediante note di chiarimenti, curandone la pubblicazione sul proprio sito internet. Pertanto, a fronte di quesiti scritti posti dalle singole amministrazioni, l'A.Ra.N. rispondera' solo a quelli aventi carattere generale che propongano questioni assolutamente nuove e non gia' definite nella presente circolare o nei chiarimenti pubblicati sul sito internet dell'Agenzia.
Si rappresenta, inoltre, che l'A.Ra.N. non potra' dare riscontro a quesiti posti sia dalle commissioni elettorali (che, in caso di necessita', possono rivolgersi alle organizzazioni sindacali che ne hanno designato i componenti), da singoli dipendenti o dalle amministrazioni su materie di competenza delle commissioni elettorali (liste, candidature ed altre procedure elettorali), ne' fornira' pareri telefonici.
Si evidenzia, infine, che ogni interpretazione proveniente da amministrazioni diverse dall'A.Ra.N., e contrastante con le norme contenute nell'ACNQ del 12 aprile 2022 e con la presente circolare, non dovra' essere presa in considerazione dalle commissioni elettorali. 24. Documenti correlati
1. Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti - tempistica delle procedure elettorali sottoscritto in data 20 novembre 2024;
2. ACNQ del 12 aprile 2022 in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale;
3. Accordo integrativo del comparto Funzioni centrali (16 novembre 2023);
4. Accordo integrativo del comparto Funzioni locali (6 maggio 2024);
5. Accordo integrativo del comparto Sanita' (26 settembre 2024);
6. Fac-simile «Accettazione della candidatura» (modello 1) - allegato 1 all'ACNQ del 12 aprile 2022;
7. Fac-simile «Presentazione della lista» (modello 2) - allegato 2 all'ACNQ del 12 aprile 2022;
8. Fac-simile «Verbale finale delle elezioni della RSU» (modello 3) - allegato 3 all'ACNQ del 12 aprile 2022;
9. Fac-simile «Verbale della sezione elettorale» (modello 4) - allegato 4 all'ACNQ del 12 aprile 2022.
Tenuto conto che la presente circolare ha la finalita' di fornire un quadro complessivo degli adempimenti da assolversi nell'ambito delle procedure elettorali, si raccomanda alle commissioni elettorali una attenta lettura della circolare stessa ritenendo che possa costituire un utile strumento per consentire di svolgere correttamente il proprio compito.
Nel richiamare l'attenzione sull'importanza del corretto svolgimento del procedimento elettorale, inoltre, si invitano le amministrazioni a porre in essere ogni utile iniziativa volta ad agevolare e garantire la sicurezza dell'intero procedimento elettorale, assicurando alle commissioni elettorali il necessario supporto strumentale.
Considerato che le elezioni RSU assumono una valenza istituzionale, atteso che la corretta acquisizione del dato elettorale e' necessaria per la definizione del sistema della rappresentativita' sindacale, si raccomanda particolare attenzione nella trasmissione dei dati contenuti nel verbale finale (Cfr. § 21).
Nel ribadire, infine, che dal rispetto puntuale degli adempimenti indicati dipende la rapidita' e la esattezza della rilevazione, si confida nella piena collaborazione degli enti in indirizzo.

Roma, 15 gennaio 2025

Il Presidente: Naddeo