Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2025 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2024, n. 220
Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135 e 136, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 9, 41, 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», in particolare l'articolo 31, comma 5;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante «Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53»;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, recante «Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonche' l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53»;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante «Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2024;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, reso nella seduta del 18 dicembre 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy e della difesa;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, dopo le parole: «animali da compagnia SINAC,» sono inserite le seguenti: «e alla comunicazione delle variazioni delle suddette informazioni ai fini del loro aggiornamento».
2. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, le parole: «all'obbligo di identificazione previsto» sono sostituite dalle seguenti: «agli obblighi previsti» e le parole: «non identificato» sono soppresse, e dopo le parole: «per ciascun animale» aggiungere le seguenti: «cui l'inadempimento si riferisce. Nel caso in cui non vengano comunicate le variazioni delle suddette informazioni ai fini del loro aggiornamento e salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario, il detentore o l'operatore di un animale da compagnia e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 500 euro per ciascun animale cui l'inadempimento si riferisce».
3. All'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, le parole: «all'articolo 2, comma 1, lettera r)» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 2, comma 1, lettera q)».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 9, 41, 76, 87 e
117 della Costituzione:
L'art. 9 prevede che la Repubblica promuove lo
sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
della Nazione.
L'art. 41 della Costituzione dispone che l'iniziativa
economica privata e' libera. Non puo' svolgersi in
contrasto con l'utilita' sociale o in modo da recare danno
alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla liberta',
alla dignita' umana.
L'art. 76. della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro,
che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988 n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O. n. 86:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta l'articolo 31 della legge 24 dicembre
2012, n. 234 recante: «Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio
2013:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
- Il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134,
recante: «Disposizioni in materia di sistema di
identificazione e registrazione degli operatori, degli
stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a),
b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre
2022.
- Il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135 recante:
«Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016,
in materia di commercio, importazione, conservazione di
animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per
operatori e professionisti degli animali, anche al fine di
ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonche'
l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio
illegale di specie protette, ai sensi dell'articolo 14,
comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22
aprile 2021, n. 53» e' , pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022.
- Il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 recante:
«Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e),
f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n.
53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in
materia di prevenzione e controllo delle malattie animali
che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016» e' , pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 12 settembre 2022.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 16, 20 e 23 del
citato decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, come
modificati dal presente decreto:
«Art. 16 (Sistema I&R per gli animali da compagnia e
per particolari tipologie di attivita'). - 1. Il
proprietario o l'operatore di un animale da compagnia
provvedono all'identificazione dell'animale ai fini della
registrazione delle relative informazioni nella sezione
della BDN degli animali da compagnia SINAC, e alla
comunicazione delle variazioni delle suddette informazioni
ai fini del loro aggiornamento con le modalita' e i tempi
indicati nel decreto di cui al comma 3.
2. Le regioni e le province autonome assicurano
l'implementazione del SINAC con le modalita' e le indicate
nelle disposizioni di cui al comma 3.
3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare
di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita'
tecniche e operative per l'implementazione del SINAC e del
sistema I&R inerente agli stabilimenti di cui all'articolo
2, comma 3 ed agli animali in essi detenuti.
4. E' istituita in BDN la sezione dell'anagrafe degli
stabilimenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n.
26.».
«Art. 20 (Sanzioni amministrative pecuniarie per le
violazioni all'articolo 16). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato, il proprietario, il detentore o
l'operatore di un animale da compagnia che non adempie agli
obblighi previsti all'articolo 16, comma 1, e' soggetto al
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150
euro a 900 euro per ciascun animale cui l'inadempimento si
riferisce. Nel caso in cui non vengano comunicate le
variazioni delle suddette informazioni ai fini del loro
aggiornamento e salvo che il fatto costituisca reato, il
proprietario, il detentore o l'operatore di un animale da
compagnia e' soggetto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria da 50 euro a 500 euro per ciascun
animale cui l'inadempimento si riferisce.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore
delle attivita' di cui all'articolo 2, comma 3, che non
adempie agli obblighi di competenza previsti dal presente
decreto e suo manuale operativo ed alle disposizioni di cui
all'articolo 16, comma 3, e' soggetto al pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 900 euro,
per ciascuna irregolarita'.».
«Art. 23 (Disposizioni di attuazione transitorie e
finali). - 1. Con decreto del Ministro della salute, da
adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, e' adottato il
manuale operativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
q), previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano.
2. Fino alla data di entrata in vigore del manuale
operativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q),
restano in vigore le modalita' per l'identificazione, la
registrazione e la tracciabilita' degli animali e degli
stabilimenti previste dalle disposizioni vigenti.
3. Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni
dell'Unione europea e agli sviluppi del sistema I&R, il
manuale operativo di cui di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera q), puo' essere modificato con decreto del Ministro
della salute, sentito il Comitato tecnico di coordinamento
di cui all'articolo 7, comma 8.
4. Conformemente all'articolo 279 del regolamento,
gli stabilimenti registrati e riconosciuti alla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono considerati
conformi e sono soggetti agli obblighi previsti dal
regolamento stesso.
5. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, si provvede, ai sensi dell'articolo 30,
commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, alla
determinazione delle tariffe dovute al Ministero della
salute per l'esame delle domande di autorizzazione e
aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 12, comma 1.
5-bis. E' autorizzata la spesa di 4.450.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2026 per la gestione e
l'aggiornamento della BDN.
6. Le entrate derivanti dalla riscossione delle
tariffe di cui al comma 5, affluiscono all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi
capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero della salute per lo svolgimento delle attivita'
di cui al comma 5.
7. Le regioni e province autonome possono applicare,
nei rispettivi territori, misure supplementari o piu'
rigorose rispetto a quelle stabilite dal regolamento e dal
presente decreto a condizione che le stesse:
a) non siano in contrasto con le norme stabilite
nel regolamento e nel presente decreto;
b) garantiscano, in ciascun caso, l'alimentazione
della BDN in tempo reale, con identico livello di qualita'
e di sicurezza dei dati e assicurino agli utenti gli stessi
servizi offerti a livello nazionale;
c) non ostacolino i movimenti degli animali tra le
diverse regioni e province autonome.».
 
Art. 2

Modifiche al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) specie selvatica: specie di fauna di cui alla lettera c), ovvero animali delle specie di cui alla lettera b) nati e cresciuti allo stato selvatico senza l'intervento dell'uomo;»;
b) alla lettera e), dopo le parole: «del regolamento (UE) 2016/429» aggiungere le seguenti: « . Nel caso di allevamenti amatoriali, le pertinenze delle abitazioni sono comunque incluse nell'ambito di applicazione del presente decreto».
2. All'articolo 3, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «animali vivi» sono sostituite dalle seguenti: «esemplari vivi» e dopo le parole: «delle predette specie e» e' inserita la seguente: «individui»;
b) al comma 2, le parole: «25 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «21 marzo».
3. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «25 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «21 marzo»;
b) alla lettera d) le parole: «nonche' le esibizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 35), del regolamento delegato (UE) n. 2035/2019,» sono sostituite dalle seguenti: «per le quali sia stato adottato il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, e che siano state», e dopo le parole: «territorialmente competente» sono inserite le seguenti: «limitatamente agli animali pericolosi approvati per l'esposizione».
c) alla lettera f), dopo le parole: «specie selvatiche autoctone» sono inserite le seguenti: « e, nonche' gli allevamenti ordinari iscritti in BDN delle specie Bison bison e Bison bonasus, delle specie Rangifer tarantus, Struthio camelus e Vicugna pacos; ».
4. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis). Le aree protette e le mostre faunistiche permanenti di cui al comma 3, lettere c) e d), allegano alla richiesta di autorizzazione un manuale gestionale che comprende le misure adottate per applicare i criteri generali minimi per la detenzione degli animali delle specie pericolose di cui al comma 4, incluso il Piano di emergenza, fuga e cattura degli esemplari.
4-ter). L'autorizzazione prevista dal comma 3, lettere c) e d), e' rilasciata solo previa valutazione positiva del manuale gestionale di cui al comma 4-bis) da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o della Prefettura-UTG competente per territorio e d'intesa con la ASL che si esprime per gli aspetti di competenza.
4-quater). L'autorizzazione prevista dal comma 3, lettere c) e d), e' trasmessa in copia alla ASL competente per territorio; all'autorizzazione e' allegato il manuale gestionale di cui al comma 4-bis.
4-quinquies). Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3, lettere c) e d), il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dispone l'ispezione dello stabilimento; a tal fine, si avvale del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri. All'ispezione partecipa la ASL competente per territorio.»;
5. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis). Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o la Prefettura-UTG competente per territorio revoca l'autorizzazione prevista dal comma 3, lettere c) e d) nel caso in cui lo stabilimento autorizzato detiene gli animali delle specie pericolose per la salute, l'incolumita' pubblica o per la biodiversita' in violazione dei criteri generali minimi di cui al comma 4 o del manuale gestionale di cui al comma 4-bis). Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o la Prefettura-UTG competente per territorio dispone un'ispezione dello stabilimento autorizzato entro dieci giorni dalla ricezione della segnalazione della violazione. All'ispezione partecipa la ASL competente per territorio. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri per lo svolgimento dell'ispezione di cui al presente comma.
5-ter). Entro dieci giorni dall'ispezione o dalla ricezione del verbale di ispezione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o la Prefettura-UTG competente per territorio trasmette allo stabilimento autorizzato la diffida ad adeguarsi alle prescrizioni dell'autorizzazione, dei criteri generali minimi di cui al comma 4 o del manuale gestionale di cui al comma 4-bis) entro i quindici giorni successivi alla ricezione del provvedimento di diffida. Il procedimento di revoca dell'autorizzazione e' avviato entro sette giorni dalla scadenza del termine indicato nel provvedimento di diffida, in caso di inadempimento da parte dello stabilimento autorizzato.
5-quater). La ASL competente per territorio segnala tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o alla Prefettura-UTG competente per territorio la detenzione degli animali delle specie pericolose per la salute, l'incolumita' pubblica o per la biodiversita' in violazione dell'autorizzazione o dei criteri generali minimi di cui al comma 4 oppure del manuale gestionale di cui al comma 4-bis) nonche' ogni altra infrazione accertata nell'ambito delle attivita' di sorveglianza e controllo di propria competenza che possa essere rilevante ai fini della revoca dell'autorizzazione rilasciata agli stabilimenti di cui al comma 3, lettere c) e d). Sono fatte salve le competenze delle Aziende sanitarie locali in materia di sorveglianza e controllo previste dall'articolo 10 e dai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134 e 136.».
6. All'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. I circhi, le mostre faunistiche viaggianti e le mostre faunistiche con carattere permanente aperte e amministrate per il pubblico e prive di provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, sono autorizzati a detenere gli esemplari delle specie incluse nel decreto di cui all'articolo 4, comma 2, posseduti alla data di pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fino al termine della vita naturale degli stessi, purche' siano adottate misure idonee a garantire l'impossibilita' di riproduzione degli esemplari. E' fatto divieto a circhi, mostre faunistiche viaggianti e mostre faunistiche con carattere permanente aperte e amministrate per il pubblico e prive di provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, di acquisire ulteriori animali delle specie incluse nel decreto di cui all'articolo 4, comma 2, successivamente alla data di pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».
7. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) prima delle parole «Con decreto del Ministro della salute» sono premesse le seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4»;
b) le parole: «degli stabilimenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a), c) e g) » sono sostituite con le parole: «dei giardini zoologici di cui al decreto legislativo 25 marzo 2005, n. 73 e delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, limitatamente alle strutture di detenzione di animali pericolosi autorizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c), ferme restando le competenze dei Servizi Veterinari rispetto alle misure di biosicurezza, di contrasto alle malattie infettive e di tutela del benessere animale da adottare in queste strutture».
8. All'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «Il mancato rispetto delle previsioni del decreto di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «a fronte di prescrizioni impartite dall'autorita' competente e non ottemperate»;
9. All'articolo 13 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «penale o amministrativo» sono sostituite dalle seguenti: «disposto per la violazione delle disposizioni del presente decreto»;
b) al comma 1, lettera d), secondo periodo le parole: «Gli animali che non possono essere rilasciati in natura devono essere trasferiti entro dieci» sono sostituite dalle seguenti: «Gli animali non rilasciabili in natura possono esser trasferiti entro 10 giorni successivi alla conclusione delle eventuali terapie»;
c) al comma 2, le parole: «penale o amministrativo» sono sostituite dalla seguente: «disposto»;
d) al comma 4, le parole: «sequestrati o confiscati» sono sostituite dalle seguenti: «oggetto di sequestro disposto» e dopo le parole: «del presente decreto» sono inserite le seguenti: «o confiscati».
10. All'articolo 14, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Chiunque viola una o piu' delle prescrizioni di cui all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere c) e d), e' punito con la sanzione amministrativa da 8.000 euro a 25.000 euro»;
11. All'articolo 17, comma 2, dopo le parole «n. 178,» sono inserite le seguenti: «articolo 1,».
12 All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, dopo le parole: «di cui all'articolo 4» sono inserite le seguenti: «e all'articolo 6, comma 5,».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 3, 4, 6, 8, 13,
14 e 17 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Ambito di applicazione e definizioni). - 1.
Il presente decreto detta disposizioni in materia di
commercio, importazione, conservazione di animali della
fauna selvatica ed esotica e di formazione per operatori e
professionisti degli animali, anche al fine della
prevenzione e del controllo delle malattie degli animali
che sono trasmissibili agli animali o all'uomo e della
riduzione del rischio di focolai di zoonosi. Introduce
altresi' norme penali volte a punire il commercio illegale
di specie protette.
2. Ai fini del presente decreto, si applicano le
seguenti definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n. 357:
a) specie: insieme di individui (o di popolazioni)
attualmente o potenzialmente interfecondi, illimitatamente
ed in natura, isolato riproduttivamente da altre specie;
b) popolazione: insieme di individui di una stessa
specie che vivono in una determinata area geografica;
c) ibrido: individuo risultante dall'incrocio di
genitori appartenenti a specie diverse. Il termine viene
correntemente usato anche per gli individui risultanti da
incroci tra diverse sottospecie (razze geografiche) della
stessa specie o di specie selvatiche con le razze
domestiche da esse originate;
d) reintroduzione: traslocazione finalizzata a
ristabilire una popolazione di una determinata entita'
animale o vegetale in una parte del suo areale di
documentata presenza naturale in tempi storici nella quale
risulti estinta;
e) introduzione: immissione di un esemplare animale
o vegetale in un territorio posto al di fuori della sua
area di distribuzione naturale;
f) immissione: qualsiasi azione di introduzione,
reintroduzione e ripopolamento di esemplari di specie e di
popolazioni non autoctone.
3. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) specie selvatica: specie di fauna di cui alla
lettera c), ovvero animali delle specie di cui alla lettera
b) nati e cresciuti allo stato selvatico senza l'intervento
dell'uomo;
b) specie autoctona o indigena: specie naturalmente
presente in una determinata area geografica nella quale si
e' originata o e' giunta senza l'intervento diretto
intenzionale o accidentale dell'uomo;
c) specie alloctona o esotica o aliena: specie che
non appartiene alla fauna o alla flora originaria di una
determinata area geografica, ma che vi e' giunta per
l'intervento diretto intenzionale o accidentale dell'uomo;
d) animale da compagnia: animale appartenente ad
una delle specie di cui all'Allegato I, Parte A e Parte B,
del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio ed elencate nel decreto di cui all'articolo 5;
e) stabilimento: i locali e le strutture di
qualsiasi tipo o, nel caso dell'allevamento all'aria
aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono detenuti
animali o materiale germinale, su base temporanea o
permanente, escluse le abitazioni in cui sono detenuti
animali da compagnia, gli ambulatori o le cliniche
veterinarie, di cui all'articolo 4, punto 27), del
regolamento (UE) 2016/429. Nel caso di allevamenti
amatoriali, le pertinenze delle abitazioni sono comunque
incluse nell'ambito di applicazione del presente decreto;
f) rifugi per animali: stabilimenti di cui
all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8, del regolamento
delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;
g) BDN: la base dati informatizzata nazionale di
cui all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE)
2016/429, gia' istituita con l'articolo 12, comma 1, del
decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, presso il
Ministero della salute e gestita dal Centro Servizi
Nazionale, e accessibile tramite il portale internet dei
sistemi informativi veterinari;
h) ambiente naturale: ambiente non antropizzato di
provenienza o di nascita dell'animale.».
«Art. 3 (Divieti concernenti gli esemplari vivi di
specie selvatiche ed esotiche ed i loro ibridi). - 1. Fatto
salvo quanto disposto al comma 2, e' vietato a chiunque
importare, detenere, commerciare e riprodurre esemplari
vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro
ambiente naturale nonche' gli ibridi tra esemplari delle
predette specie e individui di altre specie selvatiche o
forme domestiche prelevati dal loro ambiente naturale.
2. Fermo restando quanto disposto dal decreto
legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, e dall'articolo 4, il
divieto di cui al comma 1, non si applica:
a) ai giardini zoologici in possesso della licenza
prevista dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo
21 marzo 2005, n. 73;
b) agli stabilimenti autorizzati ai sensi del
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26;
c) alle specie inserite nell'elenco di cui
all'articolo 5;
d) agli animali sequestrati o confiscati e affidati
ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 3;
e) agli stabilimenti autorizzati ai sensi degli
articoli 8 e 10 del decreto legislativo 15 dicembre 2017,
n. 230;
f) agli insetti;
g) agli animali impiegati nei progetti di
reintroduzione o ripopolamento autorizzati secondo la
normativa vigente;
h) agli animali delle specie non incluse nel
decreto di cui all'articolo 4, comma 2, in conformita' alla
normativa vigente per essere destinati al consumo umano o
animale.».
«Art. 4 (Specie pericolose per la salute,
l'incolumita' pubblica o per la biodiversita'). - 1. Fermo
restando quanto disposto all'articolo 3, e' vietato a
chiunque detenere animali vivi di specie selvatica, anche
nati e allevati in cattivita', che costituiscano pericolo
per la salute e per l'incolumita' pubblica o per la
biodiversita', nonche' gli ibridi tra esemplari delle
predette specie e di altre specie selvatiche o forme
domestiche e le loro successive generazioni.
2. Il Ministro della transizione ecologica, di
concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro
della salute e con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, stabilisce con proprio decreto, i
criteri da applicare nell'individuazione delle specie di
cui al comma 1 e predispone l'elenco di tali esemplari
prevedendo tempi e modalita' per l'aggiornamento dello
stesso.
3. Il divieto di cui al comma 1, non si applica ai
detentori di animali impiegati nei progetti, nei piani
nonche' nelle attivita' di reintroduzione o ripopolamento
autorizzati secondo la normativa vigente e ai seguenti
stabilimenti:
a) giardini zoologici in possesso della licenza
prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 21 marzo
2005, n. 73;
b) stabilimenti autorizzati ai sensi del decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 26;
c) aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991,
n. 394, autorizzate dal Ministero della transizione
ecologica, sentita l'Autorita' scientifica CITES di cui
all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
338/97 del 9 dicembre 1996, d'intesa con l'ASL compente per
territorio, sulla base dei criteri generali minimi di cui
al comma 4;
d) mostre faunistiche permanenti per le quali sia
stato adottato il provvedimento di cui all'articolo 2,
comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 21 marzo
2005, n. 73, e che siano state autorizzate dalla
Prefettura-UTG, d'intesa con le ASL, territorialmente
competenti sulla base dei criteri generali minimi di cui al
comma 4, e di eventuali criteri piu' restrittivi adottati
dalla Prefettura-UTG territorialmente competente
limitatamente agli animali pericolosi approvati per
l'esposizione;
e) stabilimenti di cui agli articoli 8 e 9 del
regolamento (UE) n. 1143/2014, e al decreto legislativo 15
dicembre 2017, n. 230, autorizzati, se necessario, dal
Ministero della transizione ecologica anche alla detenzione
di esemplari delle specie di cui al comma 1, d'intesa con
l'ASL competente per territorio;
f) centri di recupero per animali selvatici in
difficolta' e stabilimenti di cui agli articoli 16 e 17
della legge 11 febbraio 1992, n. 157, limitatamente alle
specie selvatiche autoctone e, nonche' gli allevamenti
ordinari iscritti in BDN delle specie Bison bison e Bison
bonasus, delle specie Rangifer tarantus, Struthio camelus e
Vicugna pacos;
g) rifugi per animali sequestrati o confiscati:
1) centri di accoglienza di animali pericolosi
attivati dal Ministero della transizione ecologica ai sensi
dell'articolo 4, comma 11, della legge 8 ottobre 1997, n.
344;
2) centro nazionale di accoglienza attivato ai
sensi dell'articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre
2020, n. 178;
3) reparti per la biodiversita' dell'Arma dei
Carabinieri;
4) centri di detenzione di animali di specie
esotiche invasive attivati dalle regioni ai sensi del
decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, unicamente
nel caso di esemplari di specie incluse nell'elenco delle
specie esotiche invasive di rilevanza unionale o
nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza
nazionale.
4. I criteri generali minimi, di cui al comma 3,
lettere c) e d), sono adottati con decreto del Ministro
della transizione ecologica, di concerto con i Ministri
della salute, dell'interno e della cultura e sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il
decreto stabilisce le modalita' di confinamento degli
esemplari e le misure idonee a impedirne la fuga, le misure
di prevenzione dei rischi sanitari e le misure per
garantire il benessere degli esemplari.
4-bis). Le aree protette e le mostre faunistiche
permanenti di cui al comma 3, lettere c) e d), allegano
alla richiesta di autorizzazione un manuale gestionale che
comprende le misure adottate per applicare i criteri
generali minimi per la detenzione degli animali delle
specie pericolose di cui al comma 4, incluso il Piano di
emergenza, fuga e cattura degli esemplari.
4-ter). L'autorizzazione prevista dal comma 3,
lettere c) e d), e' rilasciata solo previa valutazione
positiva del manuale gestionale di cui al comma 4-bis) da
parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica o della Prefettura-UTG competente per territorio
e d'intesa con la ASL che si esprime per gli aspetti di
competenza.
4-quater). L'autorizzazione prevista dal comma 3,
lettere c) e d), e' trasmessa in copia alla ASL competente
per territorio; all'autorizzazione e' allegato il manuale
gestionale di cui al comma 4 bis.
4-quinquies). Ai fini del rilascio
dell'autorizzazione di cui al comma 3, lettere c) e d), il
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
dispone l'ispezione dello stabilimento; a tal fine, si
avvale del Comando unita' forestali, ambientali e
agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri. All'ispezione
partecipa la ASL competente per territorio.
