Gazzetta n. 19 del 24 gennaio 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 19 dicembre 2024
Criteri per la corresponsione di contributi per il sostegno del comparto bovino da carne a valere sul «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura».


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto l'art. 107, in particolare il paragrafo 3, lettera c) e gli articoli 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'art. 220 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento europeo dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitivita' delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014;
Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare l'art. 26;
Visti gli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 2022/C 485/01);
Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C14 del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato);
Visto il regolamento adottato, ai sensi del comma 6, dell'art. 52 della legge n. 234/2012, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, cosi' come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154»;
Visto l'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che istituisce il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» e successive modifiche e integrazioni, le cui risorse sono allocate sul capitolo 7098, p.g. 01;
Considerata la disponibilita' di risorse di provenienza 2023 del capitolo 7098, piano gestionale 01, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a titolo di residui di lettera F (provenienza EPR 2023), da impegnare entro il corrente anno 2024;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e, in particolare, l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «Registrazione degli aiuti individuali»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste (MASAF);
Considerato che gli imprenditori del settore bovino da carne, in particolare per i capi nati e allevati in Italia per almeno sei mesi devono far fronte ad un imprevisto aumento dei costi di produzione e alla diminuzione delle superfici disponibili per il pascolo che hanno fortemente perturbato questo tipo di produzione, con rischio di abbandono dell'attivita' agricola e conseguente perdita della biodiversita' e che, pertanto, occorre definire il livello del finanziamento erogabile a sostegno dell'attivita' d'impresa;
Preso atto altresi' che le organizzazioni di rappresentanza del settore bovino da carne hanno manifestato la necessita' e l'urgenza di prevedere interventi di sostegno economico per le aziende della filiera zootecnica del bovino da carne, in particolare per quelle aziende orientate alla produzione di vitelli nati e allevati nelle aziende italiane per un periodo non inferiore ai sei mesi;
Considerato che i produttori che beneficiano di questo sostegno economico, sono quelli afferenti al settore elencato all'art. 1, paragrafo 2, lettera o), del regolamento (UE) n. 1308/2013, con riferimento agli allevamenti di bovini con «orientamento carne» che allevano in Italia bovini di razze iscritte ai libri genealogici nati sul territorio nazionale;
Ritenuto pertanto necessario accogliere le motivate e circostanziate istanze su esposte, avanzate dalle organizzazioni di rappresentanza del settore bovino da carne e che occorre quindi definire il livello del finanziamento erogabile a titolo di parziale sostegno all'attivita' d'impresa;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 18 dicembre 2024;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione e beneficiari

1. Il presente decreto stabilisce misure di sostegno per i produttori del settore di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettera o), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Soggetti beneficiari del sostegno sono le imprese di allevamento di bovini di razze iscritte ai libri genealogici con «orientamento carne» che allevano in Italia bovini nati nel 2024 sul territorio nazionale.
3. Il sostegno spetta per i capi di cui al comma 2, individuati nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN), correttamente identificati e registrati, allevati da parte del soggetto beneficiario per almeno centottantaquattro giorni maturati nell'anno 2024 in esito alla domanda di aiuto precompilata di cui al successivo art. 3, comma 1.
4. Il sostegno e' concesso, fatte salve le altre condizioni di ammissibilita' applicabili, ai titolari di un fascicolo aziendale attivo e valido nel SIAN alla data di presentazione della domanda.
5. In caso di rapporto di soccida, l'aiuto e' riconosciuto per il 25% al soccidario e per il 75% al soccidante, salvo assenso del soccidante che autorizzi il soccidario a ricevere il 100% dell'aiuto.
 
Allegato
Modello elenchi oneri informativi ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252
Oneri eliminati.
Il presente decreto non elimina oneri informativi. Oneri introdotti.
Domanda.
Il presente decreto introduce oneri informativi. Il beneficiario riceve, tramite un software applicativo, una domanda precompilata con il numero dei capi che hanno maturato tutte le condizioni di ammissibilita' nel corso del 2024 e puo' accettare la domanda o eventualmente chiederne la modifica, secondo le istruzioni operative diramate dal soggetto gestore dell'aiuto.
 
Art. 2

Individuazione delle risorse e del soggetto gestore

1. Le risorse disponibili per l'erogazione del sostegno sono fino a euro 4.500.000, a valere sulla disponibilita' del capitolo di spesa n. 7098, p.g. 01, esercizio di provenienza 2023, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
2. Il soggetto gestore della misura e' individuato in AGEA - Organismo pagatore, cui il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste trasferisce le risorse individuate al comma 1.
 
Art. 3

Quantificazione dell'importo unitario dell'aiuto

1. Il soggetto gestore predispone, mediante proprio applicativo informatico reso disponibile ai produttori interessati sul portale SIAN per il tramite dei rispettivi CAA mandatari, domande di pagamento precompilate che i richiedenti l'aiuto dovranno accettare mediante il medesimo applicativo.
2. Il soggetto gestore definisce e rende disponibili ai soggetti potenzialmente richiedenti l'aiuto le proprie istruzioni operative entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il soggetto gestore provvede a definire l'importo unitario per capo dell'aiuto a partire dalle informazioni contenute nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN), quantificando il numero totale di capi ammissibili, secondo i criteri di individuazione di cui all'art. 1, dividendo le risorse disponibili di cui all'art. 2, comma 1, per il numero di capi ammissibili.
4. Il soggetto gestore comunica al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste l'importo unitario di cui al comma 3 ed i dati utilizzati per la relativa quantificazione. [L'importo unitario per capo ammissibile e' fissato ad un livello non superiore ai 150 euro].
 
Art. 4

Erogazione del sostegno

1. Il sostegno e' da intendersi erogabile ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo ai contributi in regime «de minimis» nel settore agricolo concessi dallo Stato.
2. Il sostegno ha finalita' differenti dalla misura di sostegno accoppiato al reddito di cui al regolamento (UE) 2021/2115, in quanto compensa i maggiori costi dell'allevamento dei bovini ed e' destinato anche ai capi non destinati alla macellazione e, pertanto, non si ravvisa rischio di sovracompensazione.
 
Art. 5

Rendicontazione a cura del soggetto gestore

1. Entro il 30 novembre 2025, AGEA effettua la puntuale rendicontazione al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste delle somme erogate per ciascun beneficiario. Tale rendicontazione deve includere anche una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto, contenente il numero delle domande pervenute, il numero dei beneficiari ed il numero dei capi sovvenzionati.
2. I dati quantitativi di cui al comma 1 devono essere comunicati al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, allegando alla relazione la tabella di cui all'allegato I al presente decreto.
3. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, AGEA comunica al soggetto beneficiario i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni anche mediante l'applicativo di cui all'art. 3, comma 1.
4. AGEA eroga l'aiuto ai soggetti beneficiari in una o piu' soluzioni sulla base delle risorse disponibili, curando il recupero, mediante compensazione, di eventuali pagamenti non dovuti, limitatamente ad altri regimi di aiuto di Stato gia' ad essa affidati come soggetto gestore.
5. Le eventuali risorse non erogate da AGEA dovranno essere versate su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per restarvi ivi acquisite.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero.
Roma, 19 dicembre 2024

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 29