Gazzetta n. 19 del 24 gennaio 2025 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29 novembre 2024, n. 178
Testo del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 280 del 29 novembre 2024), coordinato con la legge di conversione 23 gennaio 2025, n. 4 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 32), recante: «Misure urgenti in materia di giustizia».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

Art. 1
Proroga del termine per le elezioni dei consigli giudiziari e del
consiglio direttivo della Corte di cassazione
1. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, previste per l'anno 2024, sono differite al mese di aprile 2025.».
((1-bis. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, dopo le parole: «comma 1, lettera b),» sono inserite le seguenti: «del presente decreto, agli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,».))

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 11 del decreto-legge 30
dicembre 2023, n. 215 (Disposizioni urgenti in materia di
termini normativi) convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 febbraio 2024, n. 18, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 11 (Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero della giustizia) - 1. L'efficacia delle
disposizioni di cui all'articolo 26-bis, comma 5, del
decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, relativo ai
corsi di formazione per magistrati con funzioni direttive o
semidirettive, e' differita al 31 dicembre 2024. Sino a
tale data possono concorrere all'attribuzione degli
incarichi direttivi e semidirettivi, sia requirenti che
giudicanti, sia di primo che di secondo grado, i magistrati
che abbiano frequentato il corso di formazione di cui
all'articolo 26-bis del citato decreto legislativo n. 26
del 2006 o che abbiano presentato domanda di partecipazione
al corso medesimo, nonche' coloro che nei cinque anni
precedenti al termine finale per la presentazione della
domanda indicato nel bando di concorso abbiano svolto
funzioni direttive o semidirettive, anche solo per una
frazione del periodo indicato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche ai bandi per il conferimento di funzioni direttive o
semidirettive gia' pubblicati alla data di entrata in
vigore del presente decreto. I magistrati cui sono
conferite funzioni direttive o semidirettive sono tenuti a
partecipare al corso di formazione entro sei mesi dal
conferimento delle stesse, salvo che lo abbiano frequentato
nei cinque anni precedenti o che abbiano svolto tali
funzioni anche solo per una frazione del medesimo periodo.
3. Al fine di assicurare il raggiungimento degli
obiettivi di smaltimento delle pendenze stabiliti dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza, quando il termine
massimo di permanenza dei magistrati presso lo stesso
ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa
posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro,
individuato dal Consiglio superiore della magistratura
(CSM) in applicazione dell'articolo 19, comma 1, del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, scade in data
antecedente al 31 dicembre 2024, esso e' prorogato fino a
tale data.
4. Fino al 31 dicembre 2024, il periodo di tempo non
superiore a sei mesi di cui all'articolo 34 della legge 4
gennaio 1963, n. 1, e il termine di sei mesi di cui
all'articolo 10-bis, terzo comma, secondo periodo, del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernenti
l'assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti
successivi, sono elevati a un anno.
4-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 381,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti il
tirocinio dei magistrati ordinari, si applicano anche per
il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei
all'esito dei concorsi banditi fino all'anno 2023.
4-ter. Per l'attuazione delle disposizioni del comma
4-bis e' autorizzata la spesa di 3.392.802 euro per
ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 668.616 euro per
ciascuno degli anni 2028 e 2029, cui si provvede mediante
riduzione, nella misura di 3.392.802 euro annui a decorrere
dall'anno 2026, delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia.
5. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10
agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 ottobre 2023, n. 137, concernente la possibilita'
di delegare al giudice onorario specifici adempimenti per i
procedimenti aventi ad oggetto la responsabilita'
genitoriale davanti al tribunale per i minorenni, le
parole: "Sino al 30 aprile 2024" sono sostituite dalle
seguenti: "Sino alla data di cui all'articolo 49, comma 1,
del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149".
5-bis. All'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge
10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 luglio 2023, n. 87, concernente la sospensione
dell'efficacia di norme in materia di notificazioni
eseguite dagli avvocati, le parole: "fino al 31 dicembre
2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre
2024".
5-ter. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 24
febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 aprile 2023, n. 41, in materia di dichiarazioni
sostitutive degli imprenditori ai fini dell'accesso alla
composizione negoziata della crisi, le parole: «fino al 31
dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31
dicembre 2024".
6. Le elezioni dei consigli giudiziari e del
consiglio direttivo della Corte di cassazione, di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28
febbraio 2008, n. 35, previste per l'anno 2024, sono
differite al mese di aprile 2025. Fino all'insediamento dei
nuovi organi eletti ai sensi del primo periodo restano in
carica i consigli giudiziari e il consiglio direttivo della
Corte di cassazione precedenti.
6-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31
agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 ottobre 2016, n. 197, in materia di divieto di
assegnazione del personale dell'amministrazione della
giustizia ad altre amministrazioni, le parole: "31 dicembre
2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".
6-ter. All'articolo 14, comma 12-ter, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in
materia di personale del Ministero della giustizia, le
parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2024".
6-quater. All'articolo 49, comma 1, della legge 31
dicembre 2012, n. 247, relativo alla disciplina transitoria
dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione di avvocato, le parole: "undici anni" sono
sostituite dalle seguenti: "dodici anni".
6-quinquies. All'articolo 4-quater, comma 1, del
decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, relativo
alla proroga della disciplina speciale dell'esame di Stato
per l'abilitazione all'esercizio della professione di
avvocato, le parole: "alla sessione da indire per l'anno
2023" sono sostituite dalle seguenti: "alle sessioni da
indire per gli anni 2023 e 2024".
6-sexies. All'articolo 22, comma 4, della legge 31
dicembre 2012, n. 247, relativo all'iscrizione nell'albo
speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni
superiori, le parole: "undici anni" sono sostituite dalle
seguenti: "dodici anni".
7. All'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo
10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie
in materia di giudizi di impugnazione, le parole: "sino al
quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine
del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo
87," sono sostituite dalle seguenti: "sino al 30 giugno
2024".
8. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27
giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2015, n. 132, recante misure per la
funzionalita' degli uffici giudiziari, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2023" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";
b) al comma 3, le parole: "al 2023" sono sostituite
dalle seguenti: "al 2024".
9. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del
decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, relativo al
termine di efficacia della modifica delle circoscrizioni
giudiziarie dell'Aquila e di Chieti, le parole: "a
decorrere dal 1° gennaio 2025" sono sostituite dalle
seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2026".
10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 9 e' autorizzata la spesa di euro 1.520.000 per
l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente
riduzione, per il medesimo anno, del Fondo di cui
all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023,
n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto
2023, n. 112.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
11-bis. Al fine di garantire l'aggiornamento delle
procedure elettorali per l'elezione degli organi di cui
agli articoli 3 e 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, lo
svolgimento delle prime elezioni dei suddetti organi
successive alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e' rinviato per un periodo
non superiore a sei mesi.
11-ter. Nelle more di una riforma complessiva
dell'Ordine dei giornalisti, nelle prime elezioni del
Consiglio dell'Ordine dei giornalisti successive alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto il voto e' espresso da remoto con
modalita' telematiche o in presenza per mezzo di schede.".
- Si riporta l'articolo 16 del decreto legislativo 27
gennaio 2006, n. 25 (Istituzione del Consiglio direttivo
della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli
giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c),
della L. 25 luglio 2005, n. 150), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 16 (Composizione dei consigli giudiziari in
relazione alle competenze). - 1. I componenti designati dal
consiglio regionale ed i componenti avvocati e professori
universitari partecipano esclusivamente alle discussioni e
deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di
cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e).
1-bis. In relazione all'esercizio delle competenze di
cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del presente
decreto, agli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, e all'articolo 13, comma 1, del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, i componenti avvocati e
professori universitari, previo accesso alla documentazione
necessaria, hanno la facolta' di partecipare alle
discussioni e di assistere alle deliberazioni.
1-ter. Se il consiglio dell'ordine degli avvocati,
nel segnalare fatti specifici ai sensi dell'articolo
11-bis, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 5
aprile 2006, n. 160, ha deliberato che questi devono
comportare una valutazione di professionalita' del
magistrato positiva, non positiva o negativa, la componente
degli avvocati esprime un voto unitario in senso conforme.
1-quater. Se anche uno solo dei componenti avvocati
intende discostarsi dalla predetta indicazione, chiede al
consiglio giudiziario una sospensione della deliberazione
affinche' il consiglio dell'ordine possa adottare una nuova
determinazione. Il consiglio giudiziario sospende la
deliberazione per non meno di dieci e non piu' di trenta
giorni e ne da' comunicazione al consiglio dell'ordine. La
componente degli avvocati esprime il proprio voto in
conformita' alla nuova deliberazione del consiglio
dell'ordine. Se questo non si pronuncia entro il giorno
antecedente la nuova seduta, si intende confermata la prima
indicazione.
2.».
 