5. L'autorizzazione di cui al comma 3, lettere c) e
d), stabilisce le specie detenibili, il numero massimo di
esemplari per ciascuna specie, le modalita' di confinamento
degli animali. Gli animali detenuti non possono essere
fatti riprodurre oltre il numero massimo di esemplari
detenibili, salvo il previo aggiornamento
dell'autorizzazione. L'autorizzazione deve essere
aggiornata prima dell'acquisizione di nuove specie o
esemplari e comunque ogni cinque anni.
5-bis). Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica o la Prefettura-UTG competente per territorio
revoca l'autorizzazione prevista dal comma 3, lettere c) e
d) nel caso in cui lo stabilimento autorizzato detiene gli
animali delle specie pericolose per la salute,
l'incolumita' pubblica o per la biodiversita' in violazione
dei criteri generali minimi di cui al comma 4 o del manuale
gestionale di cui al comma 4-bis). Il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica o la
Prefettura-UTG competente per territorio dispone
un'ispezione dello stabilimento autorizzato entro dieci
giorni dalla ricezione della segnalazione della violazione.
All'ispezione partecipa la ASL competente per territorio.
Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si
avvale del Comando unita' forestali, ambientali e
agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri per lo svolgimento
dell'ispezione di cui al presente comma.
5-ter). Entro dieci giorni dall'ispezione o dalla
ricezione del verbale di ispezione, il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica o la
Prefettura-UTG competente per territorio trasmette allo
stabilimento autorizzato la diffida ad adeguarsi alle
prescrizioni dell'autorizzazione, dei criteri generali
minimi di cui al comma 4 o del manuale gestionale di cui al
comma 4-bis) entro i quindici giorni successivi alla
ricezione del provvedimento di diffida. Il procedimento di
revoca dell'autorizzazione e' avviato entro sette giorni
dalla scadenza del termine indicato nel provvedimento di
diffida, in caso di inadempimento da parte dello
stabilimento autorizzato.
5-quater). La ASL competente per territorio segnala
tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica o alla Prefettura-UTG competente per
territorio la detenzione degli animali delle specie
pericolose per la salute, l'incolumita' pubblica o per la
biodiversita' in violazione dell'autorizzazione o dei
criteri generali minimi di cui al comma 4 oppure del
manuale gestionale di cui al comma 4-bis) nonche' ogni
altra infrazione accertata nell'ambito delle attivita' di
sorveglianza e controllo di propria competenza che possa
essere rilevante ai fini della revoca dell'autorizzazione
rilasciata agli stabilimenti di cui al comma 3, lettere c)
e d). Sono fatte salve le competenze delle Aziende
sanitarie locali in materia di sorveglianza e controllo
previste dall'articolo 10 e dai decreti legislativi 5
agosto 2022, nn. 134 e 136.
6. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 26, e quelle rilasciate ai
sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230,
contengono specifiche prescrizioni concernenti la
detenzione degli esemplari delle specie inserite
nell'elenco di cui al comma 2.
7. I decreti di cui ai commi 2 e 4, sono adottati
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.».
«Art. 6 (Disposizioni per i detentori di animali di
specie selvatica ed esotica). - 1. I detentori di animali,
compresi gli ibridi, di specie selvatiche esotiche di cui
all'articolo 3, comma 1, non incluse nel decreto di cui
all'articolo 5, acquisiti a qualsiasi titolo in conformita'
alla normativa vigente entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono autorizzati a
detenerli fino al termine della vita naturale degli
esemplari purche' il detentore adotti misure idonee a
garantire l'impossibilita' di riproduzione e di fuga degli
esemplari e gli stessi siano mantenuti in condizioni tali
da garantirne il benessere.
2. I soggetti delle strutture sottoelencate che
detengono esemplari vivi delle specie comprese nell'elenco
allegato al decreto di cui all'articolo 4, comma 2, non
incluse nell'Allegato A del decreto del Ministro
dell'ambiente adottato ai sensi dell'articolo 5 del
decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, sono
tenuti a farne denuncia entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, secondo le seguenti modalita':
a) gli stabilimenti in possesso della licenza di
giardino zoologico di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 21 marzo 2005, n. 73: alla competente direzione
generale del Ministero della transizione ecologica;
b) le aree protette di cui all'articolo 4, comma 3,
lettera c): alla competente direzione generale del
Ministero della transizione ecologica ai fini del rilascio
o dell'integrazione dell'autorizzazione prevista
dall'articolo 4, comma 3;
c) gli stabilimenti di cui all'articolo 4, comma 3,
lettera d): alla Prefettura-UTG territorialmente competente
ai fini del rilascio o dell'integrazione
dell'autorizzazione prevista dall'articolo 4;
d) gli stabilimenti autorizzati ai sensi del
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26: al Ministero della
salute, o all'ASL territorialmente competente o al Comune
in base alla precedente autorizzazione ai fini
dell'integrazione con le prescrizioni di cui all'articolo
4, comma 6;
e) gli stabilimenti autorizzati ai sensi del
decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230: alla
competente direzione generale del Ministero della
transizione ecologica, ai fini dell'integrazione
dell'autorizzazione con le prescrizioni di cui all'articolo
4, comma 6.
3. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 2,
che detengono animali di specie selvatiche, anche nati e
allevati in cattivita', compresi nell'elenco allegato al
decreto di cui all'articolo 4, comma 2, e non inclusi
nell'Allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente
adottato ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 12
gennaio 1993, n. 2, denunciano alla Prefettura-UTG
territorialmente competente entro novanta giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del decreto di cui all'articolo 4, comma 2. Il
Prefetto, tenuto conto dell'esigenza di tutela
dell'incolumita' pubblica, puo' autorizzare la detenzione
degli esemplari stessi, acquisite le valutazioni della ASL
competente per territorio in ordine alla tutela della
salute pubblica, all'idoneita' delle strutture di custodia
dei suddetti esemplari in funzione del loro benessere e
della corretta sopravvivenza nonche' della compatibilita'
con la detenzione in cattivita' e dell'idoneita' delle
misure adottate al fine di impedirne la riproduzione o la
fuga, sempre che siano state adottate efficaci modalita' di
confinamento.
4. Le disposizioni del comma 1, si applicano anche in
caso di modifica del decreto di cui all'articolo 5 in
relazione alle specie eliminate dall'elenco. Le
disposizioni dei commi 2, 3 si applicano anche in caso di
modifica dell'elenco allegato al decreto di cui
all'articolo 4, comma 2, e il termine di novanta giorni per
la denuncia decorre dalla data di pubblicazione del decreto
di modifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
5. I circhi, le mostre faunistiche viaggianti e le
mostre faunistiche con carattere permanente aperte e
amministrate per il pubblico e prive di provvedimento di
cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto
legislativo 21 marzo 2005, n. 73, sono autorizzati a
detenere gli esemplari delle specie incluse nel decreto di
cui all'articolo 4, comma 2, posseduti alla data di
pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, fino al termine della vita
naturale degli stessi, purche' siano adottate misure idonee
a garantire l'impossibilita' di riproduzione degli
esemplari. E' fatto divieto a circhi, mostre faunistiche
viaggianti e mostre faunistiche con carattere permanente
aperte e amministrate per il pubblico e prive di
provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2, secondo
periodo, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, di
acquisire ulteriori animali delle specie incluse nel
decreto di cui all'articolo 4, comma 2, successivamente
alla data di pubblicazione del decreto medesimo nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
6. Ai soggetti di cui ai commi 1, 2, 3, e 5, si
applicano le disposizioni vigenti in materia di
identificazione e registrazione degli operatori, degli
stabilimenti e degli animali.».
«Art. 8 (Caratteristiche degli stabilimenti che
detengono gli animali). - 1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 4, comma 4 con decreto del Ministro della
salute, da adottare sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono definite, nel
rispetto della pianificazione vigente, le caratteristiche
strutturali, funzionali e di biosicurezza degli
stabilimenti che detengono animali nonche' la gestione
delle movimentazioni tra stabilimenti e tra habitat
diversi, con il rilascio del documento di accompagnamento
informatizzato, ove non gia' oggetto di specifica norma
nazionale o unionale e ad esclusione dei giardini zoologici
di cui al decreto legislativo 25 marzo 2005, n. 73 e delle
aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394,
limitatamente alle strutture di detenzione di animali
pericolosi autorizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 3,
lettera c), ferme restando le competenze dei Servizi
Veterinari rispetto alle misure di biosicurezza, di
contrasto alle malattie infettive e di tutela del benessere
animale da adottare in queste strutture.
2. Gli stabilimenti gia' autorizzati o riconosciuti
devono adeguarsi alle prescrizioni relative alle
caratteristiche funzionali e strutturali entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
1.
3. Il mancato rispetto delle previsioni del decreto
di cui al comma 1 a fronte di prescrizioni impartite
dall'autorita' competente e non ottemperate, e' una
violazione punibile dall'Autorita' competente, con la
sospensione o il ritiro dei titoli autorizzativi
posseduti.».
«Art. 13 (Custodia degli animali). - 1. Gli esemplari
delle specie di cui al presente decreto che sono oggetto di
sequestro disposto per la violazione delle disposizioni del
presente decreto sono custoditi unicamente presso i
seguenti rifugi per animali:
a) centri di accoglienza di animali pericolosi
attivati dal Ministero della transizione ecologica ai sensi
dell'articolo 4, comma 11, della legge 8 ottobre 1997, n.
344;
b) centro nazionale di accoglienza attivato ai
sensi dell'articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre
2020, n. 178;
c) reparti per la biodiversita' dell'Arma dei
Carabinieri;
d) centro di recupero per animali selvatici
attivato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 6,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Gli animali non
rilasciabili in natura possono esser trasferiti entro 10
giorni successivi alla conclusione delle eventuali terapie
presso altro stabilimento da individuare fra le collezioni
faunistiche registrate o riconosciute nella BDN in possesso
delle autorizzazioni prescritte per la detenzione della
specie;
e) centri di recupero tartarughe marine (C.R.T.M.)
di cui all'Accordo Stato-regioni 10 luglio 2014, recante le
linee guida per il recupero, soccorso, affidamento e
gestione delle tartarughe marine ai fini della
riabilitazione e per la manipolazione a scopi scientifici.
(Repertorio atti n. 83/CSR del 10 luglio 2014). Nel caso di
tartarughe marine non piu' rilasciabili in natura, il
responsabile del centro invia al Ministero della
transizione ecologica la certificazione del medico
veterinario e si rende disponibile al trasferimento presso
altro stabilimento da individuare fra le collezioni
faunistiche registrate o riconosciute nella BDN in possesso
delle autorizzazioni prescritte per la detenzione della
specie.
2. Gli esemplari oggetto di sequestro disposto per
violazione delle disposizioni del presente decreto, qualora
non sia possibile collocarli in uno dei rifugi di cui al
comma 1, sono affidati con provvedimento motivato e per un
periodo non superiore a dieci giorni a un altro
stabilimento pubblico o privato da individuare fra le
collezioni faunistiche registrate o riconosciute in BDN in
possesso delle autorizzazioni prescritte per la detenzione
della specie che assicuri l'impossibilita' di fuga degli
animali, l'adozione di misure idonee a prevenire rischi
sanitari e adeguate condizioni di benessere.
3. A seguito della confisca, gli esemplari sono
destinati a uno dei rifugi di cui alle lettere a), b), c)
ed e) del comma 1, o, in subordine, a stabilimenti pubblici
o privati in possesso delle autorizzazioni prescritte per
la detenzione della specie.
