Gazzetta n. 19 del 24 gennaio 2025 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29 novembre 2024, n. 178 |
Testo del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 280 del 29 novembre 2024), coordinato con la legge di conversione 23 gennaio 2025, n. 4 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 32), recante: «Misure urgenti in materia di giustizia». |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
Art. 1 Proroga del termine per le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione 1. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, previste per l'anno 2024, sono differite al mese di aprile 2025.». ((1-bis. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, dopo le parole: «comma 1, lettera b),» sono inserite le seguenti: «del presente decreto, agli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,».))
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, come modificato dalla presente legge: «Art. 11 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia) - 1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 26-bis, comma 5, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, relativo ai corsi di formazione per magistrati con funzioni direttive o semidirettive, e' differita al 31 dicembre 2024. Sino a tale data possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, i magistrati che abbiano frequentato il corso di formazione di cui all'articolo 26-bis del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 o che abbiano presentato domanda di partecipazione al corso medesimo, nonche' coloro che nei cinque anni precedenti al termine finale per la presentazione della domanda indicato nel bando di concorso abbiano svolto funzioni direttive o semidirettive, anche solo per una frazione del periodo indicato. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bandi per il conferimento di funzioni direttive o semidirettive gia' pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto. I magistrati cui sono conferite funzioni direttive o semidirettive sono tenuti a partecipare al corso di formazione entro sei mesi dal conferimento delle stesse, salvo che lo abbiano frequentato nei cinque anni precedenti o che abbiano svolto tali funzioni anche solo per una frazione del medesimo periodo. 3. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento delle pendenze stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, quando il termine massimo di permanenza dei magistrati presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro, individuato dal Consiglio superiore della magistratura (CSM) in applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, scade in data antecedente al 31 dicembre 2024, esso e' prorogato fino a tale data. 4. Fino al 31 dicembre 2024, il periodo di tempo non superiore a sei mesi di cui all'articolo 34 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, e il termine di sei mesi di cui all'articolo 10-bis, terzo comma, secondo periodo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernenti l'assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi, sono elevati a un anno. 4-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti il tirocinio dei magistrati ordinari, si applicano anche per il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi fino all'anno 2023. 4-ter. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 4-bis e' autorizzata la spesa di 3.392.802 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 668.616 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, cui si provvede mediante riduzione, nella misura di 3.392.802 euro annui a decorrere dall'anno 2026, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 5. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, concernente la possibilita' di delegare al giudice onorario specifici adempimenti per i procedimenti aventi ad oggetto la responsabilita' genitoriale davanti al tribunale per i minorenni, le parole: "Sino al 30 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Sino alla data di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149". 5-bis. All'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, concernente la sospensione dell'efficacia di norme in materia di notificazioni eseguite dagli avvocati, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024". 5-ter. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in materia di dichiarazioni sostitutive degli imprenditori ai fini dell'accesso alla composizione negoziata della crisi, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024". 6. Le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, previste per l'anno 2024, sono differite al mese di aprile 2025. Fino all'insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del primo periodo restano in carica i consigli giudiziari e il consiglio direttivo della Corte di cassazione precedenti. 6-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, in materia di divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024". 6-ter. All'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di personale del Ministero della giustizia, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024". 6-quater. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, relativo alla disciplina transitoria dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, le parole: "undici anni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni". 6-quinquies. All'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, relativo alla proroga della disciplina speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, le parole: "alla sessione da indire per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "alle sessioni da indire per gli anni 2023 e 2024". 6-sexies. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, relativo all'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, le parole: "undici anni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni". 7. All'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di giudizi di impugnazione, le parole: "sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87," sono sostituite dalle seguenti: "sino al 30 giugno 2024". 8. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, recante misure per la funzionalita' degli uffici giudiziari, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"; b) al comma 3, le parole: "al 2023" sono sostituite dalle seguenti: "al 2024". 9. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, relativo al termine di efficacia della modifica delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e di Chieti, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2026". 10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 e' autorizzata la spesa di euro 1.520.000 per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. 11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 11-bis. Al fine di garantire l'aggiornamento delle procedure elettorali per l'elezione degli organi di cui agli articoli 3 e 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, lo svolgimento delle prime elezioni dei suddetti organi successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' rinviato per un periodo non superiore a sei mesi. 11-ter. Nelle more di una riforma complessiva dell'Ordine dei giornalisti, nelle prime elezioni del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il voto e' espresso da remoto con modalita' telematiche o in presenza per mezzo di schede.". - Si riporta l'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 (Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della L. 25 luglio 2005, n. 150), come modificato dalla presente legge: «Art. 16 (Composizione dei consigli giudiziari in relazione alle competenze). - 1. I componenti designati dal consiglio regionale ed i componenti avvocati e professori universitari partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e). 1-bis. In relazione all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del presente decreto, agli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, i componenti avvocati e professori universitari, previo accesso alla documentazione necessaria, hanno la facolta' di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni. 1-ter. Se il consiglio dell'ordine degli avvocati, nel segnalare fatti specifici ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ha deliberato che questi devono comportare una valutazione di professionalita' del magistrato positiva, non positiva o negativa, la componente degli avvocati esprime un voto unitario in senso conforme. 1-quater. Se anche uno solo dei componenti avvocati intende discostarsi dalla predetta indicazione, chiede al consiglio giudiziario una sospensione della deliberazione affinche' il consiglio dell'ordine possa adottare una nuova determinazione. Il consiglio giudiziario sospende la deliberazione per non meno di dieci e non piu' di trenta giorni e ne da' comunicazione al consiglio dell'ordine. La componente degli avvocati esprime il proprio voto in conformita' alla nuova deliberazione del consiglio dell'ordine. Se questo non si pronuncia entro il giorno antecedente la nuova seduta, si intende confermata la prima indicazione. 2.». |
| Art. 2
Disposizioni in materia di funzioni direttive di legittimita'
1. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 35, comma 1: 1) al primo periodo, le parole: «commi da 10 a 15» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 10 a 13»; 2) al secondo periodo, le parole: «comma 16» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 14 a 16»; b) all'articolo 46-terdecies, ((comma 1,)) le parole: «e di procuratore generale presso la Corte di cassazione» sono sostituite dalle seguenti: «, di procuratore generale presso la Corte di cassazione, di presidente aggiunto della Corte di cassazione, di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche e di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione».
