Gazzetta n. 19 del 24 gennaio 2025 (vai al sommario) |
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LEGGE 23 gennaio 2025, n. 4 |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1
1. Il decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 gennaio 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Nordio, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Nordio
Avvertenza: Il decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 280 del 29 novembre 2024. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 93. |
| Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 NOVEMBRE 2024, N. 178
All'articolo 1: dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, dopo le parole: "comma 1, lettera b)," sono inserite le seguenti: "del presente decreto, agli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,"». All'articolo 2: al comma 1, lettera b), dopo le parole: «all'articolo 46-terdecies,» sono inserite le seguenti: «comma 1,». All'articolo 3: dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento delle pendenze stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, il termine massimo di permanenza dei magistrati giudicanti, che non svolgono funzioni direttive e semidirettive, presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro, individuato dal Consiglio superiore della magistratura in applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, che scade in data antecedente al 30 giugno 2026, e' prorogato fino a tale data»; la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di magistrati assegnati ai procedimenti in materia di famiglia e sul termine di permanenza dei magistrati giudicanti presso gli uffici giudiziari». All'articolo 4: al comma 1, lettera a), capoverso Art. 26-bis, comma 1, le parole: «cui sono conferiti» sono sostituite dalle seguenti: «ai quali sono conferiti» e le parole: «dati statistici,» sono sostituite dalle seguenti: «dati statistici e»; al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) al comma 7, la lettera n) e' abrogata». All'articolo 5: al comma 1, le parole: «in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il termine di cui al comma 4 e' ridotto a dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «il termine di cui al comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, e' ridotto a sei mesi»; al comma 2, dopo le parole: «la spesa» sono inserite le seguenti: «di euro 1.380.484 per l'anno 2025 e» e le parole: «cui si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «, a cui si provvede». All'articolo 6: al comma 1, lettera i), capoverso 11, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»; al comma 3, le parole: «intercettazioni, di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «intercettazioni ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al»; al comma 4, lettere a), b) e c), alla parola: «mediante» e' premesso il seguente segno di interpunzione: «,». All'articolo 7: al comma 2, capoverso Art. 97-ter, comma 2, dopo la parola: «trasmette» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,». All'articolo 8: al comma 1, le parole: «L'articolo 56, comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «Il comma 4 dell'articolo 56»; alla rubrica, dopo la parola: «autentica» sono inserite le seguenti: «del comma 4». All'articolo 9: al comma 2, le parole: «derivanti dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1,». |
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