Gazzetta n. 18 del 23 gennaio 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DECRETO 15 gennaio 2025
Scioglimento della «Societa' cooperativa per case economiche in Santa Croce», in Roma e nomina del commissario liquidatore.


IL DIRETTORE GENERALE
Servizi di vigilanza

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;
Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto l'art. 1 della legge, n. 400/1975;
Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;
Visto l'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 aprile 2007 n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorita' di societa' cooperative, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in italy;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in italy»;
Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024 e successive modificazioni ed integrazioni, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in italy;
Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024 e successive modificazioni ed integrazioni, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale e' stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;
Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 marzo 2024, n. 409, concernente il conferimento al dott. Federico RISI dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in italy;
Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle societa' cooperative nonche' di societa' fiduciarie e societa' fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;
Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalita' di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle societa' fiduciarie e societa' fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonche' tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (gia' Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle societa'), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-octiesdecies codice civile delle societa' cooperative, nonche' quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle societa' cooperative e delle societa' fiduciarie e delle societa' fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;
Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;
Considerato che con la nota protocollo numero 285105 del 18 settembre 2023 e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento di scioglimento per atto dell'autorita', a seguito della proposta contenuta nel verbale ispettivo sottoscritto in data 5 aprile 2023;
Considerato che in riscontro all'avvio del procedimento sono pervenute controdeduzioni da parte della cooperativa, ritenute non meritevoli di accoglimento per l'evidente incapacita' dell'ente di perseguire gli scopi per i quali si era costituito;
Considerato che, nella riunione dell'8 aprile 2024 del Comitato centrale per le cooperative, in cui e' stato richiesto il parere finalizzato all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorita', e' emerso che era stata avviata dalla Legacoop una revisione speciale sulla cooperativa ad essa aderente, in ragione dell'interesse della societa' di ristabilire l'ordinarieta' nella gestione anche alla luce della possibilita' di valorizzare l'ingente patrimonio nel perseguimento dei fini mutualistici;
Dato atto che, ad unanimita' dei componenti, il Comitato centrale per le cooperative ha deliberato di attendere gli esiti della revisione di Legacoop;
Viste le risultanze dell'attivita' di vigilanza, come riportate nel verbale di revisione, sottoscritto in data 24 luglio 2024, con cui i revisori incaricati hanno proposto l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Vista la nota protocollo numero 70592 del 6 settembre 2024 con la quale la divisione competente in materia di vigilanza di questa Direzione generale ha comunicato alla societa' la conferma della proposta sanzionatoria e conseguentemente il mancato accoglimento delle controdeduzioni al verbale presentate dalla medesima;
Considerato che, nella riunione del Comitato centrale per le cooperative del 25 settembre 2024, ravvisata l'opportunita' da parte dei componenti di dar seguito alla proposta di gestione commissariale, al fine di mantenere in vita la societa' e permetterne cosi', con la regolarizzazione, il perseguimento dello scopo sociale, veniva concordato ad unanimita' dei presenti di avviare il procedimento, finalizzato alla adozione del provvedimento di gestione commissariale;
Vista la nota dell'8 ottobre 2024, con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' stata trasmessa all'ente in oggetto la comunicazione di avvio del procedimento (protocollo n. 86651) per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale;
Considerato che in data 25 ottobre 2024 (protocollo n. 96259) in riscontro a tale comunicazione sono pervenute osservazioni e documentazione da parte del legale rappresentante con l'indicazione delle attivita' intraprese successivamente alla data di chiusura degli accertamenti dei revisori incaricati dalla Legacoop;