Art. 2

Disposizioni in materia di funzioni direttive di legittimita'

1. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35, comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «commi da 10 a 15» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 10 a 13»;
2) al secondo periodo, le parole: «comma 16» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 14 a 16»;
b) all'articolo 46-terdecies, ((comma 1,)) le parole: «e di procuratore generale presso la Corte di cassazione» sono sostituite dalle seguenti: «, di procuratore generale presso la Corte di cassazione, di presidente aggiunto della Corte di cassazione, di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche e di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione».

Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 35 e 46-terdecies del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina
dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di
progressione economica e di funzioni dei magistrati, a
norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25
luglio 2005, n. 150), come modificati dalla presente legge:
«Art. 35 (Limiti di eta' per il conferimento di
funzioni direttive) - 1. Le funzioni direttive di cui
all'articolo 10, commi da 10 a 13, possono essere conferite
esclusivamente ai magistrati che, alla data della vacanza
del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni
di servizio prima della data di collocamento a riposo. Le
funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 14 a
16, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati
che, alla data della vacanza del posto messo a concorso,
assicurano almeno due anni di servizio prima della data di
collocamento a riposo.
2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di
servizio di cui al comma 1 non possono essere conferite
funzioni direttive se non nell'ipotesi di conferma per
un'ulteriore sola volta dell'incarico gia' svolto, di cui
all'articolo 45.»
«Art. 46-terdecies (Limiti al conferimento di nuovi
incarichi direttivi o semidirettivi) - 1. Il magistrato cui
sono state conferite funzioni direttive o semidirettive non
puo' in ogni caso chiedere il conferimento di un ulteriore
incarico direttivo o semidirettivo, ad esclusione di quelli
di primo presidente della Corte di cassazione, di
procuratore generale presso la Corte di cassazione, di
presidente aggiunto della Corte di cassazione, di
presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche e
di procuratore generale aggiunto presso la Corte di
cassazione, prima di cinque anni dal giorno in cui ha
assunto le funzioni.».
 
Art. 3
((Disposizioni in materia di magistrati assegnati ai procedimenti in
materia di famiglia e sul termine di permanenza dei magistrati
giudicanti presso gli uffici giudiziari))


1. Fino al decorso del termine previsto dall'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, ai giudici assegnati, in via esclusiva o prevalente, alla trattazione dei procedimenti in materia di famiglia non si applica il limite di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
((1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento delle pendenze stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, il termine massimo di permanenza dei magistrati giudicanti, che non svolgono funzioni direttive e semidirettive, presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro, individuato dal Consiglio superiore della magistratura in applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, che scade in data antecedente al 30 giugno 2026, e' prorogato fino a tale data.))

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 49 del decreto legislativo 10
ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge 26 novembre
2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza
del processo civile e per la revisione della disciplina
degli strumenti di risoluzione alternativa delle
controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei
procedimenti in materia di diritti delle persone e delle
famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata):
«Art. 49 (Disposizioni per la definizione dei
procedimenti pendenti). - 1. Le disposizioni previste dalla
sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi tre anni
dalla data della pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti
introdotti successivamente a tale data.
2. I procedimenti civili, penali e amministrativi
pendenti davanti al tribunale per i minorenni alla data di
cui al comma 1 proseguono davanti alla sezione distrettuale
del tribunale per le persone, per i minorenni e per le
famiglie con l'applicazione delle norme anteriormente
vigenti.
3. I procedimenti civili pendenti davanti al
tribunale ordinario alla data di efficacia del presente
decreto sono definiti da questo sulla base delle
disposizioni anteriormente vigenti. L'impugnazione dei
provvedimenti, anche temporanei, e' regolata dalle
disposizioni introdotte dal presente decreto. I
procedimenti civili pendenti alla data del 1° gennaio 2030
proseguono davanti alla sezione circondariale del tribunale
per le persone, per i minorenni e per le famiglie.
4. Sino al 31 dicembre 2029 al fine di assicurare la
completa definizione delle misure organizzative relative al
personale e ai locali, il funzionamento delle sezioni
circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni
e per le famiglie puo' essere assicurato anche avvalendosi,
mediante istituti di flessibilita', del personale
amministrativo di altri uffici del distretto individuato
con provvedimenti del direttore generale del personale e
della formazione, sentiti gli uffici interessati, e per il
personale di magistratura ordinaria e onoraria, mediante
applicazione di istituti di flessibilita' individuati dal
Consiglio superiore della magistratura.
5. L'udienza fissata davanti al tribunale per i
minorenni e al tribunale ordinario per una data successiva,
rispettivamente, a quella di cui al comma 1 e al 1° gennaio
2030 si intende fissata davanti al tribunale per le
persone, per i minorenni e per le famiglie per i medesimi
incombenti. I procedimenti sono trattati dagli stessi
magistrati ai quali erano in precedenza assegnati, salva
l'applicazione dell'articolo 174, secondo comma, del codice
di procedura civile.».
- Si riporta l'articolo 19 del citato decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160:
«Art. 19 (Permanenza nell'incarico presso lo stesso
ufficio). - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 45 e
46, i magistrati che esercitano funzioni di primo e secondo
grado possono rimanere in servizio presso lo stesso ufficio
svolgendo le medesime funzioni o, comunque, nella stessa
posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro
nell'ambito delle stesse funzioni, per un periodo stabilito
dal Consiglio superiore della magistratura con proprio
regolamento tra un minimo di cinque e un massimo di dieci
anni a seconda delle differenti funzioni; il Consiglio
superiore puo' disporre la proroga dello svolgimento delle
medesime funzioni limitatamente alle udienze preliminari
gia' iniziate e per i procedimenti penali per i quali sia
stato gia' dichiarato aperto il dibattimento, e per un
periodo non superiore a due anni.
2. Nei due anni antecedenti la scadenza del termine
di permanenza di cui al comma 1 ai magistrati non possono
essere assegnati procedimenti la cui definizione non appare
probabile entro il termine di permanenza nell'incarico.
2-bis. Il magistrato che, alla scadenza del periodo
massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di
trasferimento ad altra funzione all'interno dell'ufficio o
ad altro ufficio e' assegnato ad altra posizione tabellare
o ad altro gruppo di lavoro con provvedimento del capo
dell'ufficio immediatamente esecutivo. Se ha presentato
domanda almeno sei mesi prima della scadenza del termine,
puo' rimanere nella stessa posizione fino alla decisione
del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, non
oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso.».
 
