Gazzetta n. 18 del 23 gennaio 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 19 dicembre 2024
Criteri per la corresponsione di contributi per il sostegno all'allevamento delle razze autoctone italiane a valere sul «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura».


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, cosi' come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154»;
Visto lo statuto dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, approvato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 8 agosto 2023, che abroga il precedente statuto del 25 marzo 2022;
Visto il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 2006, n. 81, recante «Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa», che all'art. 1-bis, comma 2, istituisce, presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), un apposito capitolo in entrata, denominato «Fondo per l'attuazione di interventi e misure nazionali nel settore agricolo e agroalimentare, nonche' per le altre finalita' istituzionali dell'AGEA», di seguito «Fondo filiere»;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sulla disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'art. 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154;
Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;
Considerato che, ai sensi dell'art. 73 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 gli Stati membri possono concedere un sostegno solo per quegli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che contribuiscono al conseguimento di uno o piu' degli obiettivi specifici di cui all'art. 6, paragrafi 1 e 2;
Considerato che sostenere l'allevamento delle razze autoctone italiane contribuisce alla mitigazione dei cambiamenti climatici, ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversita', a migliorare i servizi ecosistemici, nonche' a preservare gli habitat e i paesaggi;
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonche' per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
Visto l'art. 45 del regolamento delegato (UE) 2022/126 sugli interventi relativi alla conservazione, uso e sviluppo sostenibili delle risorse genetiche nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura;
Vista la decisione di esecuzione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione di approvazione del Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al Titolo V, Capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, redatto in conformita' dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 a norma del medesimo regolamento;
Vista la decisione di esecuzione C (2023) 6990 del 23 ottobre 2023 della Commissione che approva la modifica del Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
Visto, in particolare, l'intervento SRA14 «Allevatori custodi dell'agro biodiversita'» del citato piano strategico che prevede un sostegno ad UBA a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente nella conservazione delle risorse genetiche di interesse locale soggette a rischio di estinzione genetica, meno produttive rispetto ad altre razze e destinate ad essere abbandonate se non si garantisce a questi allevatori un adeguato livello di reddito e il mantenimento di un modello di agricoltura sostenibile;
Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 come integrato dal regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022;
Visto il regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo), come modificato dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con cui l'on. Francesco Lollobrigida e' stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;
Visto l'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che istituisce il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» e successive modifiche e integrazioni, le cui risorse sono allocate sul capitolo 7098 pg 01;
Considerato che il numero degli allevamenti delle razze bovine da carne autoctone e' in costante diminuzione a causa della riduzione della superficie agraria e che, al contempo, si assiste ad un generalizzato aumento di diffusione delle razze estere, piu' efficienti e adatte ai sistemi commerciali e produttivi moderni e che tutto cio' rappresenta una grave minaccia per le razze autoctone italiane e, piu' in generale, per la biodiversita' degli animali domestici;
Ritenuto che la riduzione del numero di allevamenti delle razze bovine da carne autoctone comporta, inoltre, l'abbandono dei terreni agricoli, spesso posti in aree marginali e svantaggiate, nonche' di molte pratiche tradizionali e che, pertanto, si ritiene necessario attivare una tipologia di sostegno per quelle razze bovine da carne autoctone che risultano ancora troppo diffuse per essere considerate a rischio di estinzione, ma esposte ad una continua erosione della loro consistenza e che, in ogni caso, non risultano destinatarie degli aiuti del secondo pilastro PAC gestititi dalle regioni nell'ambito degli impegni dello sviluppo rurale collegati all'allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione o di erosione genetica (SRA14);
Considerato che le razze bovine da carne autoctone non a limitata diffusione sono la Piemontese, la Marchigiana, la Chianina, la Podolica, la Sardo Bruna e la Sarda;
Ritenuto, quindi, di dover attivare una misura di sostegno per la filiera della razza Piemontese, Marchigiana, Chianina, Podolica, Sardo Bruna e Sarda, attraverso la corresponsione di un aiuto agli allevatori ed in particolare di erogare un contributo quantificato nella misura massima di 100 euro ad UBA;
Considerato che la misura di sostegno per le razze Piemontese, Marchigiana, Chianina, Podolica, Sardo Bruna e Sarda rientra tra gli investimenti non produttivi necessari per conseguire gli obiettivi agro-climatico-ambientali, in particolare per cio' che riguarda la protezione degli habitat e della biodiversita';
Considerato che le razze Piemontese, Marchigiana, Chianina, Podolica, Sardo Bruna e Sarda sono allevate negli ambienti rurali dove hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive;
Considerato che le razze che accedono all'intervento SRA14 attivato nella programmazione regionale dello sviluppo rurale, non sono ammissibili al contributo previsto dal presente provvedimento;
Considerata la disponibilita' di risorse di provenienza 2022 e 2023 del capitolo 7098, piano gestionale 01, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a titolo di residui di lettera F (EPR 2023 e 2022), da utilizzare entro il corrente anno;
Valutata la necessita' di demandare alle associazioni afferenti alle razze Piemontese, Marchigiana, Chianina, Podolica, Sardo Bruna e Sarda la raccolta e certificazione della congruita' dei capi afferenti al beneficiario richiedente;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 18 dicembre 2024;