Vista la nota protocollo n. 106713 del 13 novembre 2024, con la quale e' stato comunicato alla cooperativa che non risultando completamente sanate le gravi irregolarita', emerse nel corso delle attivita' di vigilanza ordinarie e straordinarie, la proposta di gestione commissariale sarebbe stata sottoposta al Comitato centrale per le cooperative;
Preso atto del parere espresso, ad unanimita', dal Comitato centrale per le cooperative, in data 20 novembre 2024, favorevole all'adozione del provvedimento di gestione commissariale;
Richiamato il decreto direttoriale n. 22/GC/2024 del 5 dicembre 2024 con il quale e' stata disposta la gestione commissariale, ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile, della «Societa' cooperativa per case economiche in Santa Croce», per un periodo di cinque mesi, salvo proroga per motivate esigenze rappresentate in apposita relazione, e la nomina del dott. Francesco Cappello quale commissario governativo;
Considerato che con il sopra citato decreto direttoriale venivano attribuiti al commissario governativo i seguenti poteri:
«1. Attuare la separazione a livello amministrativo e contabile fra le attivita' proprie della societa' e quelle di natura condominiale;
2. Individuare esattamente le parti comuni da assoggettare agli enti di gestione;
3. Nominare gli enti di gestione per i nove fabbricati, salva la preventiva decisione in merito da parte del Tribunale di Roma, sul ricorso ex art. 1129 codice civile proposto dalla cooperativa;
4. Far approvare il regolamento condominiale;
5. Verificare la regolare tenuta delle assemblee sociali e l'interesse dei soci alla partecipazione allo scambio mutualistico;
6. Verificare la conformita' alla normativa vigente e la coerenza con lo scopo sociale e l'effettiva attivita' svolta degli atti approvati, con verbale dell'assemblea straordinaria del 14 settembre 2024»;
Tenuto conto che, sulla base di quanto previsto dall'art. 3 del decreto direttoriale, il commissario incaricato ha il potere di proporre l'adozione di un diverso provvedimento sanzionatorio all'Autorita' di vigilanza, nell'ipotesi in cui, nello svolgimento dei compiti attribuiti, rilevi l'impossibilita' di ritorno in bonis dell'ente;
Vista la relazione del commissario governativo protocollo numero 0001641 del 7 gennaio 2025, con la quale sono state rappresentate l'incapacita' della cooperativa di far fronte alle proprie obbligazioni e l'impossibilita' di perseguimento dello scopo sociale unitamente a irregolarita' insanabili nella gestione;
Considerato che il commissario governativo ha accertato il sussistere degli elementi di «spurieta'» della cooperativa, in particolare: la totale mancanza dei principi di cooperazione «risultando invero del tutto assente la ricerca della soddisfazione delle esigenze dei soci in favore invece della concentrazione del potere decisionale, di fatto, in mano a una stretta cerchia di persone» nonche' l'esaurimento dello scopo sociale e la conseguente impropria gestione degli immobili da parte della societa' come un amministratore condominiale, pur non avendone ne' il titolo, ne' le competenze, e senza seguire le regole previste per tale attivita'; e, inoltre, la mancata raccolta di preventivi per la fornitura dei servizi di manutenzione, assistenza, riparazioni tale da non offrire ai soci servizi che possano qualificarsi come migliori e piu' convenienti rispetto a quelli sul mercato;
Considerato che nella citata relazione viene sostenuto che «la societa' ha utilizzato il «vestito» cooperativo per scopi che - in parte - esulano dalla mutualita' e dalla solidarieta' tra i soci, trasformandosi in una societa' cooperativa «spuria», operando peraltro in modo poco trasparente, e indirizzando la propria attivita' al conseguimento di profitti non mutualistici, in spregio ai principi di trasparenza e partecipazione democratica propri della cooperazione» e che, pertanto, risultano integrati i presupposti per lo scioglimento per atto dell'Autorita' della cooperativa;
Ritenuto di dover procedere in base all'art. 2545-septiesdecies codice civile in combinato disposto con l'art. 12, comma 3, decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Decreta:

Art. 1

La «Societa' cooperativa per case economiche in Santa Croce», C.F. 02930650581, con sede in via Germano Sommeiller n. 12 - 00185 Roma (RM) e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile.
 
Art. 2

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, e' nominato commissario liquidatore il dott. Francesco Cappello, C.F. CPPFNC69R30A124T, con domicilio professionale in via Maria Adelaide n. 8, 00196 - Roma, gia' commissario governativo, giusto decreto direttoriale n. 22/GC/2024.
 
Art. 3

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 gennaio 2025

Il direttore generale: Donato