Art. 4
Disposizioni in materia di corsi di formazione per incarichi
direttivi e semidirettivi

1. Al titolo III, capo II-bis, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 26-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 26-bis (Oggetto). - 1. I magistrati giudicanti e requirenti ((ai quali sono conferiti)) o confermati incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado devono, entro sei mesi dal conferimento o dalla conferma, frequentare un corso mirato all'approfondimento della materia ordinamentale e dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonche' al miglioramento delle competenze riguardanti la capacita' di analisi ed elaborazione dei ((dati statistici)) e la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi.
2. I corsi di formazione di cui al comma 1 hanno la durata di almeno tre settimane, anche non consecutive, e si concludono con lo svolgimento di una prova finale consistente in una esercitazione pratica.
3. Sono esonerati dalla partecipazione al corso di formazione di cui al comma 1 i magistrati che abbiano frequentato un corso analogo a quello di cui al comma 1 nei cinque anni antecedenti al conferimento o alla conferma dell'incarico.»;
b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Corsi di formazione a seguito del conferimento e della conferma degli incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado».
2. All'articolo 46-octies del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Le attitudini consistono nelle competenze organizzative, anche in chiave prognostica, nelle capacita' direttive e nelle conoscenze ordinamentali maturate nello svolgimento dell'attivita' giudiziaria e, nei limiti di quanto previsto nell'articolo 46-nonies, anche al di fuori dell'attivita' giudiziaria stessa.»;
((b) al comma 7, la lettera n) e' abrogata.))

Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26,
recante: "Istituzione della Scuola superiore della
magistratura, nonche' disposizioni in tema di tirocinio e
formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento
professionale e formazione dei magistrati, a norma
dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio
2005, n. 150", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28
del 3 febbraio 2006, S.O. n. 26.
- Si riporta l'articolo 46-octies del citato decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 46-octies (Valutazione e comparazione dei
candidati). - 1. Il Consiglio superiore della magistratura,
nella valutazione dei profili dei candidati per
l'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi,
opera secondo i principi di economicita', efficacia,
imparzialita', pubblicita' e trasparenza di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 241, e prende specificamente in esame il
merito, le attitudini e l'anzianita' in forza dei criteri
di seguito indicati e di quanto previsto dall'articolo 12,
commi 10, 11 e 12.
2. La valutazione dei candidati viene operata con
specifico riferimento all'incarico da ricoprire,
distinguendo tra:
uffici semidirettivi, giudicanti e requirenti, di
primo grado;
uffici semidirettivi, giudicanti e requirenti, di
secondo grado;
uffici direttivi giudicanti e requirenti di primo
grado di piccole e medie dimensioni;
uffici direttivi giudicanti e requirenti di primo
grado di grandi dimensioni;
uffici direttivi giudicanti e requirenti
specializzati;
uffici direttivi giudicanti e requirenti di secondo
grado;
uffici direttivi, superiori e apicali, giudicanti
di legittimita';
uffici direttivi, superiori e apicali, requirenti
di legittimita';
uffici di procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo e di procuratore aggiunto presso la
direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.
3. Spetta al Consiglio superiore della magistratura
l'individuazione degli uffici di piccole, medie e grandi
dimensioni.
4. Il merito investe la verifica dell'attivita'
svolta dal magistrato nel corso dell'intera carriera con la
ricostruzione completa del profilo professionale, alla
stregua dei parametri normativi costituiti da capacita',
laboriosita', diligenza e impegno ai sensi dell'articolo
11, comma 2, quali risultano dai pareri per le valutazioni
di professionalita'. Il Consiglio superiore della
magistratura valuta anche la capacita' del magistrato che
abbia gia' svolto incarichi direttivi o semidirettivi di
dare attuazione a quanto indicato nel progetto
organizzativo.
5. Le attitudini consistono nelle competenze
organizzative, anche in chiave prognostica, nelle capacita'
direttive e nelle conoscenze ordinamentali maturate nello
svolgimento dell'attivita' giudiziaria e, nei limiti di
quanto previsto nell'articolo 46-nonies, anche al di fuori
dell'attivita' giudiziaria stessa.
6. Le attitudini devono essere positivamente
accertate anche con riferimento alla conoscenza del
complesso dei servizi resi dall'ufficio o dalla sezione per
la cui direzione e' indetto il concorso, alla capacita' di
analisi ed elaborazione dei dati statistici, alla
conoscenza delle norme ordinamentali, alla capacita' di
efficiente organizzazione del lavoro giudiziario e agli
esiti delle ispezioni svolte negli uffici presso cui il
magistrato svolge o ha svolto funzioni direttive o
semidirettive. A tal proposito, il Consiglio superiore
della magistratura rende disponibili il progetto
organizzativo o tabellare, le eventuali successive
variazioni e i prospetti statistici relativi ai flussi e
alle pendenze degli affari.
7. Ai fini della comparazione dei candidati, il
Consiglio superiore della magistratura determina, in
relazione alle tipologie di incarichi di cui al comma 2, il
rilievo da attribuire ai seguenti elementi:
a) il profilo del merito dei candidati, ricostruito
sulla scorta di quanto previsto dal comma 4;
b) la capacita' di efficiente organizzazione del
lavoro, tenuto conto anche dell'attivita' svolta
nell'esercizio di un precedente incarico direttivo o
semidirettivo, dei risultati conseguiti in termini
qualitativi e quantitativi, degli esiti delle ispezioni
svolte negli uffici presso i quali il candidato svolge o ha
svolto funzioni;
c) le pregresse esperienze di direzione, di
organizzazione, di collaborazione e di coordinamento
investigativo nazionale, con particolare riguardo ai
risultati conseguiti;
d) la capacita' di dare attuazione a quanto
indicato nel progetto tabellare o organizzativo
dell'ufficio, di programmare e realizzare con tempestivita'
gli adattamenti organizzativi e gestionali, di valorizzare
le attitudini dei magistrati e dei funzionari nel rispetto
della loro autonomia favorendone la partecipazione ai
processi decisionali, di operare il controllo di gestione
sull'andamento generale dell'ufficio;
e) la capacita' di analisi ed elaborazione dei dati
statistici;
f) la documentazione relativa a precedenti conferme
negli incarichi, nonche' le deliberazioni del Consiglio
superiore della magistratura su precedenti provvedimenti
tabellari e organizzativi adottati dai candidati, con
particolare riferimento al caso di reiterata mancata
approvazione per violazioni significative riguardanti la
legittimita' e non il merito delle scelte adottate;
g) le specifiche competenze rispetto agli incarichi
per cui e' richiesta una particolare specializzazione;
h) la varieta' di esperienze maturate
nell'esercizio dell'attivita' giudiziaria;
i) la conoscenza delle norme ordinamentali;
l) l'aggiornamento professionale e le competenze
acquisite nello svolgimento di attivita' formative;
m) le capacita' relazionali nei rapporti interni
all'ufficio e all'esterno con gli interlocutori
istituzionali;
n) (abrogata).
8. Il Consiglio superiore della magistratura, ai fini
della comparazione dei profili dei candidati per
l'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi,
valuta specificamente gli esiti delle audizioni, il parere
espresso dal consiglio dell'ordine degli avvocati nonche' i
pareri espressi dai magistrati e dai dirigenti
amministrativi.».
 