Riferimenti normativi
- Si riportano gli articoli 35 e 46-terdecies del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150), come modificati dalla presente legge: «Art. 35 (Limiti di eta' per il conferimento di funzioni direttive) - 1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 13, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, alla data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 14 a 16, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, alla data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno due anni di servizio prima della data di collocamento a riposo. 2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 non possono essere conferite funzioni direttive se non nell'ipotesi di conferma per un'ulteriore sola volta dell'incarico gia' svolto, di cui all'articolo 45.» «Art. 46-terdecies (Limiti al conferimento di nuovi incarichi direttivi o semidirettivi) - 1. Il magistrato cui sono state conferite funzioni direttive o semidirettive non puo' in ogni caso chiedere il conferimento di un ulteriore incarico direttivo o semidirettivo, ad esclusione di quelli di primo presidente della Corte di cassazione, di procuratore generale presso la Corte di cassazione, di presidente aggiunto della Corte di cassazione, di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche e di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, prima di cinque anni dal giorno in cui ha assunto le funzioni.». |
| Art. 3 ((Disposizioni in materia di magistrati assegnati ai procedimenti in materia di famiglia e sul termine di permanenza dei magistrati giudicanti presso gli uffici giudiziari))
1. Fino al decorso del termine previsto dall'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, ai giudici assegnati, in via esclusiva o prevalente, alla trattazione dei procedimenti in materia di famiglia non si applica il limite di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. ((1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento delle pendenze stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, il termine massimo di permanenza dei magistrati giudicanti, che non svolgono funzioni direttive e semidirettive, presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro, individuato dal Consiglio superiore della magistratura in applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, che scade in data antecedente al 30 giugno 2026, e' prorogato fino a tale data.))
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 49 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata): «Art. 49 (Disposizioni per la definizione dei procedimenti pendenti). - 1. Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi tre anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data. 2. I procedimenti civili, penali e amministrativi pendenti davanti al tribunale per i minorenni alla data di cui al comma 1 proseguono davanti alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti. 3. I procedimenti civili pendenti davanti al tribunale ordinario alla data di efficacia del presente decreto sono definiti da questo sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti. L'impugnazione dei provvedimenti, anche temporanei, e' regolata dalle disposizioni introdotte dal presente decreto. I procedimenti civili pendenti alla data del 1° gennaio 2030 proseguono davanti alla sezione circondariale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. 4. Sino al 31 dicembre 2029 al fine di assicurare la completa definizione delle misure organizzative relative al personale e ai locali, il funzionamento delle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie puo' essere assicurato anche avvalendosi, mediante istituti di flessibilita', del personale amministrativo di altri uffici del distretto individuato con provvedimenti del direttore generale del personale e della formazione, sentiti gli uffici interessati, e per il personale di magistratura ordinaria e onoraria, mediante applicazione di istituti di flessibilita' individuati dal Consiglio superiore della magistratura. 5. L'udienza fissata davanti al tribunale per i minorenni e al tribunale ordinario per una data successiva, rispettivamente, a quella di cui al comma 1 e al 1° gennaio 2030 si intende fissata davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie per i medesimi incombenti. I procedimenti sono trattati dagli stessi magistrati ai quali erano in precedenza assegnati, salva l'applicazione dell'articolo 174, secondo comma, del codice di procedura civile.». - Si riporta l'articolo 19 del citato decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160: «Art. 19 (Permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio). - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 45 e 46, i magistrati che esercitano funzioni di primo e secondo grado possono rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo le medesime funzioni o, comunque, nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni, per un periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento tra un minimo di cinque e un massimo di dieci anni a seconda delle differenti funzioni; il Consiglio superiore puo' disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni limitatamente alle udienze preliminari gia' iniziate e per i procedimenti penali per i quali sia stato gia' dichiarato aperto il dibattimento, e per un periodo non superiore a due anni. 2. Nei due anni antecedenti la scadenza del termine di permanenza di cui al comma 1 ai magistrati non possono essere assegnati procedimenti la cui definizione non appare probabile entro il termine di permanenza nell'incarico. 2-bis. Il magistrato che, alla scadenza del periodo massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all'interno dell'ufficio o ad altro ufficio e' assegnato ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro con provvedimento del capo dell'ufficio immediatamente esecutivo. Se ha presentato domanda almeno sei mesi prima della scadenza del termine, puo' rimanere nella stessa posizione fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, non oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso.». |
| Art. 4 Disposizioni in materia di corsi di formazione per incarichi direttivi e semidirettivi