4. Gli animali oggetto di sequestro disposto per
violazione delle disposizioni del presente decreto o
confiscati non possono essere fatti riprodurre, fatte salve
specifiche deroghe per la conservazione della specie
disposte dalla competente direzione generale del Ministero
della transizione ecologica.
5. Nel caso di condanna penale o di applicazione di
una sanzione amministrativa pecuniaria, le spese di
movimentazione e mantenimento degli esemplari sono a carico
del soggetto destinatario del provvedimento di confisca.».
«Art. 14 (Sanzioni). - 1. I Servizi veterinari delle
ASL e le altre autorita' competenti ai controlli di cui
all'articolo 2, nei rispettivi ambiti di competenza,
dispongono controlli sugli stabilimenti, al fine di
verificare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo
6, comma 1. Nel caso venga accertata la non idoneita' delle
modalita' di detenzione, anche con riferimento al
benessere, o si verifichino riproduzioni, si applica la
sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro.
2. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui
agli articoli 3, comma 1, e 4, commi 1 e 3, lettere c) e
d), e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda
da 20.000 euro a 150.000 euro.
2-bis. Chiunque viola una o piu' delle prescrizioni
di cui all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo
4, comma 3, lettere c) e d), e' punito con la sanzione
amministrativa da 8.000 euro a 25.000 euro.
3. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui
all'articolo 4, comma 6, e all'articolo 6, commi 2, 3 e 5
e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da
20.000 euro a 150.000 euro.
4. In caso di violazione delle disposizioni degli
articoli 3, 4, 6 e 7 e' sempre disposta la confisca degli
esemplari anche se non e' pronunciata condanna penale o non
e' stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria.
5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui
all'articolo 11, salvo che il fatto non costituisca reato,
e' punito con la sanzione amministrativa da 1.000 euro a
5.000 euro.».
«Art. 17 (Disposizioni finali). - 1. Alla legge 7
febbraio 1992, n. 150, l'articolo 5-bis, il comma 8 e'
sostituito dal seguente:
«8. Le istituzioni scientifiche o di ricerca
pubbliche o private potranno godere dell'esenzione
dall'obbligo di denuncia solo dopo aver ottenuto
l'iscrizione nel registro delle istituzioni scientifiche
previsto dall'articolo VII, paragrafo 6, della convenzione
di Washington. A tal fine con decreto del Ministro della
transizione ecologica, di concerto con i Ministri della
salute e dell'universita' e della ricerca, e' disciplinata
l'istituzione del registro presso il Ministero della
transizione ecologica e sono previsti i presupposti, le
condizioni, le modalita' di iscrizione e cancellazione. La
commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 5,
rilascia i pareri per l'iscrizione e la cancellazione dal
registro.».
2. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 755, le parole «centro nazionale di
accoglienza degli animali confiscati ai sensi della legge 7
febbraio 1992, n. 150» sono sostituite dalle seguenti:
«centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati
e confiscati ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150»;
b) il comma 756, e' sostituito dal seguente:
"756. Gli oneri della custodia giudiziaria degli
animali di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150,
sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione
di convenzioni e accordi internazionali, e sottoposti a
sequestro a opera dell'autorita' giudiziaria, sono a carico
dei proprietari fino all'eventuale confisca degli animali
stessi.".
3. Le disposizioni di cui all'articolo 4 e
all'articolo 6, comma 5, si applicano alle specie elencate
nell'Allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 19
aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del
3 ottobre 1996, fino alla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 4.».
 
Art. 3

Modifiche al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, dopo la lettera c), e' inserita la seguente: «c-bis) un rappresentante della Direzione generale dell'igiene e della sicurezza alimentare e un rappresentante della Direzione generale dei corretti stili di vita e dei rapporti con l'ecosistema del Ministero della salute;»;
b) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
«11. I Gruppi di cui al comma 3, lettera c), sono composti da:
a) un esperto con comprovata conoscenza del patogeno nella specie o nel gruppo di specie selvatiche di volta in volta interessato designato dai direttori dei centri di referenza nazionale o dei laboratori nazionali di riferimento o dei laboratori ufficiali competenti per le malattie infettive e diffusive degli animali oggetto dell'emergenza;
b) un epidemiologo esperto nella relazione ospite-patogeno di interesse designato dal direttore del Centro di Referenza Nazionale per l'Epidemiologia veterinaria, la Programmazione, l'Informazione e l'Analisi del Rischio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale»;
c) un esperto di statistica, data entry e reportistica e analisi dei dati dell'area biologica sanitaria designato dall'Istituto Superiore di sanita';
d) un esperto di ecologia della specie o del gruppo di specie coinvolte nell'infezione di interesse designato dal Direttore dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) esperto in epidemiologia delle malattie trasmissibili degli animali;
e) due dirigenti sanitari veterinari dell'ufficio competente per la sanita' animale di cui uno con funzione di coordinatore e un altro di segretario indicati dal CVO.»;
c) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
«11-bis. La composizione di ciascun gruppo di cui al comma 3, lettera c), puo' essere integrata, su indicazione dello stesso, dal CVO, con ulteriori componenti individuati tra gli esperti appartenenti agli Istituti zooprofilattici sperimentali, all'Istituto superiore di sanita', agli Istituti di Ricerca e delle Universita' in possesso di competenze in modellistica ecologica e sistemi informativi geografici (GIS) integrati con l'uso dell'habitat e dello spazio delle specie ospite di interesse.».
2. All'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7 la parola: «lettera b)» e' sostituita dalle seguenti: «lettere a) e b)»;
b) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. Le aziende sanitarie locali assicurano che sia garantito un tempestivo e costante scambio di informazioni inerenti ai sospetti e ai casi confermati di malattie trasmissibili dall'uomo agli animali e dagli animali all'uomo tra i servizi e le strutture competenti della propria organizzazione.».
3. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «d) il rilascio e la compilazione» sono sostituite dalle seguenti: «c) il rilascio e la compilazione» e le parole: «e) l'applicazione e l'utilizzo» sono sostituite dalle seguenti:
«d) l'applicazione e l'utilizzo»;
b) al comma 4, le parole: «lettere a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b)».
4. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, dopo le parole: «nonche' al Ministero della salute» sono inserite le seguenti: «, limitatamente alle malattie emergenti elencate di categoria A e alla rabbia».
5. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) i compiti, i requisiti e le responsabilita' dei veterinari individuati al comma 1 per l'attuazione delle disposizioni concernenti gli obblighi di sorveglianza degli operatori e le visite di sanita' animale di cui al presente articolo.».
6. All'articolo 13 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole: «di categoria D e E di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f),» sono soppresse;
b) al comma 8, le parole «Le regioni e le Province autonome», sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto al comma 7, le regioni e le Province autonome» e, le parole: «di categoria B, C e D» sono soppresse.
7. All'articolo 18, comma 2, dopo le parole: «del regolamento (UE) 2020/687» sono inserite le seguenti: «e di cui all'articolo 70 del regolamento, come integrato dall'articolo 62 del regolamento (UE) 2020/687, per gli animali selvatici».
8. All'articolo 19 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «del regolamento (UE) 2020/687», sono inserite le seguenti: «e di cui all'articolo 70 del regolamento per gli animali selvatici»;
b) al comma 1, lettera d), dopo le parole: «del regolamento delegato (UE) 2020/687», sono aggiunte le seguenti: «, e all'articolo 70 del regolamento come integrato dagli articoli 63, 64, 65, 66 e 67 del regolamento delegato (UE) 2020/687, per gli animali selvatici»;
c) al comma 4, le parole: «o a piu' regioni, le aziende sanitarie locali» sono sostituite dalle seguenti:
«, le regioni o le Province autonome di Trento e di Bolzano»;
d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Se i focolai sono confermati in territori appartenenti a piu' regioni, i provvedimenti per l'applicazione delle misure individuate nell'ambito dell'Unita' centrale di crisi sono adottati dal Ministero della salute in funzione della gravita' e dell'estensione geografica dell'epidemia.»;
e) al comma 7, le parole: «le indennita' ad essi riconosciute ai sensi dell'articolo 4,» sono sostituite dalle seguenti: «le indennita' ad essi riconosciute ai sensi dell'articolo 2» e le parole: «Le indennita' di cui all'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «Le indennita' di cui all'articolo 2».
9. All'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, dopo le parole: «del regolamento (UE) 2020/687» sono inserite le seguenti: «e pone in essere quanto previsto dall'articolo 81 per le malattie di categoria B e dall'articolo 82 per le malattie di categoria C del regolamento, per gli animali selvatici».
10. All'articolo 21 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, le aziende sanitarie locali possono concedere le deroghe di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana, previa delega da parte delle competenti regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano che ne danno tempestiva comunicazione al Ministero della salute per il tramite del responsabile dei servizi veterinari (RSV). Le aziende sanitarie locali informano tempestivamente le regioni competenti che a loro volta informano il Ministero della salute con le modalita' da questo stabilite.»;
b) al comma 2, le parole: «al comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis».
11. All'articolo 32 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera bb), sono aggiunte le seguenti: «bb-bis) il decreto del Ministro della sanita' 15 dicembre 1995, n. 592, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini;
bb-ter) il decreto del Ministro della sanita' 27 agosto 1994, n. 651, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini;
bb-quater) il decreto del Ministro della sanita' 2 luglio 1992, n. 453, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini.»;
b) al comma 3:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) al comma 4, dopo le parole «ad esclusione dei casi di tubercolosi e di brucellosi» sono inserite le seguenti: «in caso di focolaio di malattia di categoria A di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 136, e di malattia emergente di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/429, per le quali e' prevista l'applicazione della misura di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429, o di malattia di categoria B e C di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 136, per le quali e' disposta la medesima misura in conformita' ai programmi nazionali di eradicazione adottati ai sensi dell'articolo 13 dello stesso decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136;»;
2) dopo la lettera a), e' inserita la seguente: «a-bis) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. L'indennita' di cui al comma 4 viene corrisposta anche per gli animali abbattuti in caso di focolai di Encefalopatie spongiformi trasmissibili bovine o ovicaprine e per gli animali abbattuti ai sensi del piano nazionale di controllo della salmonellosi negli avicoli adottato in conformita' al regolamento (CE) 2160/2003."»;
3) dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente: «b-bis) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: "10-bis. Non rientrano nel campo di applicazione del presente articolo, i casi in cui l'applicazione della misura di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2016/429 e' prevista nei programmi di sorveglianza facoltativi adottati, ai sensi dell'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, dalle regioni o province autonome, fatti salvi i casi in cui la misura dell'abbattimento e' adottata dalla Regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano territorialmente competente per far fronte a situazioni emergenziali riconosciute nell'ambito dell'Unita' Centrale di crisi di cui all'articolo 5, comma 7."».
12. All'articolo 33 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. I veterinari incaricati di cui all'articolo 11, possono svolgere le attivita' previste dal medesimo articolo 11 per l'attuazione delle disposizioni concernenti gli obblighi di sorveglianza degli operatori e le visite di sanita' animale fino al 31 dicembre 2025.».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 5, 6, 8, 9, 11,
13, 18, 19, 20, 21, 32 e 33 del decreto legislativo 5
agosto 2022, n. 136, come modificato dal presente decreto:
«Art. 5 (Centro nazionale di lotta ed emergenza
contro le malattie animali). - 1. Il Centro nazionale di
lotta ed emergenza contro le malattie animali (di seguito
Centro nazionale) e' un organo collegiale di supporto al
Ministero della salute per la definizione della strategia e
per il coordinamento delle azioni di prevenzione e di
contrasto alle malattie e lo svolgimento delle funzioni
connesse al compito di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
2. Il Centro nazionale assicura l'attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 43, del regolamento, per
quanto attiene l'elaborazione dei piani di emergenza e i
relativi aggiornamenti, nonche' l'individuazione delle
misure in caso di pericolo per la salute degli animali e la
salute pubblica.