Art. 5
Disposizioni in materia di funzioni e compiti dei giudici onorari di
pace

1. Per i giudici onorari di pace nominati fino al 31 dicembre 2026, ((il termine di cui al comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, e' ridotto a sei mesi)) successivi al conferimento dell'incarico.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa ((di euro 1.380.484 per l'anno 2025 e)) di euro 2.760.968 per l'anno 2026, ((a cui si provvede)) mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge del 22 giugno 2023, n. 75 convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 9 del decreto legislativo 13
luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura
onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonche'
disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in
servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57):
«Art. 9 (Funzioni e compiti dei giudici onorari di
pace). - 1. I giudici onorari di pace esercitano, presso
l'ufficio del giudice di pace, la giurisdizione in materia
civile e penale e la funzione conciliativa in materia
civile secondo le disposizioni dei codici di procedura
civile e penale e delle leggi speciali.
2. I giudici onorari di pace sono, inoltre, assegnati
alla struttura organizzativa denominata «ufficio per il
processo», costituita, a norma del decreto legislativo
recante norme sull'ufficio per il processo, in attuazione
della legge 26 novembre 2021, n. 206 e della legge 27
settembre 2021, n. 134, presso il tribunale del circondario
nel cui territorio ha sede l'ufficio del giudice di pace al
quale sono addetti.
3. I giudici onorari di pace assegnati all'ufficio
per il processo non possono esercitare la giurisdizione
civile e penale presso l'ufficio del giudice di pace.
4. Nel corso dei primi due anni dal conferimento
dell'incarico i giudici onorari di pace devono essere
assegnati all'ufficio per il processo e possono svolgere
esclusivamente i compiti e le attivita' allo stesso
inerenti.
5. Ai giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio
per il processo puo' essere assegnata, nei limiti e con le
modalita' di cui all'articolo 11, la trattazione di
procedimenti civili e penali, di competenza del tribunale
ordinario.".
- Si riporta l'articolo 16, comma 3, del decreto-legge
22 giugno 2023, n. 75 (Disposizioni urgenti in materia di
organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di
agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del
Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025),
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023,
n. 112:
«Art. 16 (Disposizioni concernenti la Scuola
superiore della magistratura). - 1. - 2. (Omissis).
3. Al fine di garantire il potenziamento dei servizi
istituzionali del Ministero della giustizia, nello stato di
previsione del predetto Ministero e' istituito un fondo con
uno stanziamento di 5.000.000 di euro per ciascuno degli
anni dal 2024 al 2026 da ripartire con uno o piu' decreti
ministeriali, ai cui oneri si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005,
n. 150.».
 
Art. 6
Disposizioni urgenti in materia di edilizia penitenziaria e per la
funzionalita' del sistema giudiziario