1. Al titolo III, capo II-bis, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 26-bis e' sostituito dal seguente: «Art. 26-bis (Oggetto). - 1. I magistrati giudicanti e requirenti ((ai quali sono conferiti)) o confermati incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado devono, entro sei mesi dal conferimento o dalla conferma, frequentare un corso mirato all'approfondimento della materia ordinamentale e dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonche' al miglioramento delle competenze riguardanti la capacita' di analisi ed elaborazione dei ((dati statistici)) e la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi. 2. I corsi di formazione di cui al comma 1 hanno la durata di almeno tre settimane, anche non consecutive, e si concludono con lo svolgimento di una prova finale consistente in una esercitazione pratica. 3. Sono esonerati dalla partecipazione al corso di formazione di cui al comma 1 i magistrati che abbiano frequentato un corso analogo a quello di cui al comma 1 nei cinque anni antecedenti al conferimento o alla conferma dell'incarico.»; b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Corsi di formazione a seguito del conferimento e della conferma degli incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado». 2. All'articolo 46-octies del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Le attitudini consistono nelle competenze organizzative, anche in chiave prognostica, nelle capacita' direttive e nelle conoscenze ordinamentali maturate nello svolgimento dell'attivita' giudiziaria e, nei limiti di quanto previsto nell'articolo 46-nonies, anche al di fuori dell'attivita' giudiziaria stessa.»; ((b) al comma 7, la lettera n) e' abrogata.))
Riferimenti normativi
- Il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante: "Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonche' disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2006, S.O. n. 26. - Si riporta l'articolo 46-octies del citato decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come modificato dalla presente legge: «Art. 46-octies (Valutazione e comparazione dei candidati). - 1. Il Consiglio superiore della magistratura, nella valutazione dei profili dei candidati per l'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, opera secondo i principi di economicita', efficacia, imparzialita', pubblicita' e trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e prende specificamente in esame il merito, le attitudini e l'anzianita' in forza dei criteri di seguito indicati e di quanto previsto dall'articolo 12, commi 10, 11 e 12. 2. La valutazione dei candidati viene operata con specifico riferimento all'incarico da ricoprire, distinguendo tra: uffici semidirettivi, giudicanti e requirenti, di primo grado; uffici semidirettivi, giudicanti e requirenti, di secondo grado; uffici direttivi giudicanti e requirenti di primo grado di piccole e medie dimensioni; uffici direttivi giudicanti e requirenti di primo grado di grandi dimensioni; uffici direttivi giudicanti e requirenti specializzati; uffici direttivi giudicanti e requirenti di secondo grado; uffici direttivi, superiori e apicali, giudicanti di legittimita'; uffici direttivi, superiori e apicali, requirenti di legittimita'; uffici di procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e di procuratore aggiunto presso la direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. 3. Spetta al Consiglio superiore della magistratura l'individuazione degli uffici di piccole, medie e grandi dimensioni. 4. Il merito investe la verifica dell'attivita' svolta dal magistrato nel corso dell'intera carriera con la ricostruzione completa del profilo professionale, alla stregua dei parametri normativi costituiti da capacita', laboriosita', diligenza e impegno ai sensi dell'articolo 11, comma 2, quali risultano dai pareri per le valutazioni di professionalita'. Il Consiglio superiore della magistratura valuta anche la capacita' del magistrato che abbia gia' svolto incarichi direttivi o semidirettivi di dare attuazione a quanto indicato nel progetto organizzativo. 5. Le attitudini consistono nelle competenze organizzative, anche in chiave prognostica, nelle capacita' direttive e nelle conoscenze ordinamentali maturate nello svolgimento dell'attivita' giudiziaria e, nei limiti di quanto previsto nell'articolo 46-nonies, anche al di fuori dell'attivita' giudiziaria stessa. 6. Le attitudini devono essere positivamente accertate anche con riferimento alla conoscenza del complesso dei servizi resi dall'ufficio o dalla sezione per la cui direzione e' indetto il concorso, alla capacita' di analisi ed elaborazione dei dati statistici, alla conoscenza delle norme ordinamentali, alla capacita' di efficiente organizzazione del lavoro giudiziario e agli esiti delle ispezioni svolte negli uffici presso cui il magistrato svolge o ha svolto funzioni direttive o semidirettive. A tal proposito, il Consiglio superiore della magistratura rende disponibili il progetto organizzativo o tabellare, le eventuali successive variazioni e i prospetti statistici relativi ai flussi e alle pendenze degli affari. 7. Ai fini della comparazione dei candidati, il Consiglio superiore della magistratura determina, in relazione alle tipologie di incarichi di cui al comma 2, il rilievo da attribuire ai seguenti elementi: a) il profilo del merito dei candidati, ricostruito sulla scorta di quanto previsto dal comma 4; b) la capacita' di efficiente organizzazione del lavoro, tenuto conto anche dell'attivita' svolta nell'esercizio di un precedente incarico direttivo o semidirettivo, dei risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi, degli esiti delle ispezioni svolte negli uffici presso i quali il candidato svolge o ha svolto funzioni; c) le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti; d) la capacita' di dare attuazione a quanto indicato nel progetto tabellare o organizzativo dell'ufficio, di programmare e realizzare con tempestivita' gli adattamenti organizzativi e gestionali, di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari nel rispetto della loro autonomia favorendone la partecipazione ai processi decisionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio; e) la capacita' di analisi ed elaborazione dei dati statistici; f) la documentazione relativa a precedenti conferme negli incarichi, nonche' le deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura su precedenti provvedimenti tabellari e organizzativi adottati dai candidati, con particolare riferimento al caso di reiterata mancata approvazione per violazioni significative riguardanti la legittimita' e non il merito delle scelte adottate; g) le specifiche competenze rispetto agli incarichi per cui e' richiesta una particolare specializzazione; h) la varieta' di esperienze maturate nell'esercizio dell'attivita' giudiziaria; i) la conoscenza delle norme ordinamentali; l) l'aggiornamento professionale e le competenze acquisite nello svolgimento di attivita' formative; m) le capacita' relazionali nei rapporti interni all'ufficio e all'esterno con gli interlocutori istituzionali; n) (abrogata). 8. Il Consiglio superiore della magistratura, ai fini della comparazione dei profili dei candidati per l'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, valuta specificamente gli esiti delle audizioni, il parere espresso dal consiglio dell'ordine degli avvocati nonche' i pareri espressi dai magistrati e dai dirigenti amministrativi.». |