3. Il Centro nazionale e' presieduto dal Capo dei
servizi veterinari (di seguito "CVO"), istituito
dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 o da suo delegato, e
si articola:
a) nella Direzione strategica permanente;
b) nella Unita' centrale di crisi (UCC);
c) nei Gruppi operativi di esperti di cui
all'articolo 43, paragrafo 2, lettera d), punto iii), del
regolamento, (di seguito Gruppi).
4. La Direzione strategica permanente e' composta da:
a) il CVO con funzione di presidente o come suo
delegato il direttore dell'ufficio di sanita' animale della
competente Direzione generale del Ministero della salute;
b) il direttore della Direzione generale della
sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero
della salute, ove diverso dal CVO;
c) la rete dei responsabili dei servizi veterinari
regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
d) il direttore del Centro di Referenza Nazionale
per l'Epidemiologia Veterinaria, la Programmazione,
l'Informazione e l'Analisi del Rischio;
e) un componente indicato dalla Federazione
nazionale degli ordini dei veterinari italiani (FNOVI);
f) il direttore dell'Ufficio della Sanita' animale
e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed
emergenza contro le malattie animali e unita' centrale di
crisi della Direzione generale della sanita' animale e dei
farmaci veterinari del Ministero della salute.
5. La Direzione strategica si riunisce almeno una
volta l'anno e comunque ogni qual volta uno dei componenti
ne faccia motivata richiesta al CVO e assolve, tra l'altro,
ai seguenti compiti:
a) definisce gli obiettivi e le strategie di
prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie
animali nell'intero territorio nazionale inclusa l'adozione
dei programmi facoltativi di sorveglianza ed eradicazione;
b) definisce i piani di emergenza nazionali e gli
eventuali manuali operativi, di cui all'articolo 43,
paragrafo 2, del regolamento e le tempistiche di redazione
e degli aggiornamenti. Stabilisce altresi' i criteri del
monitoraggio della implementazione del piano di emergenza
nazionale sul territorio nazionale, i criteri per le
strategie vaccinali e i criteri per la pianificazione degli
esercizi di simulazione;
c) propone al direttore generale della sanita'
animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute
le misure di emergenza da adottare in conformita' agli
articoli 257, 258, 260 e 262, del regolamento.
6. L'Unita' centrale di crisi (UCC) assicura il
coordinamento della gestione degli interventi e delle
misure sanitarie sull'intero territorio nazionale in caso
di insorgenza di una malattia di categoria A o di una
malattia emergente di cui all'articolo 6 del regolamento.
7. L'Unita' centrale di crisi (UCC) e' composta da:
a) il CVO, con funzioni di presidente o come suo
delegato il direttore dell'Ufficio di sanita' animale della
competente Direzione generale del Ministero della salute;
b) il direttore della Direzione generale della
sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero
della salute, ove diverso dal CVO;
c) il direttore dell'Ufficio di sanita' animale
della Direzione generale della sanita' animale e dei
farmaci veterinari del Ministero della salute;
c-bis) un rappresentante della Direzione generale
dell'igiene e della sicurezza alimentare e un
rappresentante della Direzione generale dei corretti stili
di vita e dei rapporti con l'ecosistema del Ministero della
salute;
d) il direttore del Laboratorio nazionale di
referenza per la malattia di volta in volta interessata;
e) il direttore del Centro di Referenza Nazionale
per l'Epidemiologia Veterinaria, la Programmazione,
l'Informazione e l'Analisi del Rischio;
f) il responsabile del servizio veterinario della
regione o provincia autonoma il cui assessore alla salute
e' il coordinatore della Commissione salute della
Conferenza delle regioni e Province autonome di Trento e di
Bolzano;
g) il responsabile o i responsabili dei servizi
veterinari delle regioni o Province autonome di Trento e di
Bolzano interessate di volta in volta dalla malattia o
dalla situazione di emergenza;
h) un rappresentante designato dal Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali;
i) un rappresentante designato dal Ministero della
transizione ecologica;
l) il Comandante dei Carabinieri per la tutela
della salute;
m) un rappresentante della struttura organizzativa
della Sanita' militare di cui all'articolo 188, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
8. La composizione dell'UCC puo' essere integrata di
volta in volta, su indicazione del Presidente, con
rappresentanti istituzionali, con esponenti di categoria o
con esperti del mondo scientifico e accademico. Nel caso di
adozione di misure di controllo supplementari di cui
all'articolo 71 del regolamento, l'UCC e' integrata con uno
o piu' rappresentanti delle associazioni di categoria
interessate.
9. L'UCC e' convocata dal CVO direttamente o su
richiesta motivata del responsabile dei servizi veterinari
regionali della regione o della provincia autonoma il cui
assessore alla salute e' il coordinatore della Commissione
salute della Conferenza delle regioni e Province autonome e
ha, tra l'altro, i seguenti compiti, fatto salvo quanto
gia' previsto nei piani di emergenza:
a) individuazione delle misure di sanita' animale
in fase di emergenza;
b) individuazione delle modalita' per
l'acquisizione, lo stoccaggio e la distribuzione di sieri,
vaccini, antigeni e reagenti;
c) coordinamento delle unita' di crisi
territoriali;
d) definizione, in collaborazione con i laboratori
ufficiali e i centri di referenza, dei flussi informativi
necessari al controllo dell'emergenza.
10. L'UCC assicura il raccordo tecnico-operativo con
le analoghe strutture a livello regionale (UCR) e locale
(UCL).
11. I Gruppi di cui al comma 3, lettera c), sono
composti da:
a) un esperto con comprovata conoscenza del
patogeno nella specie o nel gruppo di specie selvatiche di
volta in volta interessato designato dai direttori dei
centri di referenza nazionale o dei laboratori nazionali di
riferimento o dei laboratori ufficiali competenti per le
malattie infettive e diffusive degli animali oggetto
dell'emergenza;
b) un epidemiologo esperto nella relazione
ospite-patogeno di interesse designato dal direttore del
Centro di Referenza Nazionale per l'Epidemiologia
veterinaria, la Programmazione, l'Informazione e l'Analisi
del Rischio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale»;
c) un esperto di statistica, data entry e
reportistica e analisi dei dati dell'area biologica
sanitaria designato dall'Istituto Superiore di sanita';
d) un esperto di ecologia della specie o del gruppo
di specie coinvolte nell'infezione di interesse designato
dal Direttore dell'Istituto Superiore per la Protezione e
la Ricerca Ambientale (ISPRA) esperto in epidemiologia
delle malattie trasmissibili degli animali;
e) due dirigenti sanitari veterinari dell'ufficio
competente per la sanita' animale di cui uno con funzione
di coordinatore e un altro di segretario indicati dal CVO.
11-bis. La composizione di ciascun gruppo di cui al
comma 3, lettera c), puo' essere integrata, su indicazione
dello stesso, dal CVO, con ulteriori componenti individuati
tra gli esperti appartenenti agli Istituti zooprofilattici
sperimentali, all'Istituto superiore di sanita', agli
Istituti di Ricerca e delle Universita' in possesso di
competenze in modellistica ecologica e sistemi informativi
geografici (GIS) integrati con l'uso dell'habitat e dello
spazio delle specie ospite di interesse.
12. L'Ufficio di sanita' animale della Direzione
generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del
Ministero della salute svolge le funzioni di Direzione
operativa del Centro nazionale e, anche sulla base delle
direttive annuali del direttore della Direzione generale
della sanita' animale e dei farmaci veterinari, predispone
gli atti da sottoporre alla Direzione strategica, da'
esecuzione alle decisioni e ai programmi adottati su
proposta della stessa coordinando le attivita' e le misure
sanitarie di sorveglianza, controllo ed eradicazione delle
malattie animali. L'Ufficio di sanita' animale assicura
supporto tecnico-amministrativo all'UCC e ai Gruppi ed
effettua verifiche ispettive.
13. Ai componenti del Centro nazionale non spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri
emolumenti comunque denominati.».
«Art. 6 (Notifica e comunicazione delle malattie alla
autorita' competente). - 1. In attuazione dell'articolo 18,
paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento, l'operatore
e le altre pertinenti persone fisiche e giuridiche
notificano al servizio veterinario della azienda sanitaria
locale competente per territorio:
a) immediatamente il sospetto della presenza di una
delle malattie di categoria A o di malattia emergente di
cui all'articolo 6 del regolamento;
b) tempestivamente, e comunque non oltre le dodici
ore, il sospetto della presenza di una delle malattie
elencate come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
del presente decreto, diverse da quelle di categoria A.
2. La notifica di cui al comma 1 deve contenere
almeno le informazioni di cui all'allegato 1 che forma
parte integrante del presente decreto ed e' effettuata
tramite posta elettronica o posta certificata e,
esclusivamente laddove tali modalita' non siano attivabili,
attraverso notifica scritta consegnata a mano, e puo'
essere anticipata a mezzo telefono. Il servizio veterinario
dell'azienda sanitaria locale competente per territorio che
riceve la notifica ne garantisce la tracciabilita'.
3. Il veterinario ufficiale della azienda sanitaria
locale competente per territorio che riceve la notifica di
cui al comma 1, verifica la fondatezza del caso sospetto ai
sensi dell'articolo 9, comma 1, del regolamento (UE)
2020/689, mette in atto tutte le misure per confermare o
meno la presenza della malattia e provvede direttamente o
per il tramite del Servizio veterinario regionale
competente, a inserire nel Sistema Informativo Malattie
Animali Nazionale (SIMAN) le informazioni riguardanti gli
elementi di cui all'allegato 1, del presente decreto:
a) immediatamente in caso di sospetto di malattie
di categoria A;
b) tempestivamente e comunque non oltre le 24 ore
in caso di sospetto di malattie diverse da quelle di
categoria A.
4. Nel caso in cui la malattia venga confermata ai
sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE)
2020/689, il veterinario ufficiale della azienda sanitaria
locale competente per territorio inserisce, direttamente o
per il tramite del Servizio veterinario regionale, le
informazioni previste nel sistema SIMAN secondo le medesime
tempistiche di cui al comma 3.
5. Fatto salvo il comma 1, l'operatore o altre
pertinenti persone fisiche o giuridiche adempiono
all'obbligo di notifica di cui all'articolo 18, paragrafo
1, lettera c), del regolamento, comunicando ad un
veterinario almeno le informazioni di cui all'allegato 2 al
presente decreto.
6. Il Ministero della salute, con decreto
direttoriale, puo' definire modelli standardizzati per le
notifiche delle informazioni di cui al presente articolo.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettere a) e
b), 2 e 6 del presente articolo si applicano anche nei casi
di malattie trasmissibili disciplinate dal regolamento (CE)
n. 999/2001, dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 191
di attuazione della direttiva 2003/99/CE e dal regolamento
(CE) n. 2160/2003, ove non elencate.
7-bis. Le aziende sanitarie locali assicurano che sia
garantito un tempestivo e costante scambio di informazioni
inerenti ai sospetti e ai casi confermati di malattie
trasmissibili dall'uomo agli animali e dagli animali
all'uomo tra i servizi e le strutture competenti della
propria organizzazione.».