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) al secondo periodo, le parole «entro centoventi giorni dalla nomina» sono sostituite dalle seguenti: «entro centoventi giorni dalla registrazione del decreto di nomina da parte della Corte dei conti»;
2) al quinto periodo, le parole «su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze»;
b) al comma 4:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il commissario straordinario assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio dei lavori o per la prosecuzione di quelli in corso, anche sospesi, adottando la soluzione piu' vantaggiosa rispetto agli interessi perseguiti; a tal fine, puo' stipulare protocolli per avvalersi, a titolo gratuito, delle stazioni appaltanti qualificate di cui all'articolo 63, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e del supporto di societa' partecipate dallo Stato e puo' avvalersi della vigilanza collaborativa dell'Autorita' nazionale anti-corruzione ai sensi dell'articolo 222 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.»;
2) al secondo periodo, le parole «, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti,» sono soppresse;
c) al comma 5, al primo periodo, le parole «, sin dal momento della nomina,» sono sostituite dalle seguenti: «, sin dalla data di registrazione del decreto di nomina da parte della Corte dei conti,»;
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Il commissario straordinario resta in carica sino al 31 dicembre 2026. Entro il 30 giugno di ogni anno il commissario straordinario trasmette al Ministro della giustizia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sullo stato di attuazione del programma di cui al comma 2 ed entro novanta giorni dalla data di cessazione dall'incarico trasmette ai medesimi Ministri una relazione finale sull'attivita' compiuta e sulle risorse impiegate. Le relazioni sono predisposte anche sulla base dei dati disponibili nei sistemi di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.»;
e) al comma 7:
1) il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Con proprio provvedimento adottato d'intesa con il Ministro della giustizia, il commissario straordinario disciplina il funzionamento della struttura di supporto, composta fino ad un massimo di cinque esperti scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, il cui compenso e' definito con il provvedimento di nomina. Agli esperti, fermo restando quanto previsto dal comma 11 in materia di limiti di spesa, spettano compensi onnicomprensivi di importo annuo lordo pro capite non superiore a euro 80.000, nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore a euro 400.000 annui.»;
2) dopo il terzo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Nell'ambito della predetta struttura, il commissario straordinario puo' avvalersi di personale in posizione di distacco o di temporanea assegnazione da enti, amministrazioni pubbliche e societa' partecipate fino ad un massimo di cinque unita', con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza.»;
f) al comma 8, dopo le parole «iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono aggiunte le seguenti: «per i quali risulta affidato l'incarico di progettazione alla data del 1° dicembre 2024»;
g) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Al commissario straordinario, in ragione della particolare complessita' dell'incarico, e' attribuito un compenso, determinato con il decreto di cui al comma 1, in misura non superiore al doppio, sia della parte fissa che della parte variabile, di quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 10 del presente articolo. Fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonche' accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa.»;
h) al comma 10 le parole: «di euro 812.700 per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 995.400 per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;
i) il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo e' autorizzata l'apertura di un'apposita contabilita' speciale intestata al commissario straordinario su cui confluiscono le risorse disponibili destinate per ciascuna annualita' all'edilizia penitenziaria e, nel rispetto di quanto previsto al comma 8, alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi comprese le risorse di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per la sola quota finalizzata agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) inclusi nel decreto di cui al comma 2 ((del presente articolo)), per i quali resta ferma l'applicazione della procedura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Nella contabilita' speciale di cui al primo periodo possono confluire altresi' ulteriori risorse, da destinare all'edilizia penitenziaria, erogate da istituzioni pubbliche, fondazioni, enti e organismi, anche internazionali.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera h) pari a euro 182.700 per l'anno 2025 e a euro 995.400 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. Al fine di assicurare la funzionalita' del sistema giudiziario e dei relativi servizi istituzionali, le risorse di bilancio del Ministero della giustizia destinate alle spese di giustizia e per ((intercettazioni ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono incrementate di euro 95.724.000 per l'anno 2024.
4. All'onere derivante dal comma 3, pari a 95.724.000 euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a euro 73.521.500, mediante corrispondente riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni dell'importo di euro 142.760.195, del fondo di cui all'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
b) quanto a euro 13.236.000, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1020, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
c) quanto a euro 8.966.500, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 4-bis del decreto-legge 4
luglio 2024, n. 92 (Misure urgenti in materia
penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale
del Ministero della giustizia), convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4-bis (Commissario straordinario per l'edilizia
penitenziaria). - 1. Per far fronte alla grave situazione
di sovraffollamento degli istituti penitenziari, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e' nominato
un commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria.
Il commissario straordinario e' individuato tra soggetti
esperti nella gestione di attivita' complesse e nella
programmazione di interventi di natura straordinaria,
dotati di specifica professionalita' e competenza
gestionale per l'incarico da svolgere. Con la medesima
procedura di cui al primo periodo, l'incarico di
commissario straordinario puo' essere revocato, anche in
conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento
delle funzioni commissariali.
2. Il commissario straordinario, fatto salvo quanto
previsto dal comma 8 e sentiti il capo del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e il capo del
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' del
Ministero della giustizia, nel limite delle risorse
disponibili compie tutti gli atti necessari per la
realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie nonche'
delle opere di riqualificazione e ristrutturazione delle
strutture esistenti, al fine di aumentarne la capienza e di
garantire una migliore condizione di vita dei detenuti. A
tal fine il commissario straordinario redige, entro
centoventi giorni dalla registrazione del decreto di nomina
da parte della Corte dei conti, un programma dettagliato
degli interventi necessari, specificandone i tempi e le
modalita' di realizzazione, tenuto conto delle eventuali
localizzazioni decise ai sensi dell'articolo 17-ter del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e
indicando le risorse occorrenti. Il programma riporta
altresi' l'elenco degli interventi programmati e in corso,
gia' integralmente finanziati, sulle infrastrutture
penitenziarie, con indicazione, rispetto a ciascuno di
essi, delle risorse finalizzate a legislazione vigente, del
relativo stato di attuazione e delle attivita' da porre in
essere, nonche' le modalita' di trasferimento sulla
contabilita' speciale di cui al comma 11. Gli interventi
riportati nel programma devono essere identificati dal
relativo codice unico di progetto di cui all'articolo 11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e corredati dei relativi
cronoprogrammi procedurali. Il programma e' adottato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro
dell'economia e delle finanze.
3. Il commissario straordinario, in raccordo con i
direttori generali delle articolazioni del Ministero della
giustizia competenti per i beni e i servizi in materia di
edilizia penitenziaria, anche minorile, provvede
all'attuazione del programma di cui al comma 2, mediante:
a) interventi di manutenzione straordinaria,
ristrutturazione, completamento e ampliamento delle
strutture penitenziarie esistenti;
b) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e
di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, al di
fuori delle aree di notevole interesse pubblico sottoposte
a vincolo ai sensi dell'articolo 136 del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42;
c) destinazione e valorizzazione dei beni immobili
penitenziari;
d) subentro negli interventi sulle infrastrutture
programmati o in corso alla data del provvedimento di
nomina, se esso non pregiudica la celerita' degli
interventi medesimi.
4. Il commissario straordinario assume ogni
determinazione ritenuta necessaria per l'avvio dei lavori o
per la prosecuzione di quelli in corso, anche sospesi,