| Art. 5 Disposizioni in materia di funzioni e compiti dei giudici onorari di pace
1. Per i giudici onorari di pace nominati fino al 31 dicembre 2026, ((il termine di cui al comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, e' ridotto a sei mesi)) successivi al conferimento dell'incarico. 2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa ((di euro 1.380.484 per l'anno 2025 e)) di euro 2.760.968 per l'anno 2026, ((a cui si provvede)) mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge del 22 giugno 2023, n. 75 convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 9 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57): «Art. 9 (Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace). - 1. I giudici onorari di pace esercitano, presso l'ufficio del giudice di pace, la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le disposizioni dei codici di procedura civile e penale e delle leggi speciali. 2. I giudici onorari di pace sono, inoltre, assegnati alla struttura organizzativa denominata «ufficio per il processo», costituita, a norma del decreto legislativo recante norme sull'ufficio per il processo, in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 e della legge 27 settembre 2021, n. 134, presso il tribunale del circondario nel cui territorio ha sede l'ufficio del giudice di pace al quale sono addetti. 3. I giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per il processo non possono esercitare la giurisdizione civile e penale presso l'ufficio del giudice di pace. 4. Nel corso dei primi due anni dal conferimento dell'incarico i giudici onorari di pace devono essere assegnati all'ufficio per il processo e possono svolgere esclusivamente i compiti e le attivita' allo stesso inerenti. 5. Ai giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo puo' essere assegnata, nei limiti e con le modalita' di cui all'articolo 11, la trattazione di procedimenti civili e penali, di competenza del tribunale ordinario.". - Si riporta l'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112: «Art. 16 (Disposizioni concernenti la Scuola superiore della magistratura). - 1. - 2. (Omissis). 3. Al fine di garantire il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, nello stato di previsione del predetto Ministero e' istituito un fondo con uno stanziamento di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 da ripartire con uno o piu' decreti ministeriali, ai cui oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150.». |
| Art. 6 Disposizioni urgenti in materia di edilizia penitenziaria e per la funzionalita' del sistema giudiziario
1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: 1) al secondo periodo, le parole «entro centoventi giorni dalla nomina» sono sostituite dalle seguenti: «entro centoventi giorni dalla registrazione del decreto di nomina da parte della Corte dei conti»; 2) al quinto periodo, le parole «su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze»; b) al comma 4: 1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il commissario straordinario assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio dei lavori o per la prosecuzione di quelli in corso, anche sospesi, adottando la soluzione piu' vantaggiosa rispetto agli interessi perseguiti; a tal fine, puo' stipulare protocolli per avvalersi, a titolo gratuito, delle stazioni appaltanti qualificate di cui all'articolo 63, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e del supporto di societa' partecipate dallo Stato e puo' avvalersi della vigilanza collaborativa dell'Autorita' nazionale anti-corruzione ai sensi dell'articolo 222 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.»; 2) al secondo periodo, le parole «, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti,» sono soppresse; c) al comma 5, al primo periodo, le parole «, sin dal momento della nomina,» sono sostituite dalle seguenti: «, sin dalla data di registrazione del decreto di nomina da parte della Corte dei conti,»; d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Il commissario straordinario resta in carica sino al 31 dicembre 2026. Entro il 30 giugno di ogni anno il commissario straordinario trasmette al Ministro della giustizia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sullo stato di attuazione del programma di cui al comma 2 ed entro novanta giorni dalla data di cessazione dall'incarico trasmette ai medesimi Ministri una relazione finale sull'attivita' compiuta e sulle risorse impiegate. Le relazioni sono predisposte anche sulla base dei dati disponibili nei sistemi di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.»; e) al comma 7: 1) il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Con proprio provvedimento adottato d'intesa con il Ministro della giustizia, il commissario straordinario disciplina il funzionamento della struttura di supporto, composta fino ad un massimo di cinque esperti scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, il cui compenso e' definito con il provvedimento di nomina. Agli esperti, fermo restando quanto previsto dal comma 11 in materia di limiti di spesa, spettano compensi onnicomprensivi di importo annuo lordo pro capite non superiore a euro 80.000, nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore a euro 400.000 annui.»; 2) dopo il terzo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Nell'ambito della predetta struttura, il commissario straordinario puo' avvalersi di personale in posizione di distacco o di temporanea assegnazione da enti, amministrazioni pubbliche e societa' partecipate fino ad un massimo di cinque unita', con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza.»; f) al comma 8, dopo le parole «iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono aggiunte le seguenti: «per i quali risulta affidato l'incarico di progettazione alla data del 1° dicembre 2024»; g) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Al commissario straordinario, in ragione della particolare complessita' dell'incarico, e' attribuito un compenso, determinato con il decreto di cui al comma 1, in misura non superiore al doppio, sia della parte fissa che della parte variabile, di quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 10 del presente articolo. Fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonche' accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa.»; h) al comma 10 le parole: «di euro 812.700 per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 995.400 per ciascuno degli anni 2025 e 2026»; i) il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo e' autorizzata l'apertura di un'apposita contabilita' speciale intestata al commissario straordinario su cui confluiscono le risorse disponibili destinate per ciascuna annualita' all'edilizia penitenziaria e, nel rispetto di quanto previsto al comma 8, alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi comprese le risorse di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per la sola quota finalizzata agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) inclusi nel decreto di cui al comma 2 ((del presente articolo)), per i quali resta ferma l'applicazione della procedura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Nella contabilita' speciale di cui al primo periodo possono confluire altresi' ulteriori risorse, da destinare all'edilizia penitenziaria, erogate da istituzioni pubbliche, fondazioni, enti e organismi, anche internazionali.». 