Gazzetta n. 18 del 23 gennaio 2025 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
DETERMINA 10 gennaio 2025 |
Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Ossigeno Medigas Italia», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 16/2025). |
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IL PRESIDENTE
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024; Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016); Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024, con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nistico' e' stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche; Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche; Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui e' stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale; Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping"; Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico; Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004; Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica), relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»; Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020; Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»; Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN), ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006; Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006; Vista la determina AIFA n. 292/2022 del 30 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 86 del 12 aprile 2022, con la quale la societa' Medigas Italia S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ossigeno Medigas Italia» (ossigeno), relativamente alle confezioni con codici A.I.C. numeri 039019094, 039019106, 039019118, 039019120, 039019132 e 039019082; Vista la determina AIFA n. 2869/2009 del 18 dicembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2010, con la quale la societa' Medigas Italia S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ossigeno Medigas Italia» (ossigeno), relativamente alle confezioni con codici di A.I.C. numeri 039019029 e 039019017; Vista la determina AIFA n. 1866/2010 del 23 settembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 248 del 22 ottobre 2010, con la quale la societa' «Medigas Italia S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ossigeno Medigas Italia (ossigeno), relativamente alla confezione con codice A.I.C. n. 039019068; Vista la domanda presentata in data 20 maggio 2024, con la quale la societa' Medigas Italia S.r.l. ha chiesto la rinegoziazione del medicinale «Ossigeno Medigas Italia» (ossigeno); Visto il parere reso dalla Commissione scientifica ed economica nella seduta del 7-11 ottobre 2024; Vista la delibera n. 57 del 20 novembre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; Visti gli atti d'ufficio;
Determina:
Art. 1
Oggetto della rinegoziazione
Il medicinale OSSIGENO MEDIGAS ITALIA (ossigeno) e' rinegoziato alle condizioni di seguito indicate. Confezioni: «200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola VI o VP da 5 litri - A.I.C. n. 039019094 (in base 10); classe di rimborsabilita': A; prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 17,60; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 27,45 «200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 7 litri - A.I.C. n. 039019106 (in base 10); classe di rimborsabilita': A; prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 18,80; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 29,32; «200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola VI o VP da 7 litri - A.I.C. n. 039019118 (in base 10); classe di rimborsabilita': A; prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 18,80; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 29,32; «200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 14 litri - A.I.C. n. 039019120 (in base 10), classe di rimborsabilita': A; prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 25,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 38,98; «200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola VI o VP da 14 litri - A.I.C. n. 039019132 (in base 10); classe di rimborsabilita': A; prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 25,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 38,98; «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola VI o VP da 15 litri - A.I.C. n. 039019029 (in base 10); classe di rimborsabilita': A; prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 25,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 38,98; «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata (VR) lt. 15 - A.I.C. n. 039019068 (in base 10); classe di rimborsabilita': A; prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 25,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 38,98; «200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 5 litri - A.I.C. n. 039019082 (in base 10); classe di rimborsabilita': A; prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 17,60; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 27,45; «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata da 5 litri - A.I.C. n. 039019017 (in base 10); classe di rimborsabilita': A; prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 17,60; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 27,45. La societa', fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. Validita' del contratto: ventiquattro mesi. |
| Art. 2
Condizioni e modalita' di impiego
Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT - Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162). |
| Art. 3
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ossigeno Medigas Italia S.r.l. (ossoigeno) e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR). |
| Art. 4
Disposizioni finali
La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' notificata alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.
Roma, 10 gennaio 2025
Il Presidente: Nistico' |
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