adottando la soluzione piu' vantaggiosa rispetto agli
interessi perseguiti; a tal fine, puo' stipulare protocolli
per avvalersi, a titolo gratuito, delle stazioni appaltanti
qualificate di cui all'articolo 63, comma 4, del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, e del supporto di societa' partecipate dallo
Stato e puo' avvalersi della vigilanza collaborativa
dell'Autorita' nazionale anti-corruzione ai sensi
dell'articolo 222 del medesimo codice di cui al decreto
legislativo n. 36 del 2023. L'approvazione dei progetti da
parte del commissario straordinario sostituisce, ad ogni
effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e
nulla osta occorrente per l'avvio o la prosecuzione dei
lavori. Per i procedimenti autorizzatori in materia di
tutela ambientale i termini sono dimezzati. Per i
procedimenti autorizzatori relativi alla tutela di beni
culturali e paesaggistici il termine per l'adozione di
autorizzazioni, pareri, visti e nulla osta e' fissato nella
misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione
della richiesta, decorsi i quali, ove l'autorita'
competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono
rilasciati. Se le autorita' competenti richiedono
chiarimenti o elementi integrativi, i termini di cui al
terzo e al quarto periodo sono sospesi fino al ricevimento
di quanto richiesto. Se sorge l'esigenza di procedere ad
accertamenti di natura tecnica, l'autorita' competente ne
da' preventiva comunicazione al commissario straordinario e
i termini di cui al terzo e al quarto periodo sono sospesi
fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti
e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni,
decorsi i quali prosegue comunque il procedimento
autorizzatorio.
5. Per l'espletamento dei suoi compiti, il
commissario straordinario ha, sin dalla data di
registrazione del decreto di nomina da parte della Corte
dei conti, con riferimento a ogni fase del programma e a
ogni atto necessario per la sua attuazione, i poteri, anche
sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il
commissario straordinario opera in deroga a ogni
disposizione di legge diversa da quella penale, nel
rispetto della Costituzione, dei principi generali
dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche'
dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza
all'Unione europea. Si applica l'articolo 17-ter del citato
decreto-legge n. 195 del 2009, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010.
6. Il commissario straordinario resta in carica sino
al 31 dicembre 2026. Entro il 30 giugno di ogni anno il
commissario straordinario trasmette al Ministro della
giustizia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione
sullo stato di attuazione del programma di cui al comma 2
ed entro novanta giorni dalla data di cessazione dall'
incarico trasmette ai medesimi Ministri una relazione
finale sull'attivita' compiuta e sulle risorse impiegate.
Le relazioni sono predisposte anche sulla base dei dati
disponibili nei sistemi di monitoraggio del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato.
7. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il
commissario straordinario si avvale di una struttura di
supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
al comma 1, che opera sino alla data di cessazione
dell'incarico del commissario straordinario. Con proprio
provvedimento adottato d' intesa con il Ministro della
giustizia, il commissario straordinario disciplina il
funzionamento della struttura di supporto, composta fino ad
un massimo di cinque esperti scelti anche tra soggetti
estranei alla pubblica amministrazione, il cui compenso e'
definito con il provvedimento di nomina. Agli esperti,
fermo restando quanto previsto dal comma 11 in materia di
limiti di spesa, spettano compensi onnicomprensivi di
importo annuo lordo pro capite non superiore a euro 80.000,
nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore a
euro 400.000 annui. Nell'ambito della predetta struttura,
il commissario straordinario puo' avvalersi di personale in
posizione di distacco o di temporanea assegnazione da enti,
amministrazioni pubbliche e societa' partecipate fino ad un
massimo di cinque unita', con oneri a carico delle
amministrazioni di provenienza.
8. Sono esclusi dalle competenze del commissario
straordinario gli interventi finanziati a valere sulle
risorse destinate alle infrastrutture carcerarie iscritte
nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per i quali risulta affidato
l'incarico di progettazione alla data del 1° dicembre 2024.
9. Al commissario straordinario, in ragione della
particolare complessita' dell'incarico, e' attribuito un
compenso, determinato con il decreto di cui al comma 1, in
misura non superiore al doppio, sia della parte fissa che
della parte variabile, di quella indicata all'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 10
del presente articolo. Fermo restando il limite massimo
retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il
commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui
al presente comma, conserva il trattamento economico fisso
e continuativo nonche' accessorio dell'amministrazione di
appartenenza, che resta a carico della stessa.
10. Per il compenso del commissario straordinario e
per il funzionamento della struttura di supporto di cui al
comma 7 e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro
338.625 per l'anno 2024 e di euro 995.400 per ciascuno
degli anni 2025 e 2026, cui si provvede, quanto ad euro
338.625 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e,
quanto ad euro 812.700 per l'anno 2025, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia.
11. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente
articolo e' autorizzata l'apertura di un'apposita
contabilita' speciale intestata al commissario
straordinario su cui confluiscono le risorse disponibili
destinate per ciascuna annualita' all'edilizia
penitenziaria e, nel rispetto di quanto previsto al comma
8, alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di
previsione del Ministero della giustizia e del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, ivi comprese le
risorse di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101, per la sola quota finalizzata agli interventi del
Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) inclusi nel
decreto di cui al comma 2 del presente articolo, per i
quali resta ferma l'applicazione della procedura di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024,
n. 56. Nella contabilita' speciale di cui al primo periodo
possono confluire altresi' ulteriori risorse, da destinare
all'edilizia penitenziaria, erogate da istituzioni
pubbliche, fondazioni, enti e organismi, anche
internazionali.
12. Per gli interventi finanziati con le risorse del
Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR
riportati nel decreto di cui al comma 2 restano fermi il
rispetto del cronoprogramma procedurale riportato nel
decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e delle
successive modifiche da adottare ai sensi dell'articolo 1,
comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024,
n. 56, nonche' le modalita' di monitoraggio degli
interventi previste dal citato decreto-legge n. 59 del
2021.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, recante: «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia», e' pubblicato nella G.U. 15 giugno 2002, n.
139, S.O.
- Si riporta il comma 370 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale
per il triennio 2024-2026):
«370. Per l'attuazione di interventi di riforma della
magistratura onoraria di cui al decreto legislativo 13
luglio 2017, n. 116, anche con riferimento al trattamento
economico e previdenziale, al fine di garantire la
continuita' delle funzioni medesime e di accrescerne
l'efficienza, nello stato di previsione del Ministero della
giustizia e' istituito un fondo con una dotazione di euro
177,47 milioni per l'anno 2024, di euro 158 milioni per
l'anno 2025, di euro 157 milioni per l'anno 2026, di euro
152 milioni per l'anno 2027, di euro 151 milioni per l'anno
2028, di euro 146 milioni per l'anno 2029, di euro 145
milioni per l'anno 2030, di euro 138 milioni per l'anno
2031, di euro 136 milioni per l'anno 2032 e di euro 124
milioni annui a decorrere dall'anno 2033.».
- Si riporta il comma 1020 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023):
«1020. Per la finalita' dei commi da 1015 a 1019,
nello stato di previsione del Ministero della giustizia e'
istituito il Fondo per il rimborso delle spese legali agli
imputati assolti, con la dotazione di euro 8 milioni per
gli anni 2021 e 2022 ed euro 15 milioni annui a decorrere
dall'anno 2023, che costituisce limite complessivo di spesa
per l'erogazione dei rimborsi di cui al comma 1015.».
- Si riporta l'articolo 67, comma 1, del decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge
27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per
l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di
giustizia riparativa e disposizioni per la celere
definizione dei procedimenti giudiziari):
«Art. 67 (Finanziamento). - 1. Nello stato di
previsione del Ministero della giustizia e' istituito un
Fondo per il finanziamento di interventi in materia di
giustizia riparativa, con una dotazione di euro 4.438.524
annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e' stabilita ogni anno la quota da
trasferire agli enti di cui all'articolo 63, comma 5, per
il funzionamento dei Centri per la giustizia riparativa e
per la prestazione dei relativi servizi, nel limite delle
disponibilita' del fondo istituito ai sensi del presente
comma.
2. - 5. (Omissis).».
 