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera h) pari a euro 182.700 per l'anno 2025 e a euro 995.400 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 3. Al fine di assicurare la funzionalita' del sistema giudiziario e dei relativi servizi istituzionali, le risorse di bilancio del Ministero della giustizia destinate alle spese di giustizia e per ((intercettazioni ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono incrementate di euro 95.724.000 per l'anno 2024. 4. All'onere derivante dal comma 3, pari a 95.724.000 euro per l'anno 2024, si provvede: a) quanto a euro 73.521.500, mediante corrispondente riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni dell'importo di euro 142.760.195, del fondo di cui all'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2023, n. 213; b) quanto a euro 13.236.000, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1020, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; c) quanto a euro 8.966.500, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, come modificato dalla presente legge: «Art. 4-bis (Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria). - 1. Per far fronte alla grave situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e' nominato un commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria. Il commissario straordinario e' individuato tra soggetti esperti nella gestione di attivita' complesse e nella programmazione di interventi di natura straordinaria, dotati di specifica professionalita' e competenza gestionale per l'incarico da svolgere. Con la medesima procedura di cui al primo periodo, l'incarico di commissario straordinario puo' essere revocato, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. 2. Il commissario straordinario, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 e sentiti il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' del Ministero della giustizia, nel limite delle risorse disponibili compie tutti gli atti necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie nonche' delle opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti, al fine di aumentarne la capienza e di garantire una migliore condizione di vita dei detenuti. A tal fine il commissario straordinario redige, entro centoventi giorni dalla registrazione del decreto di nomina da parte della Corte dei conti, un programma dettagliato degli interventi necessari, specificandone i tempi e le modalita' di realizzazione, tenuto conto delle eventuali localizzazioni decise ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e indicando le risorse occorrenti. Il programma riporta altresi' l'elenco degli interventi programmati e in corso, gia' integralmente finanziati, sulle infrastrutture penitenziarie, con indicazione, rispetto a ciascuno di essi, delle risorse finalizzate a legislazione vigente, del relativo stato di attuazione e delle attivita' da porre in essere, nonche' le modalita' di trasferimento sulla contabilita' speciale di cui al comma 11. Gli interventi riportati nel programma devono essere identificati dal relativo codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e corredati dei relativi cronoprogrammi procedurali. Il programma e' adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze. 3. Il commissario straordinario, in raccordo con i direttori generali delle articolazioni del Ministero della giustizia competenti per i beni e i servizi in materia di edilizia penitenziaria, anche minorile, provvede all'attuazione del programma di cui al comma 2, mediante: a) interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento e ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti; b) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, al di fuori delle aree di notevole interesse pubblico sottoposte a vincolo ai sensi dell'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; c) destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari; d) subentro negli interventi sulle infrastrutture programmati o in corso alla data del provvedimento di nomina, se esso non pregiudica la celerita' degli interventi medesimi. 4. Il commissario straordinario assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio dei lavori o per la prosecuzione di quelli in corso, anche sospesi, adottando la soluzione piu' vantaggiosa rispetto agli interessi perseguiti; a tal fine, puo' stipulare protocolli per avvalersi, a titolo gratuito, delle stazioni appaltanti qualificate di cui all'articolo 63, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e del supporto di societa' partecipate dallo Stato e puo' avvalersi della vigilanza collaborativa dell'Autorita' nazionale anti-corruzione ai sensi dell'articolo 222 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023. L'approvazione dei progetti da parte del commissario straordinario sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrente per l'avvio o la prosecuzione dei lavori. Per i procedimenti autorizzatori in materia di tutela ambientale i termini sono dimezzati. Per i procedimenti autorizzatori relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici il termine per l'adozione di autorizzazioni, pareri, visti e nulla osta e' fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorsi i quali, ove l'autorita' competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. Se le autorita' competenti richiedono chiarimenti o elementi integrativi, i termini di cui al terzo e al quarto periodo sono sospesi fino al ricevimento di quanto richiesto. Se sorge l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorita' competente ne da' preventiva comunicazione al commissario straordinario e i termini di cui al terzo e al quarto periodo sono sospesi fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali prosegue comunque il procedimento autorizzatorio. 