«Art. 8 (Delega di attivita' a medici veterinari non
ufficiali da parte dell'autorita' competente). - 1. In
attuazione dell'articolo 14, del regolamento, le aziende
sanitarie locali previa autorizzazione della regione o
delle Province autonome di Trento e di Bolzano
territorialmente competenti possono delegare a medici
veterinari non ufficiali le seguenti attivita':
a) l'applicazione pratica di misure previste dai
programmi di eradicazione di cui all'articolo 13, del
presente decreto ivi compreso il supporto all'autorita'
competente per l'attuazione dei suddetti programmi;
b) l'esecuzione della vaccinazione di emergenza in
conformita' all'articolo 69, del regolamento;
c) il rilascio e la compilazione dei documenti di
identificazione per gli animali da compagnia di cui
all'articolo 247, lettera c), all'articolo 248, paragrafo
2, lettera c), del regolamento;
d)l'applicazione e l'utilizzo dei mezzi di
identificazione di cui all'articolo 252, paragrafo 1,
lettera a), punto ii), del regolamento.
2. Il Ministero della salute, con decreto
direttoriale, in particolari situazioni di emergenza
nazionale o di eccezionale criticita', su proposta della
Direzione strategica del Centro nazionale puo' autorizzare
le regioni e le Province autonome a delegare a medici
veterinari non ufficiali le seguenti attivita':
a) campionamento e esecuzione di indagini e
inchieste epidemiologiche nel contesto dell'articolo 54,
dell'articolo 55, paragrafo 1, lettere da b) a g), e degli
articoli 57, 73, 74, 79 e 80, del regolamento, nel caso di
sospetta presenza di una malattia e della eventuale
adozione degli atti di esecuzione o atti delegati adottati
a norma dei citati articoli;
b) relative a misure di controllo delle malattie in
caso di insorgenza di malattia, per quanto riguarda le
attivita' elencate agli articoli 61, 65, paragrafo 1,
lettere a), b), e), f), e i), 70, paragrafo 1, 79, 80, 81,
paragrafo 1, lettere a) e b), e 82 del regolamento, e negli
eventuali atti di esecuzione o atti delegati adottati a
norma dei citati articoli.
3. Con accordo sancito dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono definite, fermo restando l'equilibrio di bilancio, le
procedure per l'attribuzione delle deleghe di cui ai commi
1 e 2 che devono rispettare almeno le condizioni di cui
agli articoli da 28 a 33, del Regolamento (UE) 2017/625.
4. Il Ministro della salute con proprio decreto, puo'
prevedere che persone fisiche, diverse dai medici
veterinari, o persone giuridiche siano autorizzate
dall'autorita' competente ad eseguire le attivita' di cui
al comma 1, lettere a) e b) con l'esclusione di tutte le
attivita' mediche riservate e rientranti nella competenza
propria della professione del medico veterinario. In tal
caso, a detti soggetti, si applicano le responsabilita'
previste dall'articolo 12 del regolamento».
«Art. 9 (Laboratori di sanita' animale). - 1. I
laboratori di sanita' animale di cui all'articolo 17 del
regolamento, sono i laboratori ufficiali designati e i
laboratori nazionali di riferimento per la sanita' e il
benessere animale previsti, rispettivamente, agli articoli
9, comma 1, lettere a) e b), e 10 del decreto legislativo 2
febbraio 2021, n. 27.
2. I laboratori di cui al comma 1, in attuazione
dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento, comunicano
tempestivamente i risultati e le relazioni relative alle
prove, analisi e diagnosi effettuate su campioni prelevati
nell'ambito dei controlli ufficiali e delle altre attivita'
ufficiali, alle aziende sanitarie locali territorialmente
competenti.
3. Nel caso in cui i laboratori di cui al comma 1,
rilevino un sospetto o conferma di una delle malattie
emergenti ed elencate di categoria A e B, devono
immediatamente darne comunicazione alla azienda sanitaria
locale e alla regione o provincia autonoma territorialmente
competente, nonche' al Ministero della salute,
limitatamente alle malattie emergenti elencate di categoria
A e alla rabbia.
4. Qualora il sospetto o la conferma riguardi una
delle malattie di categoria C, D ed E, diverse da quelle di
categoria A e B, i laboratori di cui al comma 1, ne danno
comunicazione entro le ventiquattro ore, all'azienda
sanitaria locale territorialmente competente.
5. Le comunicazioni di cui ai commi 3 e 4 sono
assolte anche attraverso l'alimentazione del sistema
informativo veterinario "Vetinfo.it" del Ministero della
salute. Il Ministero della salute stabilisce le procedure
operative per l'inserimento dei dati a sistema.».
«Art. 11 (Obblighi di sorveglianza degli operatori e
visite di sanita' animale). - 1. Gli operatori tengono
traccia delle informazioni e dei dati, inclusi gli esiti
delle analisi di laboratorio, raccolti nell'ambito
dell'attivita' di sorveglianza e delle visite di sanita'
animale di cui agli articoli 24 e 25, del regolamento,
inserendole, ove gia' disponibili le apposite funzionalita'
informatiche, nel sistema informativo ClassyFarm.it di cui
all'articolo 14, comma 2, per il tramite di veterinari
incaricati debitamente formati per le specifiche
funzionalita' e di veterinari aziendali riconosciuti ai
sensi del decreto del Ministro della salute 7 dicembre
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5
febbraio 2018. Gli operatori e i loro delegati possono
avere accesso alla visualizzazione di tali informazioni e
dati esclusivamente agli allevamenti di cui sono
responsabili, inseriti nel sistema informativo
ClassyFarm.it.
2. L'operatore, ove lo ritenga necessario in funzione
della propria organizzazione aziendale, puo' incaricare
piu' di un veterinario incaricato o aziendale, definendo
formalmente i compiti assegnati a ciascuno, informandone
l'autorita' competente nel rispetto di quanto previsto dal
decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio
2018.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Ministro della salute con
proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, definisce:
a) le check list informatizzate per
l'individuazione delle informazioni e dei dati di cui al
comma 2 che devono essere inseriti nel sistema
"ClassyFarm.it";
b) le modalita' operative e le frequenze minime
sulla base del rischio per l'esecuzione delle visite di
sanita' animale di cui all'articolo 25, del regolamento;
c) gli strumenti, le modalita' e le procedure per
l'inserimento delle informazioni di cui al presente
articolo, incluso l'utilizzo degli esiti delle visite di
sanita' animale e per la categorizzazione degli
stabilimenti in base al rischio;
c-bis) i compiti, i requisiti e le responsabilita'
dei veterinari individuati al comma 1 per l'attuazione
delle disposizioni concernenti gli obblighi di sorveglianza
degli operatori e le visite di sanita' animale di cui al
presente articolo.
4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, gli
operatori nel caso in cui non siano ancora disponibili nel
sistema "ClassyFarm.it", le apposite funzionalita'
informatiche per la tipologia di stabilimento di cui sono
responsabili, adempiono agli obblighi del presente articolo
tenendo in modalita' elettronica o cartacea, per cinque
anni, la documentazione riguardante almeno le informazioni
di cui all'allegato 3 del presente decreto e gli esiti
delle visite di sanita' animale; i medesimi operatori
mettono a disposizione dell'autorita' competente tali
informazioni e dati, su richiesta e comunque nell'ambito
delle attivita' di controllo ufficiale.
5. Gli stabilimenti posti sotto la responsabilita'
degli operatori di cui al comma 4 sono categorizzati
esclusivamente sulla base delle informazioni e dei dati
acquisiti dall'autorita' competente nell'ambito dello
svolgimento dei controlli ufficiali e delle altre attivita'
ufficiali o, comunque, presenti nel sistema informativo
"Vetinfo.it".
6. Al fine di consentire alle autorita' competenti di
acquisire dati e informazioni risultanti dalla
somministrazione di ogni tipo di medicinale veterinario
all'animale, confluiscono nell'applicativo REV (Ricetta
Elettronica Veterinaria), istituito ai sensi dell'articolo
3 della legge 20 novembre 2017, n. 167, secondo le
modalita' operative di cui al decreto del Ministro della
salute 8 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 89 del 15 aprile 2019:
a) i dati relativi ai medicinali contenenti
sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle sezioni B,
C, D ed E della tabella dei medicinali di cui all'articolo
14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, incluse le richieste di cui all'articolo 42
del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, per
l'acquisto da parte dei medici veterinari di medicinali a
base di sostanze stupefacenti o psicotrope compresi nella
tabella dei medicinali, sezioni A, B e C;
b) i dati derivanti dalla somministrazione del
medicinale veterinario presente nelle scorte, compresa
l'indicazione relativa a specie e categoria dell'animale o
dei gruppi di animali sottoposti a trattamento.
7. I dati relativi alla prescrizione e all'uso dei
medicinali veterinari, dei mangimi medicati e dei prodotti
intermedi per ogni animale o gruppo di animali sono
automaticamente acquisiti nel sistema informativo previsto
dal decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio
2018.».
«Art. 13 (Programmi di eradicazione e sorveglianza
delle malattie). - 1. Al fine di assicurare un livello
uniforme di tutela della salute animale, il Ministero della
salute:
a) stabilisce, sentite le regioni e le province
autonome interessate, i programmi nazionali obbligatori di
eradicazione di cui all'articolo 31, paragrafo 1, del
regolamento, per le malattie di categoria B per le quali il
territorio nazionale non sia indenne interamente o in
specifiche zone o compartimenti;
b) stabilisce, previo parere positivo favorevole
delle regioni e province autonome interessate, i programmi
nazionali facoltativi di eradicazione di cui all'articolo
31, paragrafo 2, del regolamento, definiti ai sensi
dell'articolo 5 del presente decreto, per le malattie di
categoria C per le quali il territorio nazionale non sia
indenne interamente o in specifiche zone o compartimenti;
c) presenta alla Commissione europea le domande per
l'approvazione dei programmi di cui alle lettere a) e b), e
le relative relazioni secondo quanto previsto dagli
articoli 33 e 34, del regolamento, come integrati dal
regolamento (UE) 2020/2002;
d) adotta, con decreto del Ministro della salute, i
programmi di cui alle lettere a) e b), approvati dalla
Commissione europea.
2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano per il tramite degli applicativi dedicati del
sistema informativo veterinario "Vetinfo.it", forniscono al
Ministero della salute le informazioni di cui all'articolo
33, del regolamento, come integrato dal regolamento di
esecuzione (UE) 2020/2002, ai fini della presentazione
delle domande e delle relazioni di cui al comma 1, lettera
c).
3. L'attuazione dei programmi di eradicazione di cui
al presente articolo e' demandata alle aziende sanitarie
locali territorialmente competenti che applicano le misure
di cui al regolamento (UE) 2020/689.
4. La concessione delle deroghe di cui agli articoli
23, 29, 53, 57 e 61 del regolamento di esecuzione (UE)
2020/689, e' demandata all'azienda sanitaria locale
territorialmente competente sullo stabilimento in cui sono
detenuti gli animali, previo nulla osta dell'azienda
sanitaria locale territorialmente competente sullo
stabilimento di destinazione in caso di movimentazioni. Le
deroghe concesse sono inserite nel sistema "Vetinfo.it"
dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente
che le ha concesse.
5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20,
paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/689, il Ministro
della salute, con proprio decreto, sentite le regioni e
Province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i
criteri per definire i regimi di prove e il periodo di
tempo massimo durante il quale lo status di indenne da
malattia puo' essere sospeso in caso di violazione delle
condizioni di cui al paragrafo 2, del medesimo articolo 20,
del regolamento (UE) 2020/689.