Art. 7
Disposizioni urgenti in materia di procedure di controllo mediante
mezzi elettronici o altri strumenti tecnici

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 275-bis, comma 1, dopo le parole «fattibilita' tecnica» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusa quella operativa,»;
b) all'articolo 276, comma 1-ter, dopo le parole «in caso di manomissione» sono inserite le seguenti: «ovvero di una o piu' condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento»;
c) all'articolo 282-bis, comma 6, quarto periodo, dopo le parole «non fattibilita' tecnica» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusa quella operativa,»;
d) all'articolo 282-ter, comma 1, quarto periodo, dopo le parole «non fattibilita' tecnica» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusa quella operativa,».
2. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 97-bis e' inserito il seguente:
«Art. 97-ter (Modalita' di accertamento della fattibilita' tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle particolari modalita' di controllo di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice). - 1. Quando svolge l'accertamento della fattibilita' tecnica, ivi inclusa quella operativa, di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice, preliminare alla prescrizione delle particolari modalita' di controllo da parte del giudice, la polizia giudiziaria, anche coadiuvata da operatori della societa' incaricata di fornire i relativi servizi elettronici o tecnici, verifica senza ritardo e comunque entro quarantotto ore l'attivabilita', l'operativita' e la funzionalita' dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici negli specifici casi e contesti applicativi, analizzando le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualita' della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell'area di installazione, la gestione dei predetti mezzi o strumenti e ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini della valutazione dell'efficacia del controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato.
2. La polizia giudiziaria trasmette, senza ritardo e comunque nelle successive quarantotto ore all'autorita' giudiziaria che procede, il rapporto che, ai sensi del comma 1, accerti la fattibilita' tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle modalita' di controllo, per le valutazioni di competenza, compresa l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, anche piu' gravi.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 275-bis, 276,
282-bis e 282-ter del codice di procedura penale, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 275-bis (Particolari modalita' di controllo). -
1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche
in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il
giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione
alla natura e al grado delle esigenze cautelari da
soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di
controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti
tecnici, previo accertamento della relativa fattibilita'
tecnica, ivi inclusa quella operativa, da parte della
polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice
prevede l'applicazione della misura della custodia
cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso
all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.
2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di
controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso
all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa
all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire
l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione e'
trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al
pubblico ministero, insieme con il verbale previsto
dall'articolo 293, comma 1.
3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei
mezzi e strumenti di cui al comma 1 e' tenuto ad agevolare
le procedure di installazione e ad osservare le altre
prescrizioni impostegli.»
«Art. 276 (Provvedimenti in caso di trasgressione
alle prescrizioni imposte). - 1. In caso di trasgressione
alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il
giudice puo' disporre la sostituzione o il cumulo con altra
piu' grave, tenuto conto dell'entita', dei motivi e delle
circostanze della violazione. Quando si tratta di
trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura
interdittiva, il giudice puo' disporre la sostituzione o il
cumulo anche con una misura coercitiva.
1-bis. Quando l'imputato si trova nelle condizioni di
cui all'articolo 275, comma 4-bis, e nei suoi confronti e'
stata disposta misura diversa dalla custodia cautelare in
carcere, il giudice, in caso di trasgressione delle
prescrizioni inerenti alla diversa misura cautelare, puo'
disporre anche la misura della custodia cautelare in
carcere. In tal caso il giudice dispone che l'imputato
venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato
per la cura e l'assistenza necessarie.
1-ter. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in
caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti
domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla
propria abitazione o da altro luogo di privata dimora e,
comunque, in caso di manomissione ovvero di una o piu'
condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il
regolare funzionamento dei mezzi elettronici e degli altri
strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis,
anche quando applicati ai sensi degli articoli 282-bis e
282-ter, il giudice dispone la revoca della misura e la
sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo
che il fatto sia di lieve entita'.»
«Art. 282-bis (Allontanamento dalla casa familiare).
- 1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il
giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente
la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non
accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede.
L'eventuale autorizzazione puo' prescrivere determinate
modalita' di visita.
2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela
dell'incolumita' della persona offesa o dei suoi prossimi
congiunti, puo' inoltre prescrivere all'imputato di non
avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati
dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il
domicilio della famiglia di origine o dei prossimi
congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per
motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive
le relative modalita' e puo' imporre limitazioni.
3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero,
puo' altresi' ingiungere il pagamento periodico di un
assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto
della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi
adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno
tenendo conto delle circostanze e dei redditi
dell'obbligato e stabilisce le modalita' ed i termini del
versamento. Puo' ordinare, se necessario, che l'assegno sia
versato direttamente al beneficiario da parte del datore di
lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui
spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo
esecutivo.
4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono
essere assunti anche successivamente al provvedimento di
cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o
non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se
assunti successivamente, perdono efficacia se e' revocato o
perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma
1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del
coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora
sopravvenga un provvedimento del giudice civile in ordine
ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al
mantenimento dei figli.
5. Il provvedimento di cui al comma 3 puo' essere
modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del
beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.
6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti
dagli articoli 570, 571, 572, 575, nell'ipotesi di delitto
tentato, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili
d'ufficio o comunque aggravate, 583-quinquies,600, 600-bis,
600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601,
602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies,
609-octies e 612, secondo comma, 612-bis, del codice
penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del
convivente, la misura puo' essere disposta anche al di
fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280, con le
modalita' di controllo previste dall'articolo 275-bis e con
la prescrizione di mantenere una determinata distanza,
comunque non inferiore a cinquecento metri, dalla casa
familiare e da altri luoghi determinati abitualmente
frequentati dalla persona offesa, salvo che la
frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale
caso, il giudice prescrive le relative modalita' e puo'
imporre limitazioni. Con lo stesso provvedimento che
dispone l'allontanamento, il giudice prevede
l'applicazione, anche congiunta, di una misura piu' grave
qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle
modalita' di controllo anzidette. Qualora l'organo delegato
per l'esecuzione accerti la non fattibilita' tecnica, ivi
inclusa quella operativa, delle predette modalita' di
controllo, il giudice impone l'applicazione, anche
congiunta, di ulteriori misure cautelari anche piu' gravi.»
«Art. 282-ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi
frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il
provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il
giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi
determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa
ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non
inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o dalla
persona offesa, disponendo l'applicazione delle particolari
modalita' di controllo previste dall'articolo 275-bis. Nei
casi di cui all'articolo 282-bis, comma 6, la misura puo'
essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena
previsti dall'articolo 280. Con lo stesso provvedimento che
dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede
l'applicazione, anche congiunta, di una misura piu' grave
qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle
modalita' di controllo previste dall'articolo 275-bis.
Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non
fattibilita' tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle
predette modalita' di controllo, il giudice impone
l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure
cautelari anche piu' gravi.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela,
il giudice puo' prescrivere all'imputato di non avvicinarsi
a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi
congiunti della persona offesa o da persone con questa
conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero
di mantenere una determinata distanza, comunque non
inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o da tali
persone, disponendo l'applicazione delle particolari
modalita' di controllo previste dall'articolo 275-bis.
3. Il giudice puo', inoltre, vietare all'imputato di
comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di
cui ai commi 1 e 2.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai
commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per
esigenze abitative, il giudice prescrive le relative
modalita' e puo' imporre limitazioni.».
 