5. Per l'espletamento dei suoi compiti, il commissario straordinario ha, sin dalla data di registrazione del decreto di nomina da parte della Corte dei conti, con riferimento a ogni fase del programma e a ogni atto necessario per la sua attuazione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il commissario straordinario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Si applica l'articolo 17-ter del citato decreto-legge n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010. 6. Il commissario straordinario resta in carica sino al 31 dicembre 2026. Entro il 30 giugno di ogni anno il commissario straordinario trasmette al Ministro della giustizia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sullo stato di attuazione del programma di cui al comma 2 ed entro novanta giorni dalla data di cessazione dall' incarico trasmette ai medesimi Ministri una relazione finale sull'attivita' compiuta e sulle risorse impiegate. Le relazioni sono predisposte anche sulla base dei dati disponibili nei sistemi di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 7. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del commissario straordinario. Con proprio provvedimento adottato d' intesa con il Ministro della giustizia, il commissario straordinario disciplina il funzionamento della struttura di supporto, composta fino ad un massimo di cinque esperti scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, il cui compenso e' definito con il provvedimento di nomina. Agli esperti, fermo restando quanto previsto dal comma 11 in materia di limiti di spesa, spettano compensi onnicomprensivi di importo annuo lordo pro capite non superiore a euro 80.000, nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore a euro 400.000 annui. Nell'ambito della predetta struttura, il commissario straordinario puo' avvalersi di personale in posizione di distacco o di temporanea assegnazione da enti, amministrazioni pubbliche e societa' partecipate fino ad un massimo di cinque unita', con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza. 8. Sono esclusi dalle competenze del commissario straordinario gli interventi finanziati a valere sulle risorse destinate alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i quali risulta affidato l'incarico di progettazione alla data del 1° dicembre 2024. 9. Al commissario straordinario, in ragione della particolare complessita' dell'incarico, e' attribuito un compenso, determinato con il decreto di cui al comma 1, in misura non superiore al doppio, sia della parte fissa che della parte variabile, di quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 10 del presente articolo. Fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonche' accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa. 10. Per il compenso del commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 7 e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 338.625 per l'anno 2024 e di euro 995.400 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, cui si provvede, quanto ad euro 338.625 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e, quanto ad euro 812.700 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 11. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo e' autorizzata l'apertura di un'apposita contabilita' speciale intestata al commissario straordinario su cui confluiscono le risorse disponibili destinate per ciascuna annualita' all'edilizia penitenziaria e, nel rispetto di quanto previsto al comma 8, alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi comprese le risorse di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per la sola quota finalizzata agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) inclusi nel decreto di cui al comma 2 del presente articolo, per i quali resta ferma l'applicazione della procedura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Nella contabilita' speciale di cui al primo periodo possono confluire altresi' ulteriori risorse, da destinare all'edilizia penitenziaria, erogate da istituzioni pubbliche, fondazioni, enti e organismi, anche internazionali. 12. Per gli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR riportati nel decreto di cui al comma 2 restano fermi il rispetto del cronoprogramma procedurale riportato nel decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e delle successive modifiche da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, nonche' le modalita' di monitoraggio degli interventi previste dal citato decreto-legge n. 59 del 2021.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia», e' pubblicato nella G.U. 15 giugno 2002, n. 139, S.O. - Si riporta il comma 370 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026): «370. Per l'attuazione di interventi di riforma della magistratura onoraria di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, anche con riferimento al trattamento economico e previdenziale, al fine di garantire la continuita' delle funzioni medesime e di accrescerne l'efficienza, nello stato di previsione del Ministero della giustizia e' istituito un fondo con una dotazione di euro 177,47 milioni per l'anno 2024, di euro 158 milioni per l'anno 2025, di euro 157 milioni per l'anno 2026, di euro 152 milioni per l'anno 2027, di euro 151 milioni per l'anno 2028, di euro 146 milioni per l'anno 2029, di euro 145 milioni per l'anno 2030, di euro 138 milioni per l'anno 2031, di euro 136 milioni per l'anno 2032 e di euro 124 milioni annui a decorrere dall'anno 2033.». - Si riporta il comma 1020 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): «1020. Per la finalita' dei commi da 1015 a 1019, nello stato di previsione del Ministero della giustizia e' istituito il Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, con la dotazione di euro 8 milioni per gli anni 2021 e 2022 ed euro 15 milioni annui a decorrere dall'anno 2023, che costituisce limite complessivo di spesa per l'erogazione dei rimborsi di cui al comma 1015.». - Si riporta l'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari): «Art. 67 (Finanziamento). - 1. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia e' istituito un Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa, con una dotazione di euro 4.438.524 annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' stabilita ogni anno la quota da trasferire agli enti di cui all'articolo 63, comma 5, per il funzionamento dei Centri per la giustizia riparativa e per la prestazione dei relativi servizi, nel limite delle disponibilita' del fondo istituito ai sensi del presente comma. 2. - 5. (Omissis).». |