6. Il Ministro della salute, con proprio decreto
previo parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, adotta i programmi di sorveglianza predisposti
ai sensi dell'articolo 28, del regolamento, secondo quanto
previsto dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10, paragrafo 2,
del regolamento (UE) 2020/689, e presenta gli stessi alla
Commissione europea provvedendo a fornire almeno le
informazioni di cui all'articolo 11, del medesimo
regolamento (UE) 2020/689, e adempie agli obblighi
informativi verso la Commissione europea e gli altri stati
membri secondo quanto previsto dall'articolo 28, paragrafo
3, del regolamento e del regolamento di esecuzione (UE)
2020/2002.
7. Il Ministro della salute, con proprio decreto,
previo parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, puo' adottare piani nazionali di sorveglianza
per le malattie elencate definiti nell'ambito del Centro
nazionale.
8. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, le regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano possono adottare
piani regionali di sorveglianza per le malattie elencate,
previa approvazione del Ministero della salute, nell'ambito
delle priorita' stabilite dall'articolo 5, comma 5.
9. Le aziende sanitarie locali territorialmente
competenti attuano i programmi di sorveglianza di cui al
comma 7.
10. Gli operatori responsabili degli stabilimenti la
cui popolazione animale e' interessata da un programma di
eradicazione di cui al comma 1, lettere a) e b), sono
tenuti a rispettare le prescrizioni contenute nei suddetti
programmi e a fornire la necessaria collaborazione
all'autorita' competente nell'attuazione degli stessi.
11. Gli operatori responsabili degli stabilimenti, la
cui popolazione animale e' interessata da un programma di
sorveglianza di cui ai commi 6, 7 e 8, sono tenuti a
rispettare le misure ivi contenute e a fornire la
necessaria collaborazione all'autorita' competente
nell'attuazione del programma medesimo.».
«Art. 18 (Misure di controllo delle malattie in caso
di sospetto di malattia di categoria A o malattia
emergente). - 1. Fatto salvo l'obbligo di notifica di cui
all'articolo 6, in attuazione dell'articolo 53 del
regolamento, in caso di sospetto di una malattia di
categoria A o di una malattia emergente di cui all'articolo
6 del regolamento, gli operatori e le altre pertinenti
persone fisiche o giuridiche adottano tutte le misure di
controllo, previste rispettivamente, all'articolo 5 per gli
animali detenuti terrestri e all'articolo 70 per gli
animali detenuti acquatici del regolamento (UE) 2020/687,
fino a quando l'azienda sanitaria locale, territorialmente
competente, non esclude la presenza della malattia.
2. La azienda sanitaria locale territorialmente
competente sulla base del relativo Piano di emergenza di
cui all'articolo 17 svolge le attivita' e adotta le misure
preliminari di controllo di cui agli articoli da 54 a 56
del regolamento come integrato, rispettivamente, dagli
articoli 6, 7, 8, 9 e 10 per gli animali detenuti terrestri
e dagli articoli da 71 a 76 per gli animali detenuti
acquatici del regolamento (UE) 2020/687 e di cui
all'articolo 70 del regolamento, come integrato
dall'articolo 62 del regolamento (UE) 2020/687, per gli
animali selvatici, informandone immediatamente il
responsabile dei servizi veterinari della regione o
provincia autonoma territorialmente competente.
3. Il responsabile dei servizi veterinari regionali e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano in attesa
degli esiti dell'indagine di cui all'articolo 54 del
regolamento, come integrato dagli articoli 6 e 71 del
regolamento delegato (UE) 2020/687, informa immediatamente
il CVO presso il Ministero della salute con le modalita'
previste dal Piano di emergenza.
4. Gli operatori e le altre pertinenti persone
fisiche o giuridiche sono tenuti a rispettare le specifiche
misure di cui al comma 2.
5. La azienda sanitaria locale territorialmente
competente continua ad applicare le misure di cui al comma
2 fino a quando la presenza della malattia di categoria A o
della malattia emergente non sia esclusa o confermata ai
sensi dell'articolo 58 del regolamento.
6. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, del
regolamento, in caso di malattia emergente gli operatori
sono soggetti agli obblighi di cui al presente articolo
solo ove la Commissione abbia emanato un apposito atto
esecutivo o la malattia emergente sia contemplata in uno
specifico Piano di emergenza di cui all'articolo 17.».
«Art. 19 (Misure di controllo delle malattie in caso
di conferma di malattia di categoria A in animali detenuti
terrestri e acquatici). - 1. A seguito di conferma di un
focolaio di una malattia di categoria A, ai sensi
dell'articolo 58 del regolamento, come integrato
rispettivamente dall'articolo 11 per gli animali detenuti
terrestri e dall'articolo 77 per gli animali detenuti
acquatici del regolamento (UE) 2020/687 e di cui
all'articolo 70 del regolamento per gli animali selvatici,
l'azienda sanitaria locale territorialmente competente:
a) informa immediatamente il responsabile dei
Servizi veterinari della regione o della Provincia autonoma
di Trento e di Bolzano, che a sua volta ne da'
comunicazione al Ministero della salute nella persona del
CVO;
b) conduce immediatamente l'indagine epidemiologica
di cui all'articolo 57 del regolamento, avvalendosi, ove
presente, dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario
regionale sulla base delle indicazioni di cui al relativo
Piano di emergenza adottato dal Centro nazionale;
c) procede immediatamente mettendo in atto le
azioni di cui all'articolo 60 del regolamento, inclusa
l'attuazione del piano di emergenza di cui all'articolo 17;
d) adotta le misure previste all'articolo 61,
paragrafo 1, con esclusione di quelle previste dalla
lettera d), e agli articoli 62, 64, 65 e 69 del
regolamento, sulla base dei criteri ivi previsti, come
integrati rispettivamente, dagli articoli da 12 a 67 del
regolamento, per gli animali detenuti terrestri e dagli
articoli da 78 a 101 per gli animali detenuti acquatici del
regolamento delegato (UE) 2020/687, e all'articolo 70 del
regolamento come integrato dagli articoli 63, 64, 65, 66 e
67 del regolamento delegato (UE) 2020/687, per gli animali
selvatici;
e) dopo aver attuato quanto previsto dalle lettere
b), c) e d), informa dell'attivita' svolta il responsabile
dei servizi veterinari della regione o della Provincia
autonoma di Trento e di Bolzano che a sua volta ne da'
comunicazione al Ministero della salute nella persona del
CVO.
2. Il Ministero della salute avvalendosi dell'Unita'
di Crisi di cui all'articolo 5, comma 6, valuta l'eventuale
adozione delle misure di cui all'articolo 61, paragrafo 1,
lettera d), e di quelle supplementari di controllo di cui
all'articolo 71 del regolamento.
3. L'azienda sanitaria locale territorialmente
competente applica le misure di cui al presente articolo
fino a che non si verificano le condizioni di cui
all'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento.
4. Qualora siano coinvolti territori appartenenti a
piu' aziende sanitarie locali, le regioni o le Province
autonome di Trento e di Bolzano competenti adottano i
provvedimenti per l'applicazione delle misure di cui al
presente articolo come individuate nell'ambito delle Unita'
di crisi attivate a livello regionale e centrale.
4-bis. Se i focolai sono confermati in territori
appartenenti a piu' regioni, i provvedimenti per
l'applicazione delle misure individuate nell'ambito
dell'Unita' centrale di crisi sono adottati dal Ministero
della salute in funzione della gravita' e dell'estensione
geografica dell'epidemia.
5. Gli operatori e le altre pertinenti persone
fisiche o giuridiche sono tenuti a rispettare le specifiche
misure di cui al presente articolo e a cooperare con
l'azienda sanitaria locale per la efficace attuazione delle
stesse.
6. In caso di applicazione di una o piu' delle misure
di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettere b) e c), del
regolamento, l'azienda sanitaria locale territorialmente
competente, al fine della corresponsione dell'indennita'
previste dalla legge 2 giugno 1988, n. 218, con
provvedimento separato, stabilisce l'ammontare complessivo
delle indennita' da corrispondere secondo i criteri
stabiliti con il decreto del Ministro della sanita' 20
luglio 1989, n. 298, detraendo eventualmente il ricavo
della vendita delle carni, degli altri prodotti e dei
mangimi. I provvedimenti dell'azienda sanitaria locale sono
definitivi e sono trasmessi alla regione interessata che
provvede a liquidare le indennita' ai sensi dell'articolo 3
della citata legge n. 218 del 1988 e ne informa il
Ministero della salute.
7. Il provvedimento con cui l'azienda sanitaria
locale territorialmente competente dispone l'adozione delle
misure di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), del
regolamento (UE) 2016/429, e' trasmesso con la relativa
documentazione alla regione competente per territorio che
provvede direttamente a liquidare a favore degli aventi
diritto le indennita' ad essi riconosciute ai sensi
dell'articolo 2 della legge n. 218 del 1988. Le indennita'
di cui all'articolo 2 della legge n. 218 del 1988, saranno
corrisposte sulla base del provvedimento dell'azienda
sanitaria locale territorialmente competente relativo
all'abbattimento e, se del caso, alla distruzione degli
animali, nel quale e' comprovata la piena esecuzione del
decreto di abbattimento e l'eventuale distruzione degli
animali e che gli operatori responsabili degli animali
abbattuti hanno rispettato le disposizioni relative
all'obbligo di denuncia della malattia.».
«Art. 20 (Misure di controllo delle malattie in caso
di sospetto e conferma di malattia di categoria B e C in
animali terrestri e acquatici). - 1. Fatto salvo l'obbligo
di notifica di cui all'articolo 6, in attuazione
dell'articolo 72 del regolamento, in caso di sospetto di
una malattia di categoria B, gli operatori e le altre
pertinenti persone fisiche o giuridiche adottano tutte le
misure di controllo di cui all'articolo 74, paragrafo 1,
lettera a), del regolamento, fino a quando l'azienda
sanitaria locale territorialmente competente non esclude la
presenza della malattia.
2. Fatto salvo l'obbligo di notifica di cui
all'articolo 6, in attuazione dell'articolo 76 del
regolamento, in caso di sospetto di una malattia di
categoria C in parti, zone o compartimenti soggetti ad un
piano di eradicazione facoltativo, gli operatori e le altre
pertinenti persone fisiche o giuridiche adottano tutte le
misure di controllo di cui all'articolo 74, paragrafo 1,
lettera a), del regolamento, fino a quando l'azienda
sanitaria locale territorialmente competente non esclude la
presenza della malattia.
3. L'azienda sanitaria locale territorialmente
competente, adotta le misure preliminari di controllo di
cui agli articoli 74 e 75, per le malattie di categoria B e
all'articolo 76 per le malattie di categoria C, del
regolamento come integrate, rispettivamente, dall'articolo
68 per gli animali detenuti terrestri e dall'articolo 110
per gli animali detenuti acquatici del regolamento (UE)
2020/687 e pone in essere quanto previsto dall'articolo 81
per le malattie di categoria B e dall'articolo 82 per le
malattie di categoria C del regolamento, per gli animali
selvatici e ne da' comunicazione al CVO della regione o
della Provincia autonoma di Trento e di Bolzano competente.