Art. 8
Norma di interpretazione autentica del comma 4 dell'articolo 56 del
decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136
1. ((Il comma 4 dell'articolo 56)) del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, si interpreta nel senso che l'applicabilita' delle disposizioni introdotte dallo stesso decreto legislativo n. 136 del 2024 alle composizioni negoziate, ai procedimenti di cui all'articolo 40 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ai procedimenti di esdebitazione e alle procedure pendenti non richiede il rinnovo, la modifica o l'integrazione degli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 136 del 2024 e sono fatti salvi i provvedimenti adottati.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 56, comma 4, decreto
legislativo 13 settembre 2024, n. 136 (Disposizioni
integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12
gennaio 2019, n. 14):
«Art. 56 (Entrata in vigore e disciplina
transitoria). - 1. - 3. (Omissis).
4. Salva diversa disposizione, il presente decreto si
applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di
risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi
dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019,
agli strumenti di regolazione della crisi e
dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale,
liquidazione controllata e liquidazione coatta
amministrativa nonche' ai procedimenti di esdebitazione di
cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle
procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla
data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o
aperti successivamente.».
- Si riporta l'articolo 40 del decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017,
n. 155):
«Art. 40 (Domanda di accesso agli strumenti di
regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla
liquidazione giudiziale) .- 1. Il procedimento per
l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e
dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale si svolge
dinanzi al tribunale in composizione collegiale, con le
modalita' previste dalla presente sezione.
2. Il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario,
l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed e'
sottoscritto dal difensore munito di procura. Per le
societa', la domanda di accesso a uno strumento di
regolazione della crisi e dell'insolvenza e' approvata e
sottoscritta a norma dell'articolo 120-bis e la domanda di
apertura della liquidazione giudiziale e' sottoscritta da
coloro che ne hanno la rappresentanza.
3. La domanda del debitore, entro il giorno
successivo al deposito, e' comunicata dal cancelliere al
registro delle imprese. L'iscrizione e' eseguita entro il
giorno seguente e quando la domanda contiene la richiesta
di misure protettive il conservatore, nell'eseguire
l'iscrizione, ne fa espressa menzione. La domanda,
unitamente ai documenti allegati, e' trasmessa al pubblico
ministero.
4. Nel caso di domanda di accesso al giudizio di
omologazione di accordi di ristrutturazione, gli accordi,
contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro
delle imprese e acquistano efficacia dal giorno della
pubblicazione. Con il decreto di cui all'articolo 48, comma
4, il tribunale puo' nominare un commissario giudiziale o
confermare quello gia' nominato ai sensi dell'articolo 44,
comma 1, lettera b); la nomina del commissario giudiziale
e' disposta in presenza di istanze per la apertura della
procedura di liquidazione giudiziale, quando e' necessaria
per tutelare gli interessi delle parti istanti.
5. Nel procedimento di liquidazione giudiziale il
debitore puo' stare in giudizio personalmente.
6. In caso di domanda proposta da un creditore, da
coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza
sull'impresa o dal pubblico ministero, il ricorso e il
decreto di convocazione devono essere notificati, a cura
dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di
recapito certificato qualificato o di posta elettronica
certificata del debitore risultante dal registro delle
imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di
posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei
professionisti. L'esito della comunicazione e' trasmesso
con modalita' telematica all'indirizzo di posta elettronica
certificata del ricorrente.
7. Quando la notificazione a mezzo di posta
elettronica certificata di cui al comma 6 non risulta
possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al
destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza
indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro
inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal
Ministero della giustizia, all'interno di un'area riservata
collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal
portale e accessibile al destinatario. La notificazione si
ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui
e' compiuto l'inserimento o, se anteriore, nella data in
cui il destinatario accede all'area riservata.
8. Quando la notificazione non risulta possibile o
non ha esito positivo, per cause non imputabili al
destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue
esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15
dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal
registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel
registro delle imprese, presso la residenza. Quando la
notificazione non puo' essere compiuta con queste
modalita', si esegue con il deposito dell'atto nella casa
comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle
imprese ovvero della residenza per i soggetti non iscritti
nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del
deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a
munirsi del domicilio digitale, del deposito e' data
notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta
chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o
dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento.
9. Nel caso di pendenza di un procedimento di accesso
a uno strumento di regolazione della crisi e
dell'insolvenza, la domanda di apertura della liquidazione
giudiziale e' proposta nel medesimo procedimento e fino
alla rimessione al collegio per la decisione, con ricorso
ai sensi dell'articolo 37, comma 2, e nel rispetto degli
obblighi di cui all'articolo 39. Se la domanda di apertura
della liquidazione giudiziale e' proposta separatamente il
tribunale la riunisce, anche d'ufficio, al procedimento
pendente.
10. Nel caso di pendenza di un procedimento per la
apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un
soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno
strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e'
proposta, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1 e
nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39, nel
medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima
udienza fissata ai sensi dell'articolo 41 e se entro il
medesimo termine e' proposta separatamente e' riunita,
anche d'ufficio, al procedimento pendente. Successivamente
alla prima udienza, la domanda non puo' essere proposta
autonomamente sino alla conclusione del procedimento per la
apertura della liquidazione giudiziale. Il termine di cui
al primo periodo non si applica se la domanda di accesso a
uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza
e' proposta all'esito della composizione negoziata, entro
sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 17,
comma 8.».
 
Art. 9
Misure in materia di copertura degli obblighi assicurativi contro le
malattie e gli infortuni in favore dei soggetti impegnati in lavori
di pubblica utilita'
1. All'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «dell'articolo 168-bis del codice penale» sono inserite le seguenti: «nonche' in favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilita' ai sensi dell'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689,».
2. Agli oneri ((derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1,)) pari a euro 43.650 per l'anno 2024 e a euro 523.800 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Riferimenti normativi

- Si riporta il comma 312 dell'articolo 1 della legge
28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge di
stabilita' 2016), come modificato dalla presente legge:
«312. In via sperimentale, per gli anni 2016, 2017,
2018 e 2019, e' istituito presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali un Fondo finalizzato a reintegrare
l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli
obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni,
tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge
11 agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti beneficiari
di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e
sostegno del reddito previste dalla normativa vigente,
coinvolti in attivita' di volontariato a fini di utilita'
sociale in favore di comuni o enti locali, nonche' in
favore dei detenuti e degli internati impegnati in
attivita' volontarie e gratuite ai sensi dell'articolo 21,
comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dei
soggetti impegnati in lavori di pubblica utilita' ai sensi
dell'articolo 186, comma 9-bis, e dell'articolo 187, comma
8-bis, del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dell'articolo 73, comma
5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dell'articolo
168-bis del codice penale nonche' in favore dei soggetti
impegnati in lavori di pubblica utilita' ai sensi
dell'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689,
e degli stranieri richiedenti asilo in possesso del
relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine di cui
all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto
2015, n. 142.».
 
Art. 10

Clausola d'invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 9, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.