| Art. 7 Disposizioni urgenti in materia di procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 275-bis, comma 1, dopo le parole «fattibilita' tecnica» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusa quella operativa,»; b) all'articolo 276, comma 1-ter, dopo le parole «in caso di manomissione» sono inserite le seguenti: «ovvero di una o piu' condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento»; c) all'articolo 282-bis, comma 6, quarto periodo, dopo le parole «non fattibilita' tecnica» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusa quella operativa,»; d) all'articolo 282-ter, comma 1, quarto periodo, dopo le parole «non fattibilita' tecnica» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusa quella operativa,». 2. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 97-bis e' inserito il seguente: «Art. 97-ter (Modalita' di accertamento della fattibilita' tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle particolari modalita' di controllo di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice). - 1. Quando svolge l'accertamento della fattibilita' tecnica, ivi inclusa quella operativa, di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice, preliminare alla prescrizione delle particolari modalita' di controllo da parte del giudice, la polizia giudiziaria, anche coadiuvata da operatori della societa' incaricata di fornire i relativi servizi elettronici o tecnici, verifica senza ritardo e comunque entro quarantotto ore l'attivabilita', l'operativita' e la funzionalita' dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici negli specifici casi e contesti applicativi, analizzando le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualita' della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell'area di installazione, la gestione dei predetti mezzi o strumenti e ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini della valutazione dell'efficacia del controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato. 2. La polizia giudiziaria trasmette, senza ritardo e comunque nelle successive quarantotto ore all'autorita' giudiziaria che procede, il rapporto che, ai sensi del comma 1, accerti la fattibilita' tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle modalita' di controllo, per le valutazioni di competenza, compresa l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, anche piu' gravi.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 275-bis, 276, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge: «Art. 275-bis (Particolari modalita' di controllo). - 1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, previo accertamento della relativa fattibilita' tecnica, ivi inclusa quella operativa, da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti. 2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione e' trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293, comma 1. 3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 e' tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli.» «Art. 276 (Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte). - 1. In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il giudice puo' disporre la sostituzione o il cumulo con altra piu' grave, tenuto conto dell'entita', dei motivi e delle circostanze della violazione. Quando si tratta di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura interdittiva, il giudice puo' disporre la sostituzione o il cumulo anche con una misura coercitiva. 1-bis. Quando l'imputato si trova nelle condizioni di cui all'articolo 275, comma 4-bis, e nei suoi confronti e' stata disposta misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, il giudice, in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti alla diversa misura cautelare, puo' disporre anche la misura della custodia cautelare in carcere. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie. 1-ter. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora e, comunque, in caso di manomissione ovvero di una o piu' condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis, anche quando applicati ai sensi degli articoli 282-bis e 282-ter, il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entita'.» «Art. 282-bis (Allontanamento dalla casa familiare). - 1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione puo' prescrivere determinate modalita' di visita. 2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumita' della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, puo' inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalita' e puo' imporre limitazioni. 3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, puo' altresi' ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalita' ed i termini del versamento. Puo' ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo. 4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se e' revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga un provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli. 5. Il provvedimento di cui al comma 3 puo' essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende. 6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, 575, nell'ipotesi di delitto tentato, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 583-quinquies,600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612, secondo comma, 612-bis, del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura puo' essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280, con le modalita' di controllo previste dall'articolo 275-bis e con la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, dalla casa familiare e da altri luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale caso, il giudice prescrive le relative modalita' e puo' imporre limitazioni. Con lo stesso provvedimento che dispone l'allontanamento, il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura piu' grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalita' di controllo anzidette. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilita' tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle predette modalita' di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche piu' gravi.» «Art. 282-ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o dalla persona offesa, disponendo l'applicazione delle particolari modalita' di controllo previste dall'articolo 275-bis. Nei casi di cui all'articolo 282-bis, comma 6, la misura puo' essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280. Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura piu' grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalita' di controllo previste dall'articolo 275-bis. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilita' tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle predette modalita' di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche piu' gravi. 2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice puo' prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o da tali persone, disponendo l'applicazione delle particolari modalita' di controllo previste dall'articolo 275-bis. 3. Il giudice puo', inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2. 4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalita' e puo' imporre limitazioni.». |