Decreta:

Art. 1

Entita' dell'aiuto

1. In conformita' alle premesse, e' concesso un contributo una tantum per UBA di razza Piemontese, Marchigiana, Chianina, Podolica, Sardo Bruna e Sarda iscritte nel relativo libro genealogico alla data del 31 dicembre 2024, nella misura massima di 100 euro per UBA, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria relativa agli aiuti in «de minimis».
2. Le risorse destinate all'aiuto di cui al comma 1 ammontano a euro 10.000.000, a valere sul capitolo 7098 pg. 01, rubricato «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» residui lettera f) di provenienza dell'esercizio 2022 per euro 1.800.000 e dell'esercizio 2023 per euro 8.200.000.
 
Allegato I

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Presentazione della domanda di aiuto

1. Il soggetto gestore della misura e' individuato in AGEA, Agenzia per le erogazioni in agricoltura.
2. Le domande di contributo sono presentate dal singolo allevatore, previa attestazione di iscrizione al libro genealogico rilasciato dall'Associazione nazionale di razza, sulla base di istruzioni operative predisposte da AGEA entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con l'indicazione della data di apertura e chiusura delle domande.
3. AGEA utilizza, tra l'altro, i servizi resi disponibili dalla Anagrafe zootecnica nazionale al fine di convalidare i dati forniti dalle associazioni nazionali di cui al comma 2, integrandoli nell'applicativo SIAN che verra' realizzato per gestire la misura.
4. I soggetti richiedenti devono comunque disporre di un fascicolo aziendale del SIAN, aggiornato dagli organismi pagatori territorialmente competente alla data di presentazione della domanda di contributo.
5. La domanda e' corredata dalla documentazione e dalle dichiarazioni previste dalle istruzioni operative emanate da AGEA, ai sensi del comma 2 del presente articolo.
 
Art. 3

Istruttoria delle domande

1. I fondi di cui all'art. 1, comma 2, saranno impegnati in favore di AGEA sulla base di una stima presuntiva comunicata al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste da AGEA entro il 20 dicembre 2024 ed erogati sulla base dei criteri e delle modalita' previsti dal presente decreto.
2. Entro il 15 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, AGEA effettua la puntuale rendicontazione al Ministero delle somme erogate per ciascun beneficiario. Tale rendicontazione deve includere anche una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto, contenente il numero delle domande pervenute, il numero dei beneficiari, il numero dei capi sovvenzionati, i contributi erogati per UBA.
3. Le eventuali somme non erogate da AGEA dovranno essere versate su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per restarvi ivi acquisite.
4. AGEA allega alla relazione di cui al comma 2 una tabella di rendicontazione secondo il formato di cui all'allegato I al presente decreto.
5. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, AGEA comunica al soggetto beneficiario i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
6. AGEA, verificate le condizioni di ammissibilita', eroga l'aiuto ai soggetti beneficiari in una o piu' soluzioni sulla base delle risorse disponibili, curando il recupero, mediante compensazione, di eventuali pagamenti non dovuti, limitatamente ad altri regimi di aiuto di Stato gia' ad essa affidati come soggetto gestore.
7. Le risorse non erogate da AGEA devono essere versate su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per restare ivi acquisite.
 
Art. 4

Esenzione dalla notifica, cumulo e massimale

1. Gli aiuti concessi in conformita' al presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 e nel rispetto dei limiti di cumulabilita' di cui all'art. 5 del medesimo regolamento.
2. AGEA assicura pertanto la verifica del rispetto dei massimali «de minimis» per le imprese della produzione agricola primaria mediante consultazione del Registro nazionale di cui alla legge 29 luglio 2015, n. 115.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' sul sito internet istituzionale del Ministero.

Roma, 19 dicembre 2024

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 46