4. In caso di conferma di malattia ai sensi
dell'articolo 77 del regolamento, l'azienda sanitaria
locale territorialmente competente, sentita la regione o
provincia autonoma di appartenenza adotta le misure di
controllo di cui agli articoli 79 e 80 del regolamento,
come integrate, rispettivamente, dall'articolo 69, per gli
animali detenuti terrestri e dall'articolo 111 per gli
animali detenuti acquatici, del regolamento (UE) 2020/687.
5. Qualora il sospetto o la conferma coinvolgano
animali detenuti in piu' regioni e province autonome i
relativi responsabili dei servizi veterinari regionali e
delle Province autonome di Trento e Bolzano si coordinano e
se, sulla base della valutazione del rischio, ritengano
necessario un coordinamento a livello centrale informano il
CVO che, se ritiene, convoca l'UCC.
6. Gli operatori e le altre pertinenti persone
fisiche o giuridiche sono tenuti a rispettare le specifiche
misure di cui ai commi 1 e 2 e a collaborare con
l'autorita' competente per l'attuazione delle stesse.
7. Ad esclusione dei casi di brucellosi e tubercolosi
e leucosi bovina enzootica, in caso di applicazione di una
o piu' delle misure di cui all'articolo 61, comma 1,
lettere b) e c), del regolamento, al fine della
corresponsione dell'indennita' di cui alla legge 2 giugno
1988, n. 218, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 19, comma 6.».
«Art. 21 (Deroghe alle norme per la prevenzione e
controllo delle malattie di Categoria A negli animali
terrestri e acquatici). - 1. Le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano territorialmente
competenti, con riferimento all'applicazione delle misure
di prevenzione e controllo delle malattie di categoria A
degli animali detenuti terrestri e acquatici previste dal
regolamento (UE) 2020/687, possono concedere le deroghe di
seguito elencate, informando tempestivamente il Ministero
della salute:
a) deroga all'applicazione delle misure di
controllo delle malattie in caso di conferma ufficiale
della presenza di una malattia di categoria A previste
dagli articoli 13 e 16 per gli animali detenuti terrestri e
ai sensi dell'articolo 79 per gli animali detenuti
acquatici;
b) deroga all'applicazione delle misure di
controllo per le malattie di categoria A in zone soggette a
restrizioni di cui all'articolo 23 per gli animali detenuti
terrestri e all'articolo 85, paragrafo 4, per gli animali
detenuti acquatici;
c) deroga all'applicazione delle misure di
controllo per le malattie di categoria A nelle zone di
protezione di cui agli articoli da 28 a 37 per gli animali
detenuti terrestri e agli articoli da 90 a 93 per gli
animali detenuti acquatici;
d) deroga all'applicazione delle misure di
controllo per le malattie di categoria A nelle zone di
sorveglianza di cui agli articoli da 43 a 53 per gli
animali detenuti terrestri e 99, paragrafo 4, per gli
animali detenuti acquatici;
e) deroga applicabile nella zona soggetta a
restrizioni in caso di ulteriori focolai di malattia di
categoria A di animali detenuti terrestri di cui
all'articolo 56;
f) deroga alla prescrizione di cui all'articolo 55,
paragrafo 1, lettera b) prevista all'articolo 58.
1-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, le
aziende sanitarie locali possono concedere le deroghe di
cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che
stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina
africana, previa delega da parte delle competenti regioni e
Province autonome di Trento e di Bolzano che ne danno
tempestiva comunicazione al Ministero della salute per il
tramite del responsabile dei servizi veterinari (RSV). Le
aziende sanitarie locali informano tempestivamente le
regioni competenti che a loro volta informano il Ministero
della salute con le modalita' da questo stabilite.
2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 1-bis,
nell'ambito dell'UCC, sulla base della valutazione della
situazione epidemiologica, il Ministero della salute puo'
disporre con decreto direttoriale di non concedere una o
piu' deroghe previste dal presente articolo o di
individuare condizioni ulteriori per la loro concessione.
3. La verifica di tutte le condizioni per
l'applicabilita' delle deroghe di cui al presente articolo
e' di competenza delle aziende sanitarie locali
territorialmente competenti.».
«Art. 32 (Abrogazioni e modificazioni). - 1. Dalla
data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogate le norme seguenti:
a) la legge 30 aprile 1976, n. 397, recante norme
sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri
Stati membri della Comunita' economica europea;
b) gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 28 maggio
1981, n. 296, recante norme per l'attuazione delle
direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13
dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio 1979, e norme per
l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti
dalla tubercolosi e dalla brucellosi;
c) gli articoli 1, l'articolo 2, commi 1, 2, 3, gli
articoli 4 e 6 della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante
misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre
malattie epizootiche degli animali;
d) il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132,
recante attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli
scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di
animali della specie bovina;
e) il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633,
recante attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce
norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella
Comunita' di animali, sperma, ovuli e embrioni non
soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia
sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui
all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE;
f) il decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674,
recante attuazione della direttiva 92/118/CEE concernente
condizioni sanitarie per gli scambi e le importazioni dei
patogeni e dei prodotti non soggetti a normative
comunitarie specifiche;
g) il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225,
recante attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle
misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu»
degli ovini;
h) il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55,
recante attuazione della direttiva 2001/89/CE relativa alle
misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;
i) il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54,
recante attuazione della direttiva 2002/60/CE recante
disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina
africana;
l) il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117,
recante attuazione della direttiva 2002/99/CE che
stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la
trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di
prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
m) il decreto legislativo 18 settembre 2006, n.
274, recante attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa
a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica;
n) il decreto legislativo 31 gennaio 2007, n. 47,
recante attuazione della direttiva 2004/68/CE che
stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e
il transito nella Comunita' di determinati ungulati vivi,
che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che
abroga la direttiva 72/462/CEE;
o) il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9,
recante attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a
misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e
che abroga la direttiva 92/40/CEE;
p) il decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 1994, n. 241, concernente regolamento recante
attuazione della direttiva 89/556/CEE che stabilisce le
condizioni di polizia sanitaria in materia di scambi
intracomunitari e di importazioni da Paesi terzi di
embrioni di animali della specie bovina;
q) il decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 1994, n. 242, concernete regolamento recante
attuazione della direttiva 90/429/CEE concernente le norme
di polizia sanitaria applicabili agli scambi
intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali
della specie suina;
r) il decreto del Presidente della Repubblica del
17 maggio 1996, n. 361, concernente regolamento recante
norme per l'attuazione della direttiva 92/35/CEE, del
Consiglio del 29 aprile 1992, che fissa le norme di
controllo e le misure di lotta contro la peste equina;
s) il decreto del Presidente della Repubblica 15
novembre 1996, n. 657, concernente regolamento per
l'attuazione della direttiva 92/66/CEE che prevede misure
comunitarie contro la malattia di Newcastle;
t) il decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 1996, n. 362, concernente regolamento recante norme
per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE, del Consiglio
del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di
lotta contro alcune malattie degli animali, nonche' misure
specifiche per la malattia vescicolare dei suini;
u) il decreto del Presidente della Repubblica 8
febbraio 1954, n. 320, concernente regolamento di polizia
veterinaria;
v) l'articolo 264 del Regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265, recante approvazione del testo unico delle leggi
sanitarie;
z) il decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 1994, n. 243, concernente regolamento recante
attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle
condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i
movimenti e le importazioni di equini di provenienza dai
Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva
92/36/CEE;
aa) il decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1975, n. 845, recante integrazione al regolamento
di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e riguardante la
disciplina igienica delle penne, piume e piumini destinati
all'imbottitura;
bb) l'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente regolamento
recante il riordino degli organi collegiali ed altri
organismi operanti presso il Ministero della salute, ai
sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre
2010, n. 183.
bb-bis) il decreto del Ministro della sanita' 15
dicembre 1995, n. 592, recante regolamento concernente il
piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli
allevamenti bovini e bufalini;
bb-ter) il decreto del Ministro della sanita' 27
agosto 1994, n. 651, recante regolamento concernente il
piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli
allevamenti bovini;
bb-quater) il decreto del Ministro della sanita' 2
luglio 1992, n. 453, recante regolamento concernente il
piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli
allevamenti ovini e caprini.
2. Alla legge 28 maggio 1981, n. 296, recante norme
per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17
maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del
24 gennaio 1979, e norme per l'accelerazione della bonifica
sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla
brucellosi, l'articolo 6, e' sostituito dal seguente: «6.
Il Ministero della salute con proprio decreto adottato di
concerto con i Ministri dell'economia e finanze e delle
politiche agricole alimentari e forestali, definisce i
criteri per il computo dell'indennita' per l'abbattimento
dei bovini affetti da tubercolosi, brucellosi e degli ovini
e caprini infetti.».
3. All'articolo 2, della legge 2 giugno 1988, n. 218,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole «ad esclusione dei
casi di tubercolosi e di brucellosi» sono inserite le
seguenti: «in caso di focolaio di malattia di categoria A
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2022
n. 136, e di malattia emergente di cui all'articolo 6 del
regolamento (UE) 2016/429, per le quali e' prevista
l'applicazione della misura di cui all'articolo 61,
paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429, o
di malattia di categoria B e C di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 136, per le quali e'
disposta la medesima misura in conformita' ai programmi
nazionali di eradicazione adottati ai sensi dell'articolo
13 dello stesso decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136;
a-bis) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. L'indennita' di cui al comma 4 viene corrisposta
anche per gli animali abbattuti in caso di focolai di
Encefalopatie spongiformi trasmissibili bovine o ovicaprine
e per gli animali abbattuti ai sensi del piano nazionale di
controllo della salmonellosi negli avicoli adottato in
conformita' al regolamento (CE) 2160/2003.";
b) al comma 9, le parole «Il Ministro della
sanita'» sono sostituite con le seguenti: «L'azienda
sanitaria locale territorialmente competente» e la parola
«decreto» e' sostituita con la parola provvedimento»;
b-bis) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
"10- bis. Non rientrano nel campo di applicazione del
presente articolo, i casi in cui l'applicazione della
misura di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b) del
regolamento (UE) 2016/429 e' prevista nei programmi di
sorveglianza facoltativi adottati, ai sensi dell'articolo
13, comma 8, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136,
dalle regioni o province autonome, fatti salvi i casi in
cui la misura dell'abbattimento e' adottata dalla Regione e
provincia autonoma di Trento e Bolzano territorialmente
competente per far fronte a situazioni emergenziali
riconosciute nell'ambito dell'Unita' Centrale di crisi di
cui all'articolo 5, comma 7".».
«Art. 33 (Disposizioni transitorie). - 1. Ai sensi
dell'articolo 277, del regolamento, le disposizioni del
decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 73, di adeguamento
al regolamento (UE) 576/2013 relative ai movimenti a
carattere non commerciale di animali da compagnia,
continuano ad applicarsi in luogo della parte VI del
regolamento, fino alla data del 21 aprile 2026.
2. In vista della piena operativita' delle previsioni
relative al veterinario aziendale, le disposizioni di cui
all'articolo 11, comma 1, inerenti i veterinari incaricati,
si applicano per un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
2-bis. I veterinari incaricati di cui all'articolo
11, possono svolgere le attivita' previste dal medesimo
articolo 11 per l'attuazione delle disposizioni concernenti
gli obblighi di sorveglianza degli operatori e le visite di
sanita' animale fino al 31 dicembre 2025.».
 
Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 27 dicembre 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Schillaci, Ministro della salute

Lollobrigida, Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste

Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica

Nordio, Ministro della giustizia

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy

Crosetto, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Nordio