| Art. 8 Norma di interpretazione autentica del comma 4 dell'articolo 56 del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136 1. ((Il comma 4 dell'articolo 56)) del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, si interpreta nel senso che l'applicabilita' delle disposizioni introdotte dallo stesso decreto legislativo n. 136 del 2024 alle composizioni negoziate, ai procedimenti di cui all'articolo 40 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ai procedimenti di esdebitazione e alle procedure pendenti non richiede il rinnovo, la modifica o l'integrazione degli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 136 del 2024 e sono fatti salvi i provvedimenti adottati.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 56, comma 4, decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136 (Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14): «Art. 56 (Entrata in vigore e disciplina transitoria). - 1. - 3. (Omissis). 4. Salva diversa disposizione, il presente decreto si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonche' ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.». - Si riporta l'articolo 40 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155): «Art. 40 (Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale) .- 1. Il procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale, con le modalita' previste dalla presente sezione. 2. Il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed e' sottoscritto dal difensore munito di procura. Per le societa', la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e' approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 120-bis e la domanda di apertura della liquidazione giudiziale e' sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza. 3. La domanda del debitore, entro il giorno successivo al deposito, e' comunicata dal cancelliere al registro delle imprese. L'iscrizione e' eseguita entro il giorno seguente e quando la domanda contiene la richiesta di misure protettive il conservatore, nell'eseguire l'iscrizione, ne fa espressa menzione. La domanda, unitamente ai documenti allegati, e' trasmessa al pubblico ministero. 4. Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione. Con il decreto di cui all'articolo 48, comma 4, il tribunale puo' nominare un commissario giudiziale o confermare quello gia' nominato ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera b); la nomina del commissario giudiziale e' disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale, quando e' necessaria per tutelare gli interessi delle parti istanti. 5. Nel procedimento di liquidazione giudiziale il debitore puo' stare in giudizio personalmente. 6. In caso di domanda proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa o dal pubblico ministero, il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione e' trasmesso con modalita' telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. 7. Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 6 non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui e' compiuto l'inserimento o, se anteriore, nella data in cui il destinatario accede all'area riservata. 8. Quando la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, per cause non imputabili al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non puo' essere compiuta con queste modalita', si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero della residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito e' data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento. 9. Nel caso di pendenza di un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, la domanda di apertura della liquidazione giudiziale e' proposta nel medesimo procedimento e fino alla rimessione al collegio per la decisione, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 2, e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39. Se la domanda di apertura della liquidazione giudiziale e' proposta separatamente il tribunale la riunisce, anche d'ufficio, al procedimento pendente. 10. Nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e' proposta, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1 e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39, nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell'articolo 41 e se entro il medesimo termine e' proposta separatamente e' riunita, anche d'ufficio, al procedimento pendente. Successivamente alla prima udienza, la domanda non puo' essere proposta autonomamente sino alla conclusione del procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale. Il termine di cui al primo periodo non si applica se la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e' proposta all'esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8.». |
| Art. 9 Misure in materia di copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni in favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilita' 1. All'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «dell'articolo 168-bis del codice penale» sono inserite le seguenti: «nonche' in favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilita' ai sensi dell'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689,». 2. Agli oneri ((derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1,)) pari a euro 43.650 per l'anno 2024 e a euro 523.800 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Riferimenti normativi
- Si riporta il comma 312 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge di stabilita' 2016), come modificato dalla presente legge: «312. In via sperimentale, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attivita' di volontariato a fini di utilita' sociale in favore di comuni o enti locali, nonche' in favore dei detenuti e degli internati impegnati in attivita' volontarie e gratuite ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilita' ai sensi dell'articolo 186, comma 9-bis, e dell'articolo 187, comma 8-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dell'articolo 73, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dell'articolo 168-bis del codice penale nonche' in favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilita' ai sensi dell'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, e degli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.». |
| Art. 10
Clausola d'invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 9, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
| Art